Common use of PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - ritardo nell’avvio del servizio: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; d) sospensione del servizio senza giustificato motivo; e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; g) cessione del contratto a terzi; h) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; i) frode nella esecuzione del servizio; j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; k) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; m) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; n) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario; o) subappalto non autorizzato; p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva; q) violazione grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito aziendale. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la risoluzione del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui all'articolo successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto per essa salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

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Samples: Contract for the Assignment of the Service of Activating an Informative/Orientative Campaign on Access to Tertiary Education and Support for the Right to University Study – Influencer Marketing Service

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso L’Appaltatore è soggetto a penalità nei seguenti casi: 1) Per il ritardo nell’esecuzione delle misure programmate, riportate nell’ elenco di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva cui all’art. 2 c.6 del Capitolato, rispetto alla scadenza di applicare penali nei casi e con le modalità ciascun semestre di seguito descritteriferimento, è applicata una penale di : - € 100,00, per ciascun giorno di ritardo nell’avvio fino al 3° giorno; - € 200,00 per ciascun giorno di ritardo, dal 4° al 5° giorno di ritardo. Se il ritardo persiste oltre il 6° giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del servizio: euro 40,00 D.Lgs. 50/2016. 2) Per il ritardo nell’esecuzione della prestazione delle misure a chiamata, di cui all’art. 1 c.2 del Capitolato, rispetto ai termini previsti dall’art. 2 c.7 dello stesso, oppure rispetto ai termini migliorativi eventualmente offerti, è applicata una penale di 100,00 €, per le prime 12 ore di ritardo. Per le successive 12 ore di ritardo, è applicata una penale di € 200,00. Se il ritardo persiste oltre le 24 ore complessive rispetto ai termini di cui sopra, oppure rispetto ai termini migliorativi eventualmente offerti, l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 3) Per il ritardo nell’esecuzione della prestazione di cui all’art. 2 c. 11 del Capitolato (quaranta/00) consegna Report di misura), per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini ivi previsti oppure rispetto ai termini migliorativi eventualmente offerti, è applicata una penale di € 100,00, fino al 5° giorno di ritardo. Se il ritardo persiste oltre il 6° giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 4) Per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni di cui ai c. 13 e c.14 dell’art. 2 del Capitolato (Report intermedio e Report finale), per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini ivi previsti è applicata una penale di € 100,00 , fino al 5° giorno di ritardo. Dal 6° al 10° giorno di ritardo è applicata una penale di € 200,00, al giorno. Se il ritardo persiste oltre il 10° giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 5) Se l’Appaltatore effettua le prestazioni di cui all’art. 2 cc 6, 7, 10, 11, 13 e 14 del Capitolato (misure programmate ed a chiamata, Contenuti e Consegna dei Report) in modo non conforme a quanto ivi previsto, e limitatamente ai cc 10, 11 e 13 in modo carente (di almeno un elemento), l’Amministrazione effettua la seguente valutazione: - qualora, a seguito della verifica di conformità, accerti che per una o più attività di cui all’art. 2 del Capitolato l’Appaltatore, pur avendo eseguito la prestazione, non ha adempiuto esattamente a quanto previsto nel Capitolato e nell’offerta tecnica migliorativa, e valuta che detto inadempimento non pregiudica completamente, pur limitandone la portata, il raggiungimento degli obiettivi specifici, acquisisce la prestazione ed applica una penale di euro 50,00 per ciascuna non conformità e/o carenza; - qualora, a seguito della verifica di conformità, l'Amministrazione accerti che per una o più attività di cui all’art. 2 del Capitolato, l’Appaltatore non ha adempiuto esattamente a quanto ivi previsto e valuta che detto inadempimento pregiudica il raggiungimento degli obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, l’Amministrazione diffida per iscritto il contraente ad adempiere entro i successivi 15 giorni; decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto di diritto. - il raggiungimento di n. 40 non conformità descritti al capoverso precedente nel corso di una annualità lavorativa contrattuale determina grave inadempimento agli obblighi contrattuali. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, contesterà all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, l’Amministrazione applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art 15, che dovrà essere integrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad un massimo ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di giorni richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, decorsi i quali l’Azienda avrà il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di risolvere automaticamente il avviare la procedura prevista dall’articolo 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.del codice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; d) sospensione del servizio senza giustificato motivo; e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; g) cessione del contratto a terzi; h) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; i) frode nella esecuzione del servizio; j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; k) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; m) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; n) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario; o) ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato; p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva; q) autorizzato dalla Regione Toscana; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito aziendalecondotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore compreso quelli del subappaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato108 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito Regione Toscana procederà in tutto o in parte all’escussione della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione garanzia definitiva di cui all'articolo al successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto per essa articolo 15, salvo il l’ulteriore risarcimento dei danni per eventuale danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PECaffidamento.

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Samples: Contratto Di Affidamento Per Servizi Di Misurazione Idrometrica

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In La Società è tenuta a rispettare nell’esecuzione dell’appalto le seguenti scadenze: 1) conclusione elaborazione mensile definitiva dei cedolini (mensilità da gennaio a novembre): entro il 15 di ogni mese. 2) disponibilità dei cedolini dispositivi sul Portale cedolini (mensilità da gennaio a novembre) : entro il 24 di ogni mese. 3) conclusione elaborazione mensile definitiva dei cedolini (dicembre e tredicesima mensilità) : entro il 10 dicembre di ogni anno. 4) disponibilità dei cedolini definitivi sul Portale cedolini (dicembre e tredicesima mensilità) : entro il 15 dicembre di ogni anno. 5) elaborazione dei modelli UNIEMENS, DMA, 770, CU: consegna del file in formato ministeriale (per l’invio tramite Entratel) entro 7 giorni di calendario dalla scadenza per l’invio telematico. La Società è soggetta a penalità secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Le penali dovute per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle scadenze previste e non nella presente scrittura, e in caso di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - ritardo nell’avvio del servizio: euro 40,00 difformità, sono calcolate in misura giornaliera per l’1 (quaranta/00uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e per ogni giorno per cui durerà la difformità, essendo obbligo dell’aggiudicatario di sostituire il prodotto/servizio difforme con quello conforme alle prescrizioni; se i ritardi persistono oltre il decimo giorno l’Azienda, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. La Società è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. L’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazionie non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un massimo di giorni 10grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, decorsi i quali da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.del codice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; d) sospensione del servizio senza giustificato motivo; e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; g) cessione del contratto a terzi; h) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; i) frode nella esecuzione del servizio; j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; k) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; m) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; n) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario; o) pubblica; - in caso di subappalto non autorizzato; p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva; q) autorizzato dall’Azienda; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito aziendalecondotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore; - in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In ognuna delle ipotesi sopra previste, caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. - l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguiteprocederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la risoluzione del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui all'articolo successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto per essa salvo il l’ulteriore risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsiparte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

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Samples: Service Agreement

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempienze 1. Il Fornitore è soggetta a penalità, da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore per il ritardo nell’invio del report previsto all’art. 13.1 del Capitolato o del flusso dati di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - ritardo nell’avvio fatturazione mensile previsto all’art. 13.2 del servizio: euro 40,00 (quaranta/00) Capitolato; per ogni giorno di ritardo ritardo, fino al ricevimento, è applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo della Convenzione, calcolato secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara. 2. Per i casi di cui al comma 1, la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione della presente Convenzione idonee all’applicazione delle penali, provvederà a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte del Fornitore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. 3. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore provvederà ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa, prelevando gli importi corrispondenti dalla cauzione definitiva di cui al successivo art. 16 che dovrà essere integrata dal Fornitore senza bisogno di ulteriore diffida. 4. Nel caso in cui la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. 5. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno. 6. Il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito all’andamento delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Capitolato e nella presente Convenzione. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, su proposta del responsabile del procedimento, disporrà la risoluzione della Convenzione per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’ammontare delle penali applicate dalle Amministrazioni Aderenti e dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, raggiunga un massimo di giorni importo complessivo superiore al 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il % dell’importo netto della Convenzione. 7. La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; del codice civile: - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; d) sospensione del servizio senza giustificato motivo; e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; g) cessione del contratto a terzi; h) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; i) frode nella esecuzione del servizio; j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; k) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; m) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; n) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al alla presente contratto Convenzione e Atti di adesione non effettuate con bonifico bancario o postale postale, ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti postali o bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario; o) pubblica; - in caso di subappalto non autorizzato; p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva; q) autorizzato dalla Regione Toscana; - in caso di violazione grave degli obblighi di condotta derivanti dai Codici di comportamento pubblicati sul sito aziendaledei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore compreso quelli del subappaltatore. 8. In ognuna delle ipotesi sopra previstecaso di risoluzione, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la risoluzione del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita Regione Toscana- Soggetto Aggregatore procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui all'articolo al successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto per essa articolo 15, salvo il l’ulteriore risarcimento dei danni per eventuale danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PECaffidamento.

