Permessi per motivi di studio. Art. 26 Bildungsurlaub
1. I permessi retribuiti sono concessi per la frequenza di corsi, compreso il tempo ne- cessario per lo studio, finalizzati al consegui- mento di titoli di studio o di titoli professionali in corsi universitari, di corsi di specializzazio- ne post-universitaria, di corsi di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione pro- fessionale nonché di agenzie educative. Questo vale per scuole provinciali o statali nonché per scuole ed agenzie educative pareggiate o legalmente riconosciute, o co- munque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dal‘ ordinamento pubblico. La continuazione di un corso di laurea triennale con un corso di laurea magistrale biennale o l'acquisizione di titoli equivalenti universitari conseguiti all'estero viene considerata come un unico corso di studio. Per la predisposizione della tesi di laurea i permessi di cui sopra possono essere con- cessi per non più di un anno accademico.
1. Der bezahlte Bildungsurlaub wird zum Besuch von Lehrgängen, einschließlich der für das Studium erforderlichen Zeit, für die Erlangung von Studien- oder Berufstiteln durch universitäres oder post-universitäres Studium, an Schulen zweiten Grades, an Berufsschulen oder an Bildungseinrichtungen gewährt. Dies gilt für Schulen des Staates und des Xxxxxx sowie für Schulen und Bildungseinrichtungen, welche gleichgestellt oder staatlich anerkannt, oder sonstwie ermächtigt sind, gesetzliche Studientitel oder Berufstitel, die vom öffentlichen Recht anerkannt sind, zu erlassen. Die Weiterführung eines dreijährigen Bachelorstudiums mit einem zweijährigen Masterstudium oder der Erwerb von equivalenten akademischen Studientiteln im Ausland wird als ein einziger Studienlehrgang angesehen; Für das Schreiben der Doktorarbeit kann der Bildungsurlaub für nicht xxxxxx als ein akademisches Jahr gewährt werden.
2. Al personale a tempo pieno possono essere concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di centocinquanta ore individua- li per anno o anno scolastico, conteggiando il periodo di calcolo ore a decorrere dall’ini- zio del rispettivo anno scolastico od accade- mico. Per il personale con un orario di lavoro non inferiore al sessanta per cento dell’ora- rio a tempo pieno il relativo limite massimo è ridotto in proporzione all‘ orario di lavoro.
2. Dem Personal mit einem Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx pro Person pro Jahr oder Schuljahr ...
Permessi per motivi di studio. 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore annue individuali.
2. Nell’arco dell’anno solare può fruire dei permessi di cui al comma 1 fino al tre per cento del personale di ruolo e provvisorio in servizio all’inizio dell’anno, con eventuale arrotondamento all’unità superiore.
3. I permessi di cui al comma 1 vengono utilizzati secondo le modalità e i limiti da stabilirsi nel contratto di comparto, tenendo conto dei principi desumibili dalla disciplina generale del diritto allo studio nell’ambito del pubblico impiego. Per determinate categorie tali permessi possono essere limitati o esclusi.
Permessi per motivi di studio. I lavoratori studenti hanno diritto ad ottenere permessi retribuiti per motivi di studio nella misura di seguito indicata, sulla base della presentazione della relativa idonea documentazione: scuole medie inferiori e superiori: ⮚ permessi retribuiti nelle giornate di prova d’esame più il tempo di viaggio per il raggiungimento della sede di esame; ⮚ ulteriori 8 giorni di permesso retribuito all’anno, non frazionabili in mezze giornate, per il numero degli anni - più due - di corso legale degli studi; ⮚ ulteriori 8 giorni di permesso retribuito, frazionabili in due periodi, da fruire nell’intero ciclo del corso di studi. università: ⮚ 3 giorni di permesso retribuito (non frazionabili in mezze giornate), in occasione di ogni singolo esame sostenuto; ⮚ 5 giorni di permesso retribuito in occasione della preparazione dell’esame di laurea più 1 giorno di permesso retribuito coincidente con quello dell’esame di laurea; I giorni di permesso per gli esami inerenti alle scuole medie inferiori ed alle scuole medie superiori nel limite annuo stabilito possono essere richiesti anche per gli esami relativi agli anni intermedi sostenuti dai privatisti. Il Personale che, superato il periodo di prova, risulti iscritto alle scuole medie inferiori o superiori ha diritto di ottenere, previa richiesta con due mesi di preavviso, un periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni di calendario, anche frazionabile in non più di due periodi, da fruirsi una sola volta per ciclo di studi di scuola media inferiore o superiore, di cui almeno la metà (15 giorni) da fruirsi in occasione degli esami di licenza o di diploma. Il dipendente studente universitario, superato il periodo di prova, ha diritto di ottenere, previa richiesta con due mesi di preavviso, un’aspettativa non retribuita non superiore a 180 giorni di calendario per il conseguimento della laurea, anche magistrale; detta aspettativa non retribuita può essere frazionata sino ad un massimo di tre periodi ognuno dei quali non inferiore a 15 giorni di calendario.
Permessi per motivi di studio. Premessa I lavoratori studenti non in prova, assunti a tempo indeterminato, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro in prolungamento orario o straordinario o nei giorni di riposo settimanale.
Permessi per motivi di studio. Sull' argomento è stato chiarito, in incontri fra le Parti stipulanti successivi all' 11 luglio 1999 che, a far tempo dal 1° gennaio 2002, in coincidenza con l' abrogazione dell' istituto delle anzianità convenzionali, sarà riconosciuto un permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame, indistintamente per tutti i corsi di laurea, ivi comprese le c.d. lauree brevi. Pertanto fino alla predetta data la disciplina resta invariata. Del nuovo assetto complessivo scaturente dal C.C.N.L., si è già detto diffusamente in altra parte della presente circolare: la disciplina contenuta nel C.C.N.L. stesso risulta applicabile a tutto il personale del credito compreso, quindi, quello già destinatario dei C.C.N.L. ACRI. Si ricorda, al riguardo, che già l' accordo quadro del 28 febbraio 1998 aveva sancito tale unificazione dei contratti che doveva, comunque, avvenire con la necessaria "gradualità". Ed è proprio in questa ottica che le Parti, nel definire il nuovo C.C.N.L., hanno, altresì, definito discipline transitorie volte a realizzare quella gradualità del processo di unificazione voluta dalle Parti stesse con il richiamato accordo quadro: tale è la logica del Protocollo sui cui contenuti salienti ci soffermeremo nella parte che segue.
Permessi per motivi di studio. Ai lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in aggiunta a quanto stabilito dall'articolo stesso, saranno riconosciuti, nell'anno accademico o scolastico, i seguenti permessi in occasione degli esami e per la preparazione degli stessi. Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 10 della legge 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) agli studenti, per la preparazione agli esami verranno concessi i seguenti permessi: • 5 giorni lavorativi, consecutivi, di permesso retribuito per la preparazione di esami per il conseguimento della licenza, maturità ed idoneità, da usufruirsi nel periodo antecedente gli esami. • 2 giorni lavorativi di permesso retribuito per ogni esame. In caso di mancato superamento, non potranno essere concessi altri permessi per la ripetizione dello stesso esame. • 10 giorni lavorativi di permesso retribuiti, anche non continuativi, per la preparazione della tesi di laurea, da utilizzarsi durante il periodo intercorrente tra la data di assegnazione della tesi e quella della discussione della stessa. Lo studente lavoratore dovrà produrre idonea certificazione attestante l’avvenuto sostenimento dell’esame. Nel caso di mancata produzione di tale certificazione o di mancato sostenimento dell’esame, le giornate concesse quale permesso saranno addebitate in conto ferie.
Permessi per motivi di studio. Ai lavoratori/lavoratrici studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, vengono concessi permessi giornalieri retribuiti per i giorni di esame e/o colloqui, nonché: • un permesso retribuito per la giornata lavorativa che precede quella nella quale deve essere sostenuto ogni esame universitario; • un permesso retribuito per gli otto giorni lavorativi che precedono la discussione della tesi di laurea o gli esami per il conseguimento di un diploma di scuola media inferiore o superiore; • i permessi retribuiti necessari per il raggiungimento della sede di esame ed il successivo rientro ai non residenti nella sede di esame. Oltre a quanto indicato nel comma precedente, al lavoratore/lavoratrice studente viene accordato un plafond annuale di cinque giorni – amministrabili direttamente dal lavoratore/lavoratrice stesso con preavviso, ciascuna volta, di almeno 48 ore – allorché abbia superato nella precedente sessione annuale un numero di esami non inferiore a quattro (per gli universitari) o abbia ottenuto la promozione (per gli altri). I lavoratori/lavoratrici studenti sono tenuti a produrre le certificazioni atte a documentare la frequenza ai corsi e la loro presentazione agli esami. Verrà accordata una aspettativa della durata massima di due mesi anche frazionabili in due periodi ai lavoratori/lavoratrici studenti che ne facciano richiesta giustificata da esigenze di preparazione per conseguire la laurea o il diploma di scuola media superiore o inferiore. Le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla Cassa con almeno trenta giorni di anticipo. Durante tale aspettativa non competono lo stipendio ed ogni altro emolumento, ad eccezione degli assegni familiari.
Permessi per motivi di studio. I permessi per motivi di studio vengono utiliz- zati secondo le modalità e i limiti da stabilirsi nella contrattazione decentrata ai sensi dell’articolo 34 del presente contratto, tenendo conto dei principi desu- mibili dalla disciplina generale del diritto allo studio nell’ambito del pubblico impiego.
Permessi per motivi di studio. Art. 26 Bildungsurlaub
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore annue individuali.
Permessi per motivi di studio. Art. 26 Bildungsurlaub
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore annue individuali.
1. Um das Recht auf Bildung zu gewährleisten, wird eine bezahlte Freistellung vom Dienst bis zu einem jährlichen Höchstausmaß von 150 Stunden gewährt.
2. Nell’arco dell’anno solare può fruire dei per- messi di cui al comma 1 fino al tre per cento del per- sonale di ruolo e provvisorio in servizio all’inizio dell’anno, con eventuale arrotondamento all’unità superiore. 2. Im Laufe des Kalenderjahres kann die Freistel- lung laut Absatz 1 von nicht mehr als drei Prozent der zu Jahresbeginn im Dienst befindlichen Planstellen- und provisorischen Personal beansprucht werden, wofür gegebenenfalls auf die höhere Zahl aufgerun- det wird.
3. I permessi di cui al comma 1 vengono utiliz- zati secondo le modalità e i limiti da stabilirsi nel contratto di comparto, tenendo conto dei principi desumibili dalla disciplina generale del diritto allo studio nell’ambito del pubblico impiego. Per determi- nate categorie tali permessi possono essere limitati o esclusi. 3. Die in Absatz 1 vorgesehene Freistellung wird nach den näheren Bestimmungen gewährt, wie sie im Bereichsvertrag vorgesehen werden, wobei die von der allgemeinen Regelung des Rechts auf Bildung im öffentlichen Dienst ableitbaren Grundsätze zu be- rücksichtigen sind. Für bestimmte Kategorien kann dieser Urlaub eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.