PROPONE AL DIRETTORE GENERALE Clausole campione

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE. Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di prorogare il contratto in essere tra Azienda USL Toscana Sud Est e Società Fora Spa, denominato “Fornitura di servizi di diagnostica per immagini mediante l'utilizzo di unità mobili attrezzate per l'effettuazione di esami con metodica PET/CT”, di cui al Decreto del Vicecommissario della ex-Ausl 9 di Grosseto, del 26 novembre 2015, n. 173, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo che intercorre dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, per un costo riferito al periodo di € 249.984 (Iva inclusa), per le motivazioni espresse con nota del 19 gennaio 2021 dalla componente tecnica e sanitaria, allagata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che riferisce in merito allo stato dell’arte in seguito all’aggiudicazione della gara da parte di Estar per TC PET fissa del presidio ospedaliero Misericordia di Grosseto; - di dare atto che in caso di avviamento della nuova TC PET fissa del presidio ospedaliero Misericordia di Grosseto in tempi anticipati rispetto alla durata della proroga, il presente atto decade, come reso preventivamente noto alla Società Fora Spa; - di prevedere che i costi relativi alla proroga del contratto in argomento, per il periodo indicato, pari a complessivi € 249.984 (Iva inclusa) saranno sono imputati al conto n. 80200263, denominato “Costi per assistenza specialistica e diagnostica da privato” del bilancio aziendale 2021, ove sussiste sufficiente disponibilità; - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di assicurare continuità alle attività oggetto del presente atto e la loro conseguente remunerazione; - di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore della U.O.C. Strutture Pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE. ✓ Di prendere atto della nota prot. n. 5035 del 14/01/2022 con la quale la Sig.ra Cozza ha manifestato la propria disponibilità per una collaborazione con questa ASP a titolo gratuito; E, per l’effetto, ✓ di conferire alla predetta un incarico di collaborazione a titolo gratuito della durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dal 1/03/2022 o diversa data di decorrenza di cui verrà dato atto nel contratto di prestazione d'opera a titolo gratuito ed all’atto della sottoscrizione dello stesso;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura ristretta ai sensi dell'art.61 del D.Lgs.50/2016, svolta in modalitá telematica, per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva, con opzione della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. dell'Alta Valdelsa in Loc. Campostaggia – Poggibonsi (SI) così composta: - PRESIDENTE: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Dirigente presso la U.O.C. Lavori Pubblici Siena dell'Azienda; - COMMISSARIO: Xxx. Xxxxxxxx Xxxx,funzionario presso la U.O.C. Manutenzioni Area Provinciale Senese dell'Azienda; - COMMISSARIO: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile del Servizio OO.PP. Edifici Pubblici e Infrastrutture del Comune di Poggibonsi (SI); U.O.C. Lavori Pubblici Siena;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE. Di approvare gli allegati: In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 258 del 16.11.2018; Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE.  Di prendere atto:  della nota prot. n. n. 112256 del 04/11/2019 con la quale la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Responsabile p.t. dei Distretti Sanitari di Senise e di Xxxxxx ha richiesto ha richiesto a questa ASP di autorizzare la collaborazione a titolo gratuito del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Araneo;  della disponibilità manifestata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Araneo alla collaborazione a titolo gratuito presso Consultorio Familiare di Rotonda per n. 2 (due) accessi mensili; e, per l’effetto,  Xx conferire al predetto un incarico di collaborazione a titolo gratuito della durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dal 1/12/2019;  Xx procedere alla stipula del contratto di prestazione d'opera a titolo gratuito con il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Araneo, secondo il modello allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  Di precisare che o il rimborso delle spese di viaggio avverrà nella misura e con le modalità previste dalla vigente regolamentazione aziendale di cui alla DDG n. 424 del 14/06/2019 avente ad oggetto “ Rimborso spese di missioni: programmazione 2019”;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE. Di autorizzare la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.50/2016 quale strumento contrattuale con cui si stabiliscono i termini e le condizioni per futuri contratti di affidamento di lavori di varia natura sugli immobili in uso a qualsiasi titolo dall’Azienda USL Toscana sud est nell’area provinciale senese;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di adottare apposito atto deliberativo avente ad oggetto “Approvazione delle Condizioni Generali di Contratto per l'attività di Fisico Sanitario e del Modulo di adesione alle Condizioni medesime” da applicarsi tra l'Azienda Usl Toscana Sud Est e le Ditte e/o Società private richiedenti l'erogazione di prestazioni del Fisico Sanitario in regime di libera professione intramoenia di cui all' allegato A) e allegato B), da valere quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta; • di stabilire che l'accordo concluso in base alle condizioni generali di contratto avrà durata quadriennale; • di stabilire che sarà consentito, un solo rinnovo per uguale periodo agli stessi patti e condizioni; • di dare atto che l'incarico di Fisico Sanitario verrà espletato dal dirigente dipendente di ruolo a rapporto di lavoro esclusivo dell'Azienda Usl Toscana Sud Est, in regime di attività libero- professionale intramuraria, a ciò debitamente autorizzato, fuori dall'orario di servizio; • di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell'Azienda Usl Toscana Sud Est poiché gli eventuali costi aziendali verranno interamente coperti dagli introiti derivanti dalle tariffe applicate dai professionisti e riportate dettagliatamente nel modulo di adesione alle condizioni generali di contratto, il cui format è rappresentato dall'allegato B) che debitamente verrà sottoscritto, per accettazione, anche dal professionista incaricato • di delegare il Direttore dell' U.O.C. Libera Professione alla sottoscrizione dei singoli moduli di adesione alle condizioni generali di contratto per l'erogazione delle prestazioni professionali di Fisico Sanitario, condizioni che dovranno essere pubblicate sul sito internet aziendale all'indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. • di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L 241/90 e s.m.i., l'istruttoria della presente Deliberazione è stata curata dalla Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Direttore dell' U.O.C. Libera Professione ; Il Direttore U.O.C. Libera Professione

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  • IL DIRETTORE GENERALE (Xxx. XXXXXXXX XXXXXXX) x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

  • PARTE GENERALE E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio - che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza - a n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca tecnologica, da usufruire presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell'I.N.F.N. sul seguente tema di ricerca: L'assegno di ricerca, di durata annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, dopo una valutazione positiva dell'attività svolta dall'assegnista e dopo aver accertato la disponibilità finanziaria, è finanziato con i fondi del Progetto Fondi EUPRAXIA_MIUR. Internet xxxxx://xxxx.xxx.xxxx.xx/. L’assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso I.N.F.N., utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni. In ogni caso l'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'I.N.F.N.. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Qualora il candidato dell'Assegno di Xxxxxxx sia parente entro il quarto grado ovvero affine entro il secondo grado di un dipendente o associato con incarico di ricerca nella struttura presso la quale è aperta la selezione, deve darne comunicazione scritta prima delle procedure concorsuali.

  • Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita' competenti. 5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.

  • IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx Xxxxxxx

  • Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

  • AVVERTENZE GENERALI Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di questo ultimo. Parte "A" La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Regole generali Le regole di funzionamento generali andranno previste negli Statuti e sviluppate nei regolamenti dei diversi enti e fondi, con lo scopo di diffondere standard di qualità originati da buone prassi e assicurare criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. Tutti gli Enti bilaterali, comunque denominati dovranno prevedere l'assemblea dei soci, costituita dai legali rappresentanti dei soci o loro delegati ed i relativi compiti. Gli Statuti tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale di cui fanno parte integrante, con l'obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tutti gli Statuti degli enti/fondi nazionali e degli Enti bilaterali territoriali.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.