PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00, (duemila/00) per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto. 2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta. 3. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 8. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. 4. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti. 5. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate. 6. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. 7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. 8. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva. 9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività. 10. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento. 11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
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Samples: Contratto Di Realizzazione Opere, Contract for the Supply and Installation of Exhibition Setups
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1Il Committente potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, sull’attività svolta dal Fornitore, utilizzando proprio personale. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattualiIn riferimento a dette verifiche ovvero a segnalazione di Clienti, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00, (duemila/00) per ogni inadempimento qualora risultino errori e/o inadempienze rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato e/o rispetto alle prescrizioni impartite dalle strutture referenti del Committente, verrà formalmente contestato al Fornitore quanto accertato e le prestazioni contestate non verranno in alcun modo compensate. Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse i tempi di installazione e messa in servizio di cui all’art. 7 del presente Capitolato Speciale (cioè limite massimo, salvo eventuali proroghe concesse dal Committente, pari al 31/12/2011 per tutti i dispositivi), fatte salve le eventuali proroghe concordate con il Committente, il Committente stesso si riserva di avviare azioni di risarcimento del danno, ivi compreso il recupero delle somme pagate a titolo di sanzione comminata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per il mancato rispetto dei tempi di messa a norma dei gruppi di misura. Il Committente potrà avviare tale azioni, con risoluzione in danno del contratto, anche prima delle scadenze indicate, ove verifichi che le tempistiche di arruolamento dei dispositivi, valutate sulla media mensile prevista, non garantiscono il rispetto delle scadenze, previa messa in mora dell’Impresa inadempiente. Il Fornitore si impegna ad utilizzare i dati rilevati nel corso dello svolgimento del lavori soltanto per gli scopi definiti nel presente Capitolato ed a non divulgarli. La violazione di detto impegno rappresenta inadempienza di particolare gravità per la quale è prevista la facoltà, da parte del Committente, di risolvere in danno il contratto per fatto e colpa del Fornitore, con semplice comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e fatte salve eventuali azioni di altra natura. Resta inteso che, anche in caso di risoluzione in danno del contratto, il Committente ha diritto di richiedere il proseguimento dei servizi accessori dei dispositivi già arruolati fino a scadenza; il tal caso, l’Impresa è obbligata a prestare tali servizi. La VUS nonostante l’applicazione delle penali, conserva la facoltà di richiedere il risarcimento di ulteriori danni che dovessero essere arrecati anche a terzi a causa delle inadempienze dell’appaltatore. In particolare se, a causa di ritardi imputabili all’ Appaltatore, la VUS dovesse incorrere in sanzioni o penalizzazioni previste dall’ AEEG, la VUS ha facoltà di rivalersi sull’appaltatore stesso. La penale viene applicata da VUS con semplice comunicazione scritta all’appaltatore; il relativo importo viene dedotto dall’importo del compenso ad esso spettante durante il corso del contratto. Se l’importo delle penali è superiore all’ammontare dei compensi ancora dovuti, VUS, per il recupero del credito residuo, incamera tale importo dalla cauzione definitiva e, in caso di insufficienza, di ogni altro mezzo senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell’importo contrattuale, VUS riserva il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni, così come in caso di reiterati ritardi, irregolarità nell’esecuzione degli obblighi contrattuali o inadempimenti. Le situazioni che, se rilevate, danno diritto di procedere all’applicazione della penale saranno le seguenti: • € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione ritardo naturale e consecutivo oltre la data di inizio attività concordata nel programma di dopo la stipula del contratto.
2. Qualora il ; • € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo si protragga per oltre 10 naturale e consecutivo nel esecuzione delle prestazioni contrattuali (dieci) giornifornitura, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di dirittoposa, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatoreattivazione, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 8. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempierecollaudo), salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
4diversi accordi intercorsi tra le parti o proroghe dettate dall’ AEEG. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
5. Rimane fermo il diritto del Consorzio • € 50,00 (cinquanta/00) per ogni collaudo negativo di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle sistema sia parziale che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
10. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.finale;
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00, (duemila/00) per ogni inadempimento e/o per Per ogni giorno di ritardoritardo rispetto ai termini stabiliti, fatti comunque salvi il diritto Consorzio applicherà una penale pari al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto.
20,05% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 87. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore all’appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio dell’Amministrazione all’integrale risarcimento dei danni subiti.
5. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora Qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contrattocontratto, il Consorzio l’Amministrazione potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8. Il In caso di risoluzione, il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, procedendo procederà altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9cauzione. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto sub-appalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contrattocontratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge eed, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoservizio secondo; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto. servizio; Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatoreall’appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatorel’appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
10. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicatola gestione del servizio. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto servizio ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto l’Affidatario non realizzi il servizio con i tempi e le modalità stabiliti agli obblighi contrattualiartt. 2), verrà applicata 4) e 6) del Capitolato d’oneri, l’Amministrazione applicherà una penale fino a € 2.000,00, (duemila/00) di Euro 200,00 per ogni inadempimento e/o contrattuale, senza alcuna controdeduzione da parte dell’Affidatario. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con apposito ordine di servizio che sarà inviato per ogni giorno iscritto all’Affidatario, assegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ritardo, fatti comunque salvi risolvere il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto.
2. Qualora l’Affidatario, nell’espletamento del servizio, non effettui tutte le operazioni necessarie come richiesto, l’Amministrazione potrà applicare una penale per il ritardo si protragga disservizio e per oltre 10 (dieci) giorniil danno all’immagine fino ad un massimo di euro 5.000,00. Fermo, in ogni caso, il Consorzio diritto al risarcimento del maggior danno. L’applicazione della penalità
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto ordinare e fare
4. In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi derivanti dal contratto, questo stesso può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile e degli art. 108 del d. lgs. 50/2016.------------------------
5. In particolare, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il Contratto contratto nei seguenti casi:--------------------
6. La risoluzione contrattuale comporterà tutte le conseguenze di dirittolegge, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, l’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 8. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
5. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.diffide formali.---
7. Nell’ipotesi in cui l’AppaltatoreCon riferimento al recesso dal contratto, scaduto il termine assegnatoglisia da parte dell’Amministrazione, rimanga inadempientesia da parte dell’Affidatario, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti l'art. 1671 del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
10. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.Codice Civile.----
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Samples: Determinazione a Contrattare
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1L’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel Capitolato. Qualora Ove si verificassero verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, verrà applicata una penale fino saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla loro gravità, a tutela delle norme contenute nel contratto. Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti: - € 2.000,00, (duemila/00) 500,00= per ogni inadempimento e/o mancato giorno di apertura; - € 500,00= per ogni mancato adempimento rispetto al Capitolato; - € 400,00= per ogni giorno di ritardosciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all’art. 4 del Capitolato; - € 260,00= per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto; - € 260,00= per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione; - € 250,00= per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica, fatti comunque salvi il diritto DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel menù inviato; - € 230,00= per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all’art. 5 e ss. del Capitolato, oltre alla rivalsa dell’Azienda stessa per l’eventuale danno economico procuratole; - € 200,00= per ogni caso di mancato rispetto del menù inviato; - € 150,00= per accertato utilizzo improprio dell’hardware e software messo a disposizione dall’Azienda per l’esecuzione del servizio; - € 130,00= per ogni caso di mancato rispetto delle grammature verificato su cinque pesate della stessa preparazione; - € 50,00= per ogni intervento di ripristino dell’hardware e/o del software messo a disposizione dell’Azienda, oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto.
2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 8. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzioneintegrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti. In caso di mancata reintegrazione ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali è prevista a carico dell’Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Se il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Qualora l’Appaltatore non provveda alla reiterazione delle prestazioni ove richiesto, l'Amministrazione potrà farle eseguire ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15 che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonee all’applicazione delle penali contesta alla Società, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare e con l’obbligo da parte della Società di presentare entro il 5 (cinque) giorni dal ricevimento le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione applica le penali nella misura sopra riportata, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione o alla corretta prestazione in caso di prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non applica le penali e dispone un nuovo termine anzidettoper l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
4cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
5. Rimane fermo dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6maggior danno. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente Contrattocontrattuali, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confrontitale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nelle seguenti ipotesiipotesi di cui all’art. 35 del CSA e nelle seguenti: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema nei casi di subappalto o la violazione cui all’art. 108, commi 1 e 2, del divieto in tema di cessione del ContrattoD.Lgs. 50/2016; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui il Consorzio abbia dovuto valersi al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - in caso di subappalto; - nel caso di cessione di tutto o in parteparte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, condotta derivanti dal Codice di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza Comportamento dei lavoratori dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e di quelli relativi alla regolarità contributivacollaboratori a qualsiasi titolo della Società; - in caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid- 19; - per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie; - per casi accertati di tossinfezioni alimentare; - per mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e apertura della mensa per più di quelle che saranno cinque giorni consecutivi; - per impiego di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione personale non dipendente; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - per utilizzo fraudolento del Contrattosistema di rilevazione degli accessi; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi violazione dell’art. 108 co. 2 53, comma 16 ter del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: n. 165/01; - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In ogni caso di risoluzione del Contrattocontratto: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - l’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al salvo l’ulteriore risarcimento dei danni subitiad un nuovo affidamento.
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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Ristorazione
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00come di seguito descritto:
a. in caso di ritardo nella consegna rispetto ai termini di cui all’art. 7.1, (duemila/00) per ogni inadempimento e/o per ogni giorno giorno, naturale e consecutivo, di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannoConsorzio applicherà la penale pari all’1% (uno per cento) dell’importo totale dei libri ordinati con l’Ordinativo di fornitura in esame.
b. in caso di ritardo negli altri servizi indicati nel presente capitolato, nonché l’eventuale risoluzione del contrattoper ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo, il Consorzio applicherà la penale pari all’0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo contrattuale.
2. Qualora il ritardo si protragga Nel caso l’Aggiudicatario per oltre 10 (dieci) giorni, 5 volte non sia in grado di fornire volumi relativi alle case editrici indicate nell’allegato 1 del Capitolato speciale di appalto il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto risolvere il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sortacontratto.
3. La liquidazione della penale avverrà mediante detrazione dei crediti nel mese successivo o dalle fatture emesse.
4. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali anche trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 810. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
45. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
56. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
67. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
78. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto Contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
89. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016Codice, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto10. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 108, comma 2, del D. LgsCodice e dall’art. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
1011. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicatol’esecuzione. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
1112. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Libri in Conto Vendita
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Per ogni giorno di ritardo che sia dovuto a fatti imputabili all’Appaltatore rispetto ai termini stabiliti, il Consorzio applicherà una penale pari a 150,00, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore del Consorzio stesso qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all’ammontare complessivo della penale stessa.
2. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 2.000,003.000,00, (duemila/00tremila/00) per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto.
23. In caso di non rispondenza dell’imballaggio o del trasporto alle condizioni richieste, verrà applicata una penale fino a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni imballaggio o trasporto errato.
4. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
35. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 89. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
46. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
57. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
68. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
79. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
810. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
911. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione del servizio secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contrattoservizio. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
1012. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione del servizio e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto servizio ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
1113. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
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Samples: Servizio Di Imballo E Trasporto
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattualiL'Amministrazione provvederà all'applicazione delle penali nelle seguenti ipotesi: − in caso di ritardo nella conclusione di ciascuna delle Fasi del Progetto Pilota, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00, (duemila/00) per ogni inadempimento e/o pari ad Euro 250,00 per ogni giorno di ritardoritardo fino ad un massimo di 15 giorni solari; − in caso di verifica negativa di una delle fasi del Progetto Pilota e di assegnazione di un termine di 15 giorni per il superamento dell'anomalia riscontrata, fatti comunque salvi il diritto verrà applicata una penale di 250,00 euro per ogni giorno necessario fino al risarcimento dell’eventuale maggior dannosuperamento dell'anomalia; − a seguito di non rispetto degli SLA contrattualizzati relativi ai punti 02.01, nonché l’eventuale risoluzione 02.02, 02.04 e 02.05 dell'art. 2.2 “Livelli di servizio” del contrattoCapitolato ivi compresi gli interventi di manutenzione svolti al di fuori dell'orario contrattualizzato, verrà applicata una penale di Euro 500,00 su ogni singolo intervento di ogni singola voce che non risulta rispettare i livelli previsti; − a seguito di non rispetto degli SLA contrattualizzati di cui al punto 02.03 dell'art.
2.2 “Livelli di servizio” del Capitolato, ivi compresi gli acquisti delle licenze di cui all'art. 2, relativi ai singoli ordini di esecuzione, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell'importo di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo nella consegna complessiva; per consegne parziali l'importo della penale dell’1 per mille sarà calcolato sull'importo corrispondente alle consegne residue. Qualora L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvederà a contestare al Raggruppamento, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte del Raggruppamento di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorniRaggruppamento non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, il Consorzio si riserva la facoltà l’Amministrazione provvederà ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di dichiarare risolto il Contratto inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di dirittoqueste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 20, che dovrà essere reintegrata dal Raggruppamento senza bisogno di costituzione ulteriore diffida. Nel caso in mora dell’Appaltatore, che cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Raggruppamento non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare procederà con l’applicazione delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 8. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidettocontestazione, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
4cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
5. Rimane fermo di Regione Toscana ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6maggior danno. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente ContrattoAi sensi dell’art. 145 comma 4 del DPR 207/2010, il Consorzio potrà direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel Capitolato e nel presente contratto; qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo delle penali superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, l’Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento disporrà la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006. Il Raggruppamento è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Regione Toscana per l’avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 2 del Capitolato; qualora il Raggruppamento non adempia, la Regione Toscana ha facoltà di procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
7risoluzione del contratto. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del DPR 207/2010: - il contratto si intenderà senz’altro verrà risolto in caso di diritto, fermo rimanendo ottenimento del DURC delle società costituenti il diritto Raggruppamento negativo per due volte consecutive; - verrà pronunciata la decadenza dell’autorizzazione al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8subappalto in caso di DURC relativo al subappaltatore negativo per due volte consecutive. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 1456 del D. Lgs. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesicodice civile: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto; - – in caso di mancata reintegrazione transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati alla presente commessa pubblica; − in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana; − nel caso di accertamento/verifica negativo/a di una delle fasi del Progetto Pilota o dell'intero Progetto Pilota, successivo/a a precedente accertamento/verifica negativa; − nel caso di superamento dei livelli di servizio richiesti ai punti 02.01 e 02.02 dell'art. 2 del Capitolato, su due trimestri consecutivi o non consecutivi nell'arco temporale di 12 mesi; − nel caso di non rispetto del tempo di consegna indicato al punto 02.03 dell'art. 2 del Capitolato, su due ordinativi consecutivi o non consecutivi nell'arco temporale di 12 mesi; − nel caso non si raggiunga il 100% delle installazioni/sostituzioni concordate giornalmente entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine indicato al punto 02.04 dell'art. 2 del Capitolato; − nel caso di non rispetto del limite nel trimestre, persistenza della problematica nel trimestre successivo, del tempo di realizzazione dell'intervento indicato al punto 02.05 dell'art. 2 del Capitolato. In caso di risoluzione, la Regione Toscana procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al successivo articolo 20, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Al di fuori dei casi sopra specificati l’Amministrazione, nei casi in cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge edirettore dell’esecuzione accerti che comportamenti del Raggruppamento concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in particolareottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell’articolo 136 del DPR 207/2010, si riserva la facoltà di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione risolvere il contratto. In relazione all’istituto della risoluzione del contratto e/o la Regione Toscana applica la disciplina degli articoli da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006, ad eccezione delle ipotesi di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs1456 cod. 50/2016 civ. espressamente previste nel presente contratto e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino per le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
10quali vige la relativa disciplina,. In ogni caso di Le condizioni per l’applicazione delle penali e per la risoluzione del Contrattocontratto valgono anche per gli Enti che aderiscono al contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamentorelativamente alla loro specifica parte di prestazione.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
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Samples: Contratto Per L’affidamento Della Fornitura Di Beni E Servizi
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1L’erogazione del servizio mensa comprensivo di tutte le prestazioni previste nel CSA deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel CSA. Qualora Ove si verificassero verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi dell’Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, verrà applicata una penale fino saranno applicate dall’Azienda penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a € 2.000,00, (duemila/00) tutela delle norme contenute nel CSA. Le penalità che l’Azienda si riserva di applicare sono le seguenti: -Euro 1.000,00= per ogni inadempimento e/mancato giorno di apertura; -Euro 500,00= per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni del CSA costituisce oggetto contrattuale, salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione ad hoc; o per ogni violazione del divieto di utilizzare i locali e le attrezzature per scopi diversi da quelli previsti nel CSA. -Euro 400,00= per ogni giorno di ritardosciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all’art. 13 del CSA; -Euro 260,00= per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come sopra specificato; -Euro 260,00= per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione; -Euro 230,00= per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all’art. 4 del CSA oltre alla rivalsa dell’Azienda stessa per l’eventuale danno economico procuratole; -Euro 200,00= per ogni caso di mancato rispetto del menù; -Euro 150,00= per accertato utilizzo improprio dell’hardware e software messo a disposizione dall’Azienda per l’esecuzione del servizio; -Euro 50,00= per ogni intervento di ripristino dell’hardware e/o del software messo a disposizione dell’Azienda, fatti comunque salvi il diritto oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto.
2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 8. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzioneintegrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti. In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali è prevista a carico dell’Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui la mancata reintegrazione apertura della mensa si protragga oltre il quinto giorno consecutivo l’Azienda si riserva di risolvere il contratto. Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all’Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dall’Aggiudicatario stesso. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento all’Aggiudicatario tramite PEC, l’Aggiudicatario entro il 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Aggiudicatario operando detrazioni sulle fatture la lui emesse o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Aggiudicatario senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Aggiudicatario, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine anzidettoper l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
4cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto L’Azienda procederà alla risoluzione del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
5. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 1456 del D. Lgscodice civile: -nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; -per mancata apertura della mensa per più di 5 (cinque) giorni consecutivi; -per impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; -per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione delle strutture affidate all'Aggiudicatario; -per casi accertati di tossinfezioni alimentare; -per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; -per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi; -violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; -comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; -mutamento a insindacabile giudizio dell’Aggiudicatario della destinazione d’uso dei locali; -nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativonella misura di n. 10 anche non consecutive nel corso di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione che hanno originato l’applicazione delle regole penali di cui al presente articolo; -in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in tema ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. 136/2010; -in caso di subappalto o la violazione del divieto in tema non autorizzato dall’Azienda; -in caso di cessione del Contratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parteparte del contratto; - in -in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, condotta derivanti dal Codice di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza Comportamento dei lavoratori dipendenti dell’Azienda da parte dei dipendenti e di quelli relativi alla regolarità contributivacollaboratori a qualsiasi titolo dell’Aggiudicatario; - in -in caso di mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto e/lavoro – pantouflage o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
10revolving door). In ogni caso di risoluzione del Contrattocontratto, su richiesta ai sensi dei precedenti commi del Consorziopresente articolo: -resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; -l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al salvo l’ulteriore risarcimento dei danni subitida parte dell’Aggiudicatirio. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.
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Samples: Servizio Di Ristorazione
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1FST si riserva di risolvere il presente contratto nei seguenti casi di inadempimento:
a) in caso di ritardo nell’organizzazione delle attività rispetto a quanto concordato con i documenti di pianificazione e programmazione
b) in caso di modifica delle funzionalità del servizio senza autorizzazione della FST
c) in caso di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati Trascorsi i termini indicati nel contratto, in caso perduri l'inadempimento, le penali giornaliere saranno raddoppiate per un ulteriore periodo di 10 giorni. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattualiScaduto anche tale termine, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00la FST, (duemila/00) ove perduri l'inadempimento, procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un congruo termine per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardol'adempimento, fatti comunque salvi scaduto il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto.
2; durante l'ulteriore periodo assegnato continueranno ad essere applicate le penali nella misura massima. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorniIn tutti i casi, il Consorzio si riserva responsabile del contratto provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di dirittopenale, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatoreove ritenga che le motivazioni addotte, che da inviarsi alla FST entro 5 giorni consecutivi dalla contestazione, non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 8. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzionesiano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidettoapplicazione delle penali, il Contratto si intenderà risolto la FST ha facoltà di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
5. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il al presente contratto si intenderà senz’altro risolto ovvero di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi escutere in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto e/o di disorganizzazione tale da comprometterne parte la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
10cauzione definitiva. In ogni caso, qualora la FST rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'aggiudicatario rispetto alle attività oggetto dell'appalto e agli obblighi previsti dal presente capitolato, la stessa invierà formale diffida assegnando un congruo termine, scaduto il quale il contratto sarà risolto di diritto. In caso di risoluzione risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione del Contrattodeposito cauzionale definitivo prestato dall'appaltatore, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al salvo l'ulteriore risarcimento dei danni subiti.danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale fino a pari ad € 2.000,00, (duemila/00) per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardoritardo rispetto ai termini indicati all’art. 6.1 del presente Contratto o del diverso termine di volta in volta indicato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contrattoContratto.
2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio Committente potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 810. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio Committente avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal ConsorzioCommittente.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio Committente all’integrale risarcimento dei danni subiti.
5. Rimane fermo il diritto del Consorzio Committente di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio Committente potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto Contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal ConsorzioCommittente.
8. Il Consorzio Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016Codice, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio Committente abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione della fornitura secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del ContrattoDEC; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto. Il Consorzio Committente potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 108, comma 2, del D. LgsCodice e dall’art. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
10. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del ConsorzioCommittente, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicatol’esecuzione. Il Consorzio Committente potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio Committente all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
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Samples: Contratto Di Fornitura
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00verranno applicate le penali così come indicato all’art. 8 [Penali] del C.S.A., (duemila/00) cui si fa espresso rinvio, che saranno trattenute direttamente e automaticamente dal Corrispettivo, per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contrattocui l’Appaltatore presta fin da ora espresso consenso.
2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non Il Xxxxxxxxx potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio potrà inoltre rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 89. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
43. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
54. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
65. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo restando che il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata perdurante inadempimento dell’Appaltatore comporterà la violazione delle regole in tema di subappalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
10. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamentoContratto in danno.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00, (duemila/00) per ogni inadempimento e/o per Per ogni giorno di ritardoritardo rispetto ai termini stabiliti dall’art. 2, fatti comunque salvi il diritto Consorzio applicherà una penale pari al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione 0,05% del contratto.
2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Le penali per le inadempienze di cui al comma precedente saranno applicate per ogni giorno di riscontrato inadempimento. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 8all’Articolo 7. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio dell’Amministrazione all’integrale risarcimento dei danni subiti.
5. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora Qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contrattocontratto, il Consorzio l’Amministrazione potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8. Il In caso di risoluzione, il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, procedendo procederà altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9cauzione. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto sub-appalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contrattocontratto; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte; - in caso di violazione degli obblighi di legge elegge, ed in particolare, particolare di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva; - in caso di mancata esecuzione delle prestazioni secondo le prescrizioni contrattuali e i documenti progettuali posti a base di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattogara; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto delle prestazioni e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualitàqualità delle Opere; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contrattoesecuzione delle prestazioni. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contrattocontratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contrattocontratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
10. In ogni caso di risoluzione del Contrattocontratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicatodelle prestazioni. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto delle prestazioni ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
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Samples: Contract for Exhibition Setup
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Qualora Ove si verificassero verifichino le inadempienze di seguito indicate da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00saranno applicate dalla Stazione appaltante le penali indicate: - nel caso di risoluzione di problematiche inerenti il malfunzionamento degli applicativi di cui trattasi, l’intervento da parte dell’appaltatore deve avvenire entro le 24 (duemila/00ventiquattro) ore dalla segnalazione sul portale di ticketing dell’Appaltatore con applicazione, in caso di mancato rispetto delle tempistiche, della penalità del 1 per ogni inadempimento e/o mille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi ; - nel caso di risoluzione di problematiche inerenti il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto.
2. Qualora il ritardo si protragga per oltre malfunzionamento degli applicativi di cui trattasi nei 10 (dieci) giornigiorni di calendario precedenti la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive del concorso Borse di Studio e posti Alloggio, l’intervento da parte dell’appaltatore deve avvenire entro le 12 (dodici) ore dalla segnalazione sul portale di ticketing dell’Appaltatore con applicazione, in caso di mancato rispetto delle tempistiche, della penalità del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo. Per malfunzionamento si intende qualsiasi comportamento difforme dall’atteso, non imputabile alla Stazione Appaltante. Oltre i casi sopra indicati, l’Operatore Economico è soggetto a penalità secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Le penali dovute per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e in caso di difformità, sono calcolate in misura giornaliera per l’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e per ogni giorno per cui durerà la difformità, essendo obbligo dell’aggiudicatario di sostituire il prodotto/servizio difforme con quello conforme alle prescrizioni;se i ritardi persistono oltre il decimo giorno l’Azienda, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. L’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro cinque giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 8. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
4penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
5. Rimane fermo dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6maggior danno. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente Contrattocontrattuali, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confrontida parte della Società, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni non eseguite.
7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatoreprestazioni, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesiL’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema nei casi di subappalto o la violazione cui all’art. 108, commi 1 e 2, del divieto in tema di cessione del ContrattoD.Lgs. 50/2016; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui il Consorzio abbia dovuto valersi al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - in caso di subappalto; - nel caso di cessione di tutto o in parteparte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributivasubappaltatore; - in caso di mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi violazione dell’art. 108 co. 2 53, comma 16 ter del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In ogni caso di risoluzione del Contrattocontratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al salvo l’ulteriore risarcimento dei danni subitida parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Qualora Ove si verificassero verifichino le inadempienze di seguito indicate da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi dellla Società nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00saranno applicate dalla Stazione appaltante le penali indicate: - nel caso di risoluzione di problematiche inerenti il malfunzionamento degli applicativi di cui trattasi l’intervento da parte della Società deve avvenire entro le 76 ore dalla segnalazione sul portale di ticketing della Società con applicazione, (duemila/00) in caso di mancato rispetto della tempistica, della penalità del 1 per ogni inadempimento e/o mille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo; - nel caso di supporto agli operatori dell’Azienda nell’utilizzo degli applicativi di cui trattasi l’intervento da parte della Società deve avvenire entro le 24 ore dalla segnalazione sul portale di ticketing della Società con applicazione, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannoin caso di mancato rispetto della tempistica, nonché l’eventuale risoluzione della penalità dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo. Le ore espresse nelle SLA relative ai tempi di intervento in assistenza/manutenzione si devono considerare come ore lavorative nei seguenti orari: 9:00/12:30 – 14:00/17:30. Salvo i casi sopra indicati, la Società è soggetta a penalità secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 108 del contratto.
2D.Lgs. Qualora 50/2016. Le penali dovute per il ritardo si protragga nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o in caso di difformità, sono calcolate in misura giornaliera per l’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e per ogni giorno per cui durerà la difformità, essendo obbligo della Società di sostituire il servizio difforme con quello conforme alle prescrizioni; se i ritardi persistono oltre 10 (dieci) giorniil decimo giorno l’Azienda, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. La Società è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. L’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro cinque giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 8. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
4penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
5. Rimane fermo dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6maggior danno. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente Contrattocontrattuali, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confrontida parte della Società, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni non eseguite.
7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatoreprestazioni, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesiL’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - quando risulti accertata la violazione delle regole in tema nei casi di subappalto o la violazione cui all’art. 108, commi 1 e 2, del divieto in tema di cessione del ContrattoD.Lgs. 50/2016; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui il Consorzio abbia dovuto valersi al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; - nel caso di cessione di tutto o in parteparte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributivasubappaltatore; - in caso di mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - in caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi violazione dell’art. 108 co. 2 53, comma 16 ter del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In ogni caso di risoluzione del Contrattocontratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, su richiesta resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicatoD.Lgs. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamenton. 50/2016.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Qualora si verificassero Sarà applicata all’Operatore affidatario una penale dello 1% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto a quello previsto, nella consegna della documentazione da produrre. 2. La Società Consortile Energia Toscana, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare all’operatore economico, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore inadempimenti dello stesso di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. 3. Nel caso in cui l’operatore economico non risponda o ritardi rispetto agli obblighi contrattualinon dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, verrà applicata una penale fino la Società Consortile Energia Toscana provvede ad applicare le penali pari a € 2.000,00, (duemila/00) per ogni inadempimento e/o all’ 1% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto.
2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
3. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 8. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorziopagamento.
4. Nel caso in cui la Società Consortile Energia Toscana accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’operatore economico non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Società Consortile Energia Toscana ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della Società Consortile Energia Toscana di richiedere il risarcimento del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subitimaggior danno.
5. Rimane fermo il diritto La Società Consortile Energia Toscana procederà alla risoluzione del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
6. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
7. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
8. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 1456 del D. Lgs. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
9. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesicodice civile: - quando risulti accertata in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la violazione piena tracciabilità delle regole operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in tema di subappalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contrattovia non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 7; - in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in partesubappalto; - in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Società Consortile Energia Toscana approvato con Delibera del Consiglio di Società Consortile Energia Toscana del 20 marzo 2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributivasubappaltatore; - in caso di mancata esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - in lavoro – pantouflage o revolving door). 6. In caso di ingiustificate interruzioni del dell’esecuzione del contratto e/o di disorganizzazione tale da comprometterne risoluzione, la continuità e la qualità; - in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del Contratto. Il Consorzio potrà in ogni caso procedere Società Consortile Energia Toscana procederà alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni: - qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto; - in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
10. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del contratto ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
11. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.di
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