Common use of Rischio volo Clause in Contracts

Rischio volo. L’Assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasfe- rimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque esercitati, tranne che: - da società/aziende in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclub. La somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx ed eventuali altre assicurazioni stipulate in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà in nessun caso supe- rare i capitali indicati in Polizza per persona in relazione al caso di Morte e al caso di invalidità permanente. Complessivamente, per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizza. Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati eccedessero gli importi indicati in Polizza, le indennità spettanti in caso di Sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

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Samples: Insurance Policy Conditions, Assicurazione Multirischi

Rischio volo. L’Assicurazione L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca subiti dall’Aderente-Assicurato durante i viaggi aerei turistici o di trasfe- rimentoeffettuati, effettuati in qualità di come passeggero su velivoli o ed elicotteri da chiunque esercitati, tranne che: - da società/aziende in occasione di voli diversi da trasporto servizio pubblico di passeggeri; - linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da aeroclubsocietà di traffico regolare, salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per quest’ultimi, le trasvolate oceaniche. La somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx Polizza Collettiva ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall’Aderente-Assicurato o da altri in suo favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà in nessun superare i seguenti importi: € 1.050.000,00 per il caso supe- rare i capitali indicati in Polizza Invalidità Permanente per persona in relazione al ed € 2.600.000,00 per il caso di Morte e al caso di invalidità permanente. Complessivamente, Invalidità Permanente complessivamente per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizza. Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati eccedessero gli importi indicati in Polizza, le indennità spettanti in caso di Sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato l’Aderente-Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui Qualora in un singolo evento siano coinvolti più Aderenti-Assicurati e la somma dei singoli Indennizzi ecceda il capitale per evento (€ 2.600.000,00), la Società ridurrà gli indennizzi spettanti a ciascun Aderente-Assicurato proporzionalmente ai capitali individualmente assicurati, salvo il diritto dell’Aderente-Assicurato al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONErimborso dei premi netti nella stessa proporzione.

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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione

Rischio volo. L’Assicurazione L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei turistici effettuati, come passeggero (ma non come pilota o di trasfe- rimento, effettuati in qualità di passeggero altro membro dell’equipaggio) su velivoli o ed elicotteri da chiunque esercitati, tranne che: - da società/aziende in occasione di voli diversi da trasporto servizio pubblico di passeggeri; - linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da aeroclubsocietà di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. La somma delle garanzie Restano esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di cui proprietà di aereoclub, del Contraente o dell’Assicurato stesso. Sono inoltre compresi gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento compreso quindi l’eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla presente Xxxxxxx ed eventuali altre assicurazioni stipulate in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo. Resta espressamente convenuto che in nessun caso supe- rare i capitali indicati la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito di sinistro, un indennizzo complessivo superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni) qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull’aeromobile. Qualora il predetto limite massimo fosse insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza, in Polizza dipendenza del medesimo sinistro, la Società liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza, salvo per persona in relazione al caso di Morte e al caso di invalidità permanente. Complessivamente, per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizza. Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati eccedessero gli importi indicati in Polizza, le indennità spettanti in caso di Sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al quanto disposto nella presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONEclausola.

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Samples: Insurance Contract, Assicurazione Infortuni

Rischio volo. L’Assicurazione è estesa agli L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei in aereo turistici o di trasfe- rimentotrasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque esercitatieserciti, tranne che: - da società/aziende azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeripas- seggeri; - da aeroclubaereoclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx ed polizza e di eventuali altre assicurazioni polizze stipulate dall’Assicurato o da altri in suo favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comunicomu- ni, non potrà in nessun superare i seguenti importi: per persona: per aeromobile: € 1.032.913,80 per il caso supe- rare i capitali indicati in Polizza morte; € 1.032.913,80 per persona in relazione al caso di Morte e al il caso di invalidità permanente. Complessivamente, ; € 258,23 per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizzail caso di inabilità temporanea; € 10.329.137,98 per il caso morte; € 10.329.137,98 per il caso di invalidità permanente; € 5.164,57 per il caso di inabilità temporanea. Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati assicurati eccedessero gli importi indicati in Polizzasopra indica- ti, le indennità spettanti in caso di Sinistro sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazionipro- porzionale sui singoli contratti. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato concluso nel momento momen- to in cui ne è disceso. La garanzia di in cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONEanno.

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Samples: Insurance Policy

Rischio volo. L’Assicurazione è estesa agli L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei in aereo turistici o di trasfe- rimentotrasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque esercitatieserciti, tranne che: - da società/aziende azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubaereoclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx ed polizza e di eventuali altre assicurazioni polizze stipulate dall’Assicurato o da altri in suo favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comunicomu- ni, non potrà in nessun superare i seguenti importi: per persona: per aeromobile: € 1.032.913,80 per il caso supe- rare i capitali indicati in Polizza morte; € 1.032.913,80 per persona in relazione al caso di Morte e al il caso di invalidità permanente. Complessivamente, ; € 258,23 per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizzail caso di inabilità temporanea; € 10.329.137,98 per il caso morte; € 10.329.137,98 per il caso di invalidità permanente; € 5.164,57 per il caso di inabilità temporanea. Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati assicurati eccedessero gli importi indicati in Polizzasopra indica- ti, le indennità spettanti in caso di Sinistro sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazionipro- porzionale sui singoli contratti. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile dell’aereomobile e si considera terminato concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di in cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONEanno.

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Samples: Insurance Policy

Rischio volo. L’Assicurazione è estesa agli vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasfe- rimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque esercitatieserciti, tranne che: - che da società/aziende Società o Aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - , e da aeroclubAereoclub. La somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà in nessun superare complessivamente il capitale di: • per persona: - Euro 500.000,00 per il caso supe- rare di Morte; - Euro 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente; • per aeromobile: - Euro 7.500.000,00 per il caso di Morte; - Euro 7.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali indicati in Polizza riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per persona in relazione al caso di Morte e al caso di invalidità permanente. Complessivamente, per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizzalo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o collettive stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati assicurati eccedessero gli importi indicati in Polizzasopra indicati, le indennità gli indennizzi spettanti in caso di Sinistro sinistro saranno adeguate adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel al momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Rischio volo. L’Assicurazione è estesa agli L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasfe- rimento, effettuati mentre effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell'equipaggio) viaggi aerei su velivoli qualunque tipo di aeromobile (compresi gli elicotteri). Il viaggio si intende iniziato con la salita a bordo dell'aeromobile e terminato con l'abbandono dello stesso. In caso di sinistro - o elicotteri da chiunque esercitatiserie di infortuni che siano causati, tranne che: riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - da società/aziende in occasione che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclub€ 10.000.000,00. La somma delle garanzie complessiva che precede si intende unica per tutti i certificati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal Contraente - o per il suo tramite in qualità di cui alla presente Xxxxxxx ed eventuali altre assicurazioni stipulate in favore degli stessi assicurati Associato ad una Cassa di Assistenza - con la Società per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni. Resta convenuto che la somma di € 10.000.000,00 rappresenta la somma complessiva massima indennizzabile per sinistro dalla Società per tutti gli infortuni comuni, non potrà in nessun caso supe- rare i capitali indicati in Polizza per persona in relazione al caso aeronautici così come definiti nel presente articolo di Morte e al caso di invalidità permanentepolizza. Complessivamente, per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizza. Nell’eventualità che i capitali Se gli indennizzi complessivamente Assicurati dovuti eccedessero gli importi indicati in Polizza, le indennità spettanti in caso di Sinistro saranno adeguate con tale importo la Società procederà alla loro riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato nel momento in cui ne è discesoproporzionale. La garanzia di cui riduzione conseguente al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONElimite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona

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Samples: Insurance Agreement

Rischio volo. L’Assicurazione L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasfe- rimentotrasferimento, effettuati in qualità di passeggero passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque esercitatieserciti - con apposita abilitazione -, tranne che: - da societàSocietà/aziende Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubaeroclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx polizza, ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati Assicurati per il rischio volo volo, in abbinamento a polizze infortuni comuniindividuali e/o cumulative con la sottoscritta Società, non potrà in nessun caso supe- rare i capitali indicati in Polizza superare il limite di: a) per persona in relazione al caso di Morte e al caso di invalidità permanente. Complessivamente, Euro 1.100.000,00 b) Complessivamente per ciascun aeromobile Euro 5.500.000,00 In detta limitazione per aeromobile, i capitali massimi non potranno superare rientrano anche le somme indi- cate in Polizzaassicurate che si riferiscono ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, individuali e/o cumulative, stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali le somme assicurate complessivamente Assicurati eccedessero eccedano gli importi indicati in Polizzasopraindicati, le indennità gli indennizzi spettanti in caso di Sinistro sinistro saranno adeguate adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

