Common use of Responsabilità civile verso terzi Clause in Contracts

Responsabilità civile verso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale identificata in polizza dal codice di attività, avente stabile ubicazione come indicato nella stessa, svolta altresì in eventuali depositi serventi in via accessoria l’esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri. L’assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per sinistro, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni Particolari. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge. a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione; d) le Società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

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Samples: Assicurazione Multirischio Per Il Commercio, Insurance Contract

Responsabilità civile verso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, Assimoco tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni Danni corporali (morte e lesioni personali) e di Danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a coseterzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale identificata in polizza dal codice di attività, avente stabile ubicazione come indicato nella stessa, svolta altresì in eventuali depositi serventi in via accessoria l’esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri. L’assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per sinistro, anche ai rischi per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni Particolariquali è stipulata l’Assicurazione. L’assicurazione L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da per Danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all’attività per le quali è prestata l’Assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.. L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) è estesa i Danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell’esercizio delle seguenti attività: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventeoperazioni di ritiro e consegna delle attrezzature e provviste alimentari presso terzi; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio proprietà ed uso di velocipedi a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti pedali da parte dei dipendenti per lavoro o per servizio nell’area di cui alla lettera a)proprietà della struttura; c) le persone chegestione ed uso, essendo in rapporto nell’ambito della struttura alberghiera assicurata, di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione distributori automatici di lavoro o servizio nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazionecibi e bevande; d) le Società cheservizio di pulizia dei Locali della struttura; qualora tale servizio sia affidato a terzi, rispetto la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; e) servizio antincendio interno alla struttura organizzato e composto da personale dipendente dell’Assicurato; f) erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all’interno della struttura alberghiera assicurata, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari Addetti al servizio, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento. Il Massimale indicato nel contratto per l’Assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso di Assimoco per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo; g) organizzazione, nell’ambito delle sedi aziendali, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale cui possono partecipare anche soggetti esterni, di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni e seminari; h) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l’allestimento e lo smontaggio di stands, con intesa che qualora l’allestimento e lo smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; i) proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai Fabbricati, superfici e beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni; j) l’organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative, sociali e sportive in genere. Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi anche i partecipanti alle suddette attività; k) organizzazione di visite guidate sia nell’ambito della struttura alberghiera. Tutti i soggetti, esclusi gli Addetti nello svolgimento delle proprie mansioni, che partecipano a questa attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali; l) servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e/o cani, inclusa la proprietà di cani da guardia e non, nonché animali domestici, nell’area di proprietà della struttura alberghiera. m) ai veicoli da trasporto merci sottoposti alle operazioni di carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Set Informativo Mod. D A1Q – Ed. 12/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione Responsabilità civile La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per Danni corporali e materiali subiti da terzi a seguito di Rapina, aggressioni e atti violenti, a condizione che non sia una persona fisica, tali fatti e/o atti siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesimeavvenuti nell’ambito dell’area di pertinenza dell’attività alberghiera.

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Samples: Assicurazione Multirischi

Responsabilità civile verso terzi. La Società si obbliga a tenere indenneindenne l’Assicurato, fino alla a concorrenza delle somme indicate in polizzapolizza per la presente Sezione, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) di danni e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a coseterzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale identificata delle attività indicate in polizza dal codice compresi i servizi strettamente connessi ed accessori, tra cui anche l’esercizio di attivitàun punto vendita al dettaglio di prodotti dell’azienda, avente stabile ubicazione come indicato nella stessa, svolta altresì in eventuali depositi serventi in via accessoria l’esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metrisvolti presso l’ubicazione. L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. L’assicurazione vale, nei limiti fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistrosinistro indicato in polizza per la presente Sezione, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile sinistro risarcibile ai termini del della presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni Particolari. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di leggeSezione. a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con essi loro nei rapporti di cui alla lettera lett. a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio servizio, nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazionel’assicurazione o ad attività complementari - salvo quanto previsto dagli artt. 1.2, 3.1 e da ulteriori condizioni particolari; d) le Società che, società le quali - rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

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Samples: Assicurazione Multirischio Per Artigiani E Piccole Imprese

Responsabilità civile verso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, l’Assicurato L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare, pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a coseterzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale identificata in polizza dal codice di attività, avente stabile ubicazione come indicato nella stessa, svolta altresì in eventuali depositi serventi in via accessoria l’esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri. L’assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per sinistro, anche ai rischi per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni Particolariquali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette all’attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. a) . Estensione della qualifica di terzi Sono considerati terzi: i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’Azienda, nonché di Imprese addette al servizio di manutenzione e/o pulizia; il coniugepersonale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio si trovi occasionalmente a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione, per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione e/o formazione (stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.); i quali subiscano un infortunio (escluse le malattie professionali) nello svolgimento delle loro mansioni e sempreché dall’evento sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) . Qualifica di terzi ai volontari, ai lavoratori socialmente utili, agli addetti che svolgono Servizio Civile per le attività svolte per conto dell’Assicurato Sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali (escluse le malattie professionali), i volontari, i lavoratori socialmente utili, gli addetti che svolgono servizio civile, utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione; d. Qualifica di terzi ai lavoratori non dipendenti per le attività occasionali svolte per conto dell’Assicurato Sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali (escluse le malattie professionali) le Società che, rispetto all’Assicurato che i lavoratori non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori dipendenti della cui opera l’Assicurato si avvale per lo svolgimento di parte delle medesimeattività per la quale è prestata l’assicurazione.

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Samples: Polizza Rc Cooperazione

Responsabilità civile verso terzi. La Società si obbliga a tenere indenneindenne l’Assicurato, fino alla a concorrenza delle somme indicate in polizzanella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) di danni e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a coseterzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale identificata delle attività indicate nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione (compresi i servizi strettamente connessi ed accessori) siano esse svolte nelle ubicazioni indicate in polizza dal codice oppure in stabili dipendenze aziendali ausiliarie che si trovino in Italia (compresi Repubblica di attività, avente stabile ubicazione come indicato nella stessa, svolta altresì in eventuali depositi serventi in via accessoria l’esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metriSan Marino e Città del Vaticano). L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. L’assicurazione vale, nei limiti fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistrosinistro indicato in Scheda di polizza, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile sinistro risarcibile ai termini del della presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni Particolari. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di leggeSezione. a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con essi loro nei rapporti di cui alla lettera lett. a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazionel’assicurazione o ad attività complementari svolte presso dipendenze dell’Assicurato (salvo quanto previsto dagli artt. 1.2, 3.1, 3.4 e 3.10; d) le Società che, società le quali - rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

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Samples: Insurance Contract

Responsabilità civile verso terzi. La Società si obbliga a tenere indenneindenne l’Assicurato, fino alla a concorrenza delle somme indicate in polizzanella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) di danni e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a coseterzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale identificata in polizza dal codice alla: L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di attività, avente stabile ubicazione come indicato nella stessa, svolta altresì in eventuali depositi serventi in via accessoria l’esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metripersone addette alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. L’assicurazione vale, nei limiti del 20% fino a concorrenza del massimale per sinistroindicato in Scheda di polizza, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile sinistro risarcibile ai termini del della presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni Particolari. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di leggeSezione. a) il coniuge, le persone con cui il Contraente abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventedell'Assicurato, nonchè tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con essi loro nei rapporti di cui alla lettera lett. a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazionel’assicurazione o ad attività complementari svolte presso dipendenze dell’Assicurato; d) le Società che, società le quali - rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

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Samples: Insurance Contract

Responsabilità civile verso terzi. La Società si obbliga a tenere indenneindenne l’Assicurato, fino alla a concorrenza delle somme indicate in polizzapolizza per la presente Sezione, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, pagare quale civilmente responsabile responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati in polizza alla voce “RC Prodotti-Beni assicurati” - per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica dichiarata di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale identificata in polizza dal codice di attività, avente stabile ubicazione come indicato nella stessa, svolta altresì in eventuali depositi serventi in via accessoria l’esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri. L’assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per sinistro, vale anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai fatto risarcibile a termini del della presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni ParticolariSezione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso non comprende i danni ai prodotti finiti o ad altre componenti di persone delle quali debba rispondere ai sensi prodotti fabbricati in tutto o in parte con i prodotti assicurati - salvo il richiamo, tra le clausole speciali, di leggeespressa condizione particolare. a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) il prestatore di lavoro dell’Assicurato che subisca il danno in relazione all’attività lavorativa; c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con essi loro nei rapporti di cui alla lettera lett. a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione; d) le Società che, società le quali - rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

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Samples: Assicurazione Multirischio Per Artigiani E Piccole Imprese

Responsabilità civile verso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, Assimoco tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni Danni corporali (morte e lesioni personali) e di Danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a coseterzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale identificata in polizza dal codice di attività, avente stabile ubicazione come indicato nella stessa, svolta altresì in eventuali depositi serventi in via accessoria l’esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri. L’assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per sinistro, anche ai rischi per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni Particolariquali è stipulata l’Assicurazione. L’assicurazione L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da per Danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all’attività per le quali è prestata l’Assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.. L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) è estesa i Danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell’esercizio delle seguenti attività: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventeoperazioni di ritiro e consegna delle Merci presso terzi; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentanteproprietà ed uso di velocipedi a pedali da parte dei dipendenti per lavoro o per servizio, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a)anche all’esterno dell’area aziendale; c) le persone chegestione, essendo nell’ambito dell’Azienda, di una mensa aziendale e/o bar. La garanzia comprende la somministrazione di cibi e bevande e vale per i Danni corporali subiti dai dipendenti dell’Assicurato e da eventuali visitatori ammessi alla mensa. Il Massimale indicato nel contratto per l’Assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso di Assimoco per uno o più sinistri verificatisi in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazioneciascun periodo assicurativo annuo; d) gestione ed uso, nell’ambito dell’Azienda, di distributori automatici di cibi e bevande; e) servizio di pulizia dei Locali dell’Azienda; qualora tale servizio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; f) servizio antincendio interno all’Azienda organizzato e composto da personale dipendente dell’Assicurato; g) erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all’interno dell’Azienda, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari Addetti al servizio, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento. Il Massimale indicato nel contratto per l’Assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso di Assimoco per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo; h) organizzazione, nell’ambito delle sedi aziendali, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale cui possono partecipare anche soggetti esterni, di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni e seminari; i) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l’allestimento e lo smontaggio di stands, con intesa che qualora l’allestimento e lo smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; j) proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai Fabbricati, superfici e beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni; k) gestione di CRAL aziendale, dall’organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative, sociali e sportive in genere. Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi anche i partecipanti alle suddette attività; l) organizzazione di visite guidate sia nell’ambito dell’Azienda che presso clienti. Tutti i soggetti, esclusi gli Addetti nello svolgimento delle proprie mansioni, che partecipano a questa attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali; m) servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e/o cani, inclusa la proprietà di cani da guardia e non, anche fuori dal recinto dell’Azienda; Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Responsabilità Civile n) gestione di spacci Aziendali o negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell’ambito dell’Azienda; o) proprietà ed uso, nell’ambito dell’Azienda di: officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, deposito di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le Società cheesclusive necessità dell’Azienda; p) omessa o insufficiente adozione del servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, rispetto all’Assicurato sulle recinzioni, sulle protezioni fisse e mobili poste a protezione della incolumità di terzi, per la presenza in luoghi aperti al pubblico di cantieri per la realizzazione di opere o lavori, di impianti ed attrezzi, di depositi di materiale. Tale estensione è valida ed operante a condizione che non sia una persona fisicala vigilanza e l’intervento siano compiuti in diretta connessione e complementarietà con i lavori descritti in Polizza, siano qualificabili come controllanticon esclusione pertanto di danni derivanti dalla specifica fornitura per contratto degli anzidetti servizi. q) possesso e utilizzo di beni e fabbricati in comodato, controllate leasing o collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori locazione utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento delle medesimeattività descritte in Polizza.

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Samples: Assicurazione Multirischi