Premi correlati alla performance individuale Clausole campione

Premi correlati alla performance individuale. Art. 68, c. 2, lett. b) CCNL 16-18
Premi correlati alla performance individuale. 1. La performance individuale, di cui all’art. 9 del D.Lgs. 150/2009, è determinata come momento di verifica e di valutazione di ogni singolo lavoratore, da parte della competente PO, utilizzando la scheda individuale contenuta nella Metodologia di Valutazione. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. La performance individuale verrà erogata solo se la valutazione individuale risulterà almeno pari al 2. Tutti i dipendenti dell’Ente, compreso il personale assunto a tempo determinato con un minimo di 9 mesi contrattuali nell’anno, hanno diritto a partecipare all’erogazione di compensi diretti ad incentivare la performance individuale. 3. Il personale assente dal servizio per periodi continuativi superiori ai 6 mesi non partecipa alla performance individuale, fatto salvo l’applicazione della legislazione vigente. 4. Al personale in servizio a tempo parziale l'erogazione delle risorse di performance individuale avviene in misura proporzionale in relazione al part-time. 5. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno l’ammontare del premio è proporzionato al servizio prestato nel corso dell’anno stesso. 6. Non ha diritto alla partecipazione del premio il dipendente che nel corso dell’anno ha ricevuto due o più provvedimenti disciplinari con sanzione superiore al richiamo scritto. 7. Al fine di definire la quota spettante viene effettuata una quantificazione del numero complessivo dei dipendenti dell'Ente, esclusi i titolari di P.O., considerando proporzionalmente alla durata eventuali prestazioni part-time o assunzione o cessazione in corso d’anno. 8. Il budget destinato annualmente alla performance individuale, viene suddiviso per il numero di dipendenti dell’Ente di cui al comma precedente, individuando un budget pro-capite. 9. Ai sensi dell’art. 69 del CCNL 21.05.2018 il 30% di tale budget è attribuito alla maggiorazione del premio individuale. L’istituto sarà disciplinato in sede di contrattazione 2020. 10. Per ogni dipendente in base alla valutazione individuale il premio viene così suddiviso: • Valutazioni uguali o superiori al 95%: 100% del budget individuale; • Valutazione tra il 70% e il 94,99%: distribuzio...
Premi correlati alla performance individuale. 1. Le risorse vengono ripartite tra i dipendenti in base alla valutazione (media competenze organizzative e risultato raggiunto espressa in centesimi e attribuita al dipendente secondo la procedura prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance) (convenzionalmente PI) 2. Soltanto a tali fini, al personale la cui valutazione è superiore al 96° percentile, viene attribuito un punteggio pari al 130% della valutazione media di tutto il personale. 3. La formula per distribuire le risorse sarà la seguente: PI del dipendente Compenso individuale = Totale risorse x ----------------------------------------- Somma PI di tutti i dipendenti 4. Ai dipendenti che abbiano prestato servizio effettivo per meno di trenta giorni nell'anno 2021 verrà corrisposto l'importo di € 20. 5. Ai dipendenti che abbiano conseguito, ai sensi del Sistema di misurazione e valutazione della performance, una valutazione negativa non è attribuito alcun compenso. 6.
Premi correlati alla performance individuale. 1. La valutazione della performance individuale è effettuata dal Dirigente competente compilando la scheda di valutazione prevista dal vigente Sistema di Valutazione della Performance. 2. Ai fini della determinazione della maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 69 comma 2 CCNL 21.5.2018, si conviene di definire una quota di premio per ciascuna categoria con il seguente metodo di calcolo: n. totale dipendenti dell’ente di cat. A * 100 (differenziale per categoria) = a n. totale dipendenti dell’ente di cat. B * 115 (differenziale per categoria) = b n. totale dipendenti dell’ente di cat. C * 145 (differenziale per categoria) = c n. totale dipendenti dell’ente di cat. D * 170 (differenziale per categoria) = d Successivamente si definisce la base di riparto individuale: La quota di premio per categoria viene individuato secondo quanto segue: quota del personale di cat. A = X* 100 quota del personale di cat. B = X* 115 quota del personale di cat. C = X* 145 3. Le suddette quote di premio per categoria sono maggiorate del 30%. 4. Per ogni Servizio dell’Ente si conviene che la maggiorazione del premio individuale, come sopra definita, sia riconosciuta al 5% dei dipendenti per ciascuna categoria. Si conviene per l’eventuale arrotondamento in difetto, nel caso di decimale inferiore a 5, ed in eccesso nel caso di decimale uguale o maggiore di 5. Nel caso in cui l’arrotondamento non generi alcun potenziale beneficiario, si riconosce comunque un’unità a cui potenzialmente attribuire la maggiorazione del premio. Il premio spetta ai dipendenti di ciascuna categoria con una valutazione pari o superiore al 90%. In caso di Unità di Staff, i dipendenti concorrono con quelli del Servizio/Unità di Staff avente il medesimo Dirigente. In caso di parità di punteggio, verrà data priorità, nell’ordine, a:  chi ha riportato un giudizio di andamento della prestazione “in miglioramento” nella Sezione C della scheda di valutazione;  chi ha riportato il punteggio maggiore nella valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi nella sezione A della scheda di valutazione;  chi ha riportato il punteggio maggiore nella valutazione delle capacità/abilità, nella sezione B della scheda di valutazione; 5. Resta fermo che, a livello di Servizio o Servizio/Unità di Staff, la percentuale del personale a cui può essere riconosciuta la maggiorazione del premio, non può essere comunque superiore al 7% del personale con valutazione positiva. 6. Individuato il personale a cui, p...
Premi correlati alla performance individuale. Come meglio dettagliato nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Università della Calabria, per il personale di categoria B, C e D le dimensioni che compongono la performance individuale sono le seguenti: a) risultati conseguiti, distinguibili in: - risultati dell’unità organizzativa riferiti agli obiettivi operativi previsti nel Piano della performance della struttura di appartenenza del valutato (performance organizzativa di struttura) - risultati legati ad eventuali obiettivi individuali specificamente assegnati; b) comportamento organizzativo agito, che attiene al “come” il singolo agisce all’interno dell’amministrazione, ossia, l’insieme delle azioni osservabili, messe in atto da un individuo nell’esercizio del proprio ruolo nell’organizzazione. Le due dimensioni di cui ai punti a) e b) concorrono con pesi diversi alla performance complessiva di ogni singolo dipendente come previsto nel su richiamato SMVP. Per il personale di categoria B C e D tutti gli obiettivi (di struttura e individuali) nonché il comportamento organizzativo sono rapportati ad un valore massimo di realizzazione pari al 100%. In relazione a tale Istituto, le Parti hanno concordato di destinare, per l’anno 2021, una quota del Fondo Risorse Decentrate di cui all’art. 63 del CCNL 2016/2018 pari a € 50.000,00 per il pagamento dell’Istituto in oggetto. Le Parti hanno concordato, inoltre, che l’erogazione della quota spettante ad ogni singolo dipendente di categoria B, C, e D, avverrà in unica soluzione a consuntivo all’esito della conclusione delle complessive procedure di valutazione così come richieste dalla vigente normativa in materia.

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  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.

  • Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

  • Tempi di consegna Il tempo di consegna previsto per la soluzione proposta è di ……. giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Sito, come da studio di fattibilità in Annesso B. A conclusione della predisposizione della soluzione proposta, la consegna degli Spazi e dei relativi servizi accessori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come da articolo 5 dell’Accordo, Dalla data di sottoscrizione di detto verbale decorrono i termini per il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del presente Contratto di Sito secondo le modalità di fatturazione riportate nell’articolo 11 dell’Accordo

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • Ritardo di trasmissione dati (valore massimo)3 100 ms Tasso di perdita dei pacchetti (valore massimo)4 0,1 % Velocità di connessione1 Banda minima in download2 256 kbps Banda minima in upload2 256 kbps

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.