Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto. II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto. II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedura. II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Samples: Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre
Polizza assicurativa. II.11.1 L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’ Impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della servizio. L’appaltatore è il solo responsabilealtresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, senza riserve ed eccezioniper fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto . A tale riguardo l’Appaltatore dovrà essere provvisto , prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali: • polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioniI/00) per sinistro e per persone;la copertura deve essere esente franchigia., Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti della AUSL di Pescara. La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti dell’Istituto relativamente dell’Amministrazione, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla gestione copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei servizi resi con premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 C.C. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedura.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto, Capitolato Generale d'Appalto
Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore 14.1. L’Operatore Economico è il solo responsabileobbligato a stipulare, senza riserve ed eccezionicontestualmente alla sottoscrizione dei singoli Contratti Attuativi, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea una polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortunii rischi di natura professionale. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività del progettista, che deve tenere indenne Xxxxx.Xx dai rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dei Servizi di Supporto Progettazione, oltre che dalle nuove spese di progettazione e dai maggiori costi ed oneri che il Committente debba sostenere a causa dell’errore o omissione nell’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione, nonché per la realizzazione di progetti privi di tali errori o omissioni. Resta peraltro inteso che l’obbligo di eseguire nuovamente i Servizi di Supporto Progettazione a carico dell’Operatore Economico, senza costi e oneri per il Committente, deve essere inderogabilmente prescritto nel Contratto Attuativo, fermo restando il diritto del Committente di affidare detti Servizi di Supporto Progettazione ad altro Operatore Economico.
14.2. La polizza dovrà decorrere dalla data di inizio dei lavori e operare per tutta la durata dei lavori stessi, sino al 90° (novantesimo) giorno successivo alla scadenza dell’Accordo Quadro oppure alla data di pagamento del saldo dell’ultimo Contratto Attuativo, ove questo sia stato completato successivamente alla scadenza dell’Accordo Quadro. La mancata presentazione della polizza assicurativa comporta la decadenza dall’incarico e autorizza la sostituzione dell’Operatore Economico.
14.3. La polizza dovrà essere emessa a espressa copertura favore di tutti i rischi Xxxxx.Xx e dovrà prevedere un massimale di cui € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila). Copia della polizza dovrà essere prodotta al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto momento della stipulazione dell’Accordo Quadro, per le verifiche da parte del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della proceduraCommittente.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto Alla Progettazione, Accordo Quadro
Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabileIl Professionista incaricato della progettazione esecutiva deve essere munito, senza riserve ed eccezionia far data dall'approvazione del progetto esecutivo, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione una polizza di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo civile professionale per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedura.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo dallo svolgimento delle attrezzatureattività di propria competenza, degli strumentiper tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera d) del D.lgs 163/06, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale del 10% dell'importo dei materiali lavori progettati, con il limite di 1 milione di Euro I.V.A. esclusa. La mancata presentazione da parte del Professionista incaricato della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale e dei prodotti costituisce causa di consumo automatica rescissione del contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di segnalare il fatto all’Ordine Professionale di appartenenza e dei macchinari all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle attività produttive n. 123 del 12 marzo 2004, e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto successive modificazioni, e dal regolamento generale di appaltoattuazione n. 554/99; Il professionista incaricato è abilitato a presentare le sole schede tecniche, previste dal D.M. n.123/04, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.
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Samples: Appalto
Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabileIl Sub Comodatario, senza riserve ed eccezionicon effetto dalla data di decorrenza del presente contratto e per tutta la durata del medesimo compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto obbliga a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea con primario le seguenti polizze assicurative:
A) polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa contro i rischi di:
B) Polizza Incendio a espressa primo rischio assoluto a copertura di tutti i rischi danni all’immobile concesso in sub comodato per l’importo di cui € 180.000,00 per sinistro. L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l’eventuale approvazione espressa dall’Ente sull’assicuratore prescelto dal concessionario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Prima dell’avvio del servizio e ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al precedente paragrafo concessionario di produrre all’ufficio Amministrativo Area Tecnica del Comune idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e avere validità decorrente dalla copertura/e assicurativa/e sino alla data di stipula scadenza del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedurapresente contratto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Samples: Subcomodato
Polizza assicurativa. II.11.1 L’ASM Terni S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’ Aggiudicatario durante l’esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L’appaltatore è il solo responsabilealtresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, senza riserve per fatto proprio o dei propri dipendenti, all’ ASM Terni S.p.A ed eccezionia terzi, in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto. A tale riguardo l’Appaltatore dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali: • polizza RCT a copertura di danni arrecati all’ ASM Terni S.p.A con un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro; la copertura deve essere esente franchigia. Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti dell’ASM Terni S.p.A.. La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti dell’Istituto relativamente dell’ ASM Terni S.p.A, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla gestione copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei servizi resi con premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l’ ASM Terni S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedura.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato
Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabile30.1 L’Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, senza riserve ed eccezionicivile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei sia verso terzi per danni a chiunque causati, alle persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto alle cose causati nell’esecuzione del presente contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare 30.2 Per i suddetti motivi l’Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall’Agenzia di [●]avente le seguenti condizioni e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione garanzie minime:
30.3 Qualora il contratto di responsabilità eventualmente promossa nei confronti assicurazione preveda importi o percentuali di quest’ultimo per effetto di inadempimenti scoperto o di violazioni di norme di leggefranchigia, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contrattotali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis30.4 Resta inteso che l’esistenza, l'appaltatore è tenuto a stipulare la validità e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea l’efficacia della polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e avere validità decorrente dalla data per la sua validità. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di stipula del provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Xxxxxx si riserva la facoltà di risolvere il contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare fatto salvo il diritto di Geofor
30.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l’Appaltatore eccedenti i massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedura.
II.11.4 Sono da ritenersi a e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appaltodell’Appaltatore.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Carpenteria Metallica
Polizza assicurativa. II.11.1 L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dall’Impresa ggiudicataria durante l’esecuzione del servizio. L’appaltatore è il solo responsabilealtresì responsabile degli eventuali danni arrecati, senza riserve ed eccezioniper fatto proprio o dei propri dipendenti, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, cose o persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi terze in relazione all’espletamento conseguenza dei servizi oggetto del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare presente appalto. A tale riguardo l’Appaltatore dovrà essere provvisto, nei termini di cui al precedente articolo 3 e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione comunque prima della stipula del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea di una polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terziterzi per le attività connesse allo svolgimento del servizio con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ogni sinistro (senza limite annuo). La copertura deve essere esente da franchigia. La polizza, che dovrà espressamente prevedere l’attività di guardia armata e di danno da arma da fuoco, dovrà contenere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti dell’Amministrazione comunale, a qualsiasi eccezione con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di parziale o mancato pagamento dei premi assicurativi (in deroga a quanto previsto dall’art.1901 C.C.) e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti (in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C.). Resta inteso che qualora, per danni al personale qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura la stessa non venga ripristinata, l’Amministrazione ha facoltà di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della proceduradichiarare risolto il contratto.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Polizza assicurativa. II.11.1 L’ASM Terni S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’Aggiudicatario durante l’esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L’appaltatore è il solo responsabilealtresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, senza riserve per fatto proprio o dei propri dipendenti, all’ ASM Terni S.p.A ed eccezionia terzi, in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto. A tale riguardo l’Appaltatore dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali: • polizza RCT a copertura di danni arrecati all’ ASM Terni S.p.A con un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro; la copertura deve essere esente franchigia. Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti dell’ASM Terni S.p.A. La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti dell’Istituto relativamente dell’ASM Terni S.p.A, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla gestione copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei servizi resi con premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l’ ASM Terni S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedura.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato
Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabile, senza riserve Il Broker risponde direttamente ed eccezioni, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto indirettamente di ogni danno che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto al servizio prestato dal suo personale potrà derivare al Comune. All’atto della stipula del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione contratto il Broker deve depositare una polizza di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo assicurazione per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terziterzi riferita alle specifiche attività oggetto del presente appalto, con una copertura non inferiore a 3 milioni di euro per sinistro e per anno assicurativo, RC per danni al personale e per infortunida interruzione o sospensione dell’attività, con inserimento nel novero dei terzi anche delle amministrazioni pubbliche. Tale Il Broker ha l’obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui la polizza assicurativa venga disdettata dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. In ogni caso la polizza deve prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso l’Ente nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto qualunque ne sia la causa. Inoltre la polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, da parte della Compagnia assicuratrice, nell’ipotesi di responsabilità solidale; in alternativa, nella predetta copertura assicurativa, l’Ente dovrà essere emessa a espressa considerato quale “assicurato addizionale”. La copertura di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo assicurativa, che dovrà essere stipulata con esclusivo riferimento all’oggetto primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall’Isvap all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo R.C., dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto e avere validità decorrente dalla data prevedere l’assunzione a carico del Broker di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. Il Broker risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia della polizza. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della proceduraciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Samples: Service Agreement
Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabileL’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di ospiti, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, di persone o di beni, sia dell'Istituto che tanto dell’impresa stessa quanto dell’Ente e/o di soggetti terzi terzi, in relazione all’espletamento dei servizi dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A tal fine, l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna , per qualsiasi danno che l’impresa possa arrecare agli ospiti, all’Ente, ai dipendenti e collaboratori dello stesso, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da tossinfezione alimentare. I massimali della polizza non devono essere inferiori a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo quelli che seguono: - € 2.000.000,00.= per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea sinistro per anno assicurato; - € 500.000,00.= per persona per ogni sinistro; - € 250.000,00.= per danni alle cose per ogni sinistro. I massimali della polizza assicurativa R.C.si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del contratto e avere validità decorrente dalla data deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ. Resta ferma l’intera responsabilità dell’impresa risultata aggiudicataria anche per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della proceduradi cui sopra.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabileL’ODV/APS dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia sanitaria, senza riserve di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed eccezioni, onere nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti dell’Azienda o di violazioni terzi nel caso di norme mancata adozione di leggequei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e dei mezzi. Dovrà inoltre stipulare con una o più Società di assicurazione di primaria importanza una polizza RCT/RCO con massimale congruo a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, direttamente ferma restando l'intera responsabilità dell’organizzazione/associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ODV/APS che si avvalga di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e indirettamente le malattie connessi all’esecuzione allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la Responsabilità civile verso i terzi. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’amministrazione entro 30 giorni dall’approvazione dell’elenco. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della Convenzione. L’ASUGI, ai sensi dell’art. 18 del contrattoD.lgs. 117/2017 ss.mm.ii.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea rimborserà all’organizzazione/associazione il costo della polizza assicurativa R.C.contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, comprensiva della copertura assicurativa nonché per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura fronte della presentazione di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella idonea documentazione della proceduracontabile.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Samples: Accordo Quadro E Convenzione Per Il Servizio Di Trasporto
Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabileE’ obbligo dell’affidatario stipulare, senza riserve ed eccezionipresso primarie Compagnie di Assicurazione, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegatospecifica polizza assicurativa RCT, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che comprensiva di eventuale garanzia RCO qualora l’affidatario intenda servirsi di soggetti terzi per l’esecuzione dell’attività , con esclusivo riferimento al contratto in relazione all’espletamento questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro 1.500.000,00(unmilionecinquecento) con numero illimitato di sinistri. Dovrà inoltre essere prestata apposita polizza a copertura del rischio locativo contenente le seguenti clausole: copertura dell’immobile , dei servizi oggetto beni e degli strumenti concessi in affidamento, il ricorso terzi e la copertura di danni e/o furti causati da accessi illegittimi ai locali del contrattoTeatro Bismantova non di pertinenza dell’affidamento. La polizza decorrerà dalla data prevista per l’inizio della sub locazione e dovrà avere durata fino alla data contrattualmente prevista per il termine della medesima.
II.11.2 L’appaltatore a. In alternativa alla stipula della polizza di cui al punto precedente, l’affidatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si impegna a manlevare dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’ Azienda, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo che il massimale per effetto di inadempimenti sinistro non è inferiore all’importo indicato al primo capoverso del presente articolo.
