Common use of Orario di lavoro Clause in Contracts

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. rsu potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’artl’obbligo di comunicazione di cui all’art. 4, comma 5 del Decreto non si applica a norma dell’art. 16, comma 1, lett. n) e l’artdell’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno Decreto, con riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative operative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo esaustivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto interventointer- vento, anche in reperibilità; nonché al nei confronti del personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori lavoratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratorie dei tele-lavoratori.l Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite defi- nite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Decreto Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, retribuita nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, giornaliere è normalmente normal- mente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. cC) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003del Decreto. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppressesop- presse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - -, in particolari periodi pe- riodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), ) per tutto il personale ri- tenuto ritenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. d. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. rsu potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti parti si danno inoltre atto che l’artl’obbligo di comunicazione di cui all’art. 4, comma 5 del decreto non si applica a norma dell’art. 16, comma 1, lett. n) e l’artdell’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno decreto, con riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative operative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo esaustivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto interventointer- vento, anche in reperibilità; nonché al nei confronti del personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori lavoratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL ccNL - ed ai tele lavoratorie dei tele-lavoratori.l Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del ccNL assoGas/FederestrattIVa 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite defi- nite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. rsU 20 giorni prima della sua attuazione. A a tale comunicazione segue un esame congiunto, congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. r.s.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A a tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. decreto Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, retribuita nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, giornaliere è normalmente normal- mente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R.t.U.I.r., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003del decreto. Le Parti parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U.r.s.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppressesop- presse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - -, in particolari periodi pe- riodi dell’anno (Pasquapasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), ) per tutto il personale ri- tenuto ritenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgsd.Lgs. n. 66/2003. Le Parti parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, ordinario settimanale è fissato in 36 ore per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo in 38 ore per il D4 e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi gli altri dipendenti, da articolare di produttivitànorma su 6 giorni e, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoroladdove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche al fine su 5 giorni. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativaDirettore sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato. Ferma restando la disciplina legale dell’orario L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le relative deroghe ed ec- cezioniattribuzioni di legge del Direttore sanitario, la durata contrattuale dell’orario ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro è fissata in 38 plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su ed un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite44 ore nella settimana, di normanel rispetto del debito orario, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario sentite le Rappresentanze Sindacali di cui al comma precedente all’art.77. La durata media dell'orario di lavoro, non può essere realizzato attraverso l’adozione in ogni caso superare per ogni periodo di un orario sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività straordinario di cui ai commi 5 e 6 del- l’artall’art.59. 29 del presente CCNLTale media, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 orein ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed sarà riferita ad un periodo di 6 dodici mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso calcolato dalla data di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 sottoscrizione del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni contratto; ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiuntocura espletata nelle strutture sanitarie, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazioneche deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorniinfortuni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, pontimaternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per verificare l’applicazione della deroga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario lavoro supplementare e straordinario. Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo- Parti Sociali del 22/12/98, le esigenze Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, fermo restando il debito orario. Nel caso in cui vengano introdotti regimi Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze lavoro quelle comprese nei turni di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, dal 7° comma dell'art.59 del presente contratto. Il lavoratore ha diritto a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di 11 ore giornalierecontrattazione aziendale.

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza legge ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le alle relative deroghe ed ec- cezioni, la eccezioni. La durata dell'orario contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’artsettimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 17 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007decreto legislativo n. 66/2003, la durata media dell’orario settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di lavoro secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui al- l’artall'art. 4 comma 3 31 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per c.c.n.l, il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, l’azienda fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio sarà portata a conoscenza dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 15 giorni lavorativi di preavvisoanticipo o comunque con congruo anticipo. L’aziendaCon le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel fissare 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le articolazioni giornaliere ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di orario ed i turni secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro o riposo concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore continuative deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni 24 previsto dall’artcaso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. 7 Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le Parti ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della R.S.U., e, ove ancora non costituita, alle R.S.A. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45ª ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infugibilità delle mansioni svolte. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data. Resta inteso che, in caso di cambio di appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite. Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti. Sono da considerarsi ad orario discontinuo quei lavoratori a tempo pieno e indeterminato non aventi nella loro attività professionale carattere di continuità nell'espletamento della mansione. Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si danno atto chefa riferimento alla declaratoria successiva ed a quanto indicato dal R.D. n. 692/1923 ed alle successive modifiche ed integrazioni. Le predette mansioni individuate dal presente articolo, fermo restando quanto previsto negli articoli 24dall'art. 1, 25 e 27comma 3, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalierepresente c.c.n.l., sono limitate come segue:

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario L’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività settimanali. L’orario settimanale viene di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso distribuito in 5 giorni. A livello di integrativo regionale e nazionale, il sesto giorno ferialesi dovranno fissare l’arti- colazione e la regolamentazione settimanale dell’orario anche per una maggiore omogeneizzazione su base territoriale, ancorché non lavoratoed eventualmente indi- viduare le forme disincentivanti le prestazioni nella fascia di orario not- turno, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso ferma restando la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendaleaziendale con le RSA/RSU di possibili forme di flessibilità giornaliera. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi Per i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto checontrollori zootecnici, fermo restando quanto previsto negli articoli 24al primo comma, 25 l’orario di lavoro è determinato in considerazione della disconti- nuità delle prestazioni e 27tenuto conto delle diversità di ambiente e condi- zioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative mansioni. È comunque esclusa la prestazione dell’attività lavo- rativa per l’effettuazione dei controlli funzionali nei giorni festivi. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate in sede di integrati- vo regionale. Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato un numero massimo di animali in lattazione, tale che il controllo sia ese- guito a norma del Regolamento ufficiale dei controlli funzionali. La norma ordinaria giornaliera di lavoro del controllore degli animali da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può contemplare più di due mun- giture giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una terza mungitura, il tempo di lavoro attribuibile a questa mungitura dovrà essere retribuito come lavoro straordinario, ancorché esso rientri nell’o- rario stabilito dal primo comma. È facoltà del datore di lavoro, sentite le RSA/RSU, a livello aziendale potranno fronte di obietti- ve necessità (Centri Elaborazione Dati e Centro Stampa AIA) di distribui- re l’orario di lavoro settimanale in turni di lavoro giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata. Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che non possono essere iniziati prima delle ore sette né cessare dopo le ore ven- tuno e trenta. In caso di necessità di lavoro può essere effettuato un terzo turno che non ricada in regolari turni periodici, l’ora di inizio del quale verrà stabili- ta dal datore di lavoro in accordo con le RSA/RSU. A questo turno, comunque, devono essere adibiti almeno due dipendenti contempora- neamente. Tra la fine di un turno e l’inizio di un turno seguente il dipendente dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore. Data la particolare natura del lavoro, è concesso durante il turno un intervallo minimo di trenta minuti. La distribuzione dell’orario di lavoro ed eventuali forme di flessibilità saranno concordate diverse modalità con le RSA/RSU nell’ambito di articolazione del quanto stabilito in sede di integrativi. Le Parti contraenti interverranno presso le singole Associazioni, là ove si presentino le necessità affinché mettano a disposizione un locale ido- neo per la consumazione dei pasti caldi per il personale anche mediante eventuali convenzioni con locali o mense aziendali vicini. Viene istituita la «Banca ore» in base alla quale il lavoratore può recu- perare tutte le ore di lavoro supplementare o straordinario svolto, com- misurando in ore anche le maggiorazioni contrattualmente previste. Tale recupero è previsto in un periodo di riposo 18 mesi dall’accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni, tenuto conto dei periodi di 11 mino- re attività e sarà regolamentato con atto sottoscritto tra l’Associazione e i lavoratori interessati, sentite le RSA/RSU. Trascorso il periodo di 18 mesi le ore giornaliereeventualmente non ancora recuperate saranno retribuite con la retribuzione del momento del paga- mento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, ordinario settimanale è fissato in 36 ore per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo in 38 ore per il D4 e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi gli altri dipendenti, da articolare di produttivitànorma su 6 giorni e, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoroladdove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche al fine su 5 giorni. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativaDirettore sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato. Ferma restando la disciplina legale dell’orario L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le relative deroghe ed ec- cezioniattribuzioni di legge del Direttore sanitario, la durata contrattuale dell’orario ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro è fissata in 38 plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su ed un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite44 ore nella settimana, di normanel rispetto del debito orario, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario sentite le Rappresentanze Sindacali di cui al comma precedente all’art.77. La durata media dell'orario di lavoro, non può essere realizzato attraverso l’adozione in ogni caso superare per ogni periodo di un orario sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività straordinario di cui ai commi 5 e 6 del- l’artall’art.59. 29 del presente CCNLTale media, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 orein ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed sarà riferita ad un periodo di 6 dodici mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso calcolato dalla data di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 sottoscrizione del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni contratto; ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiuntocura espletata nelle strutture sanitarie, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazioneche deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorniinfortuni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, pontimaternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per verificare l’applicazione della deroga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario lavoro supplementare e straordinario. Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del 22/12/98, le esigenze Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, fermo restando il debito orario. Nel caso in cui vengano introdotti regimi Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze lavoro quelle comprese nei turni di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, dal 7° comma dell'art.59 del presente contratto. Il lavoratore ha diritto a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di 11 ore giornalierecontrattazione aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L’orario normale di lavoro funzionale del personale medico è fissato nel seguente modo: - tempo definito a 30 ore settimanali; - tempo pieno a 38 ore settimanali. Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi pluriset- timanali nell’arco dell’anno, ai sensi del DLgs n.66/03 con tetti settima- nali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pie- no, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo de- finito. Ai fini del calcolo della durata media di cui al presidio dei pro- cessicomma precedente, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica il limi- te rispettivamente delle 46 ore e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno delle 36 ore settimanali potrà essere rife- rito, a fronte di ragioni tecniche, obbiettive ovvero di particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, in deroga al dettato dell’art.4 comma 3 DLgs n.66/2003, ad un periodo di dodici mesi a partire dalla data di sotto- scrizione del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche presente contratto. Ciò al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionalidi garantire sempre, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativasenza soluzione di continuità, ottimali li- velli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie. Ferma restando la disciplina legale durata normale dell’orario settimanale, il medico ha di- ritto ad almeno nove ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, sal- ve ulteriori deroghe stabilite in sede di contrattazione aziendale con la RSM Cimop sulla base di peculiari situazioni locali. I criteri per la formulazione dei turni e dell'orario di servizio saranno sta- biliti dalla Direzione sanitaria entro il primo trimestre di ciascun anno di intesa con la RSM Cimop. Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell'Amministrazione della Struttura sanitaria, il rap- porto part time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia, e che dovrà comunque essere inferiore all’orario previsto per il tempo definito. Le variazioni dal tempo pieno al tempo definito o part time (e viceversa) dell'orario di lavoro potranno essere effettuate dall'Amministrazione, su richiesta dell'interessato e le relative deroghe ed ec- cezioniin base a particolari esigenze organizzative del- la Struttura sanitaria, previa intesa con il medico interessato e sentita la durata contrattuale dell’orario RSM Cimop. Per i medici a rapporto di lavoro a 38h o a 30h settimanali, l'orario giorna- liero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l'organizza- zione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribu- zioni del Direttore Sanitario. Qualora l’orario giornaliero di lavoro superi le 6 ore continuative, il me- dico ha diritto, ai sensi di quanto disposto dall’art.8 del DLgs 66/2003 a beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e durata saranno sta- bilite in sede aziendale d’intesa con la RSM Cimop. Qualora la Direzione sanitaria ravvisi la necessità, detti turni potranno es- sere modificati, d’intesa con la RSM Cimop, anche nel corso dell’anno, con un preavviso di tre mesi, fatte salve le attribuzioni del Direttore Sanitario. Durante l'orario di lavoro il sanitario è fissata tenuto a compiere secondo scienza e coscienza gli atti medici inerenti la sua qualifica. La vigilanza sull'osservanza dell'orario è effettuata dall'Amministrazione della Struttura sanitaria, attraverso sistemi obiettivi di controllo unici ed uguali per tutti i medici. Ai sensi dell’art.13 comma 1 DLgs 66/2003, le parti convengono, al fine di garantire l’assistenza ai pazienti in 38 maniera continuativa nelle 24 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su al contempo la tutela della salute dei medici e il loro diritto al riposo, di sta- bilire il più ampio termine di sette giorni sul quale calcolare come media il limite delle otto ore di lavoro notturno nelle 24 ore consentendo così la prestazione di un tetto massimo di 24 ore di lavoro notturno all’interno di un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 sette giorni, non potendo però superare il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali singolo tur- no notturno le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 12 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Medico Dipendente, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Medico Dipendente

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L’orario ordinario di lavoro funzionale del personale tecnico amministrativo, non soggetto a turnazione, si articola in 36 ore settimanali, su 6 giorni lavorativi, dal lunedì al presidio sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. L'orario di lavoro del personale coadiutore, soggetto a turni articolati anche su scala plurisettimanale, si articola in 35 ore settimanali ad eccezione dei pro- cessiperiodi in cui effettuerà, invece, turno unico, con orario di 36 ore settimanali. Il turno unico si effettua: nel periodo estivo, dopo la conclusione della sessione estiva di esami (metà/fine luglio - fine agosto); e in coincidenza delle giornate di sospensione delle attività didattiche, durante le festività natalizie, pasquali e durante il mese di agosto. L'orario di lavoro non deve essere inferiore alle 3 ore di servizio giornaliero, né superiore alle 9 ore. Il personale amministrativo può chiedere, compatibilmente con l’assetto organizzativo degli uffici e le esigenze di servizio, l’articolazione del proprio orario di lavoro su cinque giornate con recupero delle ore mediante due rientri settimanali di 3 ore ciascuno (utili per permettere eventuali aperture al pubblico) o mediante la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità prestazione giornaliera del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi per 7 ore e 12 minuti. L’orario del collaboratore di produttivitàbiblioteca, efficienza ed efficacia; • ottenere concordato con il migliore utilizzo DA, terrà conto degli orari di apertura al Pubblico della forza lavorobiblioteca. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative il personale usufruisce, anche a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionalirecupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo giornaliero, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando esclusa la disciplina legale dell’orario di lavoro e flessibilità, supera le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 7 ore e 30 12 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art(art. 8 del D. Lgs. n. 66/200366/2003 e art. 34 del CCNL 16.02.2005). Qualora le esigenze istituzionali lo richiedessero, la pausa giornaliera non re- tribuitae su preventiva richiesta e autorizzazione da parte della Direzione Amministrativa, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda e le 6 ore giornaliereturnazioni del personale tecnico e amministrativo potranno subire delle modifiche. Tutto il servizio svolto prima o dopo gli orari suddetti si considera straordinario solo se richiesto e autorizzato dal Direttore Amministrativo. Se il dipendente presta attività autorizzata, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., cheoltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative luogo della retribuzione (compenso accessorio) e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto compatibilmente con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze organizzative dell’Istituzione, il recupero di servizio. Nel caso tali ore anche in cui vengano introdotti regimi forma di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra corrispondenti ore e/o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliereda fruire secondo quanto precisato all’art. 34, 6° comma.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessimassimo giornaliero viene innalzato a nove ore, per permettere con una pausa di trenta minuti (art.33, comma 3). Tale elemento piega alle esigenze identificate nell'ambito della cosiddetta autonomia l'espletamento dell'orario, ben oltre le sei ore di massima, che ormai rimangono solo un ricordo. L'unico elemento positivo, che non ricambia certo regimi d'orario articolati su più turni, oscillazioni e particolari gravosità, è la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso riduzione a trentacinque ore settimanali in presenza di turni particolarmente pesanti (art.33, comma 5). Tale riduzione, però, rimane aleatoria, dal momento che viene subordinata, nel suo realizzarsi, “alla clientela; • realizzare recuperi condizione che, nel quadro degli obiettivi di produttività, efficienza ed efficaciaefficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario”, oppure tramite impossibili “stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento” (art.33, comma 5). Inoltre, la discrezionalità che apre tale definizione, consentirà disparità clientelari. Artt. 34 e 35 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI Con il regime dell'autonomia, dall'1.9.2000 è definito “nel quadro dell'unità di conduzione affidata al DS”, il ruolo di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole di ogni ordine e grado. I titoli richiesti sono indicati nella Tabella B del CCNL. In prima applicazione accedono a tale ruolo tutti gli attuali responsabili amministrativi, previa regolare frequenza di un apposito corso di formazione con valutazione finale. A tale corso è ammesso anche il personale di cui all'art. 21 della L.463/78 che opti per il nuovo profilo professionale. Per coloro i quali siano in possesso di “esperienza professio- nale almeno decennale” in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore ammini- strativo e segretario ragioniere economo, maturata presso scuole già dotate di autonomia amministrativo-contabile, “possono essere previsti corsi formativi abbreviati, ferma re- stando la valutazione finale”. Contenuti e modalità di corsi e crediti culturali sono definiti attraverso la contrattazione integrativa nazionale, così come i criteri di sostituzione del direttore amministrativo, sostituzione realizzata tramite incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei titoli richiesti, o attuata per reggenza. L'indennità di amministrazione, introdotta con questo contratto, viene concessa nel primo biennio sia ai direttori amministrativi di Accademie e Conservatori che ai responsabili amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado. L'indennità è differenziata a seconda della grandezza della scuola e verrà, poi, corrisposta unicamente al direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nei Conservatori e nelle Accademie, ove siano presenti due direttori amministra- tivi, l'indennità di amministrazione è corrisposta al direttore senza responsabilità di firma nella misura del 50% rispetto a quella spettante a chi ha tale responsabilità. Al responsa- bile amministrativo di queste istituzioni scolastiche, l'indennità viene corrisposta in cifra pari alla metà di quanto percepisce il direttore amministrativo senza responsabilità di firma (la metà della metà). In caso di mancato esercizio della funzione da parte del personale di cui sopra, l'indennità di amministrazione viene corrisposta al personale ATA che lo sostituisca, con detrazione del compenso individuale accessorio già spettante (art. 34 Contratto nazionale integrativo). Gli articoli qui citati, che dispongono apparentemente un equanime trattamento relativamente all'indennità di amministrazione, confliggono, invece, con una realtà effet- tuale che disporrà il taglio (fusioni, soppressioni, accorpamenti e verticalizzazioni...) di 4.000 degli attuali 13.000 istituti italiani, da operarsi entro l'Agosto 2000 ad effetto del piano di dimensionamento disposto dal regolamento dell'autonomia (eliminazione del- l'autonomia di tutte le scuole sotto i 500 alunni). Va da sé che il ruolo di direttore dei servizi amministrativi verrà ristretto ad un numero unitario più basso di quello oggi previsto per i responsabili amministrativi, e che quindi il passaggio da un ruolo all'altro non sarà affatto “automatico” né indolore. laboratorio, di manutenzioni e di conduzione di impianti di riscaldamento, la graduatoria è compilata sulla base dei seguenti requisiti: 1) idoneità a concorsi a posti di assistente amministrativo o assistenti tecnici (12 p.; • ottenere per ogni ulteriore idoneità ad altro concorso 3p.); 2) studi previsti dalla tabella B allegata al CCNL per l'accesso a profili superiori a quello di collaboratore scolastico (3 p.); 3) a parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di collaboratore scolastico. Quanto verranno retribuiti in più? Due milioni lordi (ca £.1.200.000 nette) i “coordinatori” e unmilioneduecentomila lordi (ca. £.850.000 nette) i collaboratori che svolgano mansioni aggiuntive. In più, a completamento dell'opera di destrutturazione contrattuale, dopo aver ridotto gli organici, distrutto i trasferimenti 1999/2000, si intaccano le titolarità ed il migliore utilizzo diritto alla certezza della forza lavorosede di servizio. Il MPI riceve delega contrattuale perché, anche al fine secondo quanto dispone la già tanto decantata “autonomia”, possa rideterminare “funzionalmente” gli organici. Il CCNL (art. 36) fornisce alcune illuminanti ipotesi esemplificative: ridistribuzione del contenimento dello straordinariopersonale ATA fra una scuola e l'altra indipendente- mente dall'ordine e grado; • far fronte possibilità di destinare unità di personale ATA su base consortile o a fluttuazioni stagionali, eccezionali reti di scuole; modificabilità dei contingenti e/o temporanee dell’attività lavorativadelle tipologie di posto. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro Queste disposizioni, cui darà il via una futura contrattazione decentrata nazionale, troveranno sostanza nell'incontro fra i sindacati firmatari e le relative deroghe ed ec- cezionil'amministrazione a partire dall'Aprile 2000. Xxxxxx in fundo, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuitecome si diceva, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 orepersonale ATA, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di esclusione del direttore e del responsabile amministrativo, può prestare la propria collaborazione ad altra scuola, senza alcuna riduzione di orariod'orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite venendo retribuito per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate secondo quanto disposto dalle misere tabelle contrattuali. La situazione di retribuzione glo- bale fino grande incertezza determinata nella categoria, prevede un aggravamento a concorrenza seguito della quarantesima ora trasposizione delle centinaia di migliaia di ATA in passato dipendenti degli Enti Locali nel comparto scuola: questi colleghi, ai quali (eccezion fatta per i segretari) è stato negato il diritto di opzione, troveranno una situazione totalmente destrutturata e senza riflessi sugli istituti indiretti assai precaria per quanto attiene alla certezza della titolarità e differitidella scuola di appartenenza, aggravata, ovviamente, da una prevedibile crescita dell'esubero dovuta ad organici ridotti d'ufficio. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contrattoVa detto, le Parti stabiliscono cheinfine, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi che per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative ATA non si risolve minimamente il problema relativo al diritto di mensa per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, il personale in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto interventoanzi, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad pur introducendo un orario fisso da particolari esigenze lungo di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero 9 h. continuate con una pausa di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’aziendamezzora, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalieretale aspetto non viene affatto trattato.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Della Provincia Di Roma Sui Criteri Per La Fruizione Dei Permessi Per Il Diritto Allo Studio, Ai Sensi Dell'

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La prestazione in Lavoro Agile viene svolta nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessigiornaliero e settimanale, per permettere derivanti dalla legge e dal CCNL vigente. {Per i lavoratori non appartenenti a strutture operanti su turni: “Fermo restando quanto sopra, la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoroprestazione lavorativa in modalità Agile potrà essere resa, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionaliin modo non continuativo, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario dal Sig./dalla Sig.ra nell’intervallo temporale compreso tra le ore 8:00 [oppure inserire il diverso orario di lavoro inizio della prestazione teorica qualora si collochi prima delle ore 8:00] e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore20:00, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri fruizione dell’intervallo per la consumazione del pasto di cui all’art. 29 29, comma 8 VII, del presente vigente CCNL, laddove previsto. Sempre Il Sig./La Sig.ra è tenuto a segnalare al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; Responsabile diretto la propria eventuale indisponibilità lavorativa per pause dall’attività superiori ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli90 minuti. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale giornate di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale Lavoro Agile, ferma restando la possibilità di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento fruire dei permessi orari previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali nel rispetto delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’artordinarie modalità autorizzative, sarà escluso il ricorso a prestazioni straordinarie ai sensi dell’art. 17 31 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, 23/06/2021 [in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda lavoratore part time aggiungere: “e la R.S.U. potranno concordare l’estensione di lavoro supplementare ai sensi dell’art 23 del periodo da 6 a 12 mesiCCNL vigente”]. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale Il recupero di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma eventuali permessi fruiti ai sensi dell’art. 27 34, commi I, IIe III del presente CCNL - ed del 23/06/2021 (o di permessi assimilati ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere medesimi) avverrà nelle giornate di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personalelavoro”}. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. {Nel caso in cui vengano introdotti regimi l’Accordo riguardi un lavoratore/una lavoratrice operante su turni sostituire con: “Fermo restando quanto sopra, la prestazione lavorativa in modalità Agile continuerà a rispettare la collocazione e la durata del turno in cui il Sig./la Sig.ra è inserito/a, nonché le pause e gli intervalli eventualmente previsti. Nelle giornate di orario elasticoLavoro Agile, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turnoresta ferma la possibilità di fruire dei permessi orari previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali nel rispetto delle ordinarie modalità autorizzative. Al ricorrere delle relative condizioni organizzative e su autorizzazione dell’Azienda, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizioil Sig./la Sig.ra potrà inoltre svolgere prestazioni straordinarie ai sensi dell’art. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero 31 del CCNL del 23/06/2021 [se il lavoratore è part time indicare anche: “e di lavoro devono essere comunicate supplementare ai lavoratori interessati sensi dell’art 23 del CCNL vigente”] con almeno 2 giorni lavorativi conseguente applicazione delle disposizioni legali e contrattuali in materia, ivi inclusa quella relativa al recupero di preavvisoeventuali permessi fruiti ai sensi dell’art. L’azienda34, nel fissare commi I, II e III del CCNL del 23/06/2021 (o di permessi assimilati ai medesimi)”}. Per quanto attiene l’attestazione della presenza nelle giornate di Lavoro Agile, questa verrà effettuata - in coerenza con le articolazioni giornaliere indicazioni che saranno fornite dall’Azienda - tramite Lettore Virtuale delle timbrature o altre modalità idonee ad attestare lo svolgimento dell’attività lavorativa, ferme restando eventuali caratteristiche di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliereflessibilità oraria relative agli interessati.

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Samples: Verbale Di Accordo 1 Marzo 2022 Lavoro Agile Allegato 2 Accordo Individuale Dipendenti Per L’esecuzione Della Prestazione Lavorativa Nella Forma Del Lavoro Agile

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro funzionale discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al presidio controllo dei pro- cessibagnanti, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioniinterpretazione contrattuale), la durata contrattuale dell’orario dell'orario di lavoro è normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 38 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di 12 mesi - e distribuitelavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di norma, cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di omogeneizzare gli orari in aziendaassunzione, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono fermo restando che, con decorrenza 1 gennaio 2007, quando la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità variazione è richiesta dalla natura del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - Lavoratore da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 effettuarsi 10 giorni prima della sua attuazionedell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. A tale comunicazione segue un esame congiuntoPer il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazioneuna volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorsi i quali decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 prime 8 ore settimanali ed un minimo di 32 e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione ) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.54° ora settimanale 20%

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Samples: www.unionesindacaleitaliana.eu

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione Per il 7° livello (Funzionari) vengono confermati gli attuali usi aziendali, nel rispetto dell’orario di lavoro funzionale al presidio dell’azienda, e le disposizioni in materia del vigente C.C.N.L. La Società riconosce l’importante ruolo dei pro- cessifunzionari e dei quadri nell’ambito della propria organizzazione anche sotto il profilo della professionalità connessa alle funzioni, ed intende, in ordine alle legittime aspettative della categoria, valorizzarne e svilupparne la crescita professionale. Si rende quindi sempre più indispensabile, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, un crescente coinvolgimento della categoria nella gestione dei processi aziendali. La Società, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere ail conseguimento di quanto indicato nei precedenti commi, individua in particolare i seguenti strumenti: • conseguire La partecipazione, intesa anche per i preposti ad uffici o reparti aziendali, a specifici corsi di formazione e aggiornamento professionale, compresi quelli orientati alla gestione delle risorse. • La Società a proprie spese, si riserva di inviare i funzionari a quei corsi che considererà opportuni per il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi conseguimento di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali una più elevata professionalità specifica e/o temporanee dell’attività lavorativagenerale. Ferma restando la disciplina legale dell’orario • Potranno inoltre essere concessi permessi retribuiti a quei funzionari che chiedessero di lavoro frequentare corsi di formazione, per propria scelta e le relative deroghe ed ec- cezionia proprie spese, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario che saranno giudicati utili al conseguimento dei fini di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione sopra. • L’individuazione condivisa di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto interventoobiettivi aziendali chiaramente predefiniti, anche in reperibilità; nonché termini di riconoscimenti collegati al personale raggiungimento dei risultati. Infine la Società fornirà semestralmente l’elenco nominativo aggiornato dei funzionari, dei quadri in servizio, suddiviso per gradi di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’artappartenenza. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi Per grandi interventi si intendono quelli per i quali la tariffa minima, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1965, n. 1763, prevede per il chirurgo operatore un onorario non inferiore a € 41,32. Sono inoltre comprese fra le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.)le seguenti, per tutto le quali l’onorario del chirurgo operatore previsto dalla tariffa minima approvata dal decreto 1763/65 è inferiore a € 41,32 • Cateterismo cardiaco dx e sin; • Aortografia; • Cardioangiografia; • Pericardiotomia; • Tutta la chirurgia per la tbc, salvo il personale ri- tenuto dall’azienda pneumotorace, toracoscopia, l’aspirazione ed il drenaggio; • Toracotomia esplorativa; • Tumori bronchiali per via endoscopica; • Tumori maligni della sottomascellare; • Adenomi della tiroide; • Faringotomia ed esofagotomia; • Gastrotomia, gostrostomia, enterotomia; • Trapanazione cranica con puntura ventricolare; • Angiografia cerebrale; • Pneumoencefalografia; • Colostomia per Megacolon; • Amputazioni grandi segmenti (ortopedia); • Prelievo per trapianto (ortopedia); • Osteosintesi grandi segmenti; • Ricostruzione tetto cotiloideo. Per interventi non necessario indicati nella tariffa si farà riferimento ai casi analoghi o similari per le esigenze gravità di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliereintervento.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale Carige Assicurazioni s.p.A.

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione Occorre adeguare la disciplina dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessidirigenti ai principi guida della Direttive Xx- xxxxx in materia, che distinguono puntualmente, per permettere la concreta coincidenza tra la livello di autonomia e responsabilità, le caratte- ristiche della prestazione lavorativa dei dirigenti da quelle di tutto il restante personale. Si evidenzia che il valore del lavoro straordinario è quello contrattualmente definito, e che è, per il personale dirigente, limitato a quello svolto in regime di chiamata dalla pronta disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e quello relativo ai turni di guardia per concorrere a: • conseguire le quali si fa fronte con le risorse complessivamente definite per il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi trattamento accessorio ed in particolare con il fondo relativo alle condizioni di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativadisagio. Ferma restando la disciplina legale direttiva di questo Comitato di settore approvata il 4 novembre 2015, che si alle- ga, si rende necessario, compatibilmente con le risorse complessivamente disponibili: ➢ introdurre ad un graduale passaggio ad un’organizzazione del lavoro effettivamente basata su obiettivi e risultati verificati in modo stringente, prevedendo necessariamente una pro- grammazione dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro al fine di 38 ore coprire le esigenze di servizio se- condo i piani aziendali di attività; ➢ verificare la percorribilità armonica dell’intero impianto relativo all’istituto contrattuale “orario di lavoro” al fine di comprimere i contenziosi in materia e 30 minuti considerando, nel con- tempo, in modo organico tutte le variabili che incidono sul monte orario (standard, apertura servizi, organici, programmazione dell’attività, negoziazione degli obiettivi prestazionali); ➢ rivedere le attuali disposizioni inerenti i servizi di cui guardia medica e di pronta disponibilità in coerenza con le modifiche sull’organizzazione del lavoro derivate dal quadro sanitario ora esistente ed evoluto rispetto a quello degli anni ’90 che sta alla base del vigente sistema; ➢ considerare le ricadute della turnazione notturna e il suo impatto con i dovuti riposi giorna- lieri e settimanali anche prevedendo una revisione della valorizzazione economica delle ta- riffe orarie. ➢ favorire la certezza di intervento del livello aziendale di contrattazione, ricordando che il decreto legislativo 150/2009, tutt’ora vigente, sottrae alla contrattazione collettiva le deter- minazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, ovvero continuano ad essere escluse dalla contrattazione collettiva integrativa, mate- rie quali l’articolazione dell’orario di lavoro, comprese turnazioni e reperibilità, nonché l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici. Per quanto riguarda le figure dirigenziali Xxxx si pone l’esigenza di rivedere la limitazione rife- xxxx ai profili dei dipendenti e al comma 2 ovvero quello tempo massimo dei turni mensili di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria reperibilità, superando l’esclusione, in calce al presente articolo; ai fini via ordinaria, del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 personale del presente CCNLruolo tecnico. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi soluzione individuata non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo comportare spesa aggiuntiva ed è finanziata con il fondo del salario accessorio e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi deve rispettare le disposizioni in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni materia di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva al D.lgs n.66/2003. Il progressivo invecchiamento della popolazione, lo spostamento in avanti dell’età pensionabile, la razionalizzazione delle assunzioni sono fattori che richiedono nuovi strumenti di ferie gestione delle ri- sorse umane che il CCNL potrà individuare e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - suggerire al sistema delle aziende sanitarie senza che ciò comporti oneri aggiuntivi in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccquanto si dovrà rimanere nell’ambito di indicazioni operative di ge- stione delle risorse umane.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Samples: Atto Di Indirizzo

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario L’orario di lavoro è fissata fissato in 38 36 ore settimanali, anche in orario pomeridiano, distribuito in cinque o sei giorni lavorativi, secondo le esigenze dell'Ente. Per l’articolazione e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo l’applicazione di 12 mesi - e distribuiteforme specifiche di orario di lavoro (turni, di normaflessibilità, su 5 o 6 giorni alla settimanaecc.) si procederà attraverso incontri con le XX.XX. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario per l’esame delle obiettive esigenze esistenti nei singoli Enti. I lavoratori di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione r.d. 6 dicembre 1923, n.2657 svolgono tutte le mansioni dell’area di un orario appartenenza secondo le esigenze dell’Ente. L’orario di lavoro effettivo settimanale è di 38 36 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività settimanali, pari a quello degli altri dipendenti. Per i custodi degli stabili adibiti a sede istituzionale degli Enti l’orario di cui ai commi 5 e 6 del- l’artlavoro, considerata la particolarità delle mansioni, è pari a 48 ore settimanali. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo Per i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti dipendenti di cui al comma 2 ovvero quello presente articolo non si applicano i limiti di 39 ore orario straordinario di cui al pre- cedente comma possono successivo articolo 50. Ferme restando le limitazioni di legge, le prestazioni di lavoro del personale devono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di norma contenute entro l'orario ordinario di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale agli artt. 48 e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 49 del presente CCNLcontratto. La modifica degli orari settimanali in atto Il lavoro straordinario potrà essere effettuato per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesidell'Ente. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche disposizioni impartite di volta in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve esserevolta dall'Ente, di norma, superiore a 4 norma con un preavviso di 24 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003delle vigenti disposizioni di legge, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario è facoltà degli Enti di richiedere prestazioni di lavoro ecceda straordinario a carattere individuale nel limite di 150 ore annue. In presenza di necessità operative connesse a raggiungimento dei fini dell’Ente tale limite potrà essere superato previo confronto con le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari XX.XX.. Il lavoratore sarà tenuto alla prestazione del lavoro straordinario salvo che sussistano obiettivi impedimenti personali e sia possibile adibire a dette prestazioni straordinarie altro lavoratore dipendente. Il lavoro straordinario compiuto in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto giorni feriali deve essere retribuito con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere corresponsione di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità un compenso pari alla paga oraria aumentata del 25%. La paga oraria viene calcolata dividendo 1/12 della retribuzione annua contrattuale per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccil coefficiente 156.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per I Dipendenti Degli Enti Privatizzati Di Cui All'

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro funzionale al presidio assegnati devono essere equivalenti a quelli dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento prestatori presenti nei locali dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratoristudio. Con riferimento a questi ultimi, in caso all’orario di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che lavoro non sono applicabili al telelavoratore l’art. 163 (orario normale di lavoro), comma 1art. 4 (durata massima dell’orario di lavoro), lettart. n) e l’art5 (lavoro straordinario), art. 177 (riposo giornaliero), comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’artart. 8 (pause), artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D. Lgs. n. 66/2003. Alla contrattazione aziendale è demandata: • - La determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente; • - Ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; • - L’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore; • - L’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda; • - L’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità; • - La disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai tele centri per il controllo ovvero la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in cui l’orario dotazione al telelavoratore. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro ecceda le 6 ore giornalieree di responsabilità, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto dovrà essere definita con la R.S.U., da esaurirsi contrattazione aziendale prima dell’inizio del contratto di telelavoro. Nota a verbale: Le parti convengono di incontrarsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere sei mesi dalla stipula del presente CCNL al fine di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - rivedere l’istituto del telelavoro in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccrelazione all’evoluzione normativa del c.d. smartworking.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Samples: aidipro.it

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La durata e la distribuzione dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessisono determinate in armonia con il D.Lgs. 8 aprile 2003, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativan. 66. Ferma restando la disciplina legale dell’orario L'orario settimanale di lavoro e ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le relative deroghe ed ec- cezioni, 8 ore; la durata contrattuale dell’orario sua distribuzione settimanale è di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, norma su 5 o 6 giorni alla settimanalavorativi. Al fine Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad una riduzione di omogeneizzare gli orari in aziendaorario su base annuale pari a 5 (cinque) giornate lavorative, l’orario assimilate convenzionalmente a 33 (trentatre) ore, comprensive delle festività abolite di cui alla legge 5 marzo 1977, n 54 ed al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione D.P.R. 28 dicembre 1985, n 792 nonché della festività del 4 novembre; detta riduzione di un orario sarà fruibile di lavoro effettivo settimanale norma in giornate intere o in frazioni orarie non inferiori a due ore. Tali riduzioni verranno assorbite fino a concorrenza, nel caso di enti, opere ed istituti e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’artsettimanali. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione L'utilizzo delle riduzioni di orario, da utilizzarsi secondo i criteri così come previsto, sarà definito in sede locale nell'ambito del rapporto tra le parti. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello locale con le Rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con quelle dei lavoratori. L'orario di cui all’artsopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. 29 comma 8 All'interno dello stesso ente, opera ed istituto potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del presente CCNLsettore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Sempre Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al fine dell’omogeneizzazione superamento degli orari in azienda, l’orario contrattuale spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario (da un minimo di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra 24 ad un massimo di 48 ore) riferito al 1° comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Per le lavoratrici e i lavoratori addetti a lavori a carattere discontinuo di cui al X.X. x. 0000/0000 (xxxxxxxx, custodi, ecc.) ovvero in attività presso Comunità residenziali l'orario e l'organizzazione del lavoro seguono le norme che li riguardano in materia. Per i docenti in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie l'orario di lavoro prevede la distinzione tra orario di cattedra ed un minimo orario destinato alle attività di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali istituto (per le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve esserescuole secondarie, di norma, superiore a 4 l'orario di cattedra è di 18 ore settimanali e quello destinato alle attività di istituto è convenzionalmente di 20 ore); • orari continuatiè possibile prevedere il prolungamento nell'orario di cattedra, intendendosi per tali gli orari fino ad un massimo di 8 ore settimanale, che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti comportano il riconoscimento della relativa indennità oraria. Tale materia è demandata alla contrattazione decentrata. Le parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in materia di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario durata dell'orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento si rincontreranno al fine di rapportare alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione stesse i contenuti del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccpresente articolo.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte massimo giornaliero viene innalzato a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 nove ore, con una pausa di trenta minuti (art.33, comma 3). Tale elemento piega alle esigenze identificate nell’ambito della cosiddetta autonomia l’espletamento dell’orario, ben oltre le sei ore di massima, che ormai rimangono solo un ricordo. L’unico elemento positivo, che non ricambia certo regimi d’orario articolati su più turni, oscillazioni e particolari gravosità, è la riduzione a trentacinque ore settimanali in presenza di turni particolarmente pesanti (art.33, comma 5). Tale riduzione, però, rimane aleatoria, dal momento che viene subordinata, nel suo realizzarsi, “alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il contestuale riconoscimento relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di 24 ore annue lavoro straordinario”, oppure tramite impossibili “stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento” (art.33, comma 5). Inoltre, la discrezionalità che apre tale definizione, consentirà disparità clientelari. Artt. 34 e 35 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI Con il regime dell’autonomia, dall'1.9.2000 è definito “nel quadro dell’unità di riduzione conduzione affidata al DS”, il ruolo di orariodirettore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole di ogni ordine e grado. I titoli richiesti sono indicati nella Tabella B del CCNL. In prima applicazione accedono a tale ruolo tutti gli attuali responsabili amministrativi, da utilizzarsi secondo i criteri previa regolare frequenza di un apposito corso di formazione con valutazione finale. A tale corso è ammesso anche il personale di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL21 della L.463/78 che opti per il nuovo profilo professionale. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari Per coloro i quali siano in aziendapossesso di “esperienza professio- nale almeno decennale” in qualità di responsabile amministrativo, l’orario contrattuale coordinatore ammini- strativo e segretario ragioniere economo, maturata presso scuole già dotate di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma autonomia amministrativo-contabile, “possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori previsti corsi formativi abbreviati, ferma re- stando la valutazione finale”. Contenuti e modalità di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoriacorsi e crediti culturali sono definiti attraverso la contrattazione integrativa nazionale, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo così come i criteri di cui all’artsostituzione del direttore amministrativo, sostituzione realizzata tramite incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei titoli richiesti, o attuata per reggenza. 29 comma 8 L’indennità di amministrazione, introdotta con questo contratto, viene concessa nel primo biennio sia ai direttori amministrativi di Accademie e Conservatori che ai responsabili amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado. L’indennità è differenziata a seconda della grandezza della scuola e verrà, poi, corrisposta unicamente al direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nei Conservatori e nelle Accademie, ove siano presenti due direttori amministra- tivi, l’indennità di amministrazione è corrisposta al direttore senza responsabilità di firma nella misura del presente CCNL50% rispetto a quella spettante a chi ha tale responsabilità. La modifica degli orari settimanali Al responsa- bile amministrativo di queste istituzioni scolastiche, l’indennità viene corrisposta in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione cifra pari alla R.S.U. 20 giorni prima metà di quanto percepisce il direttore amministrativo senza responsabilità di firma (la metà della sua attuazionemetà). A tale comunicazione segue un esame congiunto In caso di mancato esercizio della funzione da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale parte del personale di cui sopra, l’indennità di amministrazione viene corrisposta al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono chepersonale ATA che lo sostituisca, con decorrenza 1 gennaio 2007detrazione del compenso individuale accessorio già spettante (art. 34 Contratto nazionale integrativo). Gli articoli qui citati, la durata media dell’orario che dispongono apparentemente un equanime trattamento relativamente all’indennità di lavoro amministrazione, confliggono, invece, con una realtà effet- tuale che disporrà il taglio (fusioni, soppressioni, accorpamenti e verticalizzazioni...) di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza 4.000 degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiuntoattuali 13.000 istituti italiani, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi operarsi entro l’Agosto 2000 ad effetto del piano di dimensionamento disposto dal regolamento dell’autonomia (eliminazione del- l’autonomia di tutte le scuole sotto i quali le parti sono libere 500 alunni). Va da sé che il ruolo di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio direttore dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati servizi amministrativi verrà ristretto ad un orario fisso numero unitario più basso di quello oggi previsto per i responsabili amministrativi, e che quindi il passaggio da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliereun ruolo all’altro non sarà affatto “automatico” né indolore.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Della Provincia Di Roma Sui Criteri Per La Fruizione Dei Permessi Per Il Diritto Allo Studio, Ai Sensi Dell'

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza legge ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le alle relative deroghe ed ec- cezioni, la eccezioni. La durata dell'orario contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’artsettimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 17 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007decreto legislativo n. 66/2003, la durata media dell’orario settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di lavoro secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui al- l’artall'art. 4 comma 3 31 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per c.c.n.l, il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, l’azienda fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio sarà portata a conoscenza dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 15 giorni lavorativi di preavvisoanticipo o comunque con congruo anticipo. L’aziendaCon le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel fissare 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le articolazioni giornaliere ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di orario ed i turni secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro o riposo concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore continuative deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni 24 previsto dall’artcaso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. 7 Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le Parti ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della R.S.U., e, ove ancora non costituita, alle R.S.A. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45ª ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infugibilità delle mansioni svolte. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data. Resta inteso che, in caso di cambio di appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite. Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti. Sono da considerarsi ad orario discontinuo quei lavoratori a tempo pieno e indeterminato non aventi nella loro attività professionale carattere di continuità nell'espletamento della mansione. Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si danno atto chefa riferimento alla declaratoria successiva ed a quanto indicato dal R.D. n. 692/1923 ed alle successive modifiche ed integrazioni. Le predette mansioni individuate dal presente articolo, fermo restando quanto previsto negli articoli 24dall'art. 1, 25 e 27comma 3, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalierepresente c.c.n.l., sono limitate come segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiprocessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva effettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività dell'attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezionieccezio- ni, la durata contrattuale dell’orario dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali settimanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di omogeneizzare gli orari in aziendapubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 4 comma 8 3 del presente CCNLD. Lgs. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in aziendacaso di particolari esigenze organizzative, l’orario contrattuale l’azienda e la rsu potranno concordare l’esten- sione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’obbligo di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri comunicazione di cui all’art. 29 4, comma 8 5 del Decreto non si applica, a norma dell’art. 16, comma 1, lett. n) e dell’art. 17, comma 5 del Decreto, con riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree operative per assi- curare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esaustivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché nei confronti del personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavoratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti CCNL - e dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruolitele-lavoratori. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale con- trattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale globale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazioneco- municazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni pre- stazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo mini- mo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità responsa- bilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buitoretribui- to. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore inferiore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore superio- re a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori lavo- ratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Decreto Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, retribuita nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, giornaliere è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. cC) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- vorolavoro, le modalità moda- lità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003del Decreto. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro en- tro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi rispettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario del- l’orario - anche su base giornaliera - -, in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), ) per tutto il personale ri- tenuto ritenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo perio- do di riposo di 11 ore giornaliere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Settore Gas Acqua

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiordinario settimanale, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttivitàfissato dal CCNL in 36 ore, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuitearticolato, di norma, in sei giorni ed è funzionale a garantire lo svolgimento delle attività didattiche ed il regolare funzionamento degli uffici. Il personale collaboratore scolastico garantisce il servizio per l’apertura pomeridiana per almeno 3 giorni alla settimana con una turnazione fissa stabilita a richiesta degli interessati. In caso di particolari esigenze di turnazioni non programmabili, si ricorrerà ad ore di lavoro straordinario. L’orario di servizio del personale assistente amministrativo prevede: - 4 unità con articolazione orario su cinque giorni lavorativi con xxxxxxx xxxxxxxxxxx; - 2 unità con orario di 7,12 x. xxxxxxxxxxx; - 1 unità effettua un rientro pomeridiano settimanale e riposo compensativo ogni 2 settimane; - 1 unità presta il servizio di 6 ore giornaliere 8-14. L’orario così predisposto consente il funzionamento degli uffici e l’apertura al pubblico anche in orario pomeridiano. Il recupero compensativo, previo accordo con il DSGA, viene effettuato nei giorni di sabato, lunedì e giovedì/ venerdì. L’orario degli assistenti tecnici dell’area AR02 prevede una unità che effettua il servizio su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare e le altre unità, compatibilmente con gli orari in aziendadi laboratorio, il ricorso a rientri pomeridiani o prolungamento dell’orario, con a turnazione un giorno libero, previo accordo con il DSGA. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Le modalità di articolazione delle diverse tipologie dell’orario di servizio deve avvenire sulla scorta dei seguenti criteri: - l’orario di cui al comma precedente lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza - ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; - programmazione su base plurisettimanale dell’orario. Il personale interessato deve concordare con il DSGA la tipologia di orario che intende espletare. La richiesta da parte dell’unità di personale della tipologia di orario può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore concessa dal DSGA solo se coerente con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività profilo di cui ai commi 5 appartenenza e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, se tale da non entrare in contrasto con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 6. Qualora a seguito dell’articolazione del precedente comma 6, si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore dovessero verificare condizioni di riduzione dell’orario parità fra le unità di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, personale che richiedono la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità stessa tipologia di articolazione del periodo dell’orario, si utilizzano i seguenti criteri di riposo di 11 ore giornaliere.priorità:

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo D’istituto a.s. 2013 2014

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione Ferma restando la durata dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessigiornaliero prevista per il singolo lavoratore, i dipendenti in lavoro agile svolgeranno la propria attività lavorativa, di massima, in correlazione temporale con quella degli altri colleghi dell’unità organizzativa di appartenenza, ivi compresi i tempi di riposo e di intervallo per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica il pranzo, compatibilmente con le esigenze della stessa e quella ef- fettiva della forza con il criterio di flessibilità connesso alla finalità e all’utilizzo del lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoroagile, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività quale strumento di conciliazione vita privata-attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in aziendagarantire il diritto alla disconnessione, l’orario il lavoratore non è tenuto ad essere reperibile al di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione fuori del normale orario di un lavoro. Qualora, per esigenze indifferibili, siano richieste prestazioni oltre il normale orario di lavoro effettivo settimanale previsto dal contratto e dalle norme di 38 ore legge, queste andranno concordate/autorizzate con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività le modalità procedurali in uso. Nelle giornate in lavoro agile, dovrà essere inserito nel sistema di cui ai commi 5 e 6 del- l’artrilevazione presenze, a cura del lavoratore, un apposito giustificativo (un solo giustificativo per ciascuna giornata di lavoro). 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario La collocazione nella settimana/mese delle giornate di lavoro effettivo settimanale agile sarà concordata nell’accordo individuale d’intesa tra il lavoratore ed il suo Responsabile. Sarà cura del Responsabile di 39 oreogni unità organizzativa creare le condizioni organizzative per consentire agli aderenti il regolare svolgimento delle attività in lavoro agile. Il lavoratore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orariopotrà essere contattato, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in aziendatramite gli strumenti forniti dalla Società, l’orario contrattuale durante l'orario di lavoro definito in fase di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria pianificazione. Il dipendente in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitorialavoro agile è, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazioneogni caso, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per tenuto ad assicurare la continuità presenza nell’unità organizzativa di appartenenza su richiesta motivata del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimiResponsabile della stessa, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuitaparticolare, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del disciplinati dal D.Lgs. n. 66/200381/2008, di riunioni funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa per le quali sia necessaria la presenza, di corsi di formazione in aula e, comunque, in ogni circostanza in cui la presenza sia funzionale al pieno ed efficace espletamento della prestazione lavorativa. Le Parti si danno atto cheIn tali casi, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno dovrà essere concordate diverse modalità fornita comunicazione scritta (anche via mail) al dipendente con un congruo preavviso (di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalierenorma due giorni lavorativi).

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Samples: Verbale Di Accordo in Materia Di Lavoro Agile

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e 39, lettera a) del CCNL, l'orario normale contrattuale di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiper tutti gli operai di produzione, nonché per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno gli impiegati del processo produttivo e settore, è di 40 ore settimanali per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttivitàtutti i mesi dell'anno, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuiteripartite, di norma, su 5 o 6 cinque giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari dal lunedì al venerdì: resta confermato quanto stabilito all'articolo 5, lettera b) e all'articolo 44 del CCNL in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue materia di riduzione di orarioorario e permessi individuali. Gli autisti e i conducenti di autobetoniera sono da considerare, da utilizzarsi secondo ai sensi del R.D. 06.12.1923, n. 2657 e dell'articolo 6 del CCNL, addetti a lavori discontinui per i criteri di cui all’artquali l'orario normale contrattuale non può superare le 50 ore settimanali. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale Le ore di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche prestate nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica limiti degli orari settimanali in atto di cui innanzi sono retribuite con i minimi di paga base orari dal CCNL. Restano fermi, per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima tale categoria di lavoratori, il divisore 173, per la determinazione della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazionepaga oraria, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di il riferimento alle 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contrattosettimanali, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche calcolo ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione contributivi del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di minimale orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva all'articolo 29 della Legge n. 341/1995, avendo le Parti inteso, con la presente regolamentazione, semplicemente qualificare quale lavoro ordinario e non straordinario quello prestato tra la 40° e la 50° ora. Ove vi fosse l'esigenza di ferie forme di flessibilità, con riferimento ad una diversa organizzazione e permessi retribuiti derivanti da festività soppressedistribuzione dell'orario di lavoro, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasquale imprese si incontreranno con le XX.XX., Ferragostounitamente alle RSU-RSA, Natale, ponti, ecc.)ove esistenti, per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze una valutazione di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalieremerito delle richieste aziendali.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza legge ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le alle relative deroghe ed ec- cezioni, la eccezioni. La durata dell'orario contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’artsettimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 17 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007decreto legislativo n. 66/2003, la durata media dell’orario settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di lavoro secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui al- l’artall'art. 4 comma 3 31 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per c.c.n.l, il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, l’azienda fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio sarà portata a conoscenza dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 15 giorni lavorativi di preavvisoanticipo o comunque con congruo anticipo. L’aziendaCon le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel fissare 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le articolazioni giornaliere ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di orario ed i turni secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro o riposo concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore continuative deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni 24 previsto dall’artcaso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. 7 Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Fermo restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le Parti si danno atto ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24compatibilmente con le esigenze dell'azienda, 25 siano coordinati in modo che le domeniche e 27le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di articolazione del periodo impiego, per spostamenti da un posto all'altro di riposo lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di 11 ore giornalierelavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza legge ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le alle relative deroghe ed ec- cezioni, la eccezioni. La durata dell'orario contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’artsettimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 17 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007decreto legislativo n. 66/2003, la durata media dell’orario settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di lavoro secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui al- l’artall'art. 4 comma 3 31 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per c.c.n.l, il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, l’azienda fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio sarà portata a conoscenza dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 15 giorni lavorativi di preavvisoanticipo o comunque con congruo anticipo. L’aziendaCon le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel fissare 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le articolazioni giornaliere ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di orario ed i turni secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro o riposo concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore continuative deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni 24 previsto dall’artcaso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. 7 Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le Parti ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa ­ in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali ­ è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera ­ comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali ­ sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della R.S.U., e, ove ancora non costituita, alle R.S.A. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45ª ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infugibilità delle mansioni svolte. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data. Resta inteso che, in caso di cambio di appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite. Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti. Sono da considerarsi ad orario discontinuo quei lavoratori a tempo pieno e indeterminato non aventi nella loro attività professionale carattere di continuità nell'espletamento della mansione. Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si danno atto chefa riferimento alla declaratoria successiva ed a quanto indicato dal R.D. n. 692/1923 ed alle successive modifiche ed integrazioni. Le predette mansioni individuate dal presente articolo, fermo restando quanto previsto negli articoli 24dall'art. 1, 25 e 27comma 3, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalierepresente c.c.n.l., sono limitate come segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la La durata contrattuale dell’orario dell'orario normale di lavoro è fissata ai fini contrattuali in 38 40 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo settimanali di 12 mesi - e distribuite, di norma, effettivo lavoro distribuite su 5 o 6 giorni alla settimanagiornate lavorative. Al fine di omogeneizzare gli orari I divisori convenzionali mensili vengono stabiliti in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 173 per la determinazione della retribuzione oraria e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite 22 o 26 per effetto la determinazione della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buitogiornaliera. In tal caso la durata della prestazione sede di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, contrattazione di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a secondo livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione distribuzione dell'orario di lavoro. In relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 e al comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 234/2007 si conviene che la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di riposo sette giorni, calcolate come media riferita ad un periodo di mesi 12. Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 11 per il lavoro straordinario. In caso di ritardo nella sostituzione il lavoratore avvertirà l'Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari, e comunque non superiori alle 2 ore. In attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 66/2003, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per il numero di ore giornaliereannuali che sommate all'orario normale di lavoro, non superi i limiti stabiliti nel precedente articolo. Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Si considera straordinaria, ai fini retributivi la prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale di lavoro. Alle prestazioni di lavoro sotto elencate si applicheranno le seguenti maggiorazioni: Lavoro straordinario feriale Diurno fino 48ª ora settimanale 25% - dalla 49ª ora 30% Notturno 35% Lavoro domenicale/festivo Diurno 40% Notturno 50% Straordinario domenicale/festivo Diurno 50% Notturno 60% Indennità sesto giorno Diurno /Notturno 10% Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. LAzienda esaminere valutercon il CDA le proposte di una diversa distribuzione dellorario di lavoro, mantenendo la attuale condizione di flessibilitgiornaliera di 1.5 ora. Le aziende attuano una gestione dell’orario proposte di cambiamento, presentate dal Capo Servizio, dovranno tendere alla ricerca di soluzioni che migliorino lefficienza dellorganizzazione. Con lo stesso criterio verranno esaminate le richieste di estendere al personale part-time la flessibilit dellorario di lavoro. (08/07/87) Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessia tempo parziale possa essere uno strumento che, per permettere correttamente gestito, rispetto a specifiche e reali esigenze produttive e nellambito della definizione pi complessiva dellorganizzazione del lavoro aziendale, possa costituire mezzo idoneo ad agevolare lincontro tra domanda e offerta di lavoro, nellintento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano di istituire il rapporto di lavoro part-time allinterno del Gruppo. Al riguardo si conviene quanto segue: A)Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL del Turismo del 08/07/82. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della funzione di consentire: flessibilitdella forza lavoro all’interno in rapporto ai flussi di attivitnellambito della giornata, della settimana, del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientelamese o dellanno; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavororisposte alle esigenze individuali dei lavoratori, anche al fine gioccupati. B)Linstaurazione del contenimento dello straordinariorapporto a tempo parziale dovrrisultare da atto scritto, nel quale siano indicati: 1)Il periodo di prova per i nuovi assunti; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro 2)La durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.modalit

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una Parti condividono l'esigenza di estendere e semplificare l'adozione di soluzioni organizzati- ve per un efficiente posizionamento competitivo delle imprese attraverso l'individuazione di specifiche articolazioni dell'orario lavorativo, della flessibilità del lavoro, nell'ottica di interventi nell'interesse dell'impresa e dei lavoratori. Tali strumenti di gestione dell’orario possono anche offrire margini per innovare e ridurre i costi per unità di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiprodotto, per permettere assecondare la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica variabilità delle richieste del mercato, migliorare le prospettive occupazionali e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttivitàprofessionali, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavorocompatibilmente, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 oreove possibile, con il contestuale riconoscimento le finalità di 24 ore annue conciliazione dei tempi di riduzione vita e di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazionelavoro. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio decorrere dalla sottoscrizione dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, riconoscono che la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze qualità del- le soluzioni organizzative, l’azienda nella costante ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema imprese, si realizza, anche, attraverso l'individuazione di adeguate e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesispecifiche ar- ticolazioni dell'orario lavorativo che tengano conto delle esigenze delle imprese, delle lavora- trici e dei lavoratori e di quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16riconoscono idonea l'adozione di: - altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane; - un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, comma 1in base alla quale l'o- rario viene realizzato in regime ordinario, lett. n) e l’art. 17alternando periodi con orario diverso, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche come media in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore6 mesi. Tale periodo potrà essere esteso fino a 12 mesi così come previsto dalle vigenti disposizioni, al verificarsi delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro: - operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e impianti; • orari continuati- sperimentazioni tecniche, intendendosi produttive od organizzative; - lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati - temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di cliente- la cui non sia possibile far fronte con il normale organico; - per tali gli orari che non prevedono intervallofar fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di Parti di essa; • differenziazioni/sfalsamenti - progetti temporanei di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attivitàstudio, ricerca e sviluppo prodotti; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003- calamità naturali. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti relative modalità attuative sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, definite a livello aziendale potranno tra impresa e lavoratore. Di dette modalità sarà data informativa al rappresentante sindacale di bacino. Nell'ipotesi che il calendario di lavoro comportasse in fase di avvio o in corso di realizzazione o scostamenti rispetto a quanto comunicato, le variazioni dovranno essere concordate diverse modalità rese note ai lavorato- ri interessati di articolazione del periodo norma il giorno precedente. Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario proporzionato nel caso di riposo di 11 ore giornalierepart time.

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione I singoli CCNL riportano l’articolazione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessilavoro. L’orario di lavoro, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica gli apprendisti maggiorenni, è regolamentato dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 recante Attuazione delle direttive 93/104/CE e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine mentre per gli apprendisti minori si applica quanto disposto dalla Legge 17 ottobre 1967 , n. 977 “Tutela del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativalavoro dei fanciulli e degli adolescenti”. Ferma restando la disciplina legale dell’orario Per gli apprendisti minori pertanto valgono le seguenti limitazioni: - per i minori in obbligo di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in aziendaistruzione, l’orario di cui al comma precedente lavoro non può essere realizzato attraverso l’adozione superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali, comprensive delle ore di un orario formazione7, così come anche ribadito nell’interpello n. 11/2016 del MLPS Direzione generale per l’Attività Ispettiva; - per gli adolescenti che abbiano assolto all’obbligo scolastico l’orario di lavoro effettivo settimanale non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali comprensive delle ore di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi formazione; Per gli apprendisti maggiorenni è prevista l’esecuzione del lavoro straordinario come regolato dagli artt. 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, mentre, ai sensi della Legge 977/1967 (artt. Le Parti 15, 17 e 18) è vietato adibire i minori al lavoro straordinario. L'orario di lavoro notturno degli apprendisti maggiorenni è regolato dagli artt. 11-15 del D.Lgs. n. 66/2003 e comunque la durata non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. Diversamente, l’art. 15, co. 1 della Legge 977/1967 vieta di adibire i minori al lavoro notturno, dove con il termine “notte” si danno atto cheintende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, fermo restando quanto previsto negli articoli 24o tra le ore 23 e le ore 7. E’ consentita una deroga per gli adolescenti che abbiano compiuto i sedici anni, 25 nel caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'impresa, purché tale lavoro sia temporaneo e 27non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In tal caso il datore di lavoro deve dare immediata comunicazioneal competente ufficio territoriale 7 Interpello MLPS n. 11/2016. dell’Ispettorato nazionale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro. L’art. 9, co. 1 del D.Lgs. n.66/2003 stabilisce che il lavoratore maggiorenne ha diritto a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del un periodo di riposo settimanale di 11 almeno 24 ore giornaliereconsecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7. Per i minori la Legge 977/1967, all’art. 22 co. 2, prevede un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Per gli apprendisti minori delle attività nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione - ivi compresi bar, gelaterie, pasticcerie ecc. - attività per le quali il maggior carico di lavoro si concentra spesso nella domenica, il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla xxxxxxxx0.

