Collaudo dei servizi Clausole campione
Collaudo dei servizi. I servizi oggetto della fornitura sono soggetti a prove di collaudo atte a verificare la conformità di quanto predisposto e/o realizzato rispetto ai requisiti esposti nel presente capitolato tecnico e dettagliati nel Piano dei Fabbisogni e nel Progetto Esecutivo ed ulteriori documenti realizzati nel corso dei servizi. Nell’ambito dei servizi previsti, il collaudo avviene secondo le modalità di seguito indicate: • Il fornitore, di concerto con l’Amministrazione contraente, invia 15 giorni solari prima della data del collaudo la comunicazione “pronti al collaudo” e la documentazione inerente i servizi che saranno oggetto di collaudo stesso, con dettaglio di tutte le procedure da seguire; • Entro 10 giorni solari dalla data di collaudo, l’Amministrazione fornisce l’approvazione della documentazione relativa al collaudo; nel caso di richieste di modifiche o integrazioni alla documentazione, entro 5 giorni solari dalla data di collaudo, il fornitore deve provvedere alla consegna della documentazione stessa aggiornata; • In fase di primo collaudo, qualora i test effettuati non risultino conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro 10 giorni solari; l’Amministrazione contraente entro 10 giorni dal secondo invio del “pronti al collaudo” procederà ad una seconda prova di collaudo; • In caso di esito sfavorevole della seconda prova, se entro 30 giorni solari non si arrivi all’esito positivo e concordato del collaudo, per fatti direttamente imputabili al fornitore, oltre all’applicazione delle penali previste, è facoltà dell’Amministrazione contraente di risolvere il Contratto Esecutivo. L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere parzialmente all’esecuzione delle prove di collaudo effettuando dei test a campione delle funzionalità richieste verificando per le altre prove quanto riportato nella documentazione di riscontro cartacea del fornitore. Il fornitore dovrà fornire anche personale, sistemi, attrezzature e quant’altro necessario all’esecuzione delle prove di collaudo, nonché farsi carico di oneri derivanti da eventuali trasferte fuori sede del personale dell’Amministrazione contraente.
Collaudo dei servizi. Ogni contratto attuativo stipulato tra il Fornitore e l’Amministrazione prevede delle prove mirate a verificare la corretta erogazione dei servizi acquisiti dall’Amministrazione. In particolare, la fornitura dei servizi di fonia dovrà essere soggetta alla procedura di collaudo di configurazione, svolta dalla Commissione di collaudo della singola Amministrazione. Le Commissioni di collaudo potranno essere costituite da rappresentati delle Amministrazioni contraenti oppure, in alternativa, potrà essere richiesto al Fornitore di effettuare il collaudo del servizio attraverso una propria commissione interna e di produrre, a completamento della fase di collaudo, la relativa documentazione di riscontro (autocertificazione). Potrà anche essere individuata una commissione mista costituita da personale dell’Amministrazione e del Fornitore. Nel caso di esito positivo del collaudo condotto presso ciascuna Amministrazione Contraente, anche qualora questo avvenga con le modalità dell’autocertificazione, la data del relativo verbale o dell’autocertificazione verrà considerata quale data di accettazione ed attivazione dei servizi oggetto della fornitura, e quindi di inizio dell’erogazione dei servizi, salvo diverso accordo tra le parti sulla data di inizio dell’erogazione. Le Amministrazioni Contraenti si riservano il diritto di effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
Collaudo dei servizi. Le specifiche delle prove di collaudo, da presentare nell’ambito del Piano di Qualità, dovranno includere sia il collaudo dei servizi comprese le procedure di fatturazione e rendicontazione, sia la verifica a campione degli indicatori di qualità del servizio (QoS) precedentemente identificati. Le relative specifiche dovranno essere presentate nell’Offerta Tecnica. In ogni caso il collaudo stesso va previsto anche in condizioni di roaming nazionale, se tale modalità di servizio è prevista, e comunque, sempre valutato con riferimento al servizio “end-to-end” reso all’utente finale. L’Amministrazione Aggiudicatrice sarà comunque libera di indicare criteri e modalità proprie di collaudo che a suo insindacabile giudizio rispondano in modo più compiuto all’esigenza di verificare il servizio finale ricevuto. Entro dieci giorni dalla stipula della Convenzione, l’Amministrazione Aggiudicatrice comunicherà al Fornitore l’accettazione delle specifiche di collaudo presentate in sede di Offerta, con le eventuali osservazioni ed integrazioni. Il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione Aggiudicatrice un documento contenente le specifiche, in forma definitiva, entro i dieci giorni successivi. Tale documento, una volta approvato dall’Amministrazione Aggiudicatrice, rappresenterà una guida per la Commissione di collaudo. Per l'esecuzione delle verifiche previste dalle procedure di collaudo dei servizi sarà realizzata, a carico del Fornitore, una piattaforma tecnica, di seguito denominata Test Bed, strutturata in modo da consentire l'esecuzione delle verifiche funzionali per tutti i servizi oggetto della Convenzione. Il Fornitore dovrà realizzare la piattaforma di Test Bed presso sedi individuate a propria cura e distribuite sul territorio nazionale, in modo tale da costituire un campione rappresentativo delle situazioni dell’utenza delle Amministrazioni/Enti, fornendo anche il personale e la strumentazione necessari per l’esecuzione delle prove. Il predetto collaudo sarà eseguito dall’Amministrazione Aggiudicatrice, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a questo ultimo con un congruo anticipo. La Commissione di collaudo sarà nominata dall’Amministrazione Aggiudicatrice oppure potrà essere richiesto, in alternativa, al Fornitore di effettuare il collaudo del servizio, sulla base delle specifiche precedentemente definite, attraverso una propria commissione interna e di produrre, a completamento della fase di collaudo, la relativa do...
Collaudo dei servizi. 1. Con riferimento a ciascun contratto attuativo della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura e/o i servizi nella misura espressamente richiesta dall’Amministrazione Contraente, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi stabiliti nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.
2. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta e le modalità indicate nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico (“collaudo funzionale”) e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.; tale collaudo verrà effettuato dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio.
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo di tutti i servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità (“collaudo di configurazione”); tale collaudo verrà eseguito, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente e secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico.
4. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità saranno conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
5. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale o della autocertificazione verrà considerata quale “Data di Accettazione” dei servizi contrattuali e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione.
6. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salve in ogni caso l’applicazione delle pen...
Collaudo dei servizi. Si descrivono di seguito le procedure di collaudo che il Fornitore dovrà obbligatoriamente attuare ai fini della verifica della completa funzionalità dei servizi oggetto di fornitura. In particolare, la fornitura dei servizi descritti nel presente documento potrà essere soggetta alle seguenti procedure di collaudo: ⮚ collaudo funzionale (Test Bed) svolto da Consip/AgID che, successivamente alla stipula di ciascun Contratto Quadro, potranno richiedere nel corso della durata contrattuale delle prove mirate a verificare le modalità con le quali il Fornitore erogherà i servizi oggetto della presente gara. Tale richiesta è inerente i servizi elencati nel paragrafo 1.1, ferma restando la facoltà di Consip/Agid di integrare tale elenco; ⮚ collaudo di configurazione, svolto dalla singola Amministrazione contraente e volto a verificare la corretta erogazione dei servizi acquisiti dall’Amministrazione.
Collaudo dei servizi. 7.1 Il collaudo dei nostri servizi non è fondamentalmente necessario, a meno che non abbiamo pattuito con voi, per il caso specifico, l’adempimento di prestazioni d’opera. In tal caso, vale quanto segue: Non appena comunichiamo la fine della nostra attività, voi collauderete le tempestivamente prestazioni di servizio nella forma concordata. Il collaudo va confermato per iscritto sul verbale di collaudo. Nel caso di vizi trascurabili o se si tratta di circostanze non riconducibili a noi, non potete rifiutare il collaudo senza pregiudizio delle prescrizioni di legge.
7.2 Se il collaudo ritarda senza colpa da parte nostra, lo stesso si considera avvenuto dopo il termine di 3 giorni dalla comunicazione della fine delle prestazioni di servizio ovvero al più tardi con la (ri)messa in funzione del macchinario.
7.3 Con il collaudo viene meno la nostra responsabilità per vizi noti e/o riconoscibili, nella misura in cui non abbiate riportato questi vizi sul verbale di collaudo.
