Sospensione e riattivazione del contratto. In presenza di questa clausola puoi sospendere il contratto e usufruire del premio pagato e non goduto in occasione della riattivazione. La sospensione è ammessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte nell'arco della vita annuale del contratto. Deve avere una durata minima di tre mesi e il premio pagato e non goduto, al momento della sospensione, non deve essere inferiore ad un mese. La riattivazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di sospensione. In aggiunta alla garanzia X.X.Xxxx obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
Sospensione e riattivazione del contratto. Puoi acquistare questa clausola se il tuo motociclo ha una cilindrata superiore a 50 cc. In presenza di questa clausola puoi sospendere il contratto e usufruire del premio pagato e non goduto in occasione della riattivazione. La sospensione è ammessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte nell'arco della vita annuale del contratto. Deve avere una durata minima di tre mesi e il premio pagato e non goduto, al momento della sospensione, non deve essere inferiore ad un mese. La riattivazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di sospensione. In aggiunta alla garanzia X.X.Xxxx obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
Sospensione e riattivazione del contratto. SOSPENSIONE Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato, il contrassegno e l’eventuale carta verde. La Società ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sotto- scritta dal Contraente. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei suddetti documenti, salvo il caso di furto o rapina per il quale la sospensione ha decorrenza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza. Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattiva- zione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società. A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, furto totale o rapina, cessazione definitiva dalla circolazio- ne od esportazione definitiva del veicolo, oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società resti- tuisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN. › LA SOSPENSIONE NON PUÒ ESSERE CONCESSA: › per i contratti di durata inferiore all’anno; › per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto; › l’ultimo giorno di validità del contratto. › RIATTIVAZIONE PER LO STESSO VEICOLO La riattivazione del contratto, fermo il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza annuale del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. All’atto della riattivazione, la Società ridetermina il premio dovuto sulla base della propria tariffa in vigore al momento della riattivazione e conteggia a favore del Contraente il rateo di premio pagato e non goduto ferma la forma tariffaria. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore ai 60 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al congua- glio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione ed il Contraente sarà tenuto al pagamento di tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto. › RIATTIVAZIONE PER ALTRO VEICOLO All’atto della riattivazione, fermo quanto sopra, è consentito chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, applicando la disciplina della sostituzione del veicolo di cui all’art - 2.2 ...
Sospensione e riattivazione del contratto. Sospensione Qualora il Contraente intenda sospendere l’assicurazione in corso di contratto è tenuto a farne richiesta a Reale Mutua restituendo il contrassegno, il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. All’atto della sospensione, il premio già pagato deve avere una durata residua pari ad almeno 3 mesi. In caso contrario il premio dovrà essere integrato sino al raggiungimento dei 3 mesi di durata residua. Tale integrazione sarà restituita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, al momento della riattivazione del contratto.
Sospensione e riattivazione del contratto. (valida esclusivamente per i motocicli e con il limite massimo di una volta per anno assicurativo) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Sospensione e riattivazione del contratto. E’ possibile richiedere la sospensione e riattivazione del contratto alle seguenti condizioni: ▪ la modalità di frazionamento del premio è mensile; ▪ il periodo di sospensione coincide con uno o più mesi interi di calendario; ▪ complessivamente la polizza può restare sospesa per massimo 12 mesi.
Sospensione e riattivazione del contratto. È possibile richiedere la sospensione del contratto una sola volta durante l’annualità di copertura. Il contratto può restare sospeso per un massimo di 270 giorni, al termine dei quali, in caso di mancata riattivazione, il contratto scade. Trascorso tale termine, il premio pagato e non goduto verrà rimborsato su richiesta del cliente e solo nel caso di perdita di possesso del veicolo debitamente documentata ed avvenuta entro 270 giorni dall’inizio della sospensione.
Sospensione e riattivazione del contratto. Non è prevista la sospensione delle garanzie in corso di contratto.
Sospensione e riattivazione del contratto. Nel caso in cui, nel corso della Durata del Contratto, l’Assicurato non corrisponda il premio dovuto – o una rata dello stesso – nei 30 giorni successivi alla scadenza dello stesso, il Contratto viene sospeso dall’Impresa, fermo restando l’obbligo da parte dell’Assicurato di versare per intero la prima annualità di premio. L’Assicurato può riattivare il Contratto sospeso entro 12 mesi dalla scadenza del primo premio, o rata di premio, insoluto. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 11 “SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI” delle Condizioni di Assicurazione.
Sospensione e riattivazione del contratto. 7 1.9 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO 8