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Inserire dopo il comma 9), art. 30 (prima degli asterischi), il seguente: “Ferme restando le disposizioni di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessilegge richiamate dal comma 1), per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi art. 31 (es. RD n. 1957/23), ai lavoratori che nei periodi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, stagionalità superino l’orario normale di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione 1) sarà corrisposta una maggiorazione del 45%.” Mercato del lavoro. Il comma 9), art. 18, è modificato come segue: “Le aziende, nell’ambito del sistema di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività informazione di cui ai commi 5 e 6 del- l’artall’art. 29 2 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di un orario attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati, nonché informazioni in merito all’utilizzo degli stagisti”. L’ultimo comma dell’art. 18 è modificato come segue: “Il datore di lavoro, ove proceda a nuove assunzioni con riferimento alle medesime ipotesi di cui al quartultimo comma, si impegna ad assumere prioritariamente tali lavoratori nella misura almeno dell’80% (*) delle assunzioni da effettuare.” (*) L’incremento della percentuale dal 70% all’80% spiega effetti a decorrere dall’1.1.08. Da inserire come ultimo comma all’art. 18. In occasione della necessità aziendale di instaurare rapporti di lavoro effettivo settimanale a tempo indeterminato nell’ambito di 39 oreposizioni di lavoro normalmente ricoperte dai lavoratori di cui alle ipotesi già previste dall’art. 1, lett. A), legge n. 230/62 e dal DPR n. 1525/63, l’azienda esaminerà la possibilità di ricercare modalità di stabilizzazione, facendo ricorso, in modo non esclusivo, ai suddetti lavoratori, fermo restando le indispensabili compatibilità professionali necessarie e le esigenze di flessibilità richieste dal mercato del lavoro. Le modalità di stabilizzazione, che prevedono anche la valorizzazione delle iniziative formative già effettuate, delle posizioni di lavoro ricoperte e della conseguente professionalità maturata, potranno riguardare anche il ricorso al ‘part time’ verticale con le caratteristiche di flessibilità ed elasticità che rendano le modalità di stabilizzazione idonee a rispondere in maniera coerente alle esigenze organizzative del sistema produttivo”. Maggiorazioni per lavoro a turni notturno. Modificare la nota a verbale in calce alle tabelle delle maggiorazioni ex art. 31 come segue: “Le maggiorazioni per lavoro a turni notturno vengono elevate, a decorrere dall’1.1.93, nelle misure percentuali indicate nelle tabelle di cui sopra. Inoltre, a decorrere dall’1.1.09 i valori di tali maggiorazioni inferiori al 22,5% sono incrementate di 3 punti percentuali. Gli incrementi di tali maggiorazioni non sono cumulabili con eventuali trattamenti di miglior favore aziendalmente in atto.” Quadri. Modificare il contestuale riconoscimento paragrafo “Indennità di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri funzione” di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale 23 come segue: “Ai Quadri viene riconosciuta una indennità di lavoro funzione nella misura di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie € 100,00 mensili lorde non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, riassorbibili (importo così modificato con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccdall’1.6.07).), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Samples: Verbale Di Accordo

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Il lavoratore, in base al vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti ed all’art. 7 del CPL di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiBologna del 27/05/2021, è inquadrato nell’area con profilo professionale di operaio livello ; lei sarà altresì addetto a mansioni (agriturismo, maneggi, spacci o negozi aziendali per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi vendita diretta, fattorie didattiche). L’orario di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine è pari, sulla base dell’art. 17, comma 3, punto 3 del contenimento dello straordinarioCCNL del 19/06/2018 e s.m.i., ed all’art. 7 del CPL di Bologna del 27/05/2021, ad ore annue oppure ore mensili oppure ore settimanali; • far fronte conseguentemente l’orario settimanale ordinario è perciò pari a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento la facoltà di 24 ore annue di riduzione di orariovariare, da utilizzarsi secondo i criteri all’occorrenza, la collocazione temporale della prestazione ovvero la durata della prestazione lavorativa come previsto ed alle condizioni di cui all’art. 29 comma 8 17 del presente CCNLvigente CCNL cui le parti espressamente si riportano. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in aziendaLo svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale è così regolata: - DAL AL DALLE ORE ALLE ORE - IL , l’orario contrattuale DALLE ORE ALLE ORE E DALLE ORE ALLE ORE - IL , DALLE ORE ALLE ORE Le parti si danno atto che il giorno di lavoro riposo settimanale è il . In caso di 38 ore e 30 minuti necessità aziendali è consentita la possibilità di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati definire una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche nei confronti dei lavoratori di cui disgiuntamente, le seguenti condizioni: - oggettive esigenze tecnico – produttive, - esigenza connesse alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini funzionalità del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti servizio o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNLdell’attività produttiva. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza collocazione temporale della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche variazione in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima aumento della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve esserecarattere tecnico, di normaproduttivo, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori organizzativo o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendalesostitutivo. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro la sottoscrizione del presente contratto Lei, formalmente ed espressamente, presta consenso e disponibilità alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in turno, aumento della durata della stessa. La variazione della prestazione lavorativa le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’artsarà di regola comunicata con un preavviso di almeno 5 giorni. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze In caso di organizzazione dell’orario oggettiva urgenza il termine di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccpreavviso è ridotto a 2 giorni.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Samples: Contratto Di Lavoro Individuale

Orario di lavoro. Le L’art. 63 del CCNL fissa l’orario lavorativo settimanale in: - 40 ore, per la quasi generalità delle aziende attuano una gestione dell’orario commerciali; - 45 ore per gli addetti alla distribuzione di carburanti e per i lavoratori con mansioni cosiddette di attesa, cioè portieri, guardiani e custodi (tutti inquadrati al livello 6). Il datore di lavoro funzionale ha comunque facoltà di richiedere ai propri dipendenti prestazioni oltre le 8 ore giornaliere, con un massimo di 2 ore al presidio giorno e fino a 12 ore settimanali; è prevista anche la possibilità dei pro- cessiturni notturni, per permettere i quali il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 15% della paga oraria. Ai fini del calcolo della retribuzione, si considera lavoro straordinario quello eccedente il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale: l’azienda può richiedere prestazioni straordinarie fino ad un massimo di 200 ore per ciascun lavoratore. Ovviamente ad ogni prestazione straordinaria è correlata una maggiorazione retributiva, sostanzialmente in linea con quanto previsto dagli altri contratti collettivi: - 15% per le prestazioni dalla 41° alla 48° ora; - 20% per le prestazioni dalla 49° ora in poi; - 30% per il lavoro straordinario notturno (cioè dalle 22 alle 6); - 20% per il lavoro straordinario festivo diurno; - 40% per il lavoro straordinario festivo notturno. Per i lavoratori part-time è prevista anche la concreta coincidenza fattispecie del lavoro supplementare, per colmare la differenza d’orario rispetto ai dipendenti a tempo pieno - in alcuni casi particolari - dietro accordo tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario datore di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezionidipendente, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 nel limite delle 60 ore annue e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuitecon una retribuzione incrementata del 25%. L’azienda, di normaa seconda delle proprie esigenze, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso richiedere ai quadri l’adozione di un orario flessibile: in breve, l’azienda può - senza alcun onere aggiuntivo, se non un preavviso scritto di almeno 30 giorni - aumentare il carico di lavoro effettivo settimanale di 38 a 48 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto alcuni periodi, salvo poi ridurlo a 32 ore in altri, per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 12 settimane l’anno. In ogni periodo di lavoro, il quadro riceverà la propria retribuzione standard, indipendentemente dal numero di ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanalilavoro effettivamente prestate. L’azienda definisce tali regimi I quadri che non abbiano responsabilità di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere coordinamento o di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze controllo e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedentiche non siano a diretto contatto con il pubblico, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata determinare autonomamente l’articolazione della propria prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto chelavorativa annua, fermo restando quanto il limite minimo contrattuale previsto negli articoli 24, 25 e 27, per il proprio inquadramento. Ogni lavoratore ha diritto a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo 2 giorni di riposo settimanale, compresa la domenica, compatibilmente, per quanto è possibile, con le esigenze dell’azienda; sono inoltre previste le tradizionali festività che danno diritto ai dipendenti alla giornata di 11 ore giornaliereriposo ed alla normale retribuzione giornaliera. Il contratto dà inoltre a ciascun lavoratore un pacchetto irrinunciabile di 26 giorni di ferie, due settimane delle quali sono stabilite dal datore di lavoro nei periodi di minor affluenza da parte della clientela o del pubblico. Infine, il CCNL permette che i lavoratori non a diretto contatto con il pubblico o che non necessitino, nello svolgimento delle proprie mansioni, dell’accesso a strutture o materiali situati presso la sede dell’azienda, possano svolgere le attività assegnate da casa - senza, cioè, occupare gli spazi aziendali - attraverso la prassi del telelavoro (regolata in dettaglio dagli articoli 70-82 del CCNL).

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Samples: Contratto Del Comparto Enti Locali

Orario di lavoro. Con riguardo al regime orario ordinario, il computo della prestazione lavorativa su base settimanale, con la previsione di una prestazione minima giornaliera, l’introduzione dell’arco orario di normale operatività, della flessibilità dell’intervallo pomeridiano e delle misure di presidio delle esigenze operative e il computo della durata delle assenze giornaliere decorrono dal 1° gennaio 2015. Le aziende attuano una gestione dell’orario fasce di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica flessibilità in ingresso decorrono dal 1° luglio 2014. Per turni e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezionisfalsamenti, la misura della flessibilità in ingresso e la durata contrattuale dell’orario di dell’intervallo pomeridiano (salvi gli intervalli per turni e sfalsamenti in essere) decorrono dal 1° luglio 2014. L’orario concentrato e quello personalizzato decorrono dal 1° luglio 2014. L’orario multiperiodale decorre dal 1° gennaio 2015. Le nuove articolazioni orarie del part-time decorrono dal 1° settembre 2014. Il part- time in accompagnamento all’uscita dal 1° luglio 2015. Il lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuitedelocalizzato decorre dal 1° luglio 2014. Con riguardo alla “banca delle ore”, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimanala fruizione con permessi inferiori a un’ora decorre dal 1° luglio 2014. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi exL’ampliamento del monte-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori grado superiore, l’interruzione in corso d’anno, il versamento nella “banca del tempo” e l’estensione della fruizione al mese di cui all’ultimo comma dell’artgennaio dell’anno successivo decorrono dal 1° gennaio 2015. 27 L’alimentazione della “banca del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. tempo” con le prestazioni eccedenti decorre dal 1° gennaio 2015; il versamento del congedo eccedente i 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi riguarda i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo congedi maturati a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccfar tempo dal 1° gennaio 2014.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Samples: Accordo Sull’orario Di Lavoro

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Sostituire il 3° comma con il seguente: Per far fronte ad obiettivi di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoroproduttività complessiva, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni stagionalidi mercato, eccezionali a caratteristiche di stagionalità, e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando alla disponibilità della materia prima, l’orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a decorrere dal 1° luglio 2003 e previa contrattazione con la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioniRSU, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata essere realizzato come media in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale annuo fino ad un massimo – per il superamento dell’orario settimanale medesimo – di 12 mesi - e distribuite72 ore, per anno solare o per esercizio. Fermo restando in ogni caso il nuovo limite di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di precedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia. E’ considerato lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività notturno: per i lavoratori di cui ai commi gruppi 1 e 2 dell’art. 12 quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane. per i lavoratori di cui ai gruppi 3 e 4 dell’art. 12 quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 antimeridiane. Si considera lavoro notturno ai fini legali, di cui al Dlgs n. 66 del 2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNLalle condizioni di cui al decreto medesimo, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri ferme restando le esclusioni di cui all’art. 29 11, secondo xxxxx, del citato provvedimento (donne, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni). L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma 8 dell’art. 12 del presente CCNLdecreto legislativo. Sempre A tali Organizzazioni va anche estesa l’informativa di cui al fine dell’omogeneizzazione degli orari secondo comma della disposizione sopra citata. In relazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo oleario e margariniero rigidamente condizionato dagli andamenti del mercato e dalle materie prime le parti riconoscono l’importanza che le realtà industriali possano ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire l’opportunità di crescita ed affermazioni con conseguenti positive implicazioni sulle condizioni e le opportunità di lavoro. Le parti, nel confermare l’impianto normativo dell’art. 16, riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in aziendaopportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, l’orario contrattuale possono essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all’intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dall’art. 16 e 16 ter. Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti diverse articolazioni dell’orario di lavoro inferiori a quello del precedente art. 16, correlando la distribuzione nel tempo, la durata e la remunerazione della prestazione. Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dall’art. 16 di 38 optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione (ad es. banca ore). Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite a livello aziendale. Alla lettera f) la maggiorazione del 10% di cui all’art. 17 punto 9) viene elevata al 20%. Inserire il seguente articolo 16 ter Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore e 30 minuti comprese le ore di straordinario (di cui al comma 2 ovvero quello 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 2003), la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello aziendale a fronte di 39 ore ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro da verificare a tali livelli. Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure per il calcolo medio del termine di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri durata massima dell’orario di cui all’art. 29 comma 8 4 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. LgsD.l.g. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi 66 del 2003, non comportano variazione alcuna né del trattamento economico concernente le maggiorazioni per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate straordinario spettante ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo né della collocazione temporale del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliererelativo pagamento.

