Common use of PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ditta, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel capitolato, sarà soggetta alle seguenti penalità: - per ogni mancata visita giornaliera verrà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00); la visita giornaliera dovrà essere registrata su apposito registro posto in prossimità della portineria (Via Campagna, 157 e xxx Xxxxxxxxxx 00) dove sarà indicata sia l’ora di ingresso sia quella di uscita, il nominativo del tecnico e la relativa firma; - per ogni ora di ritardo sui tempi di intervento di cui agli artt. 39 e 44 verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); - qualora, per cause imputabili alla non corretta gestione degli impianti, si debba sospendere l’erogazione di calore nei fabbricati, per ogni ORA di sospensione verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); - nel caso non vengano eseguite le prove di combustione, o queste non vengano annotate sul libretto di centrale, nei termini previsti dalla normativa vigente verrà applicata una sanzione di € 200,00 (duecento/00); - in caso di constatata inefficienza nel servizio di gestione oggetto del presente Capitolato l’ASP diffiderà formalmente, mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC, l’Appaltatore ad eliminare le cause del disservizio: al terzo richiamo formale disatteso, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); L’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, o in caso di insufficienza verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell’addebito alla Ditta. Il mancato intervento per tre volte consecutive in pronta reperibilità entro i termini stabiliti dall’art. 44 produce la risoluzione del contratto, a insindacabile discrezione del Direttore all’esecuzione incaricato da ASP, e senza obbligo di ulteriore motivazione. In tal caso il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. L'assenza di contro deduzioni da parte di XXX non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei servizi a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi affidati nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. ASP si riserva la più ampia facoltà di controllo sull’operato dell’appaltatore, tramite il direttore all’esecuzione del contratto, tecnici interni o ditte esterne competenti. Qualora l’importo annuo delle penali superi il 5% del canone annuo previsto da contratto si procederà alla risoluzione dello stesso in danno all’appaltatore. Le penali di cui al presente articolo saranno decurtate dai crediti dell’impresa (sia in sede di fatturazione periodica che di conto finale) e/o, a discrezione dell’azienda, dalla cauzione prestata. Qualora l'impresa incorra nel corso dell'appalto, in ritardi superiori a cinque giorni, sia nell'ultimazione dell'intervento che nell'inizio dell'operazione rispetto alle indicazioni del Direttore all’Esecuzione, ovvero in inadempienze alle condizioni del presente capitolato che comportino richiami scritti da parte di ASP, i servizi oggetto dell’appalto potranno essere eseguiti d’ufficio tramite altre imprese disponibili. Qualora tali ritardi superino complessivamente i 20 gg naturali e consecutivi, è facoltà di ASP procedere a proprio insindacabile giudizio, al recesso del contratto incamerando d'ufficio la cauzione e con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Oltre alle ipotesi di cui sopra, ASP si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio nei seguenti casi: - frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali secondo l’Art.1456 del Codice Civile; - cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara anche successivamente individuato; - intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l’esecuzione dell’appalto; - accordo tra le parti; - in caso di cessione del servizio a terzi, ovvero in caso di comprovato subappalto, in difformità a quanto stabilito all’art. 10; - sospensione, anche solo parziale, dell’esecuzione del servizio, senza l’accordo di ASP; - quando le deficienze oggetto delle penalità di cui all’art. 8 si ripetessero in numero tale da compromettere, a giudizio di ASP il buon andamento del servizio; - in caso di riscontrata colpa grave; - in caso di utilizzo di personale del subappaltatore non autorizzato da ASP. Nei suddetti casi ASP potrà affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento dei danni subiti e comunque all’introito della cauzione. La facoltà di risoluzione è esercitata da ASP con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. In tal caso la risoluzione comporterà l’esecuzione d’ufficio e quindi in danno della ditta appaltatrice. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto di ASP al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa a norma di legge per i fatti che ne hanno determinato la risoluzione. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni: - messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; - abbandono dell’attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal R.U.P.; - ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti ai lavori; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente; - gravi danni provocati a locali e attrezzature di proprietà o in gestione alla stazione appaltante; - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile. Più in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente contratto per i quali non sia prevista diversa penalità danno al R.U.P. il diritto di risolvere il contratto, previa diffida con l’obbligo dell’Appaltatore. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore all’esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

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Samples: Contratto D’appalto

