Premi ricorrenti Clausole campione

Premi ricorrenti. Il pagamento del premio viene effettuato all□atto della conclusione del contratto e per tutta la durata del piano ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale trimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è dovuto per intero, il pagamento del premio viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, trimestrale o mensile della data di decorrenza. Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio. L□entità del premio non può essere inferiore a 750 euro, 400 euro, 200 euro o 100 euro, a seconda che la periodicità di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Ad ogni anniversario della data di decorrenza il premio viene indicizzato sulla base dell□incremento annuo dell□indice ISTAT, quale rilevato il sesto mese antecedente il suddetto anniversario, e comunque in misura non inferiore al 2,5% e non superiore al 10%. Qualora l□indice ISTAT non fosse più disponibile, la Società si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione del premio sopra indicate. L□indicizzazione del premio consiste nella maggiorazione del premio stesso di un importo pari al prodotto di quest□ultimo per l□incremento dell□indice sopra menzionato. Qualora, su base annua, l□importo del premio ricorrente, a seguito delle indicizzazioni intervenute secondo le modalità sopra descritte, abbia superato del 50% il premio ricorrente iniziale, il Contraente ha facoltà di rinunciare in via definitiva all□indicizzazione dello stesso. La rinuncia all□indicizzazione del premio ha effetto dall□anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di rinuncia. In qualsiasi momento il Contraente può chiedere alla Società di variare la periodicità di pagamento del premio. La nuova periodicità di pagamento prescelta sarà operante dall□anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di variazione, a condizione che la richiesta stessa venga effettuata con un preavviso di almeno sessanta giorni da tale anniversario, e rimarrà tale fino ad una eventuale nuova richiesta di variazione da parte del Contraente. Resta i...
Premi ricorrenti. Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato sceglie l’importo del premio ri- corrente e la frequenza di pagamento premi, che può essere annuale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento). Il pagamento del primo premio ricorrente o, nel caso di scelta di frazionamento del premio, della prima rata, viene effettuato dal Contraente alla Società alla data di conclusione del Contratto e viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato. Il versamento delle rate di premio successive alla prima dovrà avvenire alle ricorrenze stabilite. L’importo minimo del premio ricorrente è pari a: • Euro 1.200,00 in caso di frequenza di pagamento annuale; • Euro 100,00 in caso di frequenza di pagamento mensile. L’importo massimo del premio ricorrente è pari a: • Euro 6.000,00 in caso di frequenza di pagamento annuale; • Euro 500,00 in caso di frequenza di pagamento mensile. L’ammontare complessivo dei premi ricorrenti corrisposti nel primo anno non potrà comunque essere in- feriore a Euro 1.200,00. Il Contraente, può richiedere alla Società: • almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua, di modificare la frequenza pagamento premi prescelta; • almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua o mensile, di modificare l’importo del premio stabilito, in aumento o diminuzione, che comunque non può essere inferiore agli importi minimi di 1.200,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio annuale o 100,00 Euro in caso di frequenza di pagamento premio mensile. La comunicazione di modifica della frequenza pagamento premi o di modifica dell’importo del premio deve essere inviata alla Società tramite il Soggetto Incaricato o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Premi ricorrenti. In caso di riscatto, totale o parziale, prima del 5° anno di decorrenza del Contratto, al valore di riscatto vengono applicati i costi di caricamento relativi alle annualità mancanti fino al 5° anno, nella misura indicata nella seguente tabella: applicati i costi di caricamento relativi alle annualità mancanti fino al 10° nella misura indicata nella seguente tabella: - costi di intermediazione I dati relativi alla quota parte percepita in media dagli intermediari per ciascuna voce di costo, sono rappresentati nella tabella che segue: Premi ricorrenti Premio Unico Voce di costo Quota parte percepita dagli intermediari Costi una tantum Costi di ingresso 52,60% Costi di uscita 0,00% Costi correnti Costi di transazione del portafoglio 0,00% Altri costi correnti 38,00% Oneri accessori Commissioni di performance 0,00% Commissioni di overperformance 0,00% Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? La Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo e di restituzione dell’importo versato a titolo di premio. Il Contratto di Assicurazione comporta rischi finanziari per il Contraente e la possibilità per quest’ultimo di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario Il Contraente si assume pertanto i rischi finanziari legati all’andamento del valore dei sottostanti in cui investe il Fondo PIR Growth, con particolare riferimento ai seguenti rischi. • Rischio connesso alla variazione del prezzo: i valori di ogni strumento finanziario dipendono da molteplici fattori, quali le caratteristiche dell’emittente, l’andamento dei mercati o dei settori di riferimento. La variazione del Valore degli strumenti azionari in genere dipende dalle prospettive di reddito degli emittenti e può comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito. Il Valore degli strumenti obbligazionari, oltre che dalla capacità di adempimento dell’emittente e dal suo merito creditizio, subisce l’influenza dell’andamento dei tassi di interesse di mercato. • Rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, sia azionari sia obbligazionari, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui vengono trattati, dalla loro diffusione e dalle quantità emesse. In linea di principio i titoli negoziati su mercati regolamentati sono più liquidi e, pertanto, meno rischiosi, poiché sono più facilmente liquidabili rispetto a titoli non trattati su questi mercati. In assenza di una quotazione ufficiale è particolarmente...
Premi ricorrenti. Il presente Contratto prevede il riconoscimento di una garanzia pari al Capitale Investito nella Gestione Separata nei seguenti casi: - in caso di decesso dell’Assicurato durante la durata del Contratto; - in caso di Riscatto esercitato:
Premi ricorrenti. I Premi sono pagati sulla base di un Piano di Pagamento Premi. I Premi Ricorrenti effettuati sulla base del Piano di Pagamento Premi possono essere integrati con Premi Aggiuntivi, nei termini di seguito specificati. I Premi del Piano di Pagamento Premi sono determinati secondo quanto previsto nella tabella che segue: Quando sottoscrive il Contratto, Il Contraente deve stabilire la frequenza e l’ammontare dei versamenti nonché la durata del Piano di Pagamento Premi, che non può essere inferiore a 10 anni né superiore a 30 anni. Nel caso venga scelta la frequenza mensile, il Contraente è tenuto a corrispondere le prime 3 mensilità in sede di sottoscrizione del Contratto. A decorrere dalla prima Ricorrenza annuale del Contratto, il Contraente può modificare frequenza ed eventualmente diminuire l’ammontare dei versamenti e la durata del Piano di Pagamento Premi. La richiesta di modifica può essere effettuata una sola volta in un anno solare, entro almeno 60 giorni prima della Ricorrenza annuale del Contratto. Le modifiche disposte del Contraente hanno effetto a decorrere dalla Ricorrenza annuale del Contratto successiva alla richiesta di modifica del Piano Pagamento Premi15.
Premi ricorrenti. IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Minimo garantito a scadenza 12.000,00 12.000,00 15.992,76 15.992,76 Le prestazioni indicate nelle tabelle sono al lordo degli oneri fiscali. Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. A premio unico (tariffa 03UGI) A premi ricorrenti (tariffa 03AGI)

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  • Cosa è assicurato Il rischio coperto dall’assicurazione è il decesso, qualunque possa esserne la causa, dell’assicurato avvenuto nel corso del periodo di durata del contratto di finanziamento. In caso di decesso dell’assicurato, la polizza vita estinguerà il debito nei confronti del Beneficiario, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi dell’assicurato. Per questo motivo, il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. La somma corrisposta è pari alle rate di prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso. La garanzia è valida senza limiti territoriali.

  • PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.

  • Prodotti La fornitura della convenzione consente l’approvvigionamento della PA sino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 3.000 (tremila) Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia A e del quantitativo massimo di n. 2.000 (duemila) Multifunzione A4 a colori per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia B, con le caratteristiche, le opzioni, nonché i servizi connessi ed opzionali riportati nei successivi paragrafi. Il predetto quantitativo massimo rappresenta il numero delle apparecchiature che potrà essere ordinato dalle Amministrazioni nel corso della durata della Convenzione, così come descritta al par. 2.2.1. L’Amministrazione dovrà, tra l’altro, specificare nell’Ordinativo di fornitura: a) il numero delle apparecchiature richieste; b) gli eventuali Dispositivi Opzionali; c) la durata contrattuale; d) la produttività / il numero di copie incluse nel canone; e) la sede di installazione di ogni singola apparecchiatura. Si precisa che Dispositivi opzionali non potranno essere ordinati singolarmente, ma solo come componenti della configurazione prescelta al momento dell’ordinativo iniziale; non sarà quindi possibile ordinare i Dispositivi opzionali successivamente al suddetto ordinativo, ma solo contestualmente al medesimo. La quantità massima ordinabile di ciascun Dispositivo opzionale per ciascuna Apparecchiatura, ove previsto, è pari a 1. La fornitura di ciascun Dispositivo opzionale deve includere tutti i prerequisiti (hardware e software) previsti per il corretto funzionamento del Dispositivo stesso. Le Apparecchiature ed i Dispositivi opzionali, in ogni caso devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte. I dispositivi opzionali devono essere integrati nell’apparecchiatura base. Per ogni Apparecchiatura dovrà essere necessariamente fornito: a) il cavo di alimentazione elettrica (IEC 320) e il cavo di collegamento alla rete locale, ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e dovrà essere completo di connettori pressofusi; b) il software di configurazione (drivers) anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; c) la documentazione tecnica ed il manuale d’istruzioni in lingua italiana su supporto informatico o scaricabile dal sito; d) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; e) una dichiarazione, anche resa dal Responsabile Provinciale del Servizio competente per il luogo nel quale deve essere prestato il servizio richiesto, attestante la corrispondenza della Apparecchiatura consegnata con quelle descritte nell’Offerta, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico; f) la scheda tecnica di sicurezza del toner anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; g) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; h) la dotazione del materiale di consumo, (quali toner, tamburo e punti metallici nel caso in cui nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore ecc., con la sola esclusione della carta) necessario a una produzione di copie indicate nell’ordinativo di fornitura come da tabella seguente:

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  • Adempimenti L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. n. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.

  • Copertura assicurativa 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del sistema di classificazione professionale, che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.