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Samples: Insurance Policy

Rischio volo. L’Assicurazione L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasfe- rimentoin aereo, per motivi connessi all’attività lavorativa, effettuati in qualità di passeggero passeggero, su velivoli o od elicotteri da chiunque esercitati, eserciti tranne cheche : - da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubaero clubs. La somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx ed eventuali altre assicurazioni stipulate Il viaggio in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà in nessun caso supe- rare i capitali indicati in Polizza per persona in relazione al caso di Morte e al caso di invalidità permanente. Complessivamente, per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizza. Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati eccedessero gli importi indicati in Polizza, le indennità spettanti in caso di Sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato iniziato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia Il cumulo delle somme assicurate di cui alla presente polizza e di altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, individuali e cumulative non può superare i capitali di : ⮚ €uro 1.050.000 per il caso morte ⮚ €uro 1.050.000 per il caso invalidità permanente totale ⮚ €uro 260 al presente articolo non è valida nel giorno per inabilità temporanea ⮚ €uro 5.200.000 per il caso morte ⮚ €uro 5.200.000 per il caso invalidità permanente totale ⮚ €uro 5.200 al giorno per inabilità temporanea In detta limitazione per aeromobile rientrano anche le somme che si riferiscono ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze. Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONEsinistro sono adeguate in riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

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Samples: Polizza Infortuni Cumulativa

Rischio volo. L’Assicurazione è estesa agli L’assicurazione comprende gli infortuni che l’Assicurato l’assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasfe- rimento, effettuati in qualità di passeggero su di velivoli o ed elicotteri eserciti da chiunque esercitatisocietà di traffico aereo regolare, tranne che: - non regolare e di trasporto a domanda, nonché da società/aziende autorità civili e militari in occasione di voli diversi traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri; - , ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da aeroclubessa previsti. La Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs. Comunque, la somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx ed polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall’assicurato o da terzi in suo favore degli stessi assicurati non potrà superare i capitali di: € 1.033.000,00 per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà in nessun caso supe- rare i capitali indicati in Polizza per persona in relazione al caso di Morte e al caso di invalidità permanente. Complessivamente, permanente totale; € 1.033.000,00 per ciascun il caso morte; € 260,00 per il caso di inabilità temporanea; per persona e di: € 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale; € 15.000.000,00 per il caso morte; € 5.200,00 per il caso di inabilità temporanea; complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizzariferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati assicurati eccedessero gli importi indicati in Polizzasopraindicati, le indennità spettanti in caso di Sinistro sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONEsui singoli contratti.

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Samples: Insurance Agreement

Rischio volo. L’Assicurazione è estesa agli vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasfe- rimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque esercitatieserciti, tranne che: - che da società/aziende Società o Aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - , e da aeroclubAereoclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà in nessun superare complessivamente il capitale di: per persona: Euro 500.000,00 per il caso supe- rare di Morte; Euro 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente; per aeromobile: Euro 7.500.000,00 per il caso di Morte; Euro 7.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali indicati in Polizza riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per persona in relazione al caso di Morte e al caso di invalidità permanente. Complessivamente, per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizzalo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o collettive stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati assicurati eccedessero gli importi indicati in Polizzasopra indicati, le indennità gli indennizzi spettanti in caso di Sinistro sinistro saranno adeguate adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel al momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

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Samples: Capitolato Speciale Di Gara

Rischio volo. L’Assicurazione L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasfe- rimentotrasferimento, effettuati in qualità di passeggero passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque esercitatieserciti - con apposita abilitazione -, tranne che: - da societàSocietà/aziende Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubaeroclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx polizza, ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati Assicurati per il rischio volo volo, in abbinamento a polizze infortuni comuniindividuali e/o cumulative con la sottoscritta Società, non potrà in nessun caso supe- rare i capitali indicati in Polizza superare il limite di: a) per persona in relazione Euro 260,00 al caso di Morte e giorno. b) Complessivamente per aeromobile Euro 5.500,00 al caso di invalidità permanentegiorno. Complessivamente, In detta limitazione per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare rientrano anche le somme indi- cate in Polizzaassicurate che si riferiscono ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, individuali e/o cumulative, stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali le somme assicurate complessivamente Assicurati eccedessero eccedano gli importi indicati in Polizzasopraindicati, le indennità gli indennizzi spettanti in caso di Sinistro sinistro saranno adeguate adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

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Samples: Insurance Policy

Rischio volo. L’Assicurazione è estesa agli L'assicurazione comprende gli infortuni che l’Assicurato l’assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasfe- rimento, voli effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri aeromobili (compresi elicotteri) di qualsiasi tipo e da chiunque esercitati, tranne che: - eserciti purché abilitati al volo da società/aziende in occasione regolare certificato di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubnavigabilità. La somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà in nessun superare complessivamente per aeromobile il capitale di: € 5.200.000,00 per il caso supe- rare di Morte; € 5.200.000,00 per il caso di Invalidità Permanente; € 5.200.000,00 per il caso Inabilità Temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali indicati in Polizza riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per persona in relazione al caso di Morte e al caso di invalidità permanente. Complessivamente, per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizzalo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o cumulative stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati eccedessero assicurati eccedano gli importi indicati in Polizzasopraindicati, le indennità gli indennizzi spettanti in caso di Sinistro sinistro saranno adeguate adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

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Samples: Insurance Agreement

Rischio volo. L’Assicurazione L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasfe- rimentotrasferimento, effettuati in qualità di passeggero passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque esercitatieserciti - con apposita abilitazione -, tranne che: - da societàSocietà/aziende Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubaeroclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx polizza, ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati Assicurati per il rischio volo volo, in abbinamento a polizze infortuni comuniindividuali e/o cumulative con la sottoscritta Società, non potrà in nessun caso supe- rare i capitali indicati in Polizza superare il limite di: a) per persona in relazione al caso di Morte e al caso di invalidità permanenteEuro 1.100.000,00; b) Complessivamente per aeromobile Euro 5.500.000,00. Complessivamente, In detta limitazione per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare rientrano anche le somme indi- cate in Polizzaassicurate che si riferiscono ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, individuali e/o cumulative, stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali le somme assicurate complessivamente Assicurati eccedessero eccedano gli importi indicati in Polizzasopraindicati, le indennità gli indennizzi spettanti in caso di Sinistro sinistro saranno adeguate adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

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Samples: Insurance Policy

Rischio volo. L’Assicurazione è estesa agli L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei in aereo turistici o di trasfe- rimentotrasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque esercitatieserciti, tranne che: - da società/aziende azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubaereoclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx ed polizza e di eventuali altre assicurazioni polizze stipulate dall’Assicurato o da altri in suo favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà in nessun superare i seguenti importi: per persona: € 1.032.913,80 per il caso supe- rare i capitali indicati in Polizza morte; € 1.032.913,80 per persona in relazione al caso di Morte e al il caso di invalidità permanente. Complessivamente, ; € 258,23 per ciascun il caso di inabilità temporanea; per aeromobile, i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizza: € 10.329.137,98 per il caso morte; € 10.329.137,98 per il caso di invalidità permanente; € 5.164,57 per il caso di inabilità temporanea. Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati assicurati eccedessero gli importi indicati in Polizzasopra indicati, le indennità indenni- tà spettanti in caso di Sinistro sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazionisui singoli con- tratti. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di in cui al presente presen- te articolo non è valida nel caso di Polizza polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONEanno.

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Samples: Insurance Policy

Rischio volo. L’Assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca Infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei turistici effettuati, come passeggero (non come pilota o di trasfe- rimento, effettuati in qualità di passeggero membro dell’equipaggio) su velivoli o ed elicotteri da chiunque esercitati, tranne che: - da società/aziende in occasione di voli diversi da trasporto servizio pubblico di passeggeri; - linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da aeroclubcompagnia di traffico regolare, salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. La Ai fini della Liquidazione, la somma delle garanzie di cui alla presente Xxxxxxx Polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate con la Compagnia direttamente dall'Assicurato o da altri in suo favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni Infortuni comuni, non potrà in nessun caso supe- rare superare i capitali indicati in Polizza seguenti importi massimi: per persona in relazione al caso persona: € 1.050.000,00 per i casi di Morte e al caso di invalidità permanente. Complessivamente, Invalidità Permanente Totale per ciascun aeromobile, aeromobile complessivamente: € 2.600.000,00 per i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizza. Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati eccedessero gli importi indicati in Polizza, le indennità spettanti in caso casi di Sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Morte e di Invalidità Permanente Totale Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato l'Assicurato sale a bordo dell’aeromobile dell'aeromobile e si considera terminato concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

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Samples: Assicurazione Infortuni

Rischio volo. L’Assicurazione è estesa agli vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasfe- rimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque esercitatieserciti, tranne che: - che da società/aziende Società o Aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - , e da aeroclubAereoclub. La somma delle garanzie ga ranzie di cui alla presente Xxxxxxx polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, individuali e/o c umulative con la sottoscritta Società non potrà in nessun superare complessivamente il capitale di: • per persona: - Euro 500.000,00 per il caso supe- rare di Morte; - Euro 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente; • per aeromobile: - Euro 7.500.000,00 per il caso di Morte; - Euro 7.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali indicati in Polizza riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per persona in relazione al caso di Morte e al caso di invalidità permanente. Complessivamente, per ciascun aeromobile, i capitali massimi non potranno superare le somme indi- cate in Polizzalo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o collettive stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali complessivamente Assicurati assicurati eccedessero gli importi indicati in Polizzasopra indicati, le indennità gli indennizzi spettanti in caso di Sinistro sinistro saranno adeguate adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanziagaran zia, il viaggio aereo si intende cominciato nel al momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera terminato concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un Anno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.

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Samples: Contratto Di Assicurazione