PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. CNP, a seguito della denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dalla presente Polizza Collettiva, qualora questo sia indennizzabile, provvederà entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero all’accertamento dovuto, nei casi in cui ciò sia previsto, a corrispondere le somme dovute. In caso di Decesso, la Compagnia corrisponderà la prestazione ai Beneficiari designati, in parti uguali.
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. Dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dal Contratto di Assicurazione, qualora questo sia indennizzabile, la Compagnia provvederà a corrispondere le somme dovute entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall’accertamento compiuto dalla Compagnia, nei casi in cui ciò sia previsto.
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. Dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dal Contratto di Assicurazione, qualora questo sia indennizzabile, la Compagnia provvederà a corrispondere le somme dovute entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall’accertamento compiuto dalla Compagnia, nei casi in cui ciò sia previsto. 1341 c.c. Condizioni generali di contratto (vedi Modulo di Proposta) Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. Dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dal Contratto di Assicurazione, qualora questo sia indennizzabile, la Compagnia provvederà a corrispondere le somme dovute entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall’accertamento compiuto dalla Compagnia, nei casi in cui ciò sia previsto. Di seguito viene riportata la Tabella INAIL utilizzata dalla Compagnia per determinare l’Indennizzo spettante all’Assicurato. Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40% Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% - con possibilità di applicazione di protesi efficace - senza possibilità di applicazione di protesi efficace 11% 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Per la perdita di un testicolo 0% Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% - per disarticolazione scapolo-omerale 85% 75% - per amputazione al terzo superiore 80% 70% Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio 75% 65% Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% Perdita di tutte le dita della mano 65% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell'indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell'anulare 8% Perdita totale del mignolo 12% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell'indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell'anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle due ultime falangi dell'indice 11% 9% Perdita delle due ultime falangi del medio 8% Perdita delle due ultime falangi dell'anulare 6% Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8%
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. Ricevuta la documentazione di cui al precedente ART. 25 – DENUNCIA DEL SINISTRO e verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento, le Compagnie, provvedono al pagamento entro 30 (trenta) giorni.
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. La Società, dopo la denuncia di un sinistro in caso di decesso, qualora questo sia indennizzabile, provvederà a corrispondere le somme dovute, entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Relativamente alla liquidazione degli importi assicurati con le coperture di cui agli artt. 10.C, 10.D e 10.E, la Società procederà alla liquidazione degli stessi con cadenza trimestrale. In ogni caso, l’Assicurato potrà chiedere che la liquidazione dell’indennizzo di cui agli artt. 10.C, 10.D e 10.E, sia effettuata mensilmente considerando il numero effettivo di giorni intercorrente tra il termine del periodo di franchigia e la conclusione del sinistro, suddiviso in gruppi di 30 giorni ciascuno.
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. AVVERTENZA: Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento, si riporta di seguito la spiegazione di alcune parole del glossario assicurativo, nonché di quei termini che convenzionalmente nella Polizza assumono un significato specifico.
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. Dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dal Contratto di Assicurazione, qualora questo sia indennizzabile, la Compagnia provvederà a corrispondere le somme dovute entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall’accertamento compiuto dalla Compagnia, nei casi in cui ciò sia previsto. L’applicazione dei suddetti principi deve essere adattata al contesto di riferimento; nel caso di specie, per esempio, la figura del Contraente coincide con quella dell’Aderente
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. Verificatosi l’evento assicurato, la ERGO Assicurazioni S.p.A. provvede- rà ad effettuare i pagamenti a seguito della richiesta dell’Assicurato mediante lettera raccomandata inviata direttamente, o per il tramite del Contraente, alla ERGO, nei tempi e con le modalità previste dalle condi- zioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate. La ERGO entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della docu- mentazione richiesta provvederà a corrispondere le somme dovute.
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE. Dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dal Contratto di Assicurazione, qualora questo sia indennizzabile, la Compagnia provvederà a corrispondere le somme dovute entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall’accertamento compiuto dalla Compagnia, nei casi in cui ciò sia previsto. AVVERTENZA: Le richieste di pagamento incomplete possono comportare tempi di liquidazione più lunghi.