Common use of PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Nel caso in cui si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o comunque nel caso in cui i servizi non siano prestati a regola d’arte l’Azienda procederà all’applicazione delle penali secondo quanto stabilito all’art.9 del CSA. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla ditta tramite PEC, l’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; - nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; - l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Appaltatore è soggetto a penalità nei casi e misure previste all’art. XX del Capitolato, cui si fa rinvio. Il Consiglio regionale, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, contesterà all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, Regione Toscana Consiglio regionale applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle prestazioni contrattuali o comunque nel caso in cui i servizi non siano prestati a regola d’arte l’Azienda procederà all’applicazione delle penali secondo quanto stabilito all’art.9 del CSA. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla ditta tramite PEC, l’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione garanzia definitiva di cui al successivo art. , che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione Regione Toscana Consiglio regionale accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore, dall’Appaltatore non procederà con l’applicazione delle applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana Consiglio regionale ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di Regione Toscana Consiglio regionale di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora le l’importo complessivo delle penali applicate superino irrogate superi il dieci per cento 10% dell’importo contrattuale del contratto, il RUP e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, responsabile unico del progetto ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, 122 comma 3 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto36/2023. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore dell’Appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita del servizio l’Azienda procede delle prestazioni, la Regione Toscana procederà ai sensi dell’art. 108, 122 comma 3 del D.LgsD. Lgs. 50/201636/2023. Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno. L’Azienda La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecodice civile: - nei casi di cui all’art. 108122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; - nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo36/2023; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.136/2010Legge n. 136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Aziendadalla Regione Toscana Consiglio regionale; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda della Regione Toscana Consiglio regionale da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatoredell’Appaltatore compreso quelli del subappaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). - in caso di violazione da parte dell’Appaltatore di uno degli impegni assunti col Patto di Integrità relativo all’affidamento in oggetto e in ogni caso in cui si verifichino le condizioni previste dal Patto di Integrità. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta , ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 122 del D.LgsD. Lgs. 50/2016; - l’Azienda 36/2023, il Consiglio regionale procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14X, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PECdanni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Nel L’operatore economico affidatario è tenuto ad adempiere alle prestazioni oggetto del presente affidamento e a seguire le istruzioni e le direttive impartite a tal fine dal Comune di Firenze; qualora l’operatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. I servizi oggetto della presente procedura di affidamento devono essere, pienamente e correttamente, eseguiti nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nella presente richiesta di preventivo, nell’Annex 1 – Description of the action e di quelle ulteriori che saranno comunicate negli incontri periodici previsti per l’esecuzione del servizio. In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue: - se l’appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti dal Comune ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo complessivo del 10% dell’ammontare netto dell’importo aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. . L’importo sarà stimato e calcolato in base alla gravità dell’inadempimento; - in particolare, qualora l’affidatario non consegua entro il termine del 28.2.2022, sponsorizzazioni (tecniche e/o finanziarie) per un importo/valore complessivo pari o superiore a € 150.003,60 nei termini di cui al punto 5, lett. a), verrà applicata una decurtazione del 30% dell’importo netto aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3. In caso di constatata applicazione di n. 3 penali la Stazione Appaltante si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali o comunque nel caso in cui i servizi non siano prestati a regola d’arte l’Azienda procederà cha possono dar luogo all’applicazione delle penali secondo quanto stabilito all’art.9 del CSAdevono essere contestati dalla Stazione appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o PEC. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla ditta tramite PECIn tal caso, l’Appaltatore entro deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse solari e consecutivi dalla ditta o, solo in assenza data di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore, non procederà con l’applicazione ricezione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penalicontestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione appaltante stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali applicate superino il dieci come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per cento dell’importo contrattuale il RUP tutta la durata dello stesso. La richiesta e/o Direttore dell’esecuzione, il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in base alle rispettive competenze, ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la risoluzione del contrattoquale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando preclude il diritto all’eventuale della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento del dannodegli eventuali maggiori danni. L’Azienda Il Comune di Firenze procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecodice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; - nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in ottemperanza via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel punto 15; - fallimento dell’appaltatore; - non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall’appaltatore in sede di preventivo; - cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato; - frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; - inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi previsti dalla L.136/2010; - in caso materia di subappalto non autorizzato dall’Azienda; - in caso rapporto di cessione di tutto o parte lavoro del contrattopersonale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda del Comune di Firenze approvato con deliberazione della Giunta comunale del 26 gennaio 2021 n.12 avente ad oggetto “Revisione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze - approvazione”, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore; - della Società compreso quelli del subappaltatore. Al di fuori dei casi sopra specificati l’Amministrazione, nei casi in caso cui il direttore dell’esecuzione accerti che comportamenti della Società costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto nei casi di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’artcui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; - l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva . Ove il servizio venisse aggiudicato e il contratto stipulato, nelle more dell’espletamento dei controlli per l’accertamento dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora difettino i suddetti requisiti, il contratto si intenderà risolto e l’Amministrazione sarà tenuta al successivo articolo 14pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta ed applicherà a codesto operatore economico una penale nella misura del 10% dell’ammontare netto dell’importo netto aggiudicato corrispondente a quanto offerto al punto 10.3, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PECcome previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016.

