Common use of SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Supporto Alla Progettazione Preliminare, Definitiva Ed Esecutiva Di Opere Ed Impianti

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici I soggetti di cui all’art. 46 D.Lgs45 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 50/2016commi 1 e 2 del “Codice” , nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, per i quali non sussistono raggruppamenti di operatori economici, comprese le cause associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di esclusione affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente “Codice”. È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui alle lettere d) , e) di cui all’art. 80 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale“Codice”, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo spe- ciale speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, nonché le imprese che intendano avvalersi dell’istituto dell’AVVALIMENTO di cui all’art. Nel caso 89 del “Codice”, che hanno presentato denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge 7/08/1990, n. 241 al Comune nel quale si svolge l’attività di rimessa di veicoli (D.P.R. 19/12/2001 n. 480). Si precisa che saranno ammessi tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. A fini della partecipazione alla gara, il legale rappresentante di ciascuna ditta concorrente deve produrre apposita istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale viene attestato il possesso dei seguenti requisiti: a) non trovarsi nei casi di esclusione dalla partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.LgsD. Lgs. 50/2016n.50/2016 e s.m.i., nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la stazione appaltante chiede se pubblica amministrazione; b) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 354 del caso D.P.R. 16.12.1992 n. 495; c) di fornire i necessari documenti probatori, aver preso visione e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo di accettare quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E.nel bando e relativi allegati, costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nonché nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; I.9) REQUISITI DI AMMISSIONE Sono ammessi alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti partecipazione della procedura di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione presente bando i soggetti titolari dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguireseguito riportati: 1. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva Requisiti di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garaordine generale.

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Samples: Concession Agreement

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016gara, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici: ⮚ Imprenditori individuali; società commerciali; società cooperative (art. 34 comma 1 lett. a) D. Lgs. 163/06); ⮚ Raggruppamenti temporanei d’imprese di idoneità professionaletipo orizzontale (A.T.I.) (art. 34 comma 1 lett. d) D. Lgs. 163/06); ⮚ Consorzi fra società cooperative, consorzi stabili e consorzi ordinari (artt. 34, 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, così come modificati dal D. Lgs. 113 del 31/07/07); ⮚ Xxxxxxxx che abbiano stipulato il contratto di capacità economica finanziariagruppo europeo di interesse economico (GEIE), di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto costituito ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D240 (art. 34 comma 1 lett. f) D. Lgs. 163/06). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo un’associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenticonsorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento associazione o consorzio ordi- nario di concorrenticonsorzio. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) cooperative e g) stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In caso E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. E’ consentita la presentazione di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso offerte da parte di inosservanza raggruppamenti temporanei di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso concorrenti e di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to ordinari di concorrenti anche se non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in ancora costituiti. In tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi si applicano le disposizioni previste al comma 8 dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art37 D. Lgs. 21 del Contratto Quadro163/06. Salvo quanto disposto ai co. 17, commi 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs37 D. Lgs. 50/2016163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi raggruppamenti temporanei e dei soggetti consorzi ordinari di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contrattocontratto nonché, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure procedure di affidamento relative al medesimo appaltoaffidamento. Ai fini della costituzione del I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno eseguire la fornitura nella percentuale corrispondente alla quota di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita partecipazione al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare ammesse alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a parteciparegara: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati 1. Le fattorie didattiche iscritte all’Albo regionale delle Fattorie didattiche della Sardegna istituito con i codici CPV Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/10 del 5 settembre 2007. L’azienda dovrà essere condotta da 74200000-1 a 74276400-8 e coltivatori diretti o da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili imprenditori agricoli professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essiD.lgs n. 99/2004. Il mandato conduttore della fattoria didattica o un suo familiare coadiuvante, un dipendente o un socio della cooperativa, devono dimostrare di possedere le competenze necessarie. E’ considerata Fattoria Didattica, come da definizione della “Carta della Qualità delle Fattorie Didattiche” approvata con la Deliberazione della Giunta Regionale sopracitata, “(_) Un’azienda agricola o agrituristica (singola o in forma associata), condotta da Coltivatore diretto e/o da Imprenditore agricolo professionale, ai sensi del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive La Fattoria Didattica deve risultare da scrittura privata autenticatainoltre svolgere un’attività effettiva di produzione animale e/o vegetale e deve adottare almeno uno dei seguenti sistemi produttivi: 1. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatariosistemi di produzione biologica ai sensi del Reg. Il mandato è gratuito CEE 2091/92 e irrevo- cabile successive modifiche e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso integrazioni e/o a basso impatto ambientale; 2. sistemi e tecniche di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di retelavorazione dei prodotti agricoli aziendali e/o locali tradizionali, di cui all’artal D.M. 22/07/2004 - G.U. 193 del 18/08/2004; 3. 45sistemi produttivi inseriti in regimi di controllo e certificazione di prodotto e di sistema volontario o regolamentato. 2. I Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) limitatamente a percorsi di educazione ambientale. I CEAS (Centri di Educazione Ambientale e Sostenibilità), co. 2sono strutture territoriali, lettdi natura pubblica o privata, che svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile. f) del D.LgsSono centri di informazione, documentazione, animazione territoriale e attivazione di risorse, iniziative, progetti e programmi per la sostenibilità localizzati presso centri urbani e in contesti rurali. 50/2016. Per le reti Sono rivolti ad una pluralità di soggetti: scuola, comunità locali, liberi professionisti, amministratori pubblici, associazioni di categoria, imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa università Enti pubblici e privati ecc. Essi hanno definito i propri indicatori di qualità ai fini dell’accreditamento e della certificazione nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D)Sistema Regionale attraverso il percorso e secondo i parametri stabiliti dal progetto SIQUAS. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva I CEAS devono essere inseriti nell’elenco di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione all’allegato alla gara.Delibera G.R. n. 34/46 del 20.7.2009;

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Samples: Service Agreement

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui i soggetti indicati all’art. 46 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre soggetti che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei intendano riunirsi o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali consorziarsi ai sensi dell’art. 12 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della Legge 81/2017; h. peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) le imprese aderenti al con- tratto contratto di rete (rete di impresequalora assimilabili ai RTI), rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o RTI e i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno chesono ammessi solo se di tipo orizzontale2. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, in caso RTI o consorzi ordinari di aggiudicazione concorrenti verticali o misti. Ai fini della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai i soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti sopra indicati dovranno possedere i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italianidi ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato Per ciascun lotto è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o raggruppamento, consorzio ordi- nario ordinario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti all’art. 45, comma 2, lett. fb) e gc) del predetto decreto, laddove non partecipino in proprio, sono tenuti ad indicare, in sede indicare nella domanda di offerta, partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabiledi cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai a questi ultimi è fatto divieto, ai sensi dell’art. 10548, comma 207, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata di partecipare, in qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati e dei soggetti troverà applicazione l’art. 353 del codice penale. Al fine di cui alla precedente lettera e) garantire la finalità pro-concorrenziale del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede vincolo di offer- ta. L’inosservanza dei divieti partecipazione ad un unico lotto di cui al co. 9 dell’artprecedente par. 48 D.LgsV, i suddetti divieti trovano applicazione anche con riferimento agli altri lotti. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contrattoPertanto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti qualora un operatore presenti offerta in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrentiforma diversa (singola/associata) in più lotti verrà escluso dall’intera procedura. Diversamente, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneoqualora presenti offerta, gli operatori economici devono conferirenella medesima forma, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con più lotti si applicherà il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni criterio di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle al paragrafo V. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, rete di cui all’art. 45, co. 2, comma 2 lett. f) del D.LgsCodice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 50/2016In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Per rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le reti di imprese, imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto IIprivo dei requisiti di qualificazione, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso l’aggregazione di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative di rete partecipa nella forma del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguirecostituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garaDeterminazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici i soggetti di cui all’art. 46 D.Lgs45 del d.lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali che non sussistono le si trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e sempre s.m.i. e che risultino in possesso dei possiedano i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche economico-finanziaria e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000tecnico-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti organizzativa di cui alle lette- re da a) al presente disciplinare di gara. 2. E’ fatto divieto al concorrente di presentare offerta in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione di imprese aderenti ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili un contratto di società rete ovvero di professionisti, di società di ingegneria, partecipare anche in forma mista (individuale qualora il concorrente stesso presenti offerta in seguito anche raggruppamento, consorzio, GEIE o nell’ambito di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete. 3. I consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a)all’art. 45, comma 2, lett. b) [consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane] e lett. c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese[consorzi stabili] sono tenuti ad indicare, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatarioofferta, se il quale stipulerà consorzio concorre in proprio ovvero per quali consorziati il contratto consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. Nel caso in cui il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio e dei mandantiproprio. 4. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codiced.lgs. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso n. 50/2016. 5. E’ quindi consentita la presentazione di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione offerte da parte dei soggetti di cui all’artall'art. 80 del D.Lgs45, comma 1, lett. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti], ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrentilett. I e) [consorzi stabili di cui alle precedenti all'art. 2602 c.c.], lett. f) e [aggregazioni di imprese che intendano stipulare un contratto di rete], g) sono tenuti ad indicare[GEIE] del d.lgs. n. 50/2016 anche se non ancora costituiti. a) deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, in sede il consorzio, il GEIE o aderiranno al contratto di offertarete; b) deve indicare l’impresa capogruppo (mandataria); c) deve contenere l’impegno che, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabiliaggiudicazione della gara, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa all’impresa qualificata come mandataria, è ammessala quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, con ovvero costituiranno il consenso delle particonsorzio o GEIE, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti ovvero aderiranno al contratto di rete; d) specifica le quote di partecipazione dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, che devono essere adeguate rispetto alle misure percentuali dei requisiti di cui all’artordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo possedute da ciascun soggetto riunito. 45A pena di esclusione e in linea con quanto stabilito da Adunanza Plenaria n. 6/2019, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016le quote di esecuzione delle prestazioni devono essere adeguate rispetto alle misure percentuali dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo possedute da ciascun soggetto riunito. 6. Per quanto non espressamente disposto, alle aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete trovano applicazione le reti disposizioni in tema di raggruppamenti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.

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Samples: Accordo Quadro

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016presentare offerta tutti i soggetti singoli, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membriconsorziati, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesio temporaneamente raggruppati, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 34 - 35 - 36 - e 48 37 del CodiceD.Lgs. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea 163/2006 e s.m.i. autorizzati a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione svolgere attività bancaria di cui all’art. 80 10 del D. Lgs. N. 385/1993, iscritti agli Albi bancari o negli elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca D’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ex artt. 13, 14, 64, 106 e 107 del D. Lgs. 385/1993. I soggetti appartenenti ai paesi membri dell’UE devono possedere analoghe iscrizioni agli albi ed autorizzazioni degli Stati Membri che rendono esercitabile il servizio di cui trattasi. Le imprese aventi sede in uno stato dell’Unione Europea o firmatari di accordi sugli appalti pubblici di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016163/2006, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di fornire i necessari documenti probatori, cui al suddetto articolo e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’artdall’ art. 3 DPR del D.P.R. 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E.Le Imprese concorrenti possono partecipare, costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurataai sensi dell’art. 34, ovverocomma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006, negli Stati membri oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in consorzio ordinario di concorrenti di cui non esiste siffatta dichia- razioneall’art. 2602 del Codice Civile, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienzarispetto dell'art. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l37 del D.Lgs. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati163/2006. È E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo temporaneo d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia partecipato partecipi alla medesima gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gararaggruppamento/consorzio. In caso di violazione sono esclusi dalla raggruppamento/consorzio non ancora formalizzato, le Imprese che intendono partecipare alla gara sia il in raggruppamento temporaneo o in consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti dovranno produrre, singolarmente i dati e i documenti richiesti nel bando di gara, nonché scrittura privata da cui risulti tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- leintendimento con espressa indicazione dell'impresa che assumerà la veste di capogruppo e mandataria. Nel caso di consorzi stabiliXxxx l’esclusione, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione requisiti di ammissione di cui all’art. 38 del contrat- to non possonoD. Lgs. 163/2006 devono essere posseduti e dichiarati , a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’artall’articolo seguente, da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate . 21 L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o del consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito concorrenti e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso dovrà specificare le parti delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre attività che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garasaranno eseguite dalle singole Imprese.

