Operazioni in strumenti derivati Clausole campione

Operazioni in strumenti derivati. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo. Tecnica di gestione Criteri di selezione degli strumenti finanziari - Selezione degli OICR target sulla base di analisi di tipo qualitativo e quantitativo che valutano lo stile di gestione, le caratteristiche di rischiosità e la qualità degli OICR stessi. Vengono inoltre prese in considerazione le prospettive di redditività dei mercati di riferimento in modo da selezionare gli OICR che meglio rispondono alla scenario di mercato previsto. 9. Politica di investimento Tecnica di gestione Relazione con il Benchmark - Non è possibile individuare un Benchmark rappresentativo della politica d’investimento del Fondo. Tecniche di gestione dei rischi di portafoglio – Il Fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata. Per la descrizione di tali tecniche si rinvia alla Parte III, Sezione B) del Prospetto d’offerta.
Operazioni in strumenti derivati. Il fondo investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del fondo Stile di gestione Criteri di selezione degli strumenti finanziari Analisi delle principali variabili macroeconomiche; la selezione viene effettuata sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti. Relazione con il benchmark La gestione attiva del fondo può comportare significativi scostamenti rispetto all'andamento del benchmark, investendo anche in strumenti finanziari non presenti nell'indice o presenti in proporzioni diverse. Il benchmark del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO è costituito da: 90% MTS BOT e 10% Dow Xxxxx Euro STOXX 50. MTS BOT è l'indice di capitalizzazione lorda dei BOT calcolato da MTS S.p.A. e rispecchia il rendimento medio lordo dei BOT nel periodo considerato. Dow Xxxxx Euro STOXX 50 è un indice rappresentativo dell'andamento dei 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione ("blue chips") quotati nelle principali Borse dell'area Euro. Il fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata.
Operazioni in strumenti derivati. Il Fondo Interno Assicurativo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo esplicitati nel regolamento del Fondo Interno Assicurativo stesso. L’utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato: • alla copertura dei rischi; • ad una più efficiente gestione del portafoglio. L’utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
Operazioni in strumenti derivati. L’operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l’investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati dall’Impresa sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso. Tecnica di gestione Lo stile di gestione è attivo. Il Fondo attua una politica di investimento rivolta prevalentemente1 a strumenti finanziari e fondi di investimento mobiliari di natura obbligazionaria. La selezione degli strumenti finanziari si basa sull’analisi dell’andamento dei mercati finanziari e su analisi economico-finanziarie volte ad individuare le migliori opportunità di investimento. Regola di determinazione dell’obiettivo di Rendimento/protezione Il valore iniziale della Quota alla data di partenza del Fondo interno è pari a 100 Euro. Il valore a scadenza della Quota è influenzato dal Valore del Paniere, come meglio di seguito descritto. Se a scadenza il rapporto tra il Valore finale e il Valore iniziale del Paniere è inferiore a 80%, l’obiettivo del Fondo è di raggiungere un Valore Finale della Quota pari al Valore minimo della Quota pari a 73 Euro. Ai fini di tale calcolo “Valore iniziale” è posto pari a 100% e si definisce “Valore finale” la media equiponderata dei rapporti tra i Valori finali delle azioni e i Valori iniziali delle azioni. Per ogni azione del Paniere si intende come “Valore finale dell’azione” la media dei prezzi di chiusura al 14, 15, 16, 17 e 20 Gennaio 2020 (Date Rilevazioni Finali) e “Valore iniziale dell’azione” la media dei prezzi di chiusura al 23, 29, 30 dicembre 2014, 2 e 5 gennaio 2015 (Date Rilevazioni Iniziali). Se a scadenza il rapporto tra il Valore finale e il Valore iniziale del Paniere è superiore o uguale a 80%, l’obiettivo del Fondo è di raggiungere un Valore finale della Quota del Fondo pari a 100 euro moltiplicato per la somma tra: • 93% • la variazione percentuale del valore del paniere, se positiva. Ai fini del calcolo di cui al punto precedente, si definisce variazione percentuale del valore del Paniere la media equiponderata delle performance di ciascuna azione del Paniere, e tale performance è a sua volta pari al minimo tra: • 60%; • variazione percentuale tra Valore finale dell’azione e il Valore iniziale dell’azione, come sopra definiti. La gestione del Fondo non è legata ad alcun indice ...
Operazioni in strumenti derivati. Non previste Tecnica di gestione Obiettivo della gestione: la gestione del Fondo Interno Mediolanum Più 2016/8 Fund si propone quale obiettivo la protezione del capitale investito a scadenza tramite il conseguimento di un valore della quota a scadenza (Obiettivo di Protezione) non inferiore al suo Valore Iniziale e, nel corso della durata contrattuale, la distribuzione di Importi Periodici pari all’1,50% annuo, al netto dei costi di gestione e al lordo della tassazione applicabile (Obiettivo di Rendimento). Il Fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata. Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III, Sez. B del presente Prospetto d’offerta.
Operazioni in strumenti derivati. Sono consentiti gli investimenti in warrant e in titoli convertibili quotati in borse valori. Il Fondo non acquista warrant azionari, ma può investirvi nell’ambito di operazioni societarie correlate alle azioni presenti in portafoglio. Ai fini dell’efficiente gestione del portafoglio e di copertura, il Fondo potrà impiegare strumenti finanziari derivati nonché altre tecniche e strumenti, purché nei limiti stabiliti dal Regolamento. Stile di gestione Criteri di selezione Sarà fatta una selezione di investimenti tenendo in considerazione l’impatto del comportamento dell'impresa sulla società rispetto a temi quali politica di assunzione, protezione dell’ambiente e riciclaggio, monitorando attentamente le politiche di gestione e avviando un dialogo costruttivo con le società che garantiscono un progresso continuo. Relazione con il Benchmark Il Fondo è gestito in maniera attiva. Il benchmark ha scopo puramente informativo e non rappresenta un impegno da parte della SGR a seguire o gestire il Fondo in rapporto a tale benchmark in qualsiasi momento. Denominazione Codice ISIN Codice AVIVA Tipologia di OICR SGR del Fondo Tipologia di gestione Finalità di Gestione Categoria ANIA Linea Aviva Valuta del Fondo ECHIQUIER AGENOR FR0010321810 236 Fondo comune d'Investimento di diritto francese FINANCIERE DE L’ECHIQUIER con sede legale in 00, xxxxxx x’Xxxx 00000 Xxxxx – France a Benchmark crescita del capitale con forte variabilità dei rendimenti Azionario Area Euro Small Cap Azionario Europa Euro Grado di rischio Orizzonte Temporale Alto 7 anni
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;