Premi ricorrenti Clausole campione

Premi ricorrenti. Il pagamento del premio viene effettuato all□atto della conclusione del contratto e per tutta la durata del piano ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale trimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è dovuto per intero, il pagamento del premio viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, trimestrale o mensile della data di decorrenza. Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio. L□entità del premio non può essere inferiore a 750 euro, 400 euro, 200 euro o 100 euro, a seconda che la periodicità di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Ad ogni anniversario della data di decorrenza il premio viene indicizzato sulla base dell□incremento annuo dell□indice ISTAT, quale rilevato il sesto mese antecedente il suddetto anniversario, e comunque in misura non inferiore al 2,5% e non superiore al 10%. Qualora l□indice ISTAT non fosse più disponibile, la Società si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione del premio sopra indicate. L□indicizzazione del premio consiste nella maggiorazione del premio stesso di un importo pari al prodotto di quest□ultimo per l□incremento dell□indice sopra menzionato. Qualora, su base annua, l□importo del premio ricorrente, a seguito delle indicizzazioni intervenute secondo le modalità sopra descritte, abbia superato del 50% il premio ricorrente iniziale, il Contraente ha facoltà di rinunciare in via definitiva all□indicizzazione dello stesso. La rinuncia all□indicizzazione del premio ha effetto dall□anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di rinuncia. In qualsiasi momento il Contraente può chiedere alla Società di variare la periodicità di pagamento del premio. La nuova periodicità di pagamento prescelta sarà operante dall□anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di variazione, a condizione che la richiesta stessa venga effettuata con un preavviso di almeno sessanta giorni da tale anniversario, e rimarrà tale fino ad una eventuale nuova richiesta di variazione da parte del Contraente. Resta i...
Premi ricorrentiIl Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie l’importo del premio ri- corrente e la frequenza di pagamento premi, che può essere annuale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento). Il pagamento del primo premio ricorrente o, nel caso di scelta di frazionamento del premio, della prima rata, viene effettuato dal Contraente alla Società alla data di conclusione del Contratto e viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato. Il versamento delle rate di premio successive alla prima dovrà avvenire alle ricorrenze stabilite. L’importo minimo del premio ricorrente è pari a: • Euro 1.200,00 in caso di frequenza di pagamento annuale; • Euro 100,00 in caso di frequenza di pagamento mensile. L’importo massimo del premio ricorrente è pari a: • Euro 6.000,00 in caso di frequenza di pagamento annuale; • Euro 500,00 in caso di frequenza di pagamento mensile. L’ammontare complessivo dei premi ricorrenti corrisposti nel primo anno non potrà comunque essere in- feriore a Euro 1.200,00. Il Contraente, può richiedere alla Società: • almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua, di modificare la frequenza pagamento premi prescelta; • almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua o mensile, di modificare l’importo del premio stabilito, in aumento o diminuzione, che comunque non può essere inferiore agli importi minimi di 1.200,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio annuale o 100,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio mensile. La comunicazione di modifica della frequenza pagamento premi o di modifica dell’importo del premio deve essere inviata alla Società tramite il Soggetto Incaricato o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Premi ricorrenti. I Premi sono pagati sulla base di un Piano di Pagamento Premi. I Premi Ricorrenti effettuati sulla base del Piano di Pagamento Premi possono essere integrati con Premi Aggiuntivi, nei termini di seguito specificati. I Premi del Piano di Pagamento Premi sono determinati secondo quanto previsto nella tabella che segue: Quando sottoscrive il Contratto, Il Contraente deve stabilire la frequenza e l’ammontare dei versamenti nonché la durata del Piano di Pagamento Premi, che non può essere inferiore a 10 anni né superiore a 30 anni. Nel caso venga scelta la frequenza mensile, il Contraente è tenuto a corrispondere le prime 3 mensilità in sede di sottoscrizione del Contratto. A decorrere dalla prima Ricorrenza annuale del Contratto, il Contraente può modificare frequenza ed eventualmente diminuire l’ammontare dei versamenti e la durata del Piano di Pagamento Premi. La richiesta di modifica può essere effettuata una sola volta in un anno solare, entro almeno 60 giorni prima della Ricorrenza annuale del Contratto. Le modifiche disposte del Contraente hanno effetto a decorrere dalla Ricorrenza annuale del Contratto successiva alla richiesta di modifica del Piano Pagamento Premi15.
Premi ricorrenti. In caso di riscatto, totale o parziale, prima del 5° anno di decorrenza del Contratto, al valore di riscatto vengono applicati i costi di caricamento relativi alle annualità mancanti fino al 5° anno, nella misura indicata nella seguente tabella: applicati i costi di caricamento relativi alle annualità mancanti fino al 10° nella misura indicata nella seguente tabella: - costi di intermediazione I dati relativi alla quota parte percepita in media dagli intermediari per ciascuna voce di costo, sono rappresentati nella tabella che segue: Premi ricorrenti Premio Unico Voce di costo Quota parte percepita dagli intermediari Costi una tantum Costi di ingresso 52,60% Costi di uscita 0,00% Costi correnti Costi di transazione del portafoglio 0,00% Altri costi correnti 38,00% Oneri accessori Commissioni di performance 0,00% Commissioni di overperformance 0,00% Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? La Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo e di restituzione dell’importo versato a titolo di premio. Il Contratto di Assicurazione comporta rischi finanziari per il Contraente e la possibilità per quest’ultimo di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario Il Contraente si assume pertanto i rischi finanziari legati all’andamento del valore dei sottostanti in cui investe il Fondo PIR Growth, con particolare riferimento ai seguenti rischi. • Rischio connesso alla variazione del prezzo: i valori di ogni strumento finanziario dipendono da molteplici fattori, quali le caratteristiche dell’emittente, l’andamento dei mercati o dei settori di riferimento. La variazione del Valore degli strumenti azionari in genere dipende dalle prospettive di reddito degli emittenti e può comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito. Il Valore degli strumenti obbligazionari, oltre che dalla capacità di adempimento dell’emittente e dal suo merito creditizio, subisce l’influenza dell’andamento dei tassi di interesse di mercato. • Rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, sia azionari sia obbligazionari, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui vengono trattati, dalla loro diffusione e dalle quantità emesse. In linea di principio i titoli negoziati su mercati regolamentati sono più liquidi e, pertanto, meno rischiosi, poiché sono più facilmente liquidabili rispetto a titoli non trattati su questi mercati. In assenza di una quotazione ufficiale è particolarmente...
Premi ricorrentiIl presente Contratto prevede il riconoscimento di una garanzia pari al Capitale Investito nella Gestione Separata nei seguenti casi: - in caso di decesso dell’Assicurato durante la durata del Contratto; - in caso di Riscatto esercitato:
Premi ricorrentiIPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Minimo garantito a scadenza 12.000,00 12.000,00 15.992,76 15.992,76 Le prestazioni indicate nelle tabelle sono al lordo degli oneri fiscali. Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. A premio unico (tariffa 03UGI) A premi ricorrenti (tariffa 03AGI)

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  • Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.

  • NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240 del 30.12.2010, citato in premessa, alla vigente normativa in materia di assegni di ricerca ed ai principi di cui alle procedure selettive per i pubblici concorsi.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • NORME DI SICUREZZA 4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione dei lavori presso la Committente, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto ai lavori. 4.2. L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente. 4.3. L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.

  • Cartello di cantiere L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

  • Clausola di rinvio Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

  • Piani di sicurezza Il piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo, costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del dell'art 90, comma 3 del D.Lgs n 81/2008; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs n 81/2008; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs n 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2, formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Ai sensi dell’art. 117, comma 7 del Codice dei Contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2 del D. Lgs 163/2006, sono nulli. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore. Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista. A pena di nullità del Contratto di Appalto, il Piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il Piano operativo di sicurezza del cantiere, saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso. Gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani non sono soggetti a ribasso d’asta.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • Norme di salvaguardia L’accesso all’istituto del periodo sabbatico non potrà avvenire prima del raggiungimento del quarto anno di anzianità di servizio. In ogni caso il rapporto tra periodo lavorato e periodo in aspettativa per aggiornamento professionale dovrà essere sempre pari a 4 a 1 in favore dei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. La concessione dell’ aspettativa per aggiornamento professionale potrà avvenire solo per archi temporali ricompresi tra il trimestre e l’anno.