Sospensione della licenza Clausole campione

Sospensione della licenza. 1. La licenza è sospesa dal Dirigente del Settore comunale competente, per un periodo da uno a novanta giorni, in caso di: a) violazione dell’obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell’ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati; b) sottoposizione del titolare a misure di sicurezza personali o a privazione della libertà personale nelle fattispecie previste dal Codice penale; c) mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa; d) sosta fuori delle aree previste dal precedente art. 18-quater; e) investimento o incidente, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva; f) guida del veicolo in stato di ubriachezza accertata o di manifesta alterazione dovuta a sostanza psicotrope; g) mancata pronta consegna all'ufficio comunale competente degli oggetti rinvenuti nel veicolo, nei termini previsti dal precedente art. 21; h) mancato rispetto delle tariffe o manomissione del tassametro; i) pretesa di compensi eccedenti il prezzo segnato dal tassametro o dei supplementi dovuti; j) abituale cattivo stato di manutenzione del veicolo posto in servizio; k) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto; l) mantenimento del veicolo in condizioni non rispondenti agli obblighi previsti per la sua circolazione ai sensi del precedente art. 6; m)morosità nel pagamento di tasse o diritti inerenti la licenza;
Sospensione della licenza. 1. E' soggetto alla sanzione della sospensione della licenza chi incorre nelle seguenti violazioni: a) art. 3, comma 4; b) art. 9, comma 2; c) art. 18, comma 1 lettere a-b-c-d-e- comma 5; d) art. 19, comma 2; e) art. 22, comma 1 lettere a-g comma 2 lettere c-e; f) art. 23, comma 1, 2 e 3; g) art. 24, comma 1, 2 e 3; h) art. 25, comma 1 e 4; i) art. 27, comma 3, 4 e 5: l'infrazione al 5 comma, oltre la sospensione comporta il cambio di orario per un periodo determinato dalla Commissione di cui all'art. 10. La licenza può anche essere sospesa qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni o inviti rivolti dalla Civica Amministrazione attraverso l'Ufficio di Polizia Amministrativa.
Sospensione della licenza. 1) La licenza è sospesa dalla Giunta Comunale per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi: a) violazione delle norme del codice della strada, tale da compromettere l’incolumità dei passeggeri trasportati; b) violazione di norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività di trasporto; c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall’art.4; d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati; e) violazione dei criteri per la determinazione delle tariffe; f) violazione, per la terza volta nell’arco di un anno, degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento, che comporti l’applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del precedente art.22.
Sospensione della licenza. 1. La Licenza è sospesa dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. per un periodo non superiore a sei mesi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, nei seguenti casi: a) violazione di norme del N.C.d.S. tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati; b) violazione dei criteri per la determinazione delle tariffe; c) manomissione del tassametro; d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno solare, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo precedente; e) violazione di cui agli artt. 186 e 187 del N.C.d.S., accertati in via definitiva; f) violazione di ogni altro obbligo e divieto previsto da questo Regolamento. 2. La sospensione viene comunicata per opportuna conoscenza al competente U.P.D.T.T. 3. All'interessato sono contestati gli addebiti con comunicazione dell'avvio del procedimento e del diritto di presentare documentazioni o memorie scritte all'Ufficio del settore competente, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto. 4. A seguito di sospensione il titolo autorizzatorio deve essere riconsegnato in deposito all'Ufficio del settore competente. 5. Durante il periodo di sospensione è vietato farsi sostituire alla guida o avvalersi di collaboratori.
Sospensione della licenza. La sospensione, accompagnata o meno dalla sanzione pecuniaria, è applicata per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. La sospensione deve essere comunque applicata allorquando: - sia stato accertato un uso improprio del marchio; - il licenziatario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori dell’Organismo di Controllo; - sia stato assunto nei confronti del licenziatario un provvedimento cautelare o decisorio da parte dell’autorità giudiziaria, in relazione all’attività svolta, ai prodotti o ai processi, e alla illiceità comportamentale. - non sia stato versato nel termine prescritto l’importo della sanzione pecuniaria irrogata a mente dell’art. 9 del presente Regolamento; - non sia stata corretta nei termini temporali assegnati una non conformità accertata e contestata. La sospensione accompagnata dalla relativa motivazione viene comunicata dalla Commissione Regionale per l’Artigianato al licenziatario con lettera raccomandata, o altro mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere revocata. Della irrogazione è fatta annotazione nell’elenco dei licenziatari. La sospensione può comunque essere revocata quando la Commissione Regionale per l’Artigianato abbia accertato l’adempimento delle condizioni prescritte. La sospensione può inoltre essere accordata anche su richiesta motivata dello stesso licenziatario: la Commissione Regionale per l’Artigianato preso atto della richiesta del licenziatario, gli comunica la sospensione con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente stabilendo il periodo relativo. La revoca della sospensione deve essere annotata nell’elenco dei licenziatari.
Sospensione della licenza. 1. La licenza di esercizio può essere sospesa per un periodo di tempo da giorni 1 fino a giorni 90 per violazione dell’ obbligo di offerta indifferenziata al pubblico del servizio taxi, nell’ambito del territorio comunale, così come previsto nella L.R. n.20/1195. 2. La durata della sospensione viene determinata tenuto conto della gravità dell’infrazione commessa e della reiterazione della violazione.
Sospensione della licenza. Art. 48 - Revoca della licenza
Sospensione della licenza. 1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 15.4.1995, n. 20, è punita a titolo di sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 5 del- la medesima legge regionale, con la sospensione da uno a novanta giorni della licenza. La sospen- sione è disposta dal Dirigente del Settore Com- mercio Industria Artigianato, sentita la Commis- sione consultiva di cui al precedente art. 11. 2. La licenza può inoltre essere sospesa dal Dirigente del Settore Commercio Industria Arti- gianato per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi: a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l’incolumità… dei passeggeri trasportati; b) violazione di norme fiscali connesse all'eser- cizio dell'attività di trasporto; c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi cosi come previste dall'articolo 5 comma 4 e dall'articolo 25 del presente Regolamento;
Sospensione della licenza. La licenza comunale di esercizio può essere fatta sospendere, per un periodo non superiore ad anni 1 (uno) nei casi di infrazioni non possibili di revoca, derivati dall’inosservanza ad uno dei seguenti articoli: a) invitare con voce o cenni i passeggeri; b) rifiutare di accogliere nell’autovettura un numero di persone corrispondenti alla capienza del veicolo; c) adoperare l’autovettura per il trasporto di feretri o di merci indecorose; d) esigere un prezzo maggiore di quello stabilito dalle tariffe; chiedere altre retribuzioni, a qualsiasi titolo, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni cagionati per dolo o per colpa dei clienti trasportati; e) impedire od ostacolare altri servizi pubblici; f) prestare servizio in stato di ubriachezza o noleggiare l’autovettura a clienti in stato di ubriachezza, anche se accompagnati; g) fumare o mangiare durante la corsa; h) mangiare o dormire durante il posteggio, stando all’interno dell’autovettura; i) abbandonare l’autovettura; l) gareggiare in velocità; m) adibire l’autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto esclusivo di bagagli e di masserizie; n) far salire sull’autovettura persone estranee a quelle che la hanno noleggiata, anche durante i periodi di sosta; o) stazionare, quando non siano noleggiati, in località dove lo stazionamento non è permesso; p) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più rapido e conveniente per recarsi al luogo richiesto dal passeggero; q) fermare l’autovettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri, o in casi di forza maggiore o di evidente pericolo; r) esercitare con autovetture adibite al servizio pubblico da piazza servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite anche se sugli itinerari non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati; s) sottrarsi alle prestazioni del servizio notturno; t) lasciare aperti i portelli delle colonnine telefoniche quando il servizio viene a cessare. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 2 bis.
Sospensione della licenza. 15 Revoca della licenza 15