Personale in distacco sindacale Clausole campione

Personale in distacco sindacale. 1. Il trattamento economico del personale dirigenziale in distacco sindacale si compone, ai sensi dell’Art.61 del CCNL F.L. 2016-2018: - dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento; - di un elemento di garanzia di retribuzione, in una percentuale pari al 80% delle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede all’attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art.57 del CCNL F.L. 2016-2018, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim ed aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge. - Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. 2. Il trattamento viene erogato con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza dall’interessato, aventi le medesime caratteristiche. 3. Anche in conseguenza di quanto previsto a comma 3 del citato art. 61 del CCNL F.L. 2016-2018, la natura delle diverse quote che compongono l’elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all’interessato; pertanto non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri. 4. In caso di distacco part-time o frazionato, l’elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco e la limitazione prevista al comma 1, lett. b dell’art.61 del CCNL F.L. 2016-2018 non si applica.
Personale in distacco sindacale. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 39 del CCNL del 22.1.2004, il personale in distacco sindacale ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 7.8.1998 e successive integrazioni, oltre a percepire l'indennità per specifiche responsabilità eventualmente in godimento al momento del distacco, rivalutata secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente contratto (art. 19 del CCNL del 5.10.2001), è considerato sia ai fini della progressione orizzontale che per la ripartizione delle risorse destinate alla produttività. Per dare concreta attuazione all’attribuzione delle risorse destinate alla valutazione della performance individuale del dipendente in distacco sindacale viene convenzionalmente attribuita la valutazione media della categoria di appartenenza (o posizione di accesso) mentre ai fini della progressione orizzontale è convenzionalmente attribuita la valutazione media della categoria di appartenenza (o posizione di accesso) di cui al precedente art. 29. I costi relativi alle retribuzioni accessorie del personale in distacco sindacale non gravano sul fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del presente contratto ma vengono computate dai singoli enti ai fini del loro rimborso secondo la disciplina contenuta negli articoli 14 e 15 del CCNQ del 7.8.1998 e nella vigente legislazione.
Personale in distacco sindacale a) Il personale in distacco sindacale è ammesso alle selezioni per la progressione professionale sulla base dei criteri di cui al presente accordo. b) La valutazione di cui all’art.1, comma 4, è effettuata sulla base della media dei valori attribuiti al personale della medesima categoria.
Personale in distacco sindacale a. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 39 del CCNL del 22.01.2004, il personale in distacco sindacale ai sensi dell'art. 5 CCNQ del 07.08.1998 e successive integrazioni, oltre a percepire l'indennità per specifiche responsabilità eventualmente in godimento al momento del distacco, rivalutata secondo le modalità di cui all'art. 26 del presente contratto (art. 19 del CCNL del 05.10.2001), è considerato sia ai fini della progressione orizzontale che per la ripartizione delle risorse destinate alla produttività. b. Per dare concreta attuazione alla presente disposizione la valutazione della prestazione individuale del dipendente in distacco sindacale presa in considerazione è quella media della categoria (e/o posizione di accesso) di appartenenza sia per la progressione orizzontale che per l'erogazione delle risorse relative alla produttività. c. Ai fini della progressione orizzontale la valutazione della prestazione individuale ai sensi del precedente art. 28 è quella media della categoria e/o posizione di accesso degli ultimi tre anni se il dipendente, nel periodo in parola, è risultato in via continuativa in distacco sindacale, altrimenti vengono prese in considerazione, per i periodi di servizio effettivamente prestati, le relative valutazioni individuali. d. I costi relativi alle retribuzioni accessorie del personale in distacco sindacale non gravano sul fondo del presente contratto ma vengono computate dai singoli enti ai fini del loro rimborso secondo la disciplina contenuta negli articoli 14 e 15 del CCNQ del 07.08.1998 e dell'art. 1-bis del D.L. 559/96, convertito nella legge 5/97.
Personale in distacco sindacale. Il trasferimento nel comparto scuola del personale del presente accordo che, al 31-12- 1999, si trovasse in distacco sindacale o permesso cumulato sotto forma di distacco o aspettativa sindacale non retribuita, avviene su esplicita richiesta del dipendente da prodursi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n.184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica.
Personale in distacco sindacale. Ai dipendenti in distacco sindacale è attribuita, sia per la quota individuale che per quella collettiva, la retribuzione di rendimento nella percentuale prevista per la media dei giudizi del dipartimento di appartenenza.
Personale in distacco sindacale. 1. Al personale in distacco sindacale competono tutti gli emolumenti del salario accessorio in relazione alla qualifica ed alla posizione ricoperta ivi compreso le quote di produttività, indennità, progressione orizzontale. 2. Per l’applicazione di tutti gli istituti, ove richiesta la valutazione individuale, la stessa sarà effettuata, per il personale in distacco/aspettativa a tempo pieno, secondo i criteri di cui al presente contratto, dall’organizzazione sindacale di appartenenza,
Personale in distacco sindacale. 1. Al personale in distacco sindacale ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 7.8.1998 e successive integrazioni, verrà garantito quanto disposto dalle vigenti norme contrattuale, anche in relazione a quanto disposto dell’art. 71 della Legge n. 133/2008. 2. A tal fine, tenuto conto dell’attuale sistema incentivante, si stabilisce che la valutazione annuale convenzionale da riconoscere al personale in parola sia calcolato quale media delle valutazioni di tutto il personale provinciale inquadrato nella medesima categoria. .
Personale in distacco sindacale. Art. 44 – Interpretazione autentica
Personale in distacco sindacale. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 39 del CCNL del 22.1.2004, il personale in distacco sindacale ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 7.8.1998 e successive integrazioni, oltre a percepire l'indennità per specifiche responsabilità eventualmente in godimento al momento del distacco, rivalutata secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente contratto (art. 19 del CCNL del 5.10.2001), è considerato sia ai fini della progressione orizzontale che per la ripartizione delle risorse destinate alla produttività.