Sicurezza e prevenzione. L'entrata in vigore del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ha introdotto concetti innovativi che provocano una vera e propria evoluzione nel campo della sicurezza e della prevenzione sul lavoro al fine principale di realizzare e consolidare la funzione sicurezza all'interno del luogo di lavoro. I momenti di informazione, formazione e addestramento diventano elementi indispensabili per migliorare la prevenzione sul lavoro ed è necessario che vengano pianificati e gestiti da una funzione specifica "Servizio di prevenzione e protezione". Per la corretta applicazione, in particolare degli articoli 18, 19 e 20 della legge richiamata e delle successive variazioni e/o integrazioni, si prevede di procedere, fra le Parti stipulanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo a fissare le regole pratiche per stabilire: - il numero e le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - le ore di permesso spettanti; - le condizioni di utilizzo. Sarà possibile inoltre regolamentare ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 626/94, le migliori condizioni per facilitare le modalità di consultazione e di accesso anche al fine di realizzare la gestione ottimale delle informazioni tutte indispensabili per incrementare la conoscenza e quindi realizzare il miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Sicurezza e prevenzione. Art. 86 – Attuazione normativa 74 Art. 87 – RLS Responsabile dei lavoratori per la sicurezza 74 Art. 88 – Adempimenti attuativi 75
Sicurezza e prevenzione. Art. 93 – Attuazione normativa …............................................................................................................. 65 Art. 94 – RLS Responsabile dei lavoratori per la sicurezza …................................................................ 65 Art. 95 – Adempimenti attuativi …............................................................................................................. 65
Sicurezza e prevenzione. L'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha introdotto concetti innovativi che provocano una vera e propria evoluzione nel campo della sicurezza e della prevenzione sul lavoro al fine principale di realizzare e consolidare la funzione sicurezza all'interno del luogo di lavoro. L’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. prevede che il Servizio Prevenzione e Protezione provveda, in collaborazione con il datore di lavoro e le altre unità organizzative e nell’ambito delle strategie aziendali, agli adempimenti di legge elaborando programmi e strategie per l’attuazione degli obiettivi aziendali. A titolo esemplificativo e non esaustivo provvede alla: • individuazione dei fattori di rischio; • elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure; • elaborazione e progettazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; • partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del predetto Decreto; • fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del predetto Decreto. Il Servizio di Prevenzione e Protezione pianifica e gestisce i momenti di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori, quali elementi indispensabili per migliorare la prevenzione sul lavoro. Le Parti stipulanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo fissano le regole pratiche per stabilire: − il numero e le modalità di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; − le ore di permesso spettanti; − le condizioni di utilizzo. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la “formazione base” per i R.L.S. e i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning. A tal fine, la formazione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Sicurezza e prevenzione. 1. Il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;
Sicurezza e prevenzione. 1. L’ente deve prevedere attività di carattere formativo sia con riferimento alle modalità tecniche di svolgimento della prestazione sia riguardo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sicurezza e prevenzione. L’ASST è tenuta a fornire all’E.T.S. dettagliate informazioni a riguardo dei rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la stessa è chiamata a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In adempimento a tale onere l’ASST fornisce all’E.T.S. il manuale informativo riferito ai rischi lavorativi specifici degli ambienti della ASST e alle misure di prevenzione e emergenza. L’ASST è tenuta altresì ad adottare tutte le misure utili ad eliminare ovvero, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgono nell’ambito della ASST medesima (D.Lgs. 81/2008, art. 3, comma 12-bis). Sempre per finalità di prevenzione i volontari, nel corso dei propri accessi alla struttura, dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni aziendali, per quanto riferibili all’attività di volontariato da svolgere, ed in particolare dovranno conformarsi alle procedure specifiche interne di sicurezza. A tal fine, inoltre, nei casi in cui si rendesse necessario, nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione l’E.T.S., con oneri a proprio carico e previo accordo con il Direttore della struttura interessata o di chi ne fa le veci e della Direzione Medica di Presidio, dovrà provvedere a munire i volontari di idonei sistemi di protezione (es. mascherine, guanti, etc.). I referenti della presente convenzione, in materia di Sicurezza, Prevenzione ed Antincendio, sono individuati come segue: ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ENTE DEL TERZO SETTORE PREVENZIONE E PROTEZIONE Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ANTINCENDIO Responsabile Antincendio
Sicurezza e prevenzione. Le Parti firmatarie condividono che la sicurezza e il lavoro sono un binomio indissolubile e ribadiscono l'importanza di investire in prevenzione, informazione e formazione, sennonché adottare le giuste precauzioni anche limitando lavori nocivi e pesanti. Inoltre, l'Azienda provvederà a far effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalle norme di legge e contrattuali vigenti in materia e si impegna a promuovere una campagna informativa, rivolta al personale dipendente, sui temi della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.
Sicurezza e prevenzione. Art. 98 – Attuazione normativa …............................................................................................................. 114
Sicurezza e prevenzione. Le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività di cui sopra vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008.