Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.
Appears in 3 contracts
Samples: Disciplinare Di Gara, Servizio Di Facchinaggio, Disciplinare Di Gara
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateNel caso in cui l’aggiudicatario sospendesse arbitrariamente i servizi, la Stazione appaltante avrà la piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all’aggiudicatario la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione, con rivalsa sulla cauzione e/o corrispettivi dovuti. Qualora l’arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 6 giorni, la Stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. Qualora si verificassero e contestassero all’aggiudicatario a mezzo raccomandata A/R, pec, mail dichiarati in sede di gara, in modo reiterato le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenziadi cui all’art. 17 o inadempienze relative a tutte le altre attività previste nell’art. 5 del presente capitolato, su proposta del RUPanche se non fossero sempre le stesse, l’Amministrazione appaltante potrà, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di suo insindacabile giudizio risolvere il contratto, fatte salve eventuali azioni per il risarcimento danni. Si considerano gravi Per modo reiterato si deve intendere il verificarsi di 6 (sei) inadempienze le seguenticontestate per iscritto all’interno di ogni anno di attività o, proporzionalmente, all’interno del periodo di durata contrattuale. Sono cause di risoluzione: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto• la mancata effettuazione del servizio, senza giustificato motivo; • l’aver subappaltato il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione; • l’aver contestato all’operatore economico oltre le sei volte, nei termini stabiliti dal a mezzo raccomandata A/R, fax, mail espressamente indicati in sede di gara, l’inosservanza delle disposizioni del presente Disciplinarecapitolato; - scadenza • la mancata assunzione del “termine servizio alla data stabilita; • le prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, lavoro o non assicurato o per utilizzo di personale non in possesso dei requisiti d’accesso; • l’arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte della ditta aggiudicataria dei servizi oggetto del R.U.P.presente capitolato speciale, delle penali previste dal relativo Bando non dipendente da causa di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopraforza maggiore; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza• la frode; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per • inosservanza dell’art. 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge della L. 13 agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; - • le sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia; • la sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione; • il fallimento del soggetto aggiudicatario o la sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione; • ogni altro inadempimento altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel . In caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto all’operatore economico aggiudicatario potrà essere richiesto di proseguire l’incarico, alle medesime condizioni, fino a nuova aggiudicazione. L’operatore economico, in tal caso, incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale affidamento del servizio ad altro operatore economico e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi. La risoluzione del contratto sarà dichiarata con preavviso di dieci giorni da trasmettere con lettera raccomandata A.R. o pec. All’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitegiorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti. La stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 110 del contrattoD. Lgs. 50/2016, comeper cui, ad esempioin caso di fallimento dell'aggiudicatario o dell'impresa mandataria nel caso di raggruppamento, ovvero in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la maggiore spesa sostenuta Stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subititempo rimanente.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateNel caso in cui l’aggiudicatario sospendesse arbitrariamente i servizi, la Stazione appaltante avrà la piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all’aggiudicatario la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione, con rivalsa sulla cauzione e/o corrispettivi dovuti. Qualora l’arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 6 giorni, la Stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. Qualora si verificassero e contestassero all’aggiudicatario a mezzo raccomandata A/R, fax, mail dichiarati in sede di gara, in modo reiterato le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi di cui all’art. 18 o inadempienze relative a tutte le altre attività previste nell’articolo 6 del presente capitolato, anche se non fossero sempre le stesse e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzianon si verificassero sempre nella stessa sede di servizio, su proposta del RUPl’Amministrazione appaltante potrà, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di suo insindacabile giudizio risolvere il contratto, fatte salve eventuali azioni per il risarcimento danni. Si considerano gravi Per modo reiterato si deve intendere il verificarsi di 6 (sei) inadempienze le seguenticontestate per iscritto all’interno di ogni anno di attività o, proporzionalmente, all’interno del periodo di durata contrattuale. Sono cause di risoluzione: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto• la mancata effettuazione del servizio, senza giustificato motivo; • l’aver subappaltato il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione; • l’aver contestato all’operatore economico oltre le sei volte, nei termini stabiliti dal a mezzo posta elettronica certificata espressamente indicati in sede di gara, l’inosservanza delle disposizioni del presente Disciplinarecapitolato; - scadenza • la mancata assunzione del “termine servizio alla data stabilita; • le prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, lavoro o non assicurato o per utilizzo di personale non in possesso dei requisiti d’accesso; • l’arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte della ditta aggiudicataria dei servizi oggetto del R.U.P.presente capitolato speciale, delle penali previste dal relativo Bando non dipendente da causa di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopraforza maggiore; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza• la frode; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per • inosservanza dell’art. 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge della L. 13 agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; - • le sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazioneantimafia; • la sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione; • il fallimento del soggetto aggiudicatario o la sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione; • ogni altro inadempimento altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel . In caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto all’operatore economico aggiudicatario potrà essere richiesto di proseguire l’incarico, alle medesime condizioni, fino a nuova aggiudicazione. L’operatore economico in tal caso incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale affidamento del servizio ad altro operatore economico e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi. La risoluzione del contratto sarà dichiarata con preavviso di dieci giorni da trasmettere con posta elettronica certificata. All’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitegiorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti. La stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 110 del contrattoD. Lgs. 50/2016, comeper cui, ad esempioin caso di fallimento dell'aggiudicatario o dell'impresa mandataria nel caso di raggruppamento, ovvero in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la maggiore spesa sostenuta Stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subititempo rimanente.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateCome stabilito dall’art. 39 del Capitolato Speciale di gara, le inadempienze agli in caso di inosservanze gravi da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenziadelle condizioni stabiliti nel capitolato, su proposta del RUPl’Ufficio inoltrerà apposita diffida ad adempiere, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato assegnando un termine essenziale, non inferiore superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contrattoquindici giorni. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza Tale termine decorrerà dalla data del “termine di recupero” senza ricevimento della diffida. Resta inteso che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre diffida potrà essere consegnata anche a mano. L’appalto potrà essere risolto per inadempimento nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’artcasi previsti dall'art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi . Nei seguenti casi 1'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui ai paragrafi successivi (Divieto all'art. 1456 del codice civile: • mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e ritardi reiterati nei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente; • mancata sostituzione del personale nelle fattispecie regolate dagli artt. del capitolato; • violazione dell' obbligo di permettere all’Ufficio Servizi Sociali di vigilare sul corretto svolgimento del servizio; • revoca o sospensione dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento; • danni ad impianti e/o servizio di proprietà dell’Amministrazione • comportamenti dolosi o colposi dell’Appaltatore, tali da pregiudicare temporaneamente la funzionalità della struttura • affidamento a terzi di attività non previste • situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività e di contrattoconcordato preventivo a carico dell’appaltatore; • sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta; • funzionamento del servizio con orari e calendari difformi da quelli stabiliti nel capitolato; • mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, nel termine di credito o di subappaltodieci giorni dalla richiesta da parte dell’Ufficio Servizi Sociali; Codice di Comportamento • grave danno causato all'immagine dell’Unione dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel Comuni d’Ogliastra. In caso di risoluzione dell’appalto per i motivi di cui sopra, non spetta all’appaltatore del contrattoservizio alcun indennizzo ed l’Unione Comuni d’Ogliastra avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva quale penale, l’ affidatario oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato. Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto come riportato nell’art. 39 del Capitolato Speciale di gara. In caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempienze a carico dell’Aggiudicatario, l’Unione Comuni d’Ogliastra avrà pieno diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitedi assumere in proprio la gestione del servizio ovvero aggiudicare ad altre imprese partecipanti alla gara dietro scorrimento della graduatoria definitiva, decurtato degli con addebito dei maggiori oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta e degli eventuali maggiori danni subitia carico dell’Aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti contestati che hanno determinato e motivato la risoluzione del presente contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Del Servizio Di Asilo Nido
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateL’Università di Foggia comunicherà alla società la sua decisione di risolvere il vincolo contrattuale a mezzo racc.ta a/r e/o nota trasmessa via pec all’indirizzo comunicato in fase di stipula del contratto, indicando le inadempienze agli ragioni che hanno determinato tale decisione. La sanzione della risoluzione del contratto per inadempimento è irrogata mediante l’adozione di apposito atto (decreto), che recepisca la decisione assunta e che interromperà, senz’altra formalità, il corso del rapporto contrattuale. Il provvedimento (decreto) di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà, inoltre, gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’UniFg che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale. Nel caso di inadempienze, l’UniFg può fissare un congruo termine, non inferiore a cinque giorni, entro il quale la Società appaltatrice si deve conformare alle prescrizioni del Capitolato; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. La risoluzione può operare in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi dalla Società appaltatrice, e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzial’UniFg conserva il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. Le parti convengono che, su proposta del RUPoltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi costituiscono motivo per la presentazione risoluzione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza diritto del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, contratto per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appaltoinadempimento, ai sensi dell’art. 1453 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Società appaltatrice;
b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della Società appaltatrice;
c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
d) impiego del codice civile; - personale non dipendente della Società appaltatrice;
e) inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del servizio affidate alla Società appaltatrice;
f) utilizzo ripetuto di prodotti in violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli delle norme previste dal contratto e dalle caratteristiche tecniche qui indicate;
g) casi di intossicazioni dovute all’accertata imperizia della Società appaltatrice;
h) inadempienze nel rispetto delle prescrizioni del patto di integrità e del piano anticorruzione dell’UniFg;
i) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione del contratto collettivo di riferimento;
j) mancato ingiustificato pagamento delle retribuzioni del personale dipendente per due mensilità consecutive;
k) interruzione immotivata del servizio, fatti salvi i motivi di forza maggiore;
l) subappalto del servizio tranne che per i casi ammessi dagli atti di gara e dalla legge;
m) cessione del contratto a terzi;
n) violazione ripetuta per almeno tre volte delle norme di sicurezza e prevenzione;
o) ulteriore inadempienza della Società appaltatrice dopo la comunicazione di n. 5 (cinque) penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno. L’UniFg si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società appaltatrice. In tal caso l’UniFg ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Società appaltatrice. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’UniFg, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con comunicazione inviata via pec, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’UniFg;
b. nei casi di cui ai paragrafi successivi (Divieto seguenti articoli:
b.1. regole di esecuzione del servizio;
b.2. obblighi di riservatezza;
b.3. subappalto;
b.4. cauzione definitiva;
b.5. divieto di cessione del contratto; cessione del credito. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice degli appalti (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’UniFg). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario la Società appaltatrice si obbliga a fornire all’UniFg tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici l’UniFg interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. L’UniFg procederà, inoltre, alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti della Società appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, l’UniFg potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici. L’UniFg può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi della Legge di Stabilità del 28 dicembre 2015, n. 208 (art.1 commi 494 - 495) qualora, in corso di esecuzione del presente appalto, venisse stipulata apposita Convenzione Consip S.p.A. riguardante il servizio in questione, a condizioni più vantaggiose per l’Università quest’ultima avrà diritto al solo la facoltà di recedere anche parzialmente dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni regolarmente già eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento nel caso in cui all’esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all’acquisizione della parte residua del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal soggetto aggregatore individuato dall’art. 37 del d.Lgs. 50/2016, qualora il fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione. In caso di negligenza, interruzione o di irregolarità nella esecuzione del servizio, rilevati con puntuale relazione dal Responsabile della Struttura Didattica e/o Amministrativa, l’UniFg muoverà contestazione scritta, che sarà inviata all’indirizzo dell’Aggiudicatario, con lettera raccomandata e/o trasmessa via pec all’indirizzo