Common use of Orario di lavoro Clause in Contracts

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).

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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione Direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e ed al lavoratore 1 una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno turno. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e ed il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 4, del d.lgs D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario dell'orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’artdell'art. 17, del d.lgs D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’artall'art. 9 del presente CCNLc.c.n.l., ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco nell'arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 del 1° gennaio 1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario l'orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL c.c.n.l. a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 del 1° gennaio 1992 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione l'organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).

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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).

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Orario di lavoro. L'orario settimanale 1. L’orario ordinario di lavoro è stabilito in 38 di 36 ore settimanali. L'articolazione Esso è articolato su cinque giorni, ovvero su sei giorni fatte salve le esigenze dei servizi connesse con l’attività degli organi istituzionali, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana. 2. L’orario di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale è funzionale all’orario di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice servizio e di apertura al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo pubblico; le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità rispettive articolazioni sono determinate previa concertazione di cui all’art. 9 8 del presente CCNLcontratto. 3. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale ha diritto ad a beneficiare di un intervallo di almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle 24 oreenergie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. 4. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali E’ possibile adottare l’orario flessibile di lavoro inferiori alle 38 ore,giornaliero, con l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (legge n.1204/1971, legge n. 53/2000, legge n.903/1977, legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio. 5. Qualora non venga reso l’intero orario di lavoro d’obbligo, il dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese successivo, salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero, si opera la differenza proporzionale decurtazione della retribuzione. 6. In relazione a prevedibili esigenze di prestazioni lavorative tra quelli esistenti servizio di determinati uffici e l’orario settimanale servizi può essere effettuata, previa concertazione ai sensi dell’art. 8, la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all’anno. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. 7. Nei confronti del personale per le singole e i singoli lavoratori ENAC, trova applicazione il d. lgs. 532/1999 in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del materia di lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertantonotturno, in entrambi particolare per quanto concerne la tutela della salute dei lavoratori, i casidoveri del datore di lavoro anche con riferimento alle relazioni sindacali, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide le limitazioni alle relative prestazioni. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, trova applicazione l’art. 6, comma 1, del d. lgs. 26 novembre 1999, n. 532. Sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l’applicazione della disciplina sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale lavoro notturno di 38 ore settimanali (165)cui al citato d. lgs. n. 532/1999, relativamente agli aspetti applicativi che il predetto decreto rimette alla contrattazione collettiva.

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Orario di lavoro. L'orario La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle aree Quadri, A e B, limitatamente, per quest’ultima, al personale che svolge attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti, nonché per il personale appartenente all’area D addetto a compiti di videoscrittura e utilizzazione di programmi infor- matici. Per il restante personale inquadrato nelle aree B, C e D non rientrante tra quello indicato al precedente comma, l’orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. La durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell’orario di lavoro è stabilito calcolata con riferimento all’anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’o- rario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre. L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si preve- derà, d’intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione dell’ora- rio settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l’istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sa- bato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. La ripartizione dell’orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell’anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./ R.S.U.. Nell’effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quat- tro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell’anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di sem- plice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. L’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente com- ma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all’anno, da 50 a 43 ore. Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l’arco dell’anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro risponde alle continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al preceden- te comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinan- ze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi prece- denti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Ammi- nistrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora xxxxxxx assente dal lavoro per xxxxx, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell’obbli- go di custodia. La durata, la distribuzione e l’ora iniziale e finale dell’orario ordina- rio giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel pre- sente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze funzionali di idoneo funzionamento dei servizi stabilite dalla direzione aziendaleconsortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. L'orario normale Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro. Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 28, gli stessi hanno diritto alla riduzio- ne di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed un’altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e al lavoratore 1 giornata quarantacinque minuti di riposo cadente normalmente di domenicalavoro. Per il personale completamento dell’orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di smonto turno sollevamento delle acque a scopo irriguo, nonché i lavori che si svolgono in galleria. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativaLa durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, la lavoratrice e distribui- te secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore hanno diritto è obbligato a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, restare effettivamente a disposi- zione del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui all’art. 9 del presente CCNLal 9° comma, ha diritto ad almeno 8 indipendentemente dalle ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 oreeffettivo lavoro svolto. Dalla data dell’1.1.1992 Ugualmente di- casi per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)l’ipotesi contemplata al 11° comma.

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Orario di lavoro. L'orario L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. La gestione dell’orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dal- l’art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di la- voro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calen- xxxxx di lavoro annuale, l’utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più fa- vorevole all’attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Agli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero a lavori conside- rati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell’orario giornaliero ordinario di lavoro è stabilito pari a 2 ore, fermo rimanendo l’im- porto della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in 38 acqua per un massimo di cin- que ore settimanaligiornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. L'articolazione degli orari I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di lavoro risponde permessi retribuiti di 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non com- pete in quanto computata nel 3° elemento. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze azien- dali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumula- tivo individuale, rinunciando conseguentemente alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di lavoro pre- stazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata giorno di riposo cadente normalmente settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. Il lavoratore dovrà segnalare l’intenzione di domenicausufruire della facoltà di cui al comma precedente all’inizio di periodi lavorativi individuati in sede di con- trattazione decentrata e dando comunicazione all’impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Per il personale Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e di frui- zione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo sede decentrata così come le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle specifiche modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)utilizzazione.

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Orario di lavoro. L'orario 1. A decorrere dall’1.5.2009, l’orario normale settimanale ordinario di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l’orario normale settimanale di lavoro del personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, resta confermato in 38 ore a decorrere dall’1.1.2005; fermo restando quanto stabilito nella nota a verbale in calce al presente articolo. 3. La nuova misura dell’orario normale di lavoro settimanale non determina modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva. 4. La durata massima settimanale dell’orario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanalidi 50 ore. 5. L'articolazione degli orari La durata massima giornaliera dell’orario di lavoro risponde è di 10 ore. 6. L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali. 7. A termini dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l’orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L’orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall’ora fissata dall’azienda per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio. 8. L’orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell’ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo. 9. Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, ecc. dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle esigenze funzionali realtà logistiche e organizzative. 10. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno. 11. Durante l’orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei servizi stabilite dalla direzione aziendalepasti principali di durata non superiore a due ore. 12. L'orario Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale. 13. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero. 14. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall’abituale posto di lavoro, l’eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l’orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all’art. 20, sempreché sia stato disposto oltre l’orario di lavoro. 15. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. NOTA A VERBALE a) la riduzione dell’orario di lavoro concessa progressivamente a partire dall’1/1/1994 ai dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo è stata attuata con il riconoscimento, a titolo compensativo, di un monte ore individuale di permessi retribuiti in ragione d’anno di servizio, computandosi pro quota le frazioni settimanali in relazione all’inizio e alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso della settimana lavorativa dell’anno. Tale monte ore individuale è distribuito in modo da concedere in pari a: 26 ore annue complessive dall’1/1/1994; 52 ore annue complessive dall’1/1/2004; a 78 ore annue complessive dall’1/1/2005; a 104 ore annue complessive dall’1/1/2010; b) compatibilmente con le esigenze di servizio, dette ore di permesso sono godute entro il mese di dicembre di ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno anno. Qualora non fruite entro tale termine, esse sono liquidate entro il mese di marzo dell’anno seguente, con riferimento ai valori di retribuzione globale in detta giornata venga richiesta atto nel precedente mese di dicembre. Le Parti stipulanti, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 17, commi 3 e 7, del CCNL 5.4.2008, si danno atto che la prestazione lavorativaprogressiva riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 36 ore, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto iniziata a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai partire dall’1.7.1986 ai sensi dell’art. 420, comma 4, lett. A) del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato CCNL 4.2.1984 e conclusa a 8 mesi. Ai sensi partire dall’1.5.2009 a termini dell’art. 17, comma 1, del d.lgs 66/2003CCNL 5.4.2008, si concorda che è stata fin dall’inizio convenuta e finalizzata anche a ricomprendere in tale riduzione i tempi occorrenti a indossare/togliere gli indumenti di lavoro nonché occorrenti alle operazioni di pulizia e igiene personali. In tale prospettiva, il lavoratore turnista,laddove lo richiedano tempo di lavoro effettivo è stato ridotto mantenendo inalterata la retribuzione, con effetto, quindi, compensativo dei tempi necessari a svolgere tutte le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità operazioni accessorie di cui all’art. 9 del presente CCNL17, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 orecomma 9. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali L’ambito generalizzato della riduzione dell’orario di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza è stato conseguentemente contemplato al fine di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo assicurare per tutto il personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)una gestione uniforme nelle aziende.

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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro è stabilito deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la Direzione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale o, in 38 ore settimanalimancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. L'articolazione degli orari firmatarie del c.c.n.l., potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro risponde a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori nè della collocazione temporale del relativo pagamento. In riferimento all'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Alla Direzione aziendale ed all'Organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, alle strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l., compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze funzionali dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la Direzione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l., concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003. II ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione. La Direzione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l., possono concordare la fruizione da parte dei servizi stabilite dalla direzione aziendalelavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali effettive. Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel corso rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione. Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana lavorativa è distribuito - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 50 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 1 ora agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro settimanale. La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Qualora una delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e al lavoratore 1 giornata 30 minuti (7 ore per le prestazioni legate alle prove degli attori), sarà convenzionalmente maggiorata di riposo cadente normalmente 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario di domenicalavoro settimanale. a) Salve le previsioni di cui alle successive lett. b) e c), la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore. b) Per il personale addetto alla biglietteria la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione ed il termine della seconda prestazione (ivi compresa l'ipotesi di doppio spettacolo giornaliero) non può eccedere le 13 ore. c) Per il personale addetto alle attività di palcoscenico non operano i limiti di durata di cui alle precedenti lett. a) e b), fermo restando quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. In caso di mancato intervallo per il pasto è dovuto al lavoratore un importo a titolo di rimborso spese che dal 1° gennaio 2005 è fissato in turno euro 8,43. A decorrere dal 2006 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il riposo settimanale rimborso spese di cui sopra sarà rideterminato sulla base del 100% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT. A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 2005 in poi con l'indice del mese di dicembre dell'anno precedente. Per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è successivo fissato in 50 ore settimanali effettive. Per tali operai le ore di lavoro prestate settimanalmente oltre le 40 e fino a 50 sono compensate con quote orarie di retribuzione tabellare normale. Per portieri e custodi con alloggio l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. La concessione dell'alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla giornata custodia dell'edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, fuori del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario normale orario di lavoro. Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, concordata una riduzione del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze monte ore annuo di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 40 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà ragione d'anno a titolo personale di riposi individuali. La riduzione maturerà per le singole e i singoli lavoratori dodicesimi in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale proporzione ai mesi interi di 38 ore settimanali (165)servizio prestati nell'anno.

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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 44 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la Direzione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale o, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del d.lgs 66/2003c.c.n.l., potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si concorda danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori nè della collocazione temporale del relativo pagamento. In riferimento all'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il periodo riposo giornaliero di riferimento11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Alla Direzione aziendale ed all'Organismo rappresentativo aziendale e, ai fini in mancanza di quest'ultimo, alle strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoroc.c.n.l., è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle compete la definizione delle modalità di cui all’artfruizione frazionata del riposo giornaliero. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo consecutivo nell’arco giornaliero, la Direzione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle 24 oreXX.XX. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano firmatarie del c.c.n.l., concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003. II ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, in atto orari ordinari settimanali caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro inferiori straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle 38 persone o alla produzione. La Direzione aziendale e l'Organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l., possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003. Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti norme legislative, la durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali effettive. Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione. Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 50 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 1 ora agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro settimanale. La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore,, salvo diverse intese a livello aziendale. Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la differenza durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Qualora una delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e 30 minuti (7 ore per le prestazioni lavorative legate alle prove degli attori), sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale. a) Salve le previsioni di cui alle successive lett. b) e c), la durata del periodo compreso tra quelli esistenti l'inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore. b) Per il personale addetto alla biglietteria la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione ed il termine della seconda prestazione (ivi compresa l'ipotesi di doppio spettacolo giornaliero) non può eccedere le 13 ore. c) Per il personale addetto alle attività di palcoscenico non operano i limiti di durata di cui alle precedenti lett. a) e l’orario settimanale ordinario b), fermo restando quanto previsto dal comma 7 del presente CCNL a regime 38 ore rimarrà articolo. In caso di mancato intervallo per il pasto è dovuto al lavoratore un importo a titolo personale di rimborso spese che dal 1° gennaio 2005 è fissato in euro 8,43. A decorrere dal 2006 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese di cui sopra sarà rideterminato sulla base del 100% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le singole e i singoli lavoratori famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT. A tal fine saranno raffrontati gli indici di dicembre di ciascun anno dal 2005 in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione poi con l'indice del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuitimese di dicembre dell'anno precedente. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario Fermo restando l'orario normale contrattuale di 38 40 ore settimanali (165)settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 40 ore in ragione di anno a titolo di riposi individuali. La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestati nell'anno.

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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro è stabilito deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU/RSA o, in 38 ore settimanalimancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle XX.XX. L'articolazione degli orari firmatarie del CCNL, potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro nel corso deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della settimana lavorativa è distribuito collocazione temporale del relativo pagamento. In riferimento all'art. 7 del d. lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Alla direzione aziendale ed alla RSU/RSA e, in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata mancanza di queste ultime, alle strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativagiornaliero, la lavoratrice direzione aziendale e il lavoratore hanno diritto a godere la RSU/RSA e, in mancanza di un queste ultime, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d. lgs. 66/2003. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall’art. 5 comma 3 del d. lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un altro giorno feriale della settimana pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione. La direzione aziendale e la RSU/RSA e, comunquein mancanza di queste ultime, secondo le vigenti disposizioni strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamenteriposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini del calcolo della media della durata massima media dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità lavoro di cui all’art. 9 4 comma 2 del d. lgs. 66/2003. Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti norme legislative, la durata normale del lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive. Il normale orario di lavoro settimanale potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU/RSA. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione. Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 40 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro settimanale. La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Qualora una delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e 30 minuti (7 ore per le prestazioni legate alle prove degli attori), sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale. a) Salve le previsioni di cui alle successive lett. b) e c), la durata del periodo compreso tra l’inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore. b) Per il personale addetto alla biglietteria la durata del periodo compreso tra l’inizio della prima prestazione ed il termine della seconda prestazione (ivi compresa l’ipotesi di doppio spettacolo giornaliero) non può eccedere le 13 ore. c) Per il personale addetto alle attività di palcoscenico la durata del periodo compreso tra l’inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 13 ore per un massimo di 8 giorni nel mese e di 3 giorni nella settimana. Oltre tali limiti la durata del periodo compreso tra l’inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore. Restano salve in materia eventuali diverse intese in sede aziendale. Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che dal 1° gennaio 2009 è fissato in euro 9,15. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del mattino si protragga oltre le ore 14:00. Qualora l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, è fissato in euro 9,15. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del pomeriggio si protragga oltre le ore 20:00. Nessun rimborso è dovuto ove la prestazione lavorativa sia continuata. Nessun rimborso è altresì dovuto al lavoratore che percepisca l'indennità di cui all'art. 20 - parte 1 del presente CCNL. A decorrere dal 2010 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese di cui sopra sarà rideterminato sulla base del 100% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborate dall'ISTAT. A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 2009 in poi con l'indice del mese di dicembre dell'anno precedente. L'impiegato in trasferta, ha diritto ad almeno 8 in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua prestazione in regime ordinario di lavoro purché nell'arco della settimana non abbia superato le 39 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 lavoro. Con accordo a livello aziendale potrà essere prevista l’istituzione di una “banca ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano ” che consenta ai lavoratori di utilizzare in atto orari ordinari settimanali tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l’orario di lavoro inferiori alle 38 ore,contrattuale. Tali prestazioni saranno pertanto compensate con la differenza sola maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un numero di prestazioni lavorative tra quelli esistenti riposi compensativi rapportato all’entità di ore di superamento dell’orario di lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nelle quote e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per con le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)modalità che saranno concordate.

