Common use of Penalità Clause in Contracts

Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata Con riferimento ai servizi di cui all'art. 3 lett. A) Centro Unico Prenotazioni, gli stessi dovranno essere garantiti senza soluzione di continuità nei limiti di volume e nel rispetto dell'articolazione organizzativa stabilita, di cui all’Allegato 1) L'eventuale interruzione dei servizi CUP determinata da assenze per malattie, ferie, permessi, maternità, infortunio, ecc., di uno o più operatori di Sanitaservice che pregiudichino la funzionalità del servizio, deve essere tempestivamente comunicata al Direttore/Dirigente della Struttura ASL e, nel caso di assenza superiore a mesi due immediatamente ripristinata anche mediante altro operatore con pari o superiore professionalità. In mancanza di ripristino immediato saranno previste le seguenti penalità: • mancato riconoscimento del servizio per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria saràdurata dell'interruzione; • risarcimento eventuale danno derivante all'ASL o a terzi in conseguenza del mancato ripristino ed erogazione dei servizi, pertanto, sottoposta ad un processo nella misura massima di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare disservizio rilevato. Con riferimento ai servizi di ritardocui all'art. 3 lett. B) Supporto tecnico/amministrativo, oltre al risarcimento dei danni eventuali gravi ritardi e/o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti inadempimenti nello svolgimento delle attività sopra riportate causeranno: • l'addebito a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà Sanitaservice delle sanzioni pecuniarie derivanti dalle sanzioni amministrative civili e/o contabili inflitte da parte delle Autorità preposte all’ASL LE; • l'addebito di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o dell'importo massimo di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi irregolarità, disservizio o mancanza rilevata dal Direttore/Dirigente della Struttura ASL preposta e confermata a seguito di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penalicontraddittorio tra le parti, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 stesso abbia avuto esito negativo per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicateSanitaservice.

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Samples: Contratto Di Servizio

Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione • Consegna della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 all’ Art.11 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - • Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6) o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in Art.11) In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). Art.11) In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una penale riduzione pari a € 200,00 per ogni giorno solare500,00, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15Art.14). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18Art.6) . In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti di reagenti, controlli di qualità, calibratori, e dei materiali materiale di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli degli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, periodici dei referti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

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Samples: www.ausl.bologna.it

Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate sul servizio, l’Amministrazione accertasse l’inosservanza, anche parziale, delle norme contenute nel presente Capitolato, sarà applicata all’Appaltatore una penale, a seconda della gravità dell’inadempienza. Resta inteso che nel caso si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive verificassero situazioni di maltrattamento degli animali si procederà alla denuncia di tali episodi alla competente Autorità Giudiziaria per l'adozione dei relativi provvedimenti di legge. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta dallo stesso necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, mediante posta elettronica certificata, della contestazione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano l’applicazione di una penale: - Inosservanza di prescrizioni in materia di personale adibito al servizio (verificati attraverso segnalazione es: comunicazioni, sostituzioni, inadempienze, discordanza tra il numero di persone impiegate e quello previsto dal presente Capitolato, inadeguato rapporto con il pubblico, ecc.): penale da parte dei referenti un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza delle U.O.prescrizioni in materia di assistenza medico veterinaria: penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, o attraverso evidenza documentalebenessere, cura, alimentazione, recupero/cattura, trasporto: penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza delle obbligazioni assunte con la presentazione dell’offerta tecnica: penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza di prescrizioni in materia di pulizia e disinfezione, manutenzione ed attrezzature, adempimenti burocratici e informativi (adozioni, segnalazioni smarriti / trovati, sito web, ecc.): penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00; - Altre violazioni degli obblighi e delle prescrizioni previste dal presente capitolato non comprese nelle voci sopra riportate: penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00. Le penali sono cumulabili. La Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del danno ulteriore (art. 1382, comma 1, del codice civile), ciascuna Azienda procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva che, in quest’ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro 15 giorni successivi alla data dell’avvenuta escussione. L’applicazione della/e penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. In caso di violazione degli obblighi e delle prescrizioni previste dal presente capitolato la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penalesostituirsi all’Appaltatore per sanare i disservizi riscontrati, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardoimputando gli oneri sostenuti all’Appaltatore stesso, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamoprocedendo al recupero delle somme come sopra indicato, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione e fatta salva l’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

