PRINCIPAL INVESTIGATOR Clausole campione

PRINCIPAL INVESTIGATOR. IZSVe hereby appoints Dr. Xxxxxxx Xxxxxx as its Principal Investigator, who may use, in order to implement the present agreement, permanent or temporary staff members, operating under her responsibility, qualified for the performance of the same, who have previously received adequate training required by current legislation. If for any reason she may be unable to continue to serve as Principal investigator, the substitute shall be mutually agreed by the Parties. If for any reason the substitute of the Principal Investigator is not acceptable by the other Party, this Agreement may be terminated pursuant to art. 14.
PRINCIPAL INVESTIGATOR. (Head of the study center): Name : Study Center:
PRINCIPAL INVESTIGATOR. IZSVe hereby appoints Dr. Xxxx Xxxxxx as its Principal Investigator. If for any reason she may be unable to continue to serve as Principal investigator, the substitute shall be mutually agreed by the Parties. If for any reason the substitute of the Principal Investigator is not acceptable by the other Party, this Agreement may be terminated pursuant to art. 12.
PRINCIPAL INVESTIGATOR. IZSVe hereby appoints dr. Xxxxxxxxxx Xxxx as its Principal Investigator. UHN appoints dr. Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxx as its Principal Investigator. If for any reason the appointed responsible is unable to continue to serve as Principal investigator, the name of the substitute shall be communicated to the other Party.
PRINCIPAL INVESTIGATOR. Il Principal Investigator (PI) assume la responsabilità scientifica e organizzativa del progetto e la responsabilità finanziaria, nel caso sia un Professore o un Ricercatore Universitario, anche a tempo determinato, dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx. In caso contrario, la responsabilità finanziaria del progetto è assunta da un altro membro strutturato del gruppo, afferente all’Ateneo Federiciano. L’impegno orario del PI per la parte riguardante la Start Up Phase deve essere non inferiore a 200 ore per anno. Il PI deve anche indicare l’impegno orario individuale di tutti i partecipanti al progetto. Nel caso in cui il PI sia un Ricercatore a tempo determinato il cui contratto di lavoro scada prima del termine del progetto (Start Up Phase) e tale contratto non sia rinnovato per il successivo biennio ai sensi della Legge 240/2010, assumerà la responsabilità finanziaria del progetto un altro membro strutturato del gruppo di ricerca, mentre il PI manterrà quelle scientifica e organizzativa. A quest’ultimo, inoltre, fino alla conclusione del progetto, sarà erogata una borsa di studio d’importo pari a quello di un assegno di ricerca, che graverà sul finanziamento assegnato e che dovrà, quindi, essere esplicitamente prevista nel piano finanziario redatto al momento di presentazione della domanda. Nel caso che il PI non sia un ricercatore strutturato dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, a quest’ultimo sarà attribuita, per effetto della selezione stessa, una borsa di studio per attività di ricerca d’importo pari a quello base di un assegno di ricerca – ai sensi della normativa vigente - per tutta la durata del progetto, che graverà sul finanziamento assegnato e che dovrà, quindi, essere esplicitamente prevista nel piano finanziario redatto al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui il PI sia già titolare di un assegno di ricerca o di una borsa di studio che scada prima del termine del progetto, la borsa di studio sarà limitata al periodo che manca alla conclusione dello stesso. In tutti gli altri casi d’interruzione del rapporto del PI con l’Università degli Studi di Napoli, per una qualsiasi causa (trasferimento, dimissioni, etc.) non prevista al momento dell’accettazione del contributo, il progetto dovrà essere interrotto, e il Comitato di Programmazione e Monitoraggio della Convezione Università di Napoli – Compagnia San Paolo (CPM) valuterà la possibilità di sostituire il PI. In assenza di soluzione adeguata, il progetto...
PRINCIPAL INVESTIGATOR. La normativa di riferimento per la nomina degli incaricati/responsabili è ora l’art 2 - quaterdecies del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e la libertà organizzativa interna prevista dal Regolamento 679/2016/UE. Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento della Sperimentazione e nell’esecuzione del Contratto rispetti i provvedimenti normativi e regolamentari in materia di data protection e le istruzioni del Promotore relativamente alla protezione dei dati personali, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati. PG23 consentirà alla CRO e/o al Promotore di dare accesso ai dati clinici (incluse le cartelle cliniche) e ad ogni altra informazione che possa essere rilevante per la Sperimentazione, rispettando le misure di sicurezza e la confidenzialità dei dati. PG23 ed il medico Responsabile della Sperimentazione si impegnano ad informare in modo chiaro e completo ogni paziente, o un suo rappresentante legalmente riconosciuto, circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali. Tale informativa deve essere fornita prima che abbia inizio la Sperimentazione, incluse le The reference legislation for the appointment of the persons in charge/responsible is now Art. 2 quaterdecies of Legislative Decree 196/2003 "Code regarding the protection of personal data" and the internal organisational freedom set forth by Regulation (EU) 2016/679. The Parties undertake to ensure that all their staff involved in the conduct of the Trial and in the execution of the Agreement will comply with all the legislative and regulatory provisions on data protection and instructions by the Sponsor in relation to the protection of personal data, including aspects in relation to the safety and confidentiality of the data. PG23 will allow the CRO and /or Sponsor to provide access to the clinical data (including medical records) and any other information that might be relevant to the Trial, complying with data safety and confidentiality measures. PG23 and the Investigator site undertake to inform each Trial Subject, or his/her legally recognised representative in a clear and comprehensive manner, with regard to the nature, purpose, results, consequences, risks and methods of personal data processing. This information must be provided before the relative fasi prodromiche e di screening tranne nei casi in cui le prescrizioni del Regolamento ...
PRINCIPAL INVESTIGATOR. IZSVE hereby appoints Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx as its Principal Investigator, who may use, in order to implement the present agreement, permanent or temporary staff members, operating under his responsibility, qualified for the performance of the same. The Company hereby appoints Xxxx Xxxxxx as its Principal Investigator. If for any reason the appointed responsible is unable to continue to serve as Principal investigator, the name of the substitute shall be communicated to the other Party.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Invalidità parziale 27.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.