PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).
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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Infortuni E Malattia
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Arbitrato Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell’insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato. Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è obbligatoria condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all’esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/ . Tutte le controversie relative ai contratti assicurativirichieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresaall'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere, transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo rintracciabile accendendo al sito internetsito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx- net/members_en.htm), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx. L’indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Vari Rischi Connessi Alla Frequenza Di Istituti Scolastici, Condizioni Generali Di Assicurazione, Condizioni Generali Di Assicurazione
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET). Eventuali aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente documento potranno essere comunicati ai contraenti/assicurati in formato elettronico via e-mail, attraverso il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx o nell’area riservata, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento Ivass n. 41/2018.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni, Contratto Di Assicurazione Infortuni E Malattia, Contratto Di Assicurazione Infortuni
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/XXXXXXXXXXX/Xxxxxxxxxx.xxxx. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi in materia di risoluzione delle controversie In caso risarcimento dei danni da circolazione di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria veicoli o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET)natanti.
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Samples: Assicurazione Danni, Assicurazione Danni, Assicurazione Danni
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/XXXXXXXXXXX/Xxxxxxxxxx.xxxx. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi in materia di risoluzione delle controversie In caso risarcimento dei danni da circolazione di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria veicoli o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET)natanti.
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Samples: Assicurazione Rami Elementari, Assicurazione Danni, Assicurazione Danni
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/XXXXXXXXXXX/Xxxxxxxxxx.xxxx. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi in materia di risoluzione delle controversie In caso risarcimento dei danni da circolazione di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria veicoli o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET)natanti.
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Samples: Polizza Multirischi Uffici E Studi Professionali, Assicurazione Rami Elementari
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione o dell’Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: - mail: xxxxxxx.xxxx@xxx.xx - pec: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - posta: AXA Assicurazioni S.p.A c.a Ufficio Gestione Reclami Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx fax: +00 00 00000000 avendo cura di indicare: - nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; - numero della polizza e nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest’ultimi, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall’Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può scrivere all’XXXXX (Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; fax 0.00.000.000 o 00.00.000.000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS alla sezione “per il Consumatore - come presentare un reclamo”. Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie mediche sulla natura dell'eventoprevisti a livello normativo o convenzionale, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere quali: - Mediazione: per controversie relative a sistemi conciliativi ove esistenticontratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le parti potranno concordare Parti, ai sensi dell’art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di conferire per iscritto risolvere la questione avanti un apposito mandato irrevocabile Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia). Per attivare la procedura, il contraente, l’assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la decisione controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di tali questioni ad un collegio di tre mediciattivazione, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze con indicazione della data fissata per il terzo medicoprimo incontro. La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro. - Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, esclusa ogni solidarietàper controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Le decisioni Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del collegio medico sono prese proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali quanto presente nell’area Reclami del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle partisito xxx.xxx.xx. Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere, transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET). Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
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Samples: Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili, Documento Informativo Precontrattuale Per Prodotti D’investimento Assicurativi
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando (OBBLIGATORIA) Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando Collegio Arbitrale Il Contraente ha la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio Collegio Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Impresa contenente rispettivamente il rifiuto del riconoscimento dello stato di tre non autosufficienza dell’Assicurato o l’accertamento del venir meno dello stato di non autosufficienza del medesimo. Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato all’Impresa mediante lettera raccomandata. Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 medici, nominati dei quali uno per parte nominato dall’Impresa, uno dal Contraente ed il terzo indipendente scelto di comune accordo fra tra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nominaparti. In caso di disaccordo mancato accordo, la nomina scelta del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente arbitro sarà demandata al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al Tribunale competente in funzione del luogo di residenza degli aventi dirittodel Contraente. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro un termine di 30 giorni, disponendo i necessari accertamenti sanitari. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designatogli onorari del proprio medico, contribuendo per nonché la metà delle spese e competenze per il di quelle del terzo medico. Gli eventuali ulteriori oneri resteranno a carico della parte soccombente. Resta inteso che la città sede di svolgimento dell’arbitrato sarà quella dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato. Resta inteso altresì che il ricorso al Collegio Arbitrale non pregiudica la facoltà del Contraente di adire le vie legali. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di votitra un Contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il Contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
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Samples: Assicurazione Di Rendita Vitalizia Per Il Caso Di Non Autosufficienza, Assicurazione Di Rendita Vitalizia Per Il Caso Di Non Autosufficienza
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso Arbitrato Irrituale: La Compagnia si impegna a porre in essere, su richiesta scritta dell’Assicurato, procedure per giungere ad una soluzione extragiudiziale di controversie mediche sulla natura dell'eventoqualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione. Nelcaso particolaredicontroversiedinaturamedica sull’indennizzabilità del Sinistro, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere Compagnia si impegna, su richiesta scritta dell’Assicurato, a sistemi conciliativi ove esistenticonferire mandato, con scrittura privata fra le parti potranno concordare di conferire per iscritto Parti a un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo medici affinché esso decida a norma e nei limiti delle condizioni di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietàpolizza. Le decisioni del collegio medico sono Collegio saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico potrà provenire sia dall’Assicurato sia dalla Compagnia. La Compagnia, dopo aver verificato la disponibilità dell’Assicurato all’attivazione della procedura conciliatoria, provvederà a nominare, per iscritto, il medico designato e sono vincolanti a raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall’Assicurato. Il terzo medico sarà scelto dalle parti, sulla base di una terna di nomi proposta dai medici designati; in caso di disaccordo è il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione. Nominato il terzo medico, la parte che ha promosso l’arbitrato convocherà il Collegio Medico, invitando l’altra parte a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell’Assicurato e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico non è vincolante per le parti, anche se uno dei medici rifiuti e non pregiudica la possibilità di firmare il relativo verbalefar valere le proprie ragioni in sede giudiziale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati Risoluzioni delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile . L’Aderente può presentare reclamo all’IVASS o all’Ivass direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET o della normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)., PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 - FRANCIA Prodotto: New Business Tour (polizza collettiva n. 8 427 290)
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Samples: Prestito Finalizzato, Prestito Finalizzato
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione (OBBLIGATORIA) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In Nel caso di controversie mediche sulla natura dell'eventolite transfrontaliera, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto tra un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati Contraente/Assicurato avente domicilio in uno per parte stato aderente allo spazio economico europeo ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici un'impresa avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce legale in un altro stato membro, il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comuneContraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera inoltrando il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internetinternet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante REGIME FISCALE Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Detrazione fiscale dei premi Per i premi pagati per il contratto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale, in caso di vita o di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme percepite Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico - all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, i rendimenti liquidati sono soggetti ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) nella misura del 26%. Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,50%. Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è necessario fare le seguenti distinzioni: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione - erogazione di una prestazione in forma di capitale: le somme liquidate per riscatto totale sono soggette all‘imposta sostitutiva sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali); - erogazione della procedura FINPrestazione annua vitalizia: ▪ se corrisposta tramite riscatti parziali programmati, le somme erogate costituiscono redditi di capitale, da assoggettare all’imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito dal Contraente e quello del premio pagato, diminuito delle somme ricavate dal prelievo delle azioni sottostanti il contratto utilizzate per alimentare la Riserva tecnica necessaria a garantire l’erogazione delle rendita e ridotto in proporzione al rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza (per valore economico della polizza si intende ciò che sarebbe corrisposto se la polizza fosse venuta a scadenza alla data del riscatto parziale programmato); ▪ se corrisposta tramite rendita vitalizia avente funzione previdenziale, le somme erogate sono soggette all’ imposta sostitutiva, sia con riferimento ai rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita in corso di erogazione, (che costituiscono redditi di capitale per la differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari), sia con riguardo ai rendimenti della rendita in corso di costituzione, con riguardo al risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo di imposta (determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione - calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso della prestazione - diminuito delle somme ricavate dal prelievo delle azioni sottostanti il contratto utilizzate per alimentare la riserva tecnica necessaria a garantire l’erogazione delle rendita, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno). L’Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell’ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica agli Investitori-NETContraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese, ai quali è però richiesto dai Revenue Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) di sottoscrivere la Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all’interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del contratto. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLE TUA POSIZIONE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)., PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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Samples: Assicurazione Sulla Vita Unit Linked, Assicurazione Sulla Vita Unit Linked
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria Tale sistema risulta obbligatorio per le controversie relative ai contratti assicurativipoter promuovere successivamente un’azione giudiziale. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi Le eventuali controversie di natura medica sul grado di non-autosufficienza o sulla durata dello stato di di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla natura dell'eventonon-autosufficienza, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentipossono essere demandate, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni iscritto, ad un collegio Collegio di tre medicimedici esperti in gerontologia, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medicoaccordo. Il collegio Collegio medico risiede nel comuneComune, sede dell’istituto di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi dirittodell’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici, competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza Viene fatto salvo il diritto delle parti di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per adire le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle partivie giudiziali ordinarie. Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere, transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo all’IVASS o rivolgendosi direttamente al sistema estero competente soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (individuabile rintracciabile accedendo al sito internetdella Commissione europea: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET)xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
