Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 3. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige. 4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche. 5. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.
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Samples: Regolamento Di Igiene Ambientale, Regolamento Di Igiene Ambientale, Regolamento Di Igiene Ambientale
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo è dovuta da coloro E’ soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che occupano possieda o detengono i detenga, a qualsiasi titolo, locali o le aree scoperte soggette scoperte, a tariffa con vincolo qualsiasi uso adibiti, suscettibili di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o tra coloro che usano di detentori, essi sono tenuti in comune i locali o le aree stessesolido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tariffa corrispettivo tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
64. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari non Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L’amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono opponibili al Gestoretenuti a presentare, su richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Della Tassa Sui Rifiuti (Tari), Regolamento Per l'Applicazione Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo TARI è dovuta da coloro che occupano chiunque, persona fisica o detengono i giuridica possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:
a) per le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di solidarietà tra famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 27 o i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2famigliare. In caso di utilizzi temporanei decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;
b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso del medesimo anno solare, la tariffa corrispettivo TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, Rientrano in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni accessori locate a non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagraficheresidenti.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Rifiuti Tari, Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Rifiuti (Tari)
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo il tributo è dovuta dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.
57. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentoricommerciali, fermi restando nei confronti di questi ultimicome definiti dall’art. 4, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante i locali e le aree in uso esclusivocomma 1, lett.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Tributo Sui Rifiuti (Tari)
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo TASI è dovuta da coloro che occupano chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o detengono i locali superficie, o detenga a qualsiasi titolo le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo unità immobiliari di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare cui al precedente art. 40. In caso di pluralità di possessori o tra coloro che usano detentori essi sono tenuti in comune i locali o le aree stessesolido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di utilizzi temporanei una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione, abitazione o superficie.
3. Salvo diversa dimostrazione, Per l’individuazione di tale fattispecie si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione fa riferimento alla durata del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirigerapporto.
4. Sono solidalmente tenuti Nel caso in cui l’immobile soggetto al pagamento tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della tariffa coloro che usano i locali stipulazione e le aree in comune con per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il soggetto passivoperiodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, individuati in via presuntiva, nel caso comprovata dal verbale di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagraficheconsegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa TASI dovuta per i locali ed e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti possessori o detentori, fermi restando nei confronti confronto di questi ultimi, quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo TARI è dovuta in via principale da coloro che occupano posseggono o detengono i locali e/o le aree scoperte soggette a tariffa operative costituenti presupposto per l’applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente ART.5 - , con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l’avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei propri rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solareIl titolo del possesso o della detenzione è dato, la tariffa corrispettivo è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di secondo i casi, dalla proprietà, usufruttodall’usufrutto, uso, dal diritto di abitazione, superficiedal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall’occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Salvo diversa dimostrazioneQualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera soggetto passivo principale tale:
a) per l’utenza domestica colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, dichiarazione TARI ovvero l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, risultante all’anagrafe della popolazione;
b) per l’utenza non domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industrialedell’impresa, commercialeassociazione, artigianale e di servizistudio, ovvero nel caso di Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute il soggetto riconosciute, i soggetti che li rappresenta rappresentano o li dirigedirigono.
4. Sono solidalmente solidamente tenuti al pagamento della tariffa TARI i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell’abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della Tassa, della riscossione, dell’accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell’adempimento tributario.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l’alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tassa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, fatto salvo il caso in cui l’utilizzatore dell’immobile si intesti l’utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della TARI rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l’utilizzatore si intesti l’utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della TARI a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità), ad esclusione delle attività non svolte in comune con il soggetto passivoforma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, individuati la Tassa è dovuta da chi gestisce l’attività d’impresa. Tali attività sono considerate “utenza non domestica”.
9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la tassa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via presuntivapermanente anche un’attività economica o professionale, nel caso generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la presenza di utenza una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tassa prevista per l’utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.
511. Nel caso di Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali integrati commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l’amministratore è responsabile del versamento della tariffa TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante tutti i locali e le aree in uso esclusivoscoperte operative.
613. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione Ferma restando l’obbligatorietà del versamento della TARI per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Comune di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell’ART.35 - del presente Regolamento, l’elenco degli obblighi tariffari non occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali, su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono opponibili al Gestoreconsegnate le relative dotazioni.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall’art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e dalle determinazioni di ARERA.
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Samples: Regolamento Tari
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo TASI è dovuta da coloro a carico sia del possessore che occupano dell’utilizzatore dell’immobile, dal 2016 escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o detengono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano detentori essi sono tenuti in comune i locali o le aree stessesolido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 681 della L. n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel caso di utilizzi temporanei detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione, abitazione o superficie.
