DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO Clausole campione

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO. 11.1. Il rapporto di apprendistato sarà regolato dalle norme di legge e dalla disciplina dell’apprendistato prevista dal Ccnl ......................... 11.2. L’Apprendista con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme relative alle infrazioni disciplinari, alle procedure di contestazione, alle sanzioni contenute nel Codice civile, nella l. n. 300/1970 e nel Ccnl richiamato al punto 12.1. del quale dichiara di prendere visione in estratto, unitamente alle norme disciplinari e al regolamento aziendale in allegato. 11.3. L’Apprendista si impegna ad attenersi al regolamento aziendale, come pure alle disposizioni interne e agli usi adottati in Azienda. Gli usi aziendali si intenderanno conosciuti e accettati qualora l’Apprendista non abbia avanzato eccezioni per iscritto entro il periodo di prova.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO. 1) Le parti riconoscono nel contratto di apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione giovanile, uno strumento utile a favori- re l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo ed al conseguimento della professionalità richiesta dal servizio socio- assistenziale.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO. L’apprendistato è disciplinato dalle norme sul lavoro subordinato in quanto compatibili con la specialità del rapporto (v. art. 2134 c.c.). Il legislatore ha poi previsto 12 principi fondamentali ai
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO. L’apprendistato è disciplinato dalle norme sul lavoro subordinato in quanto compatibili con la specialità del rapporto (v. art. 2134 c.c.). Il legislatore ha poi previsto 12 principi fondamentali ai quali si aggiunge la disciplina degli accordi interconfederali o ccnl (stipulati dai sindacati più rappresentativi sul piano nazionale).
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO. 1. Le parti riconoscono nel contratto di apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione giovanile, uno strumento utile a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo ed al conseguimento della professionalità richiesta dal servizio socio-assistenziale. 2. Può essere assunto personale con contratto di apprendistato nel rispetto della disciplina normativa di cui al D.lgs. n. 81/2015. 3. L’apprendistato avrà come fine l’acquisizione da parte dell’apprendista delle competenze utili al corretto svolgimento della mansione a cui è destinato. 4. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato professionalizzante ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori l’acquisizione delle competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale. Esso sarà pertanto ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese tra i livelli 1 e 10 compresi del piano di inquadramento e classificazione previsto all’art. 34 del CCNL. 5. Il contratto di apprendistato è escluso per i seguenti profiliprofessionali: - Infermiere; - Fisioterapista; - Logopedista; - Psicomotricista; - Medico; - Psicologo; 6. Per qunto concerne i percorsi formativi, relativi ai profili professionali, le Parti entro e non oltre 3 mesi definiranno un protocollo con specifici contenuti in conformità al dettato normativo, da considerarsi sin da ora parte integrante del presente CCNL, nelle modalità di cui al verbale accluso al presente CCNL (“Allegato 4”). 7. Per la stipula del contratto di apprendistato è richiesta la forma scritta ad probationem e devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato, che non può essere inferiore a 6 mesi. 8. I datori di lavoro non potranno assumere nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori, il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Durante il periodo di apprendistato si potrà prevedere un periodo di p...

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