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Samples: Documento Informativo Precontrattuale Per Prodotti Assicurativi
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione è obbligatoria finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell’Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’Art. 16 del citato decreto. Obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. poter proporre azione giudiziale Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso Qualora tra la Compagnia e l'Assicurato insorgano divergenze sulla portata della garanzia o sulla gestione del sinistro, in luogo dei mezzi di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando tutela ordinari è in facoltà dell'Assicurato di richiedere oppure di consentire che la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni soluzione della vertenza venga demandata ad un collegio Collegio di tre mediciArbitri, nominati uno per parte ed scelto da ciascuna delle parti e il terzo terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo fra le parti ovvero fra dai due Arbitri di parte, tra gli odontoiatri esperti in odontoiatria legale che risiedono nella Regione ove ha sede lo Studio dell'Assicurato o, se non disponibili profili professionali richiesti nella Regione, nelle Regioni confinanti. Tuttavia, i medici due arbitri di rispettiva nomina. In caso parte potranno derogare da quest’ultima disposizione qualora concordino sull’opportunità di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio mediconominare una diversa figura professionale. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese Collegio si pronuncerà a maggioranza di voti, con dispensa da ogni senza formalità di leggelegge e verbalizzerà motivatamente la propria decisione, e sono vincolanti che avrà valore vincolante per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere, transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo all’IVASS o rivolgendosi direttamente al sistema estero competente soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (individuabile rintracciabile accedendo al sito internetdella Commissione europea: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO Detta in seguito semplicemente POLIZZA, stipulata tra XXXX Xxxxxxxx xxx – Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 9 – 00000 XXXX – P.I. 13106951000 – e Società CATTOLICA di ASSICURAZIONE Spa - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona La presente Polizza decorre dalle ore 24 del 31.12.2021 e cessa alle ore 24 del 31.12.2024, tuttavia, ai fini di cui agli artt. 11 - 2° capoverso e 23, nonché in tutti i casi in cui la continuità comportasse un vantaggio per l’Assicurato e/o per la Contraente, si considera prosecuzione di quelle precedenti. Le modalità di rinnovo della procedura FIN-NET)Polizza sono regolate dall’articolo 9. Le condizioni di detta Polizza sono costituite dalla premessa, dalle definizioni, dai 33 articoli e dalla disciplina dell’Estensione alle prestazioni sui tessuti periorali. Gli allegati di seguito indicati abrogano e sostituiscono le condizioni di Polizza.
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando Prevista dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo mediante l’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“Organismo di Mediazione Mediazione”) tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98)xxx.xxxxxxxxx.xx. La mediazione è risulta obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativiprima di rivolgersi alla Autorità giudiziaria. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’ImpresaPrevista della Legge n. 162/2014, finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le Parti per la risoluzione bonaria della controversia avvalendosi dell’assistenza prestata da avvocati incaricati dalle Parti. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla natura dell'eventodisaccordo tra Assicurato e Compagnia in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, ferma restando la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro, salva la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentirivolgersi comunque all’Autorità giudiziaria. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), le parti potranno concordare di conferire per iscritto PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO OGGETTO DEL CONTRATTO 3 Art. 1 Qual è lo scopo del contratto 3 Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto 3 Art. 3 Quali spese vengono rimborsate 3 SOGGETTI E CASI ASSICURATI 3 Art. 4 Chi è assicurato 3 Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso 3 ESCLUSIONI E LIMITI 3 Art. 6 Massimali 3 Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto 4 Art. 8 Quando un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni sinistro è in garanzia 4 Art. 9 Dove vale l’assicurazione 4 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 4 Art. 10 Denuncia del sinistro 4 Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro 5 Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale 5 Art. 13 Incarico ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nominaaltri professionisti 5 Art. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà 14 Rimborso delle spese 5 Art. 15 Revoca e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietàrinuncia del legale 5 Art. Le decisioni 16 Disaccordo tra assicurato e Società - Arbitrato 5 Art. 17 Termine del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).rimborso 6
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra fra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresaad Aviva. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Arbitrato In caso di controversie mediche di natura medica, sulla natura dell'eventodella Malattia o Infortunio, ferma restando la possibilità sulla classificazione degli interventi o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentiindennizzabilità, le parti potranno concordare di Parti si obbligano a conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni decidere ad un collegio Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In o, in caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente contrario, al presidente del consiglio dell'ordine Consiglio dell’Ordine dei medici Medici avente sede nella città o nella provincia giurisdizione nel luogo dove si riunisce deve riunirsi il collegio medicoCollegio. Il collegio Collegio medico risiede nel comuneComune, sede dell’istituto Sede di medicina legaleIstituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi dirittodell’Assicurato. Ciascuna delle parti Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di votiove ne riscontri l’opportunità, con dispensa l’accertamento definitivo della Malattia o Infortunio ad epoca da ogni formalità di leggedefinirsi dal Collegio stesso, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare nel quale caso il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle partiCollegio può intanto concedere un acconto sull’Indennizzo. Per la risoluzione di liti transfrontaliereeventuali controversie tra le Parti, l’Assicurato, in alternativa a quanto precede, ha facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Mod. 13236 – ed.11/2020 DIP Aggiuntivo Danni Aviva Salute Premium Pagina 15 di 15 Data di aggiornamento 01/11/2020 ASP02 INTRODUZIONE Aviva Salute Premium è la nuova soluzione dedicata ai clienti di FinecoBank S.p.A. che garantisce il rimborso delle spese mediche in caso di Infortunio o Malattia. Il cliente può scegliere tra un’offerta di 6 pacchetti, che si differenziano per la composizione delle garanzie offerte. E’ inoltre possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente estendere la protezione al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET)proprio Nucleo familiare. GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di Assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.
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Samples: Assicurazione: Infortuni E Malattia
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi dirittodell’assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).
