Sicurezza e salute nel cantiere Clausole campione

Sicurezza e salute nel cantiere. L'appaltatore depositerà, prima della consegna del primo dei lavori, il documento recante la valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008. Egli potrà inoltre depositare in occasione di ciascun Ordinativo: - eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008; - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Sicurezza e salute nel cantiere. L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:
Sicurezza e salute nel cantiere. L’Appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza contenute nel D. Lgs. n. 81/08. L’appaltatore ha dichiarato con nota del 2014 di non essere assoggettato alle norme di cui alla Legge 68/99, in materia di collocamento
Sicurezza e salute nel cantiere. L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori: - il documento recante la valutazione dei rischi di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008, n. 81 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 3 della stessa xxxxx; - eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008, n. 81; - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008, n. 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività d...
Sicurezza e salute nel cantiere. L'Appaltatore depositerà prima della consegna del primo dei lavori i documenti di cui al D.Lgs. 81/2008 così come indicati nel C.S.A.
Sicurezza e salute nel cantiere. L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori con i contenuti minimi previsti dall’Xxxxxxxx XX, xxxxx 0 xxx Xxxxxxx Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. : – un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Le gravi e ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in ordine alla previsione delle violazioni della sicurezza che determinano la risoluzione del contratto da parte dell’Azienda. L'Appaltatore esonera l'Azienda da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Sicurezza e salute nel cantiere. Prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve depositare: – eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; – un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. I piani di cui sopra formano parte integrante del presente contratto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
Sicurezza e salute nel cantiere. L'Appaltatore depositerà, prima della esecuzione del contratto, il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 dello stesso Decreto. Il documento di cui sopra forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del D.U.V.R.I. da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che fossero accertate durante l'esecuzione del servizio relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
Sicurezza e salute nel cantiere. Il Professionista incaricato è personalmente responsabile, quale soggetto passivo, e a prescindere dall'incarico inerente il coordinamento per la sicurezza, del proprio comportamento in cantiere e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.
Sicurezza e salute nel cantiere. L’Appaltatore depositerà entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori: