PROGRAMMA D’AZIONE Clausole campione

PROGRAMMA D’AZIONE. Il Contratto di Fiume individua e condivide sin dalla sua sottoscrizione un primo Programma d’Azione (vd. Allegato 2), che verrà continuamente implementato e aggiornato in riferimento allo scenario stra- tegico di riqualificazione del territorio del bacino, costruito, condiviso e rappresentato come da art. 4. Il Programma d’Azione, che costituisce parte integrante del presente Contratto, (vd. Allegato 2) sarà composto da azioni declinate in attività (in corso o in previsione) concorrenti al raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione e si configurerà come una raccolta di schede destinata ad essere costan- temente aggiornata e arricchita, in coerenza con il carattere “in divenire” del processo di program- mazione negoziata del Contratto di Fiume Mincio. Nel Programma d’Azione, di ciascuna delle azioni verranno elencati gli obiettivi al cui raggiungimento concorre, le Unità Omogenee di Paesaggio interessate (UOP), i tempi previsti per l’attuazione e i risul- tati attesi, sia in termini di ricadute che di prodotti realizzati, eventuali aspetti di criticità, una stima del- le risorse complessive già allocate e di quelle ancora da reperire, il soggetto coordinatore e gli altri soggetti attuatori. Verrà inoltre indicato il modo prevalente nel quale l’azione contribuisce all’inversione di tendenza rispetto ai potenziali fenomeni di degrado. Il Programma d’Azione è accompagnato da un Quadro Finanziario Complessivo (vd. Allegato 2A) che restituisce, differenziati per ognuno dei soggetti coinvolti e/o attuatori, e raccolti per ogni Azione del programma, gli impegni finanziari descritti nelle schede, così da fornire una informazione sintetica e immediata sulle risorse messe in campo nell’attuazione delle azioni previste. Il Programma d’Azione è articolato in molteplici attività, in parte con copertura finanziaria da reperire, e in parte economicamente e finanziariamente realizzabili, in quanto fattibilità, processualità e flessibi- lità sono tre elementi che necessariamente devono caratterizzare l’attuazione del Contratto di Fiume, vista la complessità delle trasformazioni territoriali che vengono interessate e la molteplicità degli attori che vengono coinvolti. La fattibilità è intesa come: - finanziaria: devono essere studiati i fabbisogni finanziari delle diverse azioni programmate per tutto l’arco temporale interessato dalla loro realizzazione; devono essere definite le fonti di finanziamento e i tempi in cui queste si rendono disponibili per la copertura ...
PROGRAMMA D’AZIONE. Il Programma d’Azione è il documento nel quale si raccolgono le azioni volontarie di miglioramento che l’impresa turistica si impegna spontaneamente a portare avanti durante i tre anni successivi alla sua adesione per poter avanzare nell’applicazione dei principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile. È un documento che si compone di due sezioni: • breve descrizione dell’impresa turistica, della sua attuale collaborazione con l’Area Protetta e dei suoi principali punti di forza e di debolezza (sulla base dei risultati emersi dalla compilazione del Disciplinare); una sorta di analisi della situazione di partenza rispetto ai requisiti della CETS. • azioni volontarie che la struttura si impegna a realizzare nei tre anni successivi all’attestazione, suddivise nelle tre macro aree di cui al Paragrafo 2. Ogni impresa dovrà indicare azioni nuove per ogni settore rispetto a quelle già realizzate. La stesura di questo documento ha come obiettivo quello di mantenere una stretta collaborazione con l’Ente Parco ed il resto degli attori locali, migliorare la sostenibilità del proprio operato e adeguare ogni volta la propria offerta a quella del territorio di riferimento. Per ognuno dei tre ambiti, il candidato dovrà pianificare la realizzazione di almeno una azione in caso l’analisi dei punti di forza e debolezza evidenzi che l’impresa realizzi già almeno il 60% delle azioni facoltative consigliate per quell’ambito, almeno due se gli impegni facoltativi rispettati sono tra il 30% ed il 60%, almeno tre se la percentuale è inferiore al 30%. Il Programma d’Azione deve essere compilato dal titolare/gestore di ogni singola struttura, in alternativa lo stesso può essere compilato e ultimato in sede di verifica. Se l’impresa è già certificata con un sistema di gestione di qualità (ISO 9001, …) e/o ambientale (EMAS, ISO 14001, Ecolabel, …) garantito da un ente accreditato, il titolare può indicare nel Programma d’Azione alcune delle azioni inserite nel piano di miglioramento della certificazione di cui è già in possesso. Le azioni e le buone pratiche presentate nella CETS - Parte 1 sono parte del Piano di Miglioramento.
PROGRAMMA D’AZIONE. Il CIdFU individua e condivide attraverso la sottoscrizione del presente Accordo un primo Programma di azione (allegato 5), che verrà periodicamente implementato e aggiornato in riferimento alle linee di intervento individuate nel Documento strategico (allegato 4) e rappresentate nel Quadro sinottico. Il Programma di azione, che costituisce parte integrante del presente Contratto, è composto da azioni concorrenti al raggiungimento degli obiettivi del CIdFU e si configura come una raccolta di schede destinata ad essere costantemente aggiornata e arricchita, in coerenza con il carattere “in divenire” del processo di programmazione strategica e negoziata rappresentata dal CIdFU. Nel Programma di azione, per ciascuna delle azioni, sono elencati: gli obiettivi e le linee di intervento cui si riferisce; la natura e la descrizione dell’azione; l’ambito territoriale di riferimento; la proprietà dell’area; una stima delle risorse complessive già allocate e di quelle ancora da reperire con le relative fonti di finanziamento; il soggetto responsabile della realizzazione e della gestione dell’intervento e gli altri soggetti coinvolti; i tempi di realizzazione dell’azione. I soggetti Promotori e Attuatori delle azioni del Programma sono, ciascuno per le responsabilità che gli vengono attribuite, sia i soggetti specificatamente individuati in ciascuna scheda-intervento, sia i soggetti che pur non rientrando direttamente nel Primo Programma di azione vogliono impegnarsi/dare il proprio contributo (anche non economico) per il raggiungimento degli obiettivi generali del Contratto stesso.
PROGRAMMA D’AZIONE. Il presente accordo si attua attraverso un Programma d’azione che viene definito dal Collegio di Indirizzo e Sorveglianza di cui al successivo articolo 6 e che costituisce il documento programmatico di riferimento per l’attuazione degli obiettivi previsti. Esso può essere modificato e/o integrato per concorde volontà dei soggetti sottoscrittori, con espressa approvazione da parte dello stesso Collegio di Indirizzo e Sorveglianza. Il Programma di azione si articola in un quadro di interventi che si sviluppano coerentemente con gli assi individuati al successivo art. 4. Il programma di azione e i relativi interventi potranno ricomprendere, in parte o in toto, anche le deleghe e le gestioni operative già oggetto di accordi in essere, qualora ciò sia ritenuto funzionale ad una più razionale gestione dei rapporti tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, allo sviluppo di nuove sinergie e al sostegno delle strategie complessive.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;