RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. | Il Comune procederà alla risoluzione del contratto nei casi e nei modi individuati dall'art. 108 del Codice. Oltre a quanto già previsto al precedente art. 6 e all'art.10, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: a. grave negligenza e/o malafede nell'esecuzione del servizio, errore grave nell'esercizio dell'attività nonché violazione delle norme in materia di sicurezza applicabili o di ogni altro obbligo previsto dai contratti di lavoro e/o violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; b. sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice; c. inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contratto; d. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio; e. inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010. Fermo quanto previsto all'art. 10, costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui all'art.10 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'appaltatore. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione del soggetto Affidatario.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. | Il Comune procederà alla 1. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni di legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata a/r con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell’esecuzione dei lavori.
2. Per grave inadempimento dell’Appaltatore si intende, a titolo meramente esemplificativo e nei modi individuati dall'art. 108 del Codice. Oltre a quanto già previsto al precedente art. 6 e all'art.10, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecienon esaustivo:
a. grave negligenza a) l’esecuzione dei lavori in totale contrasto con le normali tecniche esecutive e/o malafede nell'esecuzione del servizioin totale difformità dal contratto, errore grave nell'esercizio dell'attività nonché violazione delle norme in materia per i quali non sia sufficiente un intervento di sicurezza applicabili o di ogni altro obbligo previsto dai contratti di lavoro e/o violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenzialiadattamento bensì sia necessario un rifacimento totale;
b. sopravvenuta causa b) l’esecuzione di esclusione di cui all'art. 80 subappalti senza comunicazione e autorizzazione del codice;
c. inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
d. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
e. inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010. Fermo quanto previsto all'art. 10, costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui all'art.10 superi il dieci per cento dell'importo contrattualeCommittente. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti punti che precedono all’Appaltatore spetterà unicamente il contratto sarà risolto pagamento dei lavori già eseguiti e dei materiali a piè d’opera presenti, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comunerisarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
3. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, via le parti concordano che l’eventuale abbandono o assenza dal cantiere, od altra azione od omissione comportante inadempimento contrattuale, commessa senza giustificato motivo tecnico da parte dell’Appaltatore, contestata al medesimo dal Direttore dei Lavori, tramite lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La determina la risoluzione del presente contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimentoai sensi e con gli effetti di cui all’art. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'appaltatore. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione del soggetto Affidatario.1456 C.C..
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Samples: Contract for Construction Works
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. | Il Comune procederà alla risoluzione Ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell’esecuzione del contratto nei casi contrat- to, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimen- to. Acquisite e nei modi individuati dall'artvalutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimen- to dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 del CodiceD.Lgs. Oltre a quanto già previsto al precedente art. 6 e all'art.1050/2016, costituisce motivo di risoluzione di diritto l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabi- le unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le presta- zioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del proce- dimento dichiara risolto il contratto. Le Aziende contraenti si riservano la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa dif- fida ad adempiere ai sensi dell'artdell’art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie: - omessa partecipazione alle riunioni di coordinamento con le Aziende Sanitarie per la definitiva redazione del DUVRI post-gara; - interruzione non giustificata della fornitura; - subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 106 comma 1, lett. d, X.Xxx. 50/2016; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verifi- casse tale situazione di variazione soggettiva; - gravi e reiterate negligenze nell’espletamento della fornitura; - frode nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’importo contrattuale; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecu- zione. Le Aziende contraenti, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressaespres- sa), le previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potranno risolvere di diritto il contratto nei seguenti fattispecie:
a. grave negligenza e/o malafede nell'esecuzione del servizio, errore grave nell'esercizio dell'attività nonché violazione delle norme in materia casi: - l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di sicurezza applicabili appalto o di ogni altro obbligo previsto aggiudicazione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016; - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai contratti trattati, come riconosciuto dalla Corte di lavoro e/giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o violazioni alle norme di una sentenza passata in materia giudicato per vio- lazione del Codice dei Contratti pubblici; - sopravvenienza di contributi previdenziali ed assistenziali;
b. sopravvenuta causa una delle cause di esclusione di cui all'artall’art. 80 del codice;
c. inadempimento alle disposizioni del Responsabile del ProcedimentoD.Lgs. 50/2016; - sospensione dell’attività commerciale, pregiudizievole del concordato preventivo, fallimento, amministrazione con- trollata, liquidazione; - situazioni indicate nel Patto di integrità (v. art. 4.14); - nel caso in cui avvengano transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dei termini dell’art. 3, co. 8, L. 136/2010; - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di esecuzione del contratto;
d. manifesta incapacità ap- palto ai sensi dell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016. Le Aziende contraenti sono infine tenute a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: - nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
e. inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di tracciabilità finanziaria una o più misure di prevenzione di cui alla Legge n. 136/2010al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. Fermo quanto previsto all'art80 D.Lgs. 10, costituisce altresì motivo di 50/2016. Con la risoluzione del contratto per grave inadempimentosorge in capo alle Aziende contraenti la facoltà di scorrere la gra- duatoria o comunque di affidare a terzi la fornitura (o la parte rimanente di questa), l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui all'art.10 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il addebitando alla Ditta decaduta le maggiori spese sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste dal contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressarisol- to. La Ditta decaduta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti. Gli importi dovuti dalla Ditta decaduta verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o de- tratti dalla fattura eventualmente emessa dalla Ditta. È fatta salva per le Aziende contraenti la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l’art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le disposizio- ni del codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto contratto. È fatta infine salva l’applicazione dell’art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'appaltatore. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione del soggetto Affidatariocontratto.
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Samples: Procurement Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. | Il Comune procederà Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equiparabile: - nei casi di graveo reiteratainadempienzadegli obblighi assunti come indicati Obblighi e responsabilità del consulente; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine richiesto; - perdita dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla gara; - cessazione dell’attività, fallimento; - variazioni soggettive dell’esecutore del contratto in ipotesi non consentite dalla legge; - mancata dimostrazione, in qualsiasi momento e con la frequenza ritenuta opportuna, del pieno adempimento degli obblighi in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale, retributiva e comunque derivante da rapporti di lavoro del personale; - radiazione o cancellazione dal RUI di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 209/2005; in tal caso è obbligo del Consulente - intermediario darne pronta informazione all’Azienda Sanitaria e la risoluzione del contratto è immediata; - nei casi e nei modi individuati dall'art. 108 del Codice. Oltre a quanto di applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità da parte dell’IVASS (già previsto al precedente art. 6 e all'art.10ISVAP) diverse dalla radiazione o cancellazione; - mancata dimostrazione di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, costituisce motivo di risoluzione di diritto errori professionali o altra inadempienza; - subappalto o cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a. grave negligenza e/o malafede nell'esecuzione del servizio, errore grave nell'esercizio dell'attività nonché ; - violazione delle norme in materia degli obblighi derivanti dal Codice di sicurezza applicabili o di ogni altro obbligo previsto dai contratti di lavoro e/o violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
b. sopravvenuta causa di esclusione comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 80 del codice;
c. inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimentoal D.P.R. 16.4.2013, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
d. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
e. inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010. Fermo quanto previsto all'art. 10, costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui all'art.10 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa62. La risoluzione del contratto contratto, ove non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento previsto dal presente Capitolato, avrà effetto dal giorno stabilito nella comunicazione dell’Azienda Sanitaria, la quale si rivarrà dei danni subiti sulla cauzione definitiva e avrà diritto di affidare a causa dell'inadempimentoterzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno del Prestatoreinadempiente, su cui graveranno tra l’altro i costi del nuovo affidamento del servizio e dell’esecuzione dello stesso. Per L’esecuzione in danno non esimerà il ripetersi Prestatoredalle responsabilità civili e penali ad esso ascrivibili a norma di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza legge per i fatti che alcun indennizzo sia dovuto all'appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'appaltatore. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione del soggetto Affidatarioavranno motivato la risoluzione.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. | Il Comune procederà alla Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1°, del contratto nei casi Codice e nei modi individuati dall'artsarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108 108, comma 2°, del CodiceCodice secondo la procedura ivi indicata. Oltre In considerazione della specificità e particolarità dei servizi affidati, la stazione appaltante valuta particolarmente gravi gli accadimenti di seguito elencati:
x. Xxxxxxxxxx dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b. Mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a quanto già previsto al precedente art. 6 e all'art.10, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contrattocontrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'artdell’art. 1456 c.c80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c. Perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. (clausola risolutiva espressa)80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d. Violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, le seguenti fattispecie:fiscale e retributiva da parte dell’ appaltatore;
a. grave negligenza e/o malafede nell'esecuzione del servizio, errore grave nell'esercizio dell'attività nonché violazione e. Violazione delle norme in materia tema di sicurezza applicabili o di ogni altro obbligo previsto dai contratti di del lavoro e/o violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenzialie trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
b. sopravvenuta causa f. Violazione dell’obbligo di esclusione di cui all'art. 80 del codicesegretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
c. inadempimento alle disposizioni g. Cessione parziale o totale del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contrattoContratto da parte dell’Appaltatore;
d. manifesta incapacità h. Gravi manchevolezze o inidoneità nell'esecuzione deficienze nella qualità del servizio;
e. inadempimento i. Interruzione del servizio senza giusta causa;
j. Applicazione di penali, da parte dell'appaltatore degli obblighi della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
k. Mancata stipula delle polizze assicurative previste dalla documentazione di tracciabilità finanziaria gara;
l. Mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Azienda. In tutti i predetti casi l’Ente avrà diritto a risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., incamerando la cauzione di cui alla Legge n. 136/2010all’art. Fermo quanto previsto all'art. 10103 del Codice, costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui all'art.10 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa dell'inadempimentodall’Azienda. Per il ripetersi Nel caso di gravi inadempienzerisoluzione, previe le contestazioni l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'appaltatore. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione del soggetto AffidatarioContratto.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. | Il Comune procederà La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’Aggiudicatario consentirà alla risoluzione del contratto nei casi e nei modi individuati dall'art. 108 del CodiceStazione Appaltante di risolvere il contratto. Oltre a quanto già genericamente previsto al precedente art. 6 e all'art.10dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituisce costituiscono motivo di per la risoluzione di diritto del contrattocontratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a. grave negligenza e: - gravi e ripetute infrazioni che mettano a rischio l’incolumità o il benessere psico-fisico degli anziani assistiti; - mancata collaborazione per il mantenimento dell’accreditamento così come previsto dalla Legge Regionale Toscana n.82/2009, modificata dalla Legge Regionale Toscana n.49 del 20.09.2010, e dal Regolamento Attuativo n.29/R del 03.03.2010, o malafede nell'esecuzione successive norme; - il mancato raggiungimento di performance che metta in cattiva luce la Stazione Appaltante, - verificarsi di casi di maltrattamenti di anziani da parte dei dipendenti dell’Aggiudicatario; - l’interruzione non motivata del servizio; - il fallimento dell’Aggiudicatario o la sua sottoposizione a procedure derivanti da insolvenza; - gravi inadempimenti contrattuali, errore grave nell'esercizio dell'attività nonché violazione tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali, a titolo esemplificativo: inosservanza delle norme in materia igienico-sanitarie riconducibile alla attività dell’Aggiudicatario; inosservanza delle norme relative al personale dipendente, compreso l’utilizzo di sicurezza applicabili personale privo di requisiti; mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro; danni agli ospiti, all’amministrazione e ai beni di proprietà della Stazione Appaltante, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza; utilizzo di ogni altro obbligo previsto dai contratti di lavoro e/o violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
b. sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
c. inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del rispetto materiali non previsti nel contratto; - perdita dei termini di esecuzione del contratto;
d. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione requisiti previsti dalla normativa per l’affidamento del servizio;
e. inadempimento ; - cessione del contratto non autorizzata; - subappalto non autorizzato; - reiterate applicazioni di penalità. - in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Documento. Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Stazione Appaltante determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all’Aggiudicatario. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto della Stazione Appaltante di affidare a terzi il servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente. A questo ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da parte dell'appaltatore degli obblighi eventuali crediti vantati dall’Aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante. Il caso di tracciabilità finanziaria minore spesa nulla competerà all’Aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di cui alla Legge n. 136/2010legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Fermo quanto previsto all'art. 10, costituisce altresì motivo In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'ipotesi la Stazione Appaltante potrà scorrere progressivamente la graduatoria formatasi in cui l'ammontare complessivo della penale sede di cui all'art.10 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale. Nelle ipotesi di cui gara ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione sensi dell’art.110 del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'appaltatore. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione del soggetto AffidatarioD.Lgs 50/2016.
