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Formazione dei dirigenti Clausole campione

Formazione dei dirigentiLa formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: - sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; - gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; - soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; - delega di funzioni; - la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; - la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; - i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;
Formazione dei dirigenti. 1. Nell'ambito dei processi di riforma della pubblica amministrazione rivolti verso obiettivi di modernizzazione e di miglioramento dell’efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per il settore pubblico. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi predetti. 2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dagli enti ed agenzie come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidamento di una cultura di gestione orientata al risultato, all'innovazione ed al servizio ai cittadini. Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale. Tali iniziative sono svolte con continuità prevedendo adeguati investimenti finanziari e garantendo, in ogni caso, la misura minima, pari all’1% del corrispondente monte-salari della dirigenza, in coerenza con le direttive generali previste dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 3. Gli interventi formativi, secondo le specifiche finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi evolutivi, di consolidamento, di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione orientata allo sviluppo, per sostenere l’inserimento in funzioni di maggiore criticità emergenti nei processi di cambiamento. 4. L’aggiornamento e la formazione continua costituiscono l’elemento caratterizzante l’identità professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli ed ai processi interni di sviluppo organizzativo, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della struttura e al miglioramento della qualità dei servizi resi. 5. Le attività di formazione di cui al presente articolo possono concludersi con l’...
Formazione dei dirigenti. CAPO V MOBILITA’
Formazione dei dirigentiLa formazione dei dirigenti, cosi' come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed e' strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. gli organi di vigilanza e le procedure ispettive. soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilita' e tutela assicurativa. delega di funzioni. la responsabilita' civile e penale e la tutela assicurativa. la "responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni, anche prive di responsabilita' giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.. i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.
Formazione dei dirigenti. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006. Possono essere utilizzate piattaforme e-learning, cioè un modello formativo interattivo attraverso una piattaforma informatica che rende l’apprendimento più dinamico E’ consentito per (punto 3 Accordo): -formazione generale dei lavoratori; -la formazione dei dirigenti; -corsi aggiornamento lavoratori/preposti/dirigenti; -la formazione dei preposti solo per i punti da 1 (Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale) a 5 (Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori). -progetti formativi sperimentali anche per la formazione specifica dei lavoratori e preposti Si potrà ricorrere all’e-learning qualora ricorrano determinate condizioni: 1)la formazione può svolgersi presso la sede del formatore, presso l’azienda o presso domicilio del partecipante, purchè le ore utilizzate vengano considerate orario di lavoro effettivo.
Formazione dei dirigentiLa formazione dei dirigenti, cos`ı come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previ- sto all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/ 08 e in relazione agli obblighi previsti all’arti- colo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed e` strutturata in quattro modu- li aventi i seguenti contenuti minimi:
Formazione dei dirigentiLa formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: ­ sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; ­ gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; ­ soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; ­ delega di funzioni; ­ la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; ­ la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; ­ i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia; ­ modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08); ­ gestione della documentazione tecnico amministrativa; ­ obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; ­ organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; ­ modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08; ­ ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; ­ criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; ­ il rischio da stress lavoro­correlato; ­ il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; ­ il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; ­ le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; ­ la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; ­ i dispositivi di protezione individuale; ­ la sorveglianza sanitaria; ­ competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; ­ importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; ­ tecniche di comunicazione; ­ lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; ­ consultazione e partecipazione dei rap...
Formazione dei dirigentiLe parti convengono che la formazione dei dirigenti costituisca un fattore decisivo di successo e una leva fondamentale nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’Ente. La Città metropolitana assume la formazione e l’aggiornamento professionale dei dirigenti come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace dei rispettivi ruoli. Le parti convengono che le iniziative di formazione abbiano carattere continuo e obbligatorio, siano inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, concordati con le/gli interessate/i e sono considerate servizio utile a tutti gli effetti. Al finanziamento delle attività di formazione si destina una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo alla dirigenza, compatibilmente con i documenti finanziari, posto che ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per la formazione.
Formazione dei dirigentiLa formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: Diversamente dai “preposti”, le figure scolastiche che possono essere individuate come “dirigenti” (ai sensi del citato art. 2 del D.Lgs. 81/08) sono molto poche: il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (nei confronti di tutto il personale ATA), il responsabile di plesso o di succursale (rispetto a tutto il personale che vi opera) e, in talune situazioni affatto particolari, il responsabile di laboratorio (rispetto al personale docente e tecnico che utilizza il laboratorio).
Formazione dei dirigenti. (4 moduli – totale 16 ore) Accreditato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano AA.VV.