RESPONSABILITÀ DI POSTE Clausole campione

RESPONSABILITÀ DI POSTE. 7.1 Poste si impegna al rispetto di tutto quanto è previsto dalle presenti CGC e, in particolare, a: a) fornire al Contraente le istruzioni per il corretto uso del Servizio online; b) garantire l’accesso e la funzionalità tecnica del Servizio, svolgendo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria assicurandone, ove ne- cessario, l’adeguamento tecnologico e delle misure di sicurezza; c) attivarsi senza ritardo per rimuovere le eventuali cause di mancato ac- cesso, di blocco o di cattivo funzionamento del Servizio dovuto ad atto o fatto dipendente da Poste; d) mettere a disposizione del Contraente, per qualsiasi necessità o chia- rimento, il servizio di assistenza tramite il numero verde 800.160.000, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00. 7.2 Nell’erogazione del Servizio, Poste non risponderà di ritardi, cattivo fun- zionamento, sospensione e/o interruzione, né verso il Contraente né verso qualsiasi soggetto terzo causati a titolo esemplificativo ma non esaustivo da: a) forza maggiore o caso fortuito come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendi, disastri naturali, mancanza di energia, attacco di ha- cker o virus informatici, fermo restando l’impegno di Poste di attivarsi per cercare di limitare o eliminare la causa; per “forza maggiore” s’intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di Poste e, per- tanto, in via esemplificativa e non esaustiva, si riferisce a: rapina a mano armata in presenza di diligenza di Poste ex art. 1176 c.c., atti di pub- bliche autorità, guerre, rivoluzioni, insurrezioni o disordini civili, serrate, scioperi o altre vertenze sindacali, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica, inondazioni, disastri naturali, epidemie.
RESPONSABILITÀ DI POSTE. 7.1 Conformemente a quanto stabilito dalle Carte dei servizi pubblicate sul Sito xxx.xxxxx.xx, ai sensi della delibera AGCom n. 413/14/CONS Poste è responsabile dal momento della presa in consegna degli invii presentati dal Cliente presso gli UP abilitati, e risponde esclusivamente per i casi e nei limiti di seguito indicati anche se derivanti da azioni od omissioni del vettore estero xxx.xxxxx.xx che provvede al recapito nel paese estero di destinazione, con espressa esclusione di ulteriori somme a qualsiasi titolo. Per i prodotti assi- curati, in caso di perdita, danneggiamento o manomissione, la responsabilità di Poste è esclusivamente commisurata entro il limite del valore massimo assicurabile fermo lo scoperto del 10% e comunque di € 26,00.
RESPONSABILITÀ DI POSTE. 7.1 Conformemente a quanto stabilito dalla Carta del Servizio postale univer- sale pubblicata sul Sito xxx.xxxxx.xx, ai sensi della delibera AGCom n. 48/14/ CONS Poste è responsabile dal momento della presa in consegna degli invii presentati dal mittente presso gli UP abilitati, e risponde esclusivamente per i casi e nei limiti di seguito indicati anche se derivanti da azioni od omissioni del vettore estero xxx.xxxxx.xx che provvede al recapito nel paese estero di destinazione, con espressa esclusione di ulteriori somme a qualsiasi titolo ivi compresi i danni indiretti (mancato guadagno, perdita di utili, di clientela, di immagine, etc.). Per i prodotti assicurati, in caso di perdita, danneggiamento o manomissione, la responsabilità di Poste è esclusivamente commisurata entro il limite del valore massimo assicurabile. 7.2 Nel caso in cui sia stato richiesto il servizio di avviso di ricevimento il mit- tente che non riceve in restituzione quest’ultimo ha diritto a richiederne gratu- itamente il duplicato. 7.3 Poste non è responsabile nei casi di mancato espletamento del servizio, perdita, danneggiamento totale o parziale, manomissione degli invii con conte- nuto non ammesso o derivanti da comunicazione errata da parte del mittente dei dati necessari per l’esecuzione del Servizio, errata utilizzazione del Servizio e per ogni altro fatto imputabile al mittente. 7.4 Nel caso in cui l’esecuzione del Servizio fosse ritardata, impedita od osta- colata per caso fortuito, oppure per cause di forza maggiore, ovvero da qualsi- asi altro evento/causa, nessuna esclusa, non direttamente imputabile a Poste, l’esecuzione medesima s’intende sospesa per un periodo equivalente alla du- rata della causa esimente.
RESPONSABILITÀ DI POSTE. Servizio Ristori Poste Delivery International Express (anche nella modalità Poste Delivery Web) ✓ Ritardo = importo pari alla differenza fra le spese di spedizione Iva inclusa e la tariffa prevista per il Poste Delivery International Standard di pari peso per la stessa destinazione; ✓ Perdita, danneggiamento o manomissione = 26€ ol- tre le spese di spedizione Iva esclusa; ✓ Mancato espletamento del servizio senza giustificati motivi, se la spedizione è stata restituita al mittente = spese di spedizione Iva esclusa. Poste Delivery International Express Assicurato ✓ Ritardo = differenza fra le spese di spedizione Iva inclusa e la tariffa prevista per il Poste Delivery In- ternational Standard di pari peso per la stessa de- stinazione; ✓ Perdita, danneggiamento o manomissione = inden- nizzo entro il valore massimo assicurabile e compro- vato da idonea documentazione ✓ (fattura, scontrino/ricevuta fiscale o documento equi- valente), con uno scoperto del 10% e comunque con un importo minimo scoperto pari a 26€, oltre le spese di spedizione al netto del servizio di assicurazione; ✓ mancato espletamento del servizio senza giustificati motivi e la spedizione sia stata restituita al mittente = spese di spedizione Iva esclusa ed al netto del servi- zio di assicurazione. 7.1 Conformemente a quanto stabilito dalle Carte dei servizi pubblicate sul Sito xxx.xxxxx.xx, ai sensi della delibera AGom n. 413/14/CONS Poste è responsabile dal momento della presa in consegna degli invii presentati dal Cliente presso gli UP abilitati, e risponde esclusivamente per i casi e nei limiti di seguito indicati anche se derivanti da azioni od omissioni del vettore estero xxx.xxxxx.xx che provvede al recapito nel paese estero di destinazio- ne, con espressa esclusione di ulteriori somme a qualsiasi titolo. Per i pro- dotti assicurati, in caso di perdita, danneggiamento o manomissione, la re- sponsabilità di Poste è esclusivamente commisurata entro il limite del valore massimo assicurabile fermo lo scoperto del 10% e comunque di € 26,00.
RESPONSABILITÀ DI POSTE. 6.1 Poste è responsabile dal momento della presa in consegna delle spedizioni e risponderà unicamente dei danni che saranno conseguen- za diretta ed immediata della propria condotta. 6.2 Poste non è responsabile nei casi di mancato espletamento del servizio, ritardo, perdita, danneggiamento totale o parziale, manomis- sione degli invii con contenuto non ammesso e per ogni altro fatto im- putabile al mittente e, se diverso, al Cliente con particolare riguardo al mancato rispetto delle disposizioni del precedente art. 2. 6.3 Nel caso in cui l’esecuzione del Servizio fosse ritardata, impedita od ostacolata per caso fortuito, oppure per cause di forza maggiore, ovvero per qualsiasi altro evento/causa, nessuna esclusa, non diretta- mente imputabile a Poste, l’esecuzione medesima s’intende sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa esimente.
RESPONSABILITÀ DI POSTE. 13.1 Poste è responsabile degli invii presentati dal mittente dal mo- mento della presa in consegna e risponderà unicamente nei casi e nei limiti di cui al precedente Art. 11, per danni che saranno conse- guenza diretta ed immediata della propria condotta. 13.2 Poste non è responsabile nei casi di mancato espletamento del Servizio, ritardo, perdita, danneggiamento totale o parziale, mano- missione degli invii con contenuto non ammesso e per ogni altro fatto imputabile al mittente. 13.3 Nel caso in cui l’esecuzione del Servizio fosse ritardata, impe- dita od ostacolata per caso fortuito, oppure per cause di forza mag- giore, ovvero per qualsiasi altro evento/causa, nessuna esclusa, non direttamente imputabile a Poste, l’esecuzione medesima s’intende sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa esimente.
RESPONSABILITÀ DI POSTE. La responsabilità di Poste per qualsiasi perdita o danno, in qualunque modo occorsi o sofferti al/dal Cliente (ivi inclusa la perdita di corrispondenza), è convenzionalmente limitata ai soli danni materiali diretti e comunque nei limiti di quanto previsto dalla Carta dei Servizi Postali. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Xxxxx non sarà quindi in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi danno immateriale, indiretto o perdita ulteriore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mancato guadagno, perdita di chance, danno d’immagine etc.) sofferto a fronte del mancato rispetto da parte di Poste delle obbligazioni di cui alle presenti CGS ed all’Accordo Quadro.
RESPONSABILITÀ DI POSTE. 10.1 Poste è responsabile dal momento della presa in consegna delle spedizioni e risponderà unicamente dei danni che saranno conseguenza diretta ed immediata della propria condotta. 10.2 Poste non è responsabile nei casi di mancato espletamento del servizio, ritardo, perdita, danneggiamento totale o parziale, manomissione degli invii con contenuto non ammesso e per ogni altro fatto imputabile al mittente e, se diverso, al Cliente con particolare riguardo al mancato rispetto delle disposizioni del precedente art. 2. 10.3 Nel caso in cui l’esecuzione del Servizio fosse ritardata, impedita od ostacolata per caso fortuito, oppure per cause di forza maggiore, ovvero per qualsiasi altro evento/causa, nessuna esclusa, non direttamente imputabile a Poste, l’esecuzione medesima s’intende sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa esimente.

