Riduzioni e maggiorazioni Clausole campione

Riduzioni e maggiorazioni. 1. In ragione della tipologia di occupazioni sono previste le seguenti riduzioni: a) per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo la tariffa è ridotta del 20 per cento; b) per i passi carrabili, la tariffa è ridotta del 50 per cento; c) per le occupazioni realizzate con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta del 30 per cento; d) per le occupazioni con chioschi edicola le tariffe, suolo e soprassuolo, sono ridotte del 50 per cento; e) per le occupazioni con chioschi adibiti alla vendita di generi alimentari e non la tariffa è maggiorata del 25 per cento; f) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi la tariffa è ridotta del 50 per cento; g) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell’80 per cento; h) per le occupazioni suolo e soprassuolo realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia le tariffe sono ridotte del 25 per cento; i) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, qualora l’occupazione sia effettuata per fini non economici la tariffa è ridotta dell’50 per cento. j) per le occupazioni realizzati da venditori ambulanti, con esclusione delle occupazioni nei mercati e aree mercatali, la tariffa è ridotta del 50 per cento. k) Nel caso di occupazioni realizzate con il Patrocinio del Comune, la Giunta Comunale può deliberare la riduzione della tariffa, fino all'azzeramento. 2. In ragione della tipologia di diffusione di messaggi pubblicitari per il calcolo del canone sono previste le seguenti riduzioni e maggiorazioni: a) per la pubblicità ordinaria temporanea la tariffa stabilita dalla Giunta è fissa da 1 a 30 giorni di esposizione. Per esposizioni superiori a 30 giorni la tariffa stabilita dalla Giunta, da applicare giornalmente per l’intero periodo di esposizione, è ridotta del 95 per cento. b) per la pubblicità ordinaria temporanea con locandine la tariffa stabilita dalla Giunta è fissa da 1 a 30 giorni di esposizione e ridotta del 30 per cento. Per esposizioni superiori a 30 giorni la predetta tariffa, da applicare giornalmente per l’intero periodo di esposizione, è ulteriormente ridotta del 95 per cento. c) per la pubblicità ordinaria temporanea mediante totem striscioni e stendardi la tariffa stabilita dalla Giunta da applicare giornalmente è ridotta del 50 per cento. d) per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pub...
Riduzioni e maggiorazioni. 1. Per le occupazioni di mercato annuale l’importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. 2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all’orario effettivo; qualora l’orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera. 3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%. 4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3. 5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l’importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare. 6. Per le occupazioni di mercato giornaliere di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall’art. 29 comma 1 lett. i) del presente Regolamento.
Riduzioni e maggiorazioni. Per le occupazioni di mercato annuale l’importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. • Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all’orario effettivo; qualora l’orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera. • Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto, in sede di prima applicazione del 35%, percentuale che potrà essere rideterminata annualmente con delibera della giunta. • Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3. • Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall’orario effettivo dell’occupazione; l’importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 20,00.
Riduzioni e maggiorazioni. ART. 31 -
Riduzioni e maggiorazioni. 1. Per le occupazioni di natura temporanea possono essere previste riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni temporanee che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

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  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Risoluzione Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata; b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa; c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”; f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria; g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014; j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

  • Assicurazioni 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).