RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa. 2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3. 3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati: a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto]; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse; c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario. 4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti. 5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. [Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera]
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Samples: Contratto Di Concessione, Contratto Di Concessione, Contratto Di Concessione
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il ConcessionarioIn analogia rispetto a quanto previsto in favore del Concedente, qualora il Concedente sia responsabile Contratto disciplina altresì la facoltà del Concessionario di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello risolvere lo stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile civile, a fronte di un inadempimento del Concedente, previa diffida ad adempiere da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata e decorso inutilmente il termine in esso essa fissato, comunque . Il Contratto contiene la definizione della fattispecie che consente al Concessionario l’esercizio del diritto (ma non superiore a 60 (sessantal’obbligo) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del risolvere il Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio Tale fattispecie ricorre nei soli casi di inadempimenti gravi del Concedente, tali da compromettere la stessa esecuzione del Contratto da parte del Concessionario. In linea con le prassi europee, l’inadempimento può considerarsi grave e autorizzare la facoltà da parte del Concessionario di risolvere il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al Contratto nei casi di: mancato e/o prolungato ritardato pagamento da parte del Concedente delle somme dovute degli importi dovuti al Concessionario tali da pregiudicare la stessa capacità di quest’ultimo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali; altri inadempimenti contrattuali da parte del Concedente idonei a pregiudicare la stessa performance del Concessionario; violazione da parte del Concedente del divieto di trasferire il Contratto; raramente e a determinate condizioni, variazione della natura giuridica del Concedente. Va precisato che è fondamentale intendere la casistica degli inadempimenti gravi del Concedente come restrittiva. In ossequio al principio di conservazione del Contratto, la risoluzione deve essere considerata un’estrema ratio, che il Concessionario può attivare solo quando l’inadempimento non solo non sia rimediabile, ma sia tale da pregiudicare la stessa capacità del Concessionario di riuscire ad adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte. Ad esempio, il mancato o prolungato ritardato pagamento deve essere necessariamente contestualizzato con riferimento al valore complessivo e alla durata della Concessione per essere definito grave e per poter effettivamente essere ritenuto idoneo a pregiudicare la capacità del Concessionario di adempiere il Contratto. Il Contratto deve espressamente prevedere le condizioni e le tempistiche ricorrendo le quali l’inadempimento possa essere considerato superabile o rimediabile. Va opportunamente osservato che le clausole che definiscono le fattispecie che autorizzano il Concessionario a risolvere il Contratto in ragione dei gravi inadempimenti del Concedente e che individuano la possibilità e i tempi per il Concedente stesso di rimediare al proprio inadempimento non influiscono sul trattamento statistico dell’operazione di PPP. Tuttavia, se i motivi che determinano la risoluzione anticipata del Contratto trovano origine in una non corretta allocazione dei rischi tra le Parti e in particolare nell’assunzione da parte del Concedente di rischi che avrebbero dovuto essere allocati in capo al Concessionario o condivisi con questo, tale circostanza influenza certamente il trattamento statistico del PPP. Inoltre, va prestata adeguata attenzione alle conseguenze economiche che il Contratto riconosce in caso di risoluzione anticipata del Contratto, in quanto tutte le forme di compensazione non giustificate e non coerenti con una corretta allocazione dei rischi e tutte le forme di extra compensazione possono influire in maniera importante sulla classificazione statistica. In ordine alle conseguenze economiche derivanti dall’anticipato scioglimento, il Contratto rinvia alla previsione dell’articolo 176, comma 4, del Codice che prevede che qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concedente, spettano al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
: a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto];
approvata; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
; c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Economico-Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La Il Contratto riproduce le chiare previsioni del Codice, precisando che la somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) dovuti si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine Il Contratto può anche riportare un’elencazione degli inadempimenti del Concedente qualificabili come gravi e come tali idonei a determinare la risoluzione dello stesso, quali il prolungato mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, Si segnala che la risoluzione per inadempimento del Concedente, come tutti gli eventi che determinano la cessazione anticipata del rapporto concessorio, costituisce un momento di quantificare discontinuità che riveste particolare rilievo anche per gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigereenti finanziatori. Essi, in contradditorio tra loro e caso di Operazioni di PPP (in genere strutturate con riguardo a Opere di media o grande dimensione), sono garantiti essenzialmente dai ricavi generati dal progetto. In caso di risoluzione anticipata del rapporto per fatto del Concedente, l’indennizzo dovuto al Concessionario assolve anche la presenza funzione di garanzia. In quest’ottica, si applica altresì la previsione contrattuale che, riproducendo il dettato dell’articolo 176, comma 5, del Direttore dei LavoriCodice, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora prevede che le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente dovute al Concessionario sono prioritariamente destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori finanziatori del Concessionario medesimo. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità e dei titolari di titoli emessi ai sensi condizioni del Codice. Tali somme sono indisponibili Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, fermo restando il pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. Con tale formulazione il Contratto mira a salvaguardare la continuità della gestione del servizio ogniqualvolta ricorrano esigenze di servizio pubblico a condizione che sia rispettato il diritto del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. [Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera]pagamento delle prestazioni effettuate.
