Xxxxx Xxxxxxx Sono esclusi: i beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usure delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta; i danni di carattere estetico; i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché ai nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori; i beni per i quali siano trascorsi più di 12 anni dal 31 dicembre dell’anno dalla prima consegna e tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione; i guasti meccanici e/o elettrici al “macchinario ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra”, “gru a torre”; i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione; i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da e/o colpa grave del Conduttore e/o del Subconduttore e/o del Fornitore; ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica, i danni a terzi derivanti dalla circolazione; atto di guerra, occupazione militare, invasione rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto; eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, da: programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
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Xxxxxxx Xxxxxx Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzio- ne della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.
XXXXX XXXXXX Il patto di famiglia: una monade nel sistema?, No- tariato, 2008, pag. 444. L’Autrice testimonia, con un’ espressione di matrice filosofica, di aver lucidamente colto la singolarità del patto nell’ordinamento. minare una mutazione genetica: la necessità di prendere atto della complessità, la quale impone di dare contenuto concreto alla pluralità delle ipotesi e, di conseguenza, comporta il supe- ramento dei concetti unificanti e semplificanti»92. 5. Si è già anticipato93 che la novella ha modificato l’art. 458 del codice civile, ma non si è ancora avuto modo di “scavare” la norma, significativamente rubricata «Divieto di pat- ti successori»94, per farne affiorare le fondamenta: l’operazione sarà svolta qui e ora. Emerge prima facie la suddivisione dell’articolo in due periodi: «[…] è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» il primo, «[è] del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o ri- nunzia ai medesimi» il secondo; si esamineranno, singolarmen- te, i due periodi, e dalla fusione delle conclusioni parziali po- tranno trarsi le dovute conseguenze sulla ratio e l’attualità del divieto da un lato, e sul rapporto della norma in questione con la novella ex legge 55/2006 dall’altro. La prima parte dell’articolo in esame disciplina i «patti successori istitutivi», così definiti dalla dottrina civilistica, che ha tradizionalmente inquadrato la fattispecie nell’ambito degli atti mortis causa; id est, quegli atti in cui l’entità dell’attribuzione possa definirsi soltanto al momento della mor- te del disponente95, in cui, altresì, il beneficiario sopravviva al disponente96 e l’“evento morte” sia dedotto in quanto afferente all’elemento causale, e non quale termine iniziale di efficacia dell’atto97. Il patto successorio istitutivo è un contratto succes- 92 X. XXXXX XXXXXX, op. cit., pag. 435; sulla scia delle nostre considera- zioni, EAD., op. cit., pag. 436, dove enuncia l’impossibilità del ricorso ai consueti canoni dell’eccezionalità e della specialità, a causa della frantumazione dell’unità del sistema che impedisce una comparazio- ne. A onor del vero, tuttavia, la natura di “monade”, nel senso leibni- ziano, non implica ex necesse una disgregazione, ma soltanto un’assenza di relazioni con l’esterno.
XXXXXXX XXXXXXX In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Par- tner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.
Xxxxxxxx Xxxxxx Per la gestione e l’assistenza nell’esecuzione del Contratto la Contraente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente Contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker. Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto della Contraente/dell’Assicurato all’Assicuratore si intenderà come fatta dalla Contraente/dall’Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall’Assicuratore alla Contraente/all’Assicurato. L’Assicuratore dà atto che, il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker medesimo ha incassato i relativi premi. La remunerazione del Broker è posta per intero a carico dell’Assicuratore, nella misura del 1,80% sul premio imponibile.
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Xxxxxxx Xxxxxxxx SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015 n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento Le Sezioni Unite superano entrambi gli orientamenti perché: - Il principio base è che sia necessario prima esaminare la domanda di concordato e che vada dichiarato il fallimento solo all'esito. - La contemporanea pendenza delle due procedure non causa la sospensione o l'improcedibilità della prima che invece può essere istruita e concludersi con il rigetto dell'istanza di fallimento. La soluzione va cercata nel cpc e facendo ricorso alla continenza. - La continenza c'è non solo quando due cause abbiano identità di soggetti e titolo e una differenza solo quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra loro ci sia interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività. - La continenza si ha se contemporaneamente pendono la procedura prefallimentare e quella di concordato preventivo, prima e dopo l'ammissione; se i due procedimenti pendono davanti allo stesso giudice vanno riuniti ex art. 273 cpc; se no si applica l'art. 39/2 cpc.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.