RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA Clausole campione

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato: a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi. L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da piu' di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovra' essere ottemperato entro 12 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovra' concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. b) Formazione dei dirigenti. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. 9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi gia' effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti: a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento; b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo; c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento. 9.2. Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validita' di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalia data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c). 9.3. Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso, il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione. 9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti ai corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato: a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. b) Formazione dei dirigenti.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. 1. Fermo restando il riconoscimento della formazione pregressa di cui al punto 9 dell’Accordo, sono riconosciuti validi i corsi di formazione e di aggiornamento oggetto del presente atto, erogati da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. n. 968/07 e s.m.i. nel periodo transitorio tra l’entrata in vigore dell’Accordo e l’approvazione del presente provvedimento, purché realizzati in conformità alle disposizioni dell’Accordo medesimo. 2. I lavoratori del settore agricolo che alla data del 12 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui all’art. 10, co. 3, da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato: a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi. L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da piu' di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovra' essere ottemperato entro 12 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovra' concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. La formazione erogata dai Datori di Lavoro prima del presente accordo viene riconosciuta come di seguito:
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. La formazione erogata a cura dei datori di lavo- ro prima della pubblicazione del presente accor- do viene riconosciuta come di seguito specifi- cato: a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. b) Formazione dei dirigenti.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento quinquennale, non sono tenuti a frequentare corsi di formazione i lavoratori e i preposti che abbiano già frequentato - alla data del 26/01/2012 - corsi di formazione effettuati nel rispetto delle previsioni normative preesistenti e delle indicazioni contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro con riferimento a durata, contenuti e modalità di erogazione .
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. CREDITI FORMATIVI (punto 8)

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  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara si svolgerà in seduta pubblica nel giorno 20/06/2018 alle ore 09:00, presso i locali di Amag SpA in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 18 – Alessandria, alla quale saranno ammessi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o persone munite di apposita delega. Durante tale seduta, il seggio di gara aprirà i plichi tempestivamente e regolarmente pervenuti e verificherà la correttezza formale e la completezza della Documentazione Amministrativa presentata da ciascuno dei concorrenti. Terminata la valutazione della documentazione amministrativa, il seggio di gara aprirà le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e individuerà l’offerta migliore secondo il criterio del minor prezzo, per ogni singolo lotto, e ne darà comunicazione ai presenti, formando così la graduatoria provvisoria per gli adempimenti conseguenti per ogni lotto. I premi annuali indicati sono basi d’asta con obbligo di ribasso: pertanto sono ammesse esclusivamente pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta indicate. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata con la delibera n. 157 del 17/02/2016, attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i concorrenti devono pertanto registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (già AVCP) (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il possesso dei requisiti diversi da quelli per cui è prevista l'inclusione in detto sistema sarà verificato dalla Stazione Appaltante mediante le modalità ordinarie. Ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata applicando uno dei metodi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) della stessa norma, che verrà sorteggiato in sede di gara. A questo fine, la Stazione Appaltante chiederà all'offerente di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta. Nel caso in cui le spiegazioni presentate dall'offerente non giustifichino sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o nel caso in cui si accerti che l'offerta è anormalmente bassa per le ragioni previste dall'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente. Ferme restando le ipotesi tassative di esclusione previste dalla legge, le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione Allegato 1, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

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  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.