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Samples: Financial Services Agreement

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) all’articolo 34 del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’artD.lgs. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art163/2006. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito RTI) o consorzio ordinario Consorzio o Gruppo Europeo di concorrentiInteresse Economico (in seguito GEIE), ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima individuale se partecipante in raggruppamento RTI o consorzio ordi- nario Consorzio o GEIE. Ai Consorzi di concorrenticui all’art. 34, comma, 1, lettera b) (Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi fra imprese artigiane) e lettera c) (Consorzi stabili) del D.lgs. 163/2006, si applica l’art. 35 del citato decreto; ai Consorzi stabili si applica altresì l’art. 36 del D.lgs. 163/2006. Ai RTI, ai Consorzi di cui all’art.34, comma, 1, lettera d) (Consorzi ordinari) e ai concorrenti in GEIE si applica l’art. 37 del D.lgs. 163/2006. E’ pertanto posto il divieto di partecipazione disgiunta di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 38, comma 1, lettera m-quater, D.lgs. 163/2006). I consorzi stabili partecipanti devono dimostrare la propria situazione giuridica, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui alle precedenti lettai successivi punti 1, 2 e 3 a pena di esclusione, mediante dichiarazioni e/o documentazione allegata alla domanda di partecipazione. f) Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 conformemente con i moduli predisposti dalla stazione appaltante e g) sono tenuti ad indicareallegati al presente Disciplinare. Tali dichiarazioni devono necessariamente, a pena di esclusione, essere accompagnate da fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità. I Consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta, offerta per quali consorziati il consorzio Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, non possono partecipare alla gara in qualsiasi alcuna altra forma, forma e non possono partecipare alla presente garagara come parti di più di un Consorzio stabile. In caso di violazione sono di tali disposizioni, saranno esclusi dalla gara sia gara, oltre agli autori della violazione, tutti i soggetti con essi raggruppati o consorziati e il consorzio sia il consorziato; fatto può costituire reato, ai sensi dell’art. 353 c.p. In caso di partecipazione in RTI, Xxxxxxxxx ordinario o GEIE non ancora costituito al momento della domanda di partecipazione, questa deve contenere, pena l’esclusione, l’indicazione dell’impresa che sarà designata capogruppo/mandataria e delle mandanti, nonché l’impegno, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 37 del codice pena- leD.lgs. Nel caso di consorzi stabili163/2006, i consorziati designati e deve essere sottoscritta dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possonotitolare, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatarioo dal soggetto comunque dotato degli idonei poteri di firma, di tutti i soggetti raggruppandi / consorziandi. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandatariapartecipazione in RTI, è ammessaXxxxxxxxx ordinario o GEIE già costituito al momento della domanda di partecipazione, con questa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal titolare, legale rappresentante o soggetto comunque dotato degli idonei poteri di firma, della capogruppo / mandataria e deve essere presentata copia autentica del mandato conferito. In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE, saranno esclusi i soggetti partecipanti individualmente alla procedura o a facenti parte di più un raggruppamento / consorzio; saranno altresì esclusi tutti i soggetti facenti parte dello stesso raggruppamento / consorzio del quale fa parte il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016soggetto che ha commesso tale violazione. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto IIgara, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.concorrente deve poter dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

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Samples: Procurement Agreement

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/201645 del Codice e, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di limitatamente ai servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membriprogettazione, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a)all’art.46 del Codice in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016 che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 dello stesso Xxxxxx. In particolare, b) c) l'esclusione di cui sopra opera qualora la circostanza prevista riguardi: In ogni caso l'esclusione e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di cui alla precedente lett. e) anche se pubblicazione del Bando Di Gara, qualora l'impresa non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici dimostri che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e contenere l’impegno che, il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di aggiudicazione revoca della garacondanna xxxxxxxx. − le cause di divieto, ove decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; − le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art.92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio sia la stessa prevalente e/o scorporabile. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo verticale, ai sensi dell’art.92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico- organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria. I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell'art.48, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs.50/2016 (costituendo un raggruppamento di tipo misto). A norma dell'art.83, comma 8 del D.Lgs.50/2016 la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e concorrono. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziata concorre, si tratti di operatori intende che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto lo stesso partecipa in nome e per conto proprio e dei mandantiproprio. Nel caso di partecipazione alla gara di Agli operatori economici che dichiarino che intendonoconcorrenti, ove aggiudicatariai sensi dell’art.48, costituirsi in consorzio ordinariocomma 7, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale, qualora abbia gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti concorrenti o successivi alle proce- dure aggregazione di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). La violazione di tale divieto comporterà l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti coinvolti. - dovrà presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 comma 3 lett.d) del RD 267 del 16/03/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; - potrà partecipare alla gara riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate a procedura concorsuale. 110 comma 4 del Codice ed, inoltre trovando applicazione quanto previsto dall’art. 000 xxx xxx XX 000/00: - dovrà presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 comma 3 lett.d) del RD 267 del 16/03/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e previo avvalimento di altro operatore economico ove subordinato dall’ANAC ai sensi dell’art.110 comma 6 del Codice. Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, co. comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 110 comma 3 lett.a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D.267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 del Codice) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del Codice stesso. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del Codice. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.LgsCodice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 50/2016In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Per rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le reti di imprese, imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è comunque ammessa nel rispetto privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera Drelative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). È ammesso il recesso Per tutte le tipologie di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni casorete, la predetta modifica soggettiva partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la mancanza durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di un requisito realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per la disciplina di par- tecipazione alla garapartecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo ANAC n° 1/2017.

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Samples: Determinazione a Contrarre Per l'Affidamento Dei Lavori

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gara i soggetti di gara gli operatori economici cui all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006, testo vigente, e aventi i requisiti di qualificazione di cui alla L.R. 14 del 2002, del DPR 34/2000 e del D.Lgs 163/06. Si forniscono i seguenti chiarimenti: 3.2-1 Per le concorrenti singole, di cui all’art. 46 D.Lgs34, 1° comma, lett. 50/2016a,b,c, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membridel D.Lgs 163/2006 è necessario possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero possedere i requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dalla concorrente devono essere posseduti dalla stessa con riferimento alla categoria prevalente. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 74, costi- tuiti conformemente 2° comma del DPR 554/00 e dall’art. 37, 11° comma del Decr.Lgs 163/06. 3.2-2 Le riunioni di concorrenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n.163/2006, testo vigente, dovranno presentare oltre alla legislazione documentazione richiesta per le concorrenti singole, anche le seguenti: a) la scrittura privata, autenticata dal notaio, con la quale è stata costituita l'associazione temporanea di imprese e con la quale è stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre imprese riunite alla capogruppo; b) la relativa procura, nella forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 1392 del c.c., attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo medesima. Il mandato e la procura potranno comunque risultare da un unico atto notarile. Ai sensi dell’art. 37, comma 13° del D.Lgs n. 163/2006, testo vigente nei rispettivi Paesié richiesto, per i quali raggruppamenti, che, nell’atto costitutivo o in alternativa nella dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento, siano indicate le quote di partecipazione di ciascuna impresa costituente il raggruppamento. Tale quota indicherà la percentuale di opera per la quale dovranno essere posseduti i requisiti, nonché la percentuale di opera che dovranno eseguire in caso di aggiudicazione. 3.2-2.1 Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale oltre a valere quanto sopra richiamato per le imprese singole in quanto applicabile, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi dovranno essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 95, 2° comma DPR 554/99). 3.2-2.2 Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, oltre a valere quanto sopra richiamato per le imprese singole in quanto applicabile, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi dovranno essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura per il concorrente singolo. I requisiti relativi alla lavorazione scorporabile non sussistono assunti da imprese mandanti devono essere posseduti dall’impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 3.2-3 Le imprese cooptate. Ai sensi del 4° comma dell’art. 95 del D.P.R. 554\99 l'Impresa singola o le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre Imprese riunite o che risultino intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionalequalificazione per il presente appalto, possono associare altre imprese qualificate anche per categoria e importi diversi da quelli richiesti nel presente bando (con attestazione SOA o iscritte all'ARA adeguati per importi ai lavori che saranno ad esse affidati), a condizione che nell’atto con il quale viene costituita l’associazione (o nella dichiarazione di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi impegno a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti costituire il raggruppamento di cui alle lette- re sopra) sia precisato che i lavori complessivamente eseguiti da a) ad h) del presente elenco;queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto d'appalto e che comunque l’importo affidato a ciascuna impresa cooptata non sarà superiore all’ammontare complessivo delle iscrizioni possedute dalla stessa. Tali raggruppamenti dovranno presentare tutta la documentazione indicata al punto f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno 3.2.1 per i raggruppamenti temporanei di impresa costituiti o i consorzi ordinari di concorrenti da costituirsi (compresi quindi mandato e contenere l’impegno cheprocura). 3.2-4 Le cooperative dovranno presentare, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italiapena l’esclusione, la stazione appaltante chiede se del caso documentazione richiesta per le imprese singole nonché la dichiarazione di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione iscrizione all’Albo delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti Società Cooperative di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità D.M. delle Attività Produttive del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara23.6.2004.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici I concorrenti di cui all’artall'art. 46 D.Lgs. 50/201610, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membricomma 1, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri“testo coordinato”, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti da imprese singole di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’artlett. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d), e) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di impreseed e-bis), rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’artdegli artt.92, 93 e 94 del D.P.R.207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 12 della Legge 81/2017)13, comma 5, del “testo coordinato”. È E’ ammessa la partecipazione dei soggetti delle imprese di cui alla precedente lettall’art.34, comma 1 lettera f bis) del “Codice”. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o Ai sensi dell’art.36, comma 5, del “Codice”, i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza stabili sono tenuti ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatarioper quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di partecipazione alla violazione sono esclusi dalla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re sia il consorzio che sottoscriverà il contrattoconsorziato; nel caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.352 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 sensi dell’art.37, comma 7, del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È “Codice”è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordi- nario ordinario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. fall’art.10, comma 1, lettera b) e g) sono del “testo coordinato”sono tenuti ad indicare, in sede di offertapartecipazione alla gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi quest’ultimi è vietato partecipare, fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia che il consorziato; in nel caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 l’art.352 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garapenale.

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Samples: Bando Di Gara

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici tutti i soggetti di cui all’art. 46 D.Lgs45, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membrianche riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 45, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino purché in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici partecipazione di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’artsuccessivi punti. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i I consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, indicare in sede di offerta, d’offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo , ferma restando l’applicabilità dell’art. 353 del codice pena- leCodice Penale. Nel caso di Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, ordinari di cui all’art. 45, co. comma 2, lett. fd) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l’art. Per le reti 48 del medesimo Decreto. E’ fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di imprese, partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. È fatto altresì divieto di partecipare alla gara in forma individuale qualora il concorrente abbia già partecipato alla gara medesima in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario. Non è ammessa la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto presente procedura di affidamento di concorrenti che si trovino tra loro in una delle modalità specificate al successivo punto IIsituazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione o situazione di controllo, n.11 della presente anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera D)m) del D. Lgs. È ammesso il recesso n. 50/2016. concorrenti che versino in situazioni di conflitto di interesse come disciplinato dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora l’Amministrazione Aggiudicatrice rilevi le precedenti condizioni (presenza di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. e/o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative presenza di una situazione di conflitto di interessi ex art. 42, D. Lgs. n. 50/2016) in capo al concorrente, provvederà ad escluderlo e, nel caso di concorrente aggiudicatario della procedura, non darà corso alla stipula del raggruppamento e sempre che contratto con quest’ultimo, procedendo di conseguenza; qualora l’Amministrazione Aggiudicatrice rilevi le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguireprecedenti condizioni in capo all’aggiudicatario dopo l’affidamento del contratto, procederà alla risoluzione dello stesso in danno all’aggiudicatario. In ogni casolinea con quanto disposto dall’ANAC con il Comunicato del Presidente del 4 maggio 2016, la predetta modifica soggettiva il concorrente dovrà munirsi del documento PASSOE di cui alla delibera ANAC del 20 dicembre 2012, n. 111, come aggiornata dalla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, ed inserirlo nella Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, di cui al primo periodo punto 5 del presente Disciplinare, per consentire la verifica da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico- finanziario di cui ai seguenti punti 3.2 e 3.3 tramite il sistema AVCpass. Gli operatori economici non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione stabiliti in Italia che intendano partecipare alla garapresente procedura dimostrano il possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare producendo documentazione conforme alla normativa vigenti nei rispettivi Paesi ai fini della verifica tramite il sistema AVCpass, purché idonea ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Contract for Public Works

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici tutti i soggetti di cui all’art. 46 34, comma 1, lett. a), b), c) d), e), e-bis), f), f-bis) del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006, nonché gli operatori economici stabiliti le imprese concorrenti con sede in altri Stati membriMembri dell’Unione Europea, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesiin possesso dei requisiti come previsti dal Bando e dal presente Disciplinare. Ai predetti soggetti, per i quali non sussistono si applicano le cause disposizioni normative di esclusione cui agli articoli 35, 36, 37 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. I consorzi stabili di cui all’art. 80 34 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionalen. 163/2006, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi tenuti a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatarioper quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di partecipazione alla gara di operatori economici violazione saranno esclusi sia il consorziato che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contrattoconsorzio. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per È vietata la partecipazione degli opera- tori economici italiania più di un consorzio stabile. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause I consorzi tra società cooperative di esclusione produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 80 34 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti sono tenuti a indicare in Italiasede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, la stazione appaltante chiede se del in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio violazione saranno esclusi sia il consorziato che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziatiil consorzio. È fatto divieto ai concorrenti ad una medesima impresa di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo R.T.I., o consorzio ordinario Consorzio o Rete di concorrentiImprese o GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di R.T.I., Consorzio, Rete di Imprese o GEIE). È fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario procedura di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicareaffidamento, in sede una situazione di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità controllo di cui all’art. 21 2359 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17codice civile o di una qualsiasi relazione, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016anche di fatto, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti se la situazione di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione controllo o la nullità relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario dopo l’aggiudicazione della procedura o dopo l’affidamento del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini si procederà alla pronuncia della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferiredecadenza dell’aggiudicazione, con un unico attola conseguente ripetizione delle fasi procedurali, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determinerà l’esclusione dalla procedura del singolo operatore economico e di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandatariatutti i raggruppamenti temporanei, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una imprese o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garaconsorzi all’interno dei quali lo stesso partecipi.

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Samples: Energy Service Company (Esco) Concession Agreement

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. 7.1 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara ad evidenza pubblica tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016imprenditori individuali, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membrile società commerciali, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesile società cooperative e loro consorzi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 2602 c.c., i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 50/2016240/1991, nei confronti senza alcuna limitazione territoriale, in possesso dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, requisiti e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili condizioni di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. all’articolo 8. 7.2 In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso partecipazione per mezzo di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, dovranno conferire con un unico atto, atto mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la autenticata ed una sua revoca eventuale revoca, anche per giusta causa causa, non ha avrà effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandatariaTerme di Acqui S.p.A. Al mandatario spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti di Terme di Xxxxx S.p.A. per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura discendenti dal contratto fino all’estinzione di ogni rapporto. Tuttavia, Terme di Acqui S.p.A. si riserva la facoltà di far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti, anche ai sensi del successivo comma 7.5 di questo articolo. 7.3 Salvo i casi previsti nel presente Capitolato, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine fatto divieto a pena di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di reteesclusione, di cui all’art. 45annullamento dell’aggiudicazione, co. 2di modificare la composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato attraverso la presentazione dell’offerta. 7.4 Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, è ammessa la partecipazione alla di società stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea nelle forme previste negli ordinamenti di appartenenza. 7.5 Tutti i membri del soggetto che presenta offerta in forma collettiva sono responsabili in solido in relazione a tutti gli obblighi derivanti dal Bando, dal presente Capitolato di gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D)e dal relativo Contratto di affitto d’azienda. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano La mandataria dovrà possedere i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni casocui all’articolo 8 in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. 7.6 A pena di esclusione di entrambi i partecipanti, la predetta modifica soggettiva è fatto divieto al medesimo soggetto di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza partecipare in forma sia individuale che collettiva, nonché di un requisito di par- tecipazione partecipare alla garaprocedura in più forme collettive ovvero tramite società collegate o controllate.

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Samples: Contract for the Lease of a Business Branch

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’artgara, i soggetti indicati all'art. 46 D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di idoneità professionale, gara. La partecipazione può essere singola o associata. Tutte le prescrizioni indicate in tale articolo sono previste a pena di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 esclusione dalla gara. La partecipazione alla gara da parte dei Consorzi è ammessa nel rispetto della presente lettera D)disciplina contenuta nel Codice. In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È Non è ammessa la partecipazione dei soggetti alla gara contemporaneamente come impresa singola e come membro di cui alla precedente lettraggruppamenti di imprese o di un Consorzio, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento o del Consorzio al quale l'impresa partecipa. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara contemporaneamente in più di un raggruppamento tempora- neo temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero pena l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento o del Consorzio al quale l'impresa partecipa. ln sede di offerta devono essere presentate tutte le dichiarazioni e la documentazione previste nel disciplinare di gara. Non possono partecipare alla medesima gara anche imprese che si trovino fra loro in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario una situazione di concorrenti. I consorzi stabili controllo di cui alle precedenti lett. f) all'articolo 2359 del Codice Civile e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono verranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio concorrenti per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con i quali l'amministrazione appaltante accerta che le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con offerte sono imputabili ad un unico attocentro decisionale, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno sulla base di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garaunivoci elementi.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Micronido Comunale

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici d’appalto tutti i soggetti previsti all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. • I consorzi di cui all’art. 46 D.Lgs34, comma 1, lett. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) (consorzi tra società cooperative di produzione e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i lavoro e consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e gtra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- lepenale. Nel Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il modulo di Autocertificazione. • Ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di consorzi stabiliviolazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Gli stessi consorziati, per i consorziati designati dal quali il consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possonoconcorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a loro voltapena di esclusione, il modulo di Autocertificazione. E’ vietata la partecipazione a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, più di un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’artdi quanto previsto dall’art. 10537 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità i soggetti di cui all’art. 21 34, comma 1 lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lett. e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) del Contratto QuadroD.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. possono presentare offerte anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. • Ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. • Salvo quanto disposto ai co. 17, dai commi 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs37 del D. Lgs. 50/2016n. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi sopraindicati raggruppamenti temporanei e dei soggetti consorzi ordinari di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- taofferta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 • Ai sensi dell’art. 48 D.Lgs37, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti n. 163/2006 e s.m.i. è vietata l’associazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appaltopartecipazione. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, • Le imprese con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essisede in altri Stati membri dell’Unione europea partecipano alla gara secondo quanto previsto dal D. Lgs. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata163/2006 e s.m.i. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire • Sono ammesse a partecipare alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra presente gara anche le imprese aderenti al contratto private e/o loro consorzi, associazioni/enti senza scopo di retelucro. (Per la corretta applicazione del principio in parola cfr. Parere n. 127 del 23.04.2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera DServizi e Forniture). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.

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Samples: Service Agreement

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici i soggetti di cui all’art. 46 D.Lgs45 del D. Lgs. 50/2016n. 50/2016 nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 50/2016 alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010. I soggetti aventi sede, nonché residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membriPaesi terzi (extracomunitari), costi- tuiti conformemente la partecipazione alla legislazione vigente nei rispettivi Paesipresente procedura è consentita solo in presenza di accordi internazionali di reciprocità conclusi dalla UE o dall’Italia con il Pese terzo in cui l’operatore economico è stabilito. Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d) o Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto. E’ ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE, in tal caso si applica la disciplina prevista per i quali non sussistono le cause Raggruppamenti/Consorzi ordinari di esclusione di cui all’artconcorrenti già costituti. 80 Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 è fatto divieto: - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario ordinario di concorrenti. I ; - alle consorziate per i quali i consorzi stabili di cui alle precedenti all’art. 45, comma 2, lett. fb) e g) sono tenuti ad indicarec), in sede concorrono è fatto divieto di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.

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Samples: Invito a Procedura Negoziata

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Non possono partecipare alla presente procedura gara i soggetti che si trovino tra loro in una delle situazioni di gara gli operatori economici controllo di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/20162359 del Codice Civile, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause a meno che dimostrino di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D)aver formulato autonomamente l’offerta. In particolare sono ammessi quest’ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata, qualora il concorrente lo ritenga, dai documenti utili a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società dimostrare che la situazione di professionisti; c. società controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tale documentazione va posta in una busta chiusa, riportante la dicitura “Documentazione in caso di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV controllo ex art. 2359 c.c.”, da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti inserire nella Busta Economica. Ai concorrenti che partecipano in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche raggruppamento è preclusa la partecipazione in forma mista (singola o in seguito anche consorzi stabili altro raggruppamento. I concorrenti che intendono partecipare in forma associata devono indicare il raggruppamento che vogliono costituire fin dalla “Risposta di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a)Qualifica” che deve, b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di impresepena esclusione, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari dai legali rappresentanti di concorrenti e contenere l’impegno chetutte le ditte associate, con l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, a formalizzare il raggruppamento. In tal caso dovrà essere espressamente indicato il soggetto designato quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanticapogruppo. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine riunioni temporanee (o di provenienzaconsorzi ordinari ex art. La domanda degli operatori economici raggruppati 2602 c.c.) già costituite o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolarecostituende, nell’offerta da presentare in gara dovranno inoltre essere specificate le parti del ser- vizio delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziatiriuniti. In ogni caso il soggetto designato quale capogruppo dovrà eseguire i lavori in misura maggioritaria rispetto al singolo soggetto mandante. È fatto divieto ai concorrenti vietata qualsiasi modificazione della composizione del Raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di partecipare alla gara in più “Risposta di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrentiQualifica”, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrentitranne le ipotesi previste dall’art. 48 D.lgs. 50/2016. I consorzi stabili di cui alle precedenti lettall’art. f45, comma 2, lettere b) e gc) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabiliE’ altresì possibile avvalersi, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai ai sensi dell’art. 10589 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità ivi indicate, dei requisiti di altro soggetto il quale non deve partecipare alla presente procedura in proprio, o associato o consorziato ai sensi dell’art. 45 del succitato X.Xxx. Il concorrente e l’impresa ausiliaria dichiarano di rispondere in solido nei confronti della stazione appaltante dell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. Alla gara l’impresa ausiliaria non può partecipare sotto qualsiasi altra forma, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Per partecipare alla gara il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento dell’indizione della gara. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese oltre che sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO elettronico (DGUEe) di cui all’art. 21 85 del Contratto QuadroD.Lgs 50/2016, compilato esclusivamente in versione elettronica (*), utilizzando l’apposita sezione del portale di gara “prepara risposta ESPD” come da istruzioni reperibili tra gli allegati di gara, anche mediante gli appositi parametri della busta digitale “Risposta di qualifica” costituenti allegati al DGUEe, secondo le modalità indicate nella presente lettera d’invito. Salvo quanto disposto ai co. 17Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUEe, 18 si rinvia alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e 19 dell’art. 48 dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, reperibile nell’area Allegati, che ha adattato il DGUE alla normativa italiana (D.Lgs. 50/2016) emanando, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione allo scopo, idonee Linee guida per la sua compilazione. Inoltre tutti i componenti RTI/Consorzio ordinario (in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario), le consorziate esecutrici (in caso di partecipazione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti consorzi di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’artall'art. 45, co. comma 2, lett. flettere b) del D.Lgs. 50/2016. Per e c)), e le reti eventuali imprese ausiliarie (in caso di impresericorso all'avvalimento) dovranno compilare, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate oltre al successivo punto IIDGUEe, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento modulo “ETRA Template_Dichiarazioni Integrative Ausiliaria” e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara“ETRA Template Dichiarazioni Integrative Mandanti Consorziate”.

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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati dagli art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e le precisazioni contenute negli artt. 45 e ss., che ri- sultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura lettera di xxxxxx. Non saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte siano con- dizionate dall’esistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. o che siano comunque im- putabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 46 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa consentita la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se gara ancorché gli stessi non siano ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari ordi- nari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo spe- ciale speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare indi- care in sede di offerta e qualificata qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel Per il caso di partecipazione alla gara raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici che dichiarino che intendonoconcorrenti, ove aggiudicataricostituiti o costi- tuendi, costituirsi dovranno in consorzio ordinarioogni caso essere specificate, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause pena di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016dalla gara, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire la parte di fornitura riservata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, e vietata qualsiasi modificazione alla compo- sizione dei raggruppamenti temporanei o consorziaticonsorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella ri- sultante dall’impegno presentato in sede di offerta. È E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrentiordinario. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confron- ti della stazione appaltante. I consorzi stabili di cui alle precedenti lettall’art. f45 c. 2, lettere b) e gc) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, indicare in sede di offerta, offerta per quali consorziati il consorzio concorreconcorrono; a questi ultimi è vietato partecipare, quest’ultimi e fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.

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Samples: Service Agreement

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici tutti i soggetti di cui all’artall'art. 46 D.Lgs34, lett. 50/2016a), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membrib), costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesic), per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 d), e), f), f-bis del D.Lgs. 50/2016 e sempre 12.04.2006, n.163, s.m.i., che risultino siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati indicati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera DIII.2). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno Per i raggruppamenti temporanei di imprese del tipo orizzontale (realizzazione lavori della stessa categoria), per i consorzi ordinari di concorrenti, o per i GEIE, i requisiti di qualificazione richiesti devono essere posseduti dalla mandataria/capofila o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; la mandataria comunque deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti. Per i raggruppamenti temporanei di imprese del tipo verticale (realizzazione lavori di categoria prevalente e di categorie scorporate), i requisiti di qualificazione, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dalla mandataria/capofila per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo, mentre per i lavori delle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento alla categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Ai soggetti GEIE si applicano le norme contenute nel Regolamento UE n. 2137/85 del 25.07.1985 e nel D.Lgs. 23.07.1991, n. 240. Inoltre si applicano ai GEIE le disposizioni per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno chedettate dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano nonché le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesiL. 19.03.1990, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016n. 55, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.s.m.i..

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Samples: Construction Contract

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui i soggetti indicati all’art. 46 D.Lgs. 50/201645 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membrii soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesicomma 8, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino Codice, in possesso dei requisiti di idoneità professionalegenerali, di capacità professionale e tecnica, economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della finanziaria dettagliati nel presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contrattoDisciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 sensi dell’articolo 48, comma 7 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento tempora- neo R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia abbiano partecipato alla gara medesima agli stessi in raggruppamento o consorzio ordi- nario ordinario di concorrenti. I Ai sensi del medesimo articolo 48, comma 7, del Codice, i consorzi stabili stabili, i consorzi fra società cooperative di cui alle precedenti lett. f) produzione e g) lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi ai consorziati indicati quali esecutori è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in . In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo l'articolo 353 del codice pena- lepenale. Nel caso di consorzi stabiliAi sensi dell’articolo 48, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione comma 9 e 10, del contrat- to non possonoCodice, è vietata, a loro voltapena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a cascataquella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, indicare un altro soggetto salvo quanto disposto dall’articolo 48, commi 18 e 19, del Codice. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, come da Comunicato 4 maggio 2016 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso l’utilizzo dell’AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per l’esecuzione salva l’ipotesi i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il consorziato designato siaruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a sua voltamezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabilestabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il consorziato esecutoreruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 105186-bis, comma 206 del X.X. 00 marzo 1942, ultimo periodo è consentita l’associazione n. 267, l’impresa in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e concordato preventivo con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento o consorzio ordinario temporaneo purché non rivesta la qualità di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento mandataria e sempre che le altre imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui aderenti al primo periodo raggruppamento temporaneo non è ammessa se finalizzata siano assoggettate ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.una procedura concorsuale

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Samples: Contract for Environmental Remediation Works

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. 13.1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici i seguenti soggetti: a) Imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative. b) Consorzi tra i soggetti di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016al punto precedente. c) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re ai punti precedenti (che intendano riunirsi o consorziarsi per la realizzazione di tutte le opere/servizi previsti in gara, i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti). Il mandato deve risultare da ascrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha alcun effetto nei confronti del Comune. d) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili Raggruppamenti temporanei di società di professionisticoncorrenti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti a), ) e b) c) e d) aderenti al con- tratto (che intendano riunirsi o consorziarsi per la realizzazione di rete (rete di impresetutte le opere/servizi previsti in gara, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se ancora non ancora costituiti). In tal caso l’offerta deve dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei costituiranno il raggruppamento o i consorzi ordinari il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 13.2. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario ordinario di concorrenti. 13.3. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi raggruppamenti temporanei e dei soggetti consorzi ordinari di concorrenti di cui alla precedente lettera e) all'art. 2602 del medesimo decreto, Codice Civile rispetto a quella risultante dall’impegno dall'impegno presentato in sede di offer- taofferta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con Le imprese raggruppate dovranno presentare un unico attoplico di offerta, mandato collettivo speciale con rappresentanza nel quale saranno inseriti i documenti e le dichiarazioni relative a ciascuna impresa partecipante. Ciascuna delle imprese associate dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste, ad uno eccezione della ricevuta di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca costituzione della cauzione provvisoria, richiesta in forma unitaria per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del l’intero raggruppamento. Le disposizioni N.B.: Relativamente ad ogni tipo di cui sopra trovano applicazioneconsorzio, i requisiti di carattere generale dovranno essere dichiarati in quanto compatibilisede di gara, alla partecipazione alle procedure a pena di affidamento delle aggregazioni tra esclusione, anche da tutte le imprese aderenti al contratto facenti parte del consorzio. 13.4. Non è ammessa la partecipazione di rete, imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 452359 del Codice Civile. Non sarà, co. 2altresì, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti ammessa la compartecipazione (singolarmente o in riunione temporanea di imprese, ) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale rappresentanza o di direzione tecnica. Non è ammessa la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di imprese in più di una associazione temporanea o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre consorzio, ovvero la partecipazione in forma individuale di un’impresa che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garapartecipi in associazione o consorzio.

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Samples: Concessione Di Progettazione, Costruzione E Gestione

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici affidamento i concorrenti di cui al combinato disposto dell’art. 29 della L.R. n°5/2007 con l’art. 34 del D.Lgs. n°163/2006 (cui il primo fa rinvio), costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8°, del D.Lgs. n° 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Eu- ropea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7°, del D.P.R. n. 34/2000. Per le A.T.I. e per i consorzi di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, 34 comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016n° 163/2006, di tipo orizzontale, i requisiti richiesti nel bando per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandata- ria o da un impresa consorziata nelle misure minime del 40%, mentre la restante percentuale deve esse- re posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per le reti A.T.I. e per i consorzi di impresecui all’art. 34 comma 1°, la partecipazione alla gara è comunque ammessa lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n°163/2006, di tipo verticale i requisiti richiesti nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente bando per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano singole devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti di quali- ficazione adeguati pre- visti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunti anche da imprese riunite in asso- ciazione ai servizi da eseguiresensi dell’art. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara37 del D.Lgs. n° 163/2006.

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Samples: Bando Di Gara

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a 4.1 Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici gara, in forma singola o associata le Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui all’artsi presenta l’offerta, in base al D. Lgs. 46 n.209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membripossesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. 4.2 I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino l’esercizio dell’attività assicurativa in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 regime di 4.3 E’ ammessa la partecipazione nella forma della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali coassicurazione ai sensi dell’art. 12 1911 del codice civile. Come già stabilito dalla AVCP (ora A.N.A.C.) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della Legge 81/2017;presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. h. aggregazioni tra gli operatori economici 4.4 In caso di cui ai punti araggruppamento temporaneo (R.T.I.), b) c) di coassicurazione e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di impreseconsorzio, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa ferma restando la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno checopertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri capacità tecnica/professionale richiesti dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero essere posseduti secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato al capitolo 6 del presente Disciplinare. 4.5 In relazione ad ogni singolo lotto, è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento tempora- neo raggruppamento, consorzio o consorzio ordinario di concorrentiin coassicurazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima partecipino in raggruppamento raggruppamento, consorzio o consorzio ordi- nario di concorrenticoassicurazione, ai sensi degli artt. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) 45 e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 10548, comma 207, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.

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Samples: Disciplinary Tender

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici i concorrenti di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/201621, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per co. 2 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e i quali non sussistono le cause di esclusione di cui soggetti indicati all’art. 80 34 del D.Lgs. 50/2016 163/2006, operanti nel settore dei servizi alla persona e sempre alla comunità e che risultino abbiano nel proprio statuto e/o nell’oggetto sociale i servizi di cui al presente disciplinare, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del Dlgs 12.04.2006, nel rispetto delle condizioni ivi poste, in possesso dei requisiti sottondindicati: - requisiti di idoneità professionaleordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro nero di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, a meno che il periodo di emersione sia concluso; che non hanno commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art.43 del d.lgs 268/1998 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; - idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito, a dimostrazione della capacità economica finanziariae solvibilità della ditta; - che hanno gestito per almeno tre anni, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi attività uguali a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) quelle oggetto del presente elenco; f. consorzi stabili disciplinare oggetto del presente affidamento per un importo complessivo non inferiore ad € 500.000,00. - possesso della certificazione di società di professionistiqualità. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, di società di ingegneriai concorrenti possono partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in forma mista (associazioni temporanee o in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’artconsorzi. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo una associazione temporanea, o consorzio ordinario di concorrenticonsorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento associazione o consorzio ordi- nario di concorrenticonsorzio. I consorzi stabili di cui alle precedenti all’art. 34, co.1, lett. fb) e g) c), del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, a indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo l'articolo 353 del codice pena- lepenale. Nel caso di I consorzi stabilidovranno attestare il possesso, i da parte dei propri consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possonol'esecuzione della prestazione, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.ordine generale previsti dalla vigente normativa

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gara tutti i soggetti privati, con o senza finalità di gara gli operatori economici lucro, di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 45 del D.Lgs. 50/2016 n. 50/2016, che operino nell’ambito dei servizi alla persona e sempre che risultino alla comunità, in possesso dei requisiti di idoneità professionalecui agli artt. 80, di capacità economica finanziaria81, di capacità tecniche 82 e professionali e di personale specificati al successivo punto 83 del D.Lgs. n. 1.250/2016, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati nonché i concorrenti con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti sede in altri Stati membridiversi dall’Italia, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle condizioni ivi poste. E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisticoncorrenti non ancora costituiti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici 48 comma 8 del d.lgs.n.50/2016, che siano, pena l’esclusione, in possesso dei requisiti, indicati nel presente bando e disciplinare di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituitigara. In tal tale caso l’offerta la busta documenti, pena l’esclusione, deve essere contenere una Dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi i soggetti medesimi conferiranno mandato collettivo spe- ciale speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art.48 del d.lgs.n.50/2016. Inoltre, l’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. (La Stazione concedente richiede tale adempimento quale minima garanzia di serietà dell’offerta congiunta). Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 45, comma 2, lett. d) ed e) [raggruppamenti o di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti] è espressamente richiesto, a pena di esclusione, l’atto costitutivo ai sensi dell’art.48 del d.lgs.n.50/2016, in originale o copia resa conforme nei modi di legge. In conformità alle previsioni di cui all’art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli n. 50/16 gli operatori economici raggruppati riuniti o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolareconsorziati, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate pena l’esclusione, devono specificare nella documentazione amministrativa, le parti del ser- vizio servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È A norma dell’art.48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario ordinario di concorrenti. I consorzi stabili Consorzi di cui alle precedenti all'articolo 45, comma 2, lett. fb) (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e successive modificazioni, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.8.1985 n.443) e glett. c) (Consorzi Stabili) sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, in sede di offertaistanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- lepenale. Nel caso A norma dell’art. 48, comma 7-bis, del D.Lgs. n.50/2016, è consentito, ai soggetti di consorzi stabilicui all’art.45, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione comma 2, lett. b) e c) del contrat- to non possonomedesimo decreto, designare ai fini dell’esecuzione dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a loro volta, a cascata, indicare condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi requisito di partecipazione in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutorecapo all’impresa consorziata. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità In conformità alle previsioni di cui all’art. 21 47 comma2 del Contratto QuadroD.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. NOTA BENE: I Consorziati per i quali il consorzio concorre, pena l’esclusione del consorzio dalla gara, sono tenuti a presentare la “Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Unica” di cui all’allegato A) al presente, conformemente alla propria posizione in gara. Ai sensi dell’art.48, comma 9, D. Lgs. n.50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto disposto, ai co. 17, commi 17 e 18 e 19 dell’artdel predetto art. 48 D.LgsD. Lgs. 50/2016, n. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi raggruppamenti temporanei e dei soggetti consorzi ordinari di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno dall'impegno presentato in sede di offer- taofferta. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La Stazione Appaltante procede, altresì, ad escludere dalla gara i concorrenti, nel caso venga accertato sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi dell’art. 48, comma 19, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., previa istruttoria della Stazione Appaltante, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora in raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 sopra comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.

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Samples: Bando Di Gara

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici i soggetti di cui all’art. 46 D.Lgs45 del D. Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti concorrenti con sede in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo Decreto Legislativo purchè in possesso dei requisiti di ordine generale e quelli di idoneità economico-finanziari e tecnico organizzativa ovvero:  Requisiti generali insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.LgsCodice. 50/2016  Requisiti di capacità tecnica e sempre che risultino professionale ed economica Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionalecui agli articoli 83 e 84 del del Dlgs 50/2016 e smi.- ovvero essere in possesso dell'attestazione di qualificazione in corso di validità regolamente rilasciata da una società di attestazione autorizzata per le categorie e classifiche adeguate ai lavori in oggetto, come precisato nella tabella di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati cui al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della 2 del presente lettera D)disciplinare. In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società caso di professionisti; c. società associazione temporanea di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria imprese i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti mandante nella misura minima di cui alle lette- re da a) ad h) all'art 92 comma 3 del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) D.P.R 207/2010 e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codicesmi. Gli operatori economici stabiliti devono tener presente che le opere scorporabili sono SIOS quindi se fossero sprovvisti di adeguata qualifica potranno in altri Stati membri alternativa dovranno costituire una RTI del tipo verticale o verticale misto.  Avere eseguito il sopralluogo, obbligatorio pena l’esclusione dalla gara, in quanto assolutamente indispensabile per prendere esatta cognizione dei luoghi dove verranno eseguiti i lavori e di tutte le condizioni che possono influire sulla determinazione dell’offerta A seguito di visita obbligatoria sui luoghi oggetto di intervento, verrà rilasciata apposita attestazione dalla Stazione Appaltante. Tali sopralluoghi avverranno tassativamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 fino al …………. 2018 tel. 035.399……….. – 035.399 ). Tale adempimento dovrà essere compiuto obbligatoriamente dal legale rappresentante (o suo delegato dipendente dell’impresa con qualifica tecnica) o dal direttore tecnico della ditta partecipante, muniti di valido documento identificativo e della certificazione comprovante il titolo di cui sopra (C.C.I.A.A. o altro). A seguito del sopralluogo obbligatorio, il Servizio Strade e Parcheggi del Comune di Bergamo rilascerà un’attestazione di avvenuta presa visione che non dovrà allegare necessariamente alla busta della documentazione: sarà sufficiente la dichiarazione resa nel DGUE. Non saranno presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci, sia sulla natura dei lavori da eseguire, sia sui luoghi di esecuzione.  Requisiti per partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesigara telematica Gli operatori economici oltre ai requisiti sopra descritti, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del nel caso di fornire i necessari documenti probatoriRTI devono rispettare quanto segue: In caso di associazione temporanea, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazionigià costituita o ancora da costituire, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabilitiil sopralluogo potrà essere effettuato da una sola impresa del costituendo raggruppamento, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio sia essa capogruppo che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziatimandante. È fatto divieto ai concorrenti designati per l’esecuzione di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo un’associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento associazione o consorzio ordi- nario di concorrenticonsorzio. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) partecipanti, ai fini dell'ammissione della gara, dovranno essere in possesso ai sensi degli xxx.xx 60,61 del DPR 207/2010 e g) sono tenuti ad indicaresmi, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti della certificazione SOA nella categoria OG3 classe II e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016OS11 classe II. Per le reti di impresel'eventuale incremento del 20%, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D)si richiama il disposto dell'art. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative 61 comma 2 del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garaDPR 207/2010.

