SCOPO E DEFINIZIONI Clausole campione

SCOPO E DEFINIZIONI. Scopo delle presenti linee guida, elaborate congiuntamente alla Provincia Autonoma di Bolzano, è fornire agli operatori economici le indicazioni necessarie per la presentazione di proposte ai sensi degli artt. 28 della l.p. 2/2016 e dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che siano complete e coerenti con il quadro normativo. Ai sensi di quanto prescritto all’art. 28 della l.p. 2/2016 in materia di concessioni e di partenariato pubblico privato si applica la parte III e le disposizioni in materia di partenariato e di finanza di progetto contenute nella parte IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Quando le disposizioni statali sopra richiamate prevedono l'applicazione agli istituti ivi disciplinati di disposizioni contenute in parti diverse del decreto legislativo n. 50 del 2016, i rinvii si intendono riferiti alla normativa provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile. Le presenti linee guida sono state predisposte avendo come riferimento le concessioni di lavori, per quanto attiene alle concessioni di servizi laddove non si preveda una specifica disciplina si dovrà fare riferimento a quanto previsto all’art. 179 del Codice che, in via generale, prevede che le disposizioni previste per i lavori si applicano anche ai servizi in quanto compatibili. Il ricorso al partenariato pubblico privato e, in particolare, all’istituto del contratto di concessione di lavori o di servizi, deve, da un lato, soddisfare un’esigenza dell’amministrazione, tenuta a valutare non più esclusivamente l’interesse pubblico sotteso alla proposta presentata dal soggetto privato, bensì ad operare una più stringente verifica sulla fattibilità della stessa, dall’altro, realizzare l’operazione attraverso una corretta allocazione dei rischi tra Amministrazione e Affidatario. Ai fini del presente documento trovano applicazione le seguenti definizioni:
SCOPO E DEFINIZIONI. Questa procedura disciplina i rapporti tra il Consorzio C.A.I.E.C. ed i singoli soci. Il C.A.I.E.C. ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001. Pertanto i soci sono tenuti, nei rapporti con il Consorzio, al rispetto dei principi e delle prassi in esso enunciati. Nel presente regolamento, siano al plurale o al singolare, le seguenti parole avranno il significato indicato a fianco di ciascuna di esse:
SCOPO E DEFINIZIONI. Le premesse formano parte integrante delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate condizioni di vendita),e, di seguito,verranno indicati alcuni termini a cui dovrà essere attribuito quale significato principale:
SCOPO E DEFINIZIONI. ARTICOLO 2:
SCOPO E DEFINIZIONI. Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura di n° 1 spazzatrice meccanico aspirante e filtrante da adibire al servizio di spazzamento stradale meccanizzato nei Comuni soci di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. – CIG: 8713079440, CPV: 34921100-0 Spazzatrici stradali, NUTS ITD53 – Reggio nell’Emilia Nel presente Capitolato viene definito:
SCOPO E DEFINIZIONI. 1.1 La presente specifica è finalizzata alla fornitura, comprensiva di posa presso ns. cantiere, con sede in Novellara (RE), in xxx Xxxxxx 00, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx con nastro da adibirsi all’imballaggio di rifiuti riciclabili quali carta, cartone, plastica.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).