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Samples: Contratto Di Appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. | Il Comune procederà alla risoluzione contratto si risolve previo provvedimento motivato e comunicazione dell’inizio del contratto nei casi e nei modi individuati dall'art. 108 del Codiceprocedimento stesso. Oltre a quanto già genericamente previsto dall’art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, e dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante può risolvere il contratto:
a. in caso di continue ripetute negligenze nell’esecuzione delle prescrizioni contenute nel Contratto e nel presente Capitolato;
b. per false dichiarazioni o fatturazioni, per gravi inadempienze o frode, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
c. nel caso in cui l’aggiudicatario non si attenga a quanto indicato nel Progetto Tecnico presentato in sede di offerta e valutato dalla Commissione di gara ai fini dell’ aggiudicazione;
d. in caso di cessione del contratto, di cessazione dell’attività, oppure, nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ aggiudicatario;
e. per esigenze di interesse pubblico specificate nel provvedimento di risoluzione;
f. inadempienze rilevate nel trattamento economico e previdenziale degli operatori. Nei casi previsti alle lettere a), b), c) del presente articolo, l’appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al precedente artcompleto risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e al rimborso delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’ affidamento del servizio ad altro soggetto. 6 e all'art.10, costituisce motivo In caso di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'artdell’art. 1456 c.c110 del D.Lgs. (clausola risolutiva espressa)50/2016, le seguenti fattispecie:
a. grave negligenza e/o malafede nell'esecuzione sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, errore grave nell'esercizio dell'attività nonché violazione delle norme escluso l'originario aggiudicatario. Il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in materia sede di sicurezza applicabili o di ogni altro obbligo previsto dai contratti di lavoro e/o violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
b. sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
c. inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
d. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
e. inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010. Fermo quanto previsto all'art. 10, costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui all'art.10 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'appaltatore. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione del soggetto Affidatarioofferta.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. | Il Comune procederà alla risoluzione del contratto nei casi e nei modi individuati dall'art14.1 La Fondazione CMCC, potrà risolvere anticipatamente il Contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice. Oltre a quanto già previsto al precedente art. 6 e all'art.10, costituisce motivo Codice del Contratti Pubblici.
14.2 Le parti convengono che il Contratto potrà essere risolto di risoluzione di diritto del contrattodiritto, ai sensi dell'artdell’articolo 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta della Fondazione CMCC, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge,
i) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti d’ordine generale e speciali richiesti per partecipare alla procedura e la sottoscrizione del Contratto;
ii) in caso di affidamento in subappalto senza autorizzazione della Fondazione CMCC;
iii) qualora il Fornitore contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 12 (Codice Etico e Normativa Anticorruzione) 15 (Subappalto e Cessione del Contratto);
iv) in caso di superamento della soglia di penalità del 10% dell’ammontare netto contrattuale (ove previste);
v) in caso di esito negativo della verifica circa la regolare esecuzione delle prestazioni riferite a beni e servizi. Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale della Fondazione CMCC, da eseguirsi a mezzo scritto, senza bisogno di preavviso o messa in mora.
14.3 Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze del Fornitore con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al Contratto, che la Fondazione CMCC rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata a mezzo scritto.
14.4 Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Fondazione CMCC, sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a. grave negligenza e/o malafede nell'esecuzione del servizio, errore grave nell'esercizio dell'attività nonché violazione qualora una delle norme in materia di sicurezza applicabili o di ogni altro obbligo previsto dai contratti di lavoro e/o violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
b. sopravvenuta causa di esclusione di cui all'artdichiarazioni e garanzie rilasciate dal Fornitore ai sensi dell’art. 80 del codice;Codice dei Contratti Pubblici, si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata.
c. inadempimento alle disposizioni 14.5 La Fondazione CMCC ha diritto di procedere nei confronti del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del rispetto Fornitore per il risarcimento dell’eventuale maggior danno nonché in ogni altra eventuale azione risarcitoria a tutela dei termini di esecuzione del contratto;propri interessi.
d. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
e. inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010. Fermo quanto previsto all'art. 10, costituisce altresì motivo 14.6 Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimentoContratto, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui all'art.10 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale. Nelle ipotesi di cui Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'appaltatore. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione del soggetto AffidatarioContratto.
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Samples: General Conditions of Contract for Services and Supplies
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. | Il Comune procederà L'Amministrazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:
a) mancato inizio dell’affidamento alla data stabilita;
b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
c) interruzione non motivata dei servizi in concessione;
d) in caso di deficienze o reiterata violazione delle disposizioni del presente Capitolato, di leggi o regolamenti che rendano impossibile la regolare prosecuzione della concessione. In tale ultimo caso il CONCESSIONARIO verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 1454 c.c. Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto nei ai sensi di legge. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi e nei modi individuati dall'art. 108 del Codice. Oltre a quanto già previsto al precedente art. 6 e all'art.10, costituisce motivo di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione appaltante - PROMOTORE notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di diritto del contrattocinque giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, le seguenti fattispecie:
a. grave negligenza e/o malafede nell'esecuzione del servizio, errore grave nell'esercizio dell'attività nonché violazione delle norme in materia di sicurezza applicabili o di ogni altro obbligo previsto dai contratti di lavoro e/o violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
b. sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
c. inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
d. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
e. inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010. Fermo quanto previsto all'art. 10, costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui all'art.10 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, diritto. In caso di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione del contratto non pregiudica contratto, l’Amministrazione Appaltante - PROMOTORE potrà procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all’incameramento della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, fatte salve l’azione per il risarcimento del danno subito ed ogni caso il diritto del Comune al risarcimento altra azione che l’Amministrazione Appaltante - PROMOTORE ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei danni subiti a causa dell'inadempimentopropri interessi. Per il ripetersi Nella medesima ipotesi graveranno sul soggetto inadempiente le spese che l’Amministrazione Appaltante – PROMOTORE dovesse eventualmente sostenere per espletare una nuova procedura diretta all’individuazione di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'appaltatore. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione del soggetto Affidatarioun nuovo contraente.
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Samples: Concessione Di Servizi
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. | Il Comune procederà alla risoluzione Ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell’esecuzione del contratto nei casi contrat- to, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimen- to. Acquisite e nei modi individuati dall'artvalutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimen- to dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 del CodiceD.Lgs. Oltre a quanto già previsto al precedente art. 6 e all'art.1050/2016, costituisce motivo di risoluzione di diritto l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabi- le unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le presta- zioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del proce- dimento dichiara risolto il contratto. Le Aziende contraenti si riservano la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa dif- fida ad adempiere ai sensi dell'artdell’art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie: - omessa partecipazione alle riunioni di coordinamento con le Aziende Sanitarie per la definitiva redazione del DUVRI post-gara; - interruzione non giustificata della fornitura; - subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 106 comma 1, lett. d, X.Xxx. 50/2016; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verifi- casse tale situazione di variazione soggettiva; - gravi e reiterate negligenze nell’espletamento della fornitura; - frode nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’importo contrattuale; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecu- zione. Le Aziende contraenti, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressaespres- sa), le previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potranno risolvere di diritto il contratto nei seguenti fattispecie:
a. grave negligenza e/o malafede nell'esecuzione del servizio, errore grave nell'esercizio dell'attività nonché violazione delle norme in materia casi: - l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di sicurezza applicabili appalto o di ogni altro obbligo previsto aggiudicazione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016; - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai contratti trattati, come riconosciuto dalla Corte di lavoro e/giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o violazioni alle norme di una sentenza passata in materia giudicato per vio- lazione del Codice dei Contratti pubblici; - sopravvenienza di contributi previdenziali ed assistenziali;
b. sopravvenuta causa una delle cause di esclusione di cui all'artall’art. 80 del codice;
c. inadempimento alle disposizioni del Responsabile del ProcedimentoD.Lgs. 50/2016; - sospensione dell’attività commerciale, pregiudizievole del concordato preventivo, fallimento, amministrazione con- trollata, liquidazione; - situazioni indicate nel Patto di integrità (v. art. 4.9); - nel caso in cui avvengano transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dei termini dell’art. 3, co. 8, L. 136/2010; - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di esecuzione del contratto;
d. manifesta incapacità ap- palto ai sensi dell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016. Le Aziende contraenti sono infine tenute a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispo- ne l’applicazione di una o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
e. inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi più misure di tracciabilità finanziaria prevenzione di cui alla Legge n. 136/2010al codice delle leggi antimafia e delle re- lative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. Fermo quanto previsto all'art80 X.Xxx. 10, costituisce altresì motivo di 50/2016. Con la risoluzione del contratto per grave inadempimentosorge in capo alle Aziende contraenti la facoltà di scorrere la gra- duatoria o comunque di affidare a terzi la fornitura (o la parte rimanente di questa), l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui all'art.10 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il addebitando alla Ditta decaduta le maggiori spese sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste dal contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressarisol- to. La Ditta decaduta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti. Gli importi dovuti dalla Ditta decaduta verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o de- tratti dalla fattura eventualmente emessa dalla Ditta. È fatta salva per le Aziende contraenti la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l’art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le disposizio- ni del codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto contratto. È fatta infine salva l’applicazione dell’art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'appaltatore. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto Affidatario nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione del soggetto Affidatariocontratto.
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