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Samples: Fornitura Di Gas Naturale

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In Ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, in caso di inadempienze accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Il mancato rispetto dei tempi di espletamento per la realizzazione dei servizi affidati come specificati nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara - non giustificato da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda cause di forza maggiore - comporta il mancato pagamento della prestazione e l’eventuale risoluzione del contratto. Resta salvo in ogni caso il diritto dell’Amministrazione regionale al risarcimento di ogni eventuale danno. La stazione appaltante si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - ritardo nell’avvio del servizio: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - inottemperanza alle indicazioni ricevute nei casi e nelle forme previsti dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione presente Capitolato, nonché al verificarsi di disservizio adempimenti inesatti o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo parziali delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, comunqueprestazioni contrattuali, in tal caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente previa diffida ad adempiere da qualsiasi contestazione, comunicarsi con PEC. La stazione appaltante ha comunque il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'artdell’art. 1456 del c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'artdell’art. 108 del D.LgsCodice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n.50/2016n. 50/2016 e s.m.i., costituiscono motivo per la nei seguenti casi: a. gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione regionale; b. arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'aggiudicatario. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimentola stazione appaltante ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva a titolo di penale, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; d) sospensione del servizio senza giustificato motivo; e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; f) ripetuta inosservanza pregiudizio delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; g) cessione del contratto a terzi; h) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; i) frode nella esecuzione del servizio; j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; k) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative ulteriori azioni alle prestazioni oggetto del servizio; l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; m) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; n) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario; o) subappalto non autorizzato; p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva; q) violazione grave quali l'inadempimento degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito aziendale. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la risoluzione del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui all'articolo successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto per essa salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PECassunti dall’aggiudicatario possa dar luogo.

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Samples: Affidamento Dei Servizi Per Iniziative Editoriali Ed Informative

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva di applicare penali Si richiama quanto previsto all’articolo 16 del C.S.A. L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi indicati dal C.S.A. allegato, anche nei casi e con le modalità di seguito descritte: - ritardo nell’avvio cui all’articolo 108, del servizio: euro 40,00 (quaranta/00) d.lgs. n. 50/2016. In caso di gravi difformità nell’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione invita l’Appaltatore a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, assegnando un termine per ogni giorno l’adempimento non inferiore a 15 giorni, decorso il quale l’Accordo Quadro si considera risolto di ritardo e fino ad un massimo diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Costituiscono causa di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà risoluzione del contratto di risolvere automaticamente il contratto diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.del codice civile, salvo l’ulteriore risarcimento del danno, le seguenti inadempienze: l’applicazione di complessive tre penalità o comunque applicazione di penalità per un ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale del presente Accordo Quadro; l’accertamento della violazione di quanto disposto ai punti 1,2 e 4 del Patto di integrità, con le ulteriori conseguenze previste; la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari in particolare in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, Costituiscono altresì causa di risoluzione l’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, pubblicato in modo permanente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana-Consiglio regionale; - in caso di 3 cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, attività successiva alla cessazione del rapporto di procedere alla lavoro ¨(pantouflage o revolving door). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione dei precedenti commi del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sitopresente articolo: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 1453 108, del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'artd.lgs. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; b) messa n. 50/2016; - Regione Toscana- Consiglio regionale procederà in liquidazione tutto o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; d) sospensione del servizio senza giustificato motivo; e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela in parte all’escussione della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; g) cessione del contratto a terzi; h) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; i) frode nella esecuzione del servizio; j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; k) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; m) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; n) transazioni finanziarie relative a tutte le attività garanzia definitiva di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario; o) subappalto non autorizzato; p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva; q) violazione grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito aziendale. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguitesuccessivo articolo , salvo il suo diritto dal l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la risoluzione del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto , anche derivanti dalla necessità di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui all'articolo successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto per essa salvo il risarcimento dei danni per eventuale procedere ad un nuovo contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PECaffidamento.

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Samples: Accordo Quadro

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In Le parti convengono che ai sensi dell'art. 1456 C.C. il presente contratto si risolverà di diritto in caso di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario alle proprie gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva di applicare penali nei casi e con in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di seguito descritte: concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile - ritardo nell’avvio del servizio: euro 40,00 stabilita fra un minimo di € 100,00 (quaranta/00cento/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad ed un massimo di giorni 10€ 1.000,00 (mille/00). in ragione della gravità dell’inadempimento, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’artritorno. 1456 c.c.; - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, comunque, in Nel caso di constatata applicazione di 3 (tre) penalipenali in un anno, indipendentemente da qualsiasi contestazione, il contratto si intende risolto di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'artdiritto. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento Il Comune può attivare il procedimento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimentograve inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito del contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di accertamento negativo, il contratto si considera risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all’art 15 dello Schema di Concessione e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti della risoluzione del Codice Civilecontratto decorrono dal ricevimento, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune dell’attivazione della clausola risolutiva espressa, garantendo lo sgombero dei locali entro 1 mese da tale data. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico dell’Aggiudicatario; b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; d) sospensione del servizio senza giustificato motivo; e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; g) cessione del contratto a terzi; h) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; i) frode nella esecuzione del servizio; j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; k) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; m) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; n) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario; o) subappalto non autorizzato; p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva; q) violazione grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito aziendale. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la risoluzione del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui all'articolo successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto per essa salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PECConcessionario.

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Samples: Concessione Di Bene Pubblico Patrimoniale

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto in caso di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario alle proprie gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva di applicare penali nei casi e con in esso previste. Qualora una delle obbligazioni poste a carico del Concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nel presente contratto di seguito descritte: - ritardo nell’avvio concessione e nell’offerta tecnica prodotta, il Comune può disporre a carico del servizio: euro 40,00 Concessionario stesso il pagamento di una penale in una misura variabile stabilita fra un minimo di € 100,00 (quaranta/00cento/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad ed un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione € 1.000,00 (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto depositomille/00), indipendentemente in ragione della gravità dell’inadempimento, sulla base della contestazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, da qualsiasi contestazioneeffettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Azienda si riserva, comunque, in Nel caso di constatata applicazione di 3 (tre) penalipenali in un anno, indipendentemente da qualsiasi contestazione, il contratto si intende risolto di procedere alla risoluzione del contrattodiritto, ai sensi dell'artdell’art. 1456 c.c.del C.C., con semplice a decorrere dal ricevimento della comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento Comunale. Il Comune può attivare il procedimento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimentograve inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito al contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di esito negativo del contradittorio, il contratto si considera risolto di diritto, a decorrere dalla data di accertamento di tale esito, ai sensi dell’art.1456 e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione definitiva di cui all’art 16 del Codice CivileContratto e fatti salvi gli eventuali danni che l’Amministrazione dovesse subire. Gli effetti di tale risoluzione decorrono dal ricevimento, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale da parte del Concessionario, della comunicazione del Comune. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico dell’Aggiudicatario; b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; d) sospensione del servizio senza giustificato motivo; e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; g) cessione del contratto a terzi; h) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; i) frode nella esecuzione del servizio; j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; k) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; m) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; n) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario; o) subappalto non autorizzato; p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva; q) violazione grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito aziendale. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la risoluzione del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui all'articolo successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto per essa salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PECConcessionario.

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Samples: Contract for the Management of the Athletic Facility and Related Services

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In l'Unione dei Comuni Xxxx e Bithia, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da determinare l’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l'Unione dei Comuni Nora e Bithia accerti l’esistenza e la validità della motivazione indicate nella controdeduzione presentata dalla Società non procede all’applicazione delle penali. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Unione dei Comuni Xxxx e Bithia provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo. Nel caso di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva consegna oltre il termine massimo previsto all'art. 4 del Capitolato speciale descrittivo, verrà applicata una penale dello 0.025% del valore di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - ritardo nell’avvio del servizio: euro 40,00 (quaranta/00) aggiudicazione dei mezzi non consegnati per ogni giorno ulteriore di ritardo e ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni 10consecutivi di ritardo oltre il termine massimo. Successivamente l'amministrazione sarà libera di applicare una penale dello 0.05%, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà sempre riferito al valore di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) aggiudicazione dei mezzi non consegnati, per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto solare successivo ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; d) sospensione del servizio senza giustificato motivo; e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente primi 15 e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; g) cessione del contratto a terzi; h) violazione grave annullare l'aggiudicazione e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; i) frode nella esecuzione del servizio; j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; k) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; m) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; n) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario; o) subappalto non autorizzato; p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva; q) violazione grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito aziendale. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la risoluzione del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate risolvere il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediatoin danno alla ditta per grave inadempienza contrattuale. L’accettazione delle attrezzature e beni incluse, a seguito non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti dei componenti delle attrezzature e beni, non rilevati all’atto della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui all'articolo successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto per essa salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PECconsegna.

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Samples: Contratto Di Installazione

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Penali 1. per inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a più richiami e/o diffide per cattiva qualità del servizio reso: € 100,00 per richiamo o diffida per la stessa inadempienza oltre 3 volte nello stesso anno; 2. per mancato rispetto degli obblighi in materia di inadempienze personale e di sicurezza previ- sti dalla normativa vigente ed accertati da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva Sistema s.r.l.: applicazione penale fino ad un massimo di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - ritardo nell’avvio € 500,00; 3. per interruzione del servizio: euro 40,00 applicazione penale di €1.500,00 per ogni episo- dio accertato, salvo che ciò sia determinato da cause di forza maggiore; 4. per stato di incuria e/o cattiva esecuzione del servizio (quaranta/00) erba di altezza superio- re a 20 cm, mancata rifinitura cordonati, ecc. ), salvo che ciò non sia dipeso da cause forza maggiore: applicazione penale di € 100,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo a partire dalla data della contestazione; 5. per utilizzo di attrezzature diverse da quelle previste, qualitativamente e fino ad un massimo fun- zionalmente inferiori: applicazione penale di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione€ 200,00, salvo il risarcimento dei maggiori dannicause di forza mag- giore. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sitoPer ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 l’uno per mille dell'ammontare dell’ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla contrattuale, determinata dal Direttore dell’Esecuzione sulla base della gravità della violazionedell’inadempienza riscontrata. L’Azienda potrà applicare le Le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali applicate non esclude possono superare complessivamente il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; d) sospensione del servizio senza giustificato motivo; e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; g) cessione del contratto a terzi; h) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; i) frode nella esecuzione del servizio; j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; k) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; m) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; n) transazioni finanziarie relative netto contrattuale, pena la risoluzione. Sistema s.r.l. procederà a tutte le attività trattenere l’importo del valore corrispondente alle pe- nali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso la Società dovrà obbligatoriamente rein- tegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione. Salva l’applicazione delle penali di cui al presente contratto sopra e salve ulteriori conseguenze, Siste- ma s.r.l. si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno della So- cietà, il servizio non effettuate con bonifico bancario espletato o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche espletato in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario; o) subappalto non autorizzato; p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva; q) violazione grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito aziendale. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la risoluzione del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui all'articolo successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto per essa salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto forma parziale o difforme da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PECquanto richiesto.

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Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Taglio Dell'erba

