Common use of PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Il servizio in argomento sarà soggetto, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI” alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritardo nell’espletamento organizzare una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato o mancato adempimento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro obbligazioni assunte dall'Appaltatore ovvero per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione l’effettuazione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnicain modo non conforme, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o mancanza, e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Societàogni caso, per iscritto, le inadempienze riscontrante proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con l’indicazione quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della relativa penale da applicarecauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Dopo la terza diffida formulata con l’obbligo da parte apposite separate note, per la medesima tipologia di inadempimento, si provvederà alla risoluzione del contratto. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della Società procedura di presentare gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro 5 il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui la Società non risponda le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessadella società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, l’Amministrazione provvede espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contrattoun altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento ocomma 1 del Codice, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a tutte le attività partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto non effettuate con bonifico bancario sia stata disposta misura cautelare o postale ovvero con gli altri strumenti idonei sia intervenuto rinvio a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi giudizio per taluno dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblicadelitti di cui agli artt. 317 cp, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA318 cp, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore319 cp, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-310 bis cp, 319 ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione L’operatore economico aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnicaavrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni del presente capitolato. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base Ove non provveda agli obblighi imposti per legge, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitivapagamento di una sanzione pecuniaria che varia secondo la gravità dell’infrazione. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, L’Ente appaltante si riserva la Stazione Appaltante procede facoltà di procedere a dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, fatto salvo in tutto o in parte, in caso di gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art.1456 c.c., in tutte le ipotesi in cui l’inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l’Ente appaltante e di riflesso per l’utenza, tali da compromettere il diritto all’eventuale risarcimento funzionamento del danno patito a causa dell’inadempimento servizio stesso, di non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente Capitolato. L’AmministrazionePer l’inadempienze lievi da parte dell’aggiudicatario, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da l’Ente committente si riserva di applicare, con l’obbligo da parte a suo esclusivo insindacabile giudizio delle penali il cui importo è pari ad un minimo quantificato nel 0,5% dell’importo di aggiudicazione del servizio ad un massimo del 1% dello stesso importo di aggiudicazione Le somme per le penali possono essere incamerate dal committente, o detraendole dalla cauzione definitiva versata e qualora questa risultasse insufficiente o direttamente dagli importi dovuti all’aggiudicatario. Si stabilisce che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità di cui trattasi è la contestazione degli addebiti. Alla contestazione della Società inadempienza l’operatore aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro 5 e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione ricevimento della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza lettera di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)addebito.

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La stazione appaltante verifica in qualsiasi modo l’esatta ottemperanza a tutti gli obblighi risultanti dal presente Capitolato, procedendo, in caso di inosservanza, all’applicazione delle penali previste, fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso il contratto verrà risolto automaticamente in caso di perdita da parte dell’Appaltatore della capacità di contrarre con la P.A. o dei requisiti generali di partecipazione alla gara, ovvero per reati accertati ai sensi dell’art. 135 del D. Lgs. 163/2006. In particolare: • il mancato rispetto degli orari di arrivo e di partenza per quanto attiene al cosiddetto giro posta provincia e “giri posta città” e “giri tavolari” nonché delle prescrizioni relative ai tempi di ritiro della corrispondenza interna, del servizio di xxxxxxxxx e consegna per il centro stampa, compresa la consegna dei plichi e dei pacchi nei luoghi prestabiliti comporterà l’applicazione di una penale pari al 3%( tre per cento) della fatturazione mensile netta; • l’accertamento di qualsivoglia difformità rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato od a qualsiasi altro obbligo contrattuale inerente l’Appalto comporta una penale da un minimo di Euro 300,00 a un massimo di Euro 2.000,00 a seguito di constatazione in contradditorio del difformità che deve aver comportato un disservizio. • In caso di ritardo nell’espletamento difformità dovute a cause non imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo è sollecitato dall’Amministrazione regionale a provvedervi entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi, ovvero il diverso termine eventualmente concesso; qualora il disservizio o la difformità permanga, si applicano le penali di cui sopra proporzionate, come detto all’entità della problematica creatasi. • relativamente al servizio attinente al collegamento degli Uffici Tavolari con il rispettivo Ufficio posta dell’Amministrazione regionale, il mancato rispetto delle prestazioni richieste prescrizioni relative ai tempi di ritiro e/o consegna dei plichi nei luoghi prestabiliti comporterà l’applicazione di una penale a Euro 300,00. Nel caso sia accertato lo smarrimento di plichi per negligenza, imperizia o dolo imputabile all’Appaltatore, potrà essere applicata la una penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base proporzionata sino al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo del valore dell’appalto su base triennale. Tale evento, configurando un grave inadempimento, potrà essere motivo sufficiente di risoluzione contrattuale. L'applicazione delle penali è preceduta da formale contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società quale l'impresa ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 dieci giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzionidalla formale contestazione, sempre tramite comunicazione di posta elettronica certificata. Nel In caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto l’Amministrazione regionale provvederà a recuperare l’importo in sede di contestazione, liquidazione delle relative fatture. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: Codice Civile – previa contestazione degli addebiti - trattenendo gli eventuali crediti dell’Aggiudicataria stessa nel caso in cui i ritardi o gli inadempimenti siano tali da compromettere l’attività degli uffici dell’Amministrazione o nel caso in cui tali ritardi o gli inadempimenti si verifichino reiteratamente. Il verificarsi di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui una o più delle seguenti condizioni comporterà la risoluzione del contratto (ai sensi dell’art.1456 cod.civ.), salvo il diritto del committente al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli risarcimento del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).danno:

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Ditta affidataria, nell'esecuzione della fornitura richiesta, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata ordinativi evasi in modo qualitativamente difforme rispetto a quanto contrattualmente stabilito, tale da rendere inidoneo e non conveniente l’utilizzo del materiale stampato, la stazione appaltante non procederà al pagamento della stessa e applicherà la penale pari del 10% del valore dell’ordinativo quale risarcimento del danno subito. Si precisa che gli standards qualitativi minimi attesi sono quelli indicati e descritti dall’art. 4 del presente Capitolato. Nel caso di difformità dagli standards qualitativi, si contempla la possibilità per la Ditta di procedere alla ristampa dei materiali secondo gli standards qualitativi contrattuali se in tempi utili a 1000 euro garantirne l’utilizzo per le finalità a cui sono destinati e sempre che l’Amministrazione comunale ne abbia ancora interesse. In questo caso senza applicazione della penale e col solo pagamento del nuovo lavoro corrispondente agli standards qualitativi. Qualora la Ditta non adempia agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità: • dell’1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine; • di € 200,00 una tantum per ogni difformità nella esecuzione violazione alle clausole del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnicapresente capitolato (modalità di consegna, ecc...); • di € 100,00 una tantum per ogni volta in cui sia riscontrata la mancata presentazione presso gli uffici interessati del referente incaricato ai sensi del precedente art. Il relativo importo sarà trattenuto sulle 2, secondo capoverso. Qualora il ritardo verificatosi sulla consegna tassativa in un preciso giorno pregiudichi il regolare svolgimento di un determinato evento ovvero la fornitura giunga in tempo non utile per la manifestazione presso le sedi delle iniziative organizzate dal Comune, l’Amministrazione comunale non corrisponderà alcun compenso e applicherà quale risarcimento del danno subito una penale del 30% del costo quantificato per il servizio. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, entro i tre (3) giorni successivi la consegna degli apparati. Le penalità saranno prelevate dalle competenze spettanti all’appaltatore della Ditta, in base al contratto ovvero trattenuto uno dei seguenti modi: - dietro presentazione di nota di credito da parte della Ditta affidataria, - mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta a fronte di prestazioni, - mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva. Nel caso in di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta affidataria, l’Amministrazione incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto di cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattualeall’art. 3 del Capitolato; qualora la Ditta non adempia, l’Amministrazione ha la Stazione Appaltante procede a dichiarare la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione Prima di procedere alla risoluzione del contratto idonei per inadempimento o all’applicazione delle penali, l’Amministrazione provvede a contestare per iscritto alla Societàditta il relativo inadempimento, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).i tre

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso La ditta aggiudicataria dovrà scrupolosamente osservare, nell’esecuzione della fornitura, tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato; qualora fossero rilevate inadempienze si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: • per ogni consegna fuori fascia oraria: euro 100 (cento) • per ogni mancata consegna: euro 500 (cinquecento) • per ogni consegna di ritardo nell’espletamento prodotti diversi senza preventiva autorizzazione dall’ufficio: euro 100 (cento) • per ogni consegna di derrate in tutto o in parte di qualità inferiore: euro 300 (trecento) • per mancata o errata etichettatura del prodotto: euro 300 (trecento) • per mancata effettuazione delle prestazioni richieste potrà essere analisi di cui all’art. 7 sarà applicata la una penale pari al doppio del costo delle analisi non effettuate, da quantificarsi a 1000 euro cura dell’A.C. Verificandosi inoltre inadempienze di qualunque genere nell’esecuzione del contratto, è riconosciuta all’Amministrazione Comunale la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, di determinare, sempre a suo insindacabile giudizio, l’entità dei danni sofferti e di rivalersi incamerando il deposito cauzionale e, ove ciò non fosse sufficiente, di ottenere la differenza, eventualmente scoperta, a titolo di completo risarcimento dei danni subiti. Tale facoltà è esercitata dall’Amministrazione Comunale senza necessità di intimazione o costituzione in mora facendo salve eventuali altre procedure, per ogni giorno rifusione di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto danni, spese ed altri oneri che potessero derivare dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo cessazione immediata della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare fornitura; è prevista inoltre la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Societàe la sospensione definitiva dei pagamenti quando la ditta aggiudicataria, per iscrittofallimento ed altre cause, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicarenon fosse in grado di continuare la fornitura medesima. Nei casi su indicati il fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune di Firenze, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare potrà intentare nei confronti delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a ditte stesse qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)azione legale.

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In Oltre a quanto previsto al presente articolo, si applicano le previsioni di cui all’art. 27 del Capitolato. Se il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi\prestazioni, in caso di ritardo nell’espletamento delle riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Qualora l’Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Amministrazione potrà far eseguire le prestazioni richieste potrà ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere applicata la penale pari a 1000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stessoimmediatamente reintegrata. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei idonee all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, tramire PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessaad essa imputabile, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativarelativa o alla corretta prestazione in caso di prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 successivo art. 15, che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civilecivile nelle ipotesi di cui all’art. 35 del CSA allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto e nelle seguenti fattispecie: - in caso nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, ; - in subappalto non autorizzato; - nel caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli Società; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - per impiego di personale non dipendente dell’aggiudicatario; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del subappaltatore, contagio da Covid-19; - per casi accertati di tossinfezioni alimentare; - per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi; - in caso di violazione dell’articolo 53 dell’art. 53, comma 16-16 ter del D.LgsD. Lgs. 165/2001 n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - l’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro Operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Ristorazione Con Applicazione Dei Criteri Ambientali Minimi Presso I Bar Situati All’interno Del Complesso Di San Francesco E Di San Niccolo’ Di Siena N. Cig 92740124ce

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Il mancato e/o inesatto rispetto dei livelli di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro servizio definiti dalla SA sono soggetti alle seguenti penali: • 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo e ritardo, in caso di mancata osservanza delle disposizioni impartite dal DEC/RUP con apposito OS trasmesso anche a mezzo mail. • 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell’importo contrattuale per ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% • 1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione per ogni ora di ritardo oltre l’1h pattuita per l’intervento immediato; • 1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni ora di ritardo oltre le L’applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta sulle somme dovute dalla SA in dipendenza del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla SA a causa dei ritardi. La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di presente capitolato e l’integrazione dell’importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta). La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del contratto ai sensi dell’artvalore complessivo del contratto. 1456 del codice civile: - in L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui l’OE avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (CINQUE) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla SA. In caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario mancata presentazione o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire accoglimento delle controdeduzioni, la piena tracciabilità SA appaltante procederà all’applicazione delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)sopra citate penali.

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Il servizio in argomento sarà soggetto, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “BENI”, alle seguenti disposizioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritardo nell’espletamento organizzarsi in modo tale che la fornitura venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico. Per il ritardato adempimento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la penale pari a 1000 euro obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per ogni giorno di mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Autorità. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità; - l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni difformità nella esecuzione del servizio offerto rispetto alla Relazione Tecnica. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Societàcaso, per iscritto, le inadempienze riscontrante proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con l’indicazione quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della relativa penale da applicarecauzione, con l’obbligo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della Società procedura di presentare gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro 5 il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui la Società non risponda le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessadella società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, l’Amministrazione provvede espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contrattoun altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento ocomma 1, solo in assenza di queste ultimedel Codice, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di transazioni finanziarie relative risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a tutte le attività partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto non effettuate con bonifico bancario sia stata disposta misura cautelare o postale ovvero con gli altri strumenti idonei sia intervenuto rinvio a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi giudizio per taluno dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblicadelitti di cui agli artt. 317 cp, - in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA318 cp, - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore319 cp, - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-310 bis cp, 319 ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp

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