Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’art. 23 comma 7. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli artt. 23 20 comma 77 e 23. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Assicurazione Leasing Strumentale, Contratto Di Assicurazione, Assicurazione Leasing Strumentale
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società Compagnia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla dell'Intermediario assicurativo al quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente dell'Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli artt. 23 comma 72) d) e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla SocietàCompagnia, a carico di questa non decorrono interessi; la Società Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicuratodell'Assicurato.
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Samples: Assicurazione Convenzione Leasing Strumentale, Assicurazione, Assicurazione Convenzione Leasing Strumentale
Pagamento dell’indennizzo. Il Ad integrazione dell’Art.1.17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la presente sezione si conviene che:
a) la Compagnia si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all’assicurato l’importo dovuto in base alla presente sezione relativo all’interruzione dell’attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell’importo dovuto.
b) L’assicurato potrà, trenta giorni dopo che la Compagnia avrà ricevuto debita notifica della perdita dell’interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, richiedere come pagamento/i anticipato/i l’importo/gli importi minimo/i che la Compagnia concorderà come pagabile/i.
c) La Compagnia sarà autorizzata a posticipare il pagamento dell'indennizzo oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede cui:
i. esistano dubbi circa il diritto dell’assicurato all’indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l’assicurato fornirà la prova necessaria o la Compagnia accetterà la responsabilità;
ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizzadi interferenze o interruzioni dell’attività assicurata, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivosiano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’utilizzatore, sempreché sia trascorso nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di 30 giorni tali indagini, fermo restando che se l’utilizzatore verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla data del sinistro e presente sezione non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’art. 23 comma 7. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicuratoavrà effetto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Rami Danni, Contratto Di Assicurazione Rami Danni
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli artt. 23 20 comma 710 e 23. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Assicurazione Leasing Strumentale, Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Di Beni Strumentali
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro si- nistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli artt. 23 20 comma 76. e 23. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’art. 23 22 comma 7. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizionefattaopposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artdall’Art. 23 21 “Esclusioni” comma 7. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale ver- bale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta fat- ta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’art. 23 21 comma 76. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Di Beni Strumentali Oggetto Di Finanziamento
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo dell’indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto l’anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente dell’Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli artt. 23 comma 72 d) e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, con l'annotazione l’annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Polizza Convenzione
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale ver- bale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta fat- ta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto alcuno dei casi previsti dall’art. 23 20 comma 77 e 8. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Insurance Contract
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti dell’indennizzo è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia Sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché semprechè sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto l’anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente dell’Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli Artt. 18.1 – d) e 23 comma 7delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, con l'annotazione l’annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Assicurazione Leasing Strumentale
Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo dell’indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia dell’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché semprechè sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria giudiziale sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto l’anzidetto termine di 30 giorni giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore dell’Assicurato della prova che non ricorre il caso previsto dall’artalcuno dei casi previsti dagli artt. 23 comma 72) d) e 5) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato e il Contraente non è sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, con l'annotazione l’annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.. POLIZZA LEASING BENI STRUMENTALI
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Pagamento dell’indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale ver- bale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta fat- ta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’art. 23 21 comma 7. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Di Beni Strumentali Oggetto Di Finanziamento