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva non tempestivo intervento in caso di applicare penali nei casi e con le modalità guasto del mezzo, sarà applicata una penale giornaliera di seguito descritte: - ritardo nell’avvio del servizio: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e €. 200,00 fino ad un massimo di giorni 107, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente trascorso il quale si procederà alla revoca del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento ed all’incameramento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori dannipolizza fideiussoria. In caso di accertata violazione inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, sarà passibile di sanzioni amministrative differenziate in quattro livelli, secondo la gravità dell’inadempienza valutata dal Responsabile Unico del Procedimento, per un importo massimo di €. 4.000,00. Qualora i disservizi causati dalla ditta appaltatrice diano luogo alla necessità per il Comune di Xxxxxxxxx di avvalersi di altra ditta per l’espletamento degli obblighi stessi, tutti gli oneri discendenti da tale incarico saranno posti a carico della ditta appaltatrice. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione all'Impresa, alla quale la stessa avrà facoltà di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodicecontrodeduzione entro cinque giorni dalla notifica della contestazione, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo p.e.c. Le eventuali giustificazioni dell'Impresa appaltatrice saranno sottoposte al vaglio del Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, che procederà all'eventuale applicazione della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del penalità, da notificarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio riportato in contratto. L'applicazione L'ammontare della sanzione sarà trattenuta dal Comune di Xxxxxxxxx sul primo rateo di pagamento in scadenza. L'importo delle penali non esclude il diritto dell’Azienda penali, così come quello dei maggiori danni derivati al Comune di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni Xxxxxxxxx per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione assicurare la continuità del servizio, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione. Oltre L'Amministrazione appaltante oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'artprescritto all’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016d.lgs.. n. 50/2016 e ss.mm.ii, costituiscono motivo per la risoluzione del fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le anche nei seguenti ipotesicasi: a) apertura gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Comune di una procedura concorsuale a carico dell’AggiudicatarioXxxxxxxxx; b) messa abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatarioappalto da parte dell'Impresa appaltatrice; c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiorecontravvenzione alle regole del subappalto; d) sospensione del servizio senza giustificato motivocessazione, cessione o fallimento dell'Impresa appaltatrice; e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatariosopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione; f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme successivi provvedimenti legislativi che disciplinano rendano impossibile la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie prosecuzione del personale impiegatorapporto; g) cessione perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla Ditta affidataria necessari per l’espletamento dei servizi oggetto del contratto a terzipresente capitolato; h) violazione grave e/o ripetuta delle motivi di interesse pubblico legati a diverse scelte gestionali dell’Amministrazione imposte da norme di sicurezza legislative e prevenzione; i) frode nella esecuzione del servizio; j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione regolamentari, ovvero per la assunzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; k) revoca, decadenza, annullamento da parte delle eventuali licenze S.R.R.. o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; m) comminazione di sanzioni altro organo previsto per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; n) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario; o) subappalto non autorizzato; p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva; q) violazione grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito aziendale. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la risoluzione del contrattolegge. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui all'articolo successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del presente articolo, il compenso da corrispondersi all’Impresa affidataria sarà proporzionato al periodo di effettivo svolgimento del servizio. La Ditta aggiudicataria non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo per essa salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PECrescissione anticipata del contratto.

