PROGRESSIONE PROFESSIONALE Clausole campione

PROGRESSIONE PROFESSIONALE. 1. Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: a. due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA; b. un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata tabella E, sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione l’articolo 27, comma 3, lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il 4/8/95.
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. (Art. 16 del CCNL 25.05.99)
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. 1. In corrispondenza allo sviluppo della professionalità del personale della scuola, conseguente sia al regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32. 38 e 49, sia alla partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento di cui al successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. 2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall' allegata tabella B, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato, abbia regolarmente frequentato attività formative per un numero di ore complessivo non inferiore a cento. Per il personale ATA inquadrato nelle qualifiche di collaboratore scolastico ed equiparate e di assistente amministrativo ed equiparate, il numero di ore deve essere non inferiore a sessanta. Per il passaggio alla seconda posizione stipendiale, il limite minimo delle attività formative è ridotto del 50 per cento; in tale limite sono comprese le attività di formazione iniziale previste per il periodo di prova. I periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati utili ai fini di cui al presente articolo. 3. Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i capi di istituto e per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA; b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i capi di istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA; c) in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di formazione, il passaggio di posizione stipendiale decorre dall'ini...
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. (1) La progressione economica nel livello retributivo inferiore si sviluppa su tre classi biennali del sei per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale medico, tenuto conto anche delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie per acquisire maggiore competenza e esperienza professionale all'interno della qualifica funzionale di appartenenza. (2) Nell'ambito del ruolo unico il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore, la quale deve tenere conto dello sviluppo professionale conseguito nell'arco degli anni di servizio nel livello inferiore. (3) La progressione economica del livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del tre per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale medico, tenuto conto dell'esperienza e competenza professionale acquisita, anche mediante attività di formazione e aggiornamento e della valutazione annuale di cui all'articolo 19 del presente contratto. (4) Le classi e gli scatti di stipendio nonché il passaggio al livello superiore sono conferiti con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale matura il relativo diritto. (5) La progressione economica, compreso il passaggio al livello superiore, si applica anche al personale medico non rapporto di lavoro a tempo determinato. (6) In caso di valutazione non soddisfacente il personale medico rimane inquadrato nella classe o nel scatto del livello retributivo in godimento fino a quando non avvenga una valutazione soddisfacente alla fine del prossimo o di uno dei successivi bienni.
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. Art. 76 Berufliche Entwicklung
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. 1. Al personale docente viene attribuito un trattamento economico differenziato per categoria di appartenenza e posizioni stipendiali. 2. Le categorie di appartenenza, ai fini esclusivamente retributivi, riguardano: a. il personale docente laureato b. il personale docente diplomato. 3. Il passaggio da una posizione stipendiale all'altra, che viene riconosciuta qualora ammessa per la scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dalle tabelle di cui all’art. 45, comma 3, sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. 4. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nei casi e per i periodi seguenti: a. due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese; b. un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese.
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. 1. La progressione economica nel livello retributivo inferiore si sviluppa su tre classi biennali del sei percento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale, tenuto conto delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie per acquisire maggiore competenza e esperienza professionale all’interno della qualifica funzionale di appartenenza. 2. Nell’ambito della singola qualifica funzionale il passaggio al livello superiore avviene dopo xxxx xxxx di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfa- cente del competente superiore, la quale deve tenere conto dello sviluppo professionale conseguito nell’arco degli anni di servizio nel livello inferiore. 3. La progressione economica del livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del tre percento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale, tenuto conto dell’esperienza e competenza professionale acquisita, anche mediante attività di formazione e aggiornamento, nell’ambito della qualifica funzionale di appartenenza.
PROGRESSIONE PROFESSIONALE. In realtà, si tratta della progressione economica di base. Vengono ribaditi i “gradoni” introdotti nel ‘95. La progressione può venire bloccata per chi sia incorso in “sanzioni definitive implicanti la sospensione dal servizio”. In tal caso sono previsti: a) 2 anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per più di un mese per capo d’Istituto e docenti e per più di 5 gg. per il personale ATA; b) 1 anno di ritardo in caso di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese per capi d’Istituto e docenti e fino a 5 gg. per il personale ATA. Si perpetua, col ribadire la progressione sancita col CCNL ‘95, la truffa ai danni della categoria. Infatti, il CCNL 95, firmato da CGIL, CISL, UIL ed un anno dopo (per la parte economica) dallo SNALS, trasformando i vecchi automatismi biennali in “gradoni”, il primo di tre anni, il secondo, il terzo ed il quarto di sei anni, il quinto, il sesto ed il settimo di sette anni, ha dato economicamente di meno di quanto avremmo avuto se il contratto non ci fosse stato. Con il ‘95 si sancisce, di fatto, la fine degli scatti di anzianità, e con il nuovo contratto si procede sulla stessa linea. Xxxx, sino ad una settimana dalla firma, la prima “bozza” conteneva un ulteriore raffreddamento degli automatismi salariali, che si voleva venissero ridotti a 5, con l’eliminazione del secondo e dell’ultimo gradone. Questo è il panorama che ci si presenterà con la prossima tornata contrattuale, allorché la quadruplice tenterà d’imporci un’ulteriore sterilizzazione stipendiale, quella che non è stata possibile attuare in questo contratto, anche grazie alla nostra opposizione.
PROGRESSIONE PROFESSIONALE tredicesima mensilità