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Samples: Richiesta Di Preventivo Per L’affidamento Del Servizio Di Fundraising, Organizzazione Del Festival D’europa 2022, Coordinamento Dei Suoi Promotori

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’Appaltatore è soggetto ad una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Laddove il ritardo persista in termini tali da costituire grave inadempimento e da non consentire di raggiungere le finalità proprie dell’affidamento, il Commissario di Governo procederà ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, contesterà all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, l’Amministrazione applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle prestazioni contrattuali o comunque nel caso in cui i servizi non siano prestati a regola d’arte l’Azienda procederà all’applicazione delle penali secondo quanto stabilito all’art.9 del CSA. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla ditta tramite PEC, l’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione garanzia definitiva di cui al successivo art. 15, che dovrà essere reintegrata integrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore, dall’Appaltatore non procederà con l’applicazione delle applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. Qualora le L’applicazione delle penali applicate superino non pregiudica il dieci per cento dell’importo contrattuale diritto dell’Amministrazione ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il RUP e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, ha la facoltà diritto dell’Amministrazione di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3 richiedere il risarcimento del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contrattomaggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore dell’Appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita del servizio l’Azienda delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 3, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016. Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto Il Commissario di diritto, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno. L’Azienda Governo procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecodice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; - nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.136/2010legge n. 136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Aziendaautorizzato; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda della Regione Toscana da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatoredell’Appaltatore compreso quelli del subappaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - nel caso in cui, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis del codice penale. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta , ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - l’Azienda , il Commissario di Governo procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 1420, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PECdanni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Attinente All’architettura E Ingegneria Di Progettazione Di Fattibilità Tecnico Economica, Comprensivo Dello Studio Preliminare Ambientale Relativamente Agli Interventi Di “Ottimizzazione Della Cella Nord E Della Cella Sud Del Fosso Magliano” E “Ripascimento Del Litorale Di Ronchi Poveromo Individuato Nelle Due Celle a Nord Del Fosso Poveromo

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Nel caso Penali L’ASP fa pervenire alla Società a mezzo raccomandata, fax o PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell’esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell’articolo 8 del pre- sente contratto. La Società, in cui si verifichino relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevi- mento. Qualora la Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l’ASP a suo insinda- cabile giudizio, per le inadempienze di seguito elencate applicherà sanzioni economiche proporzionate al grado di disservizio verifica- tosi, e in particolare: - mancata presenza dell’operatore presso l'assistito nell’orario con- cordato senza il dovuto preavviso; - mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso l’utente; - comprovati disservizi su segnalazioni da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o comunque nel caso in di utenti nei con- fronti del- lo stesso operatore; - comprovati disservizi segnalati da parte di diversi utenti per i ser- vizi espletati. In ogni caso, per ciascuna inadempienza di cui i servizi al precedente com- ma, la sanzione pecuniaria annua non siano prestati potrà superare complessiva- mente un massimo del 25% dell’importo contrattuale annuo. L’ASP procederà a regola d’arte l’Azienda procederà all’applicazione delle penali secondo quanto stabilito all’art.9 trattenere l’importo del CSA. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla ditta tramite PEC, l’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. Qualora valore corrispondente al- le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP e/o Direttore dell’esecuzionedal pagamento delle fatture ovvero tramite e- scussione della cauzione prestata, in base alle rispettive competenze, ha questo ultimo caso la facoltà di avviare Società dovrà obbligatoriamente reintegrare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) garanzia nei trenta giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno. L’Azienda procederà successivi alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - per mancata apertura ricezione della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; - nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; - l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PECcomunicazione.

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Nel L’operatore economico aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni del presente capitolato. Ove non provveda agli obblighi imposti per legge, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria che varia secondo la gravità dell’infrazione. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, in caso in cui si verifichino di gravi e/o reiterate inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o comunque nel caso del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art.1456 c.c., in tutte le ipotesi in cui i servizi l’inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l’Ente appaltante e di riflesso per l’utenza, tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso, di non siano prestati ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente Capitolato. Per l’inadempienze lievi da parte dell’aggiudicatario, l’Ente committente si riserva di applicare, a regola d’arte l’Azienda procederà all’applicazione suo esclusivo insindacabile giudizio delle penali secondo quanto stabilito all’art.9 il cui importo è pari ad un minimo quantificato nel 0,5% dell’importo di aggiudicazione del CSAservizio ad un massimo del 1% dello stesso importo di aggiudicazione Le somme per le penali possono essere incamerate dal committente, o detraendole dalla cauzione definitiva versata e qualora questa risultasse insufficiente o direttamente dagli importi dovuti all’aggiudicatario. Prima Si stabilisce che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità di applicare cui trattasi è la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla ditta tramite PEC, l’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare contestazione degli addebiti. Alla contestazione della inadempienza l’operatore aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime contro deduzioni entro e non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; - nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. oltre 10 (dieci) anche non consecutive nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi decorrenti giorni dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali ricevimento della lettera di cui al presente articolo; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; - l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PECaddebito.

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’operatore economico è soggetto a penalità: - per il ritardo nella consegna di tutti apparati materiali e dei beni immateriali che compongono il sistema riportato nel Capitolato per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all’art. 2 del Capitolato prestazionale e descrittivo è applicata una penale dell’importo di 100 € fino al 30° giorno solare. Se il ritardo persiste oltre il 30° esimo giorno fermo restando l’applicazione delle penali giornaliere si provvederà ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. lgs 50/2016 - per il servizio di installazione, configurazione, migrazione qualora non siano rispettati i tempi di avvio dell’installazione e quelli del completamento della stessa previsti nel suddetto articolo del capitolato, sarà applicata una penale pari a 100 € per ogni giorno di ritardo fino ad una tolleranza massima 15 gg. Se il ritardo persiste oltre il 15 esimo giorno fermo restando l’applicazione delle penali giornaliere provvederà ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. lgs 50/2016, - per il servizio di supporto qualora non sia rispettato il tempo massimo descritto nel capitolato prestazionale sarà applicata una penale pari a 100€ per ogni ora lavorativa di ritardo. Qualora si verificassero 5 ritardi annuali, come sopra descritti, saranno considerati dalla amministrazione un grave inadempimento alle condizioni contrattuali. Il Consorzio LaMMA, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, il Consorzio XxXXX provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle prestazioni contrattuali o comunque nel caso in cui i servizi non siano prestati a regola d’arte l’Azienda procederà all’applicazione delle penali secondo quanto stabilito all’art.9 del CSA. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla ditta tramite PEC, l’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione garanzia definitiva di cui al successivo art. 15, che dovrà essere reintegrata integrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione il Consorzio LaMMA accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore, dall’Appaltatore non procederà procede con l’applicazione delle penali e disporrà dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Consorzio LaMMA di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora le l’importo complessivo delle penali applicate superino irrogate superi il dieci per cento 10% dell’importo contrattuale del contratto, il RUP e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, 108 comma 3 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto50/2016. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore dell’Appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita del servizio l’Azienda delle prestazioni, il Consorzio LaMMA procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno. L’Azienda Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecodice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; - nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.136/2010Legge n. 136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Aziendadal Consorzio LaMMA; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - nel caso in cui le performance del modello o dello storage siano non corrispondenti a quelle riportate nell’offerta tecnica e tali da pregiudicare gli obiettivi della performance prefissata; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatoredell’Appaltatore compreso quelli del subappaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; - l’Azienda Consorzio LaMMA procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 1415, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PECdanni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Nel Qualora l’Autorità riscontri il mancato rispetto, per qualsiasi motivo, del termine massimo stabilito per la consegna dell’autovettura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Analogamente, laddove si riscontri che il servizio non sia espletato nei termini previsti, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso in cui si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o comunque nel caso in cui i servizi non siano prestati a regola d’arte l’Azienda procederà all’applicazione delle penali secondo quanto stabilito all’art.9 del CSAdi perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento agli obblighi contrattuali. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla ditta tramite PEC, l’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione Ai fini dell’applicazione delle penali, l’Autorità provvederà, in forma scritta a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le inadempienze riscontrate. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP L’Appaltatore potrà, ove lo ritenga opportuno e/o Direttore dell’esecuzionenecessario, far pervenire all’Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in base alle rispettive competenzeogni caso, ha la facoltà superare il 10% dell’importo contrattuale. Ferme le ipotesi di avviare la procedura prevista dall’articolo 108risoluzione espressamente contemplate nel presente documento, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto. Qualora sia accertato un grave il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattualidi non scarsa importanza dell’Appaltatore, da parte dell’Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio l’Azienda procede ai sensi dell’art. 1081455 c.c., comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appaltoprevia diffida ad adempiere, l’Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando entro un termine non inferiore superiore a 15 (quindici) quindici giorni consecutividal ricevimento della contestazione. L’Autorità potrà, decorso il quale il contratto si considera risolto di dirittoinoltre, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno. L’Azienda procederà alla chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile: - nei casi al verificarsi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione uno dei contratti collettivi; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; - nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; - l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.seguenti eventi:

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempienza anche a uno solo degli obblighi connessi all’espletamento del servizio, secondo quanto previsto dal contratto, ACCAM applicherà una penale di € 500,00. La tardiva, parziale e/o mancata effettuazione del servizio di smaltimento richiesto dalla Stazione Appaltante entro i termini prescritti dall’ordine è causa di applicazione della penale di € 500,00 oltre al pagamento delle ulteriori spese che, l'Azienda dovesse sopportare per lo smaltimento rivolgendosi ad altro soggetto autorizzato, salvo il diritto, a favore dell'Azienda stessa, al risarcimento dell'eventuale maggior danno, diretto e indiretto causato dalla fermata dell’impianto. Nel caso in cui le operazioni di carico non avvengano in condizioni di sicurezza, o comunque difformemente alle disposizioni impartite, ACCAM S.P.A. sospenderà le attività e si riserva la facoltà di allontanare dal sito il mezzo ed il personale; l’avverarsi di tale condizione sarà considerata come tardivo intervento entro i termini prescritti. Sono fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore, valutate tali a giudizio insindacabile di ACCAM S.P.A. Tali cause dovranno essere rappresentate dall’appaltatore al’ E.A. per iscritto. In caso di comprovata forza maggiore che impedisca lo svolgimento del servizio, qualora la stessa si prolunghi per più di 15 giorni naturali, l’E.A. si riserva di risolvere comunque il contratto senza nulla corrispondere all’I.A. Nel caso in cui si verifichino inadempienze debba ricorrere a terzi per l'effettuazione del servizio e il ritardo oltre i termini da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o comunque nel caso in cui i servizi non siano prestati a regola d’arte l’Azienda procederà all’applicazione delle penali secondo quanto stabilito all’art.9 del CSA. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla ditta tramite PEC, l’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine dell’I.A. si protragga per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) oltre tre giorni consecutivi, decorso il quale l' E.A. avrà facoltà di considerare risolto il contratto si considera risolto di dirittoper inadempimento dell' I.A., dandone semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento recupero dei maggiori danni. Al verificarsi di gravi deficienze degli obblighi contrattuali ed ove, previa diffida, l’appaltatore non ottemperi agli ordini ricevuti, ACCAM S.P.A. per assicurare la continuità del dannoservizio, avrà la facoltà di fare eseguire d’ufficio il servizio in oggetto. L’Azienda procederà alla risoluzione Le spese sostenute maggiorate del contratto ai sensi dell’art20% (più IVA di legge) del valore del servizio non effettuato per maggiori costi sopportati saranno addebitati all’I.A. L'importo delle penali e dei maggiori oneri sostenuti così come quello dei danni derivati ad ACCAM per assicurare la continuità del servizio, sarà prioritariamente compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all' I.A. e, per la eventuale quota parte in eccedenza, sarà escussa la cauzione. 