Rettifica. Questo Contratto può essere modificato o rettificato, se la rettifica è prodotta in forma scritta ed è firmata da entrambe le Parti.
Rettifica. A fronte della ricerca di un Decreto, come descritto nel §3, è possibile rettificare le informazioni al suo interno solo se lo stesso non risulta registrato su SICOGE a causa di errore. Di conseguenza, l’operazione viene abilitata solo quando i seguenti campi sono valorizzati come segue: • Stato Trasmissione: Inviato con successo;
Rettifica. Qualsiasi modifica al presente ordine deve essere apportata per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato di ciascuna parte.
Rettifica. Oggi addì ****** del mese di ***** dell'anno duemilaquattordici.
Rettifica. 1) [Esame della domanda internazionale] Se constata che la domanda internaziona- le, al momento della ricezione, non adempie le condizioni del presente Atto e del regolamento d’esecuzione, l’Ufficio internazionale invita il depositario a rettificarla entro il termine prescritto.
2) [Omissione della rettifica]
a) Se il depositario non ottempera all’invito entro il termine prescritto, fatta salva la lettera b), la domanda internazionale è considerata ritirata.
b) Nel caso di un’irregolarità concernente l’articolo 5.2) o di un’esigenza spe- ciale notificata al Direttore generale da una Parte contraente giusta il rego- lamento d’esecuzione, la domanda internazionale è considerata presentata senza la designazione di tale Parte contraente, se il depositario non ottempe- ra, entro il termine prescritto, all’invito di rettificare la domanda.
Rettifica. A parziale rettifica del Disciplinare di gara, anche al fine di adeguare la lex specialis alle modifiche normative intervenute a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 53/2010 di attuazione della Direttiva Ricorsi n. 2007/66/CE, gli ultimi due capoversi del par. 6 ed il par. 7 del Disciplinare di gara sono sostituiti come di seguito indicato. In particolare, gli ultimi due capoversi del par. 6 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA di seguito riportati: All’esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006 e, successivamente, alla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006. Successivamente alla ricezione della suddetta comunicazione, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara attraverso l’utilizzazione del format scaricabile dai siti xxx.xxxxxx.xx, alla sezione Gare>Bacheca accesso agli atti, e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, alla sezione Bandi>Info bandi, nel rispetto del capo V della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del D.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e, in via gradata, del “Regolamento contenente misure organizzative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni della Consip S.p.A.” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 del 28 febbraio 2008. SONO SOSTITUITI DAI SEGUENTI SOTTOPARAGRAFI:
Rettifica. Il presente Accordo non può essere modificato, rettificato o integrato dalle Parti in alcun modo, se non mediante uno strumento scritto firmato dalla Società e dall’Istituto.
Rettifica. Se, durante il Periodo di abbonamento, l'utente utilizza i Servizi oltre la quantità di licenza (o consente a un numero di Utenti registrati maggiori della quantità di licenza di utilizzare e accedere ai Servizi), l'utente è tenuto a segnalare tali modifiche e a pagare il canone di licenza applicabile per tale distribuzione eccessiva almeno 30 giorni prima del termine del Periodo di abbonamento in corso. Se, durante il Periodo di abbonamento, si verifica una riduzione delle distribuzioni dei Servizi con conseguente risultato negativo True-Up, non si avrà diritto a un credito o rimborso e non verrà apportata alcuna riduzione alla quantità dei Servizi con licenza.
Rettifica. 1. Le parti provvedono affinché chiunque abbia il diritto di chiedere la correzione o la rettifica delle proprie informazioni personali che ritiene siano inesatte o siano state trattate impropriamente. La correzione o la rettifica può includere l’integrazione, la cancellazione, il blocco o altre misure o metodi per rimediare alle inesattezze o al trattamento improprio. La correzione o la rettifica è chiesta e ottenuta da un’autorità competente conformemente al quadro giuridico applicabile dello Stato in cui è chiesto il rimedio.
2. Qualora l’autorità competente ricevente giunga alla conclusione, a seguito di:
a) una richiesta a norma del paragrafo 1;
b) una notificazione da parte del fornitore; o
c) proprie indagini o inchieste; che le informazioni che ha ricevuto ai sensi del presente accordo sono inesatte o sono state trattate impropriamente, adotta le misure di integrazione, cancellazione, blocco o altri metodi di correzione o rettifica, a seconda del caso.
3. Chiunque ha il diritto di autorizzare, se consentito dalla legislazione nazionale applicabile, un’autorità di supervisione o un altro rappresentante a chiedere la correzione o la rettifica per proprio conto.
4. Se la correzione o la rettifica è negata o limitata, l’autorità competente richiesta procederà, senza indebito ritardo, a fornire alla persona in questione, o al suo rappresentante debitamente autorizzato di cui al paragrafo 3, una risposta illustrante i motivi del diniego o della limitazione della correzione o rettifica.
Rettifica. È un atto volto a eliminare degli errori che inficiano il provvedimento, introducendo correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a rendere l’atto conforme alla volontà della pubblica amministrazione.