POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI Clausole campione

POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI. Con riferimento ai rapporti esistenti tra i soggetti coinvolti nell’Offerta si segnala, in particolare, quanto segue:
POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI. Con riferimento ai rapporti esistenti tra i soggetti coinvolti nell’Offerta si segnala che non vi sono interessi in conflitto fra Offerente, l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e i consulenti coinvolti nell’Operazione. Per maggiori informazioni sui soggetti coinvolti nell’Operazione si richiama quanto previsto alla Sezione B del presente Documento d’Offerta. Si segnala che i compensi dell’Intermediario incaricato di raccogliere le adesioni all’Offerta sono fissati in una componente fissa e una componente variabile in relazione all’adesione all’Offerta. Per maggiori informazioni sui compensi dell’Intermediario si veda la Sezione I del presente Documento d’Offerta. Fermo quanto sopra esposto, si richiama l’attenzione dei destinatari del presente Documento sulla posizione dell’Arch. Benatti nell’ambito della presente Offerta. Si segnala in particolare, che l’Arch. Benatti: - alla data del Documento d’Offerta, è presidente del Consiglio di Amministrazione di FullSix; - detiene una partecipazione in FullSix pari al 4,5%; - è presidente e legale rappresentate di Blugroup S.r.l. e ne è il socio di maggioranza. - ha stipulato l’Atto di Permuta per effetto del quale è sorto l’obbligo di effettuare la presente Offerta; - è parte del patto parasociale stipulato con OH, Centro Studi e Blugroup in relazione alla partecipazione in FullSix.
POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI. Con riferimento ai rapporti esistenti tra i soggetti coinvolti nell’Offerta si segnala che non vi sono interessi in conflitto fra l’Offerente, l’Intermediario Incaricato del coordinamento della Raccolta delle Adesioni e i consulenti coinvolti nell’Operazione. Per maggiori informazioni sui soggetti coinvolti nell’Operazione si richiama quanto previsto alla Sezione B del presente Documento d’Offerta. Si segnala che i compensi dell’Intermediario Incaricato del coordinamento della Raccolta delle Adesioni sono fissati in una componente fissa e una componente variabile in relazione all’adesione all’Offerta. Per maggiori informazioni sui compensi dell’Intermediario si veda la Sezione I del presente Documento d’Offerta.
POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI. Con riferimento ai rapporti esistenti tra i soggetti coinvolti nell’Offerta si segnala, in particolare, quanto segue: (a) Xxxxxx Xxxxxxx è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente dall’assemblea dei soci del 27 aprile 2023; (b) Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato amministratore dell’Emittente dall’assemblea dei soci del 27 aprile 2023 nonché amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente riunitosi nella medesima data; (c) Xxxxxxxxx Xxxxxxx è stato nominato amministratore dell’Emittente dall’assemblea dei soci del 27 aprile 2023 nonché amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente riunitosi nella medesima data; (d) Xxxxxxx Xxxxxxxx è stato nominato amministratore dell’Emittente mediante cooptazione del consiglio di amministrazione in data 27 luglio 2023; (e) Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ricopre nell’ambito dell’Offerta i seguenti ruoli, per i quali ha percepito e/o percepirà commissioni e/o onorari relativamente ai servizi prestati: (i) consulente finanziario dell’Offerente in relazione all’Offerta, (ii) Banca Garante dell’Esatto Adempimento; e (iii) broker per gli acquisti effettuati dall’Offerente al di fuori dell’Offerta, sul mercato e comunicati ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento Emittenti. Essa, inoltre, ha ricoperto il ruolo di consulente finanziario dell’Offerente in relazione all’Acquisizione, percependo commissioni e/o onorari relativamente ai servizi prestati. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e le sue controllate, nel normale esercizio delle proprie attività, hanno prestato, prestano e/o potrebbero prestare in futuro o in via continuativa servizi di lending, advisory, investment banking e di finanza aziendale e/o servizi di investimento a favore dell’Offerente, dell’Emittente, delle parti direttamente o indirettamente coinvolte nell’Acquisizione e/o nell’Offerta e/o dei rispettivi azionisti e/o delle rispettive partecipate e/o di altre società operanti nel medesimo settore di attività ovvero potrebbero in ogni momento detenere posizioni corte o lunghe e, se consentito dalla normativa applicabile, negoziare o altrimenti porre in essere operazioni, per conto proprio o per conto di clientela, in strumenti di capitale o di debito, finanziamenti o altri strumenti finanziari (inclusi titoli derivati) dell’Offerente, dell’Emittente, delle parti direttamente o indirettamente coinvolte nell’Acquisizione e/o nell’Offerta e/o de...
POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI. Con riferimento ai rapporti tra i soggetti coinvolti nell'Offerta, si segnala che: (i) Intesa Sanpaolo S.p.A., nell'ambito dell'Offerta, (a) ricopre il ruolo di Banca Garante dell'Esatto Adempimento; (b) ricopre il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e percepirà commissioni quale corrispettivo per i servizi forniti in relazione a tale ruolo; e
POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI. Con riferimento ai rapporti tra le persone fisiche o giuridiche coinvolte nella Procedura si segnala che:
POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI. Intermonte SIM S.p.A. ricopre, nell’ambito della Procedura, il ruolo di consulente finanziario dell’Obbligato nonché il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita e di broker esclusivo per l’eventuale acquisto di Azioni al di fuori della Procedura, ai sensi della disciplina applicabile, da parte dell’Obbligato, e percepirà compensi e commissioni quali corrispettivi per i servizi forniti in relazione ai ruoli assunti. Intermonte SIM S.p.A., nonché società controllanti, controllate o collegate alla stessa, nel normale svolgimento della propria attività, possono aver prestato o potrebbero prestare servizi di advisory, investment banking e/o servizi di investimento, così come ulteriori servizi, a favore dell’Obbligato, dell’Emittente, delle Persone che Agiscono di Concerto e/o di società controllanti, controllate o collegate agli stessi o dei rispettivi azionisti. Intermonte SIM S.p.A., nel normale svolgimento della propria attività, potrebbe svolgere attività di ricerca o intermediazione con riferimento a strumenti finanziari emessi dall’Emittente e/o da soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella Procedura e potrebbe inoltre detenere posizioni, in conto proprio e/o per conto della propria clientela, nei predetti strumenti finanziari. Si specifica che Intermonte SIM S.p.A. ha in essere con l’Emittente un incarico di corporate broker.

Related to POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.