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ditta, senza esclusione alcuna In caso di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel capitolato, sarà soggetta inadempienze da parte dell’Aggiudicatario alle seguenti penalitàproprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - ritardo nell’avvio del servizio: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni mancata visita giornaliera verrà applicata una penale giorno di € 200,00 (duecento/00); ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la visita giornaliera dovrà essere registrata su apposito registro posto in prossimità della portineria (Via Campagna, 157 e xxx Xxxxxxxxxx 00) dove sarà indicata sia l’ora facoltà di ingresso sia quella di uscita, risolvere automaticamente il nominativo del tecnico e la relativa firmacontratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni ora segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo sui tempi e fino ad un massimo di intervento giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di cui agli arttrisolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 39 e 44 verrà applicata una penale 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di € 500,00 provvedere nel termine massimo di 5 (cinquecento/00cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito); - qualora, per cause imputabili alla non corretta gestione degli impiantiindipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, si debba sospendere l’erogazione di calore nei fabbricaticomunque, per ogni ORA di sospensione verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); - nel caso non vengano eseguite le prove di combustione, o queste non vengano annotate sul libretto di centrale, nei termini previsti dalla normativa vigente verrà applicata una sanzione di € 200,00 (duecento/00); - in caso di constatata inefficienza nel servizio applicazione di gestione oggetto del presente Capitolato l’ASP diffiderà formalmente3 (tre) penali, mediante lettera raccomandata A.R. e/o PECindipendentemente da qualsiasi contestazione, l’Appaltatore ad eliminare le cause del disservizio: al terzo richiamo formale disatteso, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); L’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, o in caso di insufficienza verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell’addebito alla Ditta. Il mancato intervento per tre volte consecutive in pronta reperibilità entro i termini stabiliti dall’art. 44 produce la risoluzione del contratto, a insindacabile discrezione del Direttore all’esecuzione incaricato da ASP, e senza obbligo di ulteriore motivazione. In tal caso il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. L'assenza di contro deduzioni da parte di XXX non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito procedere alla risoluzione del contratto, comprese ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei servizi a terzipenali nella misura massima del 10% del valore del contratto. Per L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi affidati nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. ASP si riserva la più ampia facoltà di controllo sull’operato dell’appaltatore, tramite il direttore all’esecuzione del contratto, tecnici interni o ditte esterne competenti. Qualora l’importo annuo delle penali superi il 5% del canone annuo previsto da contratto si procederà alla risoluzione dello stesso in danno all’appaltatore. Le penali di cui al presente articolo saranno decurtate dai crediti dell’impresa (sia in sede di fatturazione periodica che di conto finale) e/o, a discrezione dell’azienda, dalla cauzione prestata. Qualora l'impresa incorra nel corso dell'appalto, in ritardi superiori a cinque giorni, sia nell'ultimazione dell'intervento che nell'inizio dell'operazione rispetto alle indicazioni del Direttore all’Esecuzione, ovvero in inadempienze alle condizioni del presente capitolato che comportino richiami scritti da parte di ASP, i servizi oggetto dell’appalto potranno essere eseguiti d’ufficio tramite altre imprese disponibili. Qualora tali ritardi superino complessivamente i 20 gg naturali e consecutivi, è facoltà di ASP procedere a proprio insindacabile giudizio, al recesso del contratto incamerando d'ufficio la cauzione e con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori dannispese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre alle ipotesi di cui sopra, ASP si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio nei seguenti casi: - frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali secondo l’Art.1456 quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile; - cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara anche successivamente individuato; - intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l’esecuzione dell’appalto; - accordo tra le parti; - in caso di cessione del servizio a terzi, ovvero in caso di comprovato subappalto, in difformità a quanto stabilito all’art. 10; - sospensione, anche solo parziale, dell’esecuzione del servizio, senza l’accordo di ASP; - quando le deficienze oggetto delle penalità di cui all’art. 8 si ripetessero in numero tale da compromettere, a giudizio di ASP il buon andamento del servizio; - in caso di riscontrata colpa grave; - in caso di utilizzo di personale del subappaltatore non autorizzato da ASP. Nei suddetti casi ASP potrà affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento dei danni subiti e comunque all’introito della cauzione. La facoltà di risoluzione è esercitata da ASP con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. In tal caso la risoluzione comporterà l’esecuzione d’ufficio e quindi in danno della ditta appaltatrice. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto di ASP al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa a norma di legge Civile per i fatti che ne hanno determinato la risoluzione. Oltre ai casi previsti dall’artdi inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.lgsD.Lgs. 50/2016n.50/2016, la stazione appaltante ha diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni: - messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; - abbandono dell’attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal R.U.P.; - ripetute contravvenzioni inadempimento, ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti ai lavori; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente; - gravi danni provocati a locali e attrezzature di proprietà o in gestione alla stazione appaltante; - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’art. 1453 sensi dell’art.1456 del Codice Civile. Più in generale , le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente contratto per i quali non sia prevista diversa penalità danno al R.U.P. il diritto di risolvere il contratto, previa diffida con l’obbligo dell’Appaltatore. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore all’esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.seguenti ipotesi:

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Attivazione Di Una Campagna Informativa/Orientativa Su Accesso Ad Istruzione Terziaria E Sostegni Per Il Diritto Allo Studio Universitario – Servizio Di Influencer Marketing Cup D11i22000380002

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La dittaL’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto deve essere effettuata con continuità, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche fatte salve le chiusure previste nel Capitolato. Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, nonché senza pregiudizio in relazione alla loro gravità, a tutela delle più gravi sanzioni previste norme contenute nel capitolato, sarà soggetta alle seguenti penalitàcontratto. Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti: - € 500,00= per ogni mancato giorno di apertura; - € 500,00= per ogni mancato adempimento rispetto al Capitolato; - € 400,00= per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all’art. 4 del Capitolato; - € 260,00= per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto; - € 260,00= per ogni mancata visita giornaliera verrà applicata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione; - € 250,00= per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica, DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel menù inviato; - € 230,00= per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all’art. 5 e ss. del Capitolato, oltre alla rivalsa dell’Azienda stessa per l’eventuale danno economico procuratole; - € 200,00= per ogni caso di mancato rispetto del menù inviato; - € 150,00= per accertato utilizzo improprio dell’hardware e software messo a disposizione dall’Azienda per l’esecuzione del servizio; - € 130,00= per ogni caso di mancato rispetto delle grammature verificato su cinque pesate della stessa preparazione; - € 50,00= per ogni intervento di ripristino dell’hardware e/o del software messo a disposizione dell’Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti. In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali è prevista a carico dell’Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Se il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali persiste oltre il quindicesimo giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di € 200,00 (duecento/00); la visita giornaliera riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Qualora l’Appaltatore non provveda alla reiterazione delle prestazioni ove richiesto, l'Amministrazione potrà farle eseguire ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15 che dovrà essere registrata su apposito registro posto immediatamente reintegrata. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonee all’applicazione delle penali contesta alla Società, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare e con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento le eventuali controdeduzioni. Nel caso in prossimità cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Amministrazione applica le penali nella misura sopra riportata, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della portineria (Via Campagnaprestazione o alla corretta prestazione in caso di prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, 157 solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e xxx Xxxxxxxxxx 00) dove sarà indicata sia l’ora la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non applica le penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di ingresso sia quella di uscitacontestazione, il nominativo cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del tecnico e maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la relativa firma; - per ogni ora di ritardo sui tempi di intervento buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nelle ipotesi di cui agli arttall’art. 39 35 del CSA e 44 verrà applicata una penale nelle seguenti: - nei casi di € 500,00 (cinquecento/00); - qualoracui all’art. 108, per cause imputabili alla non corretta gestione degli impianticommi 1 e 2, si debba sospendere l’erogazione di calore nei fabbricati, per ogni ORA di sospensione verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); - nel caso non vengano eseguite le prove di combustione, o queste non vengano annotate sul libretto di centrale, nei termini previsti dalla normativa vigente verrà applicata una sanzione di € 200,00 (duecento/00)del D.Lgs. 50/2016; - in caso di constatata inefficienza nel servizio di gestione oggetto del presente Capitolato l’ASP diffiderà formalmente, mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC, l’Appaltatore ad eliminare transazioni finanziarie relative a tutte le cause del disservizio: al terzo richiamo formale