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RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile]al R.U.P., all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto];
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
cb) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
43. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavoridell’esecuzione, apposito verbale entro [•] 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] 30 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. [Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera]
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Samples: Concessione Per La Gestione Di Struttura Per La Somministrazione Di Alimenti E Bevande
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. La risoluzione per inadempimento ascrivibile al concedente è prevista:
1. Il Concessionarioin caso di ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente, qualora il cui possa conseguire pregiudizio alla Concessione;
2. fatto del Concedente sia responsabile che dia luogo a:
a) sospensione dei Lavori di durata superiore a 180 giorni;
b) sospensione nell’Erogazione dei Servizi per un grave inadempimento agli obblighi assunti periodo superiore a 180 giorni:
3. In caso di risoluzione ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articoloparagrafo, il Concedente deve dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi dell’articolo 176 del Contratto e non ancora versati:
Codice, i seguenti importi: la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all’Intervento, pari a) : - i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, compresi i costi per la progettazione, i costi eventualmente sostenti per allacciamenti, spostamenti di sottoservizi, realizzazione di opere compensative, ivi compresi i relativi oneri finanziari al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo; - il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli delle opere realizzate oltre agli oneri accessoriaccessori (al netto degli ammortamenti) ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti quanto percepito dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto];
b) a titolo di Contributo; - le penali eventualmente dovute a terzi e gli altri costi sostenuti ogni altro costo sostenuto o da sostenere dal da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contrattorisoluzione, ivi inclusi gli comprensivo degli eventuali oneri derivanti dallo scioglimento dovuti – a qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi; - un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, guadagno pari al 10 10% (dieci per cento cento) del valore delle opere dei Lavori non ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera eseguiti ove la risoluzione abbia superato la fase di Collaudo luogo prima dell’Ultimazione; ovvero al 10% (dieci per cento) del valore attuale dei ricavi risultanti dal Servizi non ancora erogati valutati sulla base del Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionarioove la risoluzione abbia luogo dopo l’Ultimazione.
4. Al fine L’efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di quantificare tutti gli importi di cui previsti al precedente commaparagrafo, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno dovrà essere corrispostifatta valere dal Concessionario.
5. Le somme Fatto salvo quant’altro espressamente indicato nella presente convenzione si applicano le disposizioni di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori all’art. 176 del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del CodiceD.Lgs. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. [Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera]n. 50/2016.
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Samples: Concession Agreement
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stessoContratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, fissato e comunque non superiore inferiore a 60 180 (sessantacentoottanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve dovrà essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo al Settore Edilizia Scolastica del responsabile]Comune, all’indirizzo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessacertificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizioservizio, il Concessionario deve dovrà proseguire la gestione ordinaria dell’Operanella gestione, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] 12 (dodici) mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve dovrà corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:: -----------
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto]approvata;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;; ---------
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.. ---------------
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] 90 (novanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.. ------
5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. [Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera]----------------
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RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stessoContratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, fissato e comunque non superiore inferiore a 60 (sessanta) [•] giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve dovrà essere comunicata a al seguente ufficio [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile•], all’indirizzo indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa].
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizioservizio, il Concessionario deve dovrà proseguire la gestione ordinaria dell’Operanella gestione, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve dovrà corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto]approvata;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;.
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Economico- Finanziario allegato al Contratto Contartto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. [Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera]
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Samples: Contratto Di Concessione
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto];
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. [Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera].
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Samples: Concessione Per La Progettazione, Realizzazione E Gestione
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile]al RUP, all’indirizzo di posta elettronica certificata [•●] del Concedente [nel caso in cui il Concessionario non ricorra all’autofinanziamento] [e per conoscenza a quello dei Finanziatori Finanziatori] e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l’Opera abbia i Lavori abbiano superato il Collaudo Certificato di Xxxxxxxx ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Serviziodei Servizi di Disponibilità, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell’Operal’esecuzione dei Servizi di Disponibilità, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo massimo comunque non superiore a [12] di 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera nei Servizi di Disponibilità fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
a) il valore dell’Opera realizzata dei Lavori realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l’Opera i Lavori non abbia abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite dei Lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto];
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia i Lavori abbiano superato la fase di Collaudo Collaudo, al 10% del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione Servizi di Disponibilità correlati della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] 90 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] 120 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Leggelegge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. [Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera].
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Samples: Contract
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stessosi renda gravemente inadempiente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, fissato e comunque non superiore inferiore a 60 (sessanta) 30 giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contrattodella presente Convenzione. La diffida ad adempiere deve dovrà essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile]per iscritto tramite PEC al seguente ufficio PROTOCOLLO@P...................IT , all’indirizzo indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2……………….. . • Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire le esigenze di continuità del Servizioservizio pubblico, il Concessionario deve dovrà proseguire la nella gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, della presente Convenzione per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice3 mesi . Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. • Qualora intervenga la risoluzione del Contratto della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente deve dovrà corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati Concessionario ai sensi dell’art. 176 comma 4 del Contratto e non ancora versati:
a) D.Lgs 50/2016: - il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, progettuale approvata come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx pagamento (SAL) con esito positivo, più gli oneri accessori, da intendersi quali spese di progettazione e oneri per la sicurezza al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di il Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere opere, eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto del Contributo eventualmente di quanto già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto];
b) al Concessionario medesimo; - le penali e gli altri costi sostenuti ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) risoluzione; - un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo ovvero del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel paino economico finanziario • Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente commacomma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la l’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. • Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono di cui al precedente comma 3 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del CodiceFinanziatori. Tali somme sono saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. [• Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 30 successivi alla compilazione del verbale di cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera]al comma 3.
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Samples: Convention
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stessosi renda gravemente inadempiente all e sue obbligazioni, , previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, fissato e comunque non superiore inferiore a 60 (sessanta) [•] giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contrattorisolu zione della presente Convenzione. La diffida diff ida ad adempiere deve dovrà essere comunicata a per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile•], all’indirizzo indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa].
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire le esigenze di continuità del Servizioservizio pubblico, il Concessionario deve dovrà proseguire la nella gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, della presente Convenzione per un periodo non superiore a [• 12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3mesi .
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente deve Conc edente dovrà corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, progettuale approvata come risultante risu ltante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di il Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere opere, eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [Documenta zione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto del Contributo eventualmente di quanto già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto]al Concessionario medesimo;
b) le penali e gli altri costi sostenuti ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza d ella risoluzione della risoluzione Convenzione per grave inadempimento del ContrattoConcedente. Con riferimento al Contratto d i finanziamento, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;finanziamenti contratti.
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovveroovvero della parte di gestione ancora da svolgere, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo valutata sulla base del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al ConcessionarioEconomico-Finanziario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente commacomma 3, il Concedente e il Concessionario Concessionar io provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la l’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiereade mpiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, verbale senza contestazioniriserve e/o con testazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate di cui al precedente comma 3 saranno destin ate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti cred iti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del CodiceFinanziatori. Tali somme sono saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
6. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [/ giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3. [Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Operadell’Op era]
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Samples: Concessione Per La Progettazione, Costruzione E Gestione Di Impianti
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. 29.1 Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti in virtù del presente Contratto nei termini e secondo le modalità di cui ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stessoprecedenti art. 13 e 21, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, fissato e comunque non superiore inferiore a 60 10 (sessantadieci) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiutagiorni lavorativi, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contrattodella presente Convenzione. La diffida ad adempiere deve dovrà essere comunicata a per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile•], all’indirizzo indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa].
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. 29.2 Qualora intervenga la risoluzione del Contratto della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente deve dovrà corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, progettuale approvata come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di il Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere opere, eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [progettuale approvata. Il tutto al netto del Contributo eventualmente di quanto già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto];al Concessionario medesimo.
b) le penali e gli altri costi sostenuti ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Convenzione per grave inadempimento del ContrattoConcedente, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento compresi quelli finanziari. Con riferimento al/i Contratto/i di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;finanziamenti contratti.
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovveroovvero della parte di gestione ancora da svolgere, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo valutata sulla base del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al ConcessionarioEconomico-Finanziario.
4. 29.3 Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente commacomma 29.2 , il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la l’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. 29.4 Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono di cui al precedente comma 29.3 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del CodiceFinanziatori. Tali somme sono saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. [.
29.5 Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera]al comma 29.3.
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Samples: Concessione
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione Gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione Gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi xxxxx indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto]approvata;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 (dieci) per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della ConcessioneContratto di Rendimento Energetico. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al precedente comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. [Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera].
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Samples: Contratto Di Rendimento Energetico
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] xxxxxx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti Documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto]approvata;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] 20 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] 30 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. [Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera].
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