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Samples: Service Agreement

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Le penali che saranno applicate all’Appaltatore sono previste all’art. 11 del C.S.D.P., che si richiama integralmente. Le penali relative ai servizi a canone (Help desk Enti e Utenti; Supporto Enti- Gestione del processo di integrazione Enti-Gestione del processo di funzionamento quotidiano; Assistenza e manutenzione correttiva) riguardano esclusivamente la parte del contratto che attiene ai servizi da rendere a Regione Toscana e potranno essere contestate solo dalla stessa. Le penali relative ai servizi da prestarsi a giorni /persona (Attività di Manutenzione evolutiva), riguardano sia Regione Toscana che le Amministrazioni aderenti e pertanto potranno essere applicate sia da questi che da Regione Toscana. Le penali relative alle attività di Start up Ente potranno essere contestate ed applicate solo dalle Amministrazioni aderenti. Regione Toscana e ogni Amministrazione aderente, ove riscontrino inadempienze nell’esecuzione del presente contratto ovvero nei relativi ordinativi di fornitura idonee all’applicazione delle penali previste, contesteranno all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva dell’Appaltatore di applicare presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, Regione Toscana o ciascuna Amministrazione aderente applicherà le penali nei casi e con le modalità nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di seguito descritte: - ritardo nell’avvio del servizio: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 24, che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana e delle Amministrazioni aderenti ad un ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto degli stessi di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate da parte di Regione Toscana sia superiore al 10% dell’importo massimo di giorni 10del corrispettivo contrattuale per Regione Toscana, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il stessa disporrà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione del codice civile. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate, da parte di disservizio o inadempimento nell’esecuzione Regione Toscana sommate a quelle irrogate da parte di ciascuna Amministrazione aderente compresa Regione Toscana sia superiore al 10% del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un importo massimo di giorni 10del contratto quadro, decorsi i quali l’Azienda avrà Regione Toscana disporrà la facoltà di risolvere automaticamente il risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.cdel codice civile. L'importo Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora: - per le attività di manutenzione evolutiva, una volta raggiunti i limiti per inadempienza di cui all’art. 10.1 del CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine di 15 giorni, persista l'inadempimento; - per la fornitura di componenti software di terze parti, una volta trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell’ordine ai sensi dell’art. 10.2 del CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine di 15 giorni, persista l'inadempimento; - una volta trascorsi 15 giorni solari rispetto alla richiesta da parte dell'Amministrazione, a seguito di curricula/certificazioni del personale in sostituzione, non conformi alle caratteristiche richieste nell'allegato 1 - "Profili delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo Figure Professionali" al C.S.D.P. Gli Enti del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario territorio procederanno alla risoluzione dei rispettivi Ordinativi di provvedere nel fornitura per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora: - per le attività di Start up Ente una volta raggiunti i limiti per inadempienza di cui all’art. 10.2 del CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine massimo di 5 (cinque) 15 giorni, persista l'inadempimento; - per le attività di manutenzione evolutiva, una volta raggiunti i limiti per inadempienza di cui all’art. 10.1 del CSDP, ed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine di 15 giorni, persista l'inadempimento; - per la fornitura di componenti software di terze parti, una volta trascorsi 60 giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione dal ricevimento dell’ordine ai sensi dell’art. 10.2 del suddetto deposito)CSDP, indipendentemente da qualsiasi contestazioneed aver invitato l’Appaltatore ad adempiere assegnando un termine di 15 giorni, persista l'inadempimento. L'Azienda si riservaLa Regione Toscana, comunqueladdove accerti il verificarsi delle condizioni di seguito elencate, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di potrà procedere alla risoluzione del contrattocontratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa della fase di presa in carico della piattaforma ai sensi dell’art. 9.2.1. del C.S.D.P.; - qualora ai sensi dell’art. 10.1. del C.S.D.P. siano raggiunti i “Limiti per inadempienze” per ogni voce dei servizi: “Servizio di Help Desk Ente”, “Servizio Help Desk Utente”, “Supporto Enti – Gestione del processo di integrazione Enti – Gestione del processo di funzionamento quotidiano”, “Assistenza e Manutenzione Correttiva Hardware/Software (in condizioni normali e in condizioni di urgenza)”; - ai sensi del paragrafo 9.2.3.1 del CSDP, nel caso di realizzazione di un intervento di manutenzione evolutiva qualificato “impattante” quando, a seguito di verifica di conformità negativa, l’Appaltatore non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni fissate e la verifica di conformità risulti sempre negativa; - ai sensi del paragrafo 9.2.3.1 del CSDP, qualora, durante l’esecuzione del contratto quadro, per tre volte si verifichi il caso in cui, a seguito di verifica di conformità negativa sulla realizzazione di interventi di manutenzione evolutiva qualificati “non impattanti”, l’Appaltatore non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni fissate e la verifica di conformità risulti sempre negativa. Ciascun Ente riusante, laddove accerti il verificarsi delle condizioni di seguito elencate, potrà procedere alla risoluzione del proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - ai sensi del paragrafo 9.2.3.2 del CSDP, nel caso di realizzazione di un intervento di manutenzione evolutiva qualificato “impattante” quando, a seguito di verifica di conformità negativa, l’Appaltatore non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni fissate e la verifica di conformità risulti sempre negativa; - ai sensi del paragrafo 9.2.3.2 del CSDP, nel caso di realizzazione di un intervento di manutenzione evolutiva qualificato “non impattante” quando, a seguito di verifica di conformità negativa, la realizzazione non sia stata fatta o non realizzi le funzionalità richieste. Ciascun Ente del territorio, laddove accerti il verificarsi delle condizioni di seguito elencate, potrà procedere alla risoluzione del proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa del Processo di attivazione tecnica dell’Ente sulla piattaforma ai sensi dell’art. 9.2.2. del C.S.D.P.; - in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa, nel caso di realizzazione di un intervento di manutenzione evolutiva, ai sensi dell'artdel paragrafo 9.2.3.3 del CSDP, quando la realizzazione non sia stata fatta o non realizzi le funzionalità richieste. 1456 c.c.Regione Toscana, con semplice comunicazione a mezzo PECinoltre, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente procederà alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, quadro ai sensi dell’art.1456 dell’art. 1456 del Codice Civile, le codice civile nelle seguenti ipotesi: a) apertura : - a seguito di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; c) abbandono dell’appalto, salvo che almeno n. 10 risoluzioni da parte delle Amministrazioni aderenti per forza maggiore; d) sospensione del servizio senza giustificato motivo; e) impiego cause disciplinate dal presente contratto quadro oppure qualora la risoluzione riguardi più Ordinativi di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; g) cessione del contratto a terzi; h) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; i) frode nella esecuzione del servizio; j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; k) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; m) comminazione di sanzioni fornitura per un importo complessivo pari al 1025% dell’importo dell’appalto; n) massimo previsto per le adesioni; - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario; o) ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato; p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva; q) autorizzato dalla Regione Toscana; - in caso di cessione in tutto o parte del contratto; - in caso di violazione grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito aziendalecondotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 e aggiornato con Delibera 978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). Qualora le penali applicate superino il dieci sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la Regione Toscana procederà ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e/o ai sensi dell'art. 1454 del c.c. Costituisce comunque grave inadempimento qualsiasi ritardo superiore ai termini massimi previsti per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la l’applicazione delle penali. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Nelle ipotesi sopra indicate Per il contratto sarà risolto risarcimento di diritto con effetto immediatotali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. In caso di risoluzione del contratto, a seguito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016; - Regione Toscana procederà in tutto o in parte all'escussione della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione garanzia definitiva di cui all'articolo al successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto per essa articolo 24, salvo il l'ulteriore risarcimento dei danni danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Le cause di risoluzione del contratto previste valgono anche per eventuale nuovo gli Enti che aderiscono al contratto, relativamente alla loro specifica parte di prestazione e per quanto applicabili agli stessi. La risoluzione del contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PECparte di Regione Toscana ha effetto anche rispetto agli atti di adesione già perfezionati, i quali si risolveranno contestualmente alla risoluzione di Regione Toscana.