disatteso, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); L’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, o in caso di insufficienza verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell’addebito alla Ditta. Il mancato intervento per tre volte consecutive in pronta reperibilità entro i termini stabiliti dall’art. 44 produce la risoluzione del contratto, a insindacabile discrezione del Direttore all’esecuzione incaricato da ASP, e senza obbligo di ulteriore motivazione. In tal caso il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. L'assenza di contro deduzioni da parte di XXX non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei servizi a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi affidati nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. ASP si riserva la più ampia facoltà di controllo sull’operato dell’appaltatore, tramite il direttore all’esecuzione del contratto, tecnici interni o ditte esterne competenti. Qualora l’importo annuo delle penali superi il 5% del canone annuo previsto da contratto si procederà alla risoluzione dello stesso in danno all’appaltatore. Le penali attività di cui al presente articolo saranno decurtate dai crediti dell’impresa (sia in sede di fatturazione periodica che di conto finale) econtratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/o, a discrezione dell’azienda, dalla cauzione prestata. Qualora l'impresa incorra nel corso dell'appalto, in ritardi superiori a cinque giorni, sia nell'ultimazione dell'intervento che nell'inizio dell'operazione rispetto alle indicazioni del Direttore all’Esecuzione, ovvero in inadempienze alle condizioni del presente capitolato che comportino richiami scritti da parte di ASP, i servizi oggetto dell’appalto potranno essere eseguiti d’ufficio tramite altre imprese disponibili. Qualora tali ritardi superino complessivamente i 20 gg naturali e consecutivi, è facoltà di ASP procedere a proprio insindacabile giudizio, al recesso del contratto incamerando d'ufficio la cauzione e con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Oltre alle ipotesi di cui sopra, ASP si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio nei seguenti casi: - frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali secondo l’Art.1456 del Codice Civile; - cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara anche successivamente individuato; - intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, postali dedicati anche in virtù di norme sopravvenute, per l’esecuzione dell’appalto; - accordo tra le partivia non esclusiva alla presente commessa pubblica; - in caso di cessione del servizio a terzi, ovvero in subappalto; - nel caso di comprovato subappalto, in difformità a quanto stabilito all’art. 10; - sospensione, anche solo parziale, dell’esecuzione cessione di tutto o parte del servizio, senza l’accordo di ASP; - quando le deficienze oggetto delle penalità di cui all’art. 8 si ripetessero in numero tale da compromettere, a giudizio di ASP il buon andamento del serviziocontratto; - in caso di riscontrata colpa graveviolazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società; - in caso di utilizzo violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid- 19; - per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie; - per casi accertati di tossinfezioni alimentare; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale del subappaltatore non autorizzato da ASP. Nei suddetti casi ASP potrà affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento dei danni subiti e comunque all’introito della cauzione. La facoltà di risoluzione è esercitata da ASP con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. In tal caso la risoluzione comporterà l’esecuzione d’ufficio e quindi in danno della ditta appaltatrice. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto di ASP al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa a norma di legge per i fatti che ne hanno determinato la risoluzione. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni: - messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Aggiudicatariodipendente; - abbandono dell’attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal R.U.P.; - ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti ai lavori; - ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendentedipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - gravi danni provocati a locali e attrezzature per utilizzo fraudolento del sistema di proprietà o in gestione alla stazione appaltanterilevazione degli accessi; - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini in caso di violazione dell’art. 1453 53, comma 16 ter del Codice CivileD. Lgs. Più in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente contratto per i quali non sia prevista diversa penalità danno al R.U.P. n. 165/01; - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il diritto di risolvere il contratto, previa diffida con l’obbligo dell’Appaltatore10% dell’ammontare netto contrattuale. Nei casi In caso di risoluzione del contratto contratto: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - l’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o di esecuzione di ufficioin parte della cauzione definitiva, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza salvo l’ulteriore risarcimento dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore all’esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costodanni ad un nuovo affidamento.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Ristorazione Con Applicazione Dei Criteri Ambientali Minimi (Cam) Ai Sensi Dell’art. 34 d.lgs. 50/2016 Per Gli Studenti Universitari Alloggiati Presso La Residenza Aziendale Di Calenzano Nonche’ Per Gli Studenti Frequentanti La Facolta’ Di Architettura – Sede Didattica Di Calenzano Cig 9211786e46

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ditta, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel capitolato, sarà soggetta alle seguenti L’operatore economico è soggetto a penalità: - Qualora il Direttore dei lavori non presenti il rapporto settimanale sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni, è applicata una penale del 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, per la prima settimana di ritardo e dello 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’importo contrattuale per ogni mancata visita giornaliera verrà giorno successivo. Se il ritardo persiste oltre tre settimane, il Commissario, ferma restando l’applicazione della penale, procederà ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - qualora il Direttore dei lavori non partecipi a riunioni e ricognizioni indette dal Commissario, è applicata una penale di € 200,00 1 (duecento/00); la visita giornaliera dovrà essere registrata su apposito registro posto in prossimità della portineria (Via Campagnauno) per mille dell’importo contrattuale netto relativo alla prestazione di direzione lavori, 157 e xxx Xxxxxxxxxx 00) dove sarà indicata sia l’ora di ingresso sia quella di uscita, il nominativo del tecnico e la relativa firmaper ciascuna riunione o ricognizione non effettuata; - per ogni ora di ritardo sui tempi di intervento di cui agli artt. 39 qualora il Direttore dei lavori non assicuri una presenza almeno settimanale in cantiere e 44 verrà giornaliera dei propri assistenti, sarà applicata una penale dello 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale netto relativo alla prestazione di € 500,00 (cinquecento/00); - qualora, per cause imputabili alla non corretta gestione degli impianti, si debba sospendere l’erogazione di calore nei fabbricatidirezione lavori, per ogni ORA giorno di sospensione verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); - nel caso non vengano eseguite le prove di combustione, o queste non vengano annotate sul libretto di centrale, nei termini previsti dalla normativa vigente verrà applicata una sanzione di € 200,00 (duecento/00)ritardo nelle suddette presenze; - in caso di constatata inefficienza nel servizio mancato rispetto di gestione oggetto quanto disposto con DM 49 del presente Capitolato l’ASP diffiderà formalmente07/03/2018, mediante lettera raccomandata A.R. ove non si ravvisi come grave inadempimento contrattuale, comporterà l’applicazione di una penale dello 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardata attuazione dell’attività da svolgere. Se tale ritardata attuazione persiste oltre tre settimane, il Commissario, ferma restando l’applicazione della penale, procederà ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; In caso di concorso di più inadempimenti, siano essi totali e/o PECparziali, l’Appaltatore l'importo della penale è determinato dalla somma degli importi delle penali derivanti da ciascuna delle tipologie di inadempimento. Il RUP, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvederà a contestare all’ Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’ Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l’ Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, il RUP applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 17, che dovrà essere reintegrata dall’Affidatario senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui il RUP accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Affidatario non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Commissario ad eliminare le cause ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del disservizioCommissario di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, il Commissario ha facoltà d’avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’ Appaltatore – quale, ad esempio, la reiterata somministrazione di penali concentrata in un unico caso – tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, si procederà ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - la consegna degli atti obbligatori in capo alla direzione dei lavori avvenga con oltre 30 giorni di ritardo rispetto al terzo richiamo formale disattesotermine previsto dalla vigente normativa; - nei casi di cui all’art. 108, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00)commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; L’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, o - in caso di insufficienza verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell’addebito alla Ditta. Il mancato intervento per tre volte consecutive in pronta reperibilità entro i termini stabiliti dall’art. 44 produce la risoluzione del contratto, a insindacabile discrezione del Direttore all’esecuzione incaricato da ASP, e senza obbligo di ulteriore motivazione. In tal caso il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. L'assenza di contro deduzioni da parte di XXX non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei servizi a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi affidati nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. ASP si riserva la più ampia facoltà di controllo sull’operato dell’appaltatore, tramite il direttore all’esecuzione del contratto, tecnici interni o ditte esterne competenti. Qualora l’importo annuo delle penali superi il 5% del canone annuo previsto da contratto si procederà alla risoluzione dello stesso in danno all’appaltatore. Le penali di cui al presente articolo saranno decurtate dai crediti dell’impresa (sia in sede di fatturazione periodica che di conto finale) e/o, a discrezione dell’azienda, dalla cauzione prestata. Qualora l'impresa incorra nel corso dell'appalto, in ritardi superiori a cinque giorni, sia nell'ultimazione dell'intervento che nell'inizio dell'operazione rispetto alle indicazioni del Direttore all’Esecuzione, ovvero in inadempienze alle condizioni del presente capitolato che comportino richiami scritti da parte di ASP, i servizi oggetto dell’appalto potranno essere eseguiti d’ufficio tramite altre imprese disponibili. Qualora tali ritardi superino complessivamente i 20 gg naturali e consecutivi, è facoltà di ASP procedere a proprio insindacabile giudizio, al recesso del contratto incamerando d'ufficio la cauzione e con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Oltre alle ipotesi di cui sopra, ASP si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio nei seguenti casi: - frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento violazione degli obblighi contrattuali secondo l’Art.1456 del Codice Civileprevisti dalla Legge n. 136/2010; - cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza in caso di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara anche successivamente individuato; - intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l’esecuzione dell’appalto; - accordo tra le partisubappalto non autorizzato; - in caso di cessione di tutto o parte del servizio a terzi, ovvero in caso di comprovato subappalto, in difformità a quanto stabilito all’art. 10; - sospensione, anche solo parziale, dell’esecuzione del servizio, senza l’accordo di ASP; - quando le deficienze oggetto delle penalità di cui all’art. 8 si ripetessero in numero tale da compromettere, a giudizio di ASP il buon andamento del serviziocontratto; - in caso di riscontrata colpa graveviolazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’ Appaltatore; - in caso di utilizzo violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - nel caso in cui nei confronti dell’ Appaltatore sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346 bis, 353, 353bis del subappaltatore non autorizzato da ASP. Nei suddetti casi ASP potrà affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento dei danni subiti e comunque all’introito della cauzione. La facoltà di risoluzione è esercitata da ASP con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzionecodice penale. In tal caso la risoluzione comporterà l’esecuzione d’ufficio e quindi in danno della ditta appaltatrice. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto di ASP al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa a norma di legge per i fatti che ne hanno determinato la risoluzione. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni: - messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; - abbandono dell’attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal R.U.P.; - ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti ai lavori; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente; - gravi danni provocati a locali e attrezzature di proprietà o in gestione alla stazione appaltante; - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile. Più in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente contratto per i quali non sia prevista diversa penalità danno al R.U.P. il diritto di risolvere il contratto, previa diffida con l’obbligo dell’Appaltatore. Nei casi di risoluzione del contratto o si procederà all’escussione della garanzia definitiva di esecuzione di ufficiocui al successivo art. 17, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimentosalvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato derivanti dalla necessità di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore all’esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costoprocedere ad un nuovo affidamento.

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Samples: Contratto, Scrittura Privata, Per L’affidamento Dei Servizi Di Ingegneria Relativi Alla Direzione Lavori E Coordinamento Sicurezza Degli “Interventi Di Messa in Sicurezza E Riduzione Del Rischio Del Rio Maggiore – Stralcio Funzionale Ib

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La ditta, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel capitolato, sarà soggetta alle seguenti penalità: - per ogni mancata visita giornaliera verrà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00); la visita giornaliera dovrà essere registrata su apposito registro posto in prossimità della portineria (Via Campagna, 157 e xxx Xxxxxxxxxx 00) dove sarà indicata sia l’ora di ingresso sia quella di uscita, il nominativo Si richiama quanto previsto all’articolo 16 del tecnico e la relativa firma; - per ogni ora di ritardo sui tempi di intervento di cui agli artt. 39 e 44 verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); - qualora, per cause imputabili alla non corretta gestione degli impianti, si debba sospendere l’erogazione di calore nei fabbricati, per ogni ORA di sospensione verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); - nel caso non vengano eseguite le prove di combustione, o queste non vengano annotate sul libretto di centrale, nei termini previsti dalla normativa vigente verrà applicata una sanzione di € 200,00 (duecento/00); - in caso di constatata inefficienza nel servizio di gestione oggetto del presente Capitolato l’ASP diffiderà formalmente, mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC, l’Appaltatore ad eliminare le cause del disservizio: al terzo richiamo formale disatteso, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00); L’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, o in caso di insufficienza verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell’addebito alla Ditta. Il mancato intervento per tre volte consecutive in pronta reperibilità entro i termini stabiliti dall’art. 44 produce la risoluzione del contratto, a insindacabile discrezione del Direttore all’esecuzione incaricato da ASP, e senza obbligo di ulteriore motivazione. In tal caso il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. L'assenza di contro deduzioni da parte di XXX non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito C.S.A. L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, comprese oltre che nei casi indicati dal C.S.A. allegato, anche nei casi e con le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei servizi a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi affidati nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. ASP si riserva la più ampia facoltà di controllo sull’operato dell’appaltatore, tramite il direttore all’esecuzione del contratto, tecnici interni o ditte esterne competenti. Qualora l’importo annuo delle penali superi il 5% del canone annuo previsto da contratto si procederà alla risoluzione dello stesso in danno all’appaltatore. Le penali modalità di cui al presente articolo saranno decurtate dai crediti dell’impresa (sia in sede all’articolo 108, del d.lgs. n. 50/2016. In caso di fatturazione periodica che di conto finale) e/ogravi difformità nell’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione invita l’Appaltatore a discrezione dell’aziendaconformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, dalla cauzione prestata. Qualora l'impresa incorra nel corso dell'appalto, in ritardi superiori assegnando un termine per l’adempimento non inferiore a cinque 15 giorni, sia nell'ultimazione dell'intervento che nell'inizio dell'operazione rispetto alle indicazioni del Direttore all’Esecuzionedecorso il quale l’Accordo Quadro si considera risolto di diritto, ovvero in inadempienze alle condizioni del presente capitolato che comportino richiami scritti da parte di ASP, i servizi oggetto dell’appalto potranno essere eseguiti d’ufficio tramite altre imprese disponibili. Qualora tali ritardi superino complessivamente i 20 gg naturali e consecutivi, è facoltà di ASP procedere a proprio insindacabile giudizio, al recesso del contratto incamerando d'ufficio la cauzione e con fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali del danno. Costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo l’ulteriore risarcimento del danno, le seguenti inadempienze: l’applicazione di complessive tre penalità o comunque applicazione di penalità per un ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale del presente Accordo Quadro; l’accertamento della violazione di quanto disposto ai punti 1,2 e 4 del Patto di integrità, con le ulteriori danni. Oltre alle ipotesi di cui sopra, ASP si riserva conseguenze previste; la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio nei seguenti casi: - frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento violazione degli obblighi contrattuali secondo l’Art.1456 circa la tracciabilità dei flussi finanziari in particolare in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, Costituiscono altresì causa di risoluzione l’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi di condotta previsti nel Codice Civile; di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, pubblicato in modo permanente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. - cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza in caso di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara anche successivamente individuato; - intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l’esecuzione dell’appalto; - accordo tra le partisubappalto non autorizzato dalla Regione Toscana-Consiglio regionale; - in caso di cessione di tutto o parte del servizio a terzi, ovvero in caso di comprovato subappalto, in difformità a quanto stabilito all’art. 10; - sospensione, anche solo parziale, dell’esecuzione del servizio, senza l’accordo di ASP; - quando le deficienze oggetto delle penalità di cui all’art. 8 si ripetessero in numero tale da compromettere, a giudizio di ASP il buon andamento del serviziocontratto; - in caso di riscontrata colpa grave; - in caso violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di utilizzo di personale del subappaltatore non autorizzato da ASP. Nei suddetti casi ASP potrà affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento dei danni subiti e comunque all’introito della cauzione. La facoltà di risoluzione è esercitata da ASP con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzionelavoro ¨(pantouflage o revolving door). In tal caso la risoluzione comporterà l’esecuzione d’ufficio e quindi in danno della ditta appaltatrice. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto di ASP al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa a norma di legge per i fatti che ne hanno determinato la risoluzione. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni: - messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; - abbandono dell’attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal R.U.P.; - ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti ai lavori; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente; - gravi danni provocati a locali e attrezzature di proprietà o in gestione alla stazione appaltante; - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile. Più in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente contratto per i quali non sia prevista diversa penalità danno al R.U.P. il diritto di risolvere il contratto, previa diffida con l’obbligo dell’Appaltatore. Nei casi di risoluzione del contratto contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108, del d.lgs. n. 50/2016; - Regione Toscana- Consiglio regionale procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di esecuzione di ufficiocui al successivo articolo , la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimentosalvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato derivanti dalla necessità di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore all’esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costoprocedere ad un nuovo affidamento.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore, Ai Sensi