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Samples: Contract for Public Works

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’artall'art. 46 D.Lgs45, lett. 50/2016a, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membrib, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesic, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 d, e, f del D.Lgs. n. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di prescritti tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: • operatori economici con idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti individuale di cui alle lette- re da lettere a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di - imprenditori individuali anche artigiani, società di professionisticommerciali, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a)cooperative-, b) -consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane-, e c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli -consorzi stabili; operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili idoneità plurisoggettiva di cui alle precedenti lett. flettera d) e g) sono tenuti ad indicare-raggruppamenti temporanei di concorrenti-, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto-consorzi ordinari di concorrenti-, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni f -aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di reterete- e g) -gruppo europeo di interesse economico; • operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all’artall'art. 4545 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. Gli operatori economici che partecipano alla gara, co. 2pena l'esclusione, lettdevono dichiarare di accettare tutte le clausole indicate nel presente disciplinare di gara e relative al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto il 7/09/2015 dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 18/09/2017, allegato al presente disciplinare. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti Costituisce, altresì, causa di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel esclusione il mancato rispetto delle modalità specificate al successivo punto IIprescrizioni contenute nel suddetto protocollo di legalità (articolo 1, n.11 comma 17, della presente lettera DIeqqe 6 novembre 2012, n. 190). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Micronido Comunale

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare E’ ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara gli operatori economici dei soggetti di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 34 del Codice. Gli operatori economici stabiliti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “Black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001 dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla procedura di gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78). Coni Servizi effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list di cui ai D.M. sopra citati in possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima. E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (d’ora in poi anche solo “raggruppamento temporaneo”), con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del Codice, e di imprese stabilite in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti dell’UE, nelle forme previste nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso Paesi di tutti i requisiti prescritti per stabilimento. E’ ammessa inoltre la partecipazione degli opera- tori economici italianidi consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del Codice nonché articolo 277 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause (d’ora in poi anche solo “Regolamento di esclusione esecuzione ed attuazione del Codice”). Si precisa altresì che ai consorzi ordinari da costituirsi, di cui all’art. 80 34, comma 1, lettera e) del D.LgsCodice, giusta deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n° 114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell’art. 50/201637 del Codice nella parte in cui si prevede l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi e i commi 14 e seguenti del citato art. 37, nei confronti dei candidati fermo restando che lo stesso consorzio dovrà risultare formalmente costituito prima della stipula del contratto. In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo o concorrenti non stabiliti in Italiaconsorzio ordinario la mandataria (nel caso di raggruppamento temporaneo) o una delle consorziate/consorziande (nel caso di consorzio ordinario già costituito/da costituirsi) dovrà eseguire, a pena di esclusione, la stazione appaltante chiede se prestazione in misura maggioritaria. A tal fine dovranno essere indicate, nell’Allegato A al presente disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioniCodice, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o parti dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti dalle singole imprese raggruppate/raggruppande o consorziaticonsorziate/consorziande. È Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 del Codice Civile. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in a più di un raggruppamento tempora- neo temporaneo o consorzio ordinario di concorrentiordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia partecipato alla procedura di gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordi- nario ordinario. Il servizio è riservato alle Compagnie di concorrentiassicurazioni autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n.209, all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto del presente appalto, ovvero le alle rappresentanze di Imprese estere autorizzate ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei rami oggetto del presente appalto. Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali o le rispettive Gerenze italiane e le Rappresentanze dirette delle Compagnie estere. I consorzi stabili di cui alle precedenti lettall’art. f34, comma 1, lettere b) e gc) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offertanell’Allegato A al presente disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, fatto divieto di partecipare alla procedura di gara in qualsiasi altra formaforma (individuale o associata), alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi pena l’esclusione dalla gara sia il del consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice pena- lepenale. Nel caso Dovranno altresì essere indicate, nell’Allegato A al presente disciplinare di consorzi stabiligara, i consorziati designati dal le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate. Qualora il consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 1734, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016comma 1, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera ec) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato Codice non indichi per quale/i consorziato/i concorre si intende che lo stesso partecipa in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito nome e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016conto proprio. Per le reti quanto riguarda tale consorzio è altresì necessario che i consorziati abbiano stabilito di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso operare in modo congiunto per un periodo di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo tempo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garainferiore a 5 anni.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a Possono partecipare alla presente procedura di gara esclusivamente gli operatori economici (Compagnie di Assicurazioni) di cui all’art. 46 D.Lgs45, del Codice, autorizzati, ai sensi del d.lgs. 50/2016n. 209/2005, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membriall’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo assicurativo oggetto dell’appalto per cui si concorre, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D)prescritti dai successivi paragrafi. In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società particolare, la partecipazione alla gara è riservata alle Società di professionisti; c. società assicurazione, singole o associate (di ingegneria; d. prestatori seguito denominate anche Imprese di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membriAssicurazione o Imprese), costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei unicamente tramite le proprie direzioni generali, rappresentanze generali, o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionistigerenze, di società di ingegneriaabilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’artdella normativa di settore, nei rami relativi alle coperture assicurative per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a)Per ciascun lotto, b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete successivamente all’avvenuta aggiudicazione definitiva, è consentito alla Impresa aggiudicataria (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui ovvero alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno cheImpresa mandataria, in caso di aggiudicazione della garaa una Associazione Temporanea di Imprese), ove si tratti indicare alla Stazione appaltante, con comunicazione scritta, l’eventuale struttura operativa alla quale intende affidare la gestione del/i contratto/i assicurativo/i. Tale struttura operativa dovrà essere in possesso di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui agli arttal D.Lgs. 47 e 48 n. 209/2005. Sarà in ogni caso facoltà della Amministrazione accogliere, o meno, tale designazione. Le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto dell’appalto per cui si concorre. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’UE possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 23 del Codiced.lgs. 209/2005 (nel ramo assicurativo oggetto della domanda di partecipazione). Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’UE possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 209/2005 (nel ramo assicurativo oggetto della domanda di partecipazione). Gli operatori economici stabiliti regolarmente autorizzati, ai sensi del d.lgs. 209/2005, all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo assicurativo/nei rami assicurativi oggetto del presente appalto, possono partecipare, oltreché in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesiforma singola, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle precedenti lett. lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico, anche GEIE), dell’art. 45, comma 2, del Codice, ancora, partecipare in forma associata ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice o sulla base di un accordo di coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911c.c., con le dovute limitazioni di seguito specificate. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare, per ciascun lotto, alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, co. comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f) ), del D.LgsCodice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 50/2016. Per le reti Si precisa che, nel caso di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate in forma plurisoggettiva si deroga al successivo punto IIdisposto dell’art. 1911 c.c., n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che essendo tutte le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguiresottoscrittrici responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante. In ogni casoSi applica, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garain quanto compatibile con il particolare settore oggetto del presente appalto, l’art. 49 del Codice, salvo il regime autorizzatorio previsto dall’art. 28 del d.lgs. 209/2005.

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Samples: Disciplinary Tender

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente Alla procedura possono concorrere, secondo quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento Impianti Sportivi, le Società e/o le Associazioni sportive dilettantistiche, gli Enti di gara gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016Promozione Sportiva, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 Discipline sportive associate e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneriale Federazioni Sportive Nazionali, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e associata, i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti scrittura privata autenticata o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno cheregistrata, in caso attività da almeno un anno dalla data di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamentepubblicazione dell'avviso. Le Federazioni Sportive Nazionali, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno Enti di essiPromozione Sportiva e le Discipline sportive associate devono risultare riconosciuti dal CONI al momento della presentazione della istanza di partecipazione. Le Società e le Associazioni Sportive devono risultare affiliate a Federazioni Sportive e/0 a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero devono produrre una dichiarazione d'impegno all'affiliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi all'atto di concessione. Non sono ammessi a partecipare al presente bando: - i soggetti gestori di altro impianto sportivo di proprietà comunale che alla scadenza del presente bando abbiano ancora almeno 6 mesi di gestione da indicare in sede svolgere. - I soggetti che alla scadenza del presente bando risultino già vincitori di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti altro bando pubblico per la partecipazione degli opera- tori economici italianigestione di altro impianto sportivo di proprietà comunale. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause - In ogni caso si applica la regola dell’unicità di esclusione gestione di impianto sportivo comunale per cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso il soggetto che risultasse vincitore di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario bando pubblico dovrà poi optare per la gestione di concorrenti, ovvero uno solo di partecipare questi. Non sono ammessi alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra formapartecipazione al presente bando i soggetti che abbiano, alla presente garascadenza dello stesso, morosità pregresse o contenziosi tributari con l’Amministrazione Comunale (del. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 G.C. 29 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D19/8/2014). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.;

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Samples: Concessione Della Gestione Dell’impianto Sportivo

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a 1. Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’artprevisti dall’art. 46 D.Lgs3 comma 1 lett. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 p) del D.Lgs. n. 50/2016 e sempre che risultino sm, come sintetizzati all’art.45 del D.Lgs 50/2016, iscritti alla camera di commercio per le attività attinenti alla concessione, ovvero, qualora associazione o ente non iscritti alla Camera di Commercio, in possesso di Statuto dal quale si evinca l’oggetto sociale, compatibile con la natura dei requisiti servizi in gara. I. In caso di idoneità professionaleRaggruppamento temporaneo di i mprese già costituito, deve essere inserito nel plico un atto di capacità economica finanziariamandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di capacità tecniche e professionali e atto pubblico o di personale specificati al successivo punto n. 1.2scrittura privata autenticata da Xxxxxx, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti che deve contenere espressamente le indicazioni di cui alle lette- re da a) ad h) all'art. 48 del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’artD.Lgs. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017)n. 50/2016. È ammessa la partecipazione dei soggetti presentazione di cui alla precedente lett. e) anche se offerte da parte di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti; in tal caso, le varie componenti dell'offerta devono essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti delle imprese impegnate a costituire il Raggruppamento. Dovranno essere indicate le imprese che costituiranno il Raggruppamento in caso di aggiudicazione, con specificazione di quella individuata come capogruppo e con la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi conformandosi alla disciplina prevista dal richiamato art. 48 del D.Lgs. n.50/2016. In tal ogni caso, l'impegno a costituire il Raggruppamento in caso l’offerta dì aggiudicazione dovrà essere sottoscritto congiuntamente, in un unico documento, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa del Raggruppamento. L'offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura del servizio che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove le stesse imprese si tratti conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamentetutte le imprese raggruppate. Le singole imprese, gli stessi conferiranno facenti parte del Raggruppamento risultato aggiudicatario, devono conferire, con unico atto, mandato collettivo spe- ciale speciale con rappresentanza ad uno una di essiesse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui agli articoli soprarichiamati e risultare da indicare scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di offerta e qualificata come mandatariopresentazione dell'offerta, fatte salve le previsioni dell’art.48 del D.Lgs 50/2016. Qualora il quale stipulerà il contratto concorrente abbia natura consortile (Consorzio di cooperative, società consortile, ecc.), deve indicare, in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso sede di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioniofferta, le di- chiarazioni imprese consorziate designate per l'esecuzione del contratto e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese la relativa quota di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziatispettanza. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora individuale xxxxxxx abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario ordinario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. fall’articolo 45, comma 2, lettere b) e g) c), del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo l'articolo 353 del codice pena- lepenale. Nel caso L’aggiudicatario ha facoltà di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione costituire società di progetto ai sensi del contrat- to non possono, combinato disposto dell’ articolo 184 del D.Lgs 50/2016. L'ammontare minimo del capitale sociale della società deve essere pari almeno a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore50.000,00 € . Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandatariaconcorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale indicatala quota di partecipazione al fine capitale sociale di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garaciascun soggetto.

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Samples: Letter of Invitation to Tender

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 45 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino s.m.i. in possesso dei requisiti di idoneità professionalesottoindicati, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali che dovranno essere autocertificati ai sensi dell’artdel D.P.R. n.445 del 28.12.2000. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può Possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara associazioni operanti senza scopo di lucro con finalità di promozione dell’escursionismo, dell’educazione ambientale e di attività sportive e ricreative in più contesto montano, purché, per norma statutaria, possano gestire direttamente le strutture e siano in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’attività turistico-ricettiva ivi prevista. Qualora trattasi di associazioni queste non potranno limitare la fruizione della struttura ai soli soci. A tal fine si precisa che il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che “...ove non ricorrano i presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti, comunque, lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi, deve intendersi sussistere un obbligo di iscrizione dell’associazione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative”. Pertanto, considerando il caso di un’associazione la quale svolge, in modo sussidiario e non prevalente, attività a carattere commerciale verso terzi, come per esempio la gestione di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario punto di concorrentiristoro, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale essa al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni poter prestare tale servizio deve possedere un numero di cui sopra trovano applicazionepartita IVA, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure ed effettuando attività di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti tipo commerciale è anche obbligata ad iscriversi al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garaREA.

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Samples: Concessione Di Servizi

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’artall’’art. 46 D.Lgs. 50/201645 deI D.Lgs n. 50/16, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause rispettivi. Possono partecipare alla gara - ai sensi di esclusione di cui all’artquanto previsto dall’art. 80 45 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con - i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o e i consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da concorrenti e i gruppi europei di interesse economico: a) ad hgià costituiti; b) non ancora costituiti. Possono partecipare alla gara le imprese aderenti al Contratto di Rete costituito e registrato presso i competenti uffici del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 12 3 comma 4 ter del D.L. n.5/2009 convertito in Legge n. 33/2009. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli operatori economici assuntori di servizi scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario; Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai punti asoggetti che hanno stipulato o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), b) c) e d) in applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 240/1991 nonché alle imprese aderenti al con- tratto contratto di rete (rete . Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di impresetutti i soggetti raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico; Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’artdegli artt. 12 della Legge 81/2017)2602 C.C. e seguenti: Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti consorziati; Ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile alla mandataria. È ammessa Se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle imprese consorziate viene escluso dalla gara. E' consentita la partecipazione dei soggetti presentazione di cui alla precedente lett. e) offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non ancora costituiti. ; In tal caso l’offerta l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici tutte le imprese che co- stituiranno costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei di interesse economico e contenere l’impegno l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi operatori: 0.xx R.T.I., conferiranno mandato collettivo spe- ciale speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione ; 0.xx consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei consorziati; 0.xx GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che costituiscono il gruppo medesimo; Possono partecipare alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/200047 del D.Lgs. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) 50/2016; sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; Possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 nonché art. 216, comma 14 sempre del D.Lgs n.50/16; sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui sia il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.consorziato;

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Samples: Energy Performance Contract

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici i soggetti di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente 45 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Si precisa che: - non saranno ammessi a partecipare alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per gara i quali non sussistono le cause di esclusione soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgsd. lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti ss.mm.ii., nonché privi dell’attestazione di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno chequalificazione SOA, in caso corso di aggiudicazione della garavalidità, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È appaltare; - E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di partecipare alla gara medesima anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. consorzio; - I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. fall'articolo 45 comma 2, lettere b) e gc) sono del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; - E' consentita, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabilialtresì, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai ai sensi dell’art. 105dell'articolo 48, comma 208, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- nedel d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione la partecipazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e gara da parte dei soggetti di cui alla precedente all'articolo 45, comma 2, lettera d) ed e) del medesimo citato decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi e contenere l'impegno che, in sede caso di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contrattoaggiudicazione della gara, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno una di essiesse che sarà indicata quale Mandataria/Capogruppo e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita - l'atto costitutivo dell'associazione temporanea dovrà espressamente indicare la quota di partecipazione di ciascuna impresa al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In raggruppamento ovvero, nel caso di ina- dempimento dell’impresa mandatariaassociazione non ancora costituita, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine tale indicazione dovrà essere riportata nelle istanze di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione ammissione alla gara.

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Samples: Convenzione Ex Art. 30 Del d.lgs. 267/2000

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi III.I) Condizioni relative all’appalto di servizi X. Xxxxxxxx economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs n.163/2006 ed art. 27 della L.R. n.5/07) 1. Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale di impresa non inferiore al triplo dell’importo posto a partecipare alla presente procedura base d’asta; nel caso di gara gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016RTC il fatturato globale d’impresa richiesto negli ultimi tre esercizi finanziari può essere raggiunto sommando il fatturato globale delle singole imprese per le stesse annualità, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati ma deve essere posseduto dall’impresa capogruppo almeno nella misura pari al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo50%; b. società 2. Aver realizzato nei tre anni precedenti la data di professionisti; c. società pubblicazione del bando di ingegneria; d. prestatori gara, relativamente alla realizzazione di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 cui all’articolo 9 punto e.2 del Disciplinare di Gara, un fatturato specifico non inferiore all’importo a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesibase di gara; e. raggruppamenti temporanei B. Capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs n.163/2006 ed art. 28 della L.R. n.5/07) 1. Presenza minima all’interno del gruppo di lavoro delle seguenti figure professionali: - Un esperto laureato con esperienza documentata nella gestione di un progetto SIT (ruolo di responsabile del progetto); - Un esperto laureato con esperienza documentata nella pianificazione urbanistica territoriale ed ambientale, (ruolo di pianificatore); - Un esperto laureato con esperienza documentata nell’analisi, progettazione, realizzazione ed implementazione di sistemi informatici (ruolo di sistemista informatico); - Un esperto laureato con esperienza documentata nella gestione del database geografico (ruolo di amministratore); - Un esperto laureato con esperienza documentata nello sviluppo di applicativi per gli utenti del SIT (analista e programmatore); 2. Aver effettuato nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, prestazioni analoghe a quelle richieste oggetto dell’appalto, in favore di almeno tre Enti (Provincie, Comuni o consorzi ordinari costituiti dai soggetti entità amministrative similari per altri paesi europei), di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili due con almeno 100.000 abitanti ovvero almeno cinque di società cui, almeno due con più di professionisti, 50.000 abitanti. In relazione ai requisiti di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti capacità tecnico/professionale di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) punto 1. del medesimo decretopresente articolo, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato si specifica che in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione riferimento alle competenze particolari ed alle esperienze professionali pregresse, due o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti più ruoli potranno possono essere riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario un'unica figura professionale, fermo restando che il gruppo di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure lavoro dovrà essere composto da non meno di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garatre soggetti.

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Samples: Bando Di Gara

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gara i soggetti di gara gli operatori economici cui all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006, testo vigente, e aventi i requisiti di qualificazione di cui alla L.R. 14 del 2002, del DPR 34/2000, del D.Lgs 163/06 e del DPR 554/99. Si forniscono i seguenti chiarimenti: 3.2-1 Per le concorrenti singole, di cui all’art. 46 D.Lgs34, 1° comma, lett. 50/2016a,b,c, del D.Lgs 163/2006 è necessario possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero possedere i requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dalla concorrente devono essere posseduti dalla stessa con riferimento alla categoria prevalente. 3.2-2 Le riunioni di concorrenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n.163/2006, testo vigente, dovranno presentare oltre alla documentazione richiesta per le concorrenti singole, anche le seguenti: a) la scrittura privata, autenticata dal notaio, con la quale è stata costituita l'associazione temporanea di imprese e con la quale è stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre imprese riunite alla capogruppo; b) la relativa procura, nella forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 1392 del c.c., attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo medesima. Il mandato e la procura potranno comunque risultare da un unico atto notarile. Ai sensi dell’art. 37, comma 13° del D.Lgs n. 163/2006, testo vigente é richiesto, per le riunioni di concorrenti, che, nell’atto costitutivo o in alternativa nella dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento, siano indicate le quote di partecipazione di ciascuna impresa costituente il raggruppamento. Tale quota indicherà la percentuale di opera per la quale dovranno essere posseduti i requisiti, nonché gli operatori economici stabiliti la percentuale di opera che dovranno eseguire in altri Stati membricaso di aggiudicazione. 3.2-2.1 Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale oltre a valere quanto sopra richiamato per le imprese singole in quanto applicabile, costi- tuiti conformemente i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovranno essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 95, 2° comma DPR 554/99). 3.2-2.2 Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, oltre a valere quanto sopra richiamato per le imprese singole in quanto applicabile, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi dovranno essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura per il concorrente singolo. I requisiti relativi alla legislazione vigente nei rispettivi Paesilavorazione scorporabile non assunti da imprese mandanti devono essere posseduti dall’impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 3.2-3 Le imprese cooptate. Ai sensi del 4° comma dell’art. 95 del D.P.R. 554\99 l'Impresa singola o le Imprese riunite o che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino siano in possesso dei requisiti di idoneità professionalequalificazione per il presente appalto, possono associare altre imprese qualificate anche per categoria e importi diversi da quelli richiesti nel presente bando (con attestazione SOA o iscritte all'ARA adeguati per importi ai lavori che saranno ad esse affidati), a condizione che nell’atto con il quale viene costituita l’associazione (o nella dichiarazione di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi impegno a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti costituire il raggruppamento di cui alle lette- re sopra) sia precisato che i lavori complessivamente eseguiti da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto d'appalto e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’artche comunque l’importo affidato a ciascuna impresa cooptata non sarà superiore all’ammontare complessivo delle iscrizioni possedute dalla stessa. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti Tali raggruppamenti dovranno presentare tutta la documentazione indicata al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno punto 3.2- 2 per i raggruppamenti temporanei di impresa costituiti o i consorzi ordinari di concorrenti da costituirsi (compresi quindi mandato e contenere l’impegno cheprocura). 3.2-4 Le cooperative dovranno presentare, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italiapena l’esclusione, la stazione appaltante chiede se del caso documentazione richiesta per le imprese singole nonché la dichiarazione di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione iscrizione all’Albo delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti Società Cooperative di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità D.M. delle Attività Produttive del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara23.6.2004.

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Samples: Appalto Integrato

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare I soggetti aspiranti alla partecipazione alla presente procedura selettiva dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiararsi con la domanda per l’assegnazione: a) essere, preferibilmente, cittadini o impresa con residenza nel Comune di gara Bacoli; b) non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione di strutture pubbliche per fatti addebitabili al gestore; c) non avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo, né essere controparte del Co- mune in giudizio amministrativo, né essere imputati in procedimenti penali che vedano il Comune legittimato a costituirsi parte civile; d) impegnarsi ad eseguire, nel periodo di vigenza della concessione, gli operatori economici interventi di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016ordinaria e straordinaria manutenzione finalizzate alla cura delle aree verdi pubbliche rientranti nel pa- trimonio in gestione, nonché gli operatori economici stabiliti appartenenti alle diverse tipologie: parco, giardino, parterre alberato, area di sosta, ecc. e) essere in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le situazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs29 della direttiva 92/50/CEE, 18 giugno 1992 attuata con X.Xxx. 50/2016 n. 157 modificato dal D. Lgs. 25.02.2000, n. 65; f) essere in situazione di inesistenza delle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalto ai sensi della legge 31.05.1965, n. 575 e sempre s.m.i. e regolamento approvato con D.P.R. 03.06.1998, n. 252. Fermo restando che risultino in i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti, nel caso di consorzio o associazione temporanea, si precisa che il possesso dei requisiti richiesti deve risultare alla data di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) pubblicazione del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionistibando all’Albo Pretorio. Non possono essere presentate da uno stesso soggetto, di società di ingegneriapena l’esclusione dalla gara, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno chepiù offerte, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra qualunque forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.

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Samples: Concessione Di Aree Verdi

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’artall’’art. 46 D.Lgs. 50/201645 deI D.Lgs n. 50/16, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause rispettivi. Possono partecipare alla gara - ai sensi di esclusione di cui all’artquanto previsto dall’art. 80 45 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con - i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o e i consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da concorrenti e i gruppi europei di interesse economico: a) ad hgià costituiti; b) non ancora costituiti. Possono partecipare alla gara le imprese aderenti al Contratto di Rete costituito e registrato presso i competenti uffici del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 12 3 comma 4 ter del D.L. n.5/2009 convertito in Legge n. 33/2009. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli operatori economici assuntori di servizi scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario; Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai punti asoggetti che hanno stipulato o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), b) c) e d) in applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 240/1991 nonché alle imprese aderenti al con- tratto contratto di rete (rete . Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di impresetutti i soggetti raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico; Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’artdegli artt. 12 della Legge 81/2017)2602 C.C. e seguenti: Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti consorziati; Ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile alla mandataria. È ammessa Se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle imprese consorziate viene escluso dalla gara. E' consentita la partecipazione dei soggetti presentazione di cui alla precedente lett. e) offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non ancora costituiti. ; In tal caso l’offerta l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici tutte le imprese che co- stituiranno costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei di interesse economico e contenere l’impegno l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi operatori: 0.xx R.T.I., conferiranno mandato collettivo spe- ciale speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione ; 0.xx consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei consorziati; 0.xx GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che costituiscono il gruppo medesimo; Possono partecipare alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/200047 del D.Lgs. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) 50/2016; sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; Possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 nonché art. 216, comma 14 sempre del D.Lgs n.50/16; sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di inosservanza violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; Possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Sono tenuti ad indicare, in sede di tale offerta, per quali delle imprese facenti parte della rete di imprese concorre; a queste ultime è fatto divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di consorzi stabiliviolazione sono esclusi dalla gara sia la rete di imprese sia l’impresa; E’ vietata la partecipazione a più di una rete di imprese Gli operatori economici stabiliti in altri stati membri dell’Unione europea, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possonocostituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui possono partecipare alla gara e comprovare il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione 86 del D.Lgs. n.50/2016. E' vietata l'associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadropartecipazione. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 commi 17 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/201618, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi raggruppamenti temporanei e dei soggetti consorzi ordinari di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno dall'impegno presentato in sede di offer- taofferta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contrattoSalvo quanto previsto dall’articolo 110, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti comma 5, in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandatariafallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è ammessatenuto alla esecuzione, con il consenso delle partidirettamente o a mezzo degli altri mandanti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine purché questi abbiano i requisiti di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamentoqualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso, caso la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione partecipazione alla gara. Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

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Samples: Energy Performance Contract

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’artall'art. 46 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membricostituiti da imprese, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesisocietà o consorzi singoli o riuniti, per i quali ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, purché non sussistono sussistano a loro carico le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 al punto 5 e sempre che risultino siano in possesso dei requisiti di idoneità professionalecapacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 6. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D)dell’art. In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 48 del D.Lgs. 50/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandantigara. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero ordinario. E' fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario ordinario di concorrenti. I consorziati per i quali il consorzio stabile o tra cooperative o tra imprese artigiane concorre non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione del divieto saranno esclusi dalla medesima sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale. In ragione di quanto sopra i consorzi stabili di cui alle precedenti al comma 2, lett. fb) e gc) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Derrate Alimentari

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Non possono partecipare alla presente procedura gara i soggetti che si trovino tra loro in una delle situazioni di gara gli operatori economici controllo di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/20162359 del Codice Civile, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause a meno che dimostrino di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D)aver formulato autonomamente l’offerta. In particolare sono ammessi quest’ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata, qualora il concorrente lo ritenga, dai documenti utili a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società dimostrare che la situazione di professionisti; c. società controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tale documentazione va posta in una busta chiusa, riportante la dicitura “Documentazione in caso di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV controllo ex art. 2359 c.c.”, da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti inserire nella Busta Economica. Ai concorrenti che partecipano in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche raggruppamento è preclusa la partecipazione in forma mista (singola o in seguito anche consorzi stabili altro raggruppamento. I concorrenti che intendono partecipare in forma associata devono indicare il raggruppamento che vogliono costituire fin dalla “Risposta di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a)Qualifica” che deve, b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di impresepena esclusione, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari dai legali rappresentanti di concorrenti e contenere l’impegno chetutte le ditte associate, con l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, a formalizzare il raggruppamento. In tal caso dovrà essere espressamente indicato il soggetto designato quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanticapogruppo. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine riunioni temporanee (o di provenienzaconsorzi ordinari ex art. La domanda degli operatori economici raggruppati 2602 c.c.) già costituite o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolarecostituende, nell’offerta da presentare in gara dovranno inoltre essere specificate le parti del ser- vizio delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziatiriuniti. In ogni caso il soggetto designato quale capogruppo dovrà eseguire i lavori in misura maggioritaria rispetto al singolo soggetto mandante. È fatto divieto ai concorrenti vietata qualsiasi modificazione della composizione del Raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di partecipare alla gara in più “Risposta di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrentiQualifica”, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrentitranne le ipotesi previste dall’art. 48 D.lgs. 50/2016. I consorzi stabili di cui alle precedenti lettall’art. f45, comma 2, lettere b) e gc) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabiliE’ altresì possibile avvalersi, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai ai sensi dell’art. 10589 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità ivi indicate, dei requisiti di altro soggetto il quale non deve partecipare alla presente procedura in proprio, o associato o consorziato ai sensi dell’art. 45 del succitato X.Xxx. Il concorrente e l’impresa ausiliaria dichiarano di rispondere in solido nei confronti della stazione appaltante dell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. Alla gara l’impresa ausiliaria non può partecipare sotto qualsiasi altra forma, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Per partecipare alla gara il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento dell’indizione della gara. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese oltre che sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO elettronico (DGUEe) di cui all’art. 21 85 del Contratto QuadroD.Lgs 50/2016, compilato esclusivamente in versione elettronica (*), utilizzando l’apposita sezione del portale di gara “prepara risposta ESPD” come da istruzioni reperibili tra gli allegati di gara, anche mediante gli appositi parametri della busta digitale “Risposta di qualifica” costituenti allegati al DGUEe, secondo le modalità indicate nella presente lettera d’invito. Salvo quanto disposto ai co. 17(*) nell’area allegati – Documentazione Amministrativa sono reperibili indicazioni sulla relativa compilazione. Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUEe, 18 si rinvia alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e 19 dell’art. 48 dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, reperibile nell’area Allegati, che ha adattato il DGUE alla normativa italiana (D.Lgs. 50/2016) emanando, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione allo scopo, idonee Linee guida per la sua compilazione. Inoltre tutti i componenti RTI/Consorzio ordinario (in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario), le consorziate esecutrici (in caso di partecipazione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti consorzi di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’artall'art. 45, co. comma 2, lett. flettere b) del D.Lgs. 50/2016. Per e c)), e le reti eventuali imprese ausiliarie (in caso di impresericorso all'avvalimento) dovranno compilare, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate oltre al successivo punto IIDGUEe, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento modulo “ETRA Template_Dichiarazioni Integrative Ausiliaria” e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara“ETRA Template Dichiarazioni Integrative Mandanti Consorziate”.

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Samples: Appalto

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici i soggetti di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 45 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino n.50/2016 se in possesso dei re- quisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, tecnica e di capacità tecniche e professionali e di personale specificati economico-finanziaria richiesti al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) paragrafo del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017)disciplinare. È ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia alle condizioni previ- ste dalla normativa vigente. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alla precedente all'art. 45, comma 2, lett. ed) e art. 48 del D.Lgs. n.50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori ope- ratori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, costituiranno il quale stipulerà raggruppamento temporaneo il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto18 e 19 dell’art. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei candidati o raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti non stabiliti rispetto a quella ri- sultante dall'impegno presentato in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso sede di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziatiofferta. È fatto divieto vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale singola qualora abbia partecipato partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario consorzio. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di concorrentitutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte parte- cipanti in forma individuale alla gara. I Ai fini della ammissione alla gara i consorzi stabili di cui alle precedenti lettall’art. f45, comma 2, lettere b) e gc) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra formaforma (individuale o associata), alla presente garapena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- lepenale. Nel caso Non sono ammessi a partecipare alla gara gli Operatori economici, anche in forma associata, che si trovino fra loro in una situazione di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità controllo di cui all’art. 21 2359 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016anche di fatto, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di nel caso in cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento si accerti che le relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con offerte siano imputabili ad un unico attocentro decisionale, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno sulla base di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garaunivoci elementi.

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016gara, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino purché siano in possesso dei requisiti richiesti e in condizione di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali esercitare l’attività oggetto dell’appalto ai sensi dell’artdel D. Lgs. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici 276/2003, i seguenti soggetti giuridici: • Imprese singole • Raggruppamenti di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto imprese R.T.I. Nel caso di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso raggruppamento temporaneo d’impresa l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove le stesse imprese si tratti conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs n. 163/2006. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione di tutte le imprese raggruppate. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs n. 163/2006 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che hanno di- chiarato costituiranno il RTI o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di volersi riunire temporaneamenteaggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo spe- ciale speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e . E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati RTI o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi rimanda al testo integrale dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita 37 del D. Lgs n. 163/2006. E’ vietata l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadropartecipazione. Salvo quanto disposto ai co. 17, commi 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/201637, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi in raggruppamenti temporanei e dei soggetti consorzi ordinari di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, concorrenti rispetto a quella quello risultante dall’impegno presentato in sede di offer- taofferta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei Verranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento per i quali venga accertato che le relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con offerte siano imputabili ad un unico attocentro decisionale, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno sulla base di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016univoci elementi. Per le reti di imprese, la quanto riguarda l’istituto del subappalto nell’ambito della partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto IIpresente procedura di gara, n.11 della presente lettera D)si fa rinvio a quanto prevede l’art. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006. Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni casotemporaneo d’imprese, questo dovrà presentare la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garadocumentazione sopraindicata con riferimento a ciascuna impresa riunita.

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Samples: Servizio Di Ristorazione

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’artQualunque operatore economico come descritto dall’art. 46 D.Lgs45 del D. Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti ovvero imprenditore individuale o società, anche cooperativa. Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di concorrenti. I soggetti di cui sopra dovranno essere regolarmente costituiti e, ove pertinente, devono essere iscritti negli albi e/o registri previsti dalla normativa specifica applicabile, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’affidamento. Le iscrizioni/registrazioni/attestati, ove incomplete, potranno essere regolarizzate entro il termine di 45 giorni dalla data di aggiudica provvisoria, pena lo scorrimento della graduatoria. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione una qualsiasi delle condizioni di cui all’art. 80 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in 50/2016. Il possesso dei requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del DPR. N. 445/2000, utilizzando esclusivamente il modello di idoneità professionale, istanza di capacità economica finanziaria, partecipazione (Allegato 2) allegato al presente Avviso a formarne parte integrante e sostanziale. Coloro i quali siano interessati a partecipare alla selezione in oggetto dovranno inoltrare apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti chiusura contenente le buste di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili al punto 11. Lo stesso dovrà contenere all’esterno la dizione “Domanda – offerta per la gestione dell’Hostel ““Ex Vivaio forestale” nel Comune di società Vallinfreda””. Anche le buste contenute nel plico dovranno essere sigillate e controfirmate sui lembi di professionistichiusura, a pena di società esclusione dalla gara, ed essere contraddistinte all’esterno dalle lettere A, B e C, scritte in modo ben visibile. La domanda, completa di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno cheallegati, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano dovrà pervenire entro le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 ore 12.00 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garagiorno 31 agosto 2018. In caso di violazione sono esclusi presentazione delle offerte tramite il servizio postale, per essere valide, dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro la data succitata (NON vale la data del timbro postale). Gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, un unico plico - chiuso e controfirmato sui lembi - contenente 3 (tre) buste contraddistinte dalle lettere A, B e C. ❖ La BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A pena di esclusione, da inserire nel plico - chiusa e controfirmata sui lembi - dovrà riportare la dicitura “A” e contenere: a) Istanza di partecipazione (Allegato 2) compilata in ogni sua parte; b) Statuto/Atto Costitutivo; c) Attestato di avvenuto sopralluogo (Allegato 4); La mancanza o incompletezza della documentazione prodotta comporta l’esclusione dalla gara sia e l’impossibilità di aprire le altre buste contenute nel plico. ❖ La BUSTA “B” – DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA A pena di esclusione, da inserire nel plico - chiusa e controfirmata sui lembi - dovrà riportare la dicitura “B” e contenere: a) Esperienze maturate dal concorrente in servizi assimilabili a quelli oggetto del bando di gara, valutata sul numero di anni di attività del concorrente Verrà attribuito un punto per ogni anno di attività, fino ad un massimo di 10 punti; 10 b) Giorni di apertura annuali proporzionalmente ai giorni di apertura, verrà assegnato il consorzio sia massimo punteggio alla proposta che prevede il consorziatomaggior numero di giorni di apertura annuali, fino ad un massimo di 10 punti. 10 PUNTI MAX ATTRIBUIBILI 20 MODALITA' DI VALORIZZAZIONE DELLA SRUTTURA PUNTI c) Servizi aggiuntivi al pernottamento ed alla somministrazione della colazione che il concorrente si impegna a fornire agli utenti, senza oneri e spese aggiuntive per il committente sarà attribuito il miglior coefficiente al concorrente che produrrà il miglior piano di valorizzazione in termini di sostenibilità e credibilità, valutato in funzione di: - servizi aggiuntivi previsti (anche in termini di innovatività); - tariffe da praticare all'utenza; - struttura organizzativa ed attrezzature da destinare allo svolgimento dei servizi; - soluzioni logistiche ed organizzative per la migliore realizzazione del servizio; - obiettivo di presenze minimo da raggiungere;- modalità di mantenimento e riqualificazione dell’area adiacente la struttura. 30 d) Attività di animazione e promozione dei servizi offerti nell’ambito dello sviluppo ecosostenibile sarà attribuito il maggior punteggio al concorrente che offrirà il miglio piano di animazione e promozione, in caso termini di inosservanza eventi e manifestazioni che si prevedono di tale divieto realizzare e forme di pubblicità e conoscenza da adottare. 10 PUNTI MAX ATTRIBUIBILI 40 ❖ La BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA A pena di esclusione, da inserire nel plico - chiusa e controfirmata sui lembi - dovrà riportare la dicitura “C” e contenere il modello (Allegato 3) compilato in ogni sua parte, contenente indicazione dell’ENTITA’ DEL CANONE annuale che si applica l’articolo 353 del codice pena- leimpegnerà a corrispondere, espresso in percentuale di incremento sull’importo minimo previsto nel bando (€ 5.000,00). Nel caso Il rialzo percentuale verrà imputato per intero alla prima annualità di consorzi stabiliconcessione. Il punteggio verrà attribuito secondo la presente formula: P= punteggio da assegnare Pm= punteggio max (40) Po= prezzo offerto per il quale si sta calcolando il punteggio Pa= prezzo più alto Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida. Entro 15 dalla data di aggiudicazione, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possonoprevia verifica delle dichiarazioni riportate nella domanda, si procederà a loro volta, stipulare apposita convenzione con l’Amministrazione. L’esame e la valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione nominata a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi norma dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 77 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.LgsD. Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione e sarà composta da tre membri, compreso il Presidente. La Commissione sarà assistita da un segretario verbalizzante. La data di apertura delle buste verrà comunicata ai partecipanti almeno tre giorni prima della seduta. Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile per motivi di interesse pubblico di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la nullità del contrattodata, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di dandone comunicazione ai concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative senza che gli stessi possano accampare pretese alcune al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garariguardo.

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Samples: Concessione

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare I soggetti aspiranti alla partecipazione alla presente procedura selettiva dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiararsi con la domanda per l’assegnazione: a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. – registro delle imprese, o impegnarsi a farlo entro il termine di gara 15 giorni dall’aggiudicazione (in tal caso, al momento della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la relativa certificazione); b) non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione di strutture pubbliche per fatti addebitabili al gestore; c) non avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo, né essere controparte del Co- mune in giudizio amministrativo, né essere imputati in procedimenti penali che vedano il Comune legittimato a costituirsi parte civile; d) impegnarsi ad istituire – qualora non esistente – una sede nell’ambito del territorio comunale entro 15 giorni dall’aggiudicazione; e) avere preso visione del progetto approvato e di impegnarsi a realizzarlo ritenendolo idoneo alle attività da intraprendere, di impegnarsi, espressamente ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle attività; f) impegnarsi ad eseguire, nel periodo di vigenza della concessione, gli operatori economici interventi di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016ordinaria e straordinaria manutenzione della struttura e, nonché se del caso, obbligarsi ad eseguire gli operatori economici stabiliti interventi necessari a rendere agibile la struttura; g) essere in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le situazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 38 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 N. 163 del 18.04.2006 e sempre ss.mm.ii. (requisiti generali di ammissione); h) essere in situazione di inesistenza delle condizioni che risultino in impediscono l’assunzione di pubblici appalto ai sensi della legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i. e regolamento approvato con D.P.R. 03.06.1998, n. 252. Fermo restando che i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il consorzio o l’associazione temporanea, si precisa che il possesso dei requisiti richiesti deve risultare alla data di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) pubblicazione del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionistibando all’Xxxx Xxxxxxxx. Non possono essere presentate da uno stesso soggetto, di società di ingegneriapena l’esclusione dalla gara, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno chepiù offerte, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra qualunque forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.

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Samples: Concessione Pontili

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici i soggetti di cui all’artall’art.46, comma 1 del D.lgs. 46 D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause n.50/2016 (nel rispetto delle condizioni di esclusione partecipazione di cui all’artal D.lgs. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino n.50/2016) ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipareparticolare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente nei rispettivi Paesinormativa; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da ab) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, di nelle forme delle società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici persone di cui ai punti a)capi II, b) c) III e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 IV del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 titolo V del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 libro quinto del codice pena- le. Nel caso civile ovvero nella forma di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti società cooperativa di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o la nullità del contrattodirezioni dei lavori, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento valutazioni di congruità tecnico economica o consorzio ordinario studi di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.impatto ambientale;

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Samples: Appalto Di Servizi Di Architettura E Ingegneria

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a 12.1 Possono partecipare alla presente gara le ditte in possesso dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 134 del T.U.LL.P.S., approvato con X.X. 000/0000, in corso di validità alla data di scadenza delle offerte, da cui si evince l’autorizzazione a gestire l’istituto di vigilanza; la tipologia dei servizi, corrispondenti a quelli richiesti in gara, autorizzati dalla Prefettura ed i territori comunali sui quali l’istituto è autorizzato ad esercitare gli stessi. 12.2 Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 134 bis del citato T.U.LL.P.S. 12.3 Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater, del D. Lgs. 163/2006, non possono partecipare coloro che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara gli operatori economici affidamento, in una situazione di controllo di cui all’artall'art. 46 D.Lgs. 50/20162359 c. c. o in una qualsiasi relazione, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membrianche di fatto, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesise la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 12.4 I concorrenti, per i quali inoltre, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovranno trovarsi nelle condizioni preclusive e sempre che risultino devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionaleammissione indicati nell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 . Per partecipare alla gara l'impresa deve, inoltre, a pena di capacità economica finanziariaesclusione: - possedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per categoria adeguata a quella oggetto di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV gara; - produrre dichiarazione resa da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei un istituto bancario o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali intermediario finanziario autorizzato ai sensi dell’artdel D.Lgs. 12 n.385/1993, attestanti l’idoneità finanziaria ed economica della Legge 81/2017;Ditta al fine dell’assunzione dell’appalto in questione. - avere la disponibilità di una sala operativa idonea ad assicurare il costante collegamento con le sale operative dei presidi di polizia competenti del territorio di riferimento. h. aggregazioni tra gli operatori economici 12.5 Il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno è previsto a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause pena di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla gara.

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Samples: Service Agreement

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici tutti i soggetti di cui all’art. 46 34, comma 1, lett. a), b), c) d), e), e-bis), f), f-bis) del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006. Ai predetti soggetti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membrisi applicano le disposizioni normative di cui agli articoli 35, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi36, per i quali non sussistono le cause di esclusione 37 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. I consorzi stabili di cui all’art. 80 34 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e sempre che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionalen. 163/2006, di capacità economica finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di personale specificati al successivo punto n. 1.2, n. 1.3, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera D). In particolare sono ammessi tenuti a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatarioper quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di partecipazione alla gara di operatori economici violazione saranno esclusi sia il consorziato che dichiarino che intendono, ove aggiudicatari, costituirsi in consorzio ordinario, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contrattoconsorzio. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per È vietata la partecipazione degli opera- tori economici italiania più di un consorzio stabile. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause I consorzi tra società cooperative di esclusione produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 80 34 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti sono tenuti a indicare in Italiasede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, la stazione appaltante chiede se del in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio violazione saranno esclusi sia il consorziato che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziatiil consorzio. È fatto divieto ai concorrenti ad una medesima impresa di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo R.T.I., o consorzio ordinario Consorzio o Rete di concorrentiImprese o GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale qualora abbia partecipato individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di R.T.I., Consorzio, Rete di Imprese o GEIE). È fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario procedura di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicareaffidamento, in sede una situazione di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità controllo di cui all’art. 21 del Contratto Quadro2359 c.c. Salvo quanto disposto ai co. 17o di una qualsiasi relazione, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016anche di fatto, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti se la situazione di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione controllo o la nullità relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione Aggiudicatrice rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario dopo l’aggiudicazione della procedura o dopo l’affidamento del contratto, nonché si procederà alla pronuncia della decadenza dell’aggiudicazione e con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determinerà l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario dalla procedura del singolo operatore economico e di concorrentitutti i raggruppamenti temporanei, concomitanti o successivi alle proce- dure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera D). È ammesso il recesso di una imprese o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par- tecipazione alla garaconsorzi all’interno dei quali lo stesso partecipi.

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Samples: Concessione Mista Di Beni E Servizi Per La Riqualificazione Energetica

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs45 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall’art. 50/201680 dello stesso Xxxxxx. In particolare, nonché gli l'esclusione di cui sopra opera qualora la circostanza prevista riguardi: – il titolare e il direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale; – il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; – i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; – i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando Di Gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx. Non è ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costi- tuiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono sussistano: – le cause di esclusione divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 80 67 del D.Lgs. 50/2016 e sempre 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; – le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che risultino siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in possesso ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di idoneità professionalequalificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art.92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio sia la stessa prevalente e/o scorporabile. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di capacità economica finanziariatipo verticale, ai sensi dell’art.92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, i requisiti di capacità tecniche qualificazione economico finanziari e professionali tecnico- organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria. I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte dal raggruppamento di personale specificati al successivo punto n. 1.2tipo orizzontale ai sensi dell'art.48, n. 1.3comma 6, n. 1.4 e n.1.5 della presente lettera Dultimo periodo, del D.Lgs.50/2016 (costituendo un raggruppamento di tipo misto). In particolare sono ammessi a partecipare: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con A norma dell'art.83, comma 8 del D.Lgs.50/2016 la mandataria in ogni caso deve possedere i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successi- vi aggiornamenti - stabiliti requisiti ed eseguire le prestazioni in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legisla- zione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o misura maggioritaria. I consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lette- re da aall’art. 45, comma 2, lett. b) ad he c) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionistiCodice, di società di ingegneriasono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e concorrono. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziata concorre, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al con- tratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge 81/2017). È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici si intende che co- stituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ove si tratti di operatori che hanno di- chiarato di volersi riunire temporaneamente, gli stessi conferiranno mandato collettivo spe- ciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto lo stesso partecipa in nome e per conto proprio e dei mandantiproprio. Nel caso di partecipazione alla gara di Agli operatori economici che dichiarino che intendonoconcorrenti, ove aggiudicatariai sensi dell’art.48, costituirsi in consorzio ordinariocomma 7, l’offerta deve contenere l’impegno a costitui- re il consorzio che sottoscriverà il contratto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente pro- cedura producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione degli opera- tori economici italiani. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le di- chiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova suf- ficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichia- razione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o ammini- strativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. La domanda degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro re- sponsabilità solidale nei confronti di IFR S.r.l. In particolare, nell’offerta da presentare in gara dovranno essere specificate le parti del ser- vizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempora- neo temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi- viduale individuale, qualora abbia gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi- nario di concorrenti. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pena- le. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contrat- to non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione salva l’ipotesi in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile; in tal caso quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 105, comma 20, ultimo periodo è consentita l’associazione in partecipazio- ne, ma solo nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 del Contratto Quadro. Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui alla precedente lettera e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offer- ta. L’inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti concorrenti o successivi alle proce- dure aggregazione di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevo- cabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della S.A. In caso di ina- dempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). La violazione di tale divieto comporterà l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti coinvolti. L’operatore economico che ha presentato domanda di concordato preventivo ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del Codice può partecipare solo previa autorizzazione del Tribunale e previo avvalimento dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 110 comma 4 del Codice ed, inoltre trovando applicazione quanto previsto dall’art. 000 xxx xxx XX 000/00: - dovrà presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 comma 3 lett.d) del RD 267 del 16/03/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; - potrà partecipare alla gara riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate a procedura concorsuale. L’operatore economico ammesso al concordato preventivo può partecipare solo previa autorizzazione del Tribunale e previo avvalimento dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 110 comma 4 del Codice ed, inoltre trovando applicazione quanto previsto dall’art. 000 xxx xxx XX 000/00: - dovrà presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 comma 3 lett.d) del RD 267 del 16/03/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e previo avvalimento di altro operatore economico ove subordinato dall’ANAC ai sensi dell’art.110 comma 6 del Codice. Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, co. comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 110 comma 3 lett.a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D.267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 del Codice) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del Codice stesso. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del Codice. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.LgsCodice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 50/2016In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Per rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le reti di imprese, imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è comunque ammessa nel rispetto privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle modalità specificate al successivo punto II, n.11 della presente lettera Drelative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). È ammesso il recesso Per tutte le tipologie di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze orga- nizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di quali- ficazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni casorete, la predetta modifica soggettiva partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la mancanza durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di un requisito realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per la disciplina di par- tecipazione alla garapartecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo ANAC n° 1/2017.

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