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva di applicare penali L’Appaltatore è soggetto a penalità nei casi e misure previste all’art. XX del Capitolato, cui si fa rinvio. Il Consiglio regionale, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, contesterà all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le modalità eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, Regione Toscana Consiglio regionale applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di seguito descritte: - ritardo nell’avvio del servizio: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. , che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui Regione Toscana Consiglio regionale accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana Consiglio regionale ad un massimo ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di giorni Regione Toscana Consiglio regionale di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, decorsi i quali l’Azienda avrà il responsabile unico del progetto ha la facoltà di risolvere automaticamente il avviare la procedura prevista dall’articolo 122 comma 3 del D. Lgs. 36/2023. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la Regione Toscana procederà ai sensi dell’art. 122 comma 3 del D. Lgs. 36/2023. La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.del codice civile: - nei casi di cui all’art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023; - inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio; - ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Azienda si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; d) sospensione del servizio senza giustificato motivo; e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; g) cessione del contratto a terzi; h) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; i) frode nella esecuzione del servizio; j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; k) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; m) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; n) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario; o) ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato; p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva; q) autorizzato dalla Regione Toscana Consiglio regionale; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito aziendalecondotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana Consiglio regionale da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore compreso quelli del subappaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). - in caso di violazione da parte dell’Appaltatore di uno degli impegni assunti col Patto di Integrità relativo all’affidamento in oggetto e in ogni caso in cui si verifichino le condizioni previste dal Patto di Integrità. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. Nelle ipotesi sopra indicate 122 del D. Lgs. 36/2023, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito Consiglio regionale procederà in tutto o in parte all’escussione della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione garanzia definitiva di cui all'articolo al successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto per essa articolo X, salvo il l’ulteriore risarcimento dei danni per eventuale danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PECaffidamento.

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