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  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?

  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

  • Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

  • Responsabilità del Cliente In caso di malfunzionamento dei servizi, il Cliente dovrà darne tempestiva segnalazione allo staff di assistenza tecnica tramite il Ticket System presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e/o tramite invio mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Cliente é obbligato a non divulgare in alcun modo le credenziali per l'accesso al servizio o a sistemi ad esso connessi. Il Cliente si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito, o comunque non autorizzato da Etinet. Esempi di utilizzo non autorizzati sono, ma non si limitano allo spamming, utilizzo di script malevoli, diffusione di virus, invio di mail bombs, violazione di copyright, violazione delle norme sulla privacy, diffamazione, diffusione di materiale osceno o hacking. Etinet e Genesys Informatica si riservano il diritto di modificare o ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle attività̀ ritenute non autorizzate: il cliente dovrà prenderne visione nell'area "Regolamentazione del servizio" del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di Genesys informatica. Il Cliente solleva integralmente Etinet e Genesys informatica da qualsiasi responsabilità̀ civile o penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere estranee Etinet e Genesys Informatica da ogni responsabilità̀, perdite, danni, costi, oneri e spese (ivi comprese le spese legali), che dovessero essere subite o sostenute dal Cliente quale conseguenza di inadempimento agli obblighi e garanzie previste in questo articolo , anche nel caso di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Qualora le informazioni abbiano carattere pubblicitario il Cliente garantisce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove richiesti. Qualora il Cliente rivenda a terzi i servizi, il Cliente è tenuto a far rispettare le medesime clausole alle terze parti. È responsabilità̀ del Cliente mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, con particolare attenzione agli indirizzi e-mail necessari alle comunicazioni di servizio.Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’indirizzo :

  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

  • Garanzie e responsabilità Niente in questa sezione limiterà o escluderà qualsiasi garanzia implicita per legge che sarebbe illegale limitare o escludere. Questo sito web e tutti i contenuti del sito web sono forniti su una base " così com'è " e " come disponibile " e possono includere imprecisioni o errori tipografici. Decliniamo espressamente tutte le garanzie di qualsiasi tipo, sia espresse che implicite, per quanto riguarda la disponibilità, l'accuratezza o la completezza del Contenuto. Non garantiamo che: questo sito web o i nostri contenuti soddisfino le vostre esigenze; questo sito web sarà disponibile in modo ininterrotto, tempestivo, sicuro o senza errori Nulla di questo sito web costituisce o è destinato a costituire una consulenza legale, finanziaria o medica di qualsiasi tipo. Se avete bisogno di consigli dovreste consultare un professionista appropriato. Le seguenti disposizioni di questa sezione si applicheranno nella misura massima consentita dalla legge applicabile e non limiteranno o escluderanno la nostra responsabilità in relazione a qualsiasi questione che sarebbe illegale o illegale per noi limitare o escludere la nostra responsabilità. In nessun caso saremo responsabili per qualsiasi danno diretto o indiretto (compresi i danni per la perdita di profitti o entrate, perdita o corruzione di dati, software o database, o perdita o danno alla proprietà o ai dati) sostenuti da voi o da qualsiasi terza parte, derivanti dal vostro accesso o uso del nostro sito web. Tranne nella misura in cui qualsiasi contratto aggiuntivo dichiara espressamente il contrario, la nostra massima responsabilità nei vostri confronti per tutti i danni derivanti da o relativi al sito web o a qualsiasi prodotto e servizio commercializzato o venduto attraverso il sito web, indipendentemente dalla forma di azione legale che impone la responsabilità (sia nel contratto, equità, negligenza, condotta intenzionale, torto o altro) sarà limitata al prezzo totale che avete pagato a noi per acquistare tali prodotti o servizi o utilizzare il sito web. Tale limite si applicherà nel complesso a tutti i vostri reclami, azioni e cause di azione di ogni tipo e natura.