1456 del Codice Civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 Eventuali ulteriori eccedenze dovranno essere rifuse direttamente dall’ I.A. L’applicazione delle penali e 2, del D.Lgs. 50/2016; - dei ristori per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente maggiori costi sostenuti e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - violazione grave eper danni sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla comunicazione della contestazione stessa. Il responsabile del procedimento deciderà, con provvedimento motivato, il rigetto/o ripetuta accoglimento delle norme di sicurezza e prevenzione; - comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; - nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)controdeduzioni. In caso di risoluzione del recidiva della stessa infrazione nel corso di un trimestre ACCAM avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; - l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

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PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. È di assoluta importanza che il servizio richiesto sia svolto senza alcuna interruzione e nel pieno rispetto dei termini stabiliti dall’Appaltante, essendo i termini d’esecuzione delle prestazioni essenziali ai sensi dell’articolo 1457 del codice civile. In caso di inadempienza anche a uno solo degli obblighi connessi all’espletamento del servizio, secondo quanto previsto dal contratto, ACCAM applicherà una penale di € 500,00. Il mancato rispetto dei termini di consegna delle analisi, così come prescritti nella Tabella 6 allegata al presente Capitolato e aggiornati in fase di offerta, determinerà in capo all’Appaltatore l’applicazione delle corrispondenti penali. Si informa sin d’ora che l’Appaltante non tollererà reiterati ritardi nella consegna delle analisi; fatto salvo il caso di comunicazione di giustificazione preventiva così come disposto dell’art. 3. Ai fini del presente contratto si considera ritardo reiterato la contestazione di almeno due ritardi consecutivi, non giustificati, nel corso del trimestre di riferimento. La contestazione di almeno due ritardi consecutivi non giustificati è considerata dall’Appaltante grave inadempienza contrattuale e causa di risoluzione del contratto; resta salva la facoltà dell’Appaltante di esigerne la consegna ai sensi dell’art.1457 comma 1 del codice civile. Le penali saranno dedotte dalle fatture o, in mancanza, verranno prelevate dalla cauzione; in tal caso l’Appaltatore dovrà prontamente reintegrare la cauzione. Delle applicazioni di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Amministrazione informerà l’aggiudicatario, a mezzo lettera raccomandata A/R o mail certificata. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non esegua il servizio, ACCAM avrà la facoltà di far effettuare il servizio da terzi, applicando all'Appaltatore i costi che dovrà sostenere con l’aggiunta di una penale pari al 20% del valore del servizio non effettuato, salvi i maggiori e ulteriori danni risarcibili ai sensi dell’art. 1382 c.c.. Nel caso in cui si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o comunque nel caso in cui i servizi non siano prestati debba ricorrere a regola d’arte l’Azienda procederà all’applicazione delle penali secondo quanto stabilito all’art.9 terzi per l'effettuazione del CSA. Prima di applicare la penaleservizio e il ritardo si protragga oltre tre giorni consecutivi, l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla ditta tramite PEC, l’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP e/o Direttore dell’esecuzione, in base alle rispettive competenze, ha la l'Impresa Appaltante avrà facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108considerare risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattualidandone semplice comunicazione scritta, da parte dell’Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio l’Azienda procede salvi i maggiori e ulteriori danni risarcibili ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l’Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto, l’Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno. L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi; - per impiego di personale non dipendente dell’Appaltatore; - per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; - nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel xxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l’applicazione delle penali di cui al presente articolo; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.136/2010; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; - in caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore; - in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)1382 c.c. In caso di risoluzione comprovata forza maggiore che impedisca lo svolgimento materiale del contrattoservizio, ai sensi qualora la stessa si prolunghi per più di 15 giorni naturali, l’I.A. si riserva di risolvere comunque il contratto senza nulla corrispondere all’Appaltatore. L'importo delle penali, così come quello dei precedenti commi maggiori danni derivati ad ACCAM per assicurare la continuità del presente articolo: - resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’artservizio, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione. 108 del D.Lgs. 50/2016; - l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PECEventuali ulteriori eccedenze saranno rifuse direttamente dall’Appaltatore.

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