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Samples: www.unione.terredicastelli.mo.it

Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Xxxxxxx e di P.F., per tutta la sua duratale piante di diametro non superiore ai 20 cm. La Ditta Aggiudicataria saràE a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, pertantoper quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, sottoposta ad un processo n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di valutazione che potrà portare, Massima e di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattualiPolizia Forestale. In particolare, le caso di violazione del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali. - Nel caso l'aggiudicatario non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori abbia portato a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati termine l'utilizzazione nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare tempo stabilito all'articolo n. 16 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale pari € 500,00 di €. 10,00= per ogni giorno solare di ritardoritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, oltre senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contrattopresente comma. - Dispositivi In caso di mancata o non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato corretta esecuzione delle operazioni di esbosco e trasporto (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00artt. 9; 36 e 37), oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato da valutarsi in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal casorilievo danni, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il costo della mancata esecuzione delle operazioni, valutato dal tecnico incaricato della Direzione Operazioni di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00Taglio sulla base del prezzario regionale in uso per l'ultimo bando pubblicato del Piano di Sviluppo Forestale, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti con riferimento ai prezzi orari della manodopera ed al prezzo unitari delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicateopere compiute.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Penalità. La fornitura derivante Per la caratteristica delle prestazioni, le attività oggetto del presente Capitolato non potranno essere sospese. Pertanto, l’aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione dell’appalto anche in caso di scioperi e/o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo. Nei casi in cui l’aggiudicatario non esegua, anche parzialmente, le prestazioni così come previste dal contratto ovvero vi dia corso con ritardo o comunque oltre il termine stabilito, le ATS procederanno, anche separatamente e anche senza darne preventiva comunicazione, all’acquisto diretto del servizio, presso altro operatore economico, così da assicurare la continuità di prestazioni essenziali. Le eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o le inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, comporteranno le seguenti penalità: − applicazione di una penale fino a € 300,00/die per ritardato avvio (totale o parziale) del servizio per cause imputabili direttamente al fornitore. Sono equiparati al ritardo nell’avvio del servizio anche le mancate forniture di buste, avvisi di ricevimento ed accessori a completamento -per ognuno dei luoghi di ritiro - prima dell’avvio del servizio ed anche successivamente su richiesta, come normato dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta contratto. Verrà applicata la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 citata penalità per ogni giorno solare lavorativo di permanenza del ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti sino alla data in cui il servizio sarà assicurato a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà norma di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria capitolato; − applicazione di una penale pari a € 2.000,00cinque volte il prezzo complessivamente corrisposto per la spedizione del piego e dell’avviso di ricevimento in caso di smarrimento, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o furto, o danneggiamento del piego prima della notificazione al destinatario (Regolamento di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12cui alla Delibera AGCOM n. 600/2018). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà ; − applicazione di applicare una penale pari a da 200,00 150,00/die per mancato o ritardato adempimento delle prestazioni richieste per le attività di base e variante integrata, di cui agli artt. 4 e 5 dal presente CSA. Verrà applicata la citata penalità per ogni giorno solarelavorativo di permanenza dell’inadempimento, fino sino alla data in cui il servizio tornerà ad avvenuta comunicazione essere regolare; − applicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a di 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, 100,00/prestazione nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà l’aggiudicatario esegua una prestazione in modo difforme dalle disposizioni di applicare un’ulteriore cui al presente capitolato. La penale pari a € 500,00 verrà applicata per ogni dispositivo non regolarmente manutenutoprestazione difforme. Nel Questa penale si applica anche per ogni notifica eseguita in violazione delle norme contemplate nella L. 890/1982 e ss.mm.ii. e comunque per ogni violazione delle procedure previste per la notifica a mezzo atti giudiziari; − applicazione di una penale di € 50,00/die nel caso in cui venga riscontrata la mancata ovvero inesatta trasmissione dei flussi informativi e/o report previsti, da calcolarsi a decorrere dal giorno in cui l’attività avrebbe dovuto essere eseguita, fino al suo corretto adempimento; − applicazione di una penale di € 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno, in caso di concessioni, autorizzazioni e analoghi provvedimenti relativi alla sfera giuridica dell’aggiudicatario che rendessero illegittima la prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Per le casistiche non espressamente previste nel presente articolo, si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione fa riferimento a quanto stabilito dall’Allegato A alla Delibera n. 600/2018 di AGCOM “Regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del Servizio Postale”. Fatta salva la procedura prevista, la richiesta e/o il pagamento delle penali sopra citate non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. Per le penalità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione, dei referenti pagamenti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle U.O.penali verranno contestati per iscritto via pec dall’Amministrazione interessata all’affidatario, il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accogliibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o attraverso evidenza documentale)la stessa non sia giunta nel termine indicato, ciascuna Azienda Appaltante si riserva saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilite. Qualora la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.emancata e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza ritardata esecuzione totale o parziale del contratto e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessariocorrispondenza dello stesso alle esigenze aziendali si sia verificata più di tre volte per anno, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì anche non consecutive, le ATS hanno la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21). Per quanto riguarda contratto, trattenendo il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumodeposito cauzionale definitivo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre salvo il diritto al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà , senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi e compensi di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicatesorta.

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Penalità. La fornitura derivante S.A. a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, applicherà sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’I.A., le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che di norma comportano l’applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: ♦ mancato rispetto delle procedure di autocontrollo; ♦ mancata consegna di pasti interi o parte di pasti; ♦ grammature diverse da quelle prescritte dalle tabelle dietetiche; ♦ prodotti non conformi alle tabelle merceologiche e non tempestivamente sostituiti; ♦ presenza di corpi estranei di varia natura nei piatti; ♦ mancata consegna o errata preparazione delle diete speciali; ♦ personale inferiore ai parametri stabiliti; ♦ pulizia dei locali di competenza della ditta non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente; ♦ carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso di non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti; ♦ mancato adempimento degli interventi manutentivi previsti dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria saràcapitolato; ♦ mancato rispetto orari di consegna e somministrazione dei pasti; ♦ inadeguatezza attrezzature, pertanto, sottoposta ad un processo contenitori e automezzi; ♦ mancata risoluzione di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui e riproporsi di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati queste nel tempogramma propostotempo. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi Le inadempienze sopra descritte non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude precludono all’Amministrazione il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli sanzionare eventuali maggiori dannicasi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Le Aziende si riservano Potranno essere applicate in tali casi sanzioni da un minimo di € 250,00 ad un massimo del 10 % annuo contrattuale, rapportate alla gravità dell’inadempienza. Conformemente all’enunciato principio della progressione, la facoltà seconda penalità comminata alla ditta per una medesima inadempienza commessa anche in una utenza diversa dalla precedente potrà essere di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioniimporto doppio, le quote derivanti dalle eventuali penali applicatela terza triplo e così via.

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Penalità. La fornitura derivante Nel caso in cui i servizi oggetto del presente appalto non vengano espletati da parte dell'impresa Appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nei documenti contrattuali e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, o vengano riscontrate deficienze e inadempimenti nel servizio stesso, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione, saranno addebitate le penalità di seguito elencate: − a) Standards igienico-sanitari e obblighi nei confronti del personale e controllo delle strutture:1)mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica, accertato dagli organi ufficiali preposti al controllo igienico sanitario attraverso l’analisi di laboratorio degli alimenti: sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00; 2) Rinvenimento di corpi estranei, sia organici che inorganici, nelle derrate, stoccate in Centro cottura o nei pasti veicolati consegnati alle singole sedi di ristorazione: sanzione da 500,00 a € 3.000,00; 3) Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti nel centro di cottura: sanzione da 500,00 a € 3.000,00; 4) conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente: sanzione di € 1.000,00; 5) per mancato rispetto degli standard di pulizia e sanificazione previsti per il locale cucina e i refettori: sanzione da € 500,00 a € 1.000,00; 6) mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie dal presente Capitolato speciale sarà monitorata personale addetto al centro di cottura, al trasporto e alla somministrazione dei pasti: sanzione di € 1.000,00 per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo ogni tipologia; 7) inadeguata igiene degli utensili e delle attrezzature utilizzate nelle fasi di valutazione produzione e di distribuzione e per inadeguata igiene degli automezzi che potrà portare, veicolano i pasti: sanzione di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto € 1.000,00 per ogni tipologia; 8) violazioni accertate relativamente agli obblighi contrattuali. In particolarecontributivi previdenziali ed assicurativi del personale ovvero per ogni mancato rispetto delle norme sul personale: sanzione di € 5.000,00; 9) mancata manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli immobili secondo le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguitomodalità previste un questo capitolato: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari sanzione da € 500,00 a € 2.000,00; 10) Per ogni caso e per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni mancata presenza di tutte le figure professionali minime previste dal Capitolato o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): dichiarate in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà sede di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale offerta: sanzione pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni1.000,00. - Carenze documentali − b) standards merceologici: 1) utilizzo di derrate non conformi a quanto richiesto nell’allegato B e/o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà gara: sanzione di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 1.000,00; − c) menù base e dietetici: 1) mancata produzione o consegna di dieta speciale o errata preparazione; non rispetto delle prescrizioni dietetico – sanitarie: sanzione di € 750,00; 2) per variazioni reiterate del menù di cui all’allegato A non concordate con il Comune: sanzione di € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

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Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la L’Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua durata. La Ditta Aggiudicataria saràscrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per sanzioni pecuniarie in ogni giorno solare caso di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà verificata violazione di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenutotali norme. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive manchevolezze o inadempimenti (verificati attraverso segnalazione anche parziali) di servizio, imputabili alla Ditta affidataria o derivanti da inosservanza, da parte dei referenti di quest’ultima, delle U.O.norme contenute nel presente capitolato, nel contratto d’appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o attraverso evidenza documentale)di atto amministrativo in materia, ciascuna Azienda Appaltante si riserva le stesse sono rilevate alla Ditta affidataria medesima per iscritto a mezzo pec. Entro il termine di dieci giorni la facoltà Ditta affidataria può presentare le proprie controdeduzioni. Dopo una contestazione scritta ed il ricevimento delle relative controdeduzioni, ove queste ultime non vengano motivatamente accolte, con apposito atto del Dirigente verranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie: - Mancato risconto dell’utilizzo delle materie prime di applicare un’ulteriore penalecui all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto (verifica circa il rispetto delle quantità impiegate nella misura del 50% di materie prime biologiche, pari a DOP, IGP, tradizionali) 500,00 400,00 (per ogni giorno solare materia prima non correttamente impiegata rispetto ai certificati depositati agli atti d’ufficio) - Mancato rispetto delle caratteristiche degli alimenti di ritardocui all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto (ortaggi, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamofrutta fresca, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal casolegumi, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a formaggi, pane, olio, pasta, riso, uova, pesce, carne, prosciutto e latte) 500,00 400,00 (per ogni giorno solare materia prima non correttamente impiegata rispetto ai certificati depositati agli atti d’ufficio) - Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia di ritardocui all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto (utilizzo monodose olio sale e aceto presso i refettori) € 150,00 Etichettatura non conforme alla vigente normativa € 400,00 Mancato rispetto degli standard previsti dalle Tabelle merceologiche € 400,00 Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia € 400,00 - Mancata presentazione delle schede di sicurezza corrispondenza del numero dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a pasti consegnati al numero dei pasti ordinati 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21). Per quanto riguarda il ritardo sulla 400,00 - Totale mancata consegna dei reagenti pasti ordinati, presso ogni singolo plesso scolastico € 800,00 - Totale mancata consegna di una portata, presso ogni singolo plesso scolastico € 600,00 - Mancata consegna di pasti destinati alle diete speciali personalizzate e diete in bianco € 400,00 - Mancata consegna di materiale a perdere € 300,00 - Mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione € 300,00 - Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto) € 400,00 - Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto) € 400,00 - Mancato rispetto del menù previsto (contorno) € 300,00 - Mancato rispetto del menù previsto (frutta) € 300,00 - Rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici nelle pietanze € 400,00 - Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti € 400,00 - Mancato utilizzo delle vettovaglie così come distinte all’art. 2 e successivi del capitolato speciale d’appalto € 200,00 - Inadeguata igiene delle attrezzature e utensili € 400,00 - Inadeguata igiene degli automezzi € 600,00 - Mancato rispetto dei materiali limiti di consumocontaminazione microbica € 600,00 - Fornitura di pasti chimicamente contaminati, nel caso in tali da essere inidonei all’alimentazione umana € 600,00 - Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso i refettori € 600,00 - Conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente € 600,00 - Temperatura dei pasti non conforme alla normativa vigente € 300,00 - Mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale addetto al trasporto dei pasti € 600,00 - Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla distribuzione e rigoverno dei locali di ristorazione (refettori) € 600,00 - Accesso presso refettori di personale non autorizzato € 300,00 - Accesso presso la sala sporzionamento e centro cottura di personale non autorizzato € 300,00 Mancato rispetto delle condizioni di cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danniall’art. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione 16 del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura capitolato speciale d’appalto (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.pasto test)€ 150,00

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Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12Art.11): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12Art.11). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 1514). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18Art.17. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 1615). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Penalità. La fornitura derivante dal L’Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme. Nel caso si verifichino manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla Ditta appaltatrice o derivanti da inosservanza, da parte di quest’ultima, delle norme contenute nel presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria saràcapitolato, pertanto, sottoposta ad un processo nel contratto d’appalto ovvero delle norme di valutazione che potrà portarelegge, di volta regolamento o di atto amministrativo in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolaremateria, le stesse sono comunicate alla Ditta medesima per iscritto a mezzo raccomandata A.R., ai sensi di legge. Entro il termine di dieci giorni la Ditta appaltatrice può presentare le proprie controdeduzioni. Dopo una contestazione scritta ed il ricevimento delle relative controdeduzioni, ove queste ultime non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui vengano motivatamente accolte, con apposito atto del Responsabile del Servizio verranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie: • Mancato rispetto degli standard previsti dalle tabelle predisposte dall’ASL n° 3 di seguitoNuoro - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN): € 600,00 • Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 600,00 • Etichettatura non conforme alla vigente normativa: € 500,00 per ogni giorno solare • Pasti confezionati con prodotti non conformi alle disposizioni di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a cui ai precedenti articoli 6 e 8: € 500,00 per ogni operatore. • Mancato rispetto dell’obbligo di utilizzare prodotti - Non rispondenza degli interventi di manutenzione alimentari e non, inclusi i veicoli e le apparecchiature elettriche - con quanto dichiarato le caratteristiche dichiarate nell’offerta tecnica e che in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà gara hanno consentito alla ditta di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad conseguire un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21)punteggio maggiore. Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a ogni infrazione accertata: 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicate1.000,00.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la L’Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua durata. La Ditta Aggiudicataria saràscrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per sanzioni pecuniarie in ogni giorno solare caso di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà verificata violazione di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenutotali norme. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive manchevolezze o inadempimenti (verificati attraverso segnalazione anche parziali) di servizio, imputabili alla Ditta affidataria o derivanti da inosservanza, da parte dei referenti di quest’ultima, delle U.O.norme contenute nel presente capitolato, nel contratto d’appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o attraverso evidenza documentale)di atto amministrativo in materia, ciascuna Azienda Appaltante si riserva le stesse sono rilevate alla Ditta affidataria medesima per iscritto a mezzo raccomandata A.R., ai sensi di legge. Entro il termine di dieci giorni la facoltà di applicare un’ulteriore penaleDitta affidataria può presentare le proprie controdeduzioni. Dopo una contestazione scritta ed il ricevimento delle relative controdeduzioni, pari a ove queste ultime non vengano motivatamente accolte, con apposito atto del Responsabile del Servizio verranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie: - Mancato rispetto degli standard previsti dalle Tabelle merceologiche 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino 400,00 - Confezionamento non conforme alla risoluzione del guasto. vigente normativa in materia € 400,00 - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a Etichettatura non conforme alla vigente normativa 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. 400,00 - Mancata presentazione delle schede di sicurezza corrispondenza del numero dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a pasti consegnati al numero dei pasti ordinati 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21). Per quanto riguarda il ritardo sulla 400,00 - Totale mancata consegna dei reagenti pasti ordinati, presso ogni singolo plesso scolastico € 800,00 - Totale mancata consegna di una portata, presso ogni singolo plesso scolastico € 600,00 - Mancata consegna di pasti destinati alle diete speciali personalizzate e diete in bianco€ 400,00 - Mancata consegna di materiale a perdere € 300,00 - Mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione € 300,00 - Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto) € 400,00 - Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto) € 400,00 - Mancato rispetto del menù previsto (contorno) € 300,00 - Mancato rispetto del menù previsto (frutta) € 300,00 - Rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici € 400,00 - Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti € 400,00 - Inadeguata igiene delle attrezzature e utensili € 400,00 - Inadeguata igiene degli automezzi € 600,00 - Mancato rispetto dei materiali limiti di consumocontaminazione microbica € 600,00 - Fornitura di pasti chimicamente contaminati, nel caso in cui tali da essere inidonei all’alimentazione umana € 600,00 - Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà refettori € 600,00 - Conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente € 600,00 - Temperatura dei pasti non conforme alla normativa vigente € 600,00 - Mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale addetto al trasporto dei pasti € 600,00 - Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla distribuzione e rigoverno dei locali di applicare una penale pari ristorazione (refettori) € 600,00 - Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 15 minuti all’orario previsto 500,00 150,00 - Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante un ritardo superiore a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.30 minuti all’orario previsto € 300,00

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Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata In caso di accertate inadempienze contrattuali, l’Ente provvederà a contestare per tutta iscritto al gestore quanto rinvenuto, assegnando un termine per l’adempimento o per la sua duratapresentazione di eventuali controdeduzioni. La Ditta Aggiudicataria saràDecorso il termine assegnato, pertantoin caso di mancato riscontro da parte del gestore ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante l’Ente si riserva la facoltà di applicare una penale pari le seguenti sanzioni: - omessa presentazione della relazione semestrale di cui all’art. 5 lett. f) 🡪 500,00 1.000,00; - rilascio di dati, informazioni e interviste sull’attività svolta per ogni conto dell’Amministrazione senza autorizzazione del Comune 🡪 € 2.500,00; - presa in consegna di cani dal canile sanitario nel mancato rispetto dell’art. 7 e senza preventivo nullaosta del Comune 🡪 obbligo di intestazione del cane in capo al gestore ed € 1.000,00 a violazione; - omessa trasmissione della documentazione di cui all’art. 7 entro i termini previsti 🡪 € 100,00 per giorno solare di ritardo, oltre ; - Omessa comunicazione dei giorni di apertura al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a pubblico 🡪 € 500,00; - Omessa comunicazione, oltre ad un eventuale risarcimento dannientro i termini previsti, del nominativo dei soggetti di cui agli artt. Inoltre, nel caso in 10/11/12 € 100,00 per giorno di ritardo; - Omessa compilazione delle Schede sanitarie di cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà all’art. 11 🡪 € 150,00 a Scheda; - Omessa compilazione delle Schede sanitarie di applicare un’ulteriore penale pari cui all’art. 12 🡪 € 50,00 a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione Scheda; - Omessa tenuta o irregolarità nonché mancata vidimazione da parte del Servizio veterinario del registro carico-scarico di cui all’art. 13 🡪 € 3.000,00; - Omessa effettuazione dei referenti delle U.O., trattamenti ordinari di cui all’art. 14 🡪 € 50,00 a trattamento per cane; - Avvenuto accoppiamento o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà riproduzione di applicare un’ulteriore penale, pari a cani fertili all’interno del canile 🡪 500,00 10.000,00 oltre alla eventuale azione di risarcimento del danno; - Omesse comunicazioni di cui all’art. 17 entro i tempi previsti 🡪 € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino ; - Soppressione eutanasica senza osservare le procedure di cui all’art. 17 🡪 € 10.000,00 oltre alla risoluzione eventuale azione penale nei confronti dei responsabili; - Omessa redazione del guastoprogramma delle adozioni di cui all’art. 19 🡪 € 5.000,00; - Notifica alle Ingegnerie Cliniche Omessa attuazione del programma delle adozioni di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori cui all’art. 19 🡪 € 100,00 a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. cane eccedente; - Mancata presentazione Violazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza norme igienico-sanitarie e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto benessere psico-fisico dei cani (vedi Art.21)mancata attività di sgambamento) 🡪 € 1.500,00; - Danni irreversibili arrecati agli animali per negligenza del Gestore 🡪 € 5.000,00 oltre alla eventuale azione penale. Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali L’applicazione di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo almeno tre delle penali non può, pena suddette comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimentoinadempimento e grave errore, superare a tale proposito si applica il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidisposto dell’articolo successivo. Le Aziende si riservano la facoltà penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con emissione 12 da parte dell’aggiudicatario di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/note di credito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. Le penalità sono notificate all’affidatario in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicateprocedimento giudiziale.

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Samples: trasparenza.comune.laquila.it

Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto Qualora l'Appaltatore non si attenesse agli obblighi contrattualidi cui al presente Capitolato, in quanto non ef- fettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere assoggettato, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame motivato delle controdeduzioni, da presentarsi entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi dalla data della notifica, alle penali di seguito riportate: Esecuzione dei servizi Mancata esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti in conformità alle prescrizioni normative, amministrative econtrattuali applicabili 3.000,00 € al giorno Esecuzione dei servizi Incompleta effettuazione del servizio previsto (ad esempio area di intervento ridotta rispetto a quella prevista ecc.) 300,00 € per singola contestazione Esecuzione deiservizi Incompleta qualità del servizio effettuato 150,00 € per singolacontestazione Esecuzione dei servizi Mancato rispetto degli orari indicati dal Committente per l’e- secuzione del servizio 350,00 € per singola contestazione Esecuzione deiservizi Mancata esecuzione di servizio richiesto in reperibilità o inpronto intervento di tipo straordinario 600,00 € per singolacontestazione Rapporti Ritardata consegna di documentazione amministrativa o contabile (es. In particolarerapporti chiesti dal Committente) 300,00 € per giorno di ritardo Dati dei servizi Ritardata consegna di documentazione riguardante i dati dei servizi svolti ( es. quantità di rifiuti raccolti, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui programmi deiservizi di seguito: - Consegnaraccolta, Installazionelavaggi contenitori, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari spazzamento ecc) 600,00 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

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Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo Il responsabile del procedimento vigilerà costantemente sul verificarsi di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato eventuali ritardi/inadempienze in sede di presentazione dell’offerta esecuzione rispetto alle prescrizione contrattuali. Qualora i ritardi/inadempienze determinino un importo massimo della penale superiore al 10% (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione diecipercento) dell’importo contrattuale il responsabile del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena procedimento proporrà all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni causati da eventuali inadempienze, superare l’Università si riserva di applicare le seguenti penali nella misura dell’1 (uno) per mille (per ogni singola inadempienza/ritardo) dell’ammontare netto contrattuale nei seguenti casi: • danni arrecati dagli operatori addetti al servizio; oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; • mancato o irregolare adempimento del servizio (omissione del servizio, compresa la violazione dell’obbligo di servizio minimo in caso di sciopero e ogni tipo di inadempienza diversa dall’omissione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo; l’assenza o il limite ritardo ingiustificati; la mancata sostituzione di personale che abbia dato motivo di lagnanza, ecc…); • mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente contratto: a insindacabile giudizio dell’Università; • esecuzione del 10% dell’importo della fornitura (contratto con l’utilizzo di personale non regolarmente assunto: tale infrazione costituisce oggetto di clausola risolutiva espressa del contratto, ex art. 145 e art1456 del C.C.. Le penali sono applicate mediante trattenuta sul pagamento del bimestre successivo rispetto a quello in cui si è verificato il danno/disservizio, indipendentemente da qualsiasi contestazione. 298 comma 2 Tali importi non concorrono a formare la base imponibile ai sensi dell’art. 15, co. 1 del DPR 207/2010)n. 633/1972. La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali previste dal presente articolo non preclude o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Università si riserva di provvedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, in via stragiudiziale, con esecuzione del servizio in danno all’Impresa inadempiente, salvo il diritto al risarcimento di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori e maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote danni derivanti dalle eventuali penali applicatedall'inadempimento.

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