Responsabilità del Committente Clausole campione

Responsabilità del Committente. Il Committente costruttore della macchina/veicolo in cui viene installato il Software sviluppato dal Fornitore ha la piena responsabilità per ogni conseguenza diretta e/o indiretta che potrà verificarsi dall’uso della macchina/veicolo. Il Committente garantisce che la macchina/veicolo verrà fabbricata e/o utilizzata e/o commercializzata nel pieno rispetto della normativa vigente relativa alla sicurezza dei prodotti e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Durante l’attività di progettazione e collaudo, qualora siano necessarie attività che comportino rischi per cose e/o persone, a titolo esemplificativo e non esaustivo (utilizzo della macchina per prova, test, debug etc., uso di hardware e/o software non ancora pienamente conformi ai requisiti) sarà esclusiva responsabilità del Committente svolgere un’appropriata valutazione dei rischi e adottare tutte le misure idonee a garantire e salvaguardare la sicurezza nei propri luoghi di lavoro e del proprio personale, conformemente alle normative vigenti. In tutti i casi in cui il Committente richieda una riduzione delle funzioni di sicurezza a scopo di validazione durante le operazioni di progettazione e collaudo, il Committente dovrà fornire un verbale di coordinamento da lui sottoscritto che indichi le misure di sicurezza che saranno adottate sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Il Committente ha la piena responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che si verifichino durante le suddette attività. Il Committente si impegna a definire ed esplicitare nell’All.2 le specifiche tecnico/funzionali del Progetto e a consegnarle al Fornitore al momento dell’ordine, salvo diversi accordi scritti con il Committente. In particolare tali specifiche tecnico/funzionali, con riferimento alle funzioni di sicurezza richieste e/o suggerite da eventuali disposizioni legislative e/o norme tecniche applicabili alla macchina/veicolo realizzato dal Committente e alle relative logiche di reazione devono intendersi, ad ogni effetto, quali istruzioni e direttive vincolanti per il Fornitore. A tal proposito il Committente, con la sottoscrizione di questo Contratto, dichiara di essere stato espressamente reso edotto dal Fornitore in ordine al possibile eventuale impatto sulla sicurezza della macchina/veicolo di tali specifiche tecnico/funzionali e, a seguito di ciò, di aver confermato al Fornitore di procedere attenendosi alle istruzioni impartite. Fermo restando che qualsivoglia intervento del Fornitore nel corso dello sv...
Responsabilità del Committente. Il Committente, quale Responsabile dell’uso e dell’esercizio dell’impianto termico dovrà firmare per presa visione l’allegato 2 rilasciato dal Manutentore e dovrà attenersi alle osservazioni, raccomandazioni e soprattutto alle prescrizioni riportate dal Tecnico nel rapporto tecnico, nonché sarà tenuto a rispettare la scadenza della prossima manutenzione indicata sull’Allegato stesso. Il Committente dovrà dare libero accesso al locale caldaia o alla caldaia stessa, liberandola preventivamente ad esempio da mobilie/o mensole. Il Committente dovrà rispettare il periodo annuale e giornaliero di esercizio dell’impianto termico a seconda della zona climatica di appartenenza. Il Committente non potrà effettuare o far effettuare modifiche di alcun genere al generatore di calore/o all’impianto senza aver preventivamente informato il Manutentore. Il Committente, inoltre, dovrà comunicare tempestivamente al Manutentore eventuali aggiornamenti riguardanti i propri dati, quali ad esempio il numero fisso, cellulare, cambio dell’occupante o cambio della caldaia.
Responsabilità del Committente. Indipendentemente dai MITS, il committente rimane pienamente responsabile del funzionamento, della limitazione dell’accesso, della sicurezza e delle condizioni della propria infrastruttura informatica e di tutti gli altri supporti elettronici/digitali, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, hardware, software, funzionamento, sicurezza, salvataggio dei dati, ecc. Monitron declina qualsiasi responsabilità per eventuali dati errati del committente che siano stati acquisiti, trasmessi, elaborati o memorizzati da qualsiasi prodotto o prestazione di sua scelta. Il committente si assume ogni responsabilità e costo derivante dall’adempimento dei suoi obblighi.
Responsabilità del Committente. Il Committente si assume ogni responsabilità̀ in merito al contenuto e al posizionamento del Messaggio. Il Committente, preso atto che la diffusione del Messaggio potrà avvenire una o più volte attraverso la sua trasmissione su reti televisive digitali terrestri/cavo/satellite o su reti che utilizzano protocolli IP/internet/web, anche in streaming o simulcasting, in Italia ed anche all’estero, dichiara che il Messaggio è conforme alla normativa applicabile, di aver pieno diritto, quantomeno per la durata della diffusione pubblicitaria concordata, a chiederne la pubblicazione, senza limiti di passaggi, e ad utilizzare tutti gli elementi in esso contenuti anche per aver acquisito ogni eventuale consenso necessario dagli aventi diritto; qualora la pubblicazione del Messaggio sia soggetta a particolari permessi, autorizzazioni o vincoli, in considerazione dell’attività svolta dal Committente, il Committente dichiara di aver ottenuto tali permessi o autorizzazioni. In ogni caso, il Committente, se richiesto, fornirà a Cairo la documentazione che dimostri la legittimità della pubblicazione del Messaggio e la facoltà del Committente a chiederne la pubblicazione. In difetto di tale documentazione, Cairo potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile. In ogni caso, il Committente esonera Cairo da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla pubblicazione del Messaggio, impegnandosi a rilevare, mallevare, e tenere Cairo indenne da ogni richiesta di danni, costi, spese anche di terzi, ivi espressamente comprese, a titolo esemplificativo, sanzioni amministrative e spese legali.
Responsabilità del Committente. Il Committente risponde dei propri errori e mancanze nonché del personale ausiliario da egli nominato o interpellato, in particolar modo di tutte le conseguenze ed i danni causati da: - informazioni false o incomplete circa il carico da sollevare; - informazioni false o incomplete circa la portata delle superfici da percorrere; - insufficiente imballaggio del carico da sollevare; - inadeguati punti d'ancoraggio del carico da sollevare; - messa a disposizione di imbracature inadeguate; - inosservanze delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; - autorizzazioni mancanti o insufficienti.
Responsabilità del Committente. Il Committente rimane responsabile in ogni caso delle attività di seguito elencate. Relativamente al contratto di monitoraggio dovrà verificare le attività di monitoraggio attraverso il suo Direttore dell’esecuzione. In particolare controllerà: – la conformità, formale e sostanziale, rispetto ai requisiti espressi in questo capitolato, dei documenti trasmessi dal Monitore; – la conformità del profilo professionale del Monitore e del loro impegno, all’Offerta Tecnica ed ai requisiti espressi in questo capitolato; – il rispetto dei piani di progetto approvati sia in relazione ai tempi che alla modalità di svolgimento delle attività; – il rispetto dei valori di soglia per i livelli di servizio indicati nel presente documento. Relativamente al contratto da monitorare è responsabile delle seguenti attività: – approvazione dei documenti redatti dal Fornitore e dal Monitore in materia di pianificazione, consuntivazione, avvenuta consegna e collaudo dei servizi ict; – liquidazione e pagamento delle fatture e applicazione di eventuali penali al Fornitore; – approvazione di eventuali varianti in corso d'opera; – raggiungimento degli obiettivi contrattualmente previsti e azioni conseguenti in caso di mancata attuazione.
Responsabilità del Committente è l’organizzazione per l’accesso al sito dell’impianto in modo che le attività avvengano nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza. Gli interventi verranno realizzati esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00. Non sono previsti interventi nelle giornate di sabato, domenica e festivi, notturni o in orari al di fuori di quelli scritti in precedenza. I servizi sopra indicati non modificano le Condizioni Generali di garanzia. Non si effettua il servizio di collaudo e primo avviamento su un impianto VMC non integralmente di fornitura di Aerauliqa. Attuando una politica di continuo sviluppo e ottimizzazione Aerauliqa si riserva il diritto di modificare i prezzi, i prodotti e/o i relativi dati tecnici di questa pubblicazione in qualsiasi momento senza preavviso. Le immagini e le descrizioni qui contenute sono da considerarsi indicative. I prezzi indicati in questo listino sono IVA esclusa.

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