Stima accettata Clausole campione

Stima accettata. Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da perito esperto in opere d’arte, beneviso alla Società, il valore riportato nella perizia s’intende il valore dell’opera al momento del sinistro, tale stima s’intende accettata tra le Parti così come previsto dall’art.1908 del Codice Civile.
Stima accettata. La presente assicurazione si intende prestata alle condizioni di “Stima accettata” ai sensi dell’art. 1908 del Codice Civile. In caso di sinistro gli Assicuratori si impegnano a corrispondere l’indennizzo sulla base dei valori indicati preventivamente nella perizia di stima redatta, salvo il caso di dolo.
Stima accettata. Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti. Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Stima accettata. Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.
Stima accettata. I valori riportati nell’elenco degli aeromobili assicurati di cui all’Allegato 1 costituiscono stima accettata.
Stima accettata. Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da un perito esperto in opere d’arte (anche dipendente/collaboratore del Comune) il valore riportato nella perizia si intende il valore dell’opera al momento del sinistro, tale stima si intende accettata tra le parti così come previsto dall’art. 1908 c.c.
Stima accettata. L’elenco dei beni assicurati e dei valori assegnati ad ogni singolo ente, è dettagliato nelle stime allegate redatte ad opera di esperti e critici d’arte riconosciuti, direttori di musei nazionali, periti riconosciuti da organi giudicanti Le predette stime formano parte integrante della polizza e sono da considerarsi accettate dalle parti, Contraente e Società, pertanto in caso di sinistro la somma assicurata per ciascun ente, risultante dal suddetto elenco di stime, è considerata valore della cosa al momento del sinistro. Questa valorizzazione sarà valida per l’intera durata del contratto, salvo che l’Assicurato o la Società non richiedano successive modifiche.
Stima accettata. Il valore commerciale attribuito ai beni assicurati di comune accordo fra Lei e Noi, anche agli effetti dell’art. 1908 - 2° comma cod. civ.
Stima accettata. Gli Assicuratori accettano il valore delle opere indicato dall'Assicurato, purché le stesse risultino di proprietà di soggetti di diritto pubblico. La medesima deroga potrà essere estesa, anche alle opere di prestatori privati che ne facciano richiesta, (purché comunque questi forniscano perizia a certificazione di congruità del valore che viene dichiarato, rilasciata dalla Soprintendenza B.A.S. competente per territorio che potrà anche indicare eventuale altro soggetto competente od abilitato ad operare in tal senso). Nel caso l'esposizione interessata includa, in maniera omogenea, prestiti di provenienza pubblica e privata, sarà sufficiente che esista una certificazione di congruità del valore che viene dichiarato, rilasciata dalla Soprintendenza B.A.S. competente per territorio che potrà anche indicare eventuale altro soggetto competente od abilitato ad operare in tal senso.
Stima accettata. Agli effetti dell’art. 8 delle condizioni di assicurazione, il valore totale e singolo delle cose assicurate al momento del sinistro, viene prestabilito, d’accordo tra le parti e con espresso riferimento all’art. 1908 del C.C. in quello risultante dalle stime redatte dai competenti uffici della Provincia Autonoma di Trento. Si conviene inoltre, in accordo tra le parti, che i beni librari ed archivistici sono valorizzati sulla base del parametro unitario di € 5.164,57 a metro lineare di documentazione stabilito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 aprile 2002 (“Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione”). Per tutti gli altri enti non elencati il valore assicurato è quello per cui l’Assicurato si trova realmente esposto, purché tale valore non sia superiore al valore di mercato dell’ente assicurato.