comunicato in fase di stipula del contratto. L’Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore ai dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente il termine sopra indicato, senza che l’Aggiudicatario abbia fornito risposta alle contestazioni sollevate, oppure, qualora le controdeduzioni fossero ritenute insufficienti, l’UniFg, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa potrà: - acquisire il contratto. E’ fatta salvaservizio presso terzi, in danno dell’aggiudicatario inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; - in caso di ritardato avvio del servizio, rispetto ai termini indicati nel contratto, applicare una penalità di € 100,00 per ogni casogiorno di naturale, consecutivo, continuo ritardo; - qualora l’Aggiudicatario si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità del servizio fornito e in tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze, applicare una penale da € 200,00 a € 2.000,00 commisurata alla gravità, entità e frequenza degli eventi negativi verificatisi. L’ammontare della penalità verrà addebitato all’Impresa aggiudicataria; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’Impresa aggiudicataria ha eventualmente in corso con l’Azienda e sulla cauzione disponibile. In caso di acquisizione del servizio in danno presso terzi, l’UniFg è obbligata a darne comunicazione all’aggiudicatario inadempiente, entro il termine di dieci giorni, mediante raccomandata A.R. La Società appaltatrice inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo del servizio così acquistato. L’Università di Foggia può richiedere la richiesta degli eventuali maggiori danni subitirisoluzione del contratto in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C., per motivi di interesse pubblico esplicitati nel relativo atto deliberativo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal Capitolato tecnico ed in particolare nel caso di modifiche delle normative nazionali che comportino ripercussioni organizzative sulle strutture universitarie, l’UniFg si riserva la facoltà di recedere dal contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Del Servizio Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencatePer la risoluzione contrattuale si fa riferimento alla normativa in vigore, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi ed in particolare a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e conseguentemente contestate ss.mm.ii. e dal Responsabile dell’Agenziacodice civile. Fatto salvo quanto già disposto in altri articoli del presente capitolato, su proposta costituiscono causa di risoluzione del RUPcontratto: • la mancata attivazione, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto terminesospensione, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza abbandono o mancata effettuazione del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, servizio oggetto d’appalto da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando GESTORE di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti quanto dichiarato in sede di cui sopracandidatura della propria proposta; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, • l’utilizzo da parte dell’operatore economico affidatario, del GESTORE di personale privo delle prescrizioni caratteristiche di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge professionalità richieste dal presente capitolato e/o delle clausole contrattualipersonale con profili ed esperienza diversi rispetto a quelli presentati in sede di candidatura della proposta, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, • l’utilizzo da parte dell’operatore economico affidatariodel GESTORE di personale ritenuto non idoneo dal COMMITTENTE allo svolgimento del servizio, senza provvederne all’immediata sostituzione; • il comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale del GESTORE e inosservanza di uno o più impegni assunti verso il COMMITTENTE; • la cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente appalto; • la violazione delle prescrizioni previste dalla disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; - utilizzo del personale • ogni altra inadempienza, qui non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivocontemplata, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi a termine dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel . In caso di risoluzione del contrattocontratto il COMMITTENTE potrà rivalersi sulla cauzione definitiva depositata presso l’Ente, l’ affidatario avrà senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori. Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il GESTORE, nel caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali. In caso di risoluzione del contratto il COMMITTENTE si riserva il diritto di liquidare esclusivamente il corrispettivo per i servizi eseguiti, depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale, senza che derivi al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento GESTORE alcun diritto a pretendere altro per mancati guadagni e spese per la parte del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa contratto non eseguita. Sarà inoltre addebitato al GESTORE il maggior onere che dovesse derivare al COMMITTENTE dalla stipulazione di un nuovo contratto. E’ fatta salva, La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo comporta in ogni caso, la richiesta degli eventuali a titolo di penale, l’escussione totale della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subitidanni. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del COMMITTENTE, sia da parte del GESTORE, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenziadell’Amministrazione, su proposta del RUPR.U.P., a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzial’Amministrazione, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguentiinadempienze: - − mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - − scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - − manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - − disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - − sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi consecutivi; - − reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - − mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - − utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - − concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - − inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - − ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - − violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - − esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; . Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario l’affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateIl contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:
1) mancata presa in consegna della struttura nei termini prescritti;
2) mancato inizio attività nei termini prescritti ;
3) il mancato ottenimento, il ritiro, la sospensione ed il mancato rinnovo di licenze ed autorizzazioni necessarie per la gestione della struttura;
4) condanne per le quali sia prevista l’impossibilità di condurre le attività proprie della gestione delle strutture ovvero sia prevista l’interdizione dall’esercizio della professione o dell’arte;
5) mancata attuazione degli interventi nei tempi e nei modi previsti dalla proposta gestionale, nonché da altri obblighi assunti con la stessa e costituenti elementi di valutazione dell’offerta;
6) esecuzione di attività e/o interventi sulla struttura non autorizzati dal Comune;
7) presenza nella struttura di personale non in regola in base alla vigente normativa in materia di assunzioni;
8) inadempienze agli degli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come retributivi e contributivi nei confronti del personale utilizzato nella struttura;
9) gravi e conseguentemente contestate inadempienze di servizio quali l’insufficienza di personale rispetto al numero previsto dalla legge o ritenuto necessario, o relative alla qualità del servizio;
10) mancata revisione degli impianti tecnologici secondo la vigente normativa;
11) inadempienze in materia di sicurezza in generale;
12) gravi motivi di ordine igienico o di ordine pubblico;
13) mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
14) violazione del divieto di subconcessione;
15) interruzioni e/o abbandono del servizio;
16) messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono etc);
17) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal Responsabile dell’Agenziaricevimento della relativa richiesta.
18) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute ;
19) mancato pagamento del canone di concessione qualora il ritardo si prolunghi oltre il quarto mese successivo alla scadenza. E' fatto salvo quanto stabilito nell'art. 41;
20) l’addebito del massimo numero delle infrazioni accertate, su proposta ai sensi del RUPprecedente art. 40. La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore. Nei suddetti casi, il Comune comunicherà al Concessionario gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni. Qualora il Concessionario non rispetti il termine sopraindicato o qualora le deduzioni non siano, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto terminegiudizio del Comune, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà accoglibili è facoltà di del Concedente risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine Per tutti gli altri casi di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione violazione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispettoil Comune, da parte dell’operatore economico affidatarioindipendentemente dall’applicazione delle penali, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa Comune risolvere il contratto. E’ fatta salvaIn caso di risoluzione, il Comune provvederà all’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Il Concessionario può richiedere la risoluzione del contratto in ogni casocaso d’impossibilità ad eseguirne le prescrizioni in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.secondo il disposto dell’art. 1672 del C.C.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato d'Onere
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencate1. Il presente Contratto di TD si risolverà di diritto, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi ai sensi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatarioper gli effetti dell’art. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo1456 c.c., nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza seguenti casi:
a) mancata ottemperanza del “Gestore a un ordine di ripristino della conformità del Servizio rispetto alle prescrizioni negozialmente imposte, emesso dalla Regione, nel termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., 30 gg. dalla ricezione dell’ordine stesso;
b) insorgenza delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti condizioni ostative all’affidamento dei contratti pubblici di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatarioall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste perdita di ogni altro requisito prescritto dalla legge n. 136/2010; - utilizzo per il legittimo affidamento di contratti pubblici;
c) subappalto non autorizzato del personale Servizio, o cessione del contratto;
d) qualora, ai sensi del successivo art. 20, il Gestore non adeguato comunichi immediatamente alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivoRegione la variazione dei requisiti previsti dal predetto articolo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli perda del tutto i medesimi.
2. Con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, il presente Contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) effettuazione di pagamenti riferibili al presente affidamento, sia nei rapporti tra la Regione e il Gestore che in quelli tra il Gestore e gli Operatori della Filiera, senza l’ausilio di banche o Poste Italiane S.p.A., o senza lo strumento del bonifico bancario o postale;
b) mancato inserimento, nell’ambito dei contratti o atti comunque denominati tra il Gestore e gli Operatori della Filiera, di un’apposita clausola con la quale le parti del contratto o dell’atto si impegnino all’osservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile 136/10 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
c) mancato inserimento, nei contratti o atti comunque denominati intervenuti tra il Gestore e gli Operatori della Filiera, della clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera a);
d) mancata risoluzione del contratto tra Gestore ed Operatore della Filiera nel termine di 15 giorni solari dalla notizia dell’inadempimento dell’Operatore della Filiera rispetto agli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari;
e) mancata informativa verso la prosecuzione dell’appaltoRegione e/o la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente degli inadempimenti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 14 del presente Contratto ed all’art. 3 della legge 136/10, entro il termine di 15 giorni solari dalla notizia dell’inadempimento;
f) in tutte le altre ipotesi di violazione, da parte del Gestore, delle disposizioni di legge o di regolamento in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Regione comunicherà formalmente al Gestore la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto1456 c.c.
4. E’ fatta salva, fatto salvo il risarcimento dei danni in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subitifavore della Regione.
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Di Trasporto Disabili
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateNel caso in cui l’aggiudicatario sospendesse arbitrariamente i servizi, la Stazione appaltante avrà la piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all’aggiudicatario la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione, con rivalsa sulla cauzione e/o corrispettivi dovuti. Qualora l’arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della duratadi più di 6 giorni, la Stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui si verificassero e contestassero all’aggiudicatario a mezzo pec dichiaratiin sede di gara, in modo reiterato le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi di cui all’art. 20 o inadempienze relative a tutte le altre attività previste nell’articolo cinque del presente capitolato, anche se non fossero sempre le stesse e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzianon siverificassero sempre nella stessa sede di servizio, su proposta del RUPl’Amministrazione appaltante potrà, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di suo insindacabilegiudizio risolvere il contratto, fatte salve eventuali azioni per il risarcimento danni. Si considerano gravi Per modo reiterato si deve intendere il verificarsi di 6 (sei) inadempienze le seguenticontestate per iscritto all’interno di ogni anno di attività. Sono cause di risoluzione: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto• la mancata effettuazione del servizio, senza giustificato motivo; • l’aver subappaltato il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione; • l’aver contestato all’operatore economico oltre le sei volte, nei termini stabiliti dal a mezzo pec espressamente indicati in sede di gara, l’inosservanza delle disposizioni del presente Disciplinarecapitolato; - scadenza • la mancata assunzione del “termine servizio alla data stabilita; • le prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, lavoro o non assicurato o per utilizzodi personale non in possesso dei requisiti d’accesso; • l’arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte della ditta aggiudicataria dei servizi oggetto del R.U.P.presente capitolato speciale, delle penali previste dal relativo Bando non dipendente da causa di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopraforza maggiore; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza• la frode; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per • inosservanza dell’art. 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge della L. 13 agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; - • le sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia; • la sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione; • il fallimento del soggetto aggiudicatario o la sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione; • ogni altro inadempimento altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel . In caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto all’operatore economico aggiudicatario potrà essere richiesto di proseguire l’incarico, alle medesime condizioni, fino a nuova aggiudicazione. L’operatore economico in tal caso incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dalla stazione appaltante, fatto salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale affidamento del servizio ad altro operatore economico e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi. La risoluzione del contratto sarà dichiarata con preavviso di dieci giorni da trasmettere con pec. All’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitegiorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti. La stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 110 del contrattoD. Lgs. 50/2016, comeper cui, ad esempioin caso di fallimento dell'aggiudicatario o dell'impresa mandataria nel caso di raggruppamento, ovvero in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la maggiore spesa sostenuta Stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subititempo rimanente.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateNel caso di violazione degli obblighi contrattuali, L’Amministrazione Comunale potrà risolvere anticipatamente il contratto nei seguenti casi: - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla ditta appaltatrice anche a seguito di diffide formali dell’Amministrazione stessa; - eliminazione solo parziale delle violazioni contestate; - violazioni eliminate oltre il termine indicato nella diffida; - la sospensione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato, anche per un solo giorno; - subappalto globale del servizio; - fallimento dell’impresa aggiudicataria - mancato inoltre della documentazione prevista dall’art. 5 del presente Capitolato; - Alla risoluzione anticipata si provvederà come segue: - 1) L’Amministrazione Comunale contesterà le violazioni a mezzo lettera raccomandata A/R e assegnerà un termine per la loro eliminazione; - 2) La ditta dovrà provvedere a porre in essere nei termini e nelle modalità della lettera di diffida, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi disposizioni impartite dall’Amministrazione; - 3) Trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, il contratto si intenderà risolto procedendo nei confronti dell’appaltatore alla determinazione dei danni sofferti e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatariorivalendosi con l’incameramento della cauzione. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per Il Comune si riserva inoltre la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà piena facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appaltorecedere dal contratto in qualsiasi momento, senza giustificato motivomediante semplice preavviso di mesi tre (3), nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza nel caso in cui intendesse organizzare l’espletamento del “termine di recupero” servizio, in gestione diretta, senza che la prestazione si sia perfezionataditta possa pretendere compensi aggiuntivi, ferma restando l’applicazionerimborsi, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando indennizzi e risarcimenti di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.sorta;
Appears in 1 contract
Samples: Bando Di Gara
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateIn tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi derivanti dall’appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile e degli art. 108 del d. lgs. 50/2016. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla ditta affidataria, secondo le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenziavigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, su proposta resta salvo il diritto al risarcimento del RUPdanno. In particolare, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per il Committente avrà la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenticontratto nei seguenti casi: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinaregravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016; - scadenza penali comminate dal Committente per importo superiore al 10% del “termine valore annuale del corrispettivo contrattuale; - assenze, sospensione, abbandono o ritardo che comportino di recupero” senza che fatto la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazionemancata effettuazione, da parte del R.U.P.personale addetto, delle penali previste dal relativo Bando del servizio affidato; - impiego di Abilitazione al MePa, sempre personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio nei termini e limiti di cui sopraindicati al precedente art. 5; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatariocessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenzadei diritti e degli obblighi inerenti al presente appalto; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, violazione delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie disposizioni sulla tracciabilità dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per pagamenti ai sensi dell’art. 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di della legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale ogni altra inadempienza, qui non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivocontemplata, fallimentoo fatto, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi a termine dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi . La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di cui ai paragrafi successivi (Divieto legge, compresa la facoltà del Committente di cessione affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. All’Appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore senza bisogno di diffide formali. Con riferimento al recesso dal contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione sia da parte del contrattoCommittente, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitesia da parte dell'Appaltatore, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salvasi applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in ogni casoparticolare, la richiesta degli eventuali maggiori danni subitil'art. 1671 del Codice Civile.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateLa risoluzione opererà nel caso di inadempimento delle obbligazioni, le inadempienze agli ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del c.c., salvo in ogni caso il risarcimento del danno ed ogni altra azione che il Comune ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione il verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi: • gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta concessori • impiego di personale privo di abilitazione o con professionalità non conforme all’attività sportiva esercitata nelle strutture • cessione del RUP, a mezzo contratto o sub appalto dei servizi • sospensione o interruzione dei servizi per motivi non dipendenti da cause di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione forza maggiore • caso di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà perdita della titolarità delle autorizzazioni o licenze o iscrizione alla Federazione sportiva nazionale di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appaltoriferimento • esercizio di attività diverse da quelle ammesse, senza giustificato motivola preventiva autorizzazione del Comune • cessazione dell’attività o scioglimento del concessionario. La risoluzione contrattuale fa sorgere in capo al Comune il diritto di affidare l’esecuzione del servizio al soggetto che segue in graduatoria. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione, nei termini stabiliti l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, compresi i maggiori costi che l’Amministrazione dovrà sostenere per fare eseguire i servizi da altro soggetto. Gli atti definitivi del concedente riguardo a decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso, penalità, risarcimento dei danni ed altri che non abbiano carattere di automaticità sono assunti dal presente Disciplinare; - scadenza responsabile del “termine servizio interessato, previa acquisizione di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre specifico parere della Giunta comunale. Tali atti sono definitivi e pertanto impugnabili innanzi il Giudice Amministrativo nei termini e limiti con le procedure di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subitilegge.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Di Gestione
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateL’Agenzia potrà, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenziainoltre, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contrattocontratto di diritto ex art. Si considerano gravi inadempienze le seguenti1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di mettere in mora, oltre che nei casi di cui all’art. 108, c.1 e 2, Dlgs. 50/2016, nei seguenti casi: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinarestato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui soprafrode o grave negligenza nell’esecuzione della fornitura; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenzadella fornitura; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui inadempienza accertata alle norme giuridiche riguardanti la di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendentidelle maestranze; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale sospensione della fornitura senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni rallentamento delle norme di legge consegne in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto e/o dal presente capitolato - reiterate situazioni di mancato rispetto delle clausole contrattualimodalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appaltoimposte o contributi; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; - mancato rispettoutilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; - mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione della fornitura o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, ovvero alla seconda offerente in graduatoria senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’arteventuali crediti dell’impresa. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contrattominore spesa, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitenulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrattoa norma di legge, come, ad esempio, per i fatti che hanno motivato la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subitirisoluzione.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Fornitura
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateNel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUPil Direttore dell’esecuzione invierà all’appaltatore, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore PEC, diffida ad adempiere e a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte quindici giorni dalla ricezione. Se l’appaltatore non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuniProcedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme Stazione appaltante procederà alla risoluzione di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo diritto del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appaltocontratto, ai sensi dell’art. 1453 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, maggior danno subito compresa la maggiore maggior spesa sostenuta per affidare ad un’altra altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L’Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., a mezzo PEC senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi: • cause di decadenza previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016; • violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; • violazione del divieto di cessione del contratto; • violazione della normativa in materia di subappalto; • violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; • servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del personale dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di soci lavoratori; La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva prestata, di cui all’art. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti20 del presente capitolato.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzial’Amministrazione, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - ✓ mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - ✓ scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - ✓ manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - ✓ disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - ✓ sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi consecutivi; - ✓ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - ✓ mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - ✓ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - ✓ concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - ✓ inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ✓ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - ✓ violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - ✓ esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario l’affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ È fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.
Appears in 1 contract
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge Qualora l'Impresa incorrerà in una tardiva esecuzione e/o inosservanza delle disposizioni contenute nei singoli affidamenti, il Comune di Castelvetrano si riserva la facoltà di procedere con semplice atto amministrativo alla risoluzione dell'Accordo quadro, senza ulteriore incombenza e con incameramento della cauzione definitiva valida, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Azienda stessa, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta. E’ in facoltà, inoltre, della Stazione appaltante di risolvere, in tutto o in parte, l’appalto qualora lo ritenga necessario nell’interesse del servizio nonché nei casi di inadempimento delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appaltopresente Capitolato. La Stazione appaltante risolverà, ai sensi dell’art. 1453 1456 C.C., il contratto che seguirà all’aggiudicazione dell’appalto: - in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del codice civilepresente capitolato e atti complementari, della normativa di riferimento, nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - nel caso la ditta affidataria non esegua quanto richiesto dalla Stazione appaltante e accettato dalla stessa in sede di gara; - nell’ipotesi di segnalata violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi obblighi; - nei casi di cui ai paragrafi successivi (Divieto subappalto e/o di cessione di del contratto, previsti dagli atti di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza)gara; - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatarionel caso in cui i termini di esecuzione abbiano superato quelli previsti; Nel - in caso di fallimento, anche se a seguito di concordato preventivo, della Ditta aggiudicataria ovvero dell’Impresa mandataria, nell’ipotesi di Associazione Temporanea d’Impresa; - in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale: In tale ipotesi la Stazione appaltante provvederà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, a risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, con diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti senza che la ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute fini al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà la Stazione appaltante ha piena facoltà di affidare quanto oggetto del presente CSA alla ditta risultata successiva nella graduatoria della gara, al ribasso offerto, addebitando i maggiori oneri economici alla ditta inadempiente. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto della Stazione appaltante al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali risarcimento dei maggiori danni subitisubiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge Qualora l'Impresa incorrerà in una tardiva esecuzione e/o inosservanza delle disposizioni contenute nei singoli affidamenti, il Comune di Castelvetrano si riserva la facoltà di procedere con semplice atto amministrativo alla risoluzione dell'Accordo quadro, senza ulteriore incombenza e con incameramento della cauzione definitiva valida, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Azienda stessa, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta. E’ in facoltà, inoltre, della Stazione appaltante di risolvere, in tutto o in parte, l’appalto qualora lo ritenga necessario nell’interesse del servizio nonché nei casi di inadempimento delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appaltopresente Capitolato. La Stazione appaltante risolverà, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario 1456 C.C., il contratto che seguirà all’aggiudicazione dell’appalto: in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato e atti complementari, della normativa di cui ai paragrafi successivi (Divieto riferimento, nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; nel caso la ditta affidataria non esegua quanto richiesto dalla Stazione appaltante e accettato dalla stessa in sede di gara; nell’ipotesi di segnalata violazione degli obblighi; nei casi di subappalto e/o di cessione di del contratto, previsti dagli atti di credito o gara; nel caso in cui i termini di subappaltoesecuzione abbiano superato quelli previsti; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel in caso di fallimento, anche se a seguito di concordato preventivo, della Ditta aggiudicataria ovvero dell’Impresa mandataria, nell’ipotesi di Associazione Temporanea d’Impresa; in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale: In tale ipotesi la Stazione appaltante provvederà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, a risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, con diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti senza che la ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute fini al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà la Stazione appaltante ha piena facoltà di affidare quanto oggetto del presente CSA alla ditta risultata successiva nella graduatoria della gara, al ribasso offerto, addebitando i maggiori oneri economici alla ditta inadempiente. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto della Stazione appaltante al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali risarcimento dei maggiori danni subitisubiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento E Per l'Esecuzione Dei Lavori Di Demolizione
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateNel caso in cui l’aggiudicatario sospendesse arbitrariamente i servizi, la Stazione appaltante avrà la piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all’aggiudicatario la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione, con rivalsa sulla cauzione e/o corrispettivi dovuti. Qualora l’arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 5 giorni, la Stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto di accordo quadro e del contratto applicativo in essere. Nel caso in cui si verificassero e contestassero all’aggiudicatario a mezzo pec dichiarati in sede di gara, in modo reiterato le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenziarelative a tutte le altre attività previste nel presente capitolato, su proposta del RUPanche se non fossero sempre le stesse, l’Amministrazione appaltante potrà, a mezzo suo insindacabile giudizio risolvere il contratto, fatte salve eventuali azioni per il risarcimento danni. Per modo reiterato si deve intendere il verificarsi di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi inadempienze contestate per iscritto all’interno di ogni anno di attività. Sono cause di risoluzione: • la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appaltomancata effettuazione del servizio, senza giustificato motivo; • l’aver subappaltato il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione; • l’aver contestato all’operatore economico oltre le sei volte, nei termini stabiliti dal a mezzo pec espressamente indicati in sede di gara, l’inosservanza delle disposizioni del presente Disciplinarecapitolato; - scadenza • la mancata assunzione del “termine servizio alla data stabilita; • le prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, lavoro o non assicurato o per utilizzo di personale non in possesso dei requisiti d’accesso; • l’arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte della ditta aggiudicataria dei servizi oggetto del R.U.P.presente capitolato speciale, delle penali previste dal relativo Bando non dipendente da causa di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopraforza maggiore; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza• la frode; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per • inosservanza dell’art. 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge della L. 13 agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; - • le sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia; • la sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione; • il fallimento del soggetto aggiudicatario o la sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione; • ogni altro inadempimento altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel . In caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto all’operatore economico aggiudicatario potrà essere richiesto di proseguire l’incarico, alle medesime condizioni, fino a nuova aggiudicazione. L’operatore economico in tal caso incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dalla stazione appaltante, fatto salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale affidamento del servizio ad altro operatore economico e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi. La risoluzione del contratto sarà dichiarata con preavviso di dieci giorni da trasmettere a mezzo pec. All’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitegiorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti. La stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 110 del contrattoD. Lgs. 50/2016, comeper cui, ad esempioin caso di fallimento dell'aggiudicatario o dell'impresa mandataria nel caso di raggruppamento, ovvero in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la maggiore spesa sostenuta Stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subititempo rimanente.
Appears in 1 contract
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateFatto salvo quanto previsto dalla normativa del presente contratto in materia di penali, le inadempienze agli obblighi l’Amministrazione committente si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della Ditta appaltatrice alle clausole contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenziaed in particolare a quelle di cui all’articolo 5. E’ prevista la risoluzione di diritto del contratto, su proposta ai sensi dell’art. 1456 del RUPCodice Civile, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenticon automatico incameramento della cauzione definitiva: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appaltoqualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, senza giustificato motivoanche parziale, nei termini stabiliti dal presente Disciplinaredel servizio; - scadenza del “termine per abbandono dell'appalto salvo che per cause di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopraforza maggiore; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatarioper cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali cessazione di propria competenza; - disattenzioneattività, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/concordato preventivo o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatariodella ditta aggiudicataria; - inottemperanza agli in tutti i casi in cui, ai sensi dell’art. 3, comma 8, legge n. 136/2010, si verificano inosservanze degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’Amministrazione committente - senza diritto di preventiva costituzione in mora della ditta appaltatrice - dichiarerà risolto di diritto il contratto a mezzo di determinazione dirigenziale, dandone semplice comunicazione alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile ditta suddetta e provvedendo, come meglio crederà, per la prosecuzione dell’appaltocontinuazione dell’appalto del servizio, ai sensi dell’artcon l'obbligo per la ditta appaltatrice decaduta di risarcire all’Amministrazione stessa i danni economici subiti e conseguenti. 1453 In particolare, alla ditta appaltatrice decaduta saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento del codice civile; - violazione servizio ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi altra ditta nonché le spese di cui ai paragrafi successivi (Divieto gara relative al nuovo contratto. Le somme dovute all’Amministrazione committente a titolo di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso risarcimento danni a seguito di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli contratto sono trattenute dall’Amministrazione stessa da eventuali maggiori danni subitipagamenti dovuti alla ditta appaltatrice.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateFermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, le inadempienze il contratto può essere risolto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente indicati e al verificarsi delle seguenti fattispecie:
(1) mancato avvio del servizio entro la data convenuta;
(2) utilizzo di personale non in possesso delle specifiche abilitazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività prescritte dal capitolato e da quanto proposto in sede di offerta;
(3) violazione dei limiti posti alla subconcessione del servizio e del divieto di cessione del contratto;
(4) interruzione e/o abbandono del servizio;
(5) comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono, etc.);
(6) carenza delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa che disciplina il servizio a cui l'aggiudicatario deve scrupolosamente attenersi e costantemente adeguarsi ancorché non espressamente richiamate nel Capitolato;
(7) gravi violazioni agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi e di sicurezza sul lavoro;
(8) accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa, salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale;
(9) mancata osservanza del sistema di autocontrollo ai sensi del D.Lgs. 193/2007 e s.m.ii.;
(10) per gravi e conseguentemente contestate reiterate violazioni di norme igienico – sanitarie ed inosservanze di norme di legge e di regolamenti in materia di igiene e di sanità a seguito di accertamenti effettuati dall’ASL, NAS;
(11) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme di legge in materia di produzione, etichettatura, confezionamento e trasporto, nonché nei casi di inosservanza delle disposizioni previste dal Responsabile dell’AgenziaCapitolato Speciale d’Oneri e dal relativo Allegato 3 – “Menù tipo e Derrate alimentari”, su proposta relative alle condizioni igieniche, alle caratteristiche merceologiche degli alimenti;
(12) nel caso di insufficienze, violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contrattuali che rivestano gravità tali da compromettere la funzionalità del RUPservizio;
(13) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
(14) cumulo di penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale teorico. Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatariovolersi avvalere della risoluzione. Nella contestazione sarà prefissato comunicazione sono indicati gli estremi dell’inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato al Concessionario un termine non inferiore di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi. In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, come risultanti dal capitolato speciale d’oneri e dall’offerta presentata, il Committente, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contesta formalmente per iscritto a 5 mezzo pec, fax o lettera raccomandata, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (cinquequindici) giorni lavorativi naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, per la presentazione adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di eventuali osservazioni; decorso interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per i Comuni. Qualora il suddetto termineConcessionario, l’Agenziaentro il termine assegnato, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora non riterrà valide le giustificazioni addottenon possano essere accolte, avrà è facoltà del Committente di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appaltoIn caso di risoluzione, senza giustificato motivoil Committente beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza fermo restando il diritto al risarcimento del “termine maggior danno subito, alla quantificazione del quale concorrono anche gli oneri e i costi derivanti dalla necessità di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro acquisire un nuovo contratto e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento condizioni economicamente più sfavorevoli che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subitidovessero conseguire.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenziadell’Amministrazione, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzial’Amministrazione, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatarioaggiudicatario tramite sistema AVC PASS oppure svolte autonomamente.; - mancato possesso dei requisiti di sicurezza ed ergonomia di cui al d.lgs. n. 81/2008, riportati nell’oggetto; - mancata consegna della certificazione attestante la conformità degli arredi al rispetto del d.lgs. n.81/2008 in tema di sicurezza ed ergonomia, ovvero certificazione non idonea. Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario l’affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencateFatto salvo quanto previsto dalla normativa del presente contratto in materia di penali, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta l’Amministrazione committente si riserva di chiedere la risoluzione del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi contratto in qualsiasi momento per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, comprovata inadempienza da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti della Ditta appaltatrice alle clausole contrattuali ed in particolare a quelle di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatarioall’articolo 5 ed all’articolo 20 (“Gravi inadempienze”). E’ prevista la risoluzione di diritto del contratto, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione definitiva:
a) qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di propria competenza; - disattenzionesubappalto (diversa dall’unica prevista nel presente capitolato), da parte dell’operatore economico affidatarioanche parziale, delle prescrizioni del servizio;
b) per abbandono dell'appalto salvo che per cause di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuniforza maggiore;
c) per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensionecessazione di attività, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/concordato preventivo o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti amministrazione controllata o messa in liquidazione, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli della ditta aggiudicataria;
d) in tutti i casi in cui, ai sensi dell’art. 3, comma 8, legge n. 136/2010, si verificano inosservanze degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’Amministrazione committente - senza diritto di preventiva costituzione in mora della ditta appaltatrice - dichiarerà risolto di diritto il contratto a mezzo di determinazione del Responsabile del Settore, dandone semplice comunicazione alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile ditta suddetta e provvedendo, come meglio crederà, per la prosecuzione dell’appaltocontinuazione dell’appalto del servizio, ai sensi dell’artcon l'obbligo per la ditta appaltatrice decaduta di risarcire all’Amministrazione stessa i danni economici subiti e conseguenti. 1453 In particolare, alla ditta appaltatrice decaduta saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento del codice civile; - violazione servizio ad opera dell’operatore economico aggiudicatario altra ditta nonché le spese di gara relative al nuovo contratto. L’inosservanza degli obblighi contrattuali o lo svolgimento del servizio in difformità di cui ai paragrafi successivi (Divieto quanto disciplinato con il presente capitolato comporterà, previa redazione di cessione un rapporto di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici accertamento e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempiocomunicazione a mezzo raccomandata R.R., la maggiore spesa sostenuta comminatoria di penali pari a 100, 200, 300 euro rispettivamente per affidare ad un’altra impresa la prima, seconda e terza identica fattispecie di violazione. Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare. Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subitiLa determinazione della penale sarà proceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con possibilità di deduzioni di controparte.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione contrattuale. Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo 14.1 In caso di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazioneinadempimento totale o parziale, da parte del R.U.P.Cliente/Operatore, anche di una sola delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti obbligazioni di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatarioagli articoli 13, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali 13bis, 17 e relativi Allegati, se detto inadempimento non sarà sanato entro 15 giorni dal ricevimento di propria competenza; - disattenzioneuna nota scritta inviata secondo le modalità di cui all’articolo 16, contenente, ai sensi dell’art.1454 C.C., la relativa diffida ad adempiere, Warian potrà risolvere il presente Contratto/Accordo/Offerta, comunicando l’esercizio di tale diritto attraverso l’invio di un’apposita lettera di risoluzione secondo le predette modalità di inoltro.
14.2 A far data dalla ricezione, da parte dell’operatore economico affidatariodel Cliente/Operatore, delle prescrizioni della diffida ad adempiere di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro al comma precedente e fino all’avvenuto adempimento di quanto da esso dovuto secondo i termini e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenticondizioni in essa riportati, Warian si riserva il diritto di: inibire l’eventuale traffico di transito terminante su destinazioni di rete internazionali; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche sospendere le negoziazioni in corso aventi ad oggetto la fornitura di servizi non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge regolamentati e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appaltonon avviarne di nuove; - mancato rispetto, inibire l’accesso alle risorse di rete Warian limitatamente all’invio da parte dell’operatore economico affidatariodel Cliente/Operatore di nuovi ordini relativi al servizio oggetto del presente Contratto/Accordo/Offerta.
14.3 Warian potrà altresì risolvere il presente Contratto, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato previa comunicazione inviata a mezzo di moratoria e conseguenti atti lettera di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari risoluzione di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appaltoal comma 1, ai sensi dell’art. 1453 anche in caso di revoca del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi titolo autorizzatorio di cui ai paragrafi successivi (Divieto al punto b) delle premesse, con risarcimento del danno subito fino ad un importo massimo di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione Euro [50.000,00]. La cessazione per qualsiasi causa del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato presente Accordo comporterà in automatico la cessazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, Accordi ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subitiesso collegati.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Del Servizio