Premi ricorrenti Clausole campione

Premi ricorrenti. Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della conclusione del contratto e per tutta la durata del piano ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale trimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è dovuto per intero, il pagamento del premio viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, trimestrale o mensile della data di decorrenza. Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio. L'entità del premio non può essere inferiore a 750 euro, 400 euro, 200 euro o 100 euro, a seconda che la periodicità di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Ad ogni anniversario della data di decorrenza il premio viene indicizzato sulla base dell'incremento annuo dell'indice ISTAT, quale rilevato il sesto mese antecedente il suddetto anniversario, e comunque in misura non inferiore al 2,5% e non superiore al 10%. Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, la Società si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione del premio sopra indicate. L'indicizzazione del premio consiste nella maggiorazione del premio stesso di un importo pari al prodotto di quest'ultimo per l'incremento dell'indice sopra menzionato. Qualora, su base annua, l'importo del premio ricorrente, a seguito delle indicizzazioni intervenute secondo le modalità sopra descritte, abbia superato del 50% il premio ricorrente iniziale, il Contraente ha facoltà di rinunciare in via definitiva all'indicizzazione dello stesso. La rinuncia all'indicizzazione del premio ha effetto dall'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di rinuncia. In qualsiasi momento il Contraente può chiedere alla Società di variare la periodicità di pagamento del premio. La nuova periodicità di pagamento prescelta sarà operante dall'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di variazione, a condizione che la richiesta stessa venga effettuata con un preavviso di almeno sessanta giorni da tale anniversario, e rimarrà tale fino ad una eventuale nuova richiesta di variazione da parte del Contraente. Resta i...
Premi ricorrenti. Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie l’importo del premio ri- corrente e la frequenza di pagamento premi, che può essere annuale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento). Il pagamento del primo premio ricorrente o, nel caso di scelta di frazionamento mensile del premio, della prima rata, viene effettuato dal Contraente alla Società alla data di conclusione del Contratto e viene quie- tanzato direttamente sulla Proposta-Certificato. Il versamento delle rate di premio successive alla prima dovrà avvenire alle ricorrenze stabilite. L’importo minimo del premio ricorrente è pari a: • Euro 1.200,00 in caso di frequenza di pagamento annuale; • Euro 100,00 in caso di frequenza di pagamento mensile. L’importo massimo del premio ricorrente è pari a: • Euro 6.000,00 in caso di frequenza di pagamento annuale; • Euro 500,00 in caso di frequenza di pagamento mensile. L’ammontare complessivo dei premi ricorrenti corrisposti nel primo anno non potrà comunque essere in- feriore a Euro 1.200,00. Il Contraente, può richiedere alla Società: • almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua, di modificare la frequenza pagamento premi prescelta; • almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua o mensile, di modificare l’importo del premio stabilito, in aumento o diminuzione, che comunque non può essere inferiore agli importi minimi di 1.200,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio annuale o 100,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio mensile. La comunicazione di modifica della frequenza pagamento premi o di modifica dell’importo del premio deve essere inviata alla Società tramite il Soggetto Incaricato o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Premi ricorrenti. Il presente Contratto prevede il riconoscimento di una garanzia pari al Capitale Investito nella Gestione Separata nei seguenti casi: - in caso di decesso dell’Assicurato durante la durata del Contratto; - in caso di Riscatto esercitato:
Premi ricorrenti. I Premi sono pagati sulla base di un Piano di Pagamento Premi. I Premi Ricorrenti effettuati sulla base del Piano di Pagamento Premi possono essere integrati con Premi Aggiuntivi, nei termini di seguito specificati. I Premi del Piano di Pagamento Premi sono determinati secondo quanto previsto nella tabella che segue: Quando sottoscrive il Contratto, Il Contraente deve stabilire la frequenza e l’ammontare dei versamenti nonché la durata del Piano di Pagamento Premi, che non può essere inferiore a 10 anni né superiore a 30 anni. Nel caso venga scelta la frequenza mensile, il Contraente è tenuto a corrispondere le prime 3 mensilità in sede di sottoscrizione del Contratto. A decorrere dalla prima Ricorrenza annuale del Contratto, il Contraente può modificare frequenza ed eventualmente diminuire l’ammontare dei versamenti e la durata del Piano di Pagamento Premi. La richiesta di modifica può essere effettuata una sola volta in un anno solare, entro almeno 60 giorni prima della Ricorrenza annuale del Contratto. Le modifiche disposte del Contraente hanno effetto a decorrere dalla Ricorrenza annuale del Contratto successiva alla richiesta di modifica del Piano Pagamento Premi15.
Premi ricorrenti. In caso di riscatto, totale o parziale, prima del 5° anno di decorrenza del Contratto, al valore di riscatto vengono applicati i costi di caricamento relativi alle annualità mancanti fino al 5° anno, nella misura indicata nella seguente tabella: applicati i costi di caricamento relativi alle annualità mancanti fino al 10° nella misura indicata nella seguente tabella: - costi di intermediazione I dati relativi alla quota parte percepita in media dagli intermediari per ciascuna voce di costo, sono rappresentati nella tabella che segue: Premi ricorrenti Premio Unico Voce di costo Quota parte percepita dagli intermediari Costi una tantum Costi di ingresso 52,60% Costi di uscita 0,00% Costi correnti Costi di transazione del portafoglio 0,00% Altri costi correnti 38,00% Oneri accessori Commissioni di performance 0,00% Commissioni di overperformance 0,00% Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? La Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo e di restituzione dell’importo versato a titolo di premio. Il Contratto di Assicurazione comporta rischi finanziari per il Contraente e la possibilità per quest’ultimo di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario Il Contraente si assume pertanto i rischi finanziari legati all’andamento del valore dei sottostanti in cui investe il Fondo PIR Growth, con particolare riferimento ai seguenti rischi. • Rischio connesso alla variazione del prezzo: i valori di ogni strumento finanziario dipendono da molteplici fattori, quali le caratteristiche dell’emittente, l’andamento dei mercati o dei settori di riferimento. La variazione del Valore degli strumenti azionari in genere dipende dalle prospettive di reddito degli emittenti e può comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito. Il Valore degli strumenti obbligazionari, oltre che dalla capacità di adempimento dell’emittente e dal suo merito creditizio, subisce l’influenza dell’andamento dei tassi di interesse di mercato. • Rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, sia azionari sia obbligazionari, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui vengono trattati, dalla loro diffusione e dalle quantità emesse. In linea di principio i titoli negoziati su mercati regolamentati sono più liquidi e, pertanto, meno rischiosi, poiché sono più facilmente liquidabili rispetto a titoli non trattati su questi mercati. In assenza di una quotazione ufficiale è particolarmente...
Premi ricorrenti. Il Rappresentante legale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Amministratore Delegato Poste Vita S.p.A.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: