Permessi per motivi di studio Clausole campione

Permessi per motivi di studio. Art. 26 Bildungsurlaub‌
Permessi per motivi di studio. 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore annue individuali.
Permessi per motivi di studio. Ai lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in aggiunta a quanto stabilito dall'articolo stesso, saranno riconosciuti, nell'anno accademico o scolastico, i seguenti permessi in occasione degli esami e per la preparazione degli stessi. Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 10 della legge 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) agli studenti, per la preparazione agli esami verranno concessi i seguenti permessi: • 5 giorni lavorativi, consecutivi, di permesso retribuito per la preparazione di esami per il conseguimento della licenza, maturità ed idoneità, da usufruirsi nel periodo antecedente gli esami. • 2 giorni lavorativi di permesso retribuito per ogni esame. In caso di mancato superamento, non potranno essere concessi altri permessi per la ripetizione dello stesso esame. • 10 giorni lavorativi di permesso retribuiti, anche non continuativi, per la preparazione della tesi di laurea, da utilizzarsi durante il periodo intercorrente tra la data di assegnazione della tesi e quella della discussione della stessa. Lo studente lavoratore dovrà produrre idonea certificazione attestante l’avvenuto sostenimento dell’esame. Nel caso di mancata produzione di tale certificazione o di mancato sostenimento dell’esame, le giornate concesse quale permesso saranno addebitate in conto ferie.
Permessi per motivi di studio. I lavoratori studenti hanno diritto ad ottenere permessi retribuiti per motivi di studio nella misura di seguito indicata, sulla base della presentazione della relativa idonea documentazione: scuole medie inferiori e superiori: ⮚ permessi retribuiti nelle giornate di prova d’esame più il tempo di viaggio per il raggiungimento della sede di esame; ⮚ ulteriori 8 giorni di permesso retribuito all’anno, non frazionabili in mezze giornate, per il numero degli anni - più due - di corso legale degli studi; ⮚ ulteriori 8 giorni di permesso retribuito, frazionabili in due periodi, da fruire nell’intero ciclo del corso di studi. università: ⮚ 3 giorni di permesso retribuito (non frazionabili in mezze giornate), in occasione di ogni singolo esame sostenuto; ⮚ 5 giorni di permesso retribuito in occasione della preparazione dell’esame di laurea più 1 giorno di permesso retribuito coincidente con quello dell’esame di laurea; I giorni di permesso per gli esami inerenti alle scuole medie inferiori ed alle scuole medie superiori nel limite annuo stabilito possono essere richiesti anche per gli esami relativi agli anni intermedi sostenuti dai privatisti. Il Personale che, superato il periodo di prova, risulti iscritto alle scuole medie inferiori o superiori ha diritto di ottenere, previa richiesta con due mesi di preavviso, un periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni di calendario, anche frazionabile in non più di due periodi, da fruirsi una sola volta per ciclo di studi di scuola media inferiore o superiore, di cui almeno la metà (15 giorni) da fruirsi in occasione degli esami di licenza o di diploma. Il dipendente studente universitario, superato il periodo di prova, ha diritto di ottenere, previa richiesta con due mesi di preavviso, un’aspettativa non retribuita non superiore a 180 giorni di calendario per il conseguimento della laurea, anche magistrale; detta aspettativa non retribuita può essere frazionata sino ad un massimo di tre periodi ognuno dei quali non inferiore a 15 giorni di calendario.
Permessi per motivi di studio. Premessa I lavoratori studenti non in prova, assunti a tempo indeterminato, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro in prolungamento orario o straordinario o nei giorni di riposo settimanale.
Permessi per motivi di studio. Ai lavoratori/lavoratrici studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, vengono concessi permessi giornalieri retribuiti per i giorni di esame e/o colloqui, nonché: • un permesso retribuito per la giornata lavorativa che precede quella nella quale deve essere sostenuto ogni esame universitario; • un permesso retribuito per gli otto giorni lavorativi che precedono la discussione della tesi di laurea o gli esami per il conseguimento di un diploma di scuola media inferiore o superiore; • i permessi retribuiti necessari per il raggiungimento della sede di esame ed il successivo rientro ai non residenti nella sede di esame. Oltre a quanto indicato nel comma precedente, al lavoratore/lavoratrice studente viene accordato un plafond annuale di cinque giorni – amministrabili direttamente dal lavoratore/lavoratrice stesso con preavviso, ciascuna volta, di almeno 48 ore – allorché abbia superato nella precedente sessione annuale un numero di esami non inferiore a quattro (per gli universitari) o abbia ottenuto la promozione (per gli altri). I lavoratori/lavoratrici studenti sono tenuti a produrre le certificazioni atte a documentare la frequenza ai corsi e la loro presentazione agli esami. Verrà accordata una aspettativa della durata massima di due mesi anche frazionabili in due periodi ai lavoratori/lavoratrici studenti che ne facciano richiesta giustificata da esigenze di preparazione per conseguire la laurea o il diploma di scuola media superiore o inferiore. Le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla Cassa con almeno trenta giorni di anticipo. Durante tale aspettativa non competono lo stipendio ed ogni altro emolumento, ad eccezione degli assegni familiari.
Permessi per motivi di studio. Sull' argomento è stato chiarito, in incontri fra le Parti stipulanti successivi all' 11 luglio 1999 che, a far tempo dal 1° gennaio 2002, in coincidenza con l' abrogazione dell' istituto delle anzianità convenzionali, sarà riconosciuto un permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame, indistintamente per tutti i corsi di laurea, ivi comprese le c.d. lauree brevi. Pertanto fino alla predetta data la disciplina resta invariata. Del nuovo assetto complessivo scaturente dal C.C.N.L., si è già detto diffusamente in altra parte della presente circolare: la disciplina contenuta nel C.C.N.L. stesso risulta applicabile a tutto il personale del credito compreso, quindi, quello già destinatario dei C.C.N.L. ACRI. Si ricorda, al riguardo, che già l' accordo quadro del 28 febbraio 1998 aveva sancito tale unificazione dei contratti che doveva, comunque, avvenire con la necessaria "gradualità". Ed è proprio in questa ottica che le Parti, nel definire il nuovo C.C.N.L., hanno, altresì, definito discipline transitorie volte a realizzare quella gradualità del processo di unificazione voluta dalle Parti stesse con il richiamato accordo quadro: tale è la logica del Protocollo sui cui contenuti salienti ci soffermeremo nella parte che segue.
Permessi per motivi di studio. 1. I permessi per motivi di studio vengono utiliz- zati secondo le modalità e i limiti da stabilirsi nella contrattazione decentrata ai sensi dell’articolo 34 del presente contratto, tenendo conto dei principi desu- mibili dalla disciplina generale del diritto allo studio nell’ambito del pubblico impiego.

Related to Permessi per motivi di studio

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: