Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso Clausole campione

Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso. Art. 145 (Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 cod.civ.) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso. 1. Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando motivato preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso. Art. 39 Risarcimento danni
Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso. Art. 92 - Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle cooperative con un numero inferiore a 15 (quindici) soci o lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso. Art. 64 Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una delle seguenti cause: • diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio fra i dipendenti; • l’insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori; • appropriazione di beni aziendali o di terzi nel luogo di lavoro; • danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi presso l’azienda; • concorrenza con l’azienda in cui presta la propria opera; • esecuzione di lavori senza permesso nell’azienda sia per conto proprio che per terzi; • falsificazione di documentazione aziendale; • la non osservanza delle norme previste nel presente contratto nazionale di lavoro; • assenze non giustificate oltre tre giornate consecutive di lavoro o in caso di recidiva oltre la terza volta nell’anno solare.
Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso. Art. 169 - Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro per “
Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso. I termini di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con l'esclusione del licenziamento per giusta causa, sono i seguenti: Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale. Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al presente CCNL, o con preavviso insufficiente, deve corrispondere all'altra un’indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato o insufficiente preavviso, fatta eccezione per le dimissioni presentate nel periodo durante il quale è previsto il divieto di licenziamento, ove la lavoratrice ed il lavoratore non sono tenuti al rispetto dei tempi di preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR. Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario, facendo cessare subito il rapporto di lavoro. Quando il datore voglia far cessare il rapporto prima della scadenza del termine di preavviso, dovrà corrispondere al dimissionario l’indennità relativa al periodo di risoluzione anticipata. A norma dell’art. 4 c.16-23 della L.n.92/2012 si dovrà procedere alla convalida delle dimissioni con le modalità previste dall’art. 17 del presente CCNL e dalla legge. La convalida costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro.
Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso. Art. 146 - Il Datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro per “giusta Causa o per “giustificato motivo”, come appresso specificato:
Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso. Art. 73 - Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, in tutte le cooperative sociali il rapporto di lavoro cessa se cessa il rapporto giuridico del socio nella cooperativa e nelle Cooperative con un numero inferiore di 15 (quindici) lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo inde- terminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate: