PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il servizio in argomento sarà soggetto, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per l’effettuazione del servizio in modo non conforme, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o mancanza, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note, per la medesima tipologia di inadempimento, si provvederà alla risoluzione del contratto. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, in caso di risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il servizio in argomento sarà soggetto, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha l'obbligo In caso di organizzare una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per l’effettuazione ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in modo non conformebase al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del procedimentocontratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per centofatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, in relazione all'entità ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o mancanzapenali, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino provvede a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni casocontestare alla Società, per iscritto, le proprie deduzioniinadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, supportate con l’obbligo da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note, per la medesima tipologia di inadempimento, si provvederà alla risoluzione del contratto. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autoritàmedesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza sensi dell’art. 1456 del codice etico dell’Autorità; civile: - nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, in caso di risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello transazioni finanziarie relative a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa tutte le attività di cui all'artal presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cprevolving door).
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il servizio in argomento sarà soggettoOltre a quanto previsto al presente articolo, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” alle seguenti disposizionisi applicano le previsioni di cui all’art. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che 27 del Capitolato. Se il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato o mancato adempimento ritardo nell’adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per l’effettuazione contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del servizio in modo non conformeD.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimentocon oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi\prestazioni, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Qualora l’Appaltatore non superiore al dieci per centoprovvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, in relazione all'entità l'Amministrazione potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o mancanzapenali, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino provvede a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni casocontestare alla Società, per iscritto, tramire PEC, le proprie deduzioniinadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, supportate con l’obbligo da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dal ricevimento della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore contestazione le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimentoeventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad essa imputabile, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di applicazione inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di penaliprestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolosolo in assenza di queste ultime, quindi anche con i corrispettivi maturatisulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, ulteriore accertamento o procedimento giudiziarioil cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. Dopo L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la terza diffida formulata con apposite separate noteprestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, per la medesima tipologia di inadempimentol’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, si provvederà comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contrattocontratto ai sensi dell’art. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 1456 del codice civile nelle ipotesi di cui all’art. 35 del CSA allegato facente parte integrante e 4, dell'articolo 107 sostanziale del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle presente atto e nelle seguenti condizioni sono soddisfattefattispecie: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni nei casi di cui all'articolo 80 all’art. 108, commi 1 e 2, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appaltoD.Lgs. 50/2016; - l'appalto transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in considerazione via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - subappalto non autorizzato; - nel caso di una grave cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dai trattatidal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - per impiego di personale non dipendente dell’aggiudicatario; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea anche in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure materia di prevenzione del contagio da Covid-19; - per casi accertati di cui al codice tossinfezioni alimentare; - per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi; - in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codicepenali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ai sensi dei precedenti commi del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesipresente articolo: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenzaresta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensionel’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni per un periodo superiore a 5 giorni, della/eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro Operatore economico e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza o perdita di per tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, in caso di risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti circostanze che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cppossono verificarsi.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il servizio in argomento sarà soggettoL’operatore economico è soggetto a penalità: - Qualora il Direttore dei lavori non presenti il rapporto settimanale sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare è applicata una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per l’effettuazione penale del servizio in modo non conforme, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per la prima settimana di ritardo e l'1 dello 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare dell’importo contrattuale per ogni giorno successivo. Se il ritardo persiste oltre tre settimane, il Commissario, ferma restando l’applicazione della penale, procederà ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - qualora il Direttore dei lavori non partecipi a riunioni e ricognizioni indette dal Commissario, è applicata una penale di 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per ciascuna riunione o ricognizione non effettuata; - qualora il Direttore dei lavori non assicuri una presenza almeno settimanale in cantiere e giornaliera dei propri assistenti, sarà applicata una penale dello 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per ogni giorno di ritardo nelle suddette presenze; - in caso di mancato rispetto di quanto disposto con DM 49 del 07/03/2018, ove non superiore al dieci si ravvisi come grave inadempimento contrattuale, comporterà l’applicazione di una penale dello 1 (uno) per centomille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardata attuazione dell’attività da svolgere. Se tale ritardata attuazione persiste oltre tre settimane, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo il Commissario, ferma restando l’applicazione della penale, procederà ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; In caso di concorso di più inadempimenti, siano essi totali e/o mancanzaparziali, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. La procedura di contestazione l'importo della penale è determinato dalla somma degli importi delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di derivanti da ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione tipologie di penali fino inadempimento. Il RUP, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvederà a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni casocontestare all’ Appaltatore, per iscritto, le proprie deduzioniinadempienze riscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, supportate con l’obbligo da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo parte dell’ Appaltatore di presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dal ricevimento della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore contestazione le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimentoeventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l’ Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, il RUP applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di applicazione inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di penaliqueste ultime, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolosulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 17, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, che dovrà essere reintegrata dall’Affidatario senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui il RUP accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Affidatario non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, ulteriore accertamento o procedimento giudiziarioil cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. Dopo L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Commissario ad ottenere la terza diffida formulata con apposite separate note, per la medesima tipologia prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Commissario di inadempimento, si provvederà alla risoluzione richiedere il risarcimento del contrattomaggior danno. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni 10% dell’importo del contratto, il direttore dell'esecuzione Commissario ha facoltà d’avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3, del contratto assegna D. Lgs. 50/2016. Qualora sia accertato un terminegrave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, cheda parte dell’ Appaltatore – quale, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permangaad esempio, la stazione appaltante risolve il contrattoreiterata somministrazione di penali concentrata in un unico caso – tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, fermo restando il pagamento delle penalisi procederà ai sensi dell’art. Nel 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - la consegna degli atti obbligatori in capo alla direzione dei lavori avvenga con oltre 30 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla vigente normativa; - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - in caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate violazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenzaobblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; - casi in caso di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autoritàsubappalto non autorizzato; - applicazione in caso di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza cessione di tutto o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale parte del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, in caso di risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura violazione degli obblighi di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine condotta derivanti dal Codice di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’ Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del servizioD.Lgs. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - nel caso in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto dell’ Appaltatore sia stata disposta applicata misura cautelare personale o sia intervenuto rinvio a stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cparticoli 317, 318 cp318, 319 cp319, 310 bis cp319bis, 319 ter cp319ter, 319 quater cp319quater, 320 cp320, 322 cp322, 322 bis cp322bis, 346 bis cobis, 353 cp353, 353 bis cp353bis del codice penale. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 17, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il servizio in argomento La ditta, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel capitolato, sarà soggetto, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” soggetta alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per l’effettuazione del servizio in modo non conforme, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o mancanza, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificatepenalità: - gli eventuali inadempimenti contrattualiper ogni mancata visita giornaliera verrà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00); la visita giornaliera dovrà essere registrata su apposito registro posto in prossimità della portineria (Via Campagna, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite157 e xxx Xxxxxxxxxx 00) dove sarà indicata sia l’ora di ingresso sia quella di uscita, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autoritàil nominativo del tecnico e la relativa firma; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in per ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo ora di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso ritardo sui tempi di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note, per la medesima tipologia di inadempimento, si provvederà alla risoluzione del contratto. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, in caso di risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti intervento di cui agli artt. 317 cp39 e 44 verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); - qualora, 318 cpper cause imputabili alla non corretta gestione degli impianti, 319 cpsi debba sospendere l’erogazione di calore nei fabbricati, 310 bis cpper ogni ORA di sospensione verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); - nel caso non vengano eseguite le prove di combustione, 319 ter cpo queste non vengano annotate sul libretto di centrale, 319 quater cpnei termini previsti dalla normativa vigente verrà applicata una sanzione di € 200,00 (duecento/00); - in caso di constatata inefficienza nel servizio di gestione oggetto del presente Capitolato l’ASP diffiderà formalmente, 320 cpmediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC, 322 cpl’Appaltatore ad eliminare le cause del disservizio: al terzo richiamo formale disatteso, 322 bis cpsarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); L’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, 346 bis coo in caso di insufficienza verrà prelevato dalla cauzione, 353 cpprevia contestazione scritta dell’addebito alla Ditta. Il mancato intervento per tre volte consecutive in pronta reperibilità entro i termini stabiliti dall’art. 44 produce la risoluzione del contratto, 353 bis cpa insindacabile discrezione del Direttore all’esecuzione incaricato da ASP, e senza obbligo di ulteriore motivazione. In tal caso il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. L'assenza di contro deduzioni da parte di XXX non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei servizi a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi affidati nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. ASP si riserva la più ampia facoltà di controllo sull’operato dell’appaltatore, tramite il direttore all’esecuzione del contratto, tecnici interni o ditte esterne competenti. Qualora l’importo annuo delle penali superi il 5% del canone annuo previsto da contratto si procederà alla risoluzione dello stesso in danno all’appaltatore. Le penali di cui al presente articolo saranno decurtate dai crediti dell’impresa (sia in sede di fatturazione periodica che di conto finale) e/o, a discrezione dell’azienda, dalla cauzione prestata. Qualora l'impresa incorra nel corso dell'appalto, in ritardi superiori a cinque giorni, sia nell'ultimazione dell'intervento che nell'inizio dell'operazione rispetto alle indicazioni del Direttore all’Esecuzione, ovvero in inadempienze alle condizioni del presente capitolato che comportino richiami scritti da parte di ASP, i servizi oggetto dell’appalto potranno essere eseguiti d’ufficio tramite altre imprese disponibili. Qualora tali ritardi superino complessivamente i 20 gg naturali e consecutivi, è facoltà di ASP procedere a proprio insindacabile giudizio, al recesso del contratto incamerando d'ufficio la cauzione e con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Oltre alle ipotesi di cui sopra, ASP si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio nei seguenti casi: - frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali secondo l’Art.1456 del Codice Civile; - cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara anche successivamente individuato; - intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l’esecuzione dell’appalto; - accordo tra le parti; - in caso di cessione del servizio a terzi, ovvero in caso di comprovato subappalto, in difformità a quanto stabilito all’art. 10; - sospensione, anche solo parziale, dell’esecuzione del servizio, senza l’accordo di ASP; - quando le deficienze oggetto delle penalità di cui all’art. 8 si ripetessero in numero tale da compromettere, a giudizio di ASP il buon andamento del servizio; - in caso di riscontrata colpa grave; - in caso di utilizzo di personale del subappaltatore non autorizzato da ASP. Nei suddetti casi ASP potrà affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento dei danni subiti e comunque all’introito della cauzione. La facoltà di risoluzione è esercitata da ASP con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. In tal caso la risoluzione comporterà l’esecuzione d’ufficio e quindi in danno della ditta appaltatrice. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto di ASP al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa a norma di legge per i fatti che ne hanno determinato la risoluzione. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni: - messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; - abbandono dell’attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal R.U.P.; - ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti ai lavori; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente; - gravi danni provocati a locali e attrezzature di proprietà o in gestione alla stazione appaltante; - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile. Più in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente contratto per i quali non sia prevista diversa penalità danno al R.U.P. il diritto di risolvere il contratto, previa diffida con l’obbligo dell’Appaltatore. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore all’esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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Samples: Contratto D’appalto
PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il servizio in argomento sarà soggettoLa Ditta affidataria, se non in contrastonell'esecuzione della fornitura richiesta, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha avrà l'obbligo di organizzare una struttura uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. In caso di ordinativi evasi in modo qualitativamente difforme rispetto a quanto contrattualmente stabilito, tale da garantire rendere inidoneo e non conveniente l’utilizzo del materiale stampato, la stazione appaltante non procederà al pagamento della stessa e applicherà la penale del 10% del valore dell’ordinativo quale risarcimento del danno subito. Si precisa che il servizio venga effettuato secondo i tempi gli standards qualitativi minimi attesi sono quelli indicati e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnicodescritti dall’art. Per il ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per l’effettuazione 4 del servizio in modo non conforme, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o mancanza, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimentopresente Capitolato. Nel caso di applicazione di penalidifformità dagli standards qualitativi, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Dopo si contempla la terza diffida formulata con apposite separate note, possibilità per la medesima tipologia Ditta di inadempimentoprocedere alla ristampa dei materiali secondo gli standards qualitativi contrattuali se in tempi utili a garantirne l’utilizzo per le finalità a cui sono destinati e sempre che l’Amministrazione comunale ne abbia ancora interesse. In questo caso senza applicazione della penale e col solo pagamento del nuovo lavoro corrispondente agli standards qualitativi. Qualora la Ditta non adempia agli obblighi, si provvederà alla risoluzione ovvero violi comunque le disposizioni del contratto. Fatto salvo presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità: • dell’1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine; • di € 200,00 una tantum per ogni violazione alle clausole del presente capitolato (modalità di consegna, ecc...); • di € 100,00 una tantum per ogni volta in cui sia riscontrata la mancata presentazione presso gli uffici interessati del referente incaricato ai commi 1sensi del precedente art. 2, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante secondo capoverso. Qualora il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ritardo verificatosi sulla consegna tassativa in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUEpreciso giorno pregiudichi il regolare svolgimento di un determinato evento ovvero la fornitura giunga in tempo non utile per la manifestazione presso le sedi delle iniziative organizzate dal Comune, o di l’Amministrazione comunale non corrisponderà alcun compenso e applicherà quale risarcimento del danno subito una sentenza passata in giudicato penale del 30% del costo quantificato per violazione del presente codiceil servizio. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può L'applicazione della penalità dovrà essere inferiore a dieci giornipreceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le tre (3) giorni successivi la consegna degli apparati. Le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta, in uno dei seguenti modi: - dietro presentazione di nota di credito da parte della Ditta affidataria, - mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta a fronte di prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali- mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore per inadempimento della Ditta affidataria, l’Amministrazione incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 3 del Capitolato; qualora la Ditta non adempia, l’Amministrazione ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà Prima di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta procedere alla Prefettura di competenza; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto risoluzione del presente Capitolato; - mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, in caso di risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello inadempimento o all’applicazione delle penali, l’Amministrazione provvede a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offertacontestare per iscritto alla ditta il relativo inadempimento, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cpentro i tre
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il servizio La stazione appaltante verifica in argomento sarà soggettoqualsiasi modo l’esatta ottemperanza a tutti gli obblighi risultanti dal presente Capitolato, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per l’effettuazione del servizio in modo non conforme, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimentoprocedendo, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per centocaso di inosservanza, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o mancanza, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. La procedura di contestazione all’applicazione delle penali sopra espostepreviste, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note, per la medesima tipologia di inadempimento, si provvederà alla fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto. Fatto salvo In ogni caso il contratto verrà risolto automaticamente in caso di perdita da parte dell’Appaltatore della capacità di contrarre con la P.A. o dei requisiti generali di partecipazione alla gara, ovvero per reati accertati ai sensi dell’art. 135 del D. Lgs. 163/2006. In particolare: • il mancato rispetto degli orari di arrivo e di partenza per quanto previsto attiene al cosiddetto giro posta provincia e “giri posta città” e “giri tavolari” nonché delle prescrizioni relative ai commi 1tempi di ritiro della corrispondenza interna, 2 del servizio di xxxxxxxxx e 4consegna per il centro stampa, dell'articolo 107 compresa la consegna dei plichi e dei pacchi nei luoghi prestabiliti comporterà l’applicazione di una penale pari al 3%( tre per cento) della fatturazione mensile netta; • l’accertamento di qualsivoglia difformità rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato od a qualsiasi altro obbligo contrattuale inerente l’Appalto comporta una penale da un minimo di Euro 300,00 a un massimo di Euro 2.000,00 a seguito di constatazione in contradditorio del difformità che deve aver comportato un disservizio. • In caso di difformità dovute a cause non imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo è sollecitato dall’Amministrazione regionale a provvedervi entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi, ovvero il diverso termine eventualmente concesso; qualora il disservizio o la difformità permanga, si applicano le penali di cui sopra proporzionate, come detto all’entità della problematica creatasi. • relativamente al servizio attinente al collegamento degli Uffici Tavolari con il rispettivo Ufficio posta dell’Amministrazione regionale, il mancato rispetto delle prescrizioni relative ai tempi di ritiro e/o consegna dei plichi nei luoghi prestabiliti comporterà l’applicazione di una penale a Euro 300,00. Nel caso sia accertato lo smarrimento di plichi per negligenza, imperizia o dolo imputabile all’Appaltatore, potrà essere applicata una penale proporzionata sino al 10% del valore dell’appalto su base triennale. Tale evento, configurando un grave inadempimento, potrà essere motivo sufficiente di risoluzione contrattuale. L'applicazione delle penali è preceduta da formale contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, alla quale l'impresa ha facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dalla formale contestazione, sempre tramite comunicazione di posta elettronica certificata. In caso di applicazione delle penali l’Amministrazione regionale provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante il periodo Civile – previa contestazione degli addebiti - trattenendo gli eventuali crediti dell’Aggiudicataria stessa nel caso in cui i ritardi o gli inadempimenti siano tali da compromettere l’attività degli uffici dell’Amministrazione o nel caso in cui tali ritardi o gli inadempimenti si verifichino reiteratamente. Il verificarsi di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta comporterà la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha (ai sensi dell’art.1456 cod.civ.), salvo il diritto soltanto del committente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento risarcimento del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, in caso di risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp:
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il servizio in argomento sarà soggettoL’Operatore economico è soggetto a penalità: - Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini stabiliti nella Perizia giustificativa, se non in contrastosalvo proroghe che potranno essere concesse dal Commissario per giustificati motivi, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha l'obbligo verrà applicata una penale di organizzare una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per l’effettuazione del servizio in modo non conforme, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 dell’importo relativo a detta fase dell’incarico, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all’Appaltatore. Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno il Commissario, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, diffida ai sensi dell’art. 1454 del codice civile ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto. - nel caso in cui l’esito del procedimento di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 dei progetti preliminari fosse negativo a causa di carenze o inadempienze imputabili all’Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto del relativo corrispettivo contrattuale, fino al momento in cui non siano eliminate le carenze e comunque complessivamente non superiore al dieci per centosia intervenuta la verifica con esito positivo del progetto. Il RUP, in relazione all'entità ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o mancanzapenali, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino provvederà a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni casocontestare all’Appaltatore, per iscritto, le proprie deduzioniinadempienze riscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, supportate con l’obbligo da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo parte dell’Appaltatore di presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dal ricevimento della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore contestazione le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimentoeventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, il RUP applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui il RUP accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore non procederà con l’applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titoloe disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Commissario ad ottenere la prestazione; è fatto in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno ogni caso salvo il diritto del Commissario di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziariorichiedere il risarcimento del maggior danno. Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note, per la medesima tipologia di inadempimento, si provvederà alla risoluzione del contratto. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni 10% dell’importo del contratto, il direttore dell'esecuzione Commissario ha facoltà d’avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Il contratto assegna un terminesarà risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - la consegna degli elaborati progettuali avvenga con oltre 30 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla Perizia giustificativa per la consegna degli elaborati stessi; - l’utilizzo da parte dell’Appaltatore di professionalità diverse da quanto indicato nella perizia giustificativa per l’esecuzione della prestazione; - nei casi di cui all’art. 108, checommi 1 e 2, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazionidel D.Lgs. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale n. 50/2016; - in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate violazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenzaobblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; - casi in caso di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autoritàsubappalto; - applicazione in caso di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza cessione di tutto o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale parte del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, in caso di risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura violazione degli obblighi di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine condotta derivanti dal Codice di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del servizioD.Lgs. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - nel caso in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa dell’impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, all’affidamento alla stipula e all'esecuzione all’esecuzione del contratto contratto, sia stata disposta applicata misura cautelare personale o sia intervenuto rinvio a stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cparticoli 317, 318 cp318, 319 cp319, 310 bis cp319bis, 319 ter cp319ter, 319 quater cp319quater, 320 cp320, 322 cp322, 322 bis cp322bis, 346 bis cobis, 353 cp353, 353 bis cp353bis del codice penale. In caso di risoluzione del contratto si procederà alla richiesta di ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il servizio in argomento sarà soggetto, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” BENI”, alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura organizzarsi in modo tale da garantire che il servizio la fornitura venga effettuato effettuata secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per l’effettuazione del servizio in modo non conformedall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o mancanza, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali, contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note, per la medesima tipologia di inadempimento, si provvederà alla risoluzione del contratto. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 1, del Codice, in caso di risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp
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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il servizio in argomento sarà soggettoLa ditta aggiudicataria dovrà scrupolosamente osservare, se non in contrastonell’esecuzione della fornitura, oltre che alle penali nei termini previsti tutte le disposizioni contenute nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per l’effettuazione del servizio in modo non conforme, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o mancanza, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autoritàpresente Capitolato; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note, per la medesima tipologia di inadempimento, qualora fossero rilevate inadempienze si provvederà alla risoluzione del contratto. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più procederà all’applicazione delle seguenti condizioni sono soddisfattepenalità: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto • per ogni consegna fuori fascia oraria: euro 100 (cento) • per ogni mancata consegna: euro 500 (cinquecento) • per ogni consegna di prodotti diversi senza preventiva autorizzazione dall’ufficio: euro 100 (cento) • per ogni consegna di derrate in una tutto o in parte di qualità inferiore: euro 300 (trecento) • per mancata o errata etichettatura del prodotto: euro 300 (trecento) • per mancata effettuazione delle situazioni analisi di cui all'articolo 80 all’art. 7 sarà applicata una penale pari al doppio del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura costo delle analisi non effettuate, da quantificarsi a cura dell’A.C. Verificandosi inoltre inadempienze di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni qualunque genere nell’esecuzione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, è riconosciuta all’Amministrazione Comunale la stazione appaltante risolve facoltà di risolvere immediatamente il contratto, fermo restando di determinare, sempre a suo insindacabile giudizio, l’entità dei danni sofferti e di rivalersi incamerando il pagamento delle penalideposito cauzionale e, ove ciò non fosse sufficiente, di ottenere la differenza, eventualmente scoperta, a titolo di completo risarcimento dei danni subiti. Nel caso Tale facoltà è esercitata dall’Amministrazione Comunale senza necessità di intimazione o costituzione in mora facendo salve eventuali altre procedure, per rifusione di danni, spese ed altri oneri che potessero derivare dalla cessazione immediata della fornitura; è prevista inoltre la risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensionee la sospensione definitiva dei pagamenti quando la ditta aggiudicataria, per un periodo superiore a 5 giornifallimento ed altre cause, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza o perdita non fosse in grado di tutte le licenzecontinuare la fornitura medesima. Nei casi su indicati il fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune di Firenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, in caso di risoluzione, l'Autorità che potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta intentare nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cpdelle ditte stesse qualsiasi azione legale.
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