Oneri a carico del comodatario Clausole campione

Oneri a carico del comodatario. Il comodatario è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità che ne hanno determinato l’aggiudicazione secondo quanto indicato nel capitolato d’appalto, costituendo causa di risoluzione espressa del contratto l’eventuale uso difforme anche in modo parziale. Sono a carico del comodatario i seguenti obblighi: Utilizzare l’immobile concesse in uso per le finalità e secondo la capienza cui lo stesso è destinato; Realizzare il progetto di sistemazione, allestimento e arredo dei locali concessi in uso; Realizzare il progetto di gestione dei servizi offerti assumendo a proprio esclusivo carico tutte le spese relative al personale necessario, materiali e strumentazioni per lo svolgimento delle attività, alle spese di organizzazione, comunicazione e promozione e obblighi fiscali connessi; Provvedere alla stipula di adeguate coperture assicurative; Farsi carico della manutenzione ordinaria degli spazi concessi in uso; Farsi carico delle utenze relative ai locali concessi in uso, per le quali provvederà alla voltura delle utenze; Farsi carico della gestione dei rifiuti secondo il vigente regolamento comunale; Farsi carico di tutte le spese e oneri economici riguardanti la custodia e la pulizia della struttura, il funzionamento degli impianti, attrezzature, mezzi e servizi necessari all’uso dei locali; Farsi carico delle spese relative all’eventuale attivazione di line telefoniche e/o telematiche ritenute necessarie allo svolgimento delle attività; Riservare all’amministrazione comunale nr. 20 giornate all’anno ad utilizzo gratuito della struttura, per l’organizzazione e lo svolgimento di proprie iniziative; Farsi carico di tutte le spese e di tutti gli oneri economici riguardanti il personale impiegato nelle attività svolte; Applicare nei confronti dell’eventuale personale impiegato ogni norma di legge vigente e quanto previsto dai contratti di lavoro; Acquisire tutti i permessi e le autorizzazioni amministrative, sanitarie, di pubblica sicurezza, ecc. necessarie all’allestimento e allo svolgimento delle attività previste; Rispettare tutte le norme tecniche, amministrative e sanitarie per il tempo vigenti in materia; Farsi carico della tassa per lo smaltimento dei rifiuti o imposte di servizio, nonché tutte le imposte e tasse derivanti dalla concessione e dall’eventuale utilizzo di spazi aggiuntivi. Il comodatario, nel fruire dei locali , è responsabile in via esclusiva dell’attività esercitata, e risponde al comune , nel caso in cui all’Ente derivi , qualsiasi modo...
Oneri a carico del comodatario. L’Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l’automezzo, si obbliga ad utilizzarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine, ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore. Sono a carico dell’Ente Beneficiario i costi derivanti dall’utilizzo dell’autoveicolo, quali i costi relativi all’autista e al carburante.
Oneri a carico del comodatario. 3 Art. 9 - Locazione degli spazi pubblicitari 3 Art. 10 - Fasi del progetto 3
Oneri a carico del comodatario. 4a) Le parti pattuiscono, a titolo di onere a carico del comodatario e ferma restando la gratuità dell'attribuzione in comodato, gli obblighi di seguito descritti ai punti 4b) e successivi. Le parti dichiarano espressamente che gli oneri a carico del comodatario non pregiudicano la natura gratuita del presente comodato, trattandosi di spese di modesta entità finalizzate a consentire il miglior utilizzo di cui al sopraesteso articolo 1 da parte del comodatario, preservando contestualmente l'interesse pubblico al decoro dei luoghi ed alla corretta manutenzione delle aree a verde. Le parti escludono comunque in modo tassativo che gli oneri a carico del comodatario costituiscano corrispettivo dell'attribuzione dl godimento dell'immobile. Per la disciplina degli obblighi del comodatario, come qui assunti, le parti rinviano alle disposizioni del codice civile in tema di obbligazioni (articoli 1173 e seguenti del codice civile). In caso di inadempimento delle obbligazioni come qui poste a carico del comodatario, il comodante avrà diritto di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione al comodatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A seguito del recesso, il comodatario dovrà restituire immediatamente l'immobile, intendendosi decaduto dal beneficio del termine come sopra pattuito all'articolo 2. Le parti rinviano, per la disciplina del modo come qui pattuito, alle disposizioni degli articoli 793 e 794 del codice civile, in quanto compatibili, espressamente esclusa la disciplina del contratto con prestazioni corrispettive, e quindi in particolare dell'articolo 1460 c.c. (in quanto l'obbligo del comodatario costituisce, nell'intenzione delle parti stesse, mero accessorio e non causa giustificatrice della prestazione del comodante).
Oneri a carico del comodatario. 1- Saranno a carico del comodatario le seguenti attività:
Oneri a carico del comodatario. 1. Sono a carico del comodatario:

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  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.