b. Copia della polizza specifica, o di violazioni di norme appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione dovrà essere consegnata al all’ Azienda entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa per verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto. I massimali sopraindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile del cui valore complessivo risponderà comunque l’affidatario.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedura.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Samples: Sub Lease Agreement
Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabileOgni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all’Amministrazione o a terzi (cose o persone) si intende, senza riserve ed eccezionieccezione alcuna, nei confronti dell’Istituto relativamente a totale carico dell’Appaltatore senza possibilità di rivalsa sull’Amministrazione stessa. Pertanto, l’Appaltatore espressamente solleva l’Amministrazione da responsabilità per tutti i danni, diretti ed indiretti, che dovessero verificarsi tanto alle persone quanto alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza o in relazione alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi del servizio oggetto del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna presente Capitolato. A tal uopo l’Appaltatore procederà con le debite cautele e circospezioni, adottando tutte quelle misure e precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e cose attenendosi a manlevare tutte le leggi dello Stato e a tenere indenne l'Istituto regolamenti locali, senza che occorrerà ordine o richiamo da qualsiasi azione di parte del personale dell'E.R.S.U. L’E.R.S.U. è inoltre esonerato da ogni responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti qualsivoglia pregiudizio (danni, infortuni o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione altro) occorso al personale dipendente dall’Appaltatore durante l’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a servizio. È obbligo dell’Appaltatore stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti dell’Ente e dei terzi - Garanzia RCT -, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Resta comunque ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per eventuali danni eccedenti i massimali delle polizze di cui sopra. L’Appaltatore assume altresì a proprio carico l’intero onere di franchigie eventualmente previste nelle predette polizze. Ogni documento assicurativo, comprese le quietanze di avvenuto pagamento, deve essere prodotto in copia all’E.R.S.U. a semplice richiesta. Resta inteso che l’esistenza ovvero la validità ed efficacia per l’intera durata del rapporto contrattuale delle polizze assicurative di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della proceduramaggior danno subito.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Samples: Supporto Specialistico Alla Gestione E Manutenzione Di Hardware E Servizi Informatici
Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabileE’ obbligo dell’affidatario stipulare, senza riserve ed eccezionipresso primarie Compagnie di Assicurazione, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegatospecifica polizza assicurativa RCT, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che comprensiva di eventuale garanzia RCO qualora l’affidatario intenda servirsi di soggetti terzi per l’esecuzione dell’attività, con esclusivo riferimento al contratto in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contrattoquestione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro 3.000.000,00 (euro tremilioni) con numero illimitato di sinistri. La polizza decorrerà dalla data prevista per l’inizio della locazione e dovrà avere durata fino alla data contrattualmente prevista per il termine della medesima.
II.11.2 L’appaltatore a. In alternativa alla stipula della polizza di cui al punto precedente, l’affidatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si impegna a manlevare dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Acceglio, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo che il massimale per effetto di inadempimenti sinistro non è inferiore all’importo indicato al primo capoverso del presente articolo.
b. Copia della polizza specifica, o di violazioni di norme appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura consegnata al Comune di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla Acceglio entro la data di stipula del contratto - ovvero o comunque entro la data di inizio della gestione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla diversa data prevista polizza stessa per l’avvio dell’esecuzione dello stesso verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto. I massimali sopraindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile del cui valore complessivo risponderà comunque l’affidatario. Ogni responsabilità per danni causati e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione derivati dall’uso della procedura.
II.11.4 Sono da ritenersi a struttura è ad esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzaturedell’affidatario, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appaltocon esonero dell’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.
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Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabile1. Come previsto dall’art. del capitolato tecnico d’appalto, senza riserve ed eccezionil’Operatore economico ha prodotto copia della polizza assicurativa costituita presso , nei confronti dell’Istituto relativamente polizza n. del .
2. L’Operatore economico assume l’obbligo di rinnovare tale polizza fino alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed data di scadenza del presente contratto e di inviare copia della stessa all’Azienda.
3. L’Operatore economico è responsabile dei per i danni a chiunque causatiche possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’Azienda Sanitaria, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
II.11.2 L’appaltatore 4. L’Operatore economico si impegna a manlevare rispondere pienamente dei danni a persone e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti cose dell’Azienda sanitaria o di violazioni di norme di leggeterzi, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione che potessero derivare dall'espletamento del contrattoservizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l’Azienda Sanitaria da ogni responsabilità.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis5. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istitutola validità e, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattualecomunque, idonea l’efficacia della suddetta polizza assicurativa R.C.è condizione essenziale per la Azienda Sanitaria contraente. Pertanto, comprensiva qualora l’Operatore economico non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla data riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedurapenale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Samples: Contract
Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che dovessero derivare al Comune o a terzi, cose o persone, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, è il solo responsabilea totale carico della ditta aggiudicataria, senza riserve ed od eccezioni, . Nulla può essere fatto valere dalla ditta né nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dell’Ente, né nei confronti dei servizi resi con il proprio personale impiegatosuoi dipendenti o amministratori. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto dimostrare, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto prima della stipula del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione , di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti aver stipulato e/o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, avere in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, corso idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terziRCT contro i danni derivanti da preparazione, somministrazione e alterazione dei cibi con un massimale non inferiore ad € 4.000.000,00, per danni al personale a persone, e non inferiore ad € 500.000,00, per infortunidanni a cose. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare per il Servizio di tutti i rischi Ristorazione Scolastica, avvelenamenti, ingestione di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedura.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione cibi e/o vivande avariate subiti dai fruitori del servizio o di refezione, nonché ogni altro danno arrecato agli utenti da parte della fornitura oggetto Ditta Aggiudicataria. Prima dell’inizio del contratto servizio e ad ogni rinnovo della polizza la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all’Ente appaltante copia autenticata della quietanza di appaltopagamento del premio di assicurazione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabileL’Affittuaria si obbliga a stipulare con Istituto di primaria importanza, senza riserve ed eccezioniassicurazione della responsabilità civile per tutti i danni comunque cagionati a terzi - ivi compresa la Concedente - dall’Affittuaria, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi suoi dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, in conseguenza di qualsiasi fatto verificatosi nell'ambito dell'esercizio dell'attività, ivi compresi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - danni causati da incendio, esplosione, spargimento di acqua, fenomeno elettrico e furto. L’affittuaria dovrà altresì provvedere a coprire, con il proprio personale impiegatosocietà assicurativa di primaria importanza e con adeguate polizze, ed è responsabile dei i rischi per perdita o danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo al compendio affittato per effetto di inadempimenti incendio, esplosione di caldaie, cadute di fulmini, caduta di aerei o di violazioni cose da essi trasportate, trombe e uragani, alluvioni, nonché i danni per R.C. non imputabili al gestore ed ai dipendenti dell'azienda. Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata del presente contratto e fino alla sottoscrizione del verbale di norme riconsegna. L’Affittuaria si impegna alla consegna della polizza entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. La violazione di leggetale disposizione comporterà per patto espresso convenuto fra le parti, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni al personale e per infortuni. Tale polizza assicurativa dovrà essere emessa a espressa copertura la risoluzione di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto diritto del contratto e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso e recare massimali non inferiori a quelli stabiliti nella documentazione della procedura.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.norma dell’art. 1456 c.c..
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Polizza assicurativa. II.11.1 L’appaltatore è il solo responsabilePer la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa, senza riserve ed eccezionila Contraente ha consegnato alla Società, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegatoal momento della sottoscrizione del presente Accordo, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento dei servizi oggetto del contratto.
II.11.2 L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo per effetto di inadempimenti o di violazioni di norme di legge, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
II.11.3 Ove previsto dalla lex specialis, l'appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare all’Istituto, in originale ed anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, idonea una copia della polizza assicurativa R.C.RCT/O n. [], comprensiva della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terziemessa dalla [] avente decorrenza dal [] e scadenza al [] con massimale non inferiore a € 2.000.000,00. La polizza, per danni al personale e per infortuniinoltre, riporta la clausola specifica che “EUR ai fini del risarcimento del danno è definito Terzo”. Tale La polizza assicurativa dovrà coprire tutta la durata dell’affidamento. In caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza del contratto, la Contraente è obbligato all’immediato rinnovo della stessa; 18 nel caso in cui ciò non avvenga, il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1353 c.c. Saranno considerati danni causati da forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che la Contraente non sia riuscita ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. In ogni caso non potranno essere emessa considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti o eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo della Contraente. I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente delle prestazioni da parte della Contraente non potranno mai essere ascritti a espressa copertura causa di tutti i rischi di cui al precedente paragrafo con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto forza maggiore e avere validità decorrente dalla data di stipula del contratto - ovvero dalla diversa data prevista per l’avvio dell’esecuzione dello stesso dovranno essere riparati a cura e recare massimali non inferiori spese della stessa la quale sarà, altresì, obbligata a quelli stabiliti nella documentazione della procedurarisarcire ad EUR TEL gli eventuali danni conseguiti.
II.11.4 Sono da ritenersi a esclusivo carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e dei prodotti di consumo e dei macchinari e automezzi eventualmente necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura oggetto del contratto di appalto.
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Samples: Accordo Quadro