PRINCIPAL INVESTIGATOR Clausole campione

PRINCIPAL INVESTIGATOR. IZSVE hereby appoints Dr. Xxxx Xxxxxx as its Principal Investigator, who may use, in order to implement the present agreement, permanent or temporary staff memebrs, operating under his responsibility, qualified for the performance of the same, who have previously received adequate training required by current legislation. If for any reason she may be unable to continue to serve as Principal investigator, the substitute shall be mutually agreed by the Parties. If for any reason the substitute of the Principal Investigator is not acceptable by the other Party, this Agreement may be terminated pursuant to art. 19.
PRINCIPAL INVESTIGATOR. 1. IZSVe hereby appoints Dr. Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx as its Principal Investigator for the activities covered by this agreement, while the Client appoints Eng. Xxxxx Xxxxxx. 2. Any replacement of the scientific managers shall be communicated in writing between the Parties.
PRINCIPAL INVESTIGATOR. (Head of the study center): Name : Study Center:
PRINCIPAL INVESTIGATOR. IZSVE hereby appoints Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx as its Principal Investigator, who may use, in order to implement the present agreement, permanent or temporary staff members, operating under his responsibility, qualified for the performance of the same. The Company hereby appoints Xxxx Xxxxxx as its Principal Investigator. If for any reason the appointed responsible is unable to continue to serve as Principal investigator, the name of the substitute shall be communicated to the other Party.
PRINCIPAL INVESTIGATOR. IZSVe hereby appoints Dr. Xxxx Xxxxxx as its Principal Investigator. If for any reason she may be unable to continue to serve as Principal investigator, the substitute shall be mutually agreed by the Parties. If for any reason the substitute of the Principal Investigator is not acceptable by the other Party, this Agreement may be terminated pursuant to art. 12.
PRINCIPAL INVESTIGATOR. IZSVe hereby appoints dr. Xxxxxxxxxx Xxxx as its Principal Investigator. UHN appoints dr. Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxx as its Principal Investigator. If for any reason the appointed responsible is unable to continue to serve as Principal investigator, the name of the substitute shall be communicated to the other Party.
PRINCIPAL INVESTIGATOR. Il Principal Investigator (PI) assume la responsabilità scientifica e organizzativa del progetto e la responsabilità finanziaria, nel caso sia un Professore o un Ricercatore Universitario, anche a tempo determinato, dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx. In caso contrario, la responsabilità finanziaria del progetto è assunta da un altro membro strutturato del gruppo, afferente all’Ateneo Federiciano. L’impegno orario del PI per la parte riguardante la Start Up Phase deve essere non inferiore a 200 ore per anno. Il PI deve anche indicare l’impegno orario individuale di tutti i partecipanti al progetto. Nel caso in cui il PI sia un Ricercatore a tempo determinato il cui contratto di lavoro scada prima del termine del progetto (Start Up Phase) e tale contratto non sia rinnovato per il successivo biennio ai sensi della Legge 240/2010, assumerà la responsabilità finanziaria del progetto un altro membro strutturato del gruppo di ricerca, mentre il PI manterrà quelle scientifica e organizzativa. A quest’ultimo, inoltre, fino alla conclusione del progetto, sarà erogata una borsa di studio d’importo pari a quello di un assegno di ricerca, che graverà sul finanziamento assegnato e che dovrà, quindi, essere esplicitamente prevista nel piano finanziario redatto al momento di presentazione della domanda. Nel caso che il PI non sia un ricercatore strutturato dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, a quest’ultimo sarà attribuita, per effetto della selezione stessa, una borsa di studio per attività di ricerca d’importo pari a quello base di un assegno di ricerca – ai sensi della normativa vigente - per tutta la durata del progetto, che graverà sul finanziamento assegnato e che dovrà, quindi, essere esplicitamente prevista nel piano finanziario redatto al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui il PI sia già titolare di un assegno di ricerca o di una borsa di studio che scada prima del termine del progetto, la borsa di studio sarà limitata al periodo che manca alla conclusione dello stesso. In tutti gli altri casi d’interruzione del rapporto del PI con l’Università degli Studi di Napoli, per una qualsiasi causa (trasferimento, dimissioni, etc.) non prevista al momento dell’accettazione del contributo, il progetto dovrà essere interrotto, e il Comitato di Programmazione e Monitoraggio della Convezione Università di Napoli – Compagnia San Paolo (CPM) valuterà la possibilità di sostituire il PI. In assenza di soluzione adeguata, il progetto...
PRINCIPAL INVESTIGATOR. La normativa di riferimento per la nomina degli incaricati/responsabili è ora l’art 2 - quaterdecies del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e la libertà organizzativa interna prevista dal Regolamento 679/2016/UE. Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento della Sperimentazione e nell’esecuzione del Contratto rispetti i provvedimenti normativi e regolamentari in materia di data protection e le istruzioni del Promotore relativamente alla protezione dei dati personali, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati. PG23 consentirà alla CRO e/o al Promotore di dare accesso ai dati clinici (incluse le cartelle cliniche) e ad ogni altra informazione che possa essere rilevante per la Sperimentazione, rispettando le misure di sicurezza e la confidenzialità dei dati. PG23 ed il medico Responsabile della Sperimentazione si impegnano ad informare in modo chiaro e completo ogni paziente, o un suo rappresentante legalmente riconosciuto, circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali. Tale informativa deve essere fornita prima che abbia inizio la Sperimentazione, incluse le The reference legislation for the appointment of the persons in charge/responsible is now Art. 2 quaterdecies of Legislative Decree 196/2003 "Code regarding the protection of personal data" and the internal organisational freedom set forth by Regulation (EU) 2016/679. The Parties undertake to ensure that all their staff involved in the conduct of the Trial and in the execution of the Agreement will comply with all the legislative and regulatory provisions on data protection and instructions by the Sponsor in relation to the protection of personal data, including aspects in relation to the safety and confidentiality of the data. PG23 will allow the CRO and /or Sponsor to provide access to the clinical data (including medical records) and any other information that might be relevant to the Trial, complying with data safety and confidentiality measures. PG23 and the Investigator site undertake to inform each Trial Subject, or his/her legally recognised representative in a clear and comprehensive manner, with regard to the nature, purpose, results, consequences, risks and methods of personal data processing. This information must be provided before the relative fasi prodromiche e di screening tranne nei casi in cui le prescrizioni del Regolamento ...

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  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.