Potere di controllo e disciplinare. 1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Potere di controllo e disciplinare. Con riferimento alla prestazione resa in regime di lavoro agile la Società si riserva il diritto di verificare l'effettivo svolgimento della prestazione da parte del Lavoratore, nonché il livello di avanzamento delle attività allo stesso assegnate, anche mediante la consultazione dei dati e delle informazioni ricavabili dagli strumenti di lavoro in sua dotazione (pc portatile aziendale e cellulare aziendale) . A tal fine, durante la prestazione resa in regime di lavoro agile il Lavoratore si impegna a garantire il collegamento nelle fasce orarie definite nel presente accordo sia a mezzo e-mail, che a mezzo telefono (Skype etc.), nonché a fornire a richiesta del Responsabile tempestivi aggiornamenti in merito all'attività svolta o in corso. Eventuali infrazioni ed addebiti disciplinari saranno soggetti all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal CCNL di riferimento, al quale sul punto si rinvia integralmente. In aggiunta a quanto previsto dal Codice disciplinare di cui al CCNL di riferimento ed in aderenza al contenuto dello stesso, costituiranno, altresì, infrazioni sanzionabili disciplinarmente, nel quadro delle fattispecie previste dal CCNL ...., le seguenti condotte: l'installazione da parte del Lavoratore di software e/o applicativi sul pc portatile aziendale senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Responsabile; il mancato collegamento nelle fasce orarie concordate che equivarrà ad assenza ingiustificata; l'utilizzo abusivo o comunque improprio da parte del Lavoratore degli strumenti aziendali in dotazione (pc portatile; telefono aziendale; etc) durante la prestazione lavorativa resa in regime di lavoro agile;
Potere di controllo e disciplinare. L’azienda eserciterà il potere di controllo sulle attività lavorative svolte dalla lavoratrice o dal lavoratore durante la prestazione resa in modalità Smart Working nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dalle regole aziendali contenute nelle policy aziendali sull’utilizzo dei dispositivi aziendali elettronici, informatici e per la fonia mobile, consultabili nell’intranet aziendale. Per l’individuazione delle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che potranno dar luogo all’applicazione delle sanzioni, si farà riferimento al CCNL di categoria, alle Norme Disciplinari aziendali e al Codice Etico tempo per tempo vigenti.
Potere di controllo e disciplinare. 1. Il datore di lavoro ha diritto di controllare la prestazione resa dal lavoratore in modalità di lavoro agile nei limiti espressamente indicati dall’accordo individuale e nel rispetto della disciplina di legge in materia di controlli a distanza del lavoratore.
Potere di controllo e disciplinare. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disci- plina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto dei lavoratori (art. 4 L. 300/1970). • L’accordo individua le condotte, connesse all’esecu- zione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Potere di controllo e disciplinare. ⮚ Resta immutato, in capo al datore di lavoro, il potere direttivo, disciplinare e di controllo.
Potere di controllo e disciplinare. Il presente accordo non modifica il potere direttivo e di controllo dell’Azienda, che rimarrà impregiudicato e si svolgerà anche con modalità telematica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dagli accordi sindacali vigenti in materia a livello aziendale. Eventuali infrazioni ed addebiti disciplinari saranno soggetti all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal CCNL di riferimento, al quale sul punto si rinvia integralmente.
Potere di controllo e disciplinare. 1. Il potere di controllo è regolato attraverso la previsione di fasce di reperibilità articolate in relazione all’orario di servizio e alle esigenze della struttura di appartenenza (Uffici, Servizi, Divisioni, Dipartimenti/Centri di spesa, Ufficio di staff del Rettore e del Direttore Generale), come specificate nel progetto allegato alla domanda, allo scopo di assicurare il coordinamento tra la prestazione di lavoro resa in modalità agile e le attività dell’amministrazione. Il Responsabile diretto individua gli obiettivi e le attività da svolgere e le comunica al dipendente secondo le modalità individuate nel progetto concordato ed esercita il potere di controllo con riguardo al risultato della prestazione, in termini sia quantitativi che qualitativi, nonché in relazione agli obiettivi predefiniti. La verifica dell’esecuzione delle attività è realizzata, in accordo con il Responsabile diretto, mediante una reportistica mensile, su base almeno settimanale, e attraverso momenti di confronto nei giorni di presenza in sede del dipendente.
Potere di controllo e disciplinare. Il potere di controllo sulla presenza in servizio è regolato nell’ambito dell’accordo individuale attraverso le fasce orarie di contattabilità ed esercitato con riguardo al risultato della prestazione in termini sia qualitativi che quantitativi, in relazione alle priorità definite dal Direttore, nel rispetto dei dettami di cui all’art. 4 della L. n. 300/1970 e smi (Statuto dei lavoratori). Rimangono valide le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contenute nel Codice di comportamento dell’Azienda, nel presente Regolamento nonché nella normativa vigente.
Potere di controllo e disciplinare. 3.1. L’Azienda si riserva il diritto di verificare l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa durante le giornate di lavoro agile.