Personale addetto e sicurezza Clausole campione

Personale addetto e sicurezza. Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati. L’Affidatario deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o da quello indicato in offerta, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o a essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto. Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d’asta non sono pertanto computati gli costi per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l’Università degli Studi dell’Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l’Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività dell’Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx sezione “Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture”.
Personale addetto e sicurezza. Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati. L’affidatario deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall’affidatario all’esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione. L’affidatario, all’avvio del servizio e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o a essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto. Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’affidatario, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d’asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.
Personale addetto e sicurezza. 1) L’ASSOCIAZIONE s’impegna nei confronti dell’eventuale personale ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori (Legge 81/2008);---------------------------

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).