Sicurezza e prevenzione Clausole campione
Sicurezza e prevenzione. L'entrata in vigore del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ha introdotto concetti innovativi che provocano una vera e propria evoluzione nel campo della sicurezza e della prevenzione sul lavoro al fine principale di realizzare e consolidare la funzione sicurezza all'interno del luogo di lavoro. I momenti di informazione, formazione e addestramento diventano elementi indispensabili per migliorare la prevenzione sul lavoro ed è necessario che vengano pianificati e gestiti da una funzione specifica "Servizio di prevenzione e protezione". Per la corretta applicazione, in particolare degli articoli 18, 19 e 20 della legge richiamata e delle successive variazioni e/o integrazioni, si prevede di procedere, fra le Parti stipulanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo a fissare le regole pratiche per stabilire: - il numero e le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - le ore di permesso spettanti; - le condizioni di utilizzo. Sarà possibile inoltre regolamentare ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 626/94, le migliori condizioni per facilitare le modalità di consultazione e di accesso anche al fine di realizzare la gestione ottimale delle informazioni tutte indispensabili per incrementare la conoscenza e quindi realizzare il miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Sicurezza e prevenzione. Attuazione normativa 74 Art. 87 – RLS Responsabile dei lavoratori per la sicurezza 74 Art. 88 – Adempimenti attuativi 75
Sicurezza e prevenzione. Attuazione normativa …............................................................................................................. 65 Art. 94 – RLS Responsabile dei lavoratori per la sicurezza …................................................................ 65 Art. 95 – Adempimenti attuativi …............................................................................................................. 65
Sicurezza e prevenzione. L'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha introdotto concetti innovativi che provocano una vera e propria evoluzione nel campo della sicurezza e della prevenzione sul lavoro al fine principale di realizzare e consolidare la funzione sicurezza all'interno del luogo di lavoro. L’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. prevede che il Servizio Prevenzione e Protezione provveda, in collaborazione con il datore di lavoro e le altre unità organizzative e nell’ambito delle strategie aziendali, agli adempimenti di legge elaborando programmi e strategie per l’attuazione degli obiettivi aziendali. A titolo esemplificativo e non esaustivo provvede alla: • individuazione dei fattori di rischio; • elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure; • elaborazione e progettazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; • partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del predetto Decreto; • fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del predetto Decreto. Il Servizio di Prevenzione e Protezione pianifica e gestisce i momenti di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori, quali elementi indispensabili per migliorare la prevenzione sul lavoro. Le Parti stipulanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo fissano le regole pratiche per stabilire: − il numero e le modalità di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; − le ore di permesso spettanti; − le condizioni di utilizzo. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la “formazione base” per i R.L.S. e i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning. A tal fine, la formazione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Sicurezza e prevenzione. 1. Il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;
2. All’inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività.
3. Il personale coinvolto del Soggetto Promotore (tirocinante compreso) è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
Sicurezza e prevenzione. 1. Ismea riconosce la priorità della tutela della Salute dei lavoratori e dell’Igiene e Sicurezza del Lavoro.
2. A tal fine, l’Istituto - in virtù delle norme vigenti in materia, nonché di quelle derivanti dalla regolamentazione europea - adotta, anche attraverso il contributo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tutte le misure atte a tutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
3. In materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro, Ismea conferma e rinnova la propria attenzione ed impegno a favore del miglioramento continuo del Sistema di Prevenzione, al fine di diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro.
4. Al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la Salute e l’Integrità psicofisica dei lavoratori, l’Istituto, nel rispetto delle previsioni di legge - in particolare dell’art. 18 e 19 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - provvederà, tra l’altro, a fornire una adeguata ed aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla attività svolta, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale nonché sulle disposizioni aziendali adottate in materia.
5. L’Istituto garantisce, inoltre, durante l’orario di lavoro e senza oneri a carico dei dipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e di salute secondo le previsioni di cui alla normativa vigente.
6. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, i lavoratori avranno cura della propria sicurezza e salute, come anche di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla formazione ed istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
7. In tale contesto i lavoratori: - osserveranno le disposizioni e istruzioni loro impartite dai rispettivi responsabili ai fini della protezione collettiva e individuale; - si sottoporranno ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; - utilizzeranno correttamente gli strumenti e le altre attrezzature di lavoro di competenza, nonché i dispositivi di sicurezza (compresi quelli protettivi) forniti dall'Istituto in dotazione personale, curandone la corretta conservazione; - segnaleranno immediatamente ai responsabili le inefficienze degli strumenti e delle altre attrezzature di lavoro in ...
Sicurezza e prevenzione. Le parti ribadiscono che l’applicazione ed il rispetto di tutta la normativa esistente in tema di sicurezza, igiene e prevenzione, costituirà obiettivo primario dell’organizzazione di cantiere. Nell’ambito di incontri da tenersi periodicamente verranno esaminati ed approfonditi alcuni temi sulla sicurezza riguardanti: - le azioni di monitoraggio e prevenzione; - le statistiche degli infortuni; - la sorveglianza sanitaria; - l’informazione e la formazione dei lavoratori; - la formazione e il ruolo dei RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza); - l’applicazione delle norme di cui ai D. Lgs. 81/2008. Si prevede, inoltre, che gli incontri per l’informazione in tema di sicurezza, saranno organizzati sin dalle prime fasi di cantierizzazione con un programma annuo predefinito. L’esercizio del diritto alla rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza verrà regolato con riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa del settore delle costruzioni. Le forme e le modalità di attuazione di tale previsione saranno verificate dalle parti in sede territoriale. Le parti, vista la rilevanza che assumono per le stesse le condizioni di lavoro, la sicurezza e gli effetti sulla salute di lavoratori addetti, convengono di promuovere la “cultura” della sicurezza attraverso:
1) attività preventiva di formazione dei lavoratori sui rischi specifici legati alla realizzazione dell’opera;
2) attività di formazione specifiche per gli RLS con modalità che verranno stabilite fra le parti a livello interprovinciale e/o regionale;
3) incontri semestrali formativi e informativi sul sistema di gestione della sicurezza rivolti ai responsabili preposti alla sicurezza. I programmi di formazione relativi ai delegati di sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell’ambito di quanto previsto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori) del settore delle costruzioni saranno concordati a livello sindacale.
Sicurezza e prevenzione. 1. L’ente deve prevedere attività di carattere formativo sia con riferimento alle modalità tecniche di svolgimento della prestazione sia riguardo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Tenuto conto dell’impossibilità di controllare i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa l’ente effettuerà adeguata informativa sui rischi generali e specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione ed eventuale utilizzo delle apparecchiature.
3. L’ente non potrà ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui dovessero incorrere i lavoratori o i terzi, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate che generi situazioni di rischio nell’ambito della propria postazione di lavoro.
Sicurezza e prevenzione. Il personale impiegato deve, a cura dell’appaltatrice e sotto la sua esclusiva responsabilità, essere adeguatamente attrezzato, vestito e dotato di tutto quanto occorrente (compresi i D.P.I.) per operazioni all’esterno in condizioni climatiche invernali, notturne ed in presenza di neve e ghiaccio, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni. In particolare si dovranno osservare i disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Come stabilito dal Capo III, Sezione I del D.Lgs., n. 81/2008 e s.m.i., l’osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza ed Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le misure di tutela e dell’adozione delle cautele prevenzionistiche è a carico della ditta aggiudicataria per i rischi specifici propri dell’impresa e dell’attività. L’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto deve essere svolta sotto la direzione e sorveglianza della Ditta stessa, pertanto, ciò solleva da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a personee a cose, sia di proprietà della stazione appaltante che di terzi che si abbiano a verificarsi durante l'esecuzione dei servizi. La Ditta, inoltre, dovrà ottemperare ai seguenti obblighi: – portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuali nel DUVRI (documento unico divalutazione dei rischi); – disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate; – che i propri dipendenti non compiano di propria iniziativa manovre o prestazioni non di loro competenza; – curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera siano pienamente efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea; – adottare, in caso di emergenza, tutte le misure anche di carattere eccezionale per salvaguardare l’incolumità delle persone dandone immediato avvertimento all’Amministrazione. – condividere con il Responsabile della sicurezza comuni comportamenti in caso di emergenza; – pianificare periodiche riunioni di coordinamento. I rischi presenti nelle strutture dell’Istituto e ...
Sicurezza e prevenzione. Attuazione normativa …............................................................................................................. 114