Rettifica. Questo Contratto può essere modificato o rettificato, se la rettifica è prodotta in forma scritta ed è firmata da entrambe le Parti.
Rettifica. È un atto volto a eliminare degli errori che inficiano il provvedimento, introducendo correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a rendere l’atto conforme alla volontà della pubblica amministrazione.
Rettifica. Oggi addì ****** del mese di ***** dell'anno duemilaquattordici.
Rettifica. La invitiamo a comunicarci i Suoi nuovi dati personali in occasione di una loro variazione. Lei ha il diritto di richiedere l’aggiornamento e la correzione dei Suoi dati personali qualora siano inesatti o incompleti.
Rettifica. A fronte della ricerca di un Decreto, come descritto nel §3, è possibile rettificare le informazioni al suo interno solo se lo stesso non risulta registrato su SICOGE a causa di errore. Di conseguenza, l’operazione viene abilitata solo quando i seguenti campi sono valorizzati come segue: • Stato Trasmissione: Inviato con successo;
Rettifica. 1. Le parti provvedono affinché chiunque abbia il diritto di chiedere la correzione o la rettifica delle proprie informazioni personali che ritiene siano inesatte o siano state trattate impropriamente. La correzione o la rettifica può includere l’integrazione, la cancellazione, il blocco o altre misure o metodi per rimediare alle inesattezze o al trattamento improprio. La correzione o la rettifica è chiesta e ottenuta da un’autorità competente conformemente al quadro giuridico applicabile dello Stato in cui è chiesto il rimedio.
2. Qualora l’autorità competente ricevente giunga alla conclusione, a seguito di:
a) una richiesta a norma del paragrafo 1;
b) una notificazione da parte del fornitore; o
c) proprie indagini o inchieste; che le informazioni che ha ricevuto ai sensi del presente accordo sono inesatte o sono state trattate impropriamente, adotta le misure di integrazione, cancellazione, blocco o altri metodi di correzione o rettifica, a seconda del caso.
3. Chiunque ha il diritto di autorizzare, se consentito dalla legislazione nazionale applicabile, un’autorità di supervisione o un altro rappresentante a chiedere la correzione o la rettifica per proprio conto.
4. Se la correzione o la rettifica è negata o limitata, l’autorità competente richiesta procederà, senza indebito ritardo, a fornire alla persona in questione, o al suo rappresentante debitamente autorizzato di cui al paragrafo 3, una risposta illustrante i motivi del diniego o della limitazione della correzione o rettifica.
Rettifica. Qualsiasi modifica al presente ordine deve essere apportata per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato di ciascuna parte.
Rettifica. 1) [Esame della domanda internazionale] Se constata che la domanda internaziona- le, al momento della ricezione, non adempie le condizioni del presente Atto e del regolamento d’esecuzione, l’Ufficio internazionale invita il depositario a rettificarla entro il termine prescritto.
2) [Omissione della rettifica]
a) Se il depositario non ottempera all’invito entro il termine prescritto, fatta salva la lettera b), la domanda internazionale è considerata ritirata.
b) Nel caso di un’irregolarità concernente l’articolo 5.2) o di un’esigenza spe- ciale notificata al Direttore generale da una Parte contraente giusta il rego- lamento d’esecuzione, la domanda internazionale è considerata presentata senza la designazione di tale Parte contraente, se il depositario non ottempe- ra, entro il termine prescritto, all’invito di rettificare la domanda.
Rettifica. Il presente Accordo non può essere modificato, rettificato o integrato dalle Parti in alcun modo, se non mediante uno strumento scritto firmato dalla Società e dall’Istituto.
Rettifica. A parziale rettifica del Disciplinare di gara, anche al fine di adeguare la lex specialis alle modifiche normative intervenute a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 53/2010 di attuazione della Direttiva Ricorsi n. 2007/66/CE, gli ultimi due capoversi del par. 6 ed il par. 7 del Disciplinare di gara sono sostituiti come di seguito indicato. In particolare, gli ultimi due capoversi del par. 6 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA di seguito riportati: All’esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006 e, successivamente, alla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006. Successivamente alla ricezione della suddetta comunicazione, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara attraverso l’utilizzazione del format scaricabile dai siti xxx.xxxxxx.xx, alla sezione Gare>Bacheca accesso agli atti, e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, alla sezione Bandi>Info bandi, nel rispetto del capo V della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del D.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e, in via gradata, del “Regolamento contenente misure organizzative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni della Consip S.p.A.” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 del 28 febbraio 2008. SONO SOSTITUITI DAI SEGUENTI SOTTOPARAGRAFI: