MISURE GENERALI DI TUTELA. 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
MISURE GENERALI DI TUTELA. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: […]
MISURE GENERALI DI TUTELA. Gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l’Azienda ULSS 4 comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l’uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal Responsabile dell’appalto dell’ULSS, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l’intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione. Nell’ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 il datore di lavoro ha provveduto a redigere uno specifico documento “Informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate”, (Allegato A al presente documento), che resta a disposizione di eventuali richiedenti aventi titolo presso il Servizio di Prevenzione e Protezione. Comunque deve essere cura dell’Appaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l’adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari. La gestione delle attività di prevenzione dei rischi fa parte integrante delle attività in essere. Per tali attività la ditta in sede di formulazione dell’offerta ha tenuto conto degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi propri. Dall’analisi seguente non risulta necessario procedere ad uno scorporo ed una riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze, sulla base degli elenchi prezzi regionali o da elenchi prezzi standard o specializzati, in quanto si ritiene necessaria e sufficiente l’osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel presente DUVRI, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo. In linea generale, nell’intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell’appaltatore: - si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio; - si ricorda comunque l’obbligo della valutazione dei rischi da parte dell’Appaltatore; In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, per gli adempimenti di cui...
MISURE GENERALI DI TUTELA. Da completare dal proponente
MISURE GENERALI DI TUTELA c. 1
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; ...
MISURE GENERALI DI TUTELA. ART. 95. 8
MISURE GENERALI DI TUTELA. ART. 95.
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere.
MISURE GENERALI DI TUTELA. Come indicato nell’articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante l'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Imprese esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso X.Xxx. 81/08 e dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: • il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; • la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; • le condizioni di movimentazione dei vari materiali; • la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; • la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; • l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; • la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; • le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
MISURE GENERALI DI TUTELA. Le misure generaIi di tuteIa deIIa saIute e deIIa sicurezza dei Iavoratori nei Iuoghi di Iavoro sono:
MISURE GENERALI DI TUTELA. III.A GLI OBBLIGHI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 12 III.B ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 13 III.C ADEMPIMENTI A CARICO DELLA COMMITTENZA 15 III.D ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE 15