Common use of Prestazioni assicurate Clause in Contracts

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- toriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, assicurata alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - -, salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 28 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute in¬solute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il Nel caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo Infortunio, l’eventuale prestazione già corrisposta a titolo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza data del Sinistro e la data della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostaliquidazione della prestazione dovuta per l’In- validità Totale Permanente sarà detratta dall’ammontare totale della prestazione stessa. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito

Prestazioni assicurate. La Il presente garanzia Programma Assicurativo prevede, in caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa decesso dell’Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore del Programma Assicurativo e prima del compimento del 7576° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- torialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurataassicurata ai Beneficiari, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo fermo restando le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale Conto Revolving e/o Carta di Credito alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo decesso e non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 5.000,00 per Sinistro Assicurato, come previsto dall’Artall’Art. 4 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo del Conto Revolving; per le Carte di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla data del Decesso. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –. In caso di Malattia Grave sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Programma Assicurativo oppure in caso di Invalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale che dia luogo al pagamento del sinistro, non è sottoposta ad un Periodo prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostaAssicurazione e i premi versati resteranno acquisiti da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari Beneficiari come previsto dall’Art. 9 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:.

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Samples: Cpi Revolving Credit Protection, Assicurazione Infortuni E Malattia, Cpi Revolving Credit Protection

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Grave dell'Assicurato riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 7576° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa dell‘Impresa di Assicurazione della prestazione assicurataassicurata all’Impresa, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 30 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraenteall’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 750.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il In caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza data del Sinistro e la data della Copertura Assicurativarelazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, l’indennità non verrà corrispostasaranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:.

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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Insurance Agreement, Insurance Agreement

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- torialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurataassicurata all’Assicurato, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 “ESCLUSIONIESCLU- SIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano residua dal rapporto di finanziamento finanziamento contratto dall’Assicurato verso la ContraenteBanca. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 50.000,00 per Sinistro Assicurato e per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medi- ca che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostal’Invalidità Totale Permanente. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa Compagnia di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:precedono.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’invalidità totale permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione all’Assicurato della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 28 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute moltiplicato per la quota percentuale per la quale è stata stipulata la Copertura Assicurativa. In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che residuano dal rapporto per la durata, all’originario piano di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraenteammortamento del finanziamento al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 520.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa In caso di più Cointestatari per lo stesso finanziamento, nel caso in cui ciascun Cointestatario non venga assicurato per l’importo totale del finanziamento, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Debito residuo: pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà all’Assicurato una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del sinistro per il caso rapporto fra la prestazione iniziale assicurata e l’importo totale del finanziamento alla Data di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:.

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Samples: Assicurazione Collettiva, Insurance Agreement

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60%, della sua integrità psicofisica, indipendentemente dal fatto che l’Assicurato eserciti o meno un’attività professionale, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di con età dell’Assicuratodell’Assicurato non superiore ai 78 anni , senza limiti terri- torialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurataassicurata all’Assicurato, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Artsuccessivo art. 34 35. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - ESCLUSIONITabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento Finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, eventualmente modificatosi anche per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata, al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento in virtù delle garanzie Inabilità Temporanea Totale e di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto insolute. Per data del Sinistro si intende: 1. In caso di finanziamento contratto dall’Assicurato verso Invalidità Permanente Totale da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la Contraenterelazione medico-legale. L’indennizzo Se questa non potrà superare l’importo ci fosse, il giorno di Euro 31.000,00 presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL; 2. In caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio: il giorno dell’Infortunio. Il grado di Invalidità Permanente Totale si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni). L’Indennizzo sarà pagato nei limiti dei seguenti massimali: ▪ per i finanziamenti a rata costante: 80.000,00 euro per Sinistro; ▪ per i finanziamenti a rata flessibile: 60.000 euro per Sinistro come previsto dall’ArtEventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il In caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo anticipata estinzione totale e di Carenza iniziale surroga del Contratto di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostaFinanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 11 delle Condizioni di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa Compagnia di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Artdagli artt. 4 , 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 14 che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:precedono.

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Samples: Creditor Protection Insurance, Creditor Protection Insurance

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’invalidità totale permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione all’Impresa della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 27 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute insolute. In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che residuano dal rapporto per la durata, all’originario piano di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraenteammortamento del finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 520.000,00 per Sinistro Assicurato e per Sinistro; come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il Nel caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo Infortunio, l’eventuale prestazione già corrisposta a titolo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza data del Sinistro e la data della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La liquidazione della prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini dovuta per l’Invalidità Totale Permanente sarà detratta dall’ammontare totale della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:prestazione stessa.

