Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro Clausole campione

Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro. 1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. E' cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro. Con l’art. 5 del protocollo si chiariscono gli ambiti di responsabilità tra istituzione formativa e datore di lavoro. Quest’ultimo è direttamente responsabile unicamente per le attività che, secondo il PFI, si svolgono all’interno della propria azienda, compresa la formazione. Per quanto riguarda, invece, la formazione esterna all’impresa la responsabilità anche in materia assicurativa e di tutela della salute e sicurezza è propria dell’istituzione formativa a cui è iscritto l’apprendista.
Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro. 1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all’attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l’articolazione definita nell’ambito del Piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza. Non appena definito il calendario scolastico/formativo l’istituzione formativa si impegna a comunicare all’azienda la data dell’esame. L’ente formativo si impegna inoltre a comunicare all’azienda la regolare partecipazione all’esame dell’alunno e conseguentemente l’esito dell’esame stesso. Tale ultima comunicazione dovrà avvenire a mezzo……….. entro… L’avvenuta comunicazione dell’esito dell’esame da parte dell’ente formativo costituirà per l’azienda il momento in cui essa potrà eventualmente esercitare il recesso in base alle previsioni di legge. 3. In caso di infortunio o di malattia o di altri eventi che possano incidere sullo svolgimento della formazione interna, della formazione esterna e della prestazione lavorativa, l’istituzione formativa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. 4. L’istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell’art. 7 del decreto attuativo. 5. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati. Art. 6

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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).