3. Salvo diversa dimostrazione, Per l’individuazione di tale fattispecie si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione fa riferimento alla durata del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirigerapporto.
4. Sono solidalmente tenuti Nel caso in cui l’immobile soggetto al pagamento tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della tariffa coloro che usano i locali stipulazione e le aree in comune con per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il soggetto passivoperiodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, individuati in via presuntiva, nel caso comprovata dal verbale di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagraficheconsegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa TASI dovuta per i locali ed e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti possessori o detentori, fermi restando nei confronti confronto di questi ultimi, quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.
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Samples: Regolamento Di Igiene Ambientale
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo TARI è dovuta da coloro che occupano chiunque possieda o detengono i detenga a qualsiasi titolo locali o le aree scoperte soggette scoperte, a tariffa con vincolo qualsiasi uso adibiti, suscettibili di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o tra coloro che usano di detentori, essi sono tenuti in comune i locali o le aree stessesolido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzi temporanei utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso del medesimo anno solare, la tariffa corrispettivo il tributo è dovuta dovuto soltanto dal possessore dei locali e o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, uso abitazione, superficie.
3. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
65. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari Entro i termini di legge di ciascun anno le utenze non domestiche di cui all'art. 183 c. 1 lett b ter punto 2 del D. Lgs. 152/2006 possono presentare istanza per uscire dal servizio pubblico di raccolta limitatamente ai rifiuti urbani prodotti nell'ambito del ciclo produttivo. Rimangono attratti al servizio pubblico di raccolta i rifiuti prodotti dagli spazi e aree che non sono opponibili utilizzati per il ciclo produttivo (es.: uffici, servizi igienici, spogliatoi, magazzini dei prodotti finiti). Le utenze non domestiche possono conferire al Gestoredi fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione avrà effetto dall'anno successivo mediante la riduzione della quota variabile in misura proporzionale alla quantità di rifiuti conferiti all’esterno. E' fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
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Samples: Regolamento Tari
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo è dovuta da coloro che occupano o detengono I soggetti passivi dell’imposta sono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo possessori di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di utilizzi temporanei diritti reali di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficieenfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Salvo diversa dimostrazioneNel caso di concessione di aree demaniali, si considera il soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero è il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirigeconcessionario.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree Per gli immobili, anche da costruire o in comune con corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafichepassivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune Il coniuge superstite, ai sensi e per i locali ed aree scoperte gli effetti dell’art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell’imposta, ove dovuta, in uso esclusivo ai singoli occupanti quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante i locali e le aree in uso esclusivocomune.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli obblighi tariffari non elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono opponibili tenuti al Gestoreversamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Municipale Propria (Imu)
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo Soggetto passivo è dovuta da coloro che occupano chiunque possieda o detengono i locali o le aree scoperte soggette detenga a tariffa con vincolo qualsiasi titolo gli immobili di solidarietà tra i componenti cui all’articolo 19 del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stessepresente regolamento.
2. In caso di utilizzi temporanei pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Il pagamento da parte del solo proprietario o titolare di altro diritto reale in luogo dell’occupante non è ammesso e non libera lo stesso dalla propria obbligazione tributaria.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo TASI è dovuta soltanto per intero dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, abitazione e superficie.
35. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel In caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirigelocazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, da intendersi fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.
56. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa TASI dovuta per i locali ed e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.
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Samples: Regolamento Comunale Per l'Imposta Unica Comunale (Iuc)
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo Tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa chiunque ne realizzi il presupposto di cui all’art. 5 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti componenti/conviventi del nucleo familiare famigliare o tra coloro che usano ne fanno uso in comune i locali o le aree stessecomune, nonché tra proprietario e conduttore.
2. In caso Per il condominio beneficiario, attraverso la stipula di utilizzi temporanei apposita convenzione con il Gestore, dei servizi extra a disposizione delle grandi utenze, viene individuato il condominio stesso quale intestatario della fattura per detti servizi. Se necessario è possibile attivare un’utenza per lo smaltimento di durata non superiore a sei mesi nel corso dello rifiuti derivanti dalle parti comuni condominiali addebitando la sola componente variabile determinata in funzione delle forniture richieste, riconoscendo il condominio stesso anno solare, la tariffa corrispettivo è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficiecome utente in capo al quale ricadono gli adempimenti.
3. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.
4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante conduttori.
5. Per i locali e le aree in uso esclusivodestinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari In caso di locazione ad inquilini occasionali e comunque per un periodo inferiore a 90 giorni, ovvero l’immobile sia locato per un periodo stagionale ad un inquilino non sono opponibili residente nel comune, l’obbligo di corrispondere la Tariffa rimane in capo al Gestoreproprietario.
7. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. Nei casi sopraccitati il Gestore provvederà alla sostituzione del contenitore previo ritiro di quello precedentemente assegnato/codificato. È tenuto inoltre, ad effettuare un’ordinaria pulizia al fine di garantire l’igiene e il decoro del materiale.
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Della Tares Puntuale
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo Tari puntuale è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 5 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti componenti/conviventi del nucleo familiare famigliare o tra coloro che usano ne fanno uso in comune i locali o le aree stesse.
2comune. In caso Attraverso la stipula di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune apposita convenzione con il soggetto passivoGestore, individuati per i servizi extra a disposizione delle grandi utenze, il condominio beneficiario viene individuato quale intestatario della fattura per detti servizi. E' possibile, inoltre, attivare detta convenzione anche per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali addebitando la sola componente variabile determinata in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base funzione delle risultanze anagrafiche.
5forniture richieste. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante conduttori. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività. In caso di locazione ad inquilini occasionali e comunque per un periodo inferiore a 90 giorni, ovvero l'immobile sia locato per un periodo stagionale ad un inquilino non residente nel comune, l'obbligo di corrispondere la Tariffa rimane in uso esclusivocapo al proprietario. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. Nei casi sopraccitati il Gestore provvederà alla sostituzione del contenitore previo ritiro di quello precedentemente assegnato/codificato. È tenuto inoltre, ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.
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Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo TARI è dovuta da coloro che occupano chi, persona fisica o detengono i giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o le aree scoperte soggette operative, di cui al successivo art. 5, a tariffa qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare nel caso di pluralità di possessori o tra coloro che usano in comune i di detentori dei locali o le delle aree stesse.
2. In caso Nell’ipotesi di utilizzi temporanei detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazioneabitazione o superficie. La detenzione pluriennale, superficiederivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano Per i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta del versamento del tributo dovuto per i locali ed e per le aree scoperte di uso comune ed anche in suo uso esclusivo e per i locali ed e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, . A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Della Tassa Rifiuti Tari
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo Il tributo è dovuta dovuto da coloro che occupano possiedono o detengono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa di cui al precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stessesuperfici.
2. In caso Per le parti comuni condominiali di utilizzi temporanei cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Per i titolari di alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, comunque per periodi di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso del medesimo anno solare, la tariffa corrispettivo il tributo è dovuta dovuto soltanto dal possessore dei locali e o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
65. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari Qualora per qualsiasi motivo non sono opponibili al Gestoresia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o in mancanza l’intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, il soggetto che li rappresenta o li dirige.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo è dovuta da coloro che occupano o detengono I soggetti passivi dell'imposta sono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo possessori di solidarietà tra i componenti immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso diritto reale di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficieenfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il coniuge assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al coniuge affidatario in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficiente
3. Salvo diversa dimostrazioneNel caso di concessione di aree demaniali, si considera il soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero è il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirigeconcessionario.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree Per gli immobili, anche da costruire o in comune con corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivopassivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Con la risoluzione anticipata del contratto pertanto la soggettività passiva IMU torna in capo alla società di leasing, individuati in via presuntivaa prescindere all’avvenuta o meno riconsegna del bene, nel caso così pure, qualora al termine del contratto il locatario non abbia riconsegnato il bene, soggetto passivo dell’imposta è la società di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagraficheleasing proprietaria dell’immobile.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune Il coniuge superstite, ai sensi e per i locali ed aree scoperte gli effetti dell’art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, in uso esclusivo ai singoli occupanti quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante i locali e le aree in uso esclusivocomune.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestoreelementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Dell’imposta Municipale Propria
Soggetti passivi. 1. La tariffa corrispettivo TASI è dovuta da coloro che occupano chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione ecc., o detengono i locali detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 38. In caso di pluralità di possessori o le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano detentori essi sono tenuti in comune i locali o le aree stessesolido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura, compresa fra il 10 e il 30% del tributo, stabilita dalla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di utilizzi temporanei una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione, abitazione o superficie.
3. Salvo diversa dimostrazione, Per l’individuazione di tale fattispecie si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione fa riferimento alla durata del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirigerapporto.
4. Sono solidalmente tenuti Nel caso in cui l’immobile soggetto al pagamento tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della tariffa coloro che usano i locali stipulazione e le aree in comune con per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il soggetto passivoperiodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, individuati in via presuntiva, nel caso comprovata dal verbale di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagraficheconsegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa TASI dovuta per i locali ed e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti possessori o detentori, fermi restando nei confronti confronto di questi ultimi, quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)