PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Azienda ULSS. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora dovute, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.
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PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali ritardi e/o inadempimenti contrattuali che daranno luogo luogo, nei termini suddetti, all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolopenali, dovranno essere verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Società e dalla singola Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza e, in quest’ultima ipotesi, l’Amministrazione dovrà darne previa comunicazione per iscritto dall’Azienda ULSSalla Società. In caso di contestazione dell’inadempimentoA seguito della contestazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, potrà inoltrare le proprie deduzioni, sempre per iscritto, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, alla Società o all’Amministrazione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda UlssSocietà o dell’Amministrazione, a giustificare il ritardo o l’inadempienza, potranno essere saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodi cui sopra. Qualora dovutele deduzioni pervengano solo all’Amministrazione, quest’ultima è comunque tenuta ad informarne la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 ggSocietà. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – Le Amministrazioni contraenti e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx potrà Società potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, potranno avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitoregaranzia definitiva, senza bisogno di preventiva costituzione in mora né diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contrattoproprio contratto di fornitura; il la Società potrà applicare al Fornitore prende atto, penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale della Convenzione. Nel caso in ogni caso, che l’applicazione cui l’importo totale delle penali previste nel presente Contratto non preclude applicate superi il limite del 10%, nei termini suindicati, dell’importo della Convenzione o dei contratti di fornitura, la Società o l’Amministrazione contraente può procedere alla risoluzione, rispettivamente, della Convenzione o del singolo contratto di fornitura. In caso di applicazione delle penali, resta salvo il diritto a delle singole Amministrazioni Contraenti e della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta contestazione del ritardo/inadempimento e/o il pagamento l’applicazione delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la rispetto alla quale era in ritardo o si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzioneinadempiente.
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Samples: Convenzione, Convenzione
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Azienda ULSSUlss. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora dovute, la Ditta La ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 60 gg. dalla comunicazionecomunicazione , trascorsi i quali, quali l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, avverrà in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - ditta Aggiudicataria – in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda Ulss o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzionecauzione o eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.
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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolostabilite, dovranno essere contestati al Fornitore all'Aggiudicatario per iscritto dall’Azienda ULSS. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dall' Amministrazione; - L'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda UlssAmministrazione, a giustificare l’inadempienzal'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore all'Aggiudicatario le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora dovute, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzionedall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzioneapplicazione di penali, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitorecauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx potrà applicare al Fornitore penali sino L’entità della penale è definita a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; discrezione dell’Amministrazione in rapporto alla gravità dell’inadempimento. Per ottenere la rifusione dei danni, il Fornitore prende attorimborso di spese ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore dell’affidataria, ovvero, in ogni casomancanza, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzionesul deposito cauzionale.
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Samples: www.laziodisco.it, www.laziodisco.it
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Azienda ULSSUlss. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora dovute, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.
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Samples: www.aulss4.veneto.it, www.aulss4.veneto.it
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articoloCapitolato tecnico, dovranno essere contestati al Fornitore all’Esecutore per iscritto dall’Azienda ULSSdall’Avvocatura. In caso di contestazione dell’inadempimentodell’inadempimento da parte dell’Avvocatura, il Fornitore l’Esecutore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, all’Avvocatura medesima nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss all’Avvocatura nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda UlssAmministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore all’Esecutore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora dovute, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx L’Avvocatura potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato Contratto con quanto dovuto al Fornitore all’Esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva di cui al successivo articolo e al Contratto od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal FornitoreEsecutore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx L’Avvocatura potrà applicare al Fornitore all’Esecutore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contrattoproprio contratto ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016; il Fornitore L’Esecutore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto dell’Avvocatura a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore l’Esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il contratto con incameramento della cauzionelimite del 10% dell’importo del Contratto, potrà trovare applicazione l’articolo 27, comma 2, lett. f) del presente Contratto.
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PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolopresente Capitolato, dovranno essere ovvero alla risoluzione del contratto, saranno contestati al Fornitore all’Appaltatore per iscritto dall’Azienda ULSS. In caso di contestazione dell’inadempimentodalla Stazione Appaltante, il Fornitore tramite PEC o raccomandata A.R.. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni casocomunicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie deduzionicontrodeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni controdeduzioni rappresentate non pervengano all’Azienda Ulss alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda UlssStazione Appaltante, a giustificare l’inadempienzal’inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le la Stazione Appaltante procederà all’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodell’inadempimento o darà corso alla risoluzione del contratto. Qualora dovute, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.
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Samples: Bando Di Gara Forniture
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali ritardi e inadempimenti contrattuali contrattuali, che daranno danno luogo all’applicazione all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articoloC.S.A, dovranno essere saranno contestati al Fornitore per iscritto dall’Azienda ULSS. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, alla ditta appaltatrice per iscritto, le proprie deduzionimediante raccomandata A/R / fax / email o PEC all’indirizzo e numero indicati in fase di partecipazione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, nel parte del RUP in base alle contestazioni formulate dal Direttore della Esecuzione del Contratto. Il RUP assegnerà alla ditta appaltatrice un termine massimo non inferiore di 10 (dieci10(dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessasolari per la presentazione delle proprie giustificazioni, che dovranno pervenire per iscritto su supporto cartaceo. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss al protocollo del’ASL nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulssdel RUP, a giustificare l’inadempienzal’'inadempienza, potranno essere applicate il Responsabile del Procedimento potrà applicare al Fornitore le penali stabilite nel CSA a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodall'inizio dell'inadempimento. Qualora dovute, la Ditta dovrà procedere al La richiesta e/o il pagamento delle penali entro 30 ggindicate nel CSA non esonera in nessun caso l'’ appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale L' Azienda USL della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx Valle d’Aosta potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturatititolo (es. detrazione dall'importo della fattura ) , ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali o di altre garanzie rilasciate dal Fornitoredall'appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx potrà applicare al Fornitore Delle penali sino applicate sarà data comunicazione alla Ditta a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione mezzo Raccomandata A.R. ovvero e-mail o PEC L'’ applicazione delle penali previste nel avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n° 632/72. L'appaltatore non può opporre eccezioni, ex art. 1462 codice civile, al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Contratto non preclude capitolato. Tutte le riserve che l'Impresa aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto. Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la termine decadenziale e perentorio di quindici giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si è reso inadempiente riferisce la riserva. Non esplicando le riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l'Impresa aggiudicataria decadrà dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzioneemanerà gli opportuni provvedimenti.
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Samples: ossccpp.regione.vda.it
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Azienda ULSSUlss. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione conte- stazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora dovute, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx Ulss potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente pre- sente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi corrispetti- vi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziariogiudi- ziario. L’Azienda Xxxx potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun nes- sun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.
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Samples: www.aulss4.veneto.it
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere verranno contestati al Fornitore alla ditta per iscritto dall’Azienda ULSSdall’AULSS. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulssall’AULSS, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss all’AULSS nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda UlssAULSS, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore alla ditta le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora dovuteSalvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx l’AULSS potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitoredalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx L’AULSS potrà applicare al Fornitore alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto del valore del Contrattocontratto; il Fornitore la ditta prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato per il ritardo non esonera in nessun caso il Fornitore la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento In tale ultimo caso, la Ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l’importo escusso, entro15 (quindici) giorni dal ricevimento della cauzionerelativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell’AULSS.
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PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere verranno contestati al Fornitore alla ditta per iscritto dall’Azienda ULSSULSS n. 4 “Veneto Orientale”. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda UlssULSS n. 4 “Veneto Orientale”, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss ULSS n. 4 “Veneto Orientale” nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda UlssULSS n. 4 “Veneto Orientale”, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore alla ditta le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora dovuteSalvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx ULSS n. 4 “Veneto Orientale” potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore alla ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitoredalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx l’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” potrà applicare al Fornitore alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto del valore del Contrattocontratto; il Fornitore la ditta prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto capitolato speciale non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato speciale per il ritardo non esonera in nessun caso il Fornitore la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda In tale ultimo caso, la ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l’importo escusso, entro15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzionen. 4 “Veneto Orientale”.
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PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Azienda ULSSdall’AULSS. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulssall’AULSS, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss all’AULSS nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda UlssAULSS, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora dovute, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx L’AULSS potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx L’AULSS potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS L’AULSS si riserva dopo tre cinque contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. Nella fase iniziale del progetto verranno definiti i canali informativi per le comunicazioni relative alle eventuali contestazioni di cui sopra ed agli accordi per eventuali giustificazioni di episodi contestabili. L’ Azienda si riserva comunque di graduare tutte le penali sopra esposte in relazione alla effettiva gravità dell’inadempienza e/o disservizio verificatosi.
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PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Azienda ULSSUlss n. 6 Vicenza. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, Ulss n. 6 Vicenza nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss n. 6 Vicenza nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda UlssUlss n. 6 Vicenza, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora dovute, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx Ulss n. 6 Vicenza potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx Ulss n. 6 Vicenza potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.
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PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articoloarticolo 18, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Azienda ULSS. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora dovute, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.
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Samples: Disciplinare Di Gara
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore all’aggiudicatario per iscritto dall’Azienda ULSSdall’ASL di Taranto. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore l’aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulssall’ASL di Taranto, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss all’ASL di Taranto nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda UlssASL di Taranto, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le all’aggiudicatario delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora dovute, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento L’ASL di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx Taranto potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore l’aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitoredl’aggiudicatario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx L’ASL di Taranto potrà applicare al Fornitore l’aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore l’aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.
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Samples: www.sanita.puglia.it
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere verranno contestati al Fornitore alla ditta per iscritto dall’Azienda ULSS. U.L.S.S.. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda UlssU.L.S.S., nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss U.L.S.S nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda UlssU.L.S.S, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore alla ditta le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Qualora dovuteSalvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. L’Azienda Xxxx U.L.S.S. potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitoredalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Azienda Xxxx U.L.S.S. potrà applicare al Fornitore alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto del valore del Contrattocontratto; il Fornitore la ditta prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato per il ritardo non esonera in nessun caso il Fornitore la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento In tale ultimo caso, la Ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l’importo escusso, entro15 (quindici) giorni dal ricevimento della cauzionerelativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell’Azienda.
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