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Samples: www.aib.bs.it

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiprocessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva effettiva della forza lavoro all’interno all'interno del processo produttivo e per concorrere a: - conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; - realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; - ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; - far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività dell'attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezionieccezioni, la durata contrattuale dell’orario dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali settimanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine Avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del settore ed al servizio di omogeneizzare pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le parti stabiliscono che, con decorrenza 1° gennaio 2007, la durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico-operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli orari altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in aziendacaso di particolari esigenze organizzative, l’orario l'azienda e la R.S.U. potranno concordare l'estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le parti si danno inoltre atto che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 4, comma 5 del decreto non si applica, a norma dell'art. 16, comma 1, lett. n) e dell'art. 17, comma 5 del decreto, con riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esaustivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché nei confronti del personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavoratori di cui all'ultimo comma dell'art. 27 del presente C.C.N.L. - e dei telelavoratori. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l'orario medio contrattuale di cui al precedente comma precedente può essere realizzato 2 si realizza anche attraverso l’adozione l'assorbimento delle 68 ore di un orario riduzione dell'orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’artpreviste dall'art. 29 17 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articoloC.C.N.L. ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18 luglio 1995; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle le ore eccedenti su base settimanale tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNLe differiti. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda distribuzione su 5 o 6 giorni e l'articolazione giornaliera dell'orario vengono definite dall'azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio l'esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario l'orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario L'orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda L'azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio l'esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito Nell'ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: - orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buitoretribuito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore inferiore a 3 ore; la durata dell’intervallo dell'intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; - orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; - differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori lavoratori interessati dagli stessi processi/attività; - orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 8 del D. LgsD.Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, retribuita nei casi in cui l’orario l'orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, giornaliere è normalmente prevista nell’articolazione nell'articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’artdell'applicazione dell'art. 51, comma 2, lett. cC) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario dell'orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- vorolavoro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’artdell'art. 8 8, comma 1 D. Lgs. n. 66/2003del decreto. Le Parti parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio l'esercizio dei ri- spettivi rispettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione l'utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario dell'orario - anche su base giornaliera - -, in particolari periodi dell’anno dell'anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), ) per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda ritenuto dall'azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario dell'orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’aziendaL'azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’artdall'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli artt. 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione Occorre adeguare la disciplina dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessidirigenti ai principi guida della Diret- tive Europee in materia, che distinguono puntualmente, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica livello di autonomia e quella ef- fettiva respon- sabilità, le caratteristiche della forza lavoro all’interno del processo produttivo e prestazione lavorativa dei dirigenti da quelle di tutto il re- stante personale. Si evidenzia che il valore delle ore straordinarie, peraltro limitate per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi personale dirigente solo ad alcune fattispecie di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionalirientrano nelle risorse complessivamente definite per il trattamento accessorio ed in particolare per il fondo relativo alle condizioni di disagio. Non comporta quindi maggiori spese. In tale logica, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma ferma restando la disciplina legale direttiva di questo Comitato di settore approvata il 4 no- vembre 2015, che si allega, si rende necessario: ⮚ introduzione ad un graduale passaggio ad un’organizzazione del lavoro effettiva- mente basata su obiettivi e risultati verificati in modo stringente, prevedendo neces- sariamente una programmazione dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro al fine di 38 ore e 30 minuti coprire le esigenze di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi servizio secondo i criteri piani aziendali di cui all’art. 29 comma 8 attività; ⮚ verificare la percorribilità armonica dell’intero impianto relativo all’istituto contrattua- le “orario di lavoro” al fine di comprimere i contenziosi in materia e considerando, nel contempo, in modo organico tutte le variabili che incidono sul monte orario (standard, apertura servizi, organici, programmazione dell’attività, negoziazione de- gli obiettivi prestazionali); ⮚ rivedere le attuali disposizioni inerenti i servizi di guardia medica e di pronta dispo- nibilità in coerenza con le modifiche sull’organizzazione del presente CCNL. La modifica lavoro derivate dal qua- dro sanitario ora esistente ed evoluto rispetto a quello degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione anni ’90 che sta alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazionebase del vigente sistema, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed riconoscendo priorità al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, guardia per l’espletamento dell’attività ordinaria; ⮚ in questo quadro vanno considerate le Parti stabiliscono che, ricadute della turnazione notturna e il suo impatto con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario i dovuti riposi giornalieri e settimanali anche prevedendo una revisione della valorizzazione economica delle tariffe orarie. ⮚ per quanto riguarda le figure dirigenziali Arpa si pone l’esigenza del superamento dei limiti di lavoro ruolo e quantitativi attualmente presenti nella disciplina contrattuale (tet- to massimo di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi turni mensili e limite per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimiprofilo professionale impiegabile) superando l’esclusione, in caso di particolari esigenze organizzativevia ordinaria, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni ruolo tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La durata e la distribuzione dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessisono determinate in armonia con il D.Lgs. 8.4.2003, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativan. 66. Ferma restando la disciplina legale dell’orario L'orario settimanale di lavoro e ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le relative deroghe ed ec- cezioni, 8 ore; la durata contrattuale dell’orario sua distribuzione settimanale è di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, norma su 5 o 6 giorni alla settimanalavorativi. Al fine Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad una riduzione di omogeneizzare gli orari in aziendaorario su base annuale pari a 5 (cinque) giornate lavorative, l’orario assimilate convenzionalmente a 33 (trentatre) ore, comprensive delle festività abolite di cui alla legge 5.3.1977, n 54 ed al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione D.P.R. 28.12.1985, n. 792 nonché della festività del 4 novembre; detta riduzione di un orario sarà fruibile di lavoro effettivo settimanale norma in giornate intere o in frazioni orarie non inferiori a due ore. Tali riduzioni verranno assorbite fino a concorrenza, nel caso di Enti, Opere ed Istituti e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’artsettimanali. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione L'utilizzo delle riduzioni di orario, da utilizzarsi secondo i criteri così come previsto, sarà definito in sede locale nell'ambito del rapporto tra le parti. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello locale con le Rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con quelle dei lavoratori. L'orario di cui all’artsopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. 29 comma 8 All'interno dello stesso ente, opera ed istituto potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del presente CCNLsettore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Sempre Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al fine dell’omogeneizzazione superamento degli orari in azienda, l’orario contrattuale spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario (da un minimo di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra 24 ad un massimo di 48 ore) riferito al comma 1. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Per le lavoratrici e i lavoratori addetti a lavori a carattere discontinuo di cui al X.X. x. 0000/0000 (xxxxxxxx, custodi, ecc.) ovvero in attività presso Comunità residenziali l'orario e l'organizzazione del lavoro seguono le norme che li riguardano in materia. Per i docenti in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie l'orario di lavoro prevede la distinzione tra orario di cattedra ed un minimo orario destinato alle attività di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali istituto (per le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve esserescuole secondarie, di norma, superiore a 4 l'orario di cattedra è di 18 ore settimanali e quello destinato alle attività di istituto è convenzionalmente di 20 ore); • orari continuatiè possibile prevedere il prolungamento nell'orario di cattedra, intendendosi per tali gli orari fino ad un massimo di 8 ore settimanale, che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti comportano il riconoscimento della relativa indennità oraria. Tale materia è demandata alla contrattazione decentrata. Le parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in materia di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario durata dell'orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento si rincontreranno al fine di rapportare alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione stesse i contenuti del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccpresente articolo.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione primo turno: dalle 6,30 alle 14,00 (pausa mensa dalle 13,30 alle 14,00); • secondo turno: dalle 13,00 alle 20,30 (pausa mensa dalle 13,00 alle 13,30) • sospensione della flessibilità in ingresso di 45’ prevista dagli Accordi Integrativi Aziendali Parificazione operai/impiegati per quanto riguarda l’applicazione della maggiorazione per lavoro notturno Dall’01/01/2010 l’indennità turni viene elevata a 7,50 euro giornalieri. con incidenza sugli istituti contrattuali (TFR; ferie, tredicesima, festività), erogata esclusivamente se la prestazione effettiva giornaliera è pari o superiore al 50% dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiturno, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire avverrà entro il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi periodo di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte paga di marzo dell’anno successivo a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario quello di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario riferimento Il coefficiente di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo calcolo attualmente applicato con riferimento all’orario settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro base di 38 ore e 30 minuti 1/4 così come determinato dai vigenti Accordi Integrativi Aziendali per la determinazione del salario orario viene adeguato al valore di 162,19 (7,50 ore/gg * 5 gg/sett * 4.325 sett/mese) Viene mantenuta la possibilità di usufruire di ferie utilizzando la causale “mezza giornata”, il cui al comma 2 ovvero quello godimento avverrà sulla base di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti 3,75 ore/gg. Viene quindi modificato a 15,00 ore annue il limite di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNLfruizione delle ferie con frazionamento alla mezz’ora. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere maturazione ed il godimento di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma una (1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva giornata di ferie e avverrà sulla base di 7,50 ore/gg. Per quanto riguarda i permessi retribuiti derivanti da festività soppressecon recupero, riduzioni collettive dell’orario - anche su essi verranno lavorati (prioritariamente al sabato o in xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx pomeridiano in base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccad una programmazione di reparto che tenga conto delle esigenze produttive) dopo che per singolo lavoratore il monte permessi con recupero accumulati abbia raggiunto rispettivamente un valore di 4 ore o di 1 ora.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza legge ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le alle relative deroghe ed ec- cezioni, la eccezioni. La durata dell'orario contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’artsettimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 17 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007decreto legislativo n. 66/2003, la durata media dell’orario settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di lavoro secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui al- l’artall'art. 4 comma 3 31 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per c.c.n.l, il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, l’azienda fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio sarà portata a conoscenza dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 15 giorni lavorativi di preavvisoanticipo o comunque con congruo anticipo. L’aziendaCon le Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la Rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel fissare 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le articolazioni giornaliere ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., negli accordi di orario ed i turni secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale di cui all'art. 33 del presente c.c.n.l., dell'orario contrattuale individuale di lavoro o riposo concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell'orario concordato.". La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore continuative deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni 24 previsto dall’artcaso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. 7 Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le Parti si danno atto ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24compatibilmente con le esigenze dell'azienda, 25 siano coordinati in modo che le domeniche e 27le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di articolazione del periodo impiego, per spostamenti da un posto all'altro di riposo lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di 11 ore giornalierelavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario In conformità con l'art. 7 del CNLG la settimana corta dei giornalisti si attua ripartendo l'o- rario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi settimanale (36 ore di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativamassima) in cinque giorni. Ferma restando la disciplina legale dell’orario La Direzione competente curerà che l'arco di impegno di lavoro e non superi, se non in casi eccezionali, le relative deroghe ed ec- cezioni9 ore quotidiane. Ferme le disposizioni sul lavoro settimanale, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente il giornalista non può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNLchiamato al lavo- ro nel giorno in cui, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoriasettimana corta, verrà riconosciuto non deve effettuare prestazioni. Tale giornata, nonché il pagamento delle ore eccedenti su base giorno di riposo settimanale (che l'Azienda, quando possibile, farà in modo siano consecutivi) potranno coincidere con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri qualsiasi giorno della settimana. Le gior- nate di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi sopra, quando fissate, potranno essere spostate nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono checasi, con decorrenza 1 gennaio 2007, le modalità e con i li- miti di recupero convenuti in sede aziendale tra la durata media RAI e l’Usigrai. Fermo restando l’obbligo di osservanza dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 al primo comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., chearticolo, in considerazione delle particolari esigenze specifiche modalità di organizzazione dell’orario esplicazione dell'attività dei giornalisti RAI, l'indennità compensativa del 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per il lavoro festivo e domenicale) di cui al 15° comma dell'art. 7 del CNLG viene estesa a tutte le categorie e mansioni che operano in azienda. La suddetta indennità viene aumentata di un punto percentuale per i giornalisti in- caricati di svolgere servizi come inviato, per i capi servizio e vice capi redattori di “li- ne”, per i capiredattori di “line” ed i corrispondenti dall’estero. In conseguenza della corresponsione della predetta indennità, non trovano applicazione le disposizioni in materia di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto straordinario di la- vorocui ai commi 10, le modalità operative 11, 13, 17 e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni 18 dell’art. 8 7 del vigente CNLG. Relativamente al disposto di cui al comma 1 D. Lgs14 dell'art. n. 66/20037 del CNLG si conviene che esso trova applicazione in Azienda compatibilmente con il 5° comma del presente articolo. In relazione a quanto previsto dal quarto e quinto comma dell’art. 7 CNLG, nelle redazioni in cui i giornalisti lavorino prevalentemente al desk – Televideo e Rainews 24 - il Direttore, d’intesa con l’Azienda, proporrà le soluzioni necessarie alla effettiva applicazione della nor- ma, dandone preventiva informazione al C.d.R.. Le soluzioni non dovranno comportare un aumento del carico di lavoro per i giornalisti impegnati nella “line”. Le Parti convengono inoltre cheverificheranno lo stato di attuazione della norma, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 anche in riferimento al monte di giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze “extra line” che dovessero accumularsi ed a modi e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecctempi del loro smaltimento.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Samples: Verbale Di Accordo

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiordinario settimanale è fissato in 38 ore, per permettere da articolare di norma su sei giorni, e laddove la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoroprogrammazione operativa dell'Organizzazione lo consenta, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte su cinque giorni. In conformità a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai dall'art. 4, commi precedenti4 e 5, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. LgsD.Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera durata media dell'orario di lavoro settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario, non re- tribuitapuò superare il limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 12 mesi, calcolato a decorrere dal 1º aprile 2006. Ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza. Le parti si incontreranno entro 24 mesi per verificare l'applicazione della deroga che precede. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Organizzazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, d'intesa con le XX.XX. territoriali; a tal fine l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana. I calendari di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al 1º comma. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Tenuto conto che, le Organizzazioni sindacali avevano richiesto, unitariamente, di far slittare il negoziato per la definizione di talune delle tipologie di rapporto di lavoro disciplinate dalla "legge Biagi", in occasione del rinnovo della parte normativa del c.c.n.l. in vigore; in conseguenza avevano chiesto alla delegazione nazionale dell'ANPAS di farsi garante, con nota scritta, in occasione del rinnovo del secondo biennio economico del c.c.n.l. 2002-2005, dell'impegno, per conto delle Associazioni aderenti, di non fare uso di dette tipologie di contratto sino all'addivenire di specifica disciplina contrattuale. Preso atto del rifiuto da parte della delegazione ANPAS di assumere tale garanzia, la UIL-FPL nazionale, onde non ritardare oltre l'applicazione del rinnovo economico del contratto per i lavoratori occupati nelle Associazioni aderenti, addiveniva alla decisione di siglare l'ipotesi d'intesa, e richiedeva l'apertura immediata del tavolo di confronto per giungere, nei casi tempi più rapidi, alla definizione anche di un protocollo aggiuntivo che disciplinasse la materia. La delegazione ANPAS rifiutava anche questa ipotesi, di pervenire rapidamente alla disciplina concordata della materia, tenuto conto che la richiesta non era stata formulata in cui l’orario modo unitario. Preso atto di tale comportamento, che porterebbe al risultato di consentire, alle Associazioni aderenti, di utilizzare in modo unilaterale talune tipologie di contratto indicate dalla legge Biagi, la UIL-FPL dichiara la propria volontà di garantire uno dei principi fondamentali del diritto sindacale e del lavoro ecceda le 6 ore giornaliereitaliano, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari che riconosce "la condizione di debolezza del lavoratore nel rapporto con il datore di lavoro, in atto a livello aziendaleassenza di specifiche tutela contrattuali", riservandosi ogni possibile azione, anche la possibilità di ricorrere alle istituzioni di garanzia, Ministero del Welfare e Magistratura del lavoro, per sancirlo. Milano 27 marzo 2006 Con riferimento all'accordo sottoscritto il 27 aprile 2006 "Rinnovo biennio economico 2004-2005" la scrivente Organizzazione sindacale, formula la seguente nota a verbale, relativa al piano formativo in appendice al capitolo art. 24 "Apprendistato". Coerentemente con quanto riportato al 18º comma dell'art. 24, il profilo dell'autista soccorritore, (già presente nella declaratoria delle qualifiche dal c.c.n.l. 1994-1997), "elaborato in via sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. tenendo conto delle linee-guida indicate dalla Conferenza Stato-regioni relativa al soccorritore "; il piano formativo conseguente non può che richiamarsi alle prestazioni lavorative linee- guida citate, ed assumere la corretta dizione di soccorritore e non già autista soccorritore, come erroneamente indicato. A tal fine la CGIL-FP si riterrà libera di rappresentare anche presso gli enti deputati alla formazione del profilo del soccorritore tale istanza. Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie e per la "rappresentanza dei lavoratori addetti al lavoro in turnoper la sicurezza" In , le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.addì 27 marzo 2006 tra

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La durata massima normale dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessisettimanale è di 40 ore, per permettere quella dell’orario giornaliero è di norma di 8 ore. A partire dall’1.1.2002 la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario durata massima normale dell’o- rario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale diverrà di 39 ore. L’orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribui- to su 5 giorni nella settimana. Ove l'impresa, con per obiettive esigenze economico-operati- ve, anche temporanee, ripartisca su 6 giorni il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario normale orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitorialavoro, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazioneR.S.U./R.S.A. Nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro con presta- zione individuale su 6 giorni, la retribuzione individuale per il 6° giorno viene maggiorata del 18%. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazionePer i dipendenti di aziende produttrici di energia refrige- rante e di ghiaccio, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario l'orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle R.S.U./R.S.A., l'eventuale distribuzione su 5 giorni. Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, ter- minai containers, magazzini e centri logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero particolari neces- sità operative, la prestazione ordinaria giornaliera può essere compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione comprensive della pausa pasto, la cui fruizione deve essere comunque effettiva. L'attuazione di quanto sopra sarà oggetto di un esame con- giunto tra azienda e R.S.U./R.S.A. o strutture territoriali. La istituzione di più turni giornalieri verrà programmata dalle aziende per far fronte ad obiettive esigenze economico- operative. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per alcuni re-parti e, tenendo conto delle necessità operative, per periodi predeterminati. Tali periodi daranno comunque comunicati al precedente comma lavoratore alme-no con 48 ore di anticipo e per non più di una volta alla settimana. Ai lavoratori turnisti operanti su turni di 8 ore competono 30 minuti di pausa retribuita. Nel fissare i turni di lavoro, o di riposo, tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmen- te con le esigenze dell'azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti in tempo dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempe- stiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, nel limite massimo di 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle ore salvo casi eccezionali. Ai lavoratori operanti su turni notturni di 8 ore o comun- que che prestano la propria attività per almeno 5 ore nell’in- tervallo compreso tra le ore 22 e le ore 06, per ogni giornata prestata in detta fascia oraria, compete un a riduzione di ora- rio di 15 minuti. Per conducenti addetti esclusivamente a locomotori, stal- lieri, addetti esclusivamente alla manovra dei vagoni, addetti alla pulizia, la nona ora giornaliera, in quanto richiesta dall'a- zienda, viene compensata con una quota oraria del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza. A partire dall' 1.9. 2000 i lavoratori, in aggiunta alla ridu- zione complessiva di 68 ore su base annua prevista dal c.c.n.l. 4 maggio 1995, fruiranno di un'ulteriore riduzione su base annua di 8 ore dell'orario di lavoro. Ulteriori 4 ore di riduzione d'orario, su base annua, verran- no riconosciute a decorrere dall' 1.7.2001. Ulteriori 8 ore di riduzione d'orario, su base annua, verran- no riconosciute a decorrere dal 31.12.2001. A partire dall’1.1.2002, a fronte della riduzione dell’orario normale settimanale a 39 ore, le riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro lavo- ro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione passerà da 88 a 40 ore su base annua (assorbite 48 ore di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personaleROL). Ai sensi e fini della effettiva fruizione, detti pacchetti di ore dovranno essere utilizzati per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003almeno il 50% in relazione alle specifiche esigenze aziendali, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre checon diverse modalità, previo esame congiunto con le R.S.U./R.S.A.; per la R.S.U.parte eventuale residua in relazione alle esigenze del lavoratore, da esaurirsi con fruizione non inferiore al 50% dell'orario individuale giornaliero. Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso ed il permesso sarà accorda- to compatibilmente con le esigenze di lavoro. I permessi dovranno essere fruiti entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere l'anno di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze matura- zione. I permessi eccezionalmente non usufruiti saranno compen- xxxx con la retribuzione calcolata in quote orarie della retribu- zione mensile di fatto in atto al momento della scadenza. La riduzione di orario non maturerà nei periodi di assenza per assenza facoltativa, aspettativa non retribuita, servizio militare e responsabilità maturerà proquota annuale per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro. A tali effetti si considera come mese intero la frazione di mese non inferiore a due settimane. Le riduzioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva al presente articolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di ferie provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze recepiti dalla legislazio- ne italiana. Le parti concordano che nel monte ore annuo di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi riduzione di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano resteranno assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti extra contrattuali in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze materia di serviziopermessi indivi- duali e ferie. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti parti si danno atto che, fermo restando nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto previsto negli articoli 24disposto dall'art. 1 del Regio Decreto 15 marzo 1923 n. 692, 25 il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impie- gati con funzioni direttive. A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, del Regio Decreto Legge dell’ 1 settembre 1923, n. 1955, (regolamento per l'ap- plicazione del Regio decreto Legge sopra citato), si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limita- zione dell'orario di lavoro: “quello preposto alla direzione tec- nica od amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi”, personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente l'inquadramento nel primo livello super e 27primo livello. Nelle realtà aziendali nelle quali siano in essere regola- mentazioni delle turnazioni differenti da quelle previste con- trattualmente, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità la sostituzione della maggiorazione del 5% (indennità turno) con i 30 minuti di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalierepausa retribuita verrà con- cordata tra le parti.

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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario L’orario di lavoro è fissata quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale e integrativo di lavoro. Le giornate di lavoro svolte in 38 modalità agile non sono frazionabili ad ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo non sono cumulabili nei mesi successivi in caso di 12 mesi - mancato utilizzo. In caso di specifiche esigenze di servizio è comunque facoltà del Dirigente/Direttore/Responsabile della Struttura ammettere variazioni del calendario con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari il rientro in azienda, l’orario di cui servizio non comporta il diritto al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario recupero delle giornate di lavoro effettivo settimanale agile non fruite a partire dal mese successivo, pertanto, il recupero potrà essere recuperato solo nel mese di 38 ore con riferimento (per il contestuale assorbimento personale dei permessi ex-festività livelli IV – VIII). Anche ai lavoratori dei livelli IV – VIII è riconosciuta la facoltà di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 poter variare la propria programmazione mensile in modalità agile, nel rispetto del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione limite massimo del numero di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di giornate in cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 513, comma 2, lettlettera d) del presente regolamento. c) T.U.I.R.Tale facoltà può essere esercitata dal lavoratore/lavoratrice, checon un preavviso di almeno il giorno prima, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario previo consenso del proprio Dirigente/Direttore/Responsabile. Nelle giornate di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.)agile, per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario dei livelli IV – VIII, il numero delle ore di servizio è quello previsto dall’orario individuale del lavoratore per le esigenze quelle giornate. Il lavoratore ha comunque autonomia nel determinare l’articolazione oraria all’interno della giornata, purché in accordo con il proprio dirigente/direttore/responsabile per gli aspetti legati alle interazioni eventualmente prescritte e necessarie all’esecuzione della prestazione lavorativa. La fascia di serviziooperatività all’interno della quale il lavoratore potrà organizzare la propria prestazione va dalle ore 07:00 alle ore 21:00. Nel caso La fascia oraria di contattabilità per le/i dipendenti in cui vengano introdotti regimi di orario elasticolavoro agile è definita dalle ore 08:00 alle ore 19:00. Il personale deve garantire, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero nell'arco della giornata di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con agile la contattabilità per almeno 2 giorni lavorativi 5 ore (per il personale dei livelli IV – VIII). Anche al lavoratore in lavoro agile è garantito un periodo minimo di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero continuativo di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’artventiquattro ore e 15 minuti di pausa dal video terminale ogni 2 ore di lavoro. 7 del D.LgsIl lavoratore che svolge la prestazione in lavoro in modalità agile è obbligato a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste dalla legge e dal contratto collettivo nonché nell’ambito della regolamentazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 Ciascun dipendente dovrà – nell’ambito dell’orario concordato nell’accordo individuale – rendersi disponibile e 27, contattabile tramite gli strumenti messi a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità disposizione al fine di articolazione del periodo garantire un’ottimale organizzazione delle attività e permettere le abituali occasioni di riposo contatto e coordinamento con i colleghi e il Responsabile di 11 ore giornalierestruttura.

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