Plusvalenze Clausole campione

Plusvalenze. Per quanto concerne le plusvalenze rivenienti dalla negoziazione delle azioni assegnate e dei diritti di opzione su azioni conseguite da parte di: – persone fisiche residenti (per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa); – società semplici e soggetti equiparati residenti; – enti non commerciali residenti che non detengono le azioni o i diritti nell’esercizio dell’attività com- merciale eventualmente esercitata, le stesse determinano “redditi diversi” di cui agli artt. 81 e segg. del T.U.I.R.. In particolare, poi, il D.Lgs. 461/97 dispone che dette plusvalenze, se rivenienti dalla cessio- ne di partecipazioni “non qualificate”: – siano indicate dal contribuente che operi nel “regime della dichiarazione”, disciplinato dall’art. 5 del citato X.Xxx. 461/97, nella denuncia dei redditi e tassate applicando l’imposta sostitutiva del 12,50%; – vengano tassate dagli intermediari presso i quali i valori mobiliari sono depositati in amministra- zione, applicando al momento del realizzo l’imposta sostitutiva del 12,50%, con riguardo ai con- tribuenti che optino per il “regime del risparmio amministrato”, disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 461/97; – nei confronti dei contribuenti che optino per il “regime del risparmio gestito”, disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs. 461/97 concorrano a formare il risultato annuo maturato dalla gestione individuale di portafoglio, soggetto all’imposta sostitutiva del 12,50% applicata dal gestore. In generale, la plusvalenza viene calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, tenuto conto dei cosiddetti oneri accessori. Nei regimi della dichiarazione ed amministrato, inoltre, la plusvalenza va, se del caso, corret- ta dall’apposito coefficiente di cui all’art. 82, comma 9, del T.U.I.R. (cosiddetto “equalizzatore”). In tutti i regimi è previsto un meccanismo di riconoscimento delle minusvalenze eventualmen- te subite. Le plus/minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni “qualifi- cate” comportano sempre la necessità di applicare il “regime della dichiarazione” e la tassazione con l’imposta sostitutiva del 27%, indipendentemente dall’opzione esercitata dal contribuente. Per quanto qui interessa (titoli negoziati in mercati regolamentati), costituisce cessione di par- tecipazioni “qualificate” la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraver- so cui possono essere acquisite azion...
Plusvalenze. Sulla base della disciplina vigente si ritiene che le plusvalenze realizzate da investitori persone fisiche fiscalmente residenti dell’Italia che detengono le Obbligazioni al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, arti o professioni, conseguite mediante cessione a titolo oneroso ovvero mediante rimborso dei titoli in questione, qualora il rimborso sia attuato attraverso il riacquisto degli stessi, siano soggette ad imposta sostitutiva del 12,5%, se le qualificata plusvalenze si qualificano quali plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate. La cessione di Obbligazioni costituisce cessione di una partecipazione “non qualificata” qualora (i) le Obbligazioni possedute da un contribuente in un dato momento attribuiscano il diritto a sottoscrivere Azioni di Compendio che, unitamente ad eventuali azioni della Banca (diverse dalle azioni di risparmio) ed altri diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite tali azioni posseduti dal contribuente in quel momento, non rappresentino più del 2 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o più del 5 per cento del capitale della Banca; ovvero, comunque, qualora (ii) considerando tutte le cessioni di Obbligazioni effettuate in un periodo di 12 mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi, le Azioni di Compendio che possono essere sottoscritte mediante conversione delle Obbligazioni cedute in detto periodo – unitamente ad eventuali azioni della Banca (diverse dalle azioni di risparmio) ed altri diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite tali azioni ceduti nello stesso periodo – non rappresentano più del 2 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o più del 5 per cento del capitale della Banca. Gli investitori persone fisiche fiscalmente residenti dell’Italia che detengono le Obbligazioni al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, arti o professioni possono optare per tre diverse modalità di tassazione delle plusvalenze eventualmente realizzate che si qualifichino quali plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate: • tassazione in base alla dichiarazione annuale dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell’anno. L’imposta sostitutiva è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze dello stesso tipo ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. S...
Plusvalenze. Persone fisiche residenti in Italia Soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia
Plusvalenze. Al momento della maturazione delle RSU, una parte delle azioni (comprensiva anche dei DER maturati), corrispondente all’aliquota della tassazione del lavoro dipendente, viene venduta per pagare le imposte. La plusvalenza derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore normale alla data di maturazione, deve essere inserita nel Quadro RT del Modello Unico Persone Fisiche e tassata con l’aliquota del 26% (art. 68 comma 6 del TUIR). Lo stesso adempimento è dovuto nel caso di vendita di RSU successiva alla loro maturazione.
Plusvalenze. Le plusvalenze su partecipazioni qualificate diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti (nonché dalle società semplici ed associazioni ad esse equiparate), concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare e sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le aliquote progressive previste per tale imposta. Le plusvalenze su partecipazioni qualificate conseguite dagli enti non commerciali, incluse le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare e sono soggette all’IRES con l’aliquota del 33%. Tale regime si rende applicabile fintanto che non venga attuata l’inclusione dei predetti soggetti tra quelli soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. (a) della legge 7.4.2003, n. 80. Le plusvalenze su partecipazioni non qualificate, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti (nonché dagli enti non commerciali, società semplici ed associazioni ad esse equiparate, incluse le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS –), mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, nonché di titoli e diritti attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni, sono soggette all’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di aliquota pari al 12,50%. In relazione alle modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50%, oltre al regime ordinario consistente nella indicazione delle plusvalenze nella dichiarazione dei redditi, sono previsti due regimi alternativi, che trovano applicazione a seguito di opzione da parte del contribuente: il c.d. regime del risparmio amministrato ed il cd. regime del risparmio gestito.
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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).