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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla di natura dell'eventomedico-legale, ferma fermo restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o il diritto di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentiall’Autorità Giudiziaria, le parti potranno concordare di possono conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni decidere ad un collegio Collegio di tre medici, nominati uno medici per parte ed il terzo decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della Convenzione di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medicoriferimento. Il collegio medico Collegio risiede nel comune, sede dell’istituto comune che ospita l’Istituto Universitario di medicina legale, Medicina Legale più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle partidomicilio dell’Assicurato. Per la risoluzione di liti controversie transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS i reclami potranno essere indirizzati al Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais, richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm), o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo all’IVASS, richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET). L’IVASS procederà a informare il reclamante. Il contratto, in relazione alle coperture Xxxxx, prevede un’imposta sui premi versati nella misura del 2,50% Per il contratto stipulato, è prevista la detraibilità per le persone fisiche dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, qualiquali (indicare quando obbligatori) : Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra fra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98n.98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresaall'Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie ARBITRATO: In caso di controversie mediche di natura medica, sulla natura dell'eventodella malattia, ferma restando la possibilità o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentiindennizzabilità, le parti potranno concordare Parti di obbligano a conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni decidere ad un collegio Collegio di tre mediciMedici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente Altri sistemi alternativi di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia risoluzione delle controversie giurisdizione nel luogo dove si riunisce deve riunirsi il collegio medicoCollegio. Il collegio Collegio medico risiede nel comuneComune, sede dell’istituto Sede di medicina legaleIstituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi dirittodell'Assicurato. Ciascuna delle parti Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di votiove ne riscontri l'opportunità, con dispensa l'accertamento definitivo della malattia ad epoca da ogni formalità di leggedefinirsi dal Collegio stesso, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare nel quale caso il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle partiCollegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo. Per la risoluzione di liti transfrontaliereeventuali controversie tra le Parti, è possibile presentare reclamo all’IVASS l'Assicurato in alternativa a quanto precede, ha facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento dei sistemi conciliativi previsti a livello normativo o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET)convenzionale.
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Samples: Assicurazione Malattia
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando (OBBLIGATORIA) Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. ) Negoziazione assistita Tramite Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando Collegio Arbitrale Il Contraente ha la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio Collegio Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società contenente rispettivamente il rifiuto del riconoscimento dello stato di tre non autosufficienza dell’Assicurato o l’accertamento del venir meno dello stato di non autosufficienza del medesimo. Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato alla Società mediante lettera raccomandata. Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 medici, nominati dei quali uno per parte nominato dalla Società, uno dal Contraente ed il terzo indipendente scelto di comune accordo fra tra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nominaparti. In caso di disaccordo mancato accordo, la nomina scelta del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente arbitro sarà demandata al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al Tribunale competente in funzione del luogo di residenza degli aventi dirittodel Contraente. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro un termine di 30 giorni, disponendo i necessari accertamenti sanitari. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designatogli onorari del proprio medico, contribuendo per nonché la metà delle spese e competenze per il di quelle del terzo medico. Gli eventuali ulteriori oneri resteranno a carico della parte soccombente. Resta inteso che la città sede di svolgimento dell’arbitrato sarà quella dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato. Resta inteso altresì che il ricorso al Collegio Arbitrale non pregiudica la facoltà del Contraente di adire le vie legali. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di votitra un Contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il Contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Le eventuali controversie di controversie mediche natura medica sulla indennizzabilità del sinistro nonché su causa, natura dell'eventoe conseguenze dell’Infortunio possono essere demandate, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentid’intesa fra le parti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio Collegio di tre mediciMedici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nominaaccordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo Medico, la nomina viene demandata al Presidente del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente Consiglio dell’Ordine dei Medici competente per territorio, in base al presidente luogo di riunione del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medicoCollegio Medico. Il collegio medico Collegio Medico risiede nel comuneComune, sede dell’istituto di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi dirittodell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designatoPER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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Samples: Insurance Contract for Medical Expenses and Driver Injury
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione è obbligatoria finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. Obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativipoter proporre azione giudiziale. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresaall'Impresa. Facoltativa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In - Fermo il diritto delle parti di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria, è facoltà delle stesse far dirimere ogni controversia che dovesse insorgere, in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, da due arbitri nominati uno per ciascuno con apposito atto scritto entro 20 giorni dalla data della richiesta. I due arbitri, entro 20 giorni dallo loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali non si è raggiunto un accordo. Se una delle due parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano un terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la parte diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria dolo o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentiviolazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali e di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi dirittopossono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e remunera il medico da essa designato, contribuendo per di prelevare la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. lui quota dalle indennità spettanti all'assicurato; - Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere, transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo all’IVASS o rivolgendosi direttamente al sistema estero competente soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (individuabile rintracciabile accedendo al sito internetdella Commissione europea: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETxxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Samples: Polizza Multirischi Per Danni Alle Opere in Costruzione
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, qualiquali (indicare quando obbligatori) : Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra fra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98n.98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresaall'Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie ARBITRATO: In caso di controversie mediche divergenza di opinione fra l'Assicurato e ARAG sulla natura dell'eventogestione del sinistro la questione, ferma restando a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la possibilità decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di adire l’autorità giudiziaria ottenere da ARAG la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ARAG stessa, in linea di fatto o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentidiritto. PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), le parti potranno concordare PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE DIP aggiuntivo 4 di conferire 4 Edizione 03/11/2022 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio 6 Art. 2 Altre assicurazioni 6 Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione 6 Art. 3.1 Recesso per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nominaripensamento 6 Art. In 4 Pagamento del premio 6 Art. 5 Modifiche dell'assicurazione 7 Art. 6 Aggravamento del rischio 7 Art. 7 Diminuzione del rischio 7 Art. 8 Anticipata risoluzione o variazione del contratto 7 Art. 9 Recesso in caso di disaccordo la nomina sinistro 7 Art. 10 Durata e proroga dell'assicurazione 7 Art. 11 Oneri fiscali 7 Art. 12 Rinvio alle norme di legge 7 Art. 12.1 Conflitto di interessi 7 Art. 12.2 Misure restrittive - Sanctions clause 7 Art. 13 Oggetto dell'assicurazione 8 Art. 14 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 0 Art. 15 Estensione territoriale 9 Art. 16 Esclusioni 9 Art. 17 Ambito delle prestazioni 9 Art. 18 Consulenza legale 10 Art. 19 Persone assicurate 10 Art. 20 Denuncia di sinistro diretta a ARAG con opzione telefonica e scritta 10 Art. 21 Gestione del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente sinistro 11 Art. 22 Disaccordo sulla gestione del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).sinistro 11
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Samples: Assicurazione Tutela Legale
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per le esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative ai contratti assicurativial risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In • È possibile attivare la Conciliazione paritetica, nel caso di controversie mediche sulla natura dell'eventorelative a sinistri del ramo X.X.Xxxx con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni rivolgendosi ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le parti ovvero fra i medici Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di rispettiva nominarisoluzione delle controversie è facoltativo. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. • Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere, transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo all’IVASS o rivolgendosi direttamente al sistema estero competente soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (individuabile rintracciabile accedendo al sito internetdella Commissione europea: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETxxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)., PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Glossario Norme che regolano l’assicurazione in generale
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresaall'impresa assicuratrice. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie mediche sulla relative alla deter- minazione del valore del danno o alle conseguenze di natura dell'eventomedica di un sinistro, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna da ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle partiParti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Qualora per la risoluzione di liti transfrontaliereeventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato: Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema estero competente e indi- rizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETc.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile consult ab ile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo n o min a d e l te rzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi dirittodel beneficiario . Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per p e r il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei vio la zio n e d e i patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale apposit o ve rb a le da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero e ste ro competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo ch ie de nd o l’attivazione della procedura FIN-NET).
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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98)) . La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai in materia di contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000 (fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria) e per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso - Procedura di conciliazione paritetica, per controversie mediche sulla natura dell'eventorelative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di Risarcimento non sia superiore a € 15.000, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni rivolgendosi ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente una delle Associazioni dei consumatori aderenti al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di votisistema, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. modalità indicate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere, transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (- individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Auto
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi dirittodel beneficiario. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).
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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - in caso di Xxxxx al veicolo: in caso di controversie sulla liquidazione del danno al veicolo, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Periti nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo di comune accordo, a spese di ciascuna delle Parti per il 50%. In caso di controversie mediche disaccordo sulla natura dell'eventonomina del terzo Perito, ferma restando questi viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la possibilità sede dell’agenzia che gestisce la Polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di adire l’autorità giudiziaria o voti e sono in ogni caso vincolati per le Parti. - Per la Garanzia Infortuni del conducente: in caso di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentidivergenze sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, le parti potranno concordare di Parti possono conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In o, in caso di disaccordo la nomina contrario, dal Presidente del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia giurisdizione nel luogo dove si riunisce deve riunirsi il collegio medicoCollegio dei medici. Il collegio Collegio medico risiede nel comuneComune, sede dell’istituto di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi dirittodell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, - Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all’IVASS all'IVASS (che provvede lei stessa all’inoltro al sistema estero competente) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (individuabile rintracciabile accedendo al sito internetsito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FINhttp:/xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-NETxxx). RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin. “BLUMOTOR AUTOVETTURE” Ed. 2/CVT3
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Per le garanzie Incendio e Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici ed Atti vandalici, Rottura cristalli, Collisione e Kasko: in caso di controversie mediche sulla natura dell'eventodiscordanza sull’entità del danno, ferma restando la possibilità liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentiqueste lo richieda, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medicimediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’assicurato. I periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In in caso di disaccordo la nomina del disaccordo, ne eleggono un terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene e le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti ed è vincolante per le partiParti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell’Impresa e dell’assicurato in parti uguali, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbaleesclusa ogni solidarietà. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenzaÈ possibile in ogni caso rivolgersi all’autorità giudiziaria. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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Samples: Contratto Di Assicurazione
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/XXXXXXXXXXX/Xxxxxxxxxx.xxxx. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi in materia di risoluzione delle controversie In caso risarcimento dei danni da circolazione di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria veicoli o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET)natanti.
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Samples: Assicurazione Danni
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere, transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET o della normativa applicabile. La polizza viene stipulata per il tramite dell’intermediario autorizzato da Credemassicurazioni nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’Intermediario stesso. Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assogettato anche alle norme di cui agli art. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Per il collocamento del contratto verrà adottato un sistema di vendita che impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Per tale contratto verrà utilizzata unicamente la tecnica di comunicazione del call center. Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e inviare la documentazione precontrattuale, il contratto stesso per l’apposizione della relativa sottoscrizione e, durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente, a sua scelta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta deve essere esplicita e può essere effettuta congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti. In ogni caso potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. Il contratto si conclude al momento dell’adesione telefonica del Contraente. Credemassicurazioni trasmette, entro 5 giorni dalla conclusione, la polizza al Contraente e questi, verificata l’esattezza dei dati riportati sul modulo di polizza, deve firmarla e restituirla a Credemassicurazioni o all’intermediario. Si precisa peraltro, che in assenza di restituzione, il contratto s’intenderà comunque valido. Il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center. Per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’impresa di assicurazioni e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria Obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativipoter promuovere un'azione giudiziale. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresaall'Impresa. Facoltativa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - In caso di controversie mediche di natura medica sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria indennizzabilità della malattia o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentidell'infortunio, le parti potranno concordare si obbligano a confermare, con scrittura privata, mandato di conferire decidere, in prima istanza tra due medici nominati uno per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione parte ed in mancanza di tali questioni accordo, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In o, in caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici Medici avente sede nella città o nella provincia giurisdizione nel luogo dove si riunisce deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, presso il comune ove ha sede dell’istituto l'Istituto di medicina legale, Medicina Legale più vicino al luogo di alla residenza degli aventi dirittodell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il del terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti obbligatorie per le parti, parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. ; - Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere, transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo all’IVASS o rivolgendosi direttamente al sistema estero competente soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (individuabile rintracciabile accedendo al sito internetdella Commissione europea: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET)xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
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Samples: Insurance Policy
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, qualiquali (indicare quando obbligatori) : Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria Obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativipoter promuovere un'azione giudiziale. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresaall'Impresa. Facoltativa. MOD. CCS PARR DIP AGG ED. 11/2022 Pag. 9 di 10 Infortuni Per eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità, sull'operabilità dell'ernia o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti a infortunio, sul grado di invalidità permanente o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, la loro determinazione può essere demandata ad un collegio di tre medici. Ogni parte Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto designa un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed proprio consulente mentre il terzo medico è designato di comune accordo fra le parti ovvero fra e deve essere scelto tra i consulenti medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietàlegali. Le decisioni del collegio medico Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, voti e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle partiCiascuna parte si impegna ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico. Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere, transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo all’IVASS o rivolgendosi direttamente al sistema estero competente soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (individuabile rintracciabile accedendo al sito internetdella Commissione europea: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETxxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. MOD. CCS PARR DIP AGG ED. 11/2022 Pag. 10 di 10 ⚫ DIP Danni MOD. CCS PARR DIP ED. 11/2022 ⚫ DIP aggiuntivo Danni MOD. CCS PARR DIP AGG ED. 11/2022 Nel testo si intende per: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
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Samples: Insurance Policy
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, ai sensi del d.lgs. 4/03/2010, n. 28 e s.m., avanti all’Organismo di Mediazione competente. L’esperimento del procedimento di mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativicondizione di procedibilità della domanda giudiziale. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In ▪ Controversie di natura medica Con riferimento alla Copertura Danni per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, in caso di controversie mediche sulla natura dell'eventodell’evento o sull’Indennizzo, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistentil’Assicuratore e l’Aderente s’impegnano ad autorizzare, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad mediante scrittura privata, un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra medici i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna quali decideranno entro i limiti delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietàdisposizioni della relativa convenzione. Le decisioni del collegio medico sono prese adottate a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il collegio medico dovrà essere avanzata dall’Aderente entro 30 giorni dal giorno in cui la decisione è stata comunicata all’Assicurato, dovrà essere effettuata per iscritto con indicazione del nome del medico designato dall’Aderente, dopo di che l’Assicuratore comunicherà all’Aderente, entro 30 giorni, il nome del medico designato dallo stesso Assicuratore. Il terzo medico sarà designato dalle predette Parti scegliendo tra tre medici proposti dai primi due; in caso di disaccordo, il terzo medico sarà designato dal Segretario dell’Ordine dei medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici. Una volta nominato il terzo medico, l’Assicuratore convocherà il collegio invitando l’Aderente a comparire innanzi al predetto collegio. Il collegio medico risiede nel comune in cui ha sede l’istituto universitario di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Aderente. Ciascuna Parte sostiene le proprie spese e sono vincolanti corrisponde l’onorario al medico designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è obbligatoria per le parti, Parti anche se uno dei medici rifiuti si rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi In ogni caso, entrambe le Parti hanno facoltà di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattualiadire la competente Autorità Giudiziaria. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. - Per la risoluzione di liquidazione delle liti transfrontaliere, transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o oppure direttamente al sistema estero competente (– individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).
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Samples: Polizza Collettiva Di Assicurazione
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. a Groupama Assicurazioni S.p.A. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di relazione alle controversie mediche sulla natura dell'eventoinerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare . Resta salva la facoltà dell’esponente di conferire adire l’Autorità Giudiziaria anche per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico diverse da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle partiquelle indicate. Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere, transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile rintracciabile accedendo al sito internetsito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. DINAMICAPLUS Commercio Condizioni di assicurazione Documento redatto secondo le Linee Guida "Contratti Semplici e Xxxxxx" Torna all’inizio PREMESSA 5 GLOSSARIO 6 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 15 Art. 2 Aggravamento del rischio 15 Art. 3 Diminuzione del rischio 15 Art. 4 Clausola di buona fede 15 Art. 5 Altre assicurazioni 15 Art. 6 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 15 Art. 7 Recesso in caso di sinistro 15 Art. 8 Modifiche dell’assicurazione 15 Art. 9 Proroga e periodo di assicurazione 16 Art. 10 Oneri fiscali 16 Art. 11 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi 16 Art. 12 Rinvio alle norme di legge 16 SETTORE A - INCENDIO COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI Art. 13 Oggetto dell’assicurazione 17 Art. 14 Esclusioni 17 CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA GARANZIE FACOLTATIVE Art. 15 GARANZIA FACOLTATIVA “A” - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici 18 Art. 16 GARANZIA FACOLTATIVA “B” - Fenomeno elettrico 19 Art. 17 GARANZIA FACOLTATIVA “C” - Eventi atmosferici 19 Art. 18 GARANZIA FACOLTATIVA “D” - Grandine e sovraccarico neve 19 Art. 19 GARANZIA FACOLTATIVA “E” - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, 20 rigurgito della procedura FIN-NET).rete fognaria, gelo e spese di ricerca e riparazione del guasto
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Samples: Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione o dell’Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: - mail: xxxxxxx.xxxx@xxx.xx - pec: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - posta: AXA MPS Assicurazioni Vita SpA, c.a Ufficio Gestione Reclami, Xxx Xxxx Xxxxxxx n. 9 - 00128 Roma - fax: +00 00 00 000 000 Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In avendo cura di indicare: - nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; - numero della polizza e nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest’ultimi, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall’Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può scrivere all’XXXXX (Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; fax 0.00.000.000 o 00.00.000.000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS alla sezione “per il Consumatore - come presentare un reclamo”. Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie mediche sulla natura dell'eventoprevisti a livello normativo o convenzionale, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere quali: - Mediazione: per controversie relative a sistemi conciliativi ove esistenticontratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le parti potranno concordare Parti, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di conferire per iscritto risolvere la questione avanti un apposito mandato irrevocabile Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia). Per attivare la procedura, il contraente, l’assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la decisione controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di tali questioni ad un collegio di tre mediciattivazione, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze con indicazione della data fissata per il terzo medicoprimo incontro. La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro. - Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, esclusa ogni solidarietàper controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Le decisioni Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del collegio medico sono prese proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali quanto presente nell’area Reclami del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle partisito xxx.xxx-xxx.xx. Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere, transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET). Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
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Samples: Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione (OBBLIGATORIA) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In Nel caso di controversie mediche sulla natura dell'eventolite transfrontaliera, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto tra un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati Contraente/Assicurato avente domicilio in uno per parte stato aderente allo spazio economico europeo ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici un'impresa avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce legale in un altro stato membro, il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comuneContraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera inoltrando il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internetinternet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Detrazione fiscale dei premi Per i premi pagati per il presente contratto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o per decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme percepite Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico - all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, le somme liquidate sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) nella misura del 26% sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,50%. L’Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell’ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica agli Investitori-Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese, ai quali è però richiesto dai Revenue Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) di sottoscrivere la Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all’interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del presente contratto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO Condizioni di assicurazione Data ultimo aggiornamento: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).25/01/2020 PAGINA DI PRESENTAZIONE 2
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Samples: Assicurazione Sulla Vita Unit Linked
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul su sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresaa Tutela Legale Spa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso di controversie mediche sulla natura dell'eventodisaccordo tra Assicurato e Compagnia in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione di un sinistro, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medicipuò essere demandata, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra tra le parti ovvero fra i medici Parti, ad un arbitro designato dalle Parti stesse di rispettiva nomina. In caso comune accordo, o, in mancanza di disaccordo la nomina accordo, dal Presidente del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro decide secondo equità. L’Assicurato e la Compagnia contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti. Art. 1 Qual è lo scopo del contratto 3 Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto 3 Art. 3 Quali spese vengono rimborsate 3 Art. 4 Chi è Assicurato 3 Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso 3 Art. 6 Massimali 4 Art. 7 Quando e competenze per in quali casi non opera il terzo medico, esclusa ogni solidarietàcontratto 4 Art. Le decisioni 8 Quando un sinistro è in garanzia 5 Art. 9 Dove vale l’assicurazione 5 Art. 1 Qual è lo scopo del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, contratto 5 Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto 5 Art. 3 Quali spese vengono rimborsate 5 Art. 4 Chi è assicurato 5 Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso 5 Art. 6 Massimali 6 Art. 7 Quando e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare in quali casi non opera il relativo verbalecontratto 6 Art. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali8 Quando un sinistro è in garanzia 7 Art. I risultati 9 Dove vale l’assicurazione 7 Art. 10 Denuncia del sinistro 7 Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro - Sezione Tutela Legale 7 Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale - Sezione Tutela Legale 7 Art. 13 Incarico ad altri professionisti - Sezione Tutela Legale 7 Art. 14 Rimborso delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).spese - Sezione Tutela Legale 7
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso Arbitrato Irrituale: La Compagnia si impegna a porre in essere, su richiesta scritta dell’Assicurato, procedure per giungere ad una soluzione extragiudiziale di controversie mediche sulla natura dell'eventoqualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione. Nelcaso particolaredicontroversiedinaturamedica sull’indennizzabilità del Sinistro, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere Compagnia si impegna, su richiesta scritta dell’Assicurato, a sistemi conciliativi ove esistenticonferire mandato, con scrittura privata fra le parti potranno concordare di conferire per iscritto Parti a un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo medici affinché esso decida a norma e nei limiti delle condizioni di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietàpolizza. Le decisioni del collegio medico sono Collegio saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico potrà provenire sia dall’Assicurato sia dalla Compagnia. La Compagnia, dopo aver verificato la disponibilità dell’Assicurato all’attivazione della procedura conciliatoria, provvederà a nominare, per iscritto, il medico designato e sono vincolanti a raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall’Assicurato. Il terzo medico sarà scelto dalle parti, sulla base di una terna di nomi proposta dai medici designati; in caso di disaccordo è il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione. Nominato il terzo medico, la parte che ha promosso l’arbitrato convocherà il Collegio Medico, invitando l’altra parte a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell’Assicurato e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico non è vincolante per le parti, anche se uno dei medici rifiuti e non pregiudica la possibilità di firmare il relativo verbalefar valere le proprie ragioni in sede giudiziale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati Risoluzioni delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile . L’Aderente può presentare reclamo all’IVASS o all’Ivass direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET o della normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)., PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. <<+0021+000+014+028+997+011 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI1 Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
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Samples: Prestito Finalizzato
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: quali (indicare quando obbligatori): Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In caso Arbitrato Irrituale: La Compagnia si impegna a porre in essere, su richiesta scritta dell’Assicurato, procedure per giungere ad una soluzione extragiudiziale di controversie mediche sulla natura dell'eventoqualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione. Nelcaso particolaredicontroversiedinaturamedica sull’indennizzabilità del Sinistro, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere Compagnia si impegna, su richiesta scritta dell’Assicurato, a sistemi conciliativi ove esistenticonferire mandato, con scrittura privata fra le parti potranno concordare di conferire per iscritto Parti a un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo medici affinché esso decida a norma e nei limiti delle condizioni di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietàpolizza. Le decisioni del collegio medico sono Collegio saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico potrà provenire sia dall’Assicurato sia dalla Compagnia. La Compagnia, dopo aver verificato la disponibilità dell’Assicurato all’attivazione della procedura conciliatoria, provvederà a nominare, per iscritto, il medico designato e sono vincolanti a raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall’Assicurato. Il terzo medico sarà scelto dalle parti, sulla base di una terna di nomi proposta dai medici designati; in caso di disaccordo è il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione. Nominato il terzo medico, la parte che ha promosso l’arbitrato convocherà il Collegio Medico, invitando l’altra parte a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell’Assicurato e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico non è vincolante per le parti, anche se uno dei medici rifiuti e non pregiudica la possibilità di firmare il relativo verbalefar valere le proprie ragioni in sede giudiziale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati Risoluzioni delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile . L’Aderente può presentare reclamo all’IVASS o all’Ivass direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET o della normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)., PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. <<+0021+000+014+035+606+000 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI1 Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione (Obbligatoria) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. ) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. all’Impresa di Assicurazione Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Arbitrato In caso di controversie mediche sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla natura dell'eventoquantificazione dell’ammontare del danno, ferma restando hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nominacomunque l’Autorità Giudiziaria. In Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce in un altro stato membro, il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)., o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. AVVERTENZA Il presente documento, composto da Condizioni di Assicurazione comprensive di Indice, Glossario, del Fac-simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy deve essere consegnato all’Assicurato prima dell’adesione alla Polizza Collettiva Edizione : 10/ 02/ 2022 – Ultimo aggiorname nto: 10/ 02/ 2022 Polizza Collettiva n°10025 28 9 – Condizioni di Assicurazione – Copertina Ed. 02/2022 – Mod. BU35 10/02 - Pag. 1 di 15 Glossario pag. 3 di 15
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