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Orario di lavoro. L'orario Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU/RSA o, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento. In riferimento all'art. 7 del d. lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Alla direzione aziendale ed alla RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, alle strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d. lgs. 66/2003. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del d. lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione. La direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d. lgs. 66/2003. L’orario normale di lavoro è fissato in 39 ore settimanali effettive. Il normale orario di lavoro settimanale potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU/RSA. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione. Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 40 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro settimanale. La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Qualora una delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e 30 minuti (7 ore per le prestazioni legate alle prove degli attori), sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale. a) Salve le previsioni di cui alle successive lett. b) e c), la durata del periodo compreso tra l’inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore. b) Per il personale addetto alla biglietteria la durata del periodo compreso tra l’inizio della prima prestazione ed il termine della seconda prestazione (ivi compresa l’ipotesi di doppio spettacolo giornaliero) non può eccedere le 13 ore. c) Per il personale addetto alle attività di palcoscenico la durata del periodo compreso tra l’inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 13 ore per un massimo di 8 giorni nel mese e di 3 giorni nella settimana. Oltre tali limiti la durata del periodo compreso tra l’inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore. Restano salve in materia eventuali diverse intese in sede aziendale. Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è stabilito dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, dal 1° gennaio 2009 è fissato in 38 euro 9,15. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del mattino si protragga oltre le ore 14:00. Qualora l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, è fissato in euro 9,15. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del pomeriggio si protragga oltre le ore 20:00. Nessun rimborso è dovuto ove la prestazione lavorativa sia continuata. Nessun rimborso è altresì dovuto al lavoratore che percepisca l'indennità di cui all'art. 20 - parte I del presente CCNL. A decorrere dal 2010 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese di cui sopra sarà rideterminato sulla base del 100% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborate dall'ISTAT. A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 2009 in poi con l'indice del mese di dicembre dell'anno precedente. L'operaio in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua prestazione in regime ordinario di lavoro purché nell'arco della settimana non abbia superato le 39 ore di lavoro. Per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. L'articolazione degli orari Per tali operai sono compensate con la normale retribuzione oraria le prime 39 ore di lavoro. Quanto alle ore di lavoro risponde prestate settimanalmente oltre le 39 e fino alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale50 sono compensate con quote orarie di retribuzione tabellare normale. L'orario Per portieri e custodi con alloggio l'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito fissato in modo da concedere 50 ore settimanali. La concessione dell'alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla custodia dell'edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di fuori del normale orario di lavoro. Con accordo a livello aziendale potrà essere prevista l’istituzione di una “banca ore” che consenta ai lavoratori di utilizzare in ogni caso alla lavoratrice tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l’orario di lavoro contrattuale. Tali prestazioni saranno pertanto compensate con la sola maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e al lavoratore 1 giornata con un numero di riposo cadente normalmente riposi compensativi rapportato all’entità di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata ore di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima superamento dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del serviziolavoro contrattuale, che costituiscono oggetto di informazione potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nella quote e confronto ai sensi e nelle con le modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)che saranno concordate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario In relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 12 del Contratto Collettivo Nazionale 18 Luglio 1985 ed eventuali modifiche apportate in stesura definitive dall’ipotesi di accordo 10.03.1989, per l’orariodi lavoro valgono le norme della legge 15.03.1923 n.692 con le eccezioni e le deroghe relative. L’orario contrattuale di lavoro è stabilito viene determinato in 38 40 ore settimanalisettimanali per tutto l’anno, da ripartire su cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì. L'articolazione degli orari Premesso che l’impresa può prolungare l’orario di cantiere fino ai limiti stabiliti dalla legge 15.03.1923, n. 692, la contabilizzazione dell’orario di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendaleavverrà giornalmente corrispondendosi per le prime otto ore la retribuzione normale e per le successive la retribuzione prevista per il lavoro supplementare o straordinario. L'orario normale La giornata del sabato non potrà essere utilizzata per il recupero di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito eventuali ore perse, intendendosi che tale recupero avvenga nell’arco delle giornate lavorate nella settimana. Nel caso in modo da concedere in ogni caso cui non fossero state raggiunte le 40 ore settimanali l’impresa presenterà tempestiva domanda di autorizzazione alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenicacorresponsione delle integrazioni salariali ai sensi dell’art.11 del contratto collettivo nazionale del lavoro. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il Il periodo di riferimentoquattro mesi all’anno, ai fini del calcolo della media della durata massima di cui al decreto 10.09.1923 nr. 1957, resta confermato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto Per i lavori che si svolgono in tre turni (lavori in galleria, lavori idroelettrici, installazioni relative) potrà essere concordata, di volta in volta, tra l’impresa e lavoratori una diversa ripartizione dell’orario di lavoro. L’operaio ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro anche qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione degli istituti previsti nell’art.19 punto a e art. 21 punto del presente contratto Per i pendolari abituali, è elevato il tempo necessario per recarsi al cantiere di lavoro non potrà quindi in nessun caso essere considerato orario di lavoro Con riferimento a 8 mesiquanto previsto dall’art.7 del CCNL del 18 luglio 1985 relativamente ai permessi individuali, saranno concordate annualmente entro il mese di aprile, tra impresa e lavoratori le giornate per l’utilizzo collettivo di 16 ore di permesso previste. Ai sensi dell’art. 17, Il pagamento dei permessi collettivi avverrà con anticipazione da parte dell’impresa secondo le norme di cui all’art.7 del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le C.C.N.L. Per sopravvenute eccezionali esigenze produttive o di organizzazione del serviziolavoro, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNLsi potrà derogare a quanto concordato, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmenteprevia comunicazione, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)al lavoratore.

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Samples: Contratto Integrativo Artigiano Edile

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario quale condizione di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario miglior favore, si conferma che l’orario normale di lavoro per il personale assunto a tempo pieno dall’IFEL, è ridotto a 37,50 ore xxxx.xx, in luogo delle ordinarie 40 ore, previste dal CCNL applicato, da prestarsi, dal lunedì al venerdì, con la durata giornaliera 07,50 ore di lavoro effettivo. Con la predetta riduzione dell’orario normale contrattuale si intendono assorbiti parte dei permessi retribuiti (ROL) annuali previsti dal CCNL che vengono, quindi, rideterminati come meglio specificato nel corso punto 9 del presente accordo. Il riposo di legge viene confermato nella giornata della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale Ai fini della determinazione dei divisori mensili, settimanali e giornalieri vengono confermati i valori previsti dal CCNL applicato, rispettivamente: 168, 40 e 26 gg. Ai fini della determinazione delle percentuali del part time viene fatto riferimento all’orario normale contrattuale previsto dal presente accordo (37,50 ore xxxx.xx). L’orario di lavoro giornaliero comprende una pausa giornaliera retribuita di 10 minuti, da fruirsi in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice funzione delle esigenze organizzative e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana dei flussi tecnico-produttivi e, comunque, secondo le vigenti disposizioni previo benestare operativo dei responsabili di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamenteservizio. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali Nell’orario di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza giornaliero, anche a tempo parziale, non sono computabili eventuali riposi intermedi (es.: pausa pranzo). Il personale è libero di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmentefruire della pausa pranzo sia all’esterno che all’interno della Fondazione. La fruizione della pausa pranzo all’interno della Fondazione dovrà avvenire esclusivamente nel locale appositamente individuato, laddove l’organizzazione del siccome concordato ed all’uopo opportunamente attrezzato. In nessun caso il tempo di pausa pranzo trascorso nei locali della Fondazione potrà essere conteggiato quale lavoro lo consenta, effettivo e/o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuitisupplementare-straordinario. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti nel predetto periodo non incide sul computo della retribuzione mensile dovrà essere resa nessuna prestazione lavorativa. In caso di lavoro straordinario e/o supplementare si applicano le disposizioni di legge e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)del CCNL applicato.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Orario di lavoro. L'orario E’ considerato lavoro normale quello diurno e notturno, feriale e festivo, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo. L’orario settimanale ordinario è pari a 40 ore settimanali articolato su cinque o sei giornate. Al fine di garantire l’efficienza e la continuità dei servizi prestati, le Parti riconoscono la possibilità di organizzare i turni di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta fissando la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato comprese le ore di straordinario, in massimo 48 ore settimanali, calcolate come media e riferite a 8 mesiun periodo massimo di 16 settimane in periodi specificamente individuati. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che Qualora il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del dipendente sia comandato in altro luogo diverso da quello ove presta abitualmente servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’artl’orario comincerà a decorrere sul nuovo posto assegnato ma laddove debba tornare in sede alla fine della giornata lavorativa, il prestatore si asterrà anticipatamente dalla prestazione per il tempo necessario a raggiungere la sede. 9 del presente CCNL, Il lavoratore ha diritto ad almeno 8 a 11 ore di riposo consecutivo nell’arco delle consecutive ogni 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 Con accordo aziendale potranno essere utilizzati gli strumenti in deroga previsti dal D. Lgs n. 66/2003 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali quanto concerne il riposo giornaliero. Qualora l’orario giornaliero sia di otto ore consecutive il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro inferiori alle 38 ore,della durata non inferiore a 30 minuti le cui specifiche modalità di svolgimento sono demandate alla contrattazione aziendale. In ogni caso qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano la differenza pausa pranzo potrà essere interrotta o non goduta e comunque successivamente recuperata. In questo specifico ambito, la contrattazione aziendale individua quegli specifici servizi svolti dalle guardie giurate per i quali può essere ammessa la regolamentazione in deroga in ogni caso tutelando la salute e la sicurezza dei lavoratori. Specifiche deroghe potranno essere stabilite relativamente all’orario di prestazioni lavorative tra quelli esistenti lavoro, anche notturno, per servizi di sicurezza sussidiaria svolti presso stazioni ferroviarie, aeroporti, metropolitane, porti, depositi, siti Istituzionali e l’orario settimanale ordinario previsto in caso di trasporto e scorta di beni di valore. Per tutto ciò non espressamente regolato dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per contratto si applicano le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)disposizioni previste dal D. Lgs n.66/2003.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario turni avvicendati e sostituzioni Con l’espressione “turno avvicendato” si intende l’organizzazione dell’orario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari secondo turni di lavoro risponde alle esigenze funzionali tra loro consecutivi e svolti da lavoratori dif- ferenti, in maniera da garantire la continuità dei servizi stabilite dalla direzione aziendaleresi alla clientela. L'orario normale In caso di assunzione che preveda il lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito a turni avvicendati, il Lavoratore dovrà prestare l’opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi fossero predisposti soltanto per determinati servizi o reparti, con diritto dell’Azienda di rifiutare le prestazioni rese al di fuori dei turni previsti. Il Lavoratore, salvo esigenze gravi ed indifferibili da comprovarsi in modo da concedere in ogni via documentale, non può abbandonare la propria postazione prima dell’avvicendamento del collega as- segnatario del turno successivo. Nel caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata d’istituzione di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario turni giornalieri di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17i Laxxxxxxxx xon potranno rifiutarsi di effettuarli, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del serviziosalvo gravi e documentate condizioni ostative, che costituiscono oggetto sa- ranno valutate tra Azienda, RSA e Lavoratore al momento di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità avvio dei turni. Qualora siano previsti turni periodici e/o nastri orari, i Lavoratori, salvo di- versa previsione del Contratto di cui all’art. 9 del presente CCNLassunzione o diverso Accordo con la RSA, ha diritto ad almeno 8 dovranno essere avvicendati allo scopo di evitare che essi abbiano a prestare la loro opera sempre in ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)notturne.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Regimi di lavoro è stabilito orario La prestazione lavorativa del singolo Operatore di Vendita si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate. La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in 38 sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto. Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle due mezze giornate di non presentazione avverrà nei periodi dell’anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze. Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.Sono fruibili dai lavoratori i gruppi di 4 o di 8 ore settimanalidi permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5/3/1977, n. 54 e del DPR 28/12/1985, n. 792.I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva. L'articolazione degli orari Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale permessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di lavoro eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti.Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore.I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno xxxxxxxxxx.Xx caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e dell’anno di calendario, al lavoratore 1 giornata verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di riposo cadente normalmente cui al presente articolo per ogni mese intero di domenica. Per il personale servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in turno il riposo settimanale cui non è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativadovuta, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, carico del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario datore di lavoro, è elevato retribuzione secondo norma di legge e di contratto. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori, fermo restando il godimento delle ore di permesso, le ulteriori ore di permesso, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall’assunzione.Solo in caso di trasformazione in contratto a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17tempo indeterminato di contratti di apprendistato, del d.lgs 66/2003contratti a tempo determinato, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità computo dei 48 mesi di cui all’art. 9 al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)lavoro.

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Samples: CCNL Viaggiatori E Piazzisti

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario 1. Il/la dipendente potrà distribuire liberamente l’attività lavorativa in modalità di lavoro è stabilito in 38 telelavoro nell’arco della giornata (massimo 9 h/giorno), garantendo il rispetto del monte ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale 36 ore settimanali e rispettando l’orario di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo reperibilità, fatte salve riduzioni previste da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenicanormativa vigente. 2. Per ogni singolo progetto sono concordati con il personale Responsabile della struttura uno o più spazi temporali in turno cui il/la dipendente deve essere reperibile. 3. In caso di impossibilità da parte del/della lavoratore/trice a rendersi reperibile in questi orari, il/la stesso/a dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione al proprio Responsabile via email o per via telefonica. 4. Il/la dipendente è tenuto/a a segnalare la propria presenza in servizio per via telematica, attraverso l’inserimento delle timbrature attestanti l’inizio e la fine del lavoro attraverso il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno portale Time&Web per la rilevazione informatizzata delle presenze, utilizzando le proprie credenziali d’accesso. 5. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale Per effetto della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, distribuzione discrezionale del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario tempo di lavoro, è elevato a 8 mesinon sono configurabili prestazioni aggiuntive nell’arco della settimana (quali ore di lavoro straordinario, notturno o festivo), permessi brevi, e non sono ammissibili compensi per lavoro disagiato, reperibilità e conto terzi. 6. Ai sensi dell’artSono previsti rientri in sede pianificabili sulla base del tipo di servizio svolto e sulla necessità della struttura di riferimento con una frequenza preventivamente programmata ed indicata nel singolo progetto individuale. 7. 17L’Amministrazione può convocare il/la dipendente per riunioni ed incontri specifici, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano previo congruo preavviso. 8. Durante le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle giornate lavorative in modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, telelavoro presso il proprio domicilio il/la dipendente non ha diritto ad almeno 8 ore al rimborso del pasto non fruito. Solo nei giorni di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali rientro presso la struttura dove siano in atto orari ordinari settimanali il/la dipendente lavora, il medesimo potrà fruire del servizio mensa secondo le modalità di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)attribuzione previste.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Del Telelavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale1. L'orario normale di lavoro è di 35 (trentacinque) ore settimanali; di conseguenza per il calcolo della quota oraria di retribuzione è utilizzato il coefficiente 152. Di norma sarà adottato il sistema di cinque giorni lavorativi più due giorni di riposo settimanali. 2. Svolgendosi il lavoro dell'Azienda di regola anche durante le ore notturne e nei giorni festivi, i turni di lavoro comportano orari notturni e festivi, salvo giustificati motivi di impedimento. 3. In relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 2), lettera "d" del D, Lgs. 66/2003 ed in conseguenza della ciclicità del sistema di turnazione, il riposo settimanale potrà cadere anche oltre il periodo di sette giorni di cui all'art. 1) del citato Decreto, garantendone comunque il godimento nella settimana successiva. 4. Gli orari di lavoro ed i servizi dovranno essere flessibili finalizzati al perseguimento di una maggiore produttività delle Sale da Gioco e dei servizi aziendali, in ragione della affluenza di clientela con particolare riferimento ai fine settimana, ai ponti festivi e a tutte le manifestazioni. Significative modifiche ai criteri di flessibilità di norma adottati saranno concordate con le R.S.A. 5. Gli orari di lavoro possono essere: * orari spezzati intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito; * orari continuati intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo. 6. Nella predisposizione del turno da attuarsi in collaborazione con la R.S.A., si dovranno osservare equi criteri di rotazione. 7. I turni di lavoro saranno attuati secondo orari differenti ruolo per ruolo in modo da assicurare in ogni caso il miglior funzionamento di tutti i reparti dell'Azienda. 8. Una diversa distribuzione dell'orario, che preveda la distribuzione media di 35 ore lavorative su più settimane potrà formare, fatto salvo dove già in atto, oggetto di trattativa in sede d'esame dell'organizzazione del lavoro. 9. Per i dipendenti del ruolo giochi e servizi connessi che effettuino due riposi settimanali, la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale di cui al 1º comma sarà superiore alle sei ore giornaliere. 00.Xx caso di necessità l'Azienda potrà sospendere, possibilmente previo avviso, il secondo riposo settimanale che sarà accantonato ed usufruito successivamente. L'azienda, in sede di determinazione del momento di godimento del secondo riposo accantonato, si adopererà al fine di contemperare le esigenze tecniche, organizzative e produttive, da considerarsi in ogni modo prevalenti, con quelle manifestate dal lavoratore. In ogni caso il recupero sarà assegnato mediante inserimento negli orari di servizio con almeno una settimana di anticipo rispetto alla fruizione. 00.Xx diritto al secondo riposo settimanale s'acquisisce solo in presenza di cinque giorni effettivamente lavorati nella settimana; accordi diversi o concessioni a tal proposito devono intendersi caducati. S'intendono giorni lavorati anche i permessi sindacali, quelli previsti dalla legge per cariche pubbliche elettive e i riposi maturati e non usufruiti. I riposi usufruiti e non maturati, saranno compensati successivamente. 12.Un solo giorno di ferie fruito nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata non costituisce motivo per la perdita del secondo giorno di riposo cadente normalmente e sarà cumulato per gli altri eventuali giorni di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ferie ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)successivo punto 12.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Orario di lavoro. L'orario 1° La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7ª, 6ª e 5ª, limitatamente per quest’ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-contabile, tecnica ed agraria, nonché per il personale della 3ª fascia funzionale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici. 2° Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2ª, 3ª e 5ª non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il personale inquadrato nella 1ª e nella 4ª fascia funzionale, l’orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. 3° La durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 4° Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell’orario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanalicalcolata con riferimento all’anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. L'articolazione degli orari Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’orario di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale è calcolata con riferimento al quadrimestre. 5° L’orario settimanale di lavoro nel corso della settimana lavorativa di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. 6° Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevedrà, d’intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l’istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è distribuito necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. 7° La ripartizione dell’orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell’anno in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e al lavoratore 1 giornata le R.S.A./R.S.U.. 8° Nell’effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimentolavoro compensativi, ai fini del calcolo della media della annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell’anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore. 9° Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15-3-1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6-12-1923, n. 2657 e 10-9-1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata massima dell’orario del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano lavoro ordinario non può superare le esigenze ore 10. 10° L’orario di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità lavoro settimanale dei dipendenti di cui all’art. 9 del presente CCNLal precedente comma è ridotto, ha diritto ad almeno 8 ore per un periodo massimo di riposo consecutivo nell’arco delle 24 15 settimane all’anno, da 50 a 43 ore. Dalla data dell’1.1.1992 11° Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l’arco dell’anno, per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza svolgimento di prestazioni lavorative tra quelli esistenti lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)nei periodi di svolgimento di lavoro continuo. 12° Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Rinnovo CCNL Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario

Orario di lavoro. L'orario A decorrere dall’1 febbraio 2017, le Parti convengono quanto segue: 1. L’orario normale settimanale ordinario di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore. A decorrere dall’1 febbraio 2017, la durata settimanale dell’orario normale di lavoro è stabilito di 38 ore, articolata di norma in 38 ore settimanalisei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale. 2. L'articolazione degli orari La durata giornaliera massima dell'orario di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale è di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa9 ore, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità comprensive delle prestazioni di cui all’art. 9 20, comma 1. 3. La durata settimanale massima dell'orario di lavoro è di 48 ore, comprensive delle prestazioni di cui all’art. 20, comma 1. 4. L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali unitarie, congiuntamente alle strutture sindacali territoriali delle XX.XX. stipulanti. 5. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del presente CCNLD. Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio. 6. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell'ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo. 7. Le operazioni accessorie quali, ad esempio, indossare o togliere gli indumenti di lavoro, provvedere alla pulizia e all’igiene personali, ecc. sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro previsto, fatte salve le situazioni derivanti dalle esigenze logistiche e organizzative anche relative all’utilizzo dei D.P.I.. Restano confermati gli accordi aziendali in materia. 8. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno. 9. Durante l'orario normale di lavoro giornaliero, il dipendente ha diritto ad almeno a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore. 10. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Dalla data dell’1.1.1992 Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per quelle realtà aziendali dove siano ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale. 11. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in atto orari ordinari settimanali uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro inferiori alle 38 ore,le diverse sedi in cui esplica la differenza propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a regime 38 ore rimarrà a titolo personale sede di appello giornaliero. 12. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertantomotivi di carattere eccezionale, in entrambi i casilocalità diverse dall'abituale posto di lavoro, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile l'eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l'orario normale di 38 ore settimanali (165)lavoro regolato dalle disposizioni di cui all'art. 20, sempreché sia stato disposto oltre l'orario di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7ª, 6ª e 5ª, limitatamente per quest’ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo -contabile, tecnica ed agraria, nonché per il personale della 3ª fascia funzionale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici. Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2ª, 3ª e 5ª non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il personale inquadrato nella 1ª e nella 4ª fascia funzionale, l’orario ordinario contrattuale di lavoro è stabilito resta fissato in 38 ore settimanalisettimanali di media annua. L'articolazione degli orari L’orario settimanale di lavoro risponde di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà, d’intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l’istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. La ripartizione dell’orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell’anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. Nell’effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell’anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15-3-1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6-12-1923, n. 2657 e 10-9-1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. L’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all’anno, da 50 a 44 ore. Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l’arco dell’anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 10° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell’obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e l’ora iniziale e finale dell’orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze funzionali di idoneo funzionamento dei servizi stabilite dalla direzione aziendaleconsortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. L'orario normale Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti l’Ufficio Provinciale del lavoro. Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed un’altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e al lavoratore 1 giornata quarantacinque minuti di riposo cadente normalmente di domenicalavoro. Per il personale completamento dell’orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di smonto turno sollevamento delle acque a scopo irriguo. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativaCHIARIMENTO A VERBALE La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, la lavoratrice e distribuite secondo le intese di cui al 12° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore hanno diritto è obbligato a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, restare effettivamente a disposizione del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui all’art. 9 del presente CCNLall’8° comma, ha diritto ad almeno 8 indipendentemente dalle ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 oreeffettivo lavoro svolto. Dalla data dell’1.1.1992 Ugualmente dicasi per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)l’ipotesi contemplata al 10° comma.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario L’orario normale di lavoro del personale medico è stabilito in fissato nel seguente modo: - tempo definito a 30 ore settimanali; - tempo pieno a 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell’arco dell’anno, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 con tetti settimanali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pieno, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo definito. Ai fini del calcolo della durata media di cui al comma precedente, il limite rispettivamente delle 46 ore e delle 36 ore settimanali potrà essere riferito, a fronte di ragioni tecniche, obiettive ovvero di particolari esigenze derivanti dall’assi- stenza sanitaria, in deroga al dettato dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, ad un periodo di dodici mesi 4 a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Ciò al fine di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie. Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell’amministrazione della struttura sanitaria, il rapporto part time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia e che dovrà comunque essere inferiore all’orario previsto per il tempo definito. Per i medici a rapporto di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendalea 38h o a 30h settimanali, l’orario giornaliero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribuzioni del direttore sanitario. L'orario normale Durante l’orario di lavoro nel corso il sanitario è tenuto a compiere secondo scienza e coscienza gli atti medici inerenti la sua qualifica. La vigilanza sull’osservanza dell’orario è effettuata dall’amministrazione della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata struttura sanitaria, attraverso sistemi obiettivi di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamentecontrollo unici ed uguali per tutti i medici. Ai sensi dell’art. 413, comma 41, del d.lgs D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che le parti convengono, al fine di garantire l’assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la tutela della salute dei medici e al loro diritto al riposo, di stabilire il periodo più ampio termine di riferimento, ai fini del calcolo della sette giorni sul quale calcolare come media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 limite delle otto ore di riposo consecutivo nell’arco delle lavoro notturno nelle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali ore consentendo così la prestazione di un tetto massimo di 24 ore di lavoro inferiori alle 38 notturno all’interno di un arco temporale di sette giorni, non potendo però superare il singolo turno notturno le 12 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).

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Samples: c.c.n.l. 1° Aprile 2020 Personale Medico Dipendente

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito Art. 17, comma 5, lett. d), X.Xxx. n. 66/2003 e Circ. INPS n. 181/2003 I telelavoratori rientrano tra coloro nei cui confronti, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicu- rezza e della salute dei lavoratori, non si applicano le disposizioni relative alla disciplina in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata materia di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativagiorna- liero, la lavoratrice pause, lavoro notturno e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima settimanale, in quanto la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è elevato misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi. Tuttavia, a 8 mesifronte di una c.d. Ai sensi dell’art. 17auto-organizzazione dei tempi e dei modi di lavoro, nell’ambito del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali limite massi- mo dell’orario di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL Ccnl (o di quello inferiore se il rapporto è a regime 38 ore rimarrà tempo parziale), la contrattazione collettiva e/o gli accordi individuali possono regolamentare l’orario di lavoro del telelavoratore, conformandolo a titolo personale quello dei lavoratori che svolgono attività nei locali dell’azienda e/o prevedendo la disponibilità del telelavoratore in determinate fasce orarie. La contrattazione collettiva può anche prevedere l’obbligo, a carico del telelavoratore, di rientri periodici in azienda per motivi tecnico-organizzativi o per fini formativi. Diritti collettivi riconosciuti al telelavoratore • Art. 10, commi 1, 2, 3 e 4, Accordo Interconfedera- I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda e non deve esse- re ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori. Si applicano le stesse condizioni di partecipa- xxxxx e di eleggibilità alle elezioni per le singole istanze rappresentative dei lavoratori (ove previste). I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi. L’unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)precisata fin dall’inizio.

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Samples: Guida Pratica a Forme Flessibili Nel Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Per la durata dell’orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed ec- cezioni. La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con rife- rimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell’attività lavorativa nonchè ad esi- genze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l’orario multiperiodale di cui all’art. 31 del c.c.n.l. il periodo di riferi- mento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l’altro giorno di riposo può essere fruito nell’arco della setti- mana. L’attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale uni- taria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distri- buzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dal- l’entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi del- l’articolo 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un au- mento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all’articolo 33 del presente c.c.n.l., dell’orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell’orario concordato La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro può essere articolata in non più di due fra- zioni. In base a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo gior- naliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2003. Fermo restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibi- lità di concordare un 3° turno giornaliero ex art. 22, comma 8 del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui ai commi 11 e 14 (prestazione nel 6° giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 ore settimanali(lavoro straordinario, notturno, festivo). L'articolazione degli orari L’orario di lavoro risponde alle va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per l’inizio dell’attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell’ora preventivamente fissata per l’inizio della pre- stazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una presta- zione di durata inferiore all’orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un’ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L’impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qua- lifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendaledell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garan- tendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario normale L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il perso- nale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore. Il tempo passato a disposizione dell’impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all’altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell’orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell’orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo sua pre- stazione giornaliera – comprese quelle derivanti da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di spostamenti da un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario posto all’altro di lavoro, è elevato a 8 mesianche se rientranti fra quelli abituali – sono rimborsate dall’impresa. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda Sono escluse dal rim- borso le spese di viaggio che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze sopporta per raggiungere il posto di organizzazione del serviziolavoro, per l’inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che costituiscono oggetto di informazione il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all’altro, tra l’inizio e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNLil termine della prestazione, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL è considerato come prestazione lavorativa a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario A decorrere dall’1 febbraio 2017, le Parti convengono quanto segue: 1. L’orario normale settimanale ordinario di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore. 2. La durata giornaliera massima dell’orario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa9 ore, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità comprensive delle prestazioni di cui all’art. 9 20, comma 1. 3. La durata settimanale massima dell’orario di lavoro è di 48 ore, comprensive delle prestazioni di cui all’art. 20, comma 1. 4. L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali unitarie, congiuntamente alle strutture sindacali territoriali delle XX.XX. stipulanti. 5. A termini dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 66/2003, l’orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L’orario di lavoro giornaliero 6. L’orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell’ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo. 7. Le operazioni accessorie quali, ad esempio, indossare o togliere gli indumenti di lavoro, provvedere alla pulizia e all’igiene personali, ecc. sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro previsto, fatte salve le situazioni derivanti da esigenze logistiche o organizzative anche relative all’utilizzo dei D.P.I. . Restano confermati gli accordi aziendali in materia. 8. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno. 9. Durante l’orario normale di lavoro giornaliero, il dipendente ha diritto a una pausa non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore. 10. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti con decorrenza della retribuzione globale. 11. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero. 12. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall’abituale posto di lavoro, l’eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l’orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all’art. 20, sempreché sia stato disposto oltre l’orario normale di lavoro. 13. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. NORMA TRANSITORIA 1. A totale compensazione dell’aumento dell’orario di lavoro di cui al presente art.17, comma 1, ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31.01.2017 viene riconosciuto dall’01.02.2017 un monte ore annuo procapite di permessi retribuiti pari a 27,50 ore, da godersi nell’anno solare di competenza compatibilmente con le esigenze di servizio. A decorrere dall’01/01/2018 il predetto monte ore annuo sarà pari a 30 ore. Analogamente, ai lavoratori impiegati a tempo parziale in forza al 31.01.2017, viene riconosciuto, dall’01.02.2017, un monte ore annuo procapite di permessi retribuiti di pari entità, riproporzionato alla durata della prestazione lavorativa ordinaria contrattualmente stabilita. 2. Al fine di mantenere immutata la retribuzione in essere al 31/01/2017, ai lavoratori a tempo parziale in forza all’1/2/2017 sarà proposto, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell’azienda, l’aumento proporzionale della durata della prestazione lavorativa, con decorrenza 1/2/2017; a fronte di esigenze del lavoratore, è fatta salva la sua possibilità di confermare la precedente durata della prestazione lavorativa contrattuale, con il conseguente riproporzionamento della retribuzione. 3. In relazione all’entrata in vigore del nuovo orario di lavoro, anche in deroga all’articolo 10, quinto comma, del presente CCNLc.c.n.l., è fatta salva la possibilità per il datore di lavoro e il lavoratore a tempo parziale, in forza al 31/01/2017, di pattuire specifiche condizioni contrattuali. 4. Nell’anno di cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto ad a un rateo del monte ore annuo di permessi retribuiti per ogni mese in cui è stato in forza, considerando come mese intero le frazioni di mese almeno 8 pari a 15 giorni e trascurandosi quelle inferiori. Qualora il lavoratore, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, abbia goduto di un numero di ore di riposo consecutivo nell’arco permesso superiore a quello maturato, l’azienda tratterrà dalle spettanze di fine rapporto l’importo corrispondente alle ore di permesso godute ma non maturate. 5. Xxxxx rimanendo l’impegno delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano aziende a favorire, su richiesta del lavoratore, prioritariamente rispetto alle ferie, l’effettiva fruizione entro l’anno solare delle ore di permesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, le ore eventualmente non fruite nell’anno solare di competenza sono liquidate con la retribuzione del mese di gennaio nei valori in atto orari ordinari settimanali nel precedente mese di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza dicembre. 6. Il riconoscimento del monte ore di prestazioni lavorative tra quelli esistenti cui al comma 1 non spetta ai lavoratori individuati dall’art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 66/2003 e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmentesuccessive modificazioni, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti salvo che non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale fosse richiesto loro dall’azienda il rispetto di 38 ore settimanali (165)un prestabilito orario di lavoro.

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Orario di lavoro. Art. 51 (Orario di lavoro) L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione Direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e ed al lavoratore 1 una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno turno. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e ed il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 4, del d.lgs D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario dell'orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’artdell'art. 17, del d.lgs D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’artall'art. 9 del presente CCNLc.c.n.l., ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco nell'arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 del 1º gennaio 1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario l'orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL c.c.n.l. a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 del 1º gennaio 1992 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione l'organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).

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Samples: Cooperative Social Agreement

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro è stabilito deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale o, in 38 ore settimanalimancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. L'articolazione degli orari firmatarie del CCNL, potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro risponde a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento. In riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Alla direzione aziendale ed all'organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, alle strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze funzionali dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 66/2003. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione. La direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei servizi stabilite dalla direzione aziendalelavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 66/2003. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali effettive. Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel corso rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione. Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana lavorativa è distribuito - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 50 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 1 ora agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro settimanale. La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Qualora una delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e al lavoratore 1 giornata 30 minuti (7 ore per le prestazioni legate alle prove degli attori), sarà convenzionalmente maggiorata di riposo cadente normalmente 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario di domenicalavoro settimanale. a) Salve le previsioni di cui alle successive lett. b) e c), la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore. b) Per il personale addetto alla biglietteria la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione ed il termine della seconda prestazione (ivi compresa l'ipotesi di doppio spettacolo giornaliero) non può eccedere le 13 ore. c) Per il personale addetto alle attività di palcoscenico non operano i limiti di durata di cui alle precedenti lettere a) e b), fermo restando quanto previsto dal comma 7° del presente articolo. In caso di mancato intervallo per il pasto è dovuto al lavoratore un importo a titolo di rimborso spese che dall’1/1/2005 è fissato in turno Euro 8,43. A decorrere dal 2006 e con effetto dal 1°gennaio di ogni anno il riposo settimanale rimborso spese di cui sopra sarà rideterminato sulla base del 100% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall’ISTAT. A tal fine saranno raffrontati gli indici di dicembre di ciascun anno dal 2005 in poi con l'indice del mese di dicembre dell'anno precedente. Per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è successivo fissato in 50 ore settimanali effettive. Per tali operai le ore di lavoro prestate settimanalmente oltre le 40 e fino a 50 sono compensate con quote orarie di retribuzione tabellare normale. Per i portieri e custodi con alloggio l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. La concessione dell'alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla giornata custodia dell'edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, fuori del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario normale orario di lavoro, . - Nota a verbale - Fermo restando l'orario nomale contrattuale di 40 ore settimanali è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, concordata una riduzione del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze monte ore annuo di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 40 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà inragione d’anno a titolo personale di riposi individuali. La riduzione maturerà per le singole e i singoli lavoratori dodicesimi in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale proporzione ai mesi interi di 38 ore settimanali (165)servizio prestato nell’anno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario 1. L’orario di lavoro è stabilito fissato dalla Direzione. Le ore di lavoro sono contate con l’orologio della Società. La durata normale dell’orario di lavoro effettivo è fissata nella misura settimanale di 38,5 ore. La durata normale settimanale dell’orario di lavoro potrà essere calcolata come media in 38 un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso. In ogni caso, la durata media dell’orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali. L'articolazione degli orari , comprese le ore di lavoro risponde straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendaletecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano l’azienda e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio. 2. L'orario normale L’orario continuativo giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un’ora. Possono essere istituiti due o più turni di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito ad orario continuato con l’interruzione di 30 minuti per la refezione, diverse modalità per la refezione potranno essere definite in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenicasede aziendale previo confronto con le RSA/RSU; 3. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere interrotto ma deve avere carattere continuativo. 4. Per il personale turnista, qualora in turno il una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora cadano in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativagiorni diversi dalla domenica, la lavoratrice seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui riposo compensativo (sostitutivo della domenica). 5. Per il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4personale turnista, comma 4, del d.lgs 66/2003in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si concorda che potrà derogare, a fronte di situazioni di criticità, a quanto disposto dagli art. 7 e 8 del D.Lgs. 66/03 con un monitoraggio con le RSU/RSA. 6. La durata normale dell’orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di 44 ore settimanali. 7. Le ore richieste e prestate oltre le 38,5 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il periodo lavoro straordinario nel vigente CCNL. 8. Qualora le turnazioni del personale in H24 prevedano un turno notturno di riferimentootto ore continuative senza pausa notturna per la refezione si darà luogo, ai fini solo nel caso in cui la programmazione determini un superamento del calcolo della media della durata massima dell’orario normale orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze all’attribuzione di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto giornate di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità permesso in misura pari alla quantità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 orelavoro eccedenti il normale orario di lavoro. Dalla data dell’1.1.1992 A tal fine si procederà arrotondando per quelle realtà aziendali dove siano difetto in atto orari ordinari settimanali giornate la quantità di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza ore così determinata, all’unità o allo 0,5 di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)unità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro è stabilito deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU/RSA o, in 38 ore settimanalimancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle XX.XX. L'articolazione degli orari firmatarie del CCNL, potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro nel corso deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della settimana lavorativa è distribuito collocazione temporale del relativo pagamento. In riferimento all'art. 7 del d. lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Alla direzione aziendale ed alla RSU/RSA e, in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata mancanza di queste ultime, alle strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativagiornaliero, la lavoratrice direzione aziendale e il lavoratore hanno diritto a godere la RSU/RSA e, in mancanza di un queste ultime, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d. lgs. 66/2003. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall’art. 5 comma 3 del d. lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un altro giorno feriale della settimana pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione. La direzione aziendale e la RSU/RSA e, comunquein mancanza di queste ultime, secondo le vigenti disposizioni strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamenteriposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini del calcolo della media della durata massima media dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità lavoro di cui all’art. 9 4 comma 2 del d. lgs. 66/2003. Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti norme legislative, la durata normale del lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive. Il normale orario di lavoro settimanale potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU/RSA. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione. Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 40 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro settimanale. La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Qualora una delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e 30 minuti (7 ore per le prestazioni legate alle prove degli attori), sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale. a) Salve le previsioni di cui alle successive lett. b) e c), la durata del periodo compreso tra l’inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore. b) Per il personale addetto alla biglietteria la durata del periodo compreso tra l’inizio della prima prestazione ed il termine della seconda prestazione (ivi compresa l’ipotesi di doppio spettacolo giornaliero) non può eccedere le 13 ore. c) Per il personale addetto alle attività di palcoscenico non operano i limiti di durata di cui alle precedenti lettere a) e b), fermo restando quanto previsto dal 7° comma del presente articolo. Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che dal 1° gennaio 2005 è fissato in euro 8,43. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del mattino si protragga oltre le ore 14:00. Qualora l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, è fissato in euro 8,43. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del pomeriggio si protragga oltre le ore 20:00. Nessun rimborso è dovuto ove la prestazione lavorativa sia continuata. Nessun rimborso è altresì dovuto al lavoratore che percepisca l'indennità di cui all'art. 20 - parte 1 del presente CCNL. A decorrere dal 2006 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese di cui sopra sarà rideterminato sulla base del 100% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborate dall'ISTAT. A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 2005 in poi con l'indice del mese di dicembre dell'anno precedente. L'impiegato in trasferta, ha diritto ad almeno 8 in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua prestazione in regime ordinario di lavoro purché nell'arco della settimana non abbia superato le 39 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)lavoro.

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Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Le parti convengono sul pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, attuativo della Direttiva Comunitaria n.104/1993. Per il personale impiegatizio la quantità media dell'orario di lavoro settimanale è stabilito in 38 ore. La distribuzione dell'orario di lavoro nella giornata, mese, o in ragione di periodi dell'anno, verrà concordata dalle parti in sede aziendale. A fronte di particolari esigenze aziendali di flessibilità che comportino significativi scostamenti dagli orari di apertura e chiusura delle sedi e/o degli uffici e/o di particolari turnazioni, in sede aziendale potranno essere concordate ulteriori riduzioni di orario fino al raggiungimento di 36 ore settimanali. L'articolazione Nell'ambito della definizione in Sede Aziendale del calendario annuo di lavoro potrà essere concordata una diversa utilizzazione della riduzione contrattuale derivante dal presente accordo. Le parti, in Sede Aziendale concorderanno l'opportunità di utilizzare a tale scopo, in tutto o in parte, le ex festività abolite dalla Legge 05.03.1977 n.54 e successive modifiche, tenendo conto degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendaleapertura al pubblico. L'orario normale Nota a verbale Inoltre si conviene che per il personale impiegatizio non inserito nell'area quadri con funzioni anche esterne all'Azienda come previsto dal 5º e 6º livello (Area professionale B) dell'art. 11 del presente accordo, non si adottino schemi rigidi di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito orario il cui rispetto meccanico rappresenti una obiettiva difficoltà a svolgere le loro funzioni. Tuttavia ed in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata considerazione di riposo cadente normalmente di domenicaciò, detto personale dovrà mediamente totalizzare l'orario settimanale. Per il detto personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata Sede Aziendale, potrà essere concordata in costanza di smonto turno . Qualora detta funzione una indennità fino ad un massimo di Euro 1.500,00 annui suddivise in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)12 quote mensili.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale 1. L’orario ordinario di lavoro è stabilito in 38 di 36 ore settimanali. L'articolazione Esso è articolato su cinque giorni, ovvero su sei giorni fatte salve le esigenze dei servizi connesse con l’attività degli organi consiliari, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana. 2. L’orario di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendaleè funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni sono determinate previa contrattazione integrativa con i soggetti di cui all’art. L'orario normale 8 del presente contratto. 3. L’orario di lavoro nel corso della settimana lavorativa massimo giornaliero è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente nove ore. Qualora la prestazione di domenica. Per lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. 4. E’ possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero, con l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in turno il riposo settimanale è successivo entrata ed in uscita. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (legge n.1204/1971, legge n. 53/2000, legge n.903/1977, legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla giornata legge n. 266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di smonto turno servizio. 5. Qualora in detta giornata non venga richiesta reso l’intero orario di lavoro d’obbligo, il dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese successivo, salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero, si opera la prestazione lavorativaproporzionale decurtazione della retribuzione. 6. In relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi può essere effettuata, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai previa contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavorolavoro ordinario. Tale programmazione va definita, è elevato a 8 mesidi norma, una volta all’anno. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze Le forme di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto recupero nei periodi di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali minor carico di lavoro inferiori alle 38 ore,possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario oppure attraverso la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione riduzione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)numero delle giornate lavorative.

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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001

Orario di lavoro. L'orario Premessa 1. Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina della durata settimanale ordinario dell’orario di lavoro ordinario in quanto disciplinata da norme di legge e che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze di produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a regimi d’orario sempre più articolati e rispondenti all’evoluzione degli assetti tecnico- organizzativi, la durata contrattuale dell’orario normale di lavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è stabilito stabilita in 38 ore settimanalisettimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì. 2. L'articolazione degli orari Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1° gennaio 2007, la durata media dell'orario di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale va calcolata prendendo a riferimento un periodo di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per 12 mesi per il personale addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio (turni/semiturni) ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi le Aziende, in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata caso di smonto turno . Qualora particolari esigenze organizzative, potranno concordare con le RSU o, in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativamancanza, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto con le Organizzazioni sindacali competenti l’estensione del periodo da 6 a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente12 mesi. 3. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D. Lgs. n. 66/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, sul superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, da eseguire entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui al comma precedente, è effettuata presso la Direzione Provinciale del Lavoro della provincia in cui si trova la sede legale dell’Azienda e/o la sede principale dell'unità produttiva così come da assetto aziendale qualora questa sia dislocata in più province afferenti ad uno stesso ambito o a più ambiti regionali (l’art. 4, comma 5 del d.lgs 66/2003D. Lgs. n.66/2003 è stato abrogato dall’art. 41, comma 14 della legge n. 133/2008). 4. L’articolazione settimanale dell’orario di lavoro sarà definita, nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Azienda e delle normative di legge in materia, con accordo tra Direzione ed RSU. Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa. 5. Per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze di servizio con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità, le Aziende potranno attuare una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dandone preventiva e immediata comunicazione alle RSU; fermo restando che il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni, comporta l’applicazione di quanto previsto al comma 4. 6. La definizione di orari multiperiodali nonché la ripartizione settimanale dell’orario su 4 o 6 giorni, avverrà previo accordo tra Direzione ed RSU. Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa. 7. In caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili oscilleranno nella fascia 30- 46 ore con compensazione a livello annuo e con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria, così come definita dall’art. 35 (“Struttura retributiva”), per le ore prestate oltre la 40esima. 8. Ai fini della definizione delle fasce di flessibilità in entrata/uscita, con compensazione anche ultragiornaliera, si concorda procederà con accordo tra Direzione e RSU, ferma restando l’esigenza di garantire una compresenza non inferiore a 6 ore e trenta minuti, tenuto conto altresì delle caratteristiche del contesto urbano in cui si svolge l’attività lavorativa. L’orario giornaliero, settimanale e plurisettimanale sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi. 9. Per le Aziende che, alla data del 30 giugno 2005, applicano un orario di lavoro di 39 ore settimanali, le modalità attuative per il passaggio alle 38 ore settimanali, per i lavoratori non turnisti/semiturnisti, saranno definite con accordo in sede aziendale entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL. 10. L’orario normale dei lavoratori turnisti, vale a dire coloro che prestano la loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, è di 40 ore settimanali. 11. Gli schemi di turno, che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e RSU, potranno prevedere le modalità attuative relative all’utilizzo delle ore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente articolo. 12. Le Aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al lavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte. 13. La misura di 40 ore settimanali dell’orario di lavoro si intende applicabile anche ai semiturnisti, vale a dire a coloro che prestano la loro opera in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere. Al riguardo sono fatti salvi regimi d’orario settimanali inferiori alle 40 ore, laddove vigenti e definiti da contrattazione collettiva di livello nazionale preesistente. 14. Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale tale da richiedere ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte, con limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni lavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle 24 ore. 15. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il periodo limite di riferimento6 ore, la pausa giornaliera è normalmente prevista nell’articolazione degli orari di lavoro definiti in sede aziendale. Con riferimento al personale addetto ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario processi produttivi presidiati in turno continuo avvicendato e/o in semiturno, con la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro, è elevato le Parti si danno atto che le vigenti prassi a 8 mesi. Ai sensi livello aziendale o territoriale già consentono la fruizione della pausa minima di legge, anche agli effetti dell’applicazione dell’art. 1751, del d.lgs 66/2003comma 2, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del serviziolettera c), che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)TUIR.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. 1. L'orario settimanale ordinario di lavoro di tutto il personale amministrativo e collaboratore scolastico è stabilito di 36 ore e si articola su 5 giorni settimanali. 2. L'orario di servizio deve essere funzionale al PTOF e all'orario di apertura dell'istituzione scolastica. Esso potrà essere articolato tenendo conto prioritariamente delle esigenze generali e specifiche di servizio in 38 relazione a ciascun profilo tenendo conto dell'art. 5 del CCNL del 29/11/2007. 3. L'orario ordinario potrà essere articolato, previa disponibilità del personale, anche su base plurisettimanale e/o flessibile (Xxx.xx art. 53 CCNL 29/I 1/2007). 4. La presenza di numerose attività e la necessità di tenere aperti gli edifici in orario pomeridiano, impongono che il servizio sia articolato in turni antimeridiani e pomeridiani. 5. L'organizzazione dell'orario, definita nel Piano delle Attività, dovrà prevedere: a. l'orario di servizio giornaliero; b. il monte ore settimanalisettimanale dei singoli; c. la turnazione settimanale e/o plurisettimanale con cui il servizio viene espletato. 6. L'articolazione degli orari L'organizzazione dei turni di servizio sarà effettuata avendo cura di distribuire equamente fra tutto il personale gli impegni e il carico di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendalee i turni pomeridiani, 7. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenicagiornaliero non potrà superare le nove ore. Per il personale che presta servizio per più di 7,12 ore è obbligatoria una pausa di mezz'ora almeno (Xxx.xx art.51 del CCNL de1 29/11/2007). 8. Eventuali ritardi vanno recuperati in turno base alle esigenze del servizio, previo accordo con il riposo settimanale è successivo alla giornata DSGA. 9. Gli orari di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativaservizio ed i compiti del personale verranno definiti nel Piano delle Attività, la lavoratrice redatto dal DSGA, e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamentepromulgato dal DS. Ai sensi dell’artdell’art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. 4Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 42, lettera a) del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini D.lgs. n. 66 del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi2017”. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco Il Piano delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 attività rimane in vigore per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)l'intero anno scolastico.

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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto

Orario di lavoro. L'orario 1. L’orario normale settimanale ordinario di lavoro del personale, articolato su cinque o sei giorni lavorativi, è di 40 ore. 2. Ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordi- nario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. 3. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di se- condo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità del- l’attività lavorativa nonchè ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative. 4. In sede aziendale le Parti possono concordare una distribuzione dell’orario di lavoro con modalità multiperiodale, fino a un periodo di dodici mesi. 5. La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di la- voro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. 6. Quanto concordato nel precedente comma è stabilito in 38 attuazione dell’ar- ticolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2003. 7. Le ore settimanaliprestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate ai sensi di quanto previsto all’articolo 11, quinto comma, del presente CCNL. 8. L'articolazione degli orari Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto al- CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI IN APPALTO meno a un’ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. 9. L’orario di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendaleed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. 10. L'orario normale Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore. 11. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di spostamenti da un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario posto all’altro di lavoro, è elevato a 8 mesianche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall’impresa. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 sopporta per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali raggiungere il posto di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza stabilito nel con- tratto di prestazioni lavorative assunzione, per l’inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. 12. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all’altro, tra quelli esistenti l’inizio e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavo- rativa a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario L’orario di lavoro, è elevato salvo quanto previsto dal C.C.N.L., viene determinato cosi come riportato nell’allegato c). In deroga a 8 mesiquanto riportato nell’allegato c), per gli addetti - che l’Azienda segnalerà alle XX.XX. Ai sensi dell’art. 17– degli uffici Relazioni Soci, del d.lgs 66/2003Relazioni Esterne e Segreteria Generale Legale, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano prevede, ferma restando l’adibizione oraria giornaliera di h. 7.30, la possibilità di applicare un nastro orario compreso fra le ore 08.15 e le ore 18.15 (con intervallo di 30 minuti). Fermo restando quanto previsto nell’Art. 108 del C.C.N.L. 31.03.2015, l’elasticità di orario di entrata e di uscita posticipata, nell’ambito di 30 minuti, è concedibile, previa richiesta e se compatibile con le esigenze Aziendali, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori a contatto diretto con il pubblico, con esclusione degli addetti alle casse. Anche il personale a part-time assegnato agli uffici, il cui orario è limitato alla mattina, può richiedere di organizzazione del serviziofruire di un’elasticità sola di 15 minuti in entrata, con correlativo spostamento dell’orario di uscita, che costituiscono oggetto comunque non potrà superare le ore 13.30. Nel caso di informazione e confronto positivo riscontro, la relativa clausola sarà inserita nel contratto che regola il rapporto di lavoro. L’Azienda comunicherà tempo per tempo alle XX.XX. il calendario delle manifestazioni nelle quali si prevede l’utilizzo di personale in giornate non feriali e, di volta in volta, l’elenco nominativo dei dipendenti coinvolti. Oltre all’apposito incontro previsto dal C.C.N.L., l’Azienda fornirà due volte all’anno alle XX.XX., i dati relativi alla banca delle ore ed ai sensi e residui delle giornate di ferie, al fine della verifica congiunta del loro andamento. ❑ Nota a verbale Si conviene che, per i lavoratori con contratto a part – time addetti alle casse, nelle modalità di giornate in cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali il loro orario di lavoro inferiori alle 38 ore,non comprende il pomeriggio, debba intercorrere un periodo minimo di mezz’ora fra il termine di adibizione allo sportello e la differenza fine dell’orario giornaliero di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)lavoro.

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Samples: Contratto Di Secondo Livello

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario 1. In materia di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario orario di lavoro, è elevato si rinvia alla vigente normativa – e in particolare all’ art. 9, 5° comma, e agli artt. 34 e 36 del CCNL del 16/02/2005, nonché a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17quanto di seguito disposto, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le sulla base delle specifiche esigenze di organizzazione funzionamento del Conservatorio. 2. L’orario di apertura e chiusura settimanale del Conservatorio, per specifiche esigenze didattiche dettate anche dalla carenza di aule nell’attuale sede, viene in atto individuato dalle ore 7,30 alle ore 20,30, esclusa la domenica e le altre festività. 3. I rientri pomeridiani per il personale amministrativo, in caso di programmazione delle attività su 5 giorni settimanali, sono di norma programmati per almeno tre ore consecutive ma, qualora esistano particolari esigenze di servizio, sarà possibile articolare l’orario con periodi programmati non inferiori alle due ore e tre rientri pomeridiani, previo accordo con il personale interessato e regolare informativa alle XX.XX. e alla RSU, senza che ciò determini aggravio di lavoro per gli altri dipendenti. Prima del rientro pomeridiano sarà necessaria una pausa di 30 minuti per l’eventuale consumazione del pasto. 4. Qualora tutto il personale di segreteria aderisca all’articolazione dell’orario distribuito su 5 giorni settimanali, andrà garantita la presenza di 1 unità di personale assistente amministrativo per la continuità del servizio, che costituiscono oggetto programmando un piano di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità turnazioni. La predetta unità di cui all’artpersonale non dovrà effettuare i rientri pomeridiani, salvo effettive esigenze di servizio. 5. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali L’orario continuativo di lavoro inferiori giornaliero non potrà, di norma, essere superiore alle 38 ore,la differenza 7 ore e 12 minuti; laddove sia necessario, sarà obbligatoria una pausa di prestazioni lavorative tra quelli esistenti almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmentel’eventuale consumazione del pasto. Sono fatti salvi eventuali particolari circostanze quali: il prolungamento dei lavori delle Commissioni, laddove l’organizzazione del lavoro lo consentaprove orchestrali, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertantoesami notturni, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)servizi esterni per attività artistiche.

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Samples: Contrattazione Integrativa D’istituto

Orario di lavoro. L'orario (ex art. 16, c.c.n.l. lampade) La durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni. La durata settimanale ordinario dell'orario normale di lavoro è stabilito viene confermata in 38 40 ore settimanalie normalmente viene distribuita in 5 giorni. L'articolazione degli orari Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate previo accordo, da concludersi entro 20 giorni dalla richiesta aziendale, tra Direzione e R.S.U. L'operatività della decisione aziendale sarà sospesa per tale arco di tempo. Le aziende verificheranno con la R.S.U. la possibilità di adottare per i lavoratori giornalieri, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, regimi di orario articolati su 39 ore settimanali utilizzando, fino a concorrenza, i riposi aggiuntivi di cui all'art. 17, le ore di riduzione di orario di cui al Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, nonché le riduzioni di orario di lavoro risponde di cui al presente articolo. In attuazione di quanto previsto all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che il periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro, fatti salvi i limiti di cui all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003, considerate le esigenze tecnico-organizzative settoriali, sarà definito in accordi collettivi conclusi a livello aziendale tra la R.S.U., le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti e l'azienda. In relazione alle esigenze funzionali di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei servizi stabilite riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite. Le parti convengono di assicurare in tempo utile - mediante adeguata calendarizzazione definita a livello aziendale con la R.S.U. - l'effettivo godimento dei riposi e delle riduzioni di orario di cui all'art. 22, al Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983 e alle riduzioni di orario di cui al presente articolo, anche per la parte eventualmente non utilizzata ai fini indicati dal 3° comma. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta e/o commesse con vincolanti termini di consegna, a cambi di tipo di lavorazione, al raggiungimento del programma settimanale di produzione ove non realizzato per cause non dipendenti dalla direzione aziendalevolontà delle parti, ad esigenze di manutenzione delle macchine, nonché alla salvaguardia della efficienza degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno. Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla R.S.U. tempestivamente. Al di fuori dei casi previsti dal 7° comma, eventuali casi di lavoro straordinario saranno contrattati preventivamente tra la Direzione aziendale e la R.S.U. Le Direzioni aziendali comunicheranno alla R.S.U. i dati a consuntivo concernenti le prestazioni straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al 7° comma. L'orario normale di lavoro nel corso di cui al 1° comma del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato di cui all'art. 1, programmi comprendenti prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane lavorative inferiori a tale limite; le modalità operative dovranno essere definite con tempestività e comunque entro 20 giorni dalla data della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni richiesta aziendale; al termine di tale periodo il programma sarà attuato. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della R.S.U. Nel caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 sopra indicato non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. Tuttavia le ore di lavoro prestato oltre le 8 giornaliere o nella giornata di riposo cadente normalmente sabato sono compensate con la maggiorazione del 10% del minimo tabellare più contingenza. Tali maggiorazioni non sono cumulabili con quelle di domenicacui al successivo art. Per 17, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (2 x 7 e 3 x 7) sarà pari a 234 giornate lavorative annue a decorrere dal 1° gennaio 1994, a 233,5 giornate lavorative annue a decorrere dal 1° luglio 2002 e a 232,5 giornate lavorative annue a decorrere dal 1° gennaio 2006. La collocazione rispettivamente dei 27, dei 27,5 e 28,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui all'art. 22, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui al Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà contrattata, a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il personale numero delle festività lavorate. I riposi di cui al comma precedente assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende e quanto previsto da provvedimenti di legge successivi alla data di stipulazione del presente contratto. L'orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici, là dove il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativamantenimento del flusso produttivo lo richieda, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del turno montante, fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario, nonché l'iniziativa dell'azienda per la ricerca del sostituto, nell'osservanza degli obblighi di legge. E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. E' lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 21. In applicazione di quanto stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, potranno essere concordate deroghe alla durata minima del riposo giornaliero previsto dall'art. 7 del citato decreto n. 66/2003, mediante accordi conclusi a godere livello aziendale tra la R.S.U., le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti e l'azienda. Sono comunque fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di un riposo compensativo entrata in un altro giorno feriale della settimana evigore del c.c.n.l. 5 giugno 2007. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, comunquenei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. Fermo restando la durata normale contrattuale dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali e quanto stabilito dal Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, verrà riconosciuta una ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, in ragione d'anno, secondo le vigenti disposizioni seguenti gradualità e misure: a) turnisti 3 x 5 e 3 x 6 in turni ciascuno di legge8 ore giornaliere: - 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1988; - 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 1989; - 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 1990; - 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1993; - 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1994; - 4 ore a decorrere dal 1° luglio 1994; b) giornalieri, cui turnisti 2 x 5 e 2 x 6, turnisti 3 x 5 e 3 x 6 ciascuno di durata inferiore alle 8 ore giornaliere: - 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1988; - 8 ore a decorrere dal 1° gennaio 1989; - 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1990; - 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1993; - 4 ore a decorrere dal 1° gennaio 1994. Le parti convengono di istituire il presente contratto rinvia esplicitamenteconto ore individuale nel quale confluiscono le prestazioni straordinarie effettuate in aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti, secondo quanto previsto ai due commi successivi. Ai sensi dell’art. 4A partire dal 1° gennaio 2001 per le ore straordinarie (non determinate da messa a punto di nuovi investimenti, comma 4mancato cambio turno, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano manutenzione straordinaria non programmata comprese le esigenze di organizzazione ripristino degli impianti, casi di forza maggiore causati da eventi esterni al ciclo produttivo), si provvederà, ferma restando la corresponsione della maggiorazione dovuta: - all'accantonamento delle quote orarie nella misura del servizio50% su apposito conto ore individuale; - al pagamento o all'accantonamento del restante 50% nel conto ore, secondo la volontà manifestata dal lavoratore all'inizio di ogni anno. Con cadenza semestrale, la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno le modalità di utilizzo delle ore accantonate. L'utilizzazione delle ore accantonate, che costituiscono oggetto saranno evidenziate in busta paga, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. I lavoratori utilizzeranno i recuperi relativi alle ore maturate, sia per necessità personali o familiari, sia per le esigenze di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità formazione continua di cui all’artal Capitolo II, entro l'anno successivo a quello di maturazione. 1) Conformemente al disposto dell'art. 9 20 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, si conviene che il riposo intermedio del presente CCNLpersonale minorile può essere ridotto a mezz'ora. 2) Lavori preparatori e complementari - Le parti convengono di perseguire l'obiettivo del più ampio ed effettivo utilizzo degli impianti ai fini produttivi. Al riguardo, ha diritto ad almeno fermo restando l'orario settimanale contrattualmente previsto, a livello aziendale saranno individuati mutamenti organizzativi e/o di distribuzione di orario atti a trovare le soluzioni nel rispetto dei parametri qualitativi. 3) La maggiorazione di cui al 13° comma non si applica nei casi di lavoro a turni in cui l'orario contrattuale di 40 ore si realizzi in un ciclo plurisettimanale. 4) Le riduzioni di orario sopra previste saranno assorbite sino a concorrenza, alle scadenze previste, da riduzioni di orario di lavoro e/o riposi aggiuntivi già concessi e/o concordati a livello aziendale, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma e, pertanto, non troveranno applicazione. 5) Nei confronti dei lavoratori turnisti 3 x 5 e 3 x 6 di cui al punto a), 4 delle 8 ore di riposo consecutivo nell’arco riduzione che ricorreranno dal 1° gennaio 1990 saranno riproporzionate secondo la seguente formula in relazione al numero delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano settimane effettivamente lavorate in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).turno notturno:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario Ai soli fini contrattuali la durata settimanale ordinario dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore. In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro è stabilito in 38 ore settimanalile parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per mobilità, infortuni ed altre assenze retribuite. L'articolazione degli orari L’orario settimanale di lavoro risponde alle sarà concentrato su 5 giorni; eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendaletecniche, organizzative, produttive, distributive. L'orario normale Analogamente saranno contrattati schemi di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice distribuzione dell’orario su base annuale, mensile e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenicasettimanale. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice Le ore non lavorate per ferie e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità festività nazionali ed infrasettimanali di cui all’art. 9 32 saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale. Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici. Sono considerati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia quelli elencati nella tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi. A tali lavoratori si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 27 e 29 del Ccnl e, ove non modificate da tali clausole, quelle di cui al provvedimento sopra citato e al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri è consentito il superamento dell’orario normale di cui al primo comma al di fuori delle procedure previste dal presente CCNLarticolo con la corresponsione della maggiorazione del 45 per cento. Ferme restando le disposizioni richiamate dal primo comma dell’art. 29, ha diritto ad almeno ai lavoratori che nei periodi di stagionalità superino l’orario normale di cui al 1° comma sarà corrisposta una maggiorazione del 45 per cento. In sostituzione delle ex festività abolite dalla Legge 54/1977 modificata con D.P.R. 28.12.1985, n. 792 e del trattamento per le stesse previsto dall’Accordo Interconfederale 25.1.1977, il lavoratore fruirà, tenendo conto delle esigenze di continuità dell’attività produttiva, di gruppi di 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 riposi individuali retribuiti pari a 32 ore, maturabili per dodicesimi nel senso che i lavoratori che nell’anno solare non hanno maturato le 4 giornate avranno diritto a fruire di 1/12 di tali riposi per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali Diverse modalità di utilizzo potranno intervenire secondo le intese di cui al primo comma del presente articolo. Fermo restando l’orario di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza contrattuale normale di prestazioni lavorative tra quelli esistenti 40 ore settimanali, il monte ore di 68 ore di riduzione di cui al Ccnl 2.7.1987 è elevato, per tutti i lavoratori, a 72 ore a partire dall’1.1.1993 e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà 76 a partire dall’1.10.1994 a titolo personale di riposi individuali. In caso di orario settimanale di 40 ore la riduzione avverrà in correlazione alle ore di effettiva prestazione, maturando anche per le singole assenze per le quali corre l’obbligo della retribuzione a carico dell’Azienda nonché per l’assenza obbligatoria per maternità. Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro. A tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Per i singoli lavoratori in forza che prestano la loro attività su tre turni per cinque giorni alla data dell’1.1.92 settimana, è prevista l’ulteriore maturazione, rispetto a quanto indicato al precedente comma, di 4 ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, dal 1° ottobre 1994. L’attribuzione di tale maggiore quota di riduzione di orario avverrà al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva e sarà goduta giornalmentenon convenzionale nell’anno solare. Per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni alla settimana (18 turni) con riposo a scorrimento, laddove l’organizzazione è prevista l’ulteriore maturazione rispetto a quanto indicato nel precedente 11° comma di quattro ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, dal 1° ottobre 1994. Per i predetti lavoratori è prevista l’ulteriore maturazione di otto ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, a decorrere dal 1° gennaio 1996. Per i lavoratori che prestano la loro attività a ciclo continuo, su tre turni per sette giorni alla settimana (21 turni) con riposo settimanale a scorrimento, è prevista l’ulteriore maturazione rispetto a quanto indicato nel precedente 11° comma di otto ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, dal 1° ottobre 1994. Per i predetti lavoratori è prevista l’ulteriore maturazione di otto ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, a decorrere dal 1° gennaio 1996. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i riposi, di cui ai precedenti due commi, maturano pro quota, su base annua, con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione rispetto a quelli previsti dall’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuitiper un periodo di 48 settimane. Pertanto, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, l’attribuzione delle riduzioni aggiuntive di cui ai commi 16 e 17 decorrenti dal 1° ottobre 1994 (pari a 4 ore per i lavoratori di cui al comma 16 e 8 ore per i lavoratori di cui al comma 17) continuerà ad avvenire, fino al 31 dicembre 1995, al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva e non convenzionale nell’anno solare. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i riposi per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni e su tre turni per sette giorni, saranno incrementati di 4 ore restando invariate le modalità di godimento. Inoltre le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente già in entrambi i casiatto e concordato a titolo analogo (riduzioni di orario a qualunque titolo concesse, permessi, ferie, ecc.). La determinazione dell’orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi. Una diversa utilizzazione delle riduzioni dell’orario individuale, di cui ai commi precedenti, sarà oggetto tra la fruizione Direzione Aziendale e la Rsu di un esame che tenga conto delle necessità tecnico-produttive, dei suddetti permessi retribuiti periodi di maggiore intensità produttiva e con esclusione dei periodi di attività stagionali. Le riduzioni di cui sopra non incide sul computo della retribuzione mensile sono cumulabili con quanto eventualmente già in atto o concordato a titolo analogo (permessi, ferie, ecc.) e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale secondo modalità e criteri di 38 ore settimanali (165)cui al Protocollo 17.2.1983 che recepisce l’Accordo del 22.1.1983 punto 11, comma 4. Le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia, anche se assunti in sede europea e recepiti dalla legislazione italiana.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario L’orario di lavoro è stabilito in 38 quello previsto all’atto dell’assunzione con un massimo di: a) per personale docente l’orario convenzionale settimanale è di 25 ore settimanali. L'articolazione degli orari (monte ore annuo 1300 ore), pari ad un orario convenzionale giornaliero di h. 4,166 da considerarsi ai fini del computo dei giorni di ferie, festività, malattia, permesso retribuito, etc. b) per personale non docente, compreso il personale direttivo e i “quadri intermedi” l’orario settimanale è di 40 ore estendibili a 48 se comprensive del lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della straordinario; c) la settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e va dal lunedì al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenicasabato. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata lavoro effettivo si intende un’applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di smonto turno cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimentoNon sono altresì da considerarsi lavoro effettivo, ai fini del calcolo superamento dei limiti di durata della media della durata massima prestazione (vedi art. 8 c.3 d.lgs. 66/2003), le soste durante il lavoro superiori a 10 minuti, nonché quelle comprese tra l’inizio e la fine dell’orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, è elevato a 8 mesii riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’istituto. Ai sensi dell’artLa distribuzione dell’orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre turni. 17Qualora il terzo turno ecceda le ore 22:00, del d.lgs 66/2003ogni ora eccedente sarà considerata, si concorda che in deroga all’art. 26, lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo. Durante l’orario di lavoro, il lavoratore turnista,dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall’istituto senza esserne autorizzato; il trattenersi nell’ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente per sue determinate esigenze, non è computabile nel calcolo del lavoro effettivo. La direzione dell’istituto può modificare l’orario di lavoro laddove lo richiedano le esigenze vi siano giustificate ragioni organizzative. Le variazi- oni dell’orario di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e confronto comunque almeno un giorno prima della variazione. L’orario settimanale delle lezioni consentirà ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore docenti un giorno di riposo consecutivo infraset- timanale. L’ora di lezione corrisponde a 60 minuti. Eventuali lezioni di durata inferiore vengono calcolate proporzionalmente ai fini della retribuzione. Attraverso accordi territoriali e/o accordi aziendali di II° livello o regolamenti interni aziendali, le parti potranno definire sistemi di flessibilità d’orario, secondo la tipicità delle attività e sistemi organizzativi interni, da distribuirsi nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)dell’anno solare.

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Samples: Contratto Collettivo Asils Aisli Ugl

Orario di lavoro. L'orario Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale o, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento. In riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente. Alla direzione aziendale ed all'organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, alle strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 66/2003. Il ricorso al lavoro straordinario èammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione. La direzione aziendale e l'organismo rappresentativo aziendale e, in mancanza di quest'ultimo, le strutture territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 66/2003. Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti norme legislative, la durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali effettive. Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione. Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della settimana - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 50 minuti, sarà convenzionalmente maggiorata di 1 ora agli effetti dell’esaurimento dell'orario ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanalisettimanale. L'articolazione degli orari La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Ove l'orario di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. L'orario normale Qualora una delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e 30 minuti (7 ore per le prestazioni legate alle prove degli attori), sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro nel corso settimanale. a) Salve le previsioni di cui alle successive lett. b) e c), la durata del periodo compreso tra l'inizio della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore. b) Per il personale addetto alla biglietteria la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione ed il termine della seconda prestazione (ivi compresa l'ipotesi di doppio spettacolo giornaliero) non può eccedere le 13 ore. c) Per il personale addetto alle attività di palcoscenico non operano i limiti di durata di cui alle precedenti lettere a) e b), fermo restando quanto previsto dal comma 7° del presente articolo. In caso di mancato intervallo per il pasto è dovuto al lavoratore un importo a titolo di rimborso spese che dall’1/1/2005 è fissato in turno Euro 8,43. A decorrere dal 2006 e con effetto dal 1°gennaio di ogni anno il riposo settimanale è successivo alla giornata rimborso spese di smonto turno cui sopra sarà rideterminato sulla base del 100% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT. Qualora A tal fine saranno raffrontati gli indici di dicembre di ciascun anno dal 2005 in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto poi con l'indice del mese di dicembre dell'anno precedente. - Nota a godere verbale - Fermo restando l'orario normale contrattuale di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro40 ore settimanali, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, concordata una riduzione del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze monte ore annuo di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto 40 ore in ragione di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà anno a titolo personale di riposi indivIduaIi. La riduzione maturerà per le singole e i singoli lavoratori dodicesimi in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale proporzione ai mesi interi di 38 ore settimanali (165)servizio prestato nell'anno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. La gestione dell’orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dal- l’art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di la- voro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calen- xxxxx di lavoro annuale, l’utilizzo di un predeterminato monte ore derivan- te da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di la- voro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all’attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e succes- sivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i li- miti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17/10/1967, n. 977 e successive modifiche (35 ore settimanali). Agli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero a lavori conside- rati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzio- ne dell’orario giornaliero ordinario di lavoro è stabilito pari a 2 ore, fermo rimanendo l’importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in 38 acqua per un massimo di cin- que ore settimanaligiornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre di- verse attività. L'articolazione degli orari I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale permessi retribuiti di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente16 ore. Ai sensi dell’artlavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non com- pete in quanto computata nel 3° elemento. 4Il lavoratore ha facoltà di usufruire, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano compatibilmente con le esigenze azien- dali, di organizzazione riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumu- lativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzio- ni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di ri- poso settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. Il lavoratore dovrà segnalare l’intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all’inizio di periodi lavorativi individuati in sede di con- trattazione decentrata e dando comunicazione all’impresa della colloca- zione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Comunque la possibilità di istituzione del servizio, che costituiscono oggetto monte ore individuale e di informazione e confronto ai sensi e nelle frui- zione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)utilizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario La durata normale dell’orario di lavoro è stabilito quella stabilita dal decreto legislativo n. 66/2003 con le relative deroghe ed eccezioni, fissata in 38 40 ore settimanali, di norma su cinque o sei giorni. L'articolazione degli orari La durata media dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendalestraordinario, non può superare il limite di 48 ore settimanali calcolate come media, considerate le esi- genze tecnico organizzative settoriali, su un periodo di sei mesi. L'orario normale Le prestazioni orarie oltre il limite di cui al primo comma vanno compensate secondo quanto previsto agli articoli 18 e 19 del presente CCNL. L’azienda nel fissare i turni di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di inin- terrotto riposo per ogni settimana. L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il per- sonale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da concedere quello del turno successivo. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. Il lavoratore può essere chiamato a svolgere la propria attività lavorativa giornaliera anche con due riprese, dopo l’inizio dell’orario di lavoro, nell’ambito di un nastro lavorativo di 11 ore, comprensivo di una interruzione non retribuita per la consumazione del pasto. L’esigenza di riprese in ogni numero superiore sarà oggetto di accordo con la rappresen- tanza sindacale. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 66/2003, il ri- poso giornaliero può essere inferiore alle 11 ore in caso alla lavoratrice di anticipo di turno motivato da necessità tecniche e organizzative dell’azienda, previo confronto, qualora possibile, con le r.s.a. ovvero con le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti. Dal 1° ottobre 1993 l’orario di lavoro è ridotto di otto giornate lavorative. Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio del rapporto di lavoro considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori. Le riduzioni di cui al lavoratore 1 giornata presente articolo sono attuati attraverso la concessione di riposo cadente normalmente di domenicariposi compensativi o anche mediante forme alternative previo esame congiunto con la rap- presentanza sindacale, fatte salve le modalità già in atto aziendalmente. Per il personale in turno viaggiante si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro, come risultante da apposita strumentazione, durante il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e quale il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario autista è sul posto di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto veicolo ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 dell'ar- ticolo 50 del presente CCNL, ha diritto ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari diret- tamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro; - i periodi di tempo durante i quali il lavoratore viaggiante non può disporre libera- mente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'articolo 7 del Regolamento CE 561/06, secondo cui dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione, non retribuita, di almeno 8 ore 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo; i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del d lgs. n. 234/2007, i periodi di riposo consecutivo nell’arco delle 24 oredi cui all'articolo 6 del d. lgs. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole n. 234/2007, e i singoli lavoratori in forza tempi di disponibilità di cui alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmentelettera b) dell'articolo 3, laddove l’organizzazione primo comma, del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuitid.lgs. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)234/2007.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario 1. Considerato che l’orario di apertura dell’Istituto va, di norma, dalle 7.30 alle 16.30, è consentito lo scambio di turni tra il personale, a condizione che ciò non determini disfunzioni nel servizio e sia richiesto al D.S.G.A. con congruo preavviso. 2. Le ore eventualmente prestate oltre l'orario settimanale ordinario possono essere recuperate, anche cumulativamente, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di lavoro è stabilito personale in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari servizio, di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale preferenza nei periodi di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice sospensione dell'attività didattica e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per comunque non oltre il termine del contratto per il personale in turno a tempo determinato, e possibilmente entro il riposo settimanale è 30 novembre dell'a.s. successivo alla giornata di smonto turno per il personale a tempo indeterminato. 3. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano Compatibilmente con le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto l'orario di informazione lavoro del personale A.T.A. può articolarsi, a richiesta del dipendente e confronto ai sensi anche per un periodo limitato, su cinque giorni settimanali: 1. con due rientri pomeridiani di tre ore ciascuno 2. con un servizio giornaliero di sette ore e nelle modalità 12 minuti. Qualora, per esigenze eccezionali e non determinabili a priori, il dipendente fosse costretto a superare il limite di sette ore e 12 minuti senza poter fruire della pausa di cui all’art. 9 50 comma 3 del presente CCNLCCNL 2002-05, ha diritto ad almeno 8 ore l’eccedenza, che non deve comunque superare i 60 minuti, verrà a scelta del dipendente retribuita come straordinario o recuperata con riposi compensativi. 6. Le richieste di riposo consecutivo nell’arco delle 24 oreriduzione a cinque giorni lavorativi possono essere accolte se non comportano disfunzioni nel servizio e aggravi per il resto del personale. 7. Dalla data dell’1.1.1992 Il giorno libero feriale, che può essere uno qualsiasi della settimana, s’intende in ogni caso goduto anche se coincidente con assenza per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione malattia del lavoro lo consenta, dipendente o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)chiusura dell’Istituto.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto

Orario di lavoro. L'orario La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle aree Quadri, A e B, limitatamente, per quest’ultima, al personale che svolge attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti, nonché per il personale appartenente all’area D addetto a compiti di videoscrittura e utilizzazione di programmi informatici. Per il restante personale inquadrato nelle aree B, C e D non rientrante tra quello indicato al precedente comma, l’orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. La durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell’orario di lavoro è stabilito calcolata con riferimento all’anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre. L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà, d’intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l’istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. La ripartizione dell’orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell’anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. Nell’effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell’anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. L’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all’anno, da 50 a 43 ore. Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l’arco dell’anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro risponde alle continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore. L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U.. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell’obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e l’ora iniziale e finale dell’orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze funzionali di idoneo funzionamento dei servizi stabilite dalla direzione aziendaleconsortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. L'orario normale Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro. Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed un’altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e al lavoratore 1 giornata quarantacinque minuti di riposo cadente normalmente di domenicalavoro. Per il personale completamento dell’orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di smonto turno sollevamento delle acque a scopo irriguo, nonché i lavori che si svolgono in galleria. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativaCHIARIMENTO A VERBALE La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, la lavoratrice e distribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore hanno diritto è obbligato a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, restare effettivamente a disposizione del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui all’art. 9 del presente CCNLal 9° comma, ha diritto ad almeno 8 indipendentemente dalle ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 oreeffettivo lavoro svolto. Dalla data dell’1.1.1992 Ugualmente dicasi per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)l’ipotesi contemplata al 11° comma.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le de- roghe relative (art. 13 L. 24/6/1997 n. 196; R.D.L. 15/3/1923 n. 692; X.X. 00/0/0000 n. 1957 e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs. n. 66/2003). L’orario normale contrattuale di lavoro è stabilito in 38 di 40 ore settimanalisettimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì. L'articolazione degli orari Ciò ferme restando le disposizioni di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendalecui all’art. L'orario normale 5 lett. A) del CCNL 19/04/2010. Premesso che l’impresa può prolungare l’orario di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti cantiere nei limiti sta- biliti dalle disposizioni di legge, la contabilizzazione dell’orario di lavoro avverrà settimanalmente, corrispondendosi per le prime 40 ore la retri- buzione normale e per le ore successive la retribuzione prevista per lavoro straordinario, salvo quanto previsto per la “banca ore” e per la “flessibili- tà“ di cui alla regolamentazione per impiegati ed operai. E’ ammesso il presente contratto rinvia esplicitamenterecupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore. Ai Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro la settimana in cui è avvenuta la sosta o l’interru- zione. La giornata del sabato non potrà essere utilizzata per il recupero delle eventuali ore perse durante la settimana. Nel caso in cui non fossero raggiunte le 40 ore settimanali, anche con applicazione dei recuperi per flessibilità, l’impresa presenterà tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salaria- li ai sensi dell’art. 49 del CCNL 19/04/2010. Le parti concordano che è fatto divieto prestare attività lavorativa nella giornata di domenica in tutti i cantieri edili della Provincia di Bolzano, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda salvo casi eccezionali ricollegabili a ragioni di pubblico interesse. Le parti stabiliscono che il periodo di riferimentoquattro mesi all’anno di cui al Regio Decreto 10/9/1923 n. 1957 resta confermato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. Ai fini della determinazione dell’orario medio settimanale sulla base di quan- to previsto dalla l. 66/2003 e dell’art. 5 CCNL 19/04/2010 le parti stabiliscono che il computo dell’orario medio settimanale è riferito ad una media annua coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno). Durante ciascun anno solare le aziende verificheranno l’orario medio set- timanale effettivamente svolto, nel rispetto delle vigenti disposizioni lega- li e contrattuali. I periodi sopra menzionati sono da considerarsi a tutti gli effetti come periodi di riferimento ai fini del calcolo sensi della media della durata massima L. 66/2003. Nei limiti di orario previsti dalle disposizioni di legge, per i lavori che si svolgono in tre turni (lavori in galleria, lavori idroelettrici, installazioni relative) potrà essere concordata, di volta in volta, tra l’impresa e la rap- presentanza sindacale una diversa ripartizione dell’orario di lavoro. L’operaio ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro anche qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’istituto della trasferta. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 del CCNL 19/04/2010 relati- vamente ai permessi individuali, è elevato a 8 mesisaranno concordate annualmente entro il mese di aprile, tra impresa e rappresentanza sindacale, le giornate per l’utilizzo collettivo (aziendale o per cantiere) di 16 delle ore di permesso previste. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda Le parti stabiliscono che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le per sopravvenute eccezionali esigenze produttive o di organizzazione del serviziolavoro, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNLsi potrà derogare a quanto so- pra concordato, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per previo accordo con le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)organizzazioni sindacali.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario L’orario di lavoro è stabilito in 38 di 39 ore settimanalisettimanali di norma distribuito su cinque giorni. L'articolazione La gestione dell’orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall’art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l’utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all’attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17/10/1967, n. 977 e successive modifiche (35 ore settimanali). Agli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell’orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l’importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo 3° elemento. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo cadente normalmente settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di domenicausufruire della facoltà di cui al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Per il personale Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo sede decentrata così come le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle specifiche modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)utilizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale per il singolo lavoratore è distribuito fissata in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica40 ore. Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzione di orario di lavoro previste negli ultimi tre commi del presente articolo. In attuazione di quanto previsto all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che il personale in turno periodo di riferimento per il riposo settimanale è successivo alla giornata calcolo della durata media dell'orario di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativalavoro, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere fatti salvi i limiti di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’artall'art. 4, comma 4, 4 del d.lgs D.Lgs. n. 66/2003, considerate le esigenze tecnico- organizzative settoriali, sarà definito in accordi collettivi conclusi a livello aziendale tra la R.S.U., le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti e l'azienda ovvero al livello di distretto industriale. Per i maestri fiascai e aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza semiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che fabbricano damigiane da litri 5/7 fino a litri 60, l'orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere. Quando gli operai addetti alla piazza semiautomatica, come sopra specificati, producono damigiane inferiori a 5/7 litri, osserveranno l'orario di 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni verrà di norma distribuito su 5 giorni. Diverse distribuzioni dell'orario nonché l'applicazione dell'orario di cui al 2° comma, saranno attuate qualora lo richiedessero le esigenze tecnico-produttive, organizzative e logistiche, da confrontare con la R.S.U. Per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico si concorda che rinvia alle norme particolari di cui all'Allegato 5. In relazione alle esigenze tecnico-produttive la possibilità di eseguire il periodo di riferimentolavoro domenicale non collegato al ciclo continuo nonché quello notturno non compreso in turni sarà previamente esaminata tra Direzione aziendale e R.S.U. Fatte salve le prassi aziendali in essere e fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario l'orario normale di lavoro, con esclusione di quello dei turnisti del ciclo continuo di cui al successivo art. 16, può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno programmi comprendenti prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane lavorative inferiori a tale limite. Nel caso sopra indicato non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. Tuttavia le ore di lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali sono compensate con la maggiorazione del 10%. Tali maggiorazioni non sono cumulabili con quelle di cui all'art. 19, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Ferma restando la durata settimanale dell'orario contrattuale in 40 ore, le quote orarie di riduzione dell'orario di lavoro sono state pari a 40, in ragione d'anno, sino al 31 dicembre 1987, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa 22 gennaio 1983. Ulteriori 16 ore di riduzione dell'orario di lavoro sono state riconosciute, in ragione d'anno, con decorrenza 1° gennaio 1988 dal c.c.n.l. 7 marzo 1987. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'orario di lavoro è elevato a stato ridotto di ulteriori 8 mesiore sempre in ragione d'anno; per il settore della trasformazione (cosiddette seconde lavorazioni del vetro) questa riduzione è entrata invece in vigore dal 1° gennaio 1995. Ai sensi dell’artConformemente al disposto dell'art. 1718, del d.lgs 66/2003comma 2 della legge 26 aprile 1934, n. 635, si concorda conviene che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno prestazione superiore alle 8 ore giornaliere ed a mezz'ora al giorno nei casi di riposo consecutivo nell’arco delle 24 oreprestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali Per le situazioni di lavoro orario inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmenteProtocollo d'intesa 22 gennaio 1983, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)al punto 11.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. (Coordinato con successive modificazioni ed integrazioni- Art. 20-D.P.G. n.116/9 e art.6-D.P.G. n.385/95) 1. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 36 ore, distribuite in cinque giorni lavoraivti con due rientri pomeridiani, ed è articolato come segue: mattino: 8 / 14; pomeriggio: 16 / 19; Nel caso in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato in 5 giornate, non potranno essere effettuati più di due rientri pomeridiani compensativi. La rilevazione dell'orario d'ingresso ed uscita, nonché la presenza in servizio saranno documentati attraverso sistemi automatici omogenei per tutti gli appartenenti al comparto. Diverse modalità potranno essere stabilite per particolari posizioni e suitazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Può essere introdotta la flessibilità programmata dell'orario di lavoro con i seguenti limiti: Orario d'ingresso 8.00 - 9.00 Orario d'uscita 13.00 - 14.00 Le ore settimanalieventualmente effettuate in meno sono recuperate nei pomeriggi in cui non si effettuano i rientri compensativi entro la settimana successiva e per un minimo di due ore lavorative. L'articolazione Entro la prima settimana del mese successivo devono essere effettuati i recuperi delle ore rimanenti senza limtiazione alcuna. Nell’ipotesi di mancato recupero, oltre alle eventuali conseguenze di ordine disciplinare, si provvede al recupero del corrispondente compenso orario. Il personale incluso in turni di lavoro avvicendati non può usufruire dell'orario flessibile. Le articolazioni degli orari di lavoro risponde giornalieri e settimanali e la loro flessibilità (settimana corta, orario spezzato, orario prolungato) sono stabilite con specifico riferimento all'ottimale utilizzazione delle strutture ed in relazione alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendaledi srveizio e della utenza. L'orario normale L'Amministrazione regionale e degli Enti curano affinché della fascia oraria di lavoro nel corso apertura al pubblico degli uffici sia data amplia pubblicità per le esigenze dell'utenza, che deve altresì fruire della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora presenza in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativafascia oraria edl personale addetto all'informazione. Allo scopo di far fronte ad adempimenti non rinviabili in determinati periodi dell'anno, la lavoratrice e può essere prevista, anche per una sola parte del personale, una concentrazione degli orari nei periodi stessi, con corrispondente riduzione dell'orario negli altri periodi dell'anno. Qualora, per esigenze dell'Amministrazione, il lavoratore hanno dipendente debba prestare servizio in un giorno festivo, egli ha diritto a godere di ad un riposo compensativo entro la settimana successiva. Qualora il dipendente, non incluso in un altro giorno feriale turni di lavoro, presti servizio in giornata festiva, è corrisposta una maggiorazione pari al 30% della settimana eretribuzione oraria, comunquefatto salvo il diritto al recupero compensativo. Per servizi aperti al pubblico, servizi connessi con leesigenze della comunità, servizi di elaborazione automatica dei dati, per altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze funzionali, possono essere istituiti turni obbligatori, anche festivi, durante i quali il lavoro è distribuito organicamente nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne. In ogni caso, qualsiasi variazione al normale orario di servizio deve essere preventivamente concordata con le Organizzazioni sindacali. Particolari orari di servizio possono essere previsti per l'espletamento di avttiità esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali. Nell'ambito della medesima Amministrazione possono coesistere più forme di orario secondo le vigenti disposizioni esigenze di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamenteservizio. Ai sensi dell’art. 4della normativa comunitaria, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali l'orario di lavoro inferiori alle 38 massimo goirnaliero è di nove ore,la differenza ; per particolari servizi ed esigenze legate alla incolumità di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza persone e/o cose ed alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casipubblica utilità, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale prestazione lavorativa è eccezionalmente consentita oltre tale limite, con una interruzione minima di 38 ore settimanali (165)30 minuti per la consumazione del pasto. Nel caso di impossibilità, il servizio può essere ultimato anche senza l'interruzione.

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Samples: Contratto Di Lavoro Regionale

Orario di lavoro. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. L'orario normale settimanale ordinario di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore. A decorrere dal 1° febbraio 2017, la durata settimanale dell'orario normale di lavoro è stabilito di 38 ore, articolata di norma in 38 ore settimanalisei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale. 2. L'articolazione degli orari La durata giornaliera massima dell'orario di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendaleè di 9 ore, comprensive delle prestazioni di cui all'art. 20, comma 1. 3. La durata settimanale massima dell'orario di lavoro è di 48 ore, comprensive delle prestazioni di cui all'art. 20, comma 1. 4. L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali unitarie congiuntamente alle strutture sindacali territoriali delle XX.XX. stipulanti. 5. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio del prestazione fino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio. 6. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell'ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo. 7. Le operazioni accessorie quali, ad esempio, indossare o togliere gli indumenti di lavoro, provvedere alla pulizia e all'igiene personali, ecc. sono effettuate al di fuori dell'orario di lavoro previsto, fatte salve le situazioni derivanti da esigenze logistiche o organizzative anche relative all'utilizzo dei D.P.I.; restano confermati gli accordi aziendali in materia. 8. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno. 9. Durante l'orario normale di lavoro nel corso giornaliero, il dipendente ha diritto a una pausa non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore. 10. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della settimana lavorativa retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è distribuito riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti con decorrenza della retribuzione globale. 11. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in modo da concedere uno o più comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in ogni caso alla lavoratrice cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al lavoratore 1 giornata posto di riposo cadente normalmente lavoro sono computati nell'orario di domenicalavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero. 12. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, l'eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l'orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all'art. 20, sempreché sia stato disposto oltre l'orario normale di lavoro. 13. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il personale rispetto di un prestabilito orario di lavoro. 1. A totale compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro di cui al presente art. 17, comma 1, ai lavoratori a tempo pieno in turno forza al 31 gennaio 2017 viene riconosciuto dal 1° febbraio 2017 un monte ore annuo "pro-capite" di permessi retribuiti pari a 27,50 ore, da godersi nell'anno solare di competenza compatibilmente con le esigenze di servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il riposo settimanale è successivo predetto monte ore annuo sarà pari a 30 ore. Analogamente, ai lavoratori impiegati a tempo parziale in forza al 31 gennaio 2017, viene riconosciuto, dal 1° febbraio 2017, un monte ore annuo "pro-capite" di permessi retribuiti di pari entità, riproporzionato alla giornata durata della prestazione lavorativa ordinaria contrattualmente stabilita. 2. Al fine di smonto turno . Qualora mantenere immutata la retribuzione in detta giornata venga richiesta la essere al 31 gennaio 2017, ai lavoratori a tempo parziale in forza al 1° febbraio 2017 sarà proposto, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'azienda, l'aumento proporzionale della durata della prestazione lavorativa, con decorrenza 1° febbraio 2017; a fronte di esigenze del lavoratore, è fatta salva la lavoratrice sua possibilità di confermare la precedente durata della prestazione lavorativa contrattuale, con il conseguente riproporzionamento della retribuzione. 3. In relazione all'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro, anche in deroga all'articolo 10, 5° comma, del presente c.c.n.l., è fatta salva la possibilità per il datore di lavoro e il lavoratore hanno a tempo parziale, in forza al 31 gennaio 2017, di pattuire specifiche condizioni contrattuali. 4. Nell'anno di cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a godere un rateo del monte ore annuo di un riposo compensativo permessi retribuiti per ogni mese in un altro giorno feriale della settimana ecui è stato in forza, comunqueconsiderando come mese intero le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni e trascurandosi quelle inferiori. Qualora il lavoratore, secondo le vigenti disposizioni alla data di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, risoluzione del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario rapporto di lavoro, è elevato abbia goduto di un numero di ore di permesso superiore a 8 mesiquello maturato, l'azienda tratterrà dalle spettanze di fine rapporto l'importo corrispondente alle ore di permesso godute ma non maturate. 5. Ai sensi dell’artXxxxx rimanendo l'impegno delle aziende a favorire, su richiesta del lavoratore prioritariamente rispetto alle ferie, l'effettiva fruizione entro l'anno solare delle ore di permesso compatibilmente con le esigenze del servizio, le ore eventualmente non fruite nell'anno solare di competenza sono liquidate con la retribuzione del mese di gennaio nei valori in atto nel precedente mese di dicembre. 6. Il riconoscimento del monte ore di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori individuati dall'art. 17, comma 5, del d.lgs 66/2003D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, si concorda salvo che non fosse richiesto loro dall'azienda il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze rispetto di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto un prestabilito orario di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario L’orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione L’articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario L’orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale set- timanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs D.Lgs. 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs D.Lgs. 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNLccnl, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 del 1° gennaio 1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori infe- riori alle 38 ore,, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL ccnl a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 del 1° gen- naio 1992 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario all’orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).

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Samples: c.c.n.l. 16 Dicembre 2011 Dipendenti Dalle Cooperative Del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo E Di Inserimento Lavorativo

Orario di lavoro. Ai soli fini contrattuali la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore. In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite. L'orario settimanale ordinario di lavoro sarà concentrato su 5 giorni; eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive. Analogamente saranno contrattati schemi di distribuzione dell'orario su base annuale, mensile e settimanale. Le ore non lavorate per ferie e le festività nazionali ed infrasettimanali di cui all'art. 32 saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale. Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici. Sono considerati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia quelli elencati nella tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi. A tali lavoratori si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 27 e 29 del CCNL e, ove non modificate da tali clausole, quelle di cui al provvedimento sopra citato e al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, Xxxxxxxxx, infermieri è stabilito in 38 consentito il superamento dell'orario normale di cui al primo comma al di fuori delle procedure previste dal presente articolo con la corresponsione della maggiorazione del 45 per cento. Ferme restando le disposizioni richiamate dal primo comma dell’art. 29, ai lavoratori che nei periodi di stagionalità superino l’orario normale di cui al 1° comma sarà corrisposta una maggiorazione del 45 per cento. In sostituzione delle ex festività abolite dalla legge 54/1977 modificata con DPR 28.12.1985, n. 792 e del trattamento per le stesse previsto dall'accordo interconfederale 25.1.1977, il lavoratore fruirà, tenendo conto delle esigenze di continuità dell'attività produttiva, di gruppi di 8 ore di riposi individuali retribuiti pari a 32 ore, maturabili per dodicesimi nel senso che i lavoratori che nell'anno solare non hanno maturato le 4 giornate avranno diritto a fruire di 1/12 di tali riposi per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni. Diverse modalità di utilizzo potranno intervenire secondo le intese di cui al primo comma del presente articolo. Fermo restando l'orario di lavoro contrattuale normale di 40 ore settimanali, il monte ore di 68 ore di riduzione di cui al CCNL 2.7.1987 è elevato, per tutti i lavoratori a 72 ore a partire dal 1.1.1993 e a 76 a partire dal 1.10.1994 a titolo di riposi individuali. L'articolazione degli orari Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendaleinizio e cessazione del rapporto di lavoro. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenicaA tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Per il personale in turno il i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per cinque giorni alla settimana, è prevista l'ulteriore maturazione, rispetto a quanto indicato al precedente comma, di 4 ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, dal 1° ottobre 1994. L'attribuzione di tale maggiore quota di riduzione di orario avverrà al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva e non convenzionale nell'anno solare. Per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni alla settimana (18 turni) con riposo a scorrimento, è prevista l'ulteriore maturazione rispetto a quanto indicato nel precedente 11° comma di quatt ro ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, dal 1° ottobre 1994. Per i p redetti lavoratori è prevista l'ulteriore maturazione di otto ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, a decorrere dal 1°gennaio 1996. Per i lavoratori che prestano la loro attività a ciclo continuo, su tre turni per sette giorni alla settimana (21 turni) con riposo settimanale a scorrimento, è successivo prevista l'ulteriore maturazione rispetto a quanto indicato nel precedente 11° comma di otto ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, dal 1° ottobre 1994. Per i predetti lavoratori è prevista l'ulteriore maturazione di otto ore di riduzione, sempre a titolo di riposi individuali, a decorrere dal 1°gennaio 1996 . A decorrere dal 1° gennaio 1996, i riposi, di cui a i precedenti due commi, maturano pro quota, su base annua, con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione rispetto a quelli previsti dall'organizzazione del lavoro per un periodo di 48 settimane. Pertanto, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, l'attribuzione delle riduzioni aggiuntive di cui ai commi 16 e 17 decorrenti dal 1°ottobre 1994 (pari a 4 ore per i lavoratori di cui al comma 16 e 8 ore per i lavoratori di cui al comma 17) continuerà ad avvenire, fino al 31 dicembre 1995, al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva e non convenzionale nell'anno solare. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i riposi per i lavo ratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni e su tre turni per sette giorni, saranno incrementati di 4 ore restando invariate le modalità di godimento. Inoltre le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente già in atto e concordato a titolo analogo (riduzioni di orario a qualunque titolo concesse, permessi, ferie, ecc.). La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla giornata migliore utilizzazione degli stessi. Una diversa utilizzazione delle riduzioni dell'orario individuale, di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta cui ai commi precedenti, sarà oggetto tra la prestazione lavorativa, Direzione Aziendale e la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere RSU di un riposo compensativo esame che tenga conto delle necessità tecnico-produttive, dei periodi di maggiore intensità produttiva e con esclusione dei periodi di attività stagionali. Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente già in un altro giorno feriale della settimana eatto o concordato a titolo analogo (permessi, comunqueferie, ecc.) e secondo le vigenti disposizioni modalità e criteri di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4al Protocollo 17.2.1983 che recepisce l'accordo del 22.1.1983 punto 11, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo . Le riduzioni di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità orario di cui all’art. 9 del al presente CCNLarticolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano anche se assunti in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti sede europea e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)recepiti dalla legislazione italiana.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario dell'orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’artdell'art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’artall'art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco nell'arco delle 24 ore. Dalla data dell’1.1.1992 dell'1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario l'orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 dell'1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione l'organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale 1. Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all’obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei servizi da contemperare con l’efficienza e l’efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione di risorse, la frammentazione delle competenze e degli interventi nonché a perseguire la sicurezza e il benessere dei lavoratori. 2. Le parti convengono che nel determinare l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale, siano valutate opportunamente, da parte dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme flessibili dell’orario di lavoro compresa l’astensione dal turno pomeridiano. 3. Le amministrazioni possono prevedere, salvo che per il personale che presta la sua attività in turni, fasce orarie di flessibilità in entrata ed in uscita da 30 a 60 minuti. 4. Dovrà comunque essere data priorità ai dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare, considerando le esigenze dei dipendenti con figli di età scolare. 5. L’orario ordinario di lavoro è stabilito in 38 di 36 ore settimanalisettimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. L'articolazione degli orari Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamentearticolato su cinque giorni con due rientri pomeridiani 6. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003D.Lgs. n. 66 del 2003, si concorda che il la durata dell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi. 7. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riferimentoriposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche. 8. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, deve essere previsto un intervallo per pausa, non inferiore a trenta minuti, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. Ai sensi dell’art. 1729 del presente C.C.D.I , salvo quanto previsto dall’art.. 9. Le articolazioni dell’orario di lavoro sono recepite e determinate con regolamento apposito. Gli attuali regolamenti in materia saranno oggetto di modifica e/o integrazione entro tre mesi dalla stipula del d.lgs 66/2003presente CCDI, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le previo confronto con la parte sindacale. 10. Ogni responsabile del servizio è tenuto a prevedere una programmazione annuale dei servizi in turnazione tenendo conto delle festività in modo da poter conciliare la previsione delle esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione servizio e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’artla programmazione delle ferie. 9 del presente CCNL, ha diritto ad In ogni modo la programmazione deve essere almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 oretrimestrale. 11. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione articolo si farà riferimento all’art. 22 del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165)C.C.N.L. del 21.05.2108.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo