REVOCA DELLA CONVENZIONE Clausole campione

REVOCA DELLA CONVENZIONE. Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la convenzione e quindi recedere dal contratto, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Gestore con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi. Il Comune, previa formale contestazione al Gestore, può procedere alla revoca della convenzione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Gestore per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Gestore; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Gestore per qualsiasi causa o motivo; f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Gestore. La revoca della convenzione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca comporta l’immediato obbligo per il Gestore di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Gestore al Comune. In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Gestore a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto. Il Gestore è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.
REVOCA DELLA CONVENZIONE. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione, con salvezze dei canoni e dei corrispettivi già versati in favore del Comune, nei casi in cui l'area interessata venga utilizzata dalla Società per destinazione diversa da quella convenuta, ovvero nei casi, anche alternativamente tra loro, di non funzionalità o di mancata produzione dell'Impianto per tre anni consecutivi. La Società Fri-El Campidano S.r.l. potrà recedere dalla presente convenzione, che dovrà considerarsi risolta, con salvezza dei canoni e dei corrispettivi già versati in favore dei Comune, qualora risultino impediti, anche in alternativa fra loro, l’esercizio, ovvero la gestione, ovvero la manutenzione, il tutto fatto salve le clausole di cui ai precedente art.6.
REVOCA DELLA CONVENZIONE. 1 Tramite lettera raccomandata inviata il 30 giugno, ogni parte contraente può revocare la convenzione per il 31 dicembre di ogni anno. 2 In caso di revoca, entro il 30 settembre, le parti iniziano i negoziati in previsione della stipulazione di una nuova convenzione.
REVOCA DELLA CONVENZIONE. Il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Xxxxxx potrà revocare a proprio insindacabile giudizio la convenzione dichiarando la decadenza del Convenzionato con effetto immediato, salvo risarcimento danni, qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione tali da pregiudicare l'esercizio delle attività della struttura anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario. Inoltre, in ogni caso d'inadempimento degli obblighi assunti da parte del concessionario.
REVOCA DELLA CONVENZIONE. Su proposta dell’Amministrazione comunale o del Dirigente Scolastico il consiglio di circolo o d’istituto può disporre la revoca della convenzione per documentate gravi infrazioni alle norme di legge, al presente accordo o alle indicazioni precisate nella convenzione. La revoca non esonera il soggetto utilizzatore dalla responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni occorsi a persone o cose. Nei confronti degli utilizzatori che non provvedono al risarcimento dei danni prodotti mediante il versamento dell’importo viene disposta la revoca immediata di utilizzo di qualsiasi struttura di cui al presente accordo.
REVOCA DELLA CONVENZIONE. La Società avrà in ogni caso il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione al verificarsi di anche uno solo dei seguenti casi:
REVOCA DELLA CONVENZIONE. L’accertamento del rispetto del contenuto delle disposizioni della convenzione da parte dei soggetti affidatari è demandato al Servizio Urbanistico e LL.PP. In caso di esito negativo delle verifiche, l’Ente Parco si riserva la facoltà di revocare la convenzione in qualunque momento e senza necessità di preavviso qualora il soggetto adottante venga meno agli impegni presi o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, senza che questo comporti la corresponsione di alcuna indennità al soggetto medesimo. La revoca accertata per il non mantenimento degli impegni assunti previsti dalla convenzione stipulata per l’adozione del sentiero potrà comportare per il soggetto adottante l’esclusione da futuri accordi di collaborazione con l’Ente Parco dei Monti Simbruini.
REVOCA DELLA CONVENZIONE. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione alla Società, anche prima del termine stabilito, qualora l'area venga usata, dalla stessa Società, per destinazione diversa da quella convenuta, ovvero nei casi, anche alternativamente tra loro, di mancato rispetto di qualsiasi accordo previsto dal regolamento comunale e dalla presente convenzione.
REVOCA DELLA CONVENZIONE. La convenzione in uso può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato nella stessa nell'ipotesi di irregolarità accertata dal personale ispettivo della Provincia. Si procede, altresì, alla revoca della convenzione qualora il convenzionato:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).