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Samples: Insurance Agreement, Polizza Collettiva Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- toriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, assicurata alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - -, salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 28 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute in¬solute che residuano dal rapporto di finanziamento finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il Nel caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo Infortunio, l’eventuale prestazione già corrisposta a titolo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza data del Sinistro e la data della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostaliquidazione della prestazione dovuta per l’In- validità Totale Permanente sarà detratta dall’ammontare totale della prestazione stessa. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede10.1. Nel caso in cui l’aderente sia in vita alla scadenza dell’assicurazione, in caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima sempre che non sia anteriormente ad essa intervenuta la cessazione della stessa, la Compagnia corrisponderà all’aderente le prestazioni previste all’art. 10 del compimento Regolamento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- toriali, PIP. In particolare l’aderente potrà optare per il pagamento di una rendita annua vitalizia rivalutabile scelta tra quelle disponibili ed elencate al successivo art. 11, pagabile in unica soluzione da parte dell’Impresa rate posticipate con le modalità di Assicurazione della prestazione assicurataerogazione e di rivalutazione riportate nell’Allegato 3, alla Contraente – al quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”si rimanda. La prestazione assicurata è pari rendita si ottiene applicando al Debito residuo del finanziamento in linea capitale maturato alla data del Sinistroscadenza della fase di accumulo, al netto della eventuale quota da erogare sotto forma di eventuali rate insolute che residuano capitale, i coefficienti di conversione in rendita. Il capitale maturato alla scadenza è dato dal rapporto numero delle quote attribuite al contratto alla data di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa scadenza moltiplicato per il valore unitario della quota alla prima data di valorizzazione successiva alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della documentazione completa indicata al seguente art.18. 10.2. In caso di Malattia Grave è sottoposta morte dell’aderente, avvenuta prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica e sempre che non sia anteriormente ad un Periodo essa intervenuta la cessazione dell’assicurazione, la Compagnia corrisponderà agli eredi ed agli eventuali diversi beneficiari, una somma pari al numero delle quote attribuite al contratto alla data di Carenza iniziale ricezione, da parte di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza Arca Vita S.p.A., della Copertura Assicurativacomunicazione di decesso, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa completa della relativa documentazione, moltiplicato per il valore unitario della quota alla prima data di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere valorizzazione successiva alla data di una Malattia Grave. Ai fini ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:comunicazione di decesso completa della documentazione indicata al seguente art.18.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in In caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa Decesso per qualsiasi causa (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del Finanziamento alla data del D. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessa- rio, alla data del decesso, non aver compiuto l’ 80° anno di età. • In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (IPT) dell'Assicurato, salvo i casi di esclusione specifi- cati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del Finanziamento alla data del ricono- scimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, prima del compimento del 75dell’ 80° anno di età dell’Assicurato con certifi- cazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi conse- cutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Si specifica che, qualora siano stati corrisposti Indennizzi per Inabilità Temporanea Totale o per Perdita Involontaria di Impie- go o per Ricovero Ospedaliero in relazione a rate scadute succes- sivamente alla data di accertamento dell’IPT, l’indennizzo sarà diminuito delle rate predette al netto degli interessi. • In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, senza limiti terri- torialia seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Leg- ge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’am- montare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa periodo di Assicurazione della franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimbor- sato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”lavoro differenti); interven- ga un pensionamento o prepensionamento o la quiescenza. La prestazione assicurata viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assolu- ta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale necessario, alla data della notifica del Sinistrolicenziamento: esercitare una profes- sione di lavoro dipendente, al netto presso Aziende o Enti Italiani, sulla base di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto un orario settimanale di finanziamento almeno 20 ore, con contratto dall’Assicurato verso la Contraentedi lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo. L’indennizzo non potrà superare l’importo Inoltre per poter beneficiare della prestazione, l’As- sicurato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla leg- ge come disoccupato totale alla ricerca attiva di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Artoccupazione e deve ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il • In caso di Malattia Grave Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammon- tare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. In ogni caso, Nessuna nuova prestazione è sottoposta ad un Periodo dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostaRO distinti). La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa viene corrisposta a condi- zione che il RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Artpernottamento (franchigia assoluta). 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa ga- ranzia è necessario, alla data d’inizio del RO, non aver compiuto l’80° anno di età. • In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclu- sione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficia- rio una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che precedehanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. Il rischio assicurato In ogni caso, nessuna nuova prestazione è l'insorgere dovuta dall’Assicura- tore allorché abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti). La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calco- la a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo ed in- terromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento dell’80° anno di età. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una Malattia Graveprecedente ITT indennizzata, si verifica una nuo- va ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazio- ne della precedente. Ai fini Pertanto, la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. • indennizzo liquidato dopo l’applicazione della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:franchigia assoluta (pari a 60 giorni): € 100,00.

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Samples: Polizza Credit Protection Insurance (Cpi)

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- torialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurataassicurata all’Assicurato -, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 “ESCLUSIONIESCLU- SIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute insolute. Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della diagnosi della Malattia stessa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che residuano dal rapporto per la durata, all’originario piano di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraenteammortamento del Finanziamento. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale del finanziamento in relazione alla liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente di uno di essi, le garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 500.000,00 per Sinistro Assicurato e per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medi- ca che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per il l’Invalidità Totale Permanente. In caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo anticipata estinzione totale, di Carenza iniziale surroga e di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostarinegoziazione del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa Compagnia di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:precedono.

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Samples: Insurance Contract

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione all’Impresa della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 39 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute insolute. In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che residuano dal rapporto per la durata, all’originario piano di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraenteammortamento del finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 500.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 90 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 90 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:.

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Samples: Insurance Agreement

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- torialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurataassicurata all’Assicurato, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano residua dal rapporto di finanziamento finanziamento contratto dall’Assicurato verso la ContraenteBanca. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 50.000,00 per Sinistro Assicurato e per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostal’Invalidità Totale Permanente. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa Compagnia di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:precedono.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’invalidità totale e permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - all’Impresa Locataria salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 28 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento Contratto di Leasing in linea capitale alla data del Sinistro, al netto del valore di riscatto finale, dell’anticipo, di eventuali rate insolute canoni insoluti e dell’IVA, moltiplicato per la quota percentuale dell’Importo Finanziato Netto per la quale viene stipulata la Copertura Assicurativa. In caso di estinzione parziale del Contratto di Leasing, modifica della durata o rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che residuano dal rapporto per la durata, all’originario piano finanziario del Contratto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la ContraenteLeasing. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 520.000,00 per Sinistro Assicurato e per Sinistro; come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il Nel caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo Infortunio, l’eventuale prestazione già corrisposta a titolo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza data del Sinistro e la data della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostaliquidazione della prestazione dovuta per l’Invalidità Totale Permanente sarà detratta dall’ammontare totale della prestazione stessa. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari all’Impresa Locataria come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- torialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurataassicurata all’Assicurato -, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 35 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute insolute. Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della diagnosi della Malattia stessa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che residuano dal rapporto per la durata, all’originario piano di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraenteammortamento del Finanziamento. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale del finanziamento in relazione alla liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente di uno di essi, le garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 500.000,00 per Sinistro Assicurato e per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per il l’Invalidità Totale Permanente. In caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo anticipata estinzione totale, di Carenza iniziale surroga e di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostarinegoziazione del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa Compagnia di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:precedono.

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Samples: Insurance Agreement

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in In caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa Decesso per qualsiasi causa (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Benefi- ciario una somma pari al capitale residuo del Finanziamento alla data del D. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del decesso, non aver compiuto l’80° anno di età. • In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malat- tia (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale resi- duo del Finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT cor- risponde ad un’invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, prima del compimento del 75dell’80° anno di età dell’Assi- curato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malat- tia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Si specifica che, qualora siano stati corrisposti Indennizzi per Ina- bilità Temporanea Totale o per Perdita Involontaria di Impiego o per Ricovero Ospedaliero in relazione a rate scadute successiva- mente alla data di accertamento dell’IPT, l’indennizzo sarà dimi- nuito delle rate predette al netto degli interessi. • In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, senza limiti terri- torialia se- guito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammon- tare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa periodo di Assicurazione della franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”lavoro differenti); intervenga un pensionamen- to o prepensionamento o la quiescenza. La prestazione assicurata viene cor- risposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter benefi- ciare di questa garanzia è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale necessario, alla data della notifica del Sinistrolicenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, al netto presso Aziende o Enti Italiani, sulla base di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto un orario settimanale di finanziamento almeno 20 ore, con contratto dall’Assicurato verso la Contraentedi lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 Inoltre per Sinistro poter benefi- ciare della prestazione, l’Assicurato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il disoccupato totale alla ricerca • In caso di Malattia Grave Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o malattia (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il pe- riodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO compro- vato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è sottoposta ad un Periodo dovuta dall’Assi- curatore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostaRO di- stinti). La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa viene corrisposta a condizione che il RO ab- bia una durata superiore a 7 giorni consecutivi di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Artpernottamento (franchigia assoluta). 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeLa franchigia si calcola a partire dal 1° gior- no di RO. Il rischio assicurato Per poter beneficiare di questa garanzia è l'insorgere necessario, alla data d’inizio del RO, non aver compiuto l’80° anno di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:età.

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Samples: Polizza Credit Protection Insurance (Cpi)

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’invalidità totale permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione all’Assicurato della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 27 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute insolute. In caso di estinzione parziale del finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che residuano dal rapporto per la durata, all’originario piano di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraenteammortamento del finanziamento. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 520.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa In caso di più Cointestatari per lo stesso finanziamento assicurati in pro quota, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale richiesto/Debito residuo del finanziamento; pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del sinistro, moltiplicato per il caso rapporto fra la prestazione iniziale assicurata e l’importo totale richiesto (per i Finanziamenti di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo nuova erogazione) o l’importo del Debito residuo (per i Finanziamenti già in corso) alla Data di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa. Nel caso di Infortunio, l’indennità non verrà corrisposta. La l’eventuale prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa già corrisposta a titolo di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:liquidazione della prestazione dovuta per l’Invalidità Totale Permanente sarà detratta dall’ammontare totale della prestazione stessa.

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Samples: Creditor Protection Insurance Contract

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60%, della sua integrità psicofisica, indipendentemente dal fatto che l’Assicurato eserciti o meno un’attività professionale, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- torialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurataassicurata all’Assicurato, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Artsuccessivo a rt. 34 36 (ESCLUSIONIEsclusioni”). L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento Finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto insolute. Per data del Sinistro si intende la data di finanziamento contratto dall’Assicurato verso accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la Contraentedata della diagnosi della Malattia stessa. Nel caso in cui vi siano più Assicurati Cointestatari del medesimo Finanziamento e venga liquidato l’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente di uno di essi, le garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del Finanziamento e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento del Finanziamento stesso. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 1.000.000,00 per Sinistro Assicurato e per Sinistro, come previsto dall’Artdall’art. 4 (LIMITI DI INDENNIZZOLimiti di indennizzo). La Copertura Assicurativa Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per il l’Invalidità Totale Permanente. In caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo anticipata estinzione e di Carenza iniziale surroga del Contratto di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostaFinanziamento si rinvia a quanto indicato all’art. 11 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa Compagnia di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. dagli articoli 9 (BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” Beneficiari delle prestazioni”) e 14 (“Pagamento delle prestazioni”) che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:precedono.

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Samples: Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede Decesso per qualsiasi causa In caso di Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (D) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del mutuo alla data del D, eccetto arretrati ed interessi di mora.  Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia L’Invalidità Permanente Totale corrisponde ad un’invalidità di grado pari o superiore al 60% e deve essere riconosciuta con certificazione medica rilasciata da un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente Totale. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato (IPT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del mutuo alla data del riconoscimento dell’IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora, a condizione che l’Infortunio o la prima diagnosi della Malattia siano avvenuti nel periodo di validità del Contratto.  Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio o Malattia In caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell’Assicurato (ITT) che comporti la perdita temporanea ed in misura totale della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria professione, in caso di Malattia Grave dell'Assicurato Assicurato lavoratore, o di attendere ad almeno 2 delle 4 basilari attività inerenti la vita umana riportate di seguito (nutrirsi, vestirsi, lavarsi, muoversi) in caso di Assicurato non lavoratore, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del mutuo, dovute dopo il periodo di Franchigia, che hanno scadenza nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno periodo di età dell’AssicuratoITT comprovato, senza limiti terri- toriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa eccetto arretrati ed interessi di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”mora. La prestazione assicurata è viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari al Debito residuo del finanziamento a 60 giorni consecutivi e sia certificata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”un paese membro dell’Unione Europea. La Copertura Assicurativa Franchigia si calcola a partire dal primo giorno di ITT. Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per il più periodi di ITT distinti). Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la Franchigia non viene applicata di nuovo, ma la massima durata d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo.  Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia In caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo (RO) dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di Carenza iniziale esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari alle rate di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativarimborso mensili del mutuo, l’indennità non verrà corrispostadovute dopo il periodo di Franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa viene corrisposta a condizione che il RO abbia una durata superiore al periodo di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’ArtFranchigia assoluta pari a 3 giorni consecutivi. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeLa Franchigia si calcola a partire dal primo giorno di RO. Il rischio assicurato Nessuna nuova prestazione è l'insorgere di dovuta qualora la Compagnia abbia rimborsato una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più RO distinti).

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Samples: Assicurazione Creditor Protection Insurance

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in a) Decesso per qualsiasi causa – Garanzia base In caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato, senza limiti terri- torialiverificatosi nel periodo di validità del Contratto, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto una somma pari al Debito Capitale assicurato residuo del finanziamento in linea capitale risultante alla data del Sinistrodecesso, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8. Il Capitale assicurato residuo è determinato sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti (o alla francese) con capitale iniziale e durata pari a quelle prescelte dal Contraente e tasso di interesse annuo nominale pari al netto 9%. b) Invalidità Permanente Totale a seguito di eventuali Infortunio o Malattia – Garanzia opzionale Per Invalidità Permanente Totale si intende la perdita totale e permanente della capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione esercitata, di grado pari o superiore al 66%. L’Invalidità Permanente Totale deve essere stata causata da Malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato. Per il calcolo del grado di invalidità si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. Lo stato di Invalidità Permanente Totale dell’Assicurato viene accertato secondo le modalità stabilite all’art. 13 e secondo la definizione di cui al presente articolo. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente Totale. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato, verificatasi nel periodo di validità del Contratto, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato una somma pari al Capitale assicurato residuo risultante alla data del riconoscimento dell’Invalidità Permanente Totale, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8. Il Capitale assicurato residuo è determinato sulla base di un piano di ammortamento a rate insolute che residuano costanti (o alla francese) con capitale iniziale e durata pari a quelle prescelte dal rapporto Contraente e tasso di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”interesse annuo nominale pari al 9%. La Copertura Assicurativa Compagnia corrisponde l’Indennizzo per il caso di le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio o della Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti al perfezionamento del Contratto. Pertanto, se al momento dell’Infortunio o della diagnosi della Malattia, l’Assicurato fosse affetto da menomazioni preesistenti, saranno indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio o la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativaavesse colpito una persona fisicamente integra e sana, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita

Prestazioni assicurate. Avvertenze: a) Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio verificatosi in Italia La presente garanzia prevedeDiaria sarà corrisposta dietro presentazione della cartella clinica in copia conforme all’originale dalla quale risultino diagnosi e periodo di degenza. Ai fini del computo della Diaria saranno computati i soli pernottamenti. Non sono considerati ricoveri indennizzabili le degenze diurne in Day hospital. b) Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio verificatosi all’Estero, pari al doppio della Diaria di cui alla lettera a); La Diaria sarà corrisposta dietro presentazione della cartella clinica in caso copia conforme all’originale dalla quale risultino diagnosi e periodo di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima degenza, a condizione che l’Assicurato si rechi all’Estero per un periodo massimo di 90 giorni per annualità assicurativa. Ai fini del compimento del 75° anno computo della Diaria saranno computati i soli pernottamenti. Non sono considerati ricoveri indennizzabili le degenze diurne in Day hospital. c) Diaria da Ricovero a seguito di età dell’AssicuratoInfortunio comportante il simultaneo ricovero dei componenti della Coppia, senza limiti terri- toriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa pari al doppio della Diaria di Assicurazione della prestazione assicurata, cui alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”lettera a). La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento Diaria sarà corrisposta dietro presentazione della cartella clinica in linea capitale alla data del Sinistro, al netto copia conforme all’originale dalla quale risultino diagnosi e periodo di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Gravedegenza. Ai fini fini del computo della presente Copertura Assicurativa Diaria saranno computati i soli pernottamenti. Non sono considerate Malattie Gravi considerati ricoveri indennizzabili le seguenti patologie:degenze diurne in Day hospital.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio dell'Assicurato che comporti un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 7571° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- torialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurataassicurata all’Assicurato, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 32 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio L’indennizzo sarà pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Capitale Assicurato previsto dal Pacchetto Assicurativo prescelto per Assicurato e per Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostal’Invalidità Totale Permanente. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave decesso dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di età dell’Assicuratovigore della Copertura Assicurativa, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - al Beneficiario salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 25 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento derivante dal Contratto di Leasing in linea capitale alla data del Sinistrodecesso, al netto del valore di riscatto finale, dell’anticipo, di eventuali rate insolute canoni insoluti e dell’IVA. In caso di estinzione parziale del Contratto di Leasing, modifica della durata o rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che residuano dal rapporto per la durata, all’originario piano finanziario del Contratto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la ContraenteLeasing. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 520.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il In caso di Malattia Grave sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è sottoposta ad un Periodo prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostaAssicurazione e i premi mensili versati resteranno acquisiti da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:.

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Samples: Creditor Protection Insurance Contract

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - all’Impresa Locataria salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 40 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento Contratto di Leasing in linea capitale alla data del Sinistro, al netto del valore di riscatto finale, dell’anticipo, di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso canoni insoluti e dell’IVA moltiplicato per la Contraentequota percentuale dell’Importo Finanziato Netto per la quale viene stipulata la Copertura Assicurativa. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 520.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 90 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 90 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari all’Impresa Locataria come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Grave dell'Assicurato riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa dell‘Impresa di Assicurazione della prestazione assicurataassicurata all’Impresa, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 29 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraenteall’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 750.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il In caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza data del Sinistro e la data della Copertura Assicurativarelazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, l’indennità non verrà corrispostasaranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:.

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Samples: Assicurazione

Prestazioni assicurate.  Decesso per qualsiasi causa In caso di Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (D) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del mutuo alla data del D, eccetto arretrati ed interessi di mora.  Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia L’Invalidità Permanente Totale corrisponde ad un’invalidità di grado pari o superiore al 60% e deve essere riconosciuta con certificazione medica rilasciata da un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente Totale. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato (IPT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del mutuo alla data del riconoscimento dell’IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora, a condizione che l’Infortunio o la prima diagnosi della Malattia siano avvenuti nel periodo di validità del Contratto.  Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo In caso di Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dell’Assicurato dovuto a giustificato motivo oggettivo - Legge n. 604/1966 art. 3 - (PII) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del mutuo, dovute dopo il periodo di Franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora. La presente garanzia prevedeprestazione viene corrisposta a condizione che: - la PII abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a 90 giorni consecutivi (la Franchigia si calcola a partire dal primo giorno di interruzione del lavoro); - il Sinistro non si verifichi nel periodo di Carenza pari a 60 giorni consecutivi (la Carenza si calcola a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa). - eserciti una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana; - non eserciti tale professione presso il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado; - abbia superato il periodo di prova; - abbia perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3); - sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione. Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di PII distinti) intervenga il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima applicazione del compimento regime di prepensionamento. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda ad esercitare un’attività remunerata di altra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto. In tal caso, qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata fino a concorrenza del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- toriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:massimale sopra indicato.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection Insurance

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’invalidità totale e permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - all’Impresa Locataria salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 30 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento Contratto di Leasing in linea capitale alla data del Sinistro, al netto del valore di riscatto finale, dell’anticipo, di eventuali rate insolute canoni insoluti e dell’IVA. In caso di estinzione parziale del Contratto di Leasing, modifica della durata o rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che residuano dal rapporto per la durata, all’originario piano finanziario del Contratto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la ContraenteLeasing. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 520.000,00 per Sinistro Sinistro; come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il Nel caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo Infortunio, l’eventuale prestazione già corrisposta a titolo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza data del Sinistro e la data della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrispostaliquidazione della prestazione dovuta per l’Invalidità Totale Permanente sarà detratta dall’ammontare totale della prestazione stessa. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari all’Impresa Locataria come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:.

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Samples: Creditor Protection Insurance Contract

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - all’Impresa Locataria salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 42 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento Contratto di Leasing in linea capitale alla data del Sinistro, al netto del valore di riscatto finale, dell’anticipo, di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraentecanoni insoluti e dell’IVA. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 520.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 90 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 90 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari all’Impresa Locataria come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:.

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Samples: Creditor Protection Insurance Contract

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in In caso di Malattia Grave dell'Assicurato Decesso per qualsiasi causa (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo della Locazione Finanziaria alla data del D e al prezzo di opzione finale di acquisto inizialmente pattuito nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del decesso, non aver compiuto il 75° anno di età. - In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (IPT) dell'Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo della Locazione Finanziaria alla data del riconoscimento dell’IPT e al prezzo di opzione finale di acquisto inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, prima del compimento del 75 anno di età dell’Assicurato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Si specifica che, qualora siano stati corrisposti Indennizzi per Ricovero Ospedaliero in relazione a rate scadute successivamente alla data di accertamento dell’IPT, l’indennizzo sarà diminuito delle rate predette al netto degli interessi. - In caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o malattia (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, mensilmente, una somma pari alla Rata Rimborso mensile della Locazione Finanziaria, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato, salvo che questo non coincida con la mensilità in cui sia dovuto l’importo pari al prezzo di opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli.. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti). In ogni caso non verrà mai liquidato il prezzo dell’opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi di pernottamento (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, non aver compiuto il 75° anno di età dell’Assicuratoetà. Facciamo chiarezza: quale percentuale di invalidità viene utilizzata dalla Compagnia Per il calcolo della percentuale di invalidità, senza limiti terri- toriali, il pagamento in unica soluzione la Compagnia utilizza la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche). Tale percentuale potrebbe non coincidere con quella riconosciuta da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute altri enti che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro hanno come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precederiferimento tabelle differenti. Il rischio assicurato è l'insorgere verbale di una Malattia Gravericonoscimento dell’invalidità emesso dagli enti preposti (es. Ai fini ASL o INPS) viene richiesto ai soli fini dell’identificazione della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:data di calcolo della prestazione.

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Samples: Polizza Credit Protection Insurance (Cpi)

Prestazioni assicurate. La a) Decesso per qualsiasi causa – Garanzia base b) Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia – Garanzia opzionale 🛈 Per Invalidità Permanente Totale si intende la perdita totale e permanente della capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione esercitata, di grado pari o superiore al 66%. L’Invalidità Permanente Totale deve essere stata causata da Malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato. Per il calcolo del grado di invalidità si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. Lo stato di Invalidità Permanente Totale dell’Assicurato viene accertato secondo le modalità stabilite all’art. 13 e secondo la definizione di cui al presente garanzia prevedearticolo. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, in gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente Totale. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia Grave dell'Assicurato dell'Assicurato, verificatasi nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima periodo di validità del compimento del 75° anno di età dell’AssicuratoContratto, senza limiti terri- toriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo Art. 34 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è la Compagnia corrisponderà all’Assicurato una somma pari al Debito Capitale assicurato residuo del finanziamento in linea capitale risultante alla data del Sinistroriconoscimento dell’Invalidità Permanente Totale, al netto salvo i casi di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraenteesclusione specificati all’art. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede8. Il rischio Capitale assicurato residuo è l'insorgere determinato sulla base di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:un piano di ammortamento a rate costanti (o alla francese) con capitale iniziale e durata pari a quelle prescelte dall’Assicurato e tasso di interesse annuo nominale pari al 9%.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Malattia Grave infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’invalidità totale permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti terri- torialiterritoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione all’Impresa della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al succes- sivo successivo Art. 34 27 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute insolute. In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio non conseguente ad incidente stradale, l’Impresa di Assicurazione riconoscerà all’Impresa un indennizzo pari a 2 volte la prestazione assicurata. In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio conseguente a incidente stradale, l’Impresa di Assicurazione riconoscerà all’Impresa un indennizzo pari a 3 volte la prestazione assicurata. In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che residuano dal rapporto per la durata, all’originario piano di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraenteammortamento del finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’indennizzo non potrà superare l’importo i seguenti importi: − in caso di Invalidità Totale Permanente da malattia: Euro 31.000,00 500.000,00 per Sinistro Assicurato e per Sinistro; − in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio non conseguente ad incidente stradale: Euro 1.000.000,00 per Assicurato e per Sinistro; − in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio conseguente ad incidente stradale: Euro 1.500.000,00 per Assicurato e per Sinistro; come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il Nel caso di Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo Infortunio, l’eventuale prestazione già corrisposta a titolo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza data del Sinistro e la data della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La liquidazione della prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini dovuta per l’Invalidità Totale Permanente sarà detratta dall’ammontare totale della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